CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 luglio 2015
473.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 66

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 1o luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 9.20.

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.
C. 3134-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative trasmesse.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, che rispetto al fascicolo n. 1 reca l'emendamento 4.100 della Commissione, volto ad incrementare di 20 milioni di euro per l'anno 2015 – portandolo quindi a 135 milioni di euro complessivi – il limite massimo di spesa relativo al finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, finalizzato a consentire il completamento nel corso del 2015 dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi al 2014. Il predetto incremento di 20 milioni di euro è posto a carico del Fondo sociale per occupazione Pag. 67e formazione, come rifinanziato dal presente decreto. Al riguardo evidenzia l'opportunità che il Governo assicuri che il predetto Fondo presenti le necessarie disponibilità e che il suo utilizzo non comprometta la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI segnala che il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, presenta le necessarie disponibilità e che l'utilizzo di tale Fondo non compromette la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, propone quindi di esprimere nulla osta sull'emendamento 4.100 della Commissione.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.
C. 3123-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Bruno CENSORE (PD), relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha esaminato il disegno di legge in esame, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014, nella seduta del 25 giugno 2015, deliberando di riferire favorevolmente sulla stessa. Poiché il testo all'esame dell'Assemblea non presenta modifiche rispetto al testo sul quale si è già espressa la Commissione bilancio, fa presente che rimane fermo il parere già espresso sul provvedimento nella menzionata seduta del 25 giugno 2015.
  Segnala poi che l'Assemblea, in data 1o luglio 2015, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo evidenzia l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo sulle seguenti proposte emendative:
   Gianluca Pini 14.050, che reca una delega legislativa avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali volta, tra l'altro, a prevedere che il termine di durata delle concessioni di beni demaniali marittime in essere alla data del 31 dicembre 2015, sia prorogato al 31 dicembre 2025. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie, per possibile violazione della normativa comunitaria, derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Gianluca Pini 17.02, volta a introdurre un principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva 2015/412/UE, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul loro territorio, volto a consentire di vietare la coltivazione in campo aperto degli organismi geneticamente modificati (OGM). Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie, per possibile violazione della normativa comunitaria, derivante dall'attuazione della proposta emendativa, dal momento che quest'ultima non prevede un divieto limitato a singole varietà geneticamente modificate.
  Fa presente che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario su entrambe le Pag. 68proposte emendative segnalate dal relatore, per le eventuali conseguenze finanziarie delle stesse, per possibile violazione della normativa comunitaria. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

  Bruno CENSORE (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,
   esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 3123-A Governo, approvato dal Senato, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e per l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
   esprime

PARERE CONTRARIO

  sugli articoli aggiuntivi 14.050 e 17.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.25.

TESTO AGGIORNATO AL 2 LUGLIO 2015

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 1o luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 15.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.
C. 2004.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 giugno 2015.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato), contenente chiarimenti in ordine alle questioni evidenziate dal relatore nel corso della precedente seduta del 24 giugno.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera, è stato modificato in seconda lettura dal Senato. Ricorda, altresì, che il testo iniziale è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Evidenzia quindi che nel corso dell'esame Pag. 69presso il Senato il Governo, in data 24 giugno 2015, ha trasmesso una relazione tecnica ed un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferiti all'emendamento interamente sostitutivo 1.1000 dei Relatori presentato presso la Commissione di merito, rilevando che la predetta relazione, predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è accompagnata da una nota della Ragioneria generale dello Stato contenente l'indicazione di alcune modifiche da apportare al testo, al cui recepimento è stata subordinata la verifica positiva dell'emendamento da parte della stessa Ragioneria generale dello Stato. Fa presente che, successivamente, il Governo ha presentato l'emendamento 1.9000, sostanzialmente identico al precedente 1.1000, ma integrato con le predette modifiche richieste dalla Ragioneria generale dello Stato e che il testo iniziale dell'emendamento 1.9000 è stato poi a sua volta corretto, fra l'altro, in ottemperanza ad un rilievo della Commissione Bilancio del Senato circa l'utilizzo dei risparmi previsti dai commi da 95 a 105. Su tale ultimo testo (emendamento 1.9000, testo corretto) il Governo ha posto la questione di fiducia.
  Passando all'esame delle modifiche introdotte dal Senato che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue. In merito all'articolo 1, comma 9, concernente l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica, tenuto conto che le disposizioni in esame, a differenza di quelle già approvate dalla Camera, non prevedono meri criteri di priorità né recano una espressa clausola di non onerosità, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo al fine di escludere che le modifiche introdotte possano determinare un incremento di costi a parità di quantità fornite, con conseguenti maggiori oneri per il servizio erogato dalle mense scolastiche.
  Circa l'articolo 1, comma 11, riguardante le modalità di finanziamento dell'autonomia, rileva che le disposizioni fissano un termine specifico, il mese di settembre di ciascuno anno, per l'erogazione della prima tranche di finanziamento a carico del Fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche, riferita al periodo settembre-dicembre dell'anno scolastico. Qualora tale scadenza non corrisponda a quella già rispettata in via amministrativa per l'erogazione delle risorse in questione, le previsioni in esame potrebbero determinare effetti negativi di cassa. Al fine di escludere un impatto negativo sui saldi, reputa quindi necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 23, relativo al monitoraggio per l'ampliamento dell'offerta formativa dei Centri di istruzione per adulti, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che – sulla base di quanto indicato dalla relazione tecnica – agli adempimenti a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'INDIRE, eventualmente aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, i soggetti interessati possano effettivamente provvedere nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, considera utile acquisire una conferma da parte del Governo.
  Con riguardo all'articolo 1, comma 25, concernente il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità dell'incremento di spesa previsto.
  Con riguardo all'articolo 1, comma 69, riguardante l'incremento dell'organico della scuola, ritiene necessari chiarimenti riguardo all'effettiva portata normativa delle previsioni in esame che prevedono la costituzione annuale di un contingente di ulteriori posti, riconducibili ad esigenze transitorie, ma inderogabili, fattispecie questa che sembrerebbe riconducibile alle esigenze organiche di fatto. Inoltre le disposizioni richiamano l'applicazione di normative già in vigore nonché il «limite delle risorse disponibili annualmente».
  Al fine di meglio comprendere la portata finanziaria delle disposizioni, ritiene che andrebbe quindi chiarito se le stesse abbiano carattere meramente confermativo Pag. 70di quanto già attuato in via amministrativa in base alla legislazione vigente ovvero prefigurino meccanismi innovativi per soddisfare le predette esigenze.
  Rispetto all'articolo 1, comma 94, concernente il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici, non ha alcunché da osservare, nel presupposto, sul quale è necessaria una conferma del Governo, che la diversa composizione del nucleo di valutazione non comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
  Circa l'articolo 1, commi da 95 a 107 e comma 201, relativi al piano straordinario di assunzioni, rileva che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati esposti nella relazione tecnica.
  In merito all'articolo 1, comma 129, inerenti la valorizzazione del merito del personale docente, non ha alcunché da osservare, nel presupposto, sul quale è necessario acquisire una conferma, che la previsione di un componente esterno nel Comitato non comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 130, riguardante il Comitato per la valutazione del merito dei docenti, prende atto che la norma non prevede compensi né altri emolumenti a fronte dell'attività del Comitato. Ritiene che andrebbe, altresì, confermato che dal funzionamento del Comitato non derivino aggravi amministrativi suscettibili di determinare nuovi oneri.
  A proposito dell'articolo 1, commi 131 e 132, concernenti il limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato, osserva che il rinvio della decorrenza delle disposizioni al 1o settembre 2016 appare in linea di principio suscettibile di consentire, per il periodo precedente tale data, i rinnovi contrattuali in relazione ai quali – per effetto di provvedimenti giurisdizionali intervenuti – sono emersi oneri oggetto di copertura ai sensi del successivo comma 132. In ordine alla modifica apportata al comma 131, reputa quindi opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo al fine di escludere oneri per la finanza pubblica.
  Circa l'articolo 1, comma 151, concernente la detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica, rileva che il prospetto riepilogativo non quantifica effetti aggiuntivi in relazione alle modifiche introdotte dal Senato che, tra l'altro, estendono il beneficio in esame alle spese sostenute per soggetti fiscalmente a carico. Tale mancata imputazione di effetti è coerente con le quantificazioni riferite al testo originario, che già consideravano il complesso degli studenti iscritti alle scuole interessate nell'anno scolastico 2013-2014. Peraltro, alla luce delle modifiche introdotte dal Senato, ritiene utile acquisire una valutazione dal Governo riguardo alla prudenzialità della mancata considerazione di un eventuale incremento delle iscrizioni negli anni successivi.
  Con riferimento all'articolo 1, commi 174 e 175, relativi ai servizi di pulizia negli istituti scolastici, in merito ai profili di quantificazione, osserva in primo luogo che né le norme, né la relazione tecnica quantificano l'onere che viene ascritto al comma 174, cui fa riferimento il successivo comma 175. Tuttavia, viene espressamente previsto che ai medesimi oneri si provveda a carico delle risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013. Ritiene che sarebbe quindi necessario acquisire chiarimenti in merito alla portata finanziaria della disposizione di cui al comma 174. A tal fine, andrebbe indicata la stima della maggior spesa prevista e andrebbero forniti elementi di valutazione in merito all'effettiva disponibilità delle risorse da utilizzare, di cui al comma 5 dell'articolo 58 del decreto-legge n. 69 del 2013.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 202, concernente il «Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», rammenta che la norma prevede l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un fondo di parte corrente, denominato «Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a 83.000 euro per l'anno 2015, Pag. 71a 533.000 euro per l'anno 2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Essa prevede, altresì, che al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che può destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.
  Al riguardo, rileva che, a seguito delle modifiche apportate al Senato, gli stanziamenti del «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» da istituire presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rispetto al testo approvato dalla Camera, risultano diminuiti per il solo anno 2015 in misura pari a 2,9 milioni di euro per il 2015 e incrementati per gli anni successivi per un importo pari, rispettivamente, a 220 mila euro per il 2016, a 74,48 milioni di euro per il 2017, a 59,04 milioni di euro per il 2018, a 33,29 milioni di euro per il 2019, a 39,59 milioni di euro per il 2020, a 44,18 milioni di euro per il 2021, a 39,74 milioni di euro per il 2022 a e 45 milioni di euro a decorrere dal 2023. Con riferimento agli incrementi testé richiamati, fa presente che essi trovano copertura nell'ambito del successivo comma 204, che reca la norma di copertura finanziaria del provvedimento.
  Con riguardo all'articolo 1, comma 203, relativo alle spese di funzionamento della Scuola nazionale dell'amministrazione, pur rilevando che l'onere è configurato quale limite massimo di spesa, reputa utile acquisire i dati e gli elementi alla base della determinazione di tale onere nella misura indicata.
  In merito all'articolo 1, commi 204 e 205, recanti la copertura finanziaria, evidenzia che la norma dispone, al comma 204, la copertura finanziaria degli oneri derivanti:
   dai commi 25, 26, 39, 55, ultimo periodo, 62, 86, 94, 123, 125, 126, 132, 134, 135, 141, 144, 158, 176, 177, 201, 202 e 203, pari complessivamente a 1.012 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.860,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.909,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.903,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.911,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.955,067 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.000,637 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.924,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.947,437 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.986,277 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.021,867 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025;
   dai commi 150 e 151, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  In particolare, ai predetti oneri si provvede:
   quanto a 1.000 milioni di euro annui per l'anno 2015 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 22.937.000 euro per l'anno 2023, a 61.777.000 euro per l'anno 2024 e a 97.367.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;Pag. 72
   quanto a euro 12 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Osserva che la norma, al successivo comma 205, prevede inoltre che alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle predette disposizioni, pari a 178.956.700 euro per l'anno 2015, 338.135.700 euro per l'anno 2016, 379.003.500 euro per l'anno 2017, 419.923.410 euro per l'anno 2018, 466.808.650 euro per l'anno 2019, 479.925.100 euro per l'anno 2020, 370.049.800 euro per l'anno 2021, 350.029.000 euro per l'anno 2022, 368.399.000 euro per l'anno 2023, 351.818.000 euro per l'anno 2024 e 293.754.500 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provveda mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
  Al riguardo, rileva preliminarmente che la norma in esame, così come previsto dal testo approvato dalla Camera e come richiesto nel parere espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 6 maggio 2015, distingue gli oneri oggetto di copertura in due tipologie, le autorizzazioni di spesa e le previsioni di spesa.
  Rileva che, riguardo alle previsioni di spesa, il testo approvato dal Senato non reca modificazioni rispetto a quello licenziato dalla Camera mentre, per quanto concerne le autorizzazioni di spesa, esso contiene alcune variazioni, che derivano dal decremento o dall'incremento di risorse già stanziate dal testo Camera ovvero dallo stanziamento di risorse del tutto nuove. In particolare, tali variazioni riguardano:
   la riduzione, in misura pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2016, dell'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 (articolo 1, comma 25);
   l'incremento dell'autorizzazione di spesa concernente l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2013, in misura pari a 2,9 milioni di euro per il 2015 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Tale disposizione, sostituendo la precedente norma che prevedeva l'erogazione di un contributo complessivo di 1 milione di euro per il 2015 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 in favore degli istituti musicali ex pareggiati, comporta un maggior onere pari complessivamente a 1,9 milioni di euro per il 2015 e a 2 milioni di euro a decorrere dal 2016 (articolo 1, comma 55, ultimo periodo);
   la disapplicazione per l'anno scolastico 2015/2016 delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 331, della legge n. 190 del 2014, in materia di comando o distacco del personale del comparto scuola, da cui derivano nuovi oneri pari a 12 milioni di euro per il 2015 e a 25,1 milioni di euro nell'anno 2016 (articolo 1, comma 134);
   la ridefinizione del limite finanziario entro cui è disposto, ai sensi dell'articolo 1, comma 201, l'incremento della dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Gli oneri che conseguono da tale ridefinizione risultano inferiori, rispetto al testo approvato dalla Camera, in misura pari rispettivamente a 25,22 milioni di euro per il 2016, a 26,48 milioni di euro per il 2017, a 31,04 milioni di euro per il 2018, a 35,29 milioni di euro per il 2019, a 41,59 milioni di euro per il 2020, a 46,18 milioni di euro per il 2021, a 50,84 milioni di euro per il 2022, a 55,43 milioni di euro per il 2023, a 59,81 milioni di euro per il 2024 e a 63,97 milioni di euro a decorrere dal 2015 (articolo 1, comma 201);Pag. 73
   la rideterminazione dello stanziamento relativo al «Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» da istituire presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che risulta decurtato, rispetto al testo approvato dalla Camera, per un importo pari a 2,9 milioni di euro per il 2015 ed è incrementato per gli anni successivi per un importo pari, rispettivamente, a 220 mila euro per il 2016, a 74,48 milioni di euro per il 2017, a 59,04 milioni di euro per il 2018, a 33,29 milioni di euro per il 2019, a 39,59 milioni di euro per il 2020, a 44,18 milioni di euro per il 2021, a 39,74 milioni di euro per il 2022 a e 45 milioni di euro a decorrere dal 2023 (articolo 1, comma 202);
   l'incremento, in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2015, del Fondo relativo alle spese di funzionamento della Scuola nazionale dell'amministrazione, iscritto nel bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 1, comma 203).

  Venendo alla copertura dei predetti oneri, osserva che, per quanto riguarda l'imputazione degli oneri in misura pari a 1.000 milioni di euro per il 2015 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 a valere sul Fondo per la realizzazione del piano «La Buona Scuola», di cui alla lettera a), tale disposizione non è stata modificata rispetto al testo originario del disegno di legge. Ribadisce pertanto che sul pertinente capitolo risultano iscritti nel bilancio triennale 2015-2017 stanziamenti pari ai suddetti importi e che lo stesso, da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, presenta, per l'anno 2015, le necessarie disponibilità.
  Per quanto concerne, invece, l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui alla lettera b), fa presente che tale utilizzo non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, posto che, rispetto al testo approvato dalla Camera, ne viene ora previsto un minore utilizzo in misura pari a 9,1 milioni di euro per il 2022, a 8,430 milioni di euro per il 2023, a 12,81 milioni di euro per il 2024 e a 16,97 milioni di euro a decorrere dal 2025.
  Per quanto concerne, inoltre, il ricorso al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, del quale è previsto l'utilizzo in misura pari a 12 milioni di euro per il 2015, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previsto dalla lettera c), ritiene opportuno che il Governo assicuri che il suddetto Fondo reca le necessarie disponibilità e che il suo impiego non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
  Per quanto concerne, infine, l'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione dei contributi pluriennali, fa presente che – rispetto al testo approvato dalla Camera – ne viene ora previsto, da un lato, un minore utilizzo per gli anni 2015 e 2016 pari, rispettivamente, a 5,796 milioni di euro e a euro 24.514.550, e, dall'altro, un maggiore utilizzo per gli anni successivi pari, rispettivamente, a 2,843 milioni di euro per il 2017, a euro 15.054.410 per il 2018, a euro 17.115.650 per il 2019, a euro 20.171.150 per il 2020, a euro 12.397.300 per il 2021, a euro 14.657.400 per il 2022, a euro 55.429.550 per il 2023, a euro 59.810.250 per il 2024 e a 21.025.500 euro a decorrere dal 2025. A tale proposito, ritiene necessario che il Governo confermi – in ragione del maggiore utilizzo previsto in alcune annualità – la sussistenza delle occorrenti risorse nonché il fatto che tale utilizzo non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  In merito all'articolo 1, comma 206, ultimo periodo, riguardante la destinazione di risparmi al «Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», di cui al comma 202, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale Pag. 74ritiene opportuna una conferma – che l'utilizzo degli eventuali risparmi, assegnati al predetto «Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» sia coerente con l'impatto sui saldi stimato in relazione alla destinazione originaria delle medesime risorse.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti sulle questioni evidenziate dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.
Nuovo testo C. 2985, approvato, in un testo unificato, dalla 12a Commissione permanente del Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 giugno 2015.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, ricorda che, nella precedente seduta, la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti in merito alle implicazioni di carattere finanziario del provvedimento in titolo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in risposta alle osservazioni formulate dal relatore nel corso della precedente seduta, fa presente che le prestazioni sanitarie previste dal provvedimento in esame sono già incluse nei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2001 e nella proposta di modifica allo stesso decreto, attualmente all'esame del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Chiarisce, altresì, che l'aggiornamento delle prestazioni, previsto dal comma 1 dell'articolo 3, nel rispecchiare le procedure già individuate dal sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non prevede pertanto nuove prestazioni rispetto a quelle inserite nei livelli essenziali di assistenza vigenti dal 2001.
  Precisa, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 3 è volto a garantire, nell'ambito dei piani sanitari regionali e delle province autonome, una serie di misure dirette alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico, che costituiscono attuazione di quanto convenuto con l'Accordo del 22 novembre 2012, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni.
  Rileva, infine, che la promozione e lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative da parte del Ministero della salute, di cui all'articolo 3-ter, risultano garantiti nell'ambito delle iniziative che il predetto Ministero adotta in materia di ricerca sanitaria, nel rispetto delle risorse disponibili a legislazione vigente.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 2985, approvato, in un testo unificato, dalla 12a Commissione permanente del Senato, e abb., recante Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le prestazioni sanitarie previste dal provvedimento in esame sono già incluse nei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2001 e nella proposta di Pag. 75modifica allo stesso decreto, attualmente all'esame del Ministero dell'economia e delle finanze;
    l'aggiornamento delle prestazioni, previsto dal comma 1 dell'articolo 3, nel rispecchiare le procedure già individuate dal sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non prevede pertanto nuove prestazioni rispetto a quelle inserite nei livelli essenziali di assistenza vigenti dal 2001;
    il comma 2 dell'articolo 3 è volto a garantire, nell'ambito dei piani sanitari regionali e delle province autonome, una serie di misure dirette alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico, che costituiscono attuazione di quanto convenuto con l'Accordo del 22 novembre 2012, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni;
    la promozione e lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative da parte del Ministero della salute, di cui all'articolo 3-ter, risultano garantiti nell'ambito delle iniziative che il predetto Ministero adotta in materia di ricerca sanitaria, nel rispetto delle risorse disponibili a legislazione vigente;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.20.

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