CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 luglio 2015
473.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 1o luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 15.05.

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.
C. 3201 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  David ERMINI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad avviare, nella seduta odierna, l'esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante modifiche alle disposizioni in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria (C. 3201).
  Nel rinviare, per elementi di maggiore dettaglio, alla documentazione predisposta dagli uffici, sottolinea che procederà, nel corso della presente relazione, alla sintetica illustrazione delle principali disposizioni contenute nel provvedimento.
  Relativamente al concordato preventivo, rileva che il provvedimento contiene disposizioni con cui si introduce un procedimento urgente per consentire al giudice di autorizzare l'impresa a contrarre finanziamenti necessari alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale sino alla presentazione della proposta di concordato (articolo 1). Il giudice deve provvedere entro 10 giorni; l'autorizzazione attribuisce al credito dell'impresa che ha effettuato Pag. 48il finanziamento la qualità di credito prededucibile, che quindi, in caso di fallimento del debitore ammesso al concordato preventivo, viene soddisfatto con precedenza rispetto a tutti gli altri, con prevalenza, quindi, anche sui crediti ipotecari o privilegiati.
  Viene altresì disciplinato, per la prima volta, l'istituto delle offerte concorrenti (articolo 2), in modo da consentire che si aprano delle procedure competitive sui cespiti aziendali e sugli altri beni di particolare valore, oggetto dei piani concordatari cosiddetti «chiusi», cioè quelli in cui il debitore propone la cessione dei beni ad un prezzo e ad un soggetto predeterminato. La norma prevede che chiunque possa formulare un'offerta migliorativa e che si apra la gara tra i vari offerenti, in modo da consentire ai creditori di realizzare il massimo soddisfacimento possibile.
   Viene, inoltre, introdotta una normativa riguardante le proposte concorrenti (articolo 3), attribuendosi ai creditori, titolari di una percentuale di almeno il 10 per cento dei crediti complessivi, il potere di proporre dei piani alternativi al piano di concordato del debitore. Tutti i piani sono sottoposti al voto dei creditori e sarà omologato il piano che ha riportato il maggior numero di voti; le proposte concorrenti possono essere presentate solo se il debitore non assicura il soddisfacimento di almeno il 25 per cento dei crediti chirografari e solo se la proposta concorrente è migliorativa, cioè se prevede l'attribuzione ai creditori chirografari di un surplus di almeno il 25 per cento rispetto alla percentuale offerta dal debitore.
  Per quanto riguarda la esecuzione del concordato, si prevede che il tribunale, se il debitore non compie gli atti necessari ad attuare la proposta di concordato presentata da un creditore ed omologata, possa nominare un amministratore giudiziario col compito di porre in essere gli atti a cui era tenuto il debitore.
  Si dispone, infine, che il debitore, nella proposta di concordato, debba espressamente indicare «l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile procurata in favore di ciascun creditore»; ciò al fine di conferire all'obbligazione assunta con la proposta la natura di obbligazione di risultato e, quindi, far venir meno la natura aleatoria del concordato stesso.
  Con riferimento alle procedure fallimentari, sottolinea, in primo luogo, che sono previste ulteriori cause di incompatibilità per la nomina quale curatore. In particolare, è aumentato da due a cinque anni il periodo in cui chi ha concorso al dissesto non può essere nominato curatore; chi, inoltre, ha svolto l'incarico di commissario giudiziale non può essere nominato curatore, nel successivo fallimento (articolo 5, comma 1, lettera a)).
  In secondo luogo, è stata introdotta una disposizione volta a prevedere che il curatore debba essere in possesso di una adeguata struttura organizzativa e delle risorse necessarie a svolgere con efficacia la sua attività, in considerazione della complessità della procedura. Viene inoltre istituito un registro nazionale dei curatori e dei commissari giudiziali e dei liquidatori (articolo 5, comma 1, lettera b)).
  Quanto alla chiusura del fallimento (articolo 7), si dispone che la procedura possa essere chiusa anche in pendenza di cause, ciò al fine di migliorare le statistiche internazionali sulla durata delle procedure.
  Si prevede, infine, la applicabilità alle procedure fallimentari dell'istituto della vendita con rateizzazione del prezzo, introdotto col medesimo provvedimento per le procedure esecutive individuali.
  Con riferimento all'accordo di ristrutturazione, evidenzia che è introdotta una nuova disciplina riservata esclusivamente a banche e intermediari finanziari (articolo 9).
  La deviazione rispetto alla disciplina generale di cui all'articolo 182-bis è costituita dal fatto che mentre l'accordo «ordinario» richiede il consenso dei creditori coinvolti dallo stesso (e quindi coloro che non aderiscono hanno diritto di essere pagati per intero e possono subire ex lege solo una moratoria per non più di 120 Pag. 49giorni), questa nuova tipologia di accordo consente, invece, di imporre ai creditori dissenzienti (banche e intermediari finanziari) gli effetti dell'accordo concluso con le altre banche e intermediari finanziari, purché queste rappresentino almeno il 75 per cento del totale dei crediti di questa categoria. È prevista la necessaria omologazione del giudice, che deve verificare, tra l'altro, che i creditori dissenzienti possano essere soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili e che le trattative si siano svolte in buona fede. Analogamente, si prevede la convenzione di moratoria, modellata sullo stesso schema dell'accordo di ristrutturazione, con la sola differenza che la convenzione comporta il differimento del termine di pagamento per i dissenzienti; la convenzione inoltre differisce dall'accordo di ristrutturazione, perché è necessaria l'opposizione da parte del creditore dissenziente.
  Conseguentemente, si prevede l'applicabilità delle norme penali in tema di concordato (ar. 236 LF) e di falso in attestazione nelle relazioni del professionista (articolo 236-bis) ai casi dell'accordo di ristrutturazione con banche e intermediari finanziaria e della convenzione di moratoria (articolo 10).
  Relativamente al processo esecutivo, richiama l'attenzione sull'introduzione (articolo 12) di una azione esecutiva semplificata per gli atti a titolo gratuito e per gli atti di costituzione di vincoli di indisponibilità, trascritti entro l'anno precedente alla trascrizione del pignoramento, al fine di consentire al creditore di pignorare direttamente il bene, anche nei confronti beneficiario dell'atto gratuito e in tal modo evitare di dover attendere 8-10 anni per il passaggio in giudicato della sentenza che accoglie l'azione revocatoria ordinaria. In questo modo si assicura una più efficace tutela del credito, disincentivando il debitore a compiere atti negoziali diretti a frapporre ostacoli all'aggressione del suo patrimonio.
  Ulteriori disposizioni riguardano, inoltre, l'istituto della rateizzazione del prezzo: per far fronte alla crisi di liquidità, in presenza di giustificati motivi il giudice può consentire che il pagamento del prezzo abbia luogo entro un anno e ratealmente. Il giudice può anche consentire all'aggiudicatario di immettersi nel possesso dell'immobile prima del versamento dell'intero prezzo, previa prestazione di idonee garanzie bancarie.
  Per evitare la inutile protrazione di procedure esecutive mobiliari aventi ad oggetto beni non collocabili sul mercato, si dispone che il procedimento deve essere chiuso anticipatamente, dopo l'espletamento di un numero di tentativi di vendita stabilito dal giudice ed entro un termine massimo di un anno, anch'esso concretamente determinato dal giudice.
  Si prevede, inoltre, che anche gli atti del commissionario (cioè del soggetto a cui è affidata la vendita forzata di beni mobili) siano oggetto di reclamo.
  Ulteriori disposizioni sono state introdotte per disciplinare il caso in cui sia stata formulata un'offerta ad un prezzo inferiore a quello stabilito dalla ordinanza di vendita, offerta che, in base alla disciplina vigente, è inefficace e non può essere esaminata. La modifica proposta consente di ritenere efficace anche l'offerta che contiene un prezzo inferiore a quello stabilito nella ordinanza, purché la differenza non sia superiore a un quarto. In tal modo, si accelera la definizione della procedura, perché si evita la necessità di effettuare un ribasso (anch'esso, secondo le norme vigenti, non può essere superiore ad un quarto) e quindi un altro esperimento di vendita, fermo restando che in caso di più offerte si deve in ogni caso espletare la gara, partendo dal prezzo più alto.
  Si prevede inoltre l'obbligo di ricorrere alle tecnologie informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita.Pag. 50
  È infine introdotto un tetto al compenso incentivante previsto per l'ufficiale giudiziario dal decreto-legge n. 132 del 2014, per evitare di gravare eccessivamente sul debitore.
  Rileva che il decreto-legge in esame contempla altresì misure in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.
  Per consentire la concreta utilizzabilità delle risorse stanziate nel fondo per l'efficienza della giustizia, di cui all'articolo 1, comma 96, della legge di stabilità 2015, si prevede che esse possono essere destinate alle seguenti finalità: a) per il completamento del processo di digitalizzazione; b) per finanziare le borse di studio a favore degli stagisti in base all'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 in aggiunta al Fondo Unico Giustizia (già previsto dalla citata norma); c) per l'acquisizione di 2000 unità di personale amministrativo proveniente dalle aree vaste (Province).
  Si dispone inoltre che (articolo 18), al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari e garantire un ordinato e graduale processo di conferimento, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, degli incarichi direttivi e semidirettivi che si renderanno vacanti negli anni 2015 e 2016, i magistrati ordinari che alla data del 31 dicembre 2015 non abbiano compiuto 72 anni, ma che debbano essere collocati a riposo nel periodo ricompreso tra lo stesso 31 dicembre 2015 e il 30 dicembre 2016, siano trattenuti in servizio sino al 31 dicembre 2016. Per coloro che invece alla data del 31 dicembre 2015 abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età, restano, invece, fermi i termini già previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, dovendo gli stessi essere collocati a riposo entro la fine del corrente anno.
  Relativamente al processo civile telematico, osserva che sono introdotte specifiche misure (articolo 19), volte a conferire valore legale al deposito con modalità telematiche degli atti introduttivi dei procedimenti di cognizione e di volontaria giurisdizione, compiuto dai difensori o dai dipendenti di cui la pubblica amministrazione si avvale per stare in giudizio personalmente. Rimane fermo che il predetto deposito telematico è facoltativo e non obbligatorio. Conseguentemente, si conferisce ai difensori od ai dipendenti di cui la pubblica amministrazione si avvale per stare in giudizio personalmente il potere di attestare la conformità delle copie informatiche per immagine agli originali su supporto analogico degli atti introduttivi utilizzati per la notifica, al fine di consentire il deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo.
  Fa presente, infine, che ulteriori disposizioni riguardano, infine, il portale delle vendite pubbliche.
  In particolare, si istituisce un portale nazionale delle vendite pubbliche (articolo 13, comma 1, lettera b)), che conterrà gli avvisi di tutte le vendite disposte dai tribunali italiani. L'iniziativa si colloca nel solco del portale europeo della giustizia, in fase di attuazione e a cui è affidato il compito di «rendere più semplice la vita del cittadino». In particolare, la massima informazione sulle procedure esecutive aumenterà la trasparenza delle vendite giudiziarie e, quindi, il tasso di efficacia e dunque la tutela dei creditori e dei debitori. Il portale consentirà infatti a tutti gli interessati di acquisire le informazioni relative a tutte le vendite giudiziarie accedendo ad un'unica area web gestita dal Ministero della Giustizia, così superando l'attuale frammentazione, dovuta al fatto che ogni singolo tribunale pubblica gli avvisi di vendita su un sito individuato autonomamente e non comunicante con i siti degli altri uffici. Inoltre, si consente di superare, per le vendite immobiliari, l'anacronistica previsione che impone la pubblicità dell'avviso di vendita nell'albo del tribunale.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) chiede chiarimenti in relazione ai tempi e alle modalità di organizzazione dei lavori, con particolare riferimento all'eventuale svolgimento Pag. 51di attività conoscitiva in relazione alla materia oggetto del provvedimento in discussione.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel rilevare che potrebbe essere opportuno procedere ad un ciclo di audizioni, considerata la complessità della materia oggetto del decreto, invita i gruppi parlamentari a far pervenire eventuali richieste nel più breve tempo possibile e comunque non oltre venerdì 3 luglio prossimo, al fine di svolgere le eventuali audizioni entro la prossima settimana.

  Gaetano PIEPOLI (PI-CD) chiede conferma al rappresentante del Governo dell'avvenuta istituzione, presso il Ministero della giustizia, di una specifica commissione di esperti incaricata di predisporre un progetto organico di riforma della normativa in materia di procedure concorsuali. Sottolinea, pertanto, che i rappresentanti della predetta commissione potrebbero essere auditi in sede di attività conoscitiva.

  Il viceministro Enrico COSTA, nel confermare che presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia è stata istituita un'apposita commissione per elaborare proposte di interventi di riforma, ricognizione e riordino della disciplina delle procedure concorsuali, fa presente che la stessa è in procinto di concludere i suoi lavori.

  Donatella FERRANTI, presidente, osserva che la commissione cui ha testé fatto riferimento il rappresentante del Governo, è incaricata di elaborare un generale progetto di riforma e riordino della normativa in materia di procedure concorsuali, intervenendo invece il provvedimento in discussione in ambiti più specifici e limitati di tale disciplina. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 1o luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 15.30.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
C. 3012 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 giugno 2015.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato). Sottolinea, in ogni caso, di essere disponibile a tener conto di rilievi od osservazioni che dovessero, eventualmente, essere formulati dai colleghi o dal Governo.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.
C. 2985, approvata dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Vanna IORI (PD), relatore, rileva che la Commissione è chiamata ad esaminare il nuovo testo della proposta di legge C. 2985, recante disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie, adottata come nuovo testo base come risultante dagli emendamenti approvati.Pag. 52
   Osserva che il provvedimento in discussione, che si compone di 6 articoli, in conformità a quanto previsto dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012, sui bisogni delle persone con autismo, prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico (articolo 1). Non risultando profili di stretto interesse della Commissione, propone pertanto di esprimere sul testo del provvedimento parere di nulla osta.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 15.35.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.
C. 2798 Governo ed abbinate proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C.1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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