CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 giugno 2015
471.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 9.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009.
C. 1924 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 giugno scorso.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta erano stati chiesti alla rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI segnala che, conformemente alla prassi consolidata, secondo la quale ai fini della individuazione del luogo in cui si svolgono le riunioni delle Commissioni miste istituite da accordi internazionali si considerano le capitali dei Paesi aderenti all'accordo, la città della Federazione russa in cui si riunirà ad anni alterni la Commissione mista istituita dall'Accordo in oggetto sarà Mosca. Evidenzia poi che la prima riunione della Commissione mista istituita dall'Accordo dovrebbe avvenire nel 2015 in Italia e, pertanto, le spese di missione dovrebbero decorrere dal 2016, anno nel quale la Commissione mista si riunirà per la prima volta a Mosca.
  Con riferimento alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, conferma che l'eventuale attivazione di tale clausola, a valere sulle risorse del programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria», non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente, evidenziando la necessità di modificare la denominazione della missione di spesa, nell'ambito della quale è iscritto il citato programma, da «Istruzione universitaria» a «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria», conformemente a quanto previsto dal DPCM 11 febbraio 2014, n. 98, recante riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di specificare che la missione stessa è iscritta nello stato di previsione del MIUR.

  Francesco LAFORGIA (PD) formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1924, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la città della Federazione russa in cui si riunirà ad anni alterni la Commissione mista istituita dall'Accordo in oggetto sarà Mosca, posto che, per prassi consolidata, ai fini della individuazione del luogo in cui si svolgono le riunioni delle Commissioni miste istituite da accordi internazionali si considerano le capitali dei Paesi aderenti all'accordo;
    la prima riunione della Commissione mista istituita dall'Accordo dovrebbe avvenire nel 2015 in Italia e, pertanto, le spese di missione dovrebbero decorrere dal 2016, anno nel quale la Commissione mista si riunirà per la prima volta a Mosca;
    l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia a valere sulle risorse del programma “Sistema universitario e formazione post-universitaria” non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente;
    appare necessario modificare la denominazione della missione di spesa, nell'ambito della quale è iscritto il citato programma, da “Istruzione universitaria” a “Istruzione universitaria e formazione post-universitaria”, conformemente a quanto previsto dal DPCM 11 febbraio 2014, n. 98, recante riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, specificando che la missione stessa è iscritta nello stato di previsione del MIUR,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
    all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'onere derivante Pag. 96dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 1.580 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
    all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: “della missione Istruzione universitaria” con le seguenti: “della missione Istruzione universitaria e formazione post-universitaria” dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.
C. 3123 Governo, approvato dal Senato.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.
Doc. LXXXVII, n. 3.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 3123 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 3).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 giugno scorso.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nelle precedenti sedute il rappresentante del Governo aveva chiesto di rinviare l'esame congiunto dei provvedimenti, anche al fine di consentire la predisposizione della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, a seguito del passaggio del disegno di legge di delegazione europea 2014 tra i due rami del Parlamento. Chiede pertanto alla rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 sul disegno di legge C. 3123 (vedi allegato), evidenzia, in particolare, con riferimento ai profili finanziari di detto disegno di legge, che l'inserimento negli allegati A e B di ulteriori direttive comunitarie, non previste nel testo iniziale del provvedimento, non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica, poiché la copertura di eventuali costi è garantita dalla antecedente adozione dei provvedimenti che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.
  Prosegue segnalando che la copertura degli oneri per prestazioni e controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni avverrà comunque a carico dei soggetti interessati, non risultando necessario il richiamo espresso all'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012.
  Rileva inoltre che la concentrazione delle controversie per violazioni in materia di concorrenza presso un numero limitato di uffici giudiziari, derivante dall'articolo 2, non determina oneri aggiuntivi per le strutture interessate.
  Osserva poi che le spese inerenti all'istituzione ed al funzionamento dell'organismo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera o), con poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria e promotori finanziari, sono integralmente coperte dalle contribuzioni dei soggetti Pag. 97vigilati, rimanendo comunque assicurato anche l'allineamento temporale tra le menzionate spese ed il gettito delle contribuzioni e che la Consob può sostenere le spese relative alla risoluzione extragiudiziale delle controversie determinatesi in seguito ai reclami dei consumatori, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera t), facendo ricorso ai propri meccanismi di autofinanziamento.
  Inoltre sottolinea che all'incremento dei compiti per IVASS e CONSOB disposto dall'articolo 13 si farà fronte a valere sui contributi posti a carico delle imprese vigilate e che gli effetti che tali contributi comporteranno sulla redditività di singoli operatori economici non sono stati stimati, trattandosi di effetti indiretti.
  In relazione all'articolo 14 chiarisce che le amministrazioni pubbliche interessate potranno svolgere l'attività di revisione della procedura di valutazione d'impatto ambientale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e con le risorse disponibili a legislazione vigente e che gli eventuali proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale sono finalizzati, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), al potenziamento di un'attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale comunque già prevista e coperta a legislazione vigente.
  Conferma che gli adempimenti previsti dall'articolo 15, in materia di sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, e le attività concernenti la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da campi elettromagnetici di cui all'articolo 16 saranno svolte dalle amministrazioni pubbliche interessate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Segnala infine che le spese concernenti l'attività di cooperazione giudiziaria di cui all'articolo 18, quantificate in 310.000 euro a decorrere dal 2015, hanno carattere obbligatorio e periodicità annuale e che l'articolo 20, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), come risulta dalla relazione tecnica, sarà attuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di relazione sul disegno di legge C. 3123:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato);
   per quanto riguarda i profili di merito,
   delibera di riferire favorevolmente sul complesso del disegno di legge;
   per quanto riguarda i profili finanziari,
   preso atto dei chiarimenti del Governo e della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince tra l'altro che:
    l'inserimento negli allegati A e B di ulteriori direttive comunitarie, non previste nel testo iniziale del provvedimento in esame, non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica, poiché la copertura di eventuali costi è garantita dalla antecedente adozione dei provvedimenti che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009;
    la copertura degli oneri per prestazioni e controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni avverrà comunque a carico dei soggetti interessati, non risultando necessario il richiamo espresso all'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;
    la concentrazione delle controversie per violazioni in materia di concorrenza Pag. 98presso un numero limitato di uffici giudiziari, derivante dall'articolo 2, non determina oneri aggiuntivi per le strutture interessate;
    le spese inerenti all'istituzione ed al funzionamento dell'organismo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera o), con poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria e promotori finanziari, sono integralmente coperte dalle contribuzioni dei soggetti vigilati, rimanendo comunque assicurato anche l'allineamento temporale tra le menzionate spese ed il gettito delle contribuzioni;
    la Consob può sostenere le spese relative alla risoluzione extragiudiziale delle controversie determinatesi in seguito ai reclami dei consumatori, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera t), facendo ricorso ai propri meccanismi di autofinanziamento;
    all'incremento dei compiti per IVASS e CONSOB, disposto dall'articolo 13, si farà fronte a valere sui contributi posti a carico delle imprese vigilate;
    gli effetti che tali contributi comporteranno sulla redditività di singoli operatori economici non sono stati stimati, trattandosi di effetti indiretti;
    le amministrazioni pubbliche interessate potranno svolgere l'attività di revisione della procedura di valutazione d'impatto ambientale, di cui all'articolo 14, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e con le risorse disponibili a legislazione vigente;
    gli eventuali proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale sono finalizzati, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), al potenziamento di un'attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale comunque già prevista e coperta a legislazione vigente;
    gli adempimenti previsti dall'articolo 15, in materia di sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, saranno svolte dalle amministrazioni pubbliche interessate (regioni, enti territoriali, ASL, ARPA, ministeri e amministrazioni centrali), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    le attività concernenti la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da campi elettromagnetici di cui all'articolo 16 potranno essere svolte dalle pubbliche amministrazioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    le spese concernenti l'attività di cooperazione giudiziaria di cui all'articolo 18, quantificate in 310.000 euro a decorrere dal 2015, hanno carattere obbligatorio e periodicità annuale;
    l'articolo 20, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), come risulta dalla relazione tecnica, sarà attuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
   delibera di riferire favorevolmente».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di relazione formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, propone di esprime parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3).

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

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  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
  La Commissione nomina quindi il deputato Censore quale relatore presso la XIV Commissione per l'esame dei provvedimenti in oggetto.

  La seduta termina alle 10.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 10.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.
Atto n. 172.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni di attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese: il testo fa riferimento, fra l'altro, alle imprese operanti nel settore estrattivo e in quello dello sfruttamento delle aree forestali, nonché alle imprese di assicurazione ed alle società finanziarie e di partecipazione finanziaria.
  Segnala che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica la quale afferma, nella premessa, che tutte le modifiche e le innovazioni previste dallo schema di decreto legislativo in esame hanno natura meramente procedurale o ordinamentale e che, pertanto, le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre il testo reca una clausola di neutralità finanziaria.
  Al riguardo non formula osservazioni, nel presupposto che le modifiche introdotte – ed in particolare quelle che intervengono sui criteri per la valutazione di alcune voci di bilancio – non rilevino ai fini della determinazione della base imponibile. Sul punto ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia che le modifiche introdotte dal provvedimento in esame non hanno effetti ai fini della determinazione della base imponibile delle imprese interessate.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in Pag. 100uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (atto n. 172);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le modifiche introdotte dallo schema di decreto legislativo in oggetto non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile delle imprese interessate;
   valutata l'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 49 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione «Disposizioni finanziarie» quella di “Clausola di invarianza finanziaria”;

VALUTA FAVOREVOLMENTE
   lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
    all'articolo 49 si valuti l'opportunità di riformulare la relativa rubrica nei seguenti termini: «Clausola di invarianza finanziaria».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.
Atto n. 171.
(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni di attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese: il testo fa riferimento, fra l'altro, alle imprese operanti nel settore estrattivo e in quello dello sfruttamento delle aree forestali, nonché alle imprese di assicurazione ed alle società finanziarie e di partecipazione finanziaria.
  Rileva che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica la quale afferma, nella premessa, che tutte le modifiche e le innovazioni previste dallo schema di decreto legislativo in esame hanno natura meramente procedurale o ordinamentale e che, pertanto, le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre il testo reca una clausola di neutralità finanziaria.
  Al riguardo non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che le modifiche introdotte – ed in particolare quelle che intervengono sui criteri per la valutazione di alcune voci di bilancio – non rilevino ai fini della determinazione della base imponibile fiscale. Sul punto ritiene opportuno acquisire una conferma del Governo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia che le modifiche introdotte dal provvedimento in esame non hanno effetti ai fini della determinazione della base imponibile delle imprese interessate.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva Pag. 1012013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge (atto n. 171);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le modifiche introdotte dallo schema di decreto legislativo in oggetto non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile delle imprese interessate;
   valutata l'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 11 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione «Disposizioni finanziarie» quella di «Clausola di invarianza finanziaria»,

VALUTA FAVOREVOLMENTE
   lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
    all'articolo 11 si valuti l'opportunità di riformulare la relativa rubrica nei seguenti termini: «Clausola di invarianza finanziaria».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.10 alle 10.15.

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