CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 giugno 2015
469.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 10.55.

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.
C. 3134 Governo.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Angelo SENALDI (PD) relatore, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, nel testo risultante dall'approvazione delle proposte emendative presso la Commissione di merito.
  Il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, si compone di 9 articoli.
  L'articolo 1 determina la misura della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore a sei volte il trattamento minimo INPS, relativamente agli anni 2012 e 2013 e con effetti anche sugli anni successivi, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge. 6 dicembre 2011, n. 201, nella parte in cui prevede la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.
  L'articolo 2 incrementa di 1.020 milioni il Fondo sociale per occupazione e formazione al fine di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga per il 2015.
  L'articolo 3 incrementa le risorse destinate, nell'ambito del Fondo sociale per Pag. 89occupazione e formazione, al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca.
  L'articolo 4, come modificato dalla Commissione di merito autorizza per il 2015, ai fini del finanziamento dei contratti di solidarietà difensivi stipulati tra imprese industriali rientranti nel campo di applicazione della CIGS (comprese le aziende appaltatrici di servizi di mense e di servizi di pulizia) e le rappresentanze sindacali, autorizza una spesa di 140 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge n. 92 del 2012 e dal precedente articolo 2 del provvedimento in esame. Il comma 1-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, incrementa di 150 milioni di euro per il 2015 il finanziamento di ulteriori contratti di solidarietà (previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192), a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui al decreto-legge n. 185 del 2008).
  L'articolo 5 modifica i criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo.
  L'articolo 5-bis, inserito durante l'esame presso la Commissione referente, reca una disposizione di interpretazione autentica in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.
  L'articolo 6 unifica i termini di pagamento di tutte le prestazioni erogate dall'INPS, attualmente previsti in tre differenti date (1o del mese per tutte le prestazioni previdenziali erogate dall'INPS già prima del 2012; 10 del mese per quelle erogate dall'ex ENPALS e 16 del mese per quelle erogate dall'ex INPDAP).
  L'articolo 7 interviene in materia di anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR) con specifico riguardo alle garanzie di cui è assistito all'esclusione di qualsiasi onere fiscale. Viene modificata la disciplina (introdotta dalla legge di stabilità 2015) relativa alla corresponsione nella busta paga dei lavoratori delle quote del trattamento di fine rapporto maturando, in via sperimentale e per un periodo limitato. In particolare, la suddetta disciplina viene modificata nella parte in cui istituisce un finanziamento bancario, assistito da speciali garanzie (tra cui quella di ultima istanza dello Stato), cui possono accedere i datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda del TFR. In particolare, modificando l'articolo 1, comma 30, della richiamata legge di stabilità 2015, si sostituisce la previsione che tale finanziamento è assistito da privilegio speciale sui mobili (di cui all'articolo 46 del Testo unico bancario) con la previsione del privilegio generale sui mobili disciplinato dall'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile, previsto proprio per garantire la corresponsione del TFR; si esclude espressamente qualsiasi forma di onere fiscale connesso all'operazione di finanziamento alle imprese all'atto della stipula del finanziamento, nel corso del rapporto e nell'eventuale escussione della garanzia. Le disposizioni in commento precisano inoltre che sia il finanziamento, sia le formalità ad esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Secondo la relazione illustrativa del provvedimento l'obiettivo perseguito dalle norme è, da un lato, semplificare gli adempimenti a carico delle imprese e delle banche e, dall'altro, alleggerire gli oneri finanziari connessi.
  L'articolo 8 dispone l'entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

  Angelo SENALDI (PD), formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

  La seduta termina alle 11.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 13.45.

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.
C. 3134 Governo.

(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di questa mattina.

  Marco DA VILLA dichiara il voto contrario, a nome del proprio gruppo, sulla proposta di parere del relatore sottolineando come il provvedimento in esame contenga misure insufficienti a tutelare le fasce più deboli dei lavoratori. Aggiunge che le disposizioni recate all'articolo 1 del provvedimento non attuano quanto disposto dalla recente sentenza della Corte Costituzionale in materia di pensioni e che, più in generale, per mettere a punto interventi realmente efficaci in materia previdenziale e di welfare si potrebbe anche sforare il parametro previsto in sede europea del rapporto deficit/PIL.

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, dichiara il voto favorevole del Partito democratico sulla proposta di parere illustrata, evidenziando l'importanza delle disposizioni che prevedono la proroga del finanziamento dei contratti di solidarietà, misura che rappresenta un concreto vantaggio per molte aziende in difficoltà.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.
C. 3055 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, in sostituzione della relatrice Tidei, illustra i contenuti del provvedimento in esame.
  In linea generale, l'Accordo intende fornire un quadro di sostegno, attraverso la creazione di un'area di libero scambio, al consolidamento delle intense relazioni commerciali bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Corea del Sud, che vedono l'UE nella posizione di primo investitore nel Paese asiatico e di secondo mercato di destinazione per le esportazioni coreane. In tale ambito, la creazione della zona di libero scambio comporterà, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa del disegno di legge presentato al Senato, un incremento degli scambi per un valore stimato di 19 miliardi di euro annui, grazie alla rimozione della quasi totalità degli ostacoli tariffari tra le due economie (circa il 97 per cento delle tariffe industriali ed agricole in 5 anni), all'eliminazione di un'ampia gamma di ostacoli non tariffari, nonché all'adeguamento di standard e regolamentazioni in numerosi settori (quali quello automobilistico, farmaceutico e dell'elettronica di consumo) che rappresentano punti di forza per gli interessi europei.
  L'Accordo, inoltre, apre i rispettivi mercati nel settore dei servizi e degli investimenti, oltre a prevedere a carico delle Parti un vasto impegno in materia di protezione della proprietà intellettuale, di apertura del mercato degli appalti pubblici, di politica di concorrenza e degli aiuti di Stato e di sviluppo sostenibile. L'Accordo costituisce inoltre il più ampio accordo di libero scambio mai negoziato finora dall'Unione Europea con un Paese Pag. 91terzo e rappresenta il primo accordo del genere conforme alla strategia «Global Europe: competing in the world», volta ad accrescere il peso e la competitività globale delle imprese europee, nonché la penetrazione commerciale nei nuovi mercati emergenti, nel pieno rispetto dei princìpi Organizzazione mondiale del commercio. Inoltre l'Accordo completa il quadro istituzionale delle relazioni tra Unione europea e Corea del Sud, integrando le disposizioni poste in materia di dialogo politico dall'Accordo quadro Unione europea – Corea, che è stato concluso contestualmente all'Accordo di cui viene proposta la ratifica.
  Passando quindi a illustrare sinteticamente il contenuto dell'Accordo, che si articola in 15 Capi si segnalano le principali disposizioni di interesse della X Commissione: il Capo I, relativo agli obiettivi e definizioni generali, si compone degli articoli 1.1 e 1.2, che individuano gli obiettivi dell'Accordo e recano le definizioni ricorrenti nel testo.
  Gli obiettivi consistono nella liberalizzazione del commercio delle merci, nella liberalizzazione del commercio di servizi e dei flussi di investimento, prevedendosi a tale fine l'impegno delle Parti contraenti a rimuovere gli ostacoli agli scambi, a promuovere la concorrenza, a liberalizzare su base reciproca il mercato degli appalti pubblici, ad assicurare adeguata protezione ai diritti di proprietà intellettuale e favorire lo sviluppo armonioso del commercio mondiale.
  Il Capo 2 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci) è costituito dagli articoli da 2.1 a 2.17. Le disposizioni prevedono la liberalizzazione graduale e reciproca del commercio delle merci, secondo calendari diversi per le varie categorie merceologiche. L'articolo 2.5, in particolare, indica la procedura per la soppressione dei dazi doganali, prevedendo che tre anni dopo l'entrata in vigore dell'intesa, le parti possono consultarsi in sede di Comitato per il commercio di merci (uno dei comitati specializzati istituiti ai sensi del successivo articolo 15.2, par. 1) per valutare se accelerare o estendere il processo.
  Il Capo 3 riguarda Misure di difesa commerciale e comprende gli articoli 3.1-3.15. È prevista la possibilità che le parti facciano ricorso a misure di salvaguardia bilaterale qualora, in seguito all'applicazione dell'accordo, la riduzione o la soppressione di un dazio doganale causi o minacci di causare un grave pregiudizio all'industria nazionale di una delle parti che produce merci simili o concorrenti (articolo 3.1). Le misure possono essere applicate solo in esito ad un'inchiesta condotta dalle competenti autorità nazionali (articolo 3.2), che agiscono in conformità con quanto stabilito dal medesimo Capo 3 dell'Accordo in esame, nonché dall'Accordo sulle misure di salvaguardia contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC (Accordo sulle misure di salvaguardia) (articoli 3 e 4.2, lettera c), che costituisce parte integrante della presente intesa; le misure si applicano solo per il periodo necessario a riparare il danno subito e per facilitare il ripristino delle condizioni iniziali ed in ogni caso per un periodo massimo di due anni, prorogabili di altri due. È prevista (articolo 3.16) l'istituzione di un gruppo di lavoro «Cooperazione in materia di difesa commerciale» incaricato di controllare il rispetto della disciplina decisa dall'Accordo, migliorare la cooperazione tra le autorità competenti, scambiare informazioni su misure di salvaguardia, antidumping, compensative e antisovvenzione, oltre a cooperare su questioni internazionali, comprese quelle relative ai negoziati del ciclo di Doha.
  Il Capo 4, (articoli 4.1-4.10) riguarda gli Ostacoli tecnici al commercio. Ai sensi dell'articolo 4.1 l'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio (Accordo TBT), contenuto nell'Allegato 1A dell'Accordo OMC, è parte integrante dell'intesa. Le parti, allo scopo di migliorare la conoscenza dei rispettivi sistemi e facilitare l'accesso ai rispettivi mercati, si impegnano a rafforzare la collaborazione nell'ambito delle norme, delle regolamentazioni tecniche e Pag. 92delle procedure di valutazione della conformità (articolo 4.3); la cooperazione è finalizzata, inoltre, a facilitare gli scambi, a rafforzare la collaborazione in ambito regolamentare attraverso lo scambio di informazioni, esperienze e dati, ed anche attraverso la cooperazione scientifica e tecnica al fine di uniformare le rispettive regolamentazioni tecniche.
  Il Capo 6 (Regime doganale e facilitazione degli scambi commerciali) comprende gli articoli 6.1-6.16. Per facilitare gli scambi commerciali, l'Accordo prevede uno snellimento delle procedure per lo sdoganamento e la semplificazione delle procedure doganali per gli operatori in possesso di determinati requisiti, l'armonizzazione di documenti e dati richiesti, l'informatizzazione delle procedure, programmi di formazione congiunti degli operatori, il rafforzamento degli scambi di informazione fra gli operatori, la collaborazione in materia di sicurezza (articoli 6.3-6.8). Dopo le disposizioni riguardanti diritti ed oneri (articolo 6.9), ispezioni pre-spedizione (articolo 6.10), audit post svincolo e valutazione in dogana (articoli. 6.11 e 6.12), con L'articolo 6.13 viene disciplinata la cooperazione doganale. Al fine, poi, di monitorare la corretta applicazione delle norme poste dal Capo 6, viene istituito un Comitato doganale cui è attribuita anche la competenza a dirimere eventuali controversie tra le parti; per quanto attiene alle questioni oggetto dell'Accordo il Comitato riferisce al Comitato per il commercio, istituito a norma dell'articolo 15.1 par. 1 (articoli 6.15-6.16).
  In riferimento al Capo 7 (articoli 7.1-7.50), che disciplina Commercio di servizi, stabilimento e commercio elettronico la relazione illustrativa evidenzia che le disposizioni realizzano un'ampia liberalizzazione degli scambi dei servizi, che va ben oltre gli obblighi assunti dalle parti nel quadro dell'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) e comprende la fornitura transfrontaliera di servizi (articoli 7.4-7.8), lo stabilimento (articoli 7.10-7.12), la presenza temporanea dei prestatori di servizi (articoli 7.17-7.20), i servizi informatici, postali e di telecomunicazione (articoli 7.25-7.36), i servizi finanziari (articoli 7.37-7.46), il trasporto marittimo internazionale (articolo 7.47) e, infine, il commercio elettronico (articolo 7.48). Oltre a quanto indicato dalla relazione si segnala che, ai sensi dell'articolo 7.3 viene istituito, in attuazione delle disposizioni del più volte rammentato articolo 15.2 par. 1 (Comitati specializzati) il Comitato per il Commercio di servizi, lo stabilimento ed il commercio elettronico composto da rappresentanti delle parti guidati da un funzionario della rispettiva autorità competente quanto all'applicazione delle disposizioni del Capo 7 in esame.
  Le disposizioni contenute nel Capo 8 (articoli 8.1-8.4) disciplinano Pagamenti e movimenti di capitali. L'articolo 8.1 liberalizza i pagamenti ed i trasferimenti in valuta tra le parti in conformità Statuto del Fondo monetario internazionale. Con L'articolo 8.2 vengono rimosse le restrizioni alla libera circolazione dei capitali, con particolare riferimento agli investimenti diretti effettuati a norma del Paese ospitante e alle attività liberalizzate nel capo 7 (commercio di servizi, stabilimento e commercio elettronico). L'articolo 8.3 introduce alcune eccezioni a tale principio generale per motivi di pubblica sicurezza, ordine pubblico, rispetto delle normative vigenti negli ordinamenti delle parti e non incompatibili con l'Accordo. L'articolo 8.4 prevede la possibilità di adottare, dandone immediata comunicazione al Comitato per il commercio, misure di salvaguardia per un massimo di sei mesi, nel caso in cui i pagamenti ed i movimenti di capitale causino o rischino di causare difficoltà alla politica monetaria o di cambio.
  Il Capo 9 (articoli 9.1-9.3) è dedicato agli Appalti pubblici. L'articolo 9.1 ribadisce l'interesse delle parti a sviluppare le opportunità commerciali bilaterali nel mercato degli appalti pubblici promuovendone la liberalizzazione internazionale, richiama i diritti e gli obblighi che derivano dall'Agreement on Public Procurement (GPA 1994), contenuto nell'allegato 4 dell'accordo OMC. L'articolo 9.2 dispone che i contratti di costruzione, gestione e cessione (Build-Operate-Transfer, BOT) siano Pag. 93disciplinati dall'Allegato 9. È inoltre prevista l'istituzione di un gruppo di lavoro «Appalti pubblici» (articolo 9.3), con il compito di esaminare tutte le questioni relative al mercato degli appalti pubblici oltre a provvedere allo scambio di informazioni.
  Con le disposizioni del Capo 10 (articoli 10.1-10.69) viene disciplinata la Proprietà intellettuale. Il Capo – riassume la relazione illustrativa – introduce in materia di proprietà intellettuale una disciplina OMC plus, integrando e precisando i diritti e gli obblighi delle parti posti dall'allegato 1C dell'accordo OMC (TRIPS) (articoli 10.1-10.2). Ampia tutela viene così accordata al diritto d'autore e diritti connessi (articoli 10.5-10.14), ai marchi (articoli 10.15-10.17), alle indicazioni geografiche (articoli 10.18-10.26), a disegni e modelli (articoli 10.27-10.32) ed ai brevetti (articoli 10.33-10.38). L'Italia – si legge nella relazione illustrativa – vede tutelate le proprie indicazioni geografiche commercialmente rilevanti insieme ad altre 160 denominazioni europee, non limitate a vini e alcolici, che vengono riconosciute subito. Inoltre, la tutela potrà essere estesa ad altre indicazioni geografiche secondo una procedura appositamente stabilita, ad opera di un apposito gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'articolo 10.25. Quanto alla tutela della proprietà intellettuale – prosegue la relazione – essa viene garantita attraverso procedure e mezzi di ricorso previsti dal diritto civile delle Parti (articoli 10.43-10.53), nonché da alcune misure di natura penale (articoli 10.54-10.61) che, obbligatorie a tutela di marchi, diritto d'autore e diritti connessi, possono a discrezione delle parti essere estese anche a protezione di indicazioni geografiche, disegni e modelli.
  Il Capo 11 (articoli 11.1-11.15) contiene le norme in materia di Concorrenza. Ai sensi dell'articolo 11.1 le parti si impegnano ad applicare le rispettive leggi in materia di concorrenza in modo da evitare che pratiche commerciali scorrette, quali accordi restrittivi, pratiche concertate, abusi di posizione dominante o concentrazioni tra imprese, possano vanificare i vantaggi della liberalizzazione degli scambi. All'articolo 11.2 si specifica che per diritto della concorrenza si intendono per l'Unione europea gli articoli 101, 102 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, oltre ai regolamenti di attuazione e le relative modifiche; per la Corea si applica la legge sulla regolamentazione dei monopoli e le pratiche commerciali leali, i relativi regolamenti di attuazione e le relative modifiche. L'articolo 11.3 stabilisce che l'applicazione delle leggi in materia di concorrenza (di cui al precedente articolo 11.2), affidata dalle parti ad istituzioni ad hoc, deve avvenire nel rispetto dei principi di equità procedurale, trasparenza e non discriminazione. Le imprese pubbliche e le imprese con diritti speciali o esclusivi sono soggette al diritto della concorrenza a condizione che non ostacoli la realizzazione dei compiti specifici assegnati (articolo 11.4). L'articolo 11.5 prevede il riordino dei monopoli di stato di carattere commerciale per evitare misure discriminatorie tra persone fisiche o giuridiche delle parti relativamente allo scambio di merci. Il coordinamento e la cooperazione delle rispettive Autorità garanti della concorrenza sono riconosciuti come fondamentali per il conseguimento degli obiettivi dell'Accordo, contribuendo a rafforzare l'effettiva applicazione delle norme in materia (articolo 11.6). Quanto alle sovvenzioni, le parti convengono di adoperarsi per quanto possibile per eliminare le distorsioni alla concorrenza da loro causate (articolo 11.9). Le sovvenzioni specifiche, come definite ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo SMC (articolo 11.10), sono vietate se incidono negativamente sul commercio internazionale tra le Parti; l'articolo 11.11 ne fornisce la tipizzazione. Le Parti si impegnano a garantire trasparenza nel settore delle sovvenzioni comunicando ogni anno all'altra parte l'importo totale, tipi e distribuzione settoriale delle sovvenzioni specifiche (articolo 11.12), oltre a dare indicazioni su obiettivi e beneficiario delle sovvenzioni concesse da uno Stato o Pag. 94da una pubblica amministrazione, nei limiti imposti dagli obblighi del segreto professionale e d'impresa. Le parti possono applicare misure di difesa commerciale o promuovere azioni idonee contro le sovvenzioni concesse dall'altra parte in base a quanto previsto in ambito OMC (articolo 11.13). Ogni possibile questione in materia di sovvenzioni è oggetto di costante monitoraggio e verifica e può essere sottoposta al Comitato per il commercio; dopo l'entrata in vigore dell'accordo, ogni due anni, le parti esamineranno i progressi realizzati in materia di sovvenzioni (articolo 11.14). Con l'articolo 11.15, infine, viene delimitato l'ambito dei applicazione delle disposizioni in materia di sovvenzioni.
  Con il Capo 13 (articoli 13.1-13.16) si disciplina in materia di Commercio e sviluppo sostenibile. Ai sensi dell'articolo 13.1 la cooperazione in campo commerciale deve tendere alla promozione dello sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni. A tal fine va assicurato il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di lavoro e ambiente che, oltre a garantire dignità a tutela dei lavoratori, è suscettibile di esercitare un ruolo benefico sull'efficienza economica, l'innovazione e la produttività (articoli 13.3-13.7). In tale contesto, in particolare, con L'articolo 13.6, vengono promossi il commercio e gli investimenti diretti esteri in materia di beni, servizi tecnologie ambientali, energia rinnovabile, prodotti e servizi efficienti sul piano energetico, merci con un marchio di qualità ecologica, valutando anche la rimozione degli ostacoli non tariffari; le parti, inoltre, si impegnano a facilitare e promuovere il commercio di beni che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, compresi quelli che implicano la responsabilità sociale delle imprese e fruiscono di regimi come il commercio equo ed etico. Con L'articolo 13.8 le parti si impegnano a tenere in debito conto le conoscenze scientifiche mentre il successivo articolo 13.9 riguarda la trasparenza. Particolare attenzione è dedicata dall'Accordo alla dimensione sociale e ambientale dello sviluppo, con l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio di nuovo tipo che coinvolge la società civile attraverso un «forum della società civile» finalizzato ad instaurare un dialogo sugli aspetti degli accordi commerciali relativi allo sviluppo sostenibile (articoli 13.12-13.13). Ai sensi dell'articolo 13.14 sono previste consultazioni a livello governativo su ogni questione di comune interesse attinente al Capo in esame; a fronte della necessità di un supplemento di esame può essere chiesta la convocazione del Comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile (istituito ai sensi dell'articolo 15.2 par. 1 – Comitati specializzati), che si attiverà per il conseguimento di una soluzione concordata tra le parti; se necessario potrà essere incaricato della questione il Gruppo di esperti indipendenti che le parti sono tenute ad istituire all'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 13.15).
  Passando al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica esso si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo.
  L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo, valutati in euro 23.820 a decorrere dal 2015, ai quali si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

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