CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 giugno 2015
469.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 62

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza della vicepresidente Carla RUOCCO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 13.50.

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.
C. 3134 Governo.

(Parere alla XI Commissione)
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carla RUOCCO, presidente, avverte che il parere sul provvedimento dovrà essere espresso entro la seduta di oggi, in quanto la Commissione Lavoro ne concluderà l'esame in sede referente entro la stessa seduta odierna.
  Informa quindi che il relatore, Zoggia, ha già formulato una proposta di parere favorevole (vedi allegato), la quale è stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

  Davide ZOGGIA (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla XI Commissione Lavoro, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 3134, di conversione del decreto-legge n. 65 del 2015, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.
  Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, come risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Lavoro, esso si compone ora di 9 articoli.
  Illustra l'articolo 1, modificato nel corso dell'esame da parte della XI Commissione, il quale determina la misura della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore a sei volte il trattamento minimo Pag. 63INPS, relativamente agli anni 2012 e 2013 e con effetti anche sugli anni successivi, al fine di dare attuazione, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, nonché assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale, ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 70 del 2015, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, con cui era stato disposto il blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS per gli anni 2012-2013.
  In particolare al comma 1 è previsto che, ferma restando la rivalutazione del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione è riconosciuta in misura variabile a seconda degli anni e dell'importo complessivo del trattamento pensionistico.
  1) per gli anni 2012-2013 la rivalutazione è riconosciuta nella misura del:
   40 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da tre a quattro volte il trattamento minimo INPS;
   20 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da quattro a cinque volte il trattamento minimo INPS;
   10 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da cinque a sei volte il trattamento minimo INPS.
  2) per gli anni 2014 e 2015 la rivalutazione è riconosciuta nella misura del 20 per cento di quanto stabilito per il 2012 e 2013 per le pensioni di importo complessivo da tre a sei volte il trattamento minimo INPS.
  3) a decorrere dal 2016 la rivalutazione è riconosciuta nella misura del 50 per cento di quanto stabilito per il 2012 e 2013 per le pensioni di importo complessivo da tre a sei volte il trattamento minimo INPS.

  In tale ambito, fa presente come una clausola di salvaguardia assicuri che, per ogni classe di importo e per ogni anno, il trattamento pensionistico complessivo non possa essere minore, effettuata la relativa rivalutazione, al limite superiore, effettuata la relativa rivalutazione, di quello riconosciuto alla classe di importo inferiore. Viene precisato inoltre che, a decorrere dal 2014, i predetti importi sono rivalutati ai sensi della normativa vigente.
  Il comma 2 specifica che, ai fini del meccanismo di rivalutazione delle pensioni di cui all'articolo 34 della legge n. 448 del 1998, si tiene conto anche degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi, mentre il comma 3 precisa che le somme arretrate dovute ai sensi dell'articolo sono corrisposte con effetto dal 1o agosto 2015.
  Per quanto riguarda gli aspetti di copertura finanziaria, segnala il comma 5, il quale prevede che restano fermi i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato fissati dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 190 del 2014, legge di stabilità 2015 e che il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte Costituzionale e dell'articolo 1 del decreto-legge.
  L'articolo 2 reca norme in materia di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, prevedendo, al comma 1, per il 2015, l'incremento di 1.020 milioni di euro del Fondo sociale per l'occupazione e formazione ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga (di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 2012).
  Il comma 2 dispone che alla copertura degli oneri derivanti dal suddetto incremento si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 183 del 2014, recante la delega per la riforma del Pag. 64mercato del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 107, della legge di stabilità 2015.
  Con riferimento all'articolo 3, segnala come esso incrementi di 5 milioni di euro per il 2015, le risorse già destinate, per il medesimo anno, al riconoscimento della cassa integrazione in deroga per il settore della pesca, dall'articolo 1, comma 109, della legge di stabilità 2015. A tal fine è previsto di attingere alle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, come rifinanziato dall'articolo 2 del decreto-legge.
  L'articolo 4, modificato nel corso dell'esame presso la Commissione Lavoro, autorizza al comma 1 una spesa di 140 milioni di euro per il 2015, ai fini del finanziamento dei contratti di solidarietà difensivi (i contratti collettivi aziendali, stipulati tra imprese industriali rientranti nel campo di applicazione della CIGS e le rappresentanze sindacali, che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale). Anche in tal caso è previsto che la spesa sia a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge n. 92 del 2012 e dall'articolo 2 del decreto-legge.
  Il comma 1-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Lavoro, incrementa di 150 milioni per il 2015 il finanziamento, inizialmente stabilito in 50 milioni, previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge n. 192 del 2014, per la proroga della previsione sperimentale secondo cui l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà è aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario. La norma specifica che il predetto rifinanziamento si riferisce ad accordi e relative istanze rispettivamente stipulati e presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega per riforma degli ammortizzatori sociali con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 183 del 2014 (cosiddetto Jobs Act).
  Sottolinea quindi come l'incremento del finanziamento sia effettuato a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, il quale è pertanto incrementato di 150 milioni di euro per il medesimo anno 2015. Alla copertura del predetto onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 5, modificato nel corso dell'esame da parte della XI Commissione, il quale interviene sulla disciplina del coefficiente di rivalutazione del montante contributivo (determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione, che è dato dalla variazione media quinquennale del PIL nominale – la quale a sua volta sconta la variazione del PIL reale legato alla crescita reale del Paese e la variazione del PIL legata all'inflazione, appositamente calcolata dall'ISTAT – con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare) utilizzato per il calcolo del valore della pensione con il sistema contributivo.
  In particolare, il comma 1 prevede che in ogni caso il richiamato coefficiente non possa essere inferiore a un valore pari a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive: la norma ha il fine di ovviare alla circostanza che nel 2014 il tasso di capitalizzazione ha avuto per la prima volta segno negativo (sia in valore assoluto sia al netto dell'inflazione), determinando una rivalutazione negativa (per tutti i contributi versati dopo il 1996 ad eccezione dei lavoratori che all'epoca avevano più di 18 anni di versamenti), con ciò riducendo le aspettative pensionistiche dei lavoratori attivi. La norma specifica Pag. 65che, in sede di prima applicazione, non si applica il recupero sulle rivalutazioni successive.
  Il comma 2 dispone invece in merito alla copertura degli oneri finanziari determinati dal comma 1.
  Illustra quindi l'articolo 5-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Lavoro, il quale reca una norma di interpretazione autentica ai fini dell'applicazione dei benefici pensionistici previsti in favore dei lavoratori esposti all'amianto.
  In particolare, la norma di interpretazione autentica si riferisce all'articolo 1, comma 112, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), il quale prevede che, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1o gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto (salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva) dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'INAIL per il conseguimento dei benefìci di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, il quale stabilisce a sua volta che per i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25.
  In particolare la disposizione chiarisce che la nozione «lavoratori attualmente in servizio» recata dal citato articolo 1, comma 112, della legge n. 190 del 2014, indica i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 190 del 2014, non erano beneficiari di trattamenti pensionistici.
  L'articolo 6 detta norme volte a uniformare le procedure di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS.
  In particolare il comma 1 dispone che, a decorrere dal 1o giugno 2015, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento pagate agli invalidi civili, e le rendite vitalizie dell'INAIL, dovranno essere corrisposti il 1o giorno di ogni mese (o il giorno successivo se festivo o non bancabile) con un unico mandato di pagamento (ove non sussistano cause ostative); il pagamento è invece differito al secondo giorno bancabile per il solo mese di gennaio 2016 e per ciascun mese a decorrere dal 2017.
  Il comma 2 detta disposizioni in merito alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla predetta uniformazione dei termini di pagamento.
  Il comma 3 prevede che l'INPS riversi strutturalmente all'entrata del bilancio dello Stato, a decorrere da giugno 2015, l'importo di spesa corrispondente alle riduzioni di spesa ottenute.
  Illustra l'articolo 7, il quale modifica la disciplina (introdotta dalla legge di stabilità 2015) relativa alla corresponsione nella busta paga dei lavoratori delle quote del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando.
  A tale riguardo ricorda che l'articolo 1, commi da 26 a 34, della predetta legge di stabilità (legge n. 190 del 2014) prevede l'erogazione delle quote di TFR maturando in busta paga in via sperimentale (per il periodo 1o marzo 2015-30 giugno 2018) per i lavoratori dipendenti del settore privato, con sottoposizione al regime di tassazione ordinaria. Tali disposizioni dispongono parallelamente un finanziamento a favore dei datori di lavoro che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con proprie risorse, con una specifica e differenziata disciplina per l'accesso al credito per i datori di lavoro che optino o meno per il richiamato finanziamento e con l'obbligo, per i datori di lavoro, di seguire una specifica procedura per accedere al predetto finanziamento.
  Rammenta che, a tal fine, è stato istituito presso l'I.N.P.S. un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con Pag. 66risorse proprie e si è prevista una garanzia di ultima istanza dello Stato sul predetto finanziamento.
  In tale contesto normativo, il comma 1 dell'articolo 7 sostituisce la previsione secondo cui tale finanziamento è assistito dal privilegio speciale di cui all'articolo 46 del Testo Unico Bancario (TUB), prevedendo invece l'assistenza del privilegio generale di cui all'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile, previsto tra l'altro anche per garantire la corresponsione del TFR.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala il secondo periodo del comma 1, il quale precisa inoltre che sia il finanziamento, sia le formalità ad esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.
  In connessione con le novelle recate dal comma 1, il comma 2 apporta alcune modifiche di coordinamento al comma 32 della richiamata legge di stabilità 2015, che ha istituito presso l'I.N.P.S. il citato Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con risorse proprie, con dotazione iniziale pari a 100 milioni per il 2015 e a carico del bilancio dello Stato.
  L'articolo 8 regola l'entrata in vigore del decreto-legge.

  Daniele PESCO (M5S) esprime la valutazione negativa del gruppo M5S, in particolare sulle previsioni dell'articolo 7 del decreto-legge che intervengono sulla disciplina concernente la corresponsione nella busta paga dei lavoratori delle quote del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando. Rileva infatti come, al di là dei limitati aspetti che interessano gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, i quali non sono di per sé meritevoli di un giudizio critico, la predetta misura del TFR in busta paga, incentivando a incrementare l'indebitamento delle imprese, costituisca un fattore negativo, come evidenziato del resto anche da numerosi soggetti che si sono espressi su tale materia.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Sui lavori della Commissione.

  Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) chiede alla Presidenza della Commissione, nonché a tutti i gruppi politici, di valutare attentamente l'esigenza di approfondire le questioni relative al cambio intervenuto ai vertici della Cassa depositi e prestiti, procedendo in particolare all'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché dei soggetti coinvolti da tale vicenda, anche al fine di fare chiarezza sulla missione di tale importantissima istituzione finanziaria del Paese.

  Carla RUOCCO, presidente, prende atto della proposta avanzata dal deputato Barbanti, che potrà essere prossimamente valutata in seno all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

  La seduta termina alle 14.

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