CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 giugno 2015
469.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 49

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato.
C. 925-C, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo, recante disposizioni in materia di diffamazione con il mezzo della stampa, di Pag. 50ingiuria e di condanna del querelante, nonché di segreto professionale e di tutela del soggetto diffamato, è stato già esaminato, nella seduta del 17 giugno scorso, dalla Commissione, che ha espresso un parere di nulla osta.
  Segnala, altresì, che la Commissione di merito, in data 18 giugno, ne ha concluso l'esame senza apportare modifiche al testo, salvo l'approvazione di tre correzioni di natura meramente formale, dettate dall'esigenza, da un lato, di integrare il titolo prevedendo il riferimento anche al codice civile e, dall'altro, di assicurare un maggior coordinamento interno delle disposizioni.
  Poiché le modifiche citate non incidono in alcun modo sul contenuto sostanziale del testo, propone di esprimere sul provvedimento ora all'esame dell'Assemblea un parere di nulla osta, in conformità a quanto peraltro già deliberato nella predetta seduta del 17 giugno scorso.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore, nel senso di esprimere nulla osta sul testo del provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, comunica che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. A tale proposito, nel rilevare come le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle medesime un parere di nulla osta.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.
Nuovo testo C. 3134 Governo.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge in oggetto dispone la conversione del decreto-legge n. 65 del 21 maggio 2015, recante norme urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. Segnala che il provvedimento, approvato con modificazioni presso la Commissione Lavoro, è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario, mentre le modifiche apportate in sede referente non risultano corredate di relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 1, recante misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni, rileva che la quantificazione operata dalla relazione tecnica appare corretta sulla base dei dati e delle informazioni forniti. Ritiene che appaiono tuttavia necessari chiarimenti in merito agli effetti fiscali – in termini di recupero di gettito tributario in conseguenza della maggiore base imponibile – relativi all'esercizio 2015, che sembrerebbero calcolati secondo il regime ordinario di tassazione in luogo del regime di tassazione separata ordinariamente applicato per la corresponsione degli arretrati. Per quanto attiene all'introduzione da parte della Commissione di merito, al comma 1, del capoverso comma 25-ter, che dispone che gli importi rivalutati ai sensi del comma 25-bis dal 2014 siano comunque rivalutati in base alla normativa vigente, osserva che non appare chiara la portata effettivamente innovativa della disposizione. Andrebbe quindi precisato, a suo avviso, se quest'ultima abbia esclusivamente la finalità di chiarire il coordinamento tra le Pag. 51norme del decreto-legge in esame e la disciplina vigente sulla base di criteri già considerati nella relazione tecnica riferita al testo originario.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 5 dell'articolo 1 stabilisce che rimangono fermi i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato fissati dalla legge di stabilità per il 2015 e che il disegno di legge di assestamento per il 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 e di quanto previsto dal medesimo articolo 1 con riferimento alle misure di rivalutazione automatica delle pensioni. Al riguardo, rileva preliminarmente che le misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni, introdotte dall'articolo 1, come risulta dalla relazione tecnica, consentono di «ricondurre il tendenziale entro gli obiettivi programmatici indicati nel DEF 2015», ivi compreso l'obiettivo relativo al saldo netto da finanziare. Rileva che ciò implica che l'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, rispetto al tendenziale aggiornato in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale, dovrà non solo determinare una riduzione della spesa, al netto degli effetti fiscali, valutata in circa 15,4 miliardi di euro per l'anno 2015 e in circa 3,9 miliardi a partire dal 2016 con profilo in parte decrescente, ma anche comportare l'utilizzo del margine di miglioramento tendenziale dei conti, rilevato nel DEF, per far fronte alle nuove erogazioni finanziarie derivanti dal medesimo articolo 1, pari a 2.180 milioni di euro nell'anno 2015, e a circa 500 milioni di euro annui negli anni successivi. Ciò considerato, evidenzia che, qualora il miglioramento tendenziale dei conti non si manifestasse effettivamente nel corso dell'anno 2015, le erogazioni finanziarie previste per il medesimo anno dal decreto-legge si «scaricherebbero» integralmente sul saldo netto da finanziare per il 2015, attualmente pari a 53.647 milioni di euro, portandolo a un livello pari a 55.827 milioni di euro, superiore di 1.827 milioni rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge di stabilità 2015. A questo riguardo, ricorda che il DEF 2015, nel preannunciare nuove iniziative a valere sul miglioramento tendenziale dei conti, ora destinato a compensare gli effetti della rivalutazione delle pensioni, prevedeva che, nelle more della emersione in bilancio dei miglioramenti tendenziali, da registrare con il provvedimento di assestamento, il finanziamento di tali misure potesse avvenire con l'utilizzo delle disponibilità di bilancio in coerenza con gli obiettivi programmatici, prevedendo che il medesimo provvedimento di assestamento potesse provvedere a reintegrare le risorse anticipate. Per altro, un'analoga indicazione era contenuta anche nel primo degli impegni al Governo risultanti dalle Risoluzioni con cui la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, nelle sedute del 23 aprile 2015, hanno approvato il DEF 2015 (nn. 6-00136 e 6-00106), che prevede appunto di disporre, prudenzialmente e in attesa di registrare tale miglioramento con la presentazione del disegno di legge di assestamento, l'accantonamento di corrispondenti risorse nel bilancio dello Stato. Tutto ciò premesso, osserva che la norma in esame, pur prevedendo che il provvedimento di assestamento per il 2015 e le previsioni di bilancio successive terranno conto della sentenza della Corte costituzionale e delle misure di rivalutazione automatica delle pensioni, stabilite dal presente decreto, non reca alcuna disposizione volta ad assicurare la tenuta degli obiettivi di finanza pubblica, nel caso in cui non si verifichi il previsto miglioramento tendenziale dei conti. A questo riguardo, poiché l'inserimento in sede di conversione del decreto-legge di una disposizione volta all'accantonamento di risorse in attesa della presentazione del disegno di legge di assestamento, prevista per il 30 giugno 2015, risulterebbe ormai tardiva, in considerazione dei tempi necessari alla citata conversione, si potrebbe invece ipotizzare una eventuale integrazione della disposizione Pag. 52in esame prevedendo la possibilità che, nell'ambito del provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e delle previsioni di bilancio per gli anni successivi, si possa procedere, ove necessario, alla riduzione delle spese rimodulabili di parte corrente ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai fini della salvaguardia dei livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, fissati all'articolo 1, comma 1, della legge di stabilità 2015, nonché, più in generale, degli obiettivi di finanza pubblica. Sul punto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento agli articoli da 2 a 4, recanti il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione relativamente al rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, atteso che detto incremento si configura come limite di spesa. Quanto alla copertura di tale spesa, prende altresì atto di quanto affermato nella relazione tecnica circa la disponibilità, sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, a valere sul Fondo per gli ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014.
  In merito al finanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2015 degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca e il rifinanziamento dei contratti di solidarietà – pari, nel testo originario, a 70 milioni di euro e, nel testo modificato, a 140 milioni per l'anno 2015, entrambi posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, trattandosi di specifiche finalizzazioni nell'ambito del suddetto Fondo – non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma, che l'utilizzo di tali somme non pregiudichi interventi di spesa a carico delle medesime risorse.
  Per quanto attiene all'articolo 4, comma 1-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, recante oneri pari a 150 milioni di euro per l'esercizio 2015, coperti a valere sul Fondo per gli ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 1, comma 107, sopra citato, ritiene che andrebbe acquisita una conferma circa il fatto che il medesimo Fondo presenti le necessarie disponibilità sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che l'articolo 2, comma 2, prevede che agli oneri derivanti dall'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione – disposto dal comma 1 del medesimo articolo 2 ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga – pari a 1.020 milioni di euro per l'anno 2015 si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive. A questo riguardo, ricorda che il Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di cui si prevede l'utilizzo, è stato istituito dall'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, con una dotazione pari a 2,2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017, con la finalità – tra le altre – di fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga.
  Rileva inoltre che l'articolo 4, comma 1-bis, prevede la riduzione del Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di cui si è detto in precedenza riguardo all'articolo 2, comma 2, in una misura pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015. La riduzione è disposta per far fronte all'incremento, nella medesima misura, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, con cui si provvede al finanziamento, sempre nella misura di 150 milioni di euro, degli interventi previsti dalla normativa vigente in materia di contratti di solidarietà. Pag. 53
  Per quanto concerne l'articolo 5, recante coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo, in merito alla quantificazione riportata nella relazione tecnica e riferita al testo originario, osserva che le disposizioni novellano l'articolo 1, comma 9, della legge n. 335 del 2005 (cosiddetta riforma Dini), prevedendo, a regime, che il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo, come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione, non possa essere inferiore all'unità. Segnala che, in coerenza con tale impostazione, gli effetti finanziari indicati dalla relazione tecnica assumono come elemento determinante il monte pensioni relativo ai soggetti collocati a riposo nell'anno 2015, i quali – in base alle norme in esame – beneficeranno di un trattamento più elevato in ragione della più alta rivalutazione del montante prevista per l'anno 2014. Poiché il meccanismo di adeguamento all'unità ha carattere permanente, segnala che la previsione appare suscettibile di determinare maggiori oneri, inerenti al maggior importo pensionistico liquidato, ogni qualvolta, risultando il coefficiente di rivalutazione inferiore all'unità, andrà applicato il predetto meccanismo. È presumibile peraltro che, trattandosi di oneri eventuali, ove la predetta condizione dovesse verificarsi, andrà adottato un apposito provvedimento legislativo che indichi le relative modalità di copertura finanziaria. In ordine a tale ricostruzione, ritiene necessaria una conferma da parte del Governo.
  Rileva che i predetti chiarimenti appaiono necessari anche al fine di valutare la congruità degli oneri e delle coperture apposte alle modifiche introdotte in sede referente, che escludono l'operatività del recupero in fase di prima applicazione della norma. Fa presente, inoltre, che il predetto recupero sembrerebbe applicabile soltanto qualora, negli esercizi successivi a quello in cui opera la correzione del coefficiente, la variazione media del PIL risulti superiore all'unità. Anche a tale riguardo ritiene utile acquisire la valutazione del Governo. Per quanto riguarda gli effetti fiscali, nel rilevare che gli stessi sembrano essere calcolati secondo un criterio di prudenzialità, ritiene utile acquisire i dati sottostanti la relativa quantificazione (aliquota fiscale media applicata, incluse le addizionali IRPEF; effetti di cassa dovuti allo slittamento della mensilità di dicembre).
  Ciò rilevato, in relazione agli oneri quantificati dalla relazione tecnica, andrebbero forniti, a suo avviso, ulteriori dati ed elementi di valutazione volti alla verifica della stima della maggiore spesa pensionistica, con particolare riferimento ai flussi di pensionamento considerati e alle modalità di calcolo applicate. In particolare, per quanto attiene al meccanismo di «recupero» prefigurato dalla disposizione, che nel testo originario operava anche in sede di prima applicazione, ritiene che andrebbe chiarito se ed in quale misura gli effetti di tale recupero siano stati considerati a riduzione dell'impatto complessivo delle norme in esame sui saldi. Nello specifico, fa presente che sarebbe necessario conoscere se l'andamento fortemente decrescente degli oneri, la cui curva tende sostanzialmente ad annullarsi nel decennio 2015-2024, sia da ricondurre anche all'operare di tale meccanismo. Rileva che l'incidenza sugli oneri dipende d'altro canto dalle specifiche modalità applicative del predetto meccanismo: in particolare, l'effetto per la finanza pubblica è condizionato dai montanti ai quali si applicherà il meccanismo di recupero e dal loro ammontare complessivo.
  Come già evidenziato, fa presente che le modifiche non sono corredate di relazione tecnica; inoltre la relazione tecnica allegata al testo originario non reca le indicazioni necessarie per la verifica dell'impatto sui saldi delle medesime modifiche, che escludono l'operatività del meccanismo di recupero in sede di prima applicazione delle norme. Pertanto, ai fini della verifica della congruità degli oneri suindicati, riportati nel testo modificato, andrebbero acquisiti, a suo avviso, gli elementi posti alla base della quantificazione, nonché i chiarimenti, già richiesti con riferimento Pag. 54al testo originario, riguardo alle modalità applicative del predetto meccanismo di recupero.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che l'articolo 5, comma 2, nel testo modificato dalla Commissione di merito, provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla modifica dei criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo, valutati in misura crescente da 1,1 milioni di euro per l'anno 2015, fino a 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, in parte mediante le maggiori entrate derivanti dagli effetti fiscali indotti dalla modifica dei citati criteri, in parte attraverso corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e in parte mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2016-2017 dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente del bilancio triennale 2015-2017, relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Ciò premesso, per quanto riguarda la copertura a valere sulle maggiori entrate derivanti dagli effetti fiscali indotti dalla modifica dei criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo, segnala che tale modalità di copertura «endogena» di nuovi oneri attraverso effetti indiretti in termini di maggiore entrata non appare pienamente coerente con il dettato della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009 che, all'articolo 17, comma 1, individua tra le differenti modalità mediante cui assicurare la copertura finanziaria dei provvedimenti onerosi le «modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate», con ciò implicando la necessità di procedere ad una previa modifica sul piano legislativo delle norme dirette a determinare un maggior gettito. Sul punto, rileva tuttavia che alla suddetta modalità di copertura finanziaria si è fatto già ricorso in via di prassi con specifico riferimento a quegli effetti che siano connotati da bassi margini di incertezza e che rispettino comunque l'allineamento sul piano temporale, quantitativo e qualitativo con gli effetti diretti, fattispecie questa che sembrerebbe verificarsi, sulla base delle informazioni contenute nella relazione tecnica, anche in rapporto al decreto in esame. Per quanto concerne la copertura a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, ritiene opportuno che il Governo assicuri – anche in ragione della proiezione temporale degli oneri – che il predetto Fondo presenti le necessarie disponibilità e che il suo utilizzo non comprometta la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Per quanto riguarda, infine, la copertura a valere sulle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017, dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, rileva che il citato fondo reca le necessarie disponibilità.
  In merito all'articolo 5-bis, recante interpretazione autentica in materia di norme relative a benefici previdenziali per lavoratori esposti all'amianto, osserva che le disposizioni in esame sembrerebbero volte a circoscrivere l'applicazione dell'articolo 1, comma 112, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), cui erano ascritti oneri a carico della finanza pubblica, ai lavoratori che beneficiano dei trattamenti pensionistici a decorrere dal 1o gennaio 2015. Posta la necessità di una conferma in proposito, ritiene che andrebbe comunque precisato se tale interpretazione sia coerente con la stima degli oneri riportata nella relazione tecnica allegata alla predetta legge di stabilità 2015.
  Con riferimento all'articolo 6, in materia di razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS, rileva preliminarmente che la quantificazione operata dalla relazione tecnica, relativamente agli oneri connessi all'anticipo del pagamento al primo giorno di ciascun mese, appare corretta sulla base dei dati e delle informazioni fornite. Resta inoltre fermo, secondo quanto indicato dalla stessa relazione tecnica, il risparmio imputato all'articolo 1, comma 302, della legge di stabilità 2015. Con riferimento alle modalità di copertura, rinvenute in parte a valere sui risparmi dovuti alla rinegoziazione delle Pag. 55commissioni corrisposte a istituti di credito e a Poste Spa, ai fini della verifica del dato riportato nella relazione tecnica, andrebbe fornita la disaggregazione del monte dei pagamenti effettuati presso le banche rispetto a quelli erogati tramite Poste italiane Spa. In assenza di detta disaggregazione, non risulta possibile verificare la stima dei risparmi attesi dalla riduzione delle commissioni (7,9 milioni di euro nel 2015 e 13,7 milioni di euro a decorrere dal 2016). Ciò detto, andrebbero forniti elementi di valutazione circa l'effettiva praticabilità delle riduzioni indicate dalla relazione tecnica, oggetto di rinegoziazione con Poste italiane Spa e con gli istituti di credito. Per quanto riguarda le modalità di copertura a valere sull'incremento dell'importo del versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli interessi percepiti dall'INPS, appare necessario, a suo avviso, acquisire dal Governo dati ed elementi di valutazione volti a confermare che l'Istituto possa conseguire corrispondenti risparmi attraverso interventi di razionalizzazione e di riduzione delle proprie spese, come disposto dal comma 2, lettera b).
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che i commi 2 e 3 dell'articolo 6 provvedono alla copertura degli oneri derivanti dall'allineamento al primo giorno di ogni mese dei termini di pagamento di tutte le prestazioni erogate dall'INPS, nonché delle rendite vitalizie erogate dall'INAIL, disposto dal comma 1 del medesimo articolo 6. In particolare, ai suddetti oneri, valutati in 0,971 milioni di euro per l'anno 2015, in 6,117 milioni di euro per l'anno 2016, in 11,246 milioni di euro per l'anno 2017, in 18,546 milioni di euro per l'anno 2018 e in 26,734 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, in parte, attraverso la riduzione delle commissioni corrisposte agli istituti di credito e a Poste Italiane Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche e, in parte, mediante corrispondente incremento dell'importo che l'INPS deve rendere indisponibile e versare al bilancio dello Stato a fronte delle entrate per interessi attivi, al netto dell'imposta sostitutiva, derivanti dalla concessione di prestazioni creditizie agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ex-INPDAP. Rileva che si prevede altresì che l'INPS, per far fronte al suddetto maggiore versamento, debba conseguire corrispondenti risparmi attraverso interventi di razionalizzazione e riduzione delle proprie spese e che lo stesso Istituto provveda strutturalmente al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente alle riduzioni di spesa ottenute a partire da giugno 2015.
  Tutto ciò premesso, con riferimento alla copertura a valere sulla riduzione delle citate commissioni corrisposte agli istituti di credito e a Poste italiane Spa, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di riformulare più puntualmente la disposizione, sostituendo le parole: «attraverso la riduzione delle commissioni» con le seguenti: «attraverso i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle commissioni».
  Con riguardo invece alla copertura a valere sull'incremento dell'importo reso indisponibile e versato dall'INPS al bilancio dello Stato, rileva che il maggior versamento a cui l'INPS è tenuto dovrebbe essere compensato dal medesimo Istituto con corrispondenti risparmi da conseguire attraverso non meglio specificati interventi di razionalizzazione e riduzione delle spese. In proposito sarebbe opportuno acquisire dal Governo informazioni più puntuali sui previsti interventi di razionalizzazione e riduzione delle spese da parte dell'INPS, valutando conseguentemente l'opportunità di specificarli all'interno della disposizione.
  Per quanto riguarda il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle riduzioni di spesa previste dalla norma in esame cui deve provvedere strutturalmente l'INPS a partire da giugno 2015, fa presente che appare necessario precisare, da un lato, con quale frequenza l'INPS dovrà procedere al citato riversamento e, dall'altro, che le riduzioni di spesa a cui si fa riferimento ai fini del riversamento medesimo sono quelle relative alla riduzione Pag. 56delle commissioni corrisposte agli istituti di credito e Poste italiane Spa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 6, anche al fine di non ingenerare dubbi interpretativi rispetto alla successiva lettera b), che cita invece la riduzione di spesa ai soli fini della compensazione degli ulteriori interessi attivi che l'INPS è tenuto a corrispondere allo Stato rispetto a quelli già versati ai sensi dell'articolo 1, comma 306, della legge n. 190 del 2014. Pertanto, nell'ipotesi di riversamento annuale all'entrata del bilancio dello Stato, la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 6 potrebbe essere riformulata nei seguenti termini: «L'INPS provvede annualmente al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente ai risparmi ottenuti a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2, lettera a)».
  Infine, segnala che, poiché la copertura finanziaria riguarda oneri non delimitabili nell'ambito di un tetto di spesa, si dovrebbe inserire nel testo del provvedimento una clausola di salvaguardia finanziaria, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, da attivare nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa. Su tali aspetti, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento alle esenzioni disposte dall'articolo 7, recante disposizioni in materia di anticipo del TFR, prende atto del fatto che la relazione tecnica considera tale regime agevolativo come una rinuncia ad un maggior gettito. Non formula pertanto osservazioni per i profili di quantificazione.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI precisa che, ai fini della determinazione degli effetti fiscali indotti derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, in materia di rivalutazione automatica delle pensioni, è stato correttamente applicato il regime di tassazione separata alla quota di oneri che si configurano come arretrati ai fini dell'esercizio di imposizione fiscale, vale a dire alle somme maturate fino al 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelle che rientrano nella tassazione ordinaria, in quanto maturate successivamente al 31 dicembre 2014.
  Osserva che l'articolo 1, comma 1, capoverso comma 25-ter, che prevede che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, ai sensi del capoverso comma 25-bis, a decorrere dall'anno 2014, è effettuata sulla base della normativa vigente, non ha portata innovativa rispetto alla formulazione originaria dell'articolo 1 del decreto-legge n. 65 del 2015.
  Rileva inoltre che, in caso di eventuale mancato realizzo del miglioramento degli andamenti tendenziali, da accertarsi previo monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, si potranno attivare le procedure correttive previste dall'articolo 10-bis, comma 6, della legge n. 196 del 2009, posto che la riduzione lineare delle spese rimodulabili di parte corrente del bilancio dello Stato, per un importo peraltro consistente e in una fase della gestione già avanzata, comprimerebbe ulteriormente le spese destinate al funzionamento della pubblica amministrazione, con un elevato rischio di formazione di debiti fuori bilancio.
  Precisa che il Fondo sociale per occupazione e formazione, come rifinanziato dal nuovo testo del provvedimento in esame, presenta le necessarie disponibilità per far fronte agli oneri derivanti dal rifinanziamento sia degli ammortizzatori sociali in deroga, di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, sia dei contratti di solidarietà, di cui all'articolo 4, comma 1, e il suo utilizzo non pregiudica la realizzazione delle finalità programmate a carico del Fondo medesimo sulla base della legislazione vigente.
  Osserva che il Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziarie e di indebitamento netto per far fronte agli oneri ad esso imputati dagli articoli 2, Pag. 57comma 2, e 4, comma 1-bis, derivanti dal rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione.
  Fa presente che il meccanismo permanente di adeguamento all'unità, di cui all'articolo 5, che prevede il recupero del coefficiente di rivalutazione del montante contributivo a valere sulle rivalutazioni successive, nei casi in cui lo stesso coefficiente risulti inferiore a 1, non è suscettibile di determinare maggiori oneri pensionistici, tenuto conto del fatto che le valutazioni ufficiali, sia nazionali che internazionali, concernenti gli scenari macroeconomici di medio e lungo termine dell'economia italiana non evidenziano il rischio che si ripeta l'eventualità di un coefficiente inferiore a 1 nei prossimi anni.
  Osserva che gli oneri derivanti dall'esclusione dell'operatività del recupero da effettuarsi sulla rivalutazione successiva, in sede di prima applicazione, nell'anno 2015, introdotta all'articolo 5 dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, sono correttamente quantificati nel nuovo testo del medesimo articolo 5.
  Fa presente che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, cui i predetti oneri sono in parte imputati, reca le necessarie disponibilità;
  Rileva che l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 112, della legge di stabilità 2015, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, introdotta dall'articolo 5-bis, come evidenziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non modifica la platea dei soggetti beneficiari già considerata ai fini della valutazione degli effetti finanziari della citata disposizione nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità 2015 e pertanto non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  Fa presente inoltre che l'INPS, come indicato dalla relazione tecnica, potrà conseguire gli obiettivi di risparmio per far fronte agli oneri di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), derivanti dalla razionalizzazione delle procedure di pagamento del medesimo Istituto, attraverso interventi di razionalizzazione e riduzione delle proprie spese e i risparmi in tal modo conseguiti verranno versati annualmente al bilancio dello Stato.
  Infine precisa che gli oneri per minori interessi attivi derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, in materia di razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS, sono stati calcolati con criteri prudenziali.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
  esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3134 Governo, di conversione del decreto-legge n. 65 del 2015, recante Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    ai fini della determinazione degli effetti fiscali indotti derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, in materia di rivalutazione automatica delle pensioni, è stato correttamente applicato il regime di tassazione separata alla quota di oneri che si configurano come arretrati ai fini dell'esercizio di imposizione fiscale, vale a dire alle somme maturate fino al 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelle che rientrano nella tassazione ordinaria, in quanto maturate successivamente al 31 dicembre 2014;
   l'articolo 1, comma 1, capoverso comma 25-ter, che prevede che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, ai sensi del capoverso comma 25-bis, a decorrere dall'anno 2014, è effettuata sulla base della normativa vigente, Pag. 58non ha portata innovativa rispetto alla formulazione originaria dell'articolo 1 del decreto-legge n. 65 del 2015;
    in caso di eventuale mancato realizzo del miglioramento degli andamenti tendenziali, da accertarsi previo monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, si potranno attivare le procedure correttive previste dall'articolo 10-bis, comma 6, della legge n. 196 del 2009, posto che la riduzione lineare delle spese rimodulabili di parte corrente del bilancio dello Stato, per un importo peraltro consistente e in una fase della gestione già avanzata, comprimerebbe ulteriormente le spese destinate al funzionamento della pubblica amministrazione, con un elevato rischio di formazione di debiti fuori bilancio;
    il Fondo sociale per occupazione e formazione, come rifinanziato dal nuovo testo del provvedimento in esame, presenta le necessarie disponibilità per far fronte agli oneri derivanti dal rifinanziamento sia degli ammortizzatori sociali in deroga, di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, sia dei contratti di solidarietà, di cui all'articolo 4, comma 1, e il suo utilizzo non pregiudica la realizzazione delle finalità programmate a carico del Fondo medesimo sulla base della legislazione vigente;
    il Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziarie e di indebitamento netto per far fronte agli oneri ad esso imputati dagli articoli 2, comma 2, e 4, comma 1-bis, derivanti dal rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione;
    il meccanismo permanente di adeguamento all'unità, di cui all'articolo 5, che prevede il recupero del coefficiente di rivalutazione del montante contributivo a valere sulle rivalutazioni successive, nei casi in cui lo stesso coefficiente risulti inferiore a 1, non è suscettibile di determinare maggiori oneri pensionistici, tenuto conto del fatto che le valutazioni ufficiali, sia nazionali che internazionali, concernenti gli scenari macroeconomici di medio e lungo termine dell'economia italiana non evidenziano il rischio che si ripeta l'eventualità di un coefficiente inferiore a 1 nei prossimi anni;
    gli oneri derivanti dall'esclusione dell'operatività del recupero da effettuarsi sulla rivalutazione successiva, in sede di prima applicazione, nell'anno 2015, introdotta all'articolo 5 dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, sono correttamente quantificati nel nuovo testo del medesimo articolo 5;
    il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, cui i predetti oneri sono in parte imputati, reca le necessarie disponibilità;
    l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 112, della legge di stabilità 2015, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, introdotta dall'articolo 5-bis, come evidenziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non modifica la platea dei soggetti beneficiari già considerata ai fini della valutazione degli effetti finanziari della citata disposizione nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità 2015 e pertanto non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
    l'INPS, come indicato dalla relazione tecnica, potrà conseguire gli obiettivi di risparmio per far fronte agli oneri di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), derivanti dalla razionalizzazione delle procedure di pagamento del medesimo Istituto, attraverso interventi di razionalizzazione e riduzione delle proprie spese e i risparmi in tal modo conseguiti verranno versati annualmente al bilancio dello Stato;
    gli oneri per minori interessi attivi derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, Pag. 59in materia di razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS, sono stati calcolati con criteri prudenziali;
   rilevata la necessità di:
    riformulare l'articolo 6, comma 2, lettera a), in materia di copertura degli oneri derivanti dalla razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS, facendo riferimento, anziché alla riduzione delle commissioni, ai risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle commissioni;
    riformulare l'articolo 6, comma 3, in materia di riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle riduzioni di spesa conseguite dall'INPS, prevedendo che l'INPS provveda annualmente al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente ai risparmi ottenuti a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2, lettera a);
    inserire all'articolo 6, dopo il comma 3, un'apposita clausola di salvaguardia finanziaria, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, da attivare nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, attribuendo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il compito di rideterminare, con proprio decreto, gli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, lettera b);

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 6, comma 2, lettera a), sostituire le parole: la riduzione delle commissioni con le seguenti: i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle commissioni;
   all'articolo 6 sostituire il comma 3 con il seguente: 3. L'INPS provvede annualmente al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente ai risparmi ottenuti a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2, lettera a);
   all'articolo 6 aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto a rideterminare conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, lettera b), secondo periodo, del presente articolo, nella misura necessaria alla copertura del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio.
  3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3-bis.
  3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.35.

Pag. 60

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.
Atto n. 166.
(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, osserva che la relazione tecnica non reca una stima degli oneri connessi alle ipotesi di risarcimento da parte dello Stato italiano previste dall'articolo 15 per i danni causati nell'esecuzione di una decisione di confisca, in quanto la stessa relazione sottolinea il carattere marginale di tali effetti. Al riguardo, rileva che la medesima relazione assume pertanto che, nel caso in cui questi dovessero verificarsi, i mezzi finanziari per il risarcimento dovrebbero essere individuati a valere su specifici stanziamenti di bilancio ovvero mediante appositi provvedimenti legislativi. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Non ha osservazioni da formulare con riferimento alle restanti norme dello schema di decreto, considerata la loro natura essenzialmente procedurale e nel presupposto che gli adempimenti affidati al Ministero della giustizia e ai competenti organi giudiziari possano essere effettivamente svolti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.
  Ritiene, infine, che sarebbe utile una conferma che le spese per traduzioni connesse all'attuazione dell'accordo possano trovare copertura nei relativi stanziamenti di bilancio già esistenti in base alla vigente normativa.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI precisa che l'articolo 15, in quanto volto a circoscrivere la responsabilità dello Stato italiano per danni causati dall'esecuzione di una decisione di confisca richiesta dalla competente autorità di un altro Stato membro al solo caso in cui il danno sia dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato italiano in qualità di Stato dell'esecuzione, non appare suscettibile di configurare profili di significativa onerosità a carico della finanza pubblica, come emerge dalla relazione tecnica allegata al provvedimento.
  Segnala, altresì, che alle spese di traduzione relative al certificato concernente la decisione di confisca da eseguire sul territorio di altro Stato membro, derivanti dall'articolo 2, comma 4, si farà comunque fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (atto n. 166);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'articolo 15, che circoscrive la responsabilità dello Stato italiano per danni causati dall'esecuzione di una decisione di confisca richiesta dalla competente autorità di un altro Stato membro al solo caso in cui il danno sia dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato italiano in qualità di Stato dell'esecuzione, non appare suscettibile di configurare profili di significativa onerosità a carico della finanza pubblica, come emerge dalla relazione tecnica allegata al provvedimento;
    alle spese di traduzione relative al certificato concernente la decisione di confisca da eseguire sul territorio di altro Pag. 61Stato membro, derivanti dall'articolo 2, comma 4, si farà fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente.
Atto n. 163.