CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 giugno 2015
465.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 40

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 17 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e per la cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova.

  La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al codice di procedura civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato.
C. 925-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento – recante disposizioni in materia di diffamazione con il mezzo della stampa, di ingiuria e di condanna del querelante, nonché di segreto professionale – è già stato esaminato, in prima lettura alla Camera, dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta del 17 settembre 2013.
  Rammentando che in quell'occasione la Commissione bilancio ha espresso sul testo all'esame dell'Assemblea un parere di nulla osta, segnala che il provvedimento è stato oggetto di modifiche nel corso del successivo esame presso il Senato nonché, in terza lettura, presso la Commissione giustizia della Camera, che ha concluso l'esame delle proposte emendative ad esso riferite nella seduta del 10 giugno scorso.
  Poiché il testo, come risultante dalle modifiche ad esso complessivamente apportate, non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, in ragione del carattere essenzialmente ordinamentale delle disposizioni, propone di esprimere sul medesimo nulla osta.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.
C. 3055 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, e che lo stesso, Pag. 41già approvato dal Senato, è corredato di relazione tecnica, riferita al testo iniziale.
  Per quanto riguarda gli effetti derivanti dall'abrogazione progressiva dei dazi doganali prevista dall'Accordo in esame – effetti non considerati dalla relazione tecnica – fa presente che il Governo ha chiarito presso il Senato che l'Accordo è già applicato, per questa parte, dal 2011 e che, in base alle rilevazioni effettuate, l'aumento del gettito fiscale derivante dall'Accordo è risultato tale da compensare le minori entrate conseguenti al venir meno dei dazi. Sul punto, pertanto, non si formulano osservazioni. Per quanto attiene ai comitati e ai gruppi di lavoro previsti dall'articolo 15, ritiene che andrebbe acquisita conferma circa la mancanza di oneri a carico della finanza pubblica, atteso che tali organismi dovrebbero includere rappresentanti dell'Unione europea. Analoghi chiarimenti andrebbero acquisiti in merito al gruppo di esperti di cui all'articolo 13 dell'Accordo, al fine di escludere oneri per la finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità. Con riferimento alla clausola di salvaguardia finanziaria, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili destinate alla spese di missione del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», reputa necessario che il Governo confermi che tale imputazione non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni. Inoltre, poiché gli oneri oggetto di copertura non sembrano riferiti esclusivamente a spese di missione, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di eliminare dal comma 2 il riferimento alle spese di missione, al fine di evitare che la clausola di salvaguardia finanziaria possa essere attivata solo in caso di sforamento degli oneri rispetto alle previsioni riguardanti tale tipologia di spesa. Si potrebbe altresì valutare l'opportunità di precisare, all'articolo 3, commi 1 e 2, che l'onere, valutato in euro 23.820 a decorrere dall'anno 2015, ha carattere annuo e che il programma di spesa cui si riferisce la clausola di salvaguardia finanziaria è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Considerato, peraltro, che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e che le suddette precisazioni potrebbero essere ricavate dal testo del disegno di legge in via interpretativa, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di non introdurre modifiche al testo trasmesso dal Senato, nel presupposto che la clausola di salvaguardia venga comunque attivata in caso di sforamenti rispetto alle previsioni di qualsiasi tipologia di spesa derivante dal provvedimento. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA conferma che l'onere derivante dall'attuazione dell'Accordo, valutato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica, in euro 23.820 a decorrere dal 2015, è da intendersi a carattere annuale.
  Evidenzia che l'eventuale convocazione del gruppo di esperti di cui all'articolo 13.15 dell'Accordo, nonché la costituzione e il funzionamento dei comitati e dei gruppi di lavoro di cui agli articoli 15.2 e 15.3 dell'Accordo, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché le relative spese saranno integralmente poste a carico del bilancio dell'Unione europea.
  Chiarisce infine che il programma di spesa «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità», cui si riferisce la clausola di salvaguardia finanziaria prevista all'articolo 3, comma 2, del provvedimento, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e che l'eventuale utilizzo delle risorse indicate nella medesima Pag. 42clausola di salvaguardia non pregiudicherà comunque la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3055 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010, approvato dal Senato;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'onere derivante dall'attuazione dell'Accordo, valutato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica, in euro 23.820 a decorrere dal 2015, è da intendersi a carattere annuale;
    l'eventuale convocazione del gruppo di esperti di cui all'articolo 13.15 dell'Accordo nonché la costituzione e il funzionamento dei comitati e dei gruppi di lavoro di cui agli articoli 15.2 e 15.3 dell'Accordo, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché le relative spese saranno integralmente poste a carico del bilancio dell'Unione europea;
    il programma di spesa «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» cui si riferisce la clausola di salvaguardia finanziaria prevista all'articolo 3, comma 2, del predetto disegno di legge, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
    l'eventuale utilizzo delle risorse indicate nella medesima clausola di salvaguardia non pregiudicherà comunque la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;
   nel presupposto che l'eventuale attivazione della citata clausola di salvaguardia, in caso di sforamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica, deve intendersi riferita a qualsiasi tipologia di spesa derivante dall'attuazione dell'Accordo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 263 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 maggio 2015.

   Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che, nella seduta del 6 maggio scorso, il relatore aveva formulata una proposta di parere, con la quale si subordinava il parere favorevole alla previsione che la copertura degli oneri del provvedimento fosse effettuata, a decorrere dal 2016, a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Ricorda inoltre che in quella sede il rappresentante del Governo Pag. 43aveva chiesto un breve rinvio dell'esame del provvedimento per permettere al Governo di individuare la copertura più idonea tra quelle tecnicamente possibili.
  Chiede pertanto al rappresentante del Governo se tale copertura sia stata individuata.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA concorda con il relatore sull'opportunità di utilizzare la copertura individuata nella proposta di parere formulata il 6 maggio 2015.

  Giuseppe GALATI (FI-PdL), relatore, formula pertanto la seguente proposta di parere, che riporta alcune correzioni formali rispetto alla proposta di parere presentata nella seduta del 6 maggio scorso:
  «La V Commissione,
   esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato dei progetti di legge C. 263 e abb., recante Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide;
   premesso che:
    la copertura finanziaria prevista all'articolo 1, comma 3, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale non appare idonea, in quanto, come già evidenziato nel parere reso nella seduta del 21 aprile 2015, il finanziamento del predetto Servizio è definito d'intesa fra lo Stato e le regioni per garantire i livelli essenziali di assistenza e il citato finanziamento non può essere pertanto utilizzato per la corresponsione degli indennizzi di cui trattasi, che non costituiscono prestazioni sanitarie, ma trattamenti economici a carattere continuativo erogati dallo Stato in favore di soggetti danneggiati;
    risultano disponibili risorse prive di specifica finalizzazione, nella misura necessaria alla copertura del provvedimento, a decorrere dall'anno 2016, nell'ambito delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2015-2017;
   appare pertanto necessario provvedere alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento a valere sul citato accantonamento, modificando la decorrenza degli effetti dello stesso e la data di entrata in vigore del provvedimento medesimo al 1o gennaio 2016,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2015 con le seguenti: a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente:
   all'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2016».

Pag. 44

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA concorda con la proposta di parere come testé riformulata dal relatore.

  Edoardo FANUCCI (PD), preannunciando il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, evidenzia come il provvedimento in esame consentirà finalmente l'ampliamento della platea dei soggetti affetti da sindrome da talidomide beneficiari dell'indennizzo in esame. Ringrazia, quindi, per il proficuo lavoro svolto il relatore, il rappresentante del Governo e il presidente.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.
C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.
Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 10 giugno 2016.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 10 giugno 2015, in relazione alla richiesta di chiarimenti formulata dal relatore, il rappresentante del Governo aveva chiesto un rinvio dell'esame congiunto dei provvedimenti, anche al fine di consentire la predisposizione della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, riferita al passaggio del disegno di legge di delegazione europea 2014 tra i due rami del Parlamento. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, non disponendo ancora dei necessari elementi informativi che avrebbero dovuto essere trasmessi dalle competenti amministrazioni, chiede un ulteriore rinvio dell'esame congiunto dei provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 17 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e per la cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese.
Atto n. 161.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 giugno 2015.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione allo schema di decreto in esame.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA chiarisce che la stima di cassa degli effetti finanziari derivanti dal complesso delle disposizioni del provvedimento è stata effettuata ipotizzando che il contribuente Pag. 45adotti, in sede di versamento degli acconti dovuti, un approccio prudenziale consistente nell'utilizzo del metodo di determinazione storico, posto che il versamento inferiore a quello dovuto in base a tale metodo, in assenza di specifici e fondati motivi, comporterebbe l'applicazione di sanzioni e che la stima degli effetti della nuova disciplina introdotta dal presente schema di decreto legislativo è stata effettuata considerando le disposizioni nel loro complesso.
  Con riferimento all'articolo 1, in materia di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, osserva che esso non appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi, posto che la disciplina proposta del ruling ricalca sostanzialmente quella vigente e che l'effetto oneroso di 5 milioni di euro annui a suo tempo ascritto alla citata disciplina vigente, di cui si dispone l'abrogazione, era da ricondursi ai costi necessari per la messa a regime – sotto il profilo organizzativo e delle risorse necessarie – del nuovo istituto del ruling. Evidenzia poi che la facoltà riconosciuta al contribuente, ai sensi dello stesso articolo 1, di far valere l'accordo anche con effetto retroattivo, ossia a decorrere dalla data di presentazione della sua istanza, consentirà al contribuente di estendere gli effetti dell'accordo medesimo a periodi d'imposta antecedenti, anticipando così le risultanze di una attività di controllo ed evitando l'instaurarsi di un eventuale contenzioso dagli esiti incerti.
  Prosegue segnalando che le nuove funzioni previste dall'articolo 2, concernente interpello in materia di trattamento fiscale degli investimenti che le imprese italiane o estere intendono effettuare in Italia, saranno svolte dall'Agenzia delle entrate senza necessità di ulteriori risorse umane e finanziarie, posto che l'attuazione della legge delega in materia di revisione della disciplina degli interpelli consentirà di trasformare in facoltative alcune tipologie di interpelli ora obbligatorie e di liberare risorse da destinare alle nuove funzioni.
  Con riferimento alle modifiche introdotte dall'articolo 3, in materia di dividendi e di plusvalenze derivanti dalla partecipazione in società black list, chiarisce che queste non determineranno variazioni del gettito, giacché gli eventuali effetti negativi che potrebbero derivare dall'ampliamento dell'ambito applicativo del credito d'imposta troverebbero compensazione nell'incremento di gettito derivante dal rientro dei dividendi che attualmente non sono distribuiti proprio in considerazione del regime di tassazione.
  Evidenzia poi che la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle modifiche, introdotte all'articolo 4, alla disciplina in materia di deducibilità degli interessi passivi è stata effettuata complessivamente, giacché tali modifiche riguardano ambiti di applicazione non coincidenti, ma fortemente connessi.
  Segnala quindi che gli effetti finanziari negativi derivanti dalle disposizioni in materia di costi black list e di valore normale, complessivamente pari a 23,7 milioni di euro, di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, sono stati quantificati mediante specifico modello di microsimulazione IRES/IRPEF in capo a ciascun soggetto nei confronti del quale la disciplina in esame risulta applicabile e che tale modello ha condotto ad attribuire oltre il 99 per cento degli effetti di gettito alle società di capitali, per un importo pari a 23,3 milioni di euro, e la restante parte, per un ammontare pari a 0,4 milioni di euro, agli altri contribuenti.
  Inoltre sottolinea che le modifiche introdotte all'articolo 5, comma 2, in materia di accertamento delle plusvalenze derivanti da cessione di immobili o di aziende, secondo cui non si applica, ai fini dell'imposta sui redditi e ai fini IRAP, la presunzione che consente di identificare il valore di cessione con quello dichiarato in relazione all'imposta di registro e all'imposta ipotecaria e catastale, hanno carattere puramente interpretativo e non comportano pertanto effetti negativi in termine di gettito, mentre la disposizione di cui all'articolo 6, in materia di consolidato nazionale, non comporta effetti in termini di gettito, posto che si tratta di una norma di Pag. 46semplificazione, volta ad agevolare l'adesione al consolidato di un gruppo societario controllato da un soggetto non residente che, anche in assenza della disposizione in esame, avrebbe potuto optare per la tassazione di gruppo attraverso la propria stabile organizzazione in Italia.
  Con riferimento all'articolo 7, in materia di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, evidenzia che non determina effetti in termini di gettito, limitandosi tale disposizione a razionalizzare e a conformare la disciplina in esame con gli orientamenti espressi in ambito OCSE; tale articolo inoltre non prevede un regime autonomo per l'emissione di specifici strumenti finanziari da parte delle stabili organizzazioni, ma regola i principi contabili di riferimento per la redazione del rendiconto economico e patrimoniale (principi contabili nazionali o principi contabili internazionali) per i medesimi soggetti.
  In relazione alla stima degli effetti finanziari dell'abrogazione dell'articolo 168 del TUIR (imprese collegate estere), disposta dall'articolo 8 dello schema di decreto, evidenzia che è stata effettuata a quadro macroeconomico invariato, assumendo pertanto il dato ultimo disponibile quale indicazione della tendenza futura.
  Rileva che la modifica della disciplina relativa alla deducibilità delle spese di rappresentanza di cui all'articolo 108 del TUIR, disposta dall'articolo 9, non determina effetti sul gettito IRAP, posto che, da un lato, la base imponibile IRAP è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione, che sono normalmente connotati dal generale requisito di inerenza al valore della produzione IRAP, dall'altro, le vigenti quote di deducibilità per le società di persona e le imprese individuali già risultano ampiamente capienti.
  Segnala quindi che l'articolo 10, in materia di liste dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black list, non determina alcun effetto sul gettito, avendo il solo fine di razionalizzare il vigente impianto normativo, determinatosi in seguito alla modifica dei criteri di redazione delle black list, introdotta con la legge di stabilità 2015.
  Rileva inoltre che le modifiche introdotte dall'articolo 11 alla disciplina in materia di sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero non hanno finalità antielusiva, ma sono volte ad adeguare l'ordinamento interno ad alcune sentenze della Corte di giustizia e determinano effetti trascurabili dal punto di vista finanziario.
  Con riferimento all'articolo 12, in materia di trasferimento in Italia di imprese commerciali estere, rileva che, poiché esso mira anche ad attrarre soggetti esteri nel territorio italiano, se da un lato comporta l'applicazione di criteri che riducono il valore imponibile delle imprese commerciali che si trasferiscono in Italia, dall'altro determina un incremento dei soggetti che decideranno di trasferirsi in Italia con effetti finanziari positivi almeno compensativi rispetto a quelli derivanti dall'applicazione della disposizione stessa alle fattispecie attualmente in essere; inoltre il criterio previsto, in caso di mancato accordo con l'amministrazione finanziaria per le imprese commerciali trasferite da Paesi «non collaborativi», appare più prudenziale per il fisco italiano, rispetto al criterio del valore normale, dal momento che prende in considerazione il valore più basso tra costo di acquisto, valore normale e valore iscritto in bilancio per le attività e il più alto tra questi per le passività.
  Sottolinea che l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili alle stabili organizzazioni situate all'estero, prevista all'articolo 14, non comporta effetti sul gettito IRAP, posto che già a legislazione vigente il calcolo della base imponibile IRAP si basa sul metodo dell'esenzione del valore della produzione prodotto all'estero e che il dato di stock utilizzato per la stima della perdita di gettito, derivante dall'esclusione dalla base imponibile dei risultati economici maturati all'estero dalle stabili organizzazioni, disposta dallo stesso articolo Pag. 4714, è stato determinato ipotizzando prudenzialmente un'adesione completa al nuovo regime.
  Segnala che le disposizioni di cui all'articolo 15, che modificano i commi 5 e 6 dell'articolo 165 del TUIR, in materia di credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero, non determinano nella sostanza effetti finanziari, in quanto, rispetto alla situazione vigente, la nuova disposizione di cui al comma 5 posticipa solo di un anno la scadenza entro cui deve essere soddisfatto il requisito della definitività dell'imposta estera per poter operare la detrazione del credito nel periodo di competenza, mentre la possibilità di memorizzare le eccedenze di imposta estera e di imposta italiana, prevista dal comma 6, potrebbe avere effetti sia positivi che negativi per il contribuente.
  Osserva infine che, all'articolo 16, comma 1, gli oneri derivanti dal provvedimento in esame, poiché non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa, dovrebbero essere espressi in termini meramente previsionali, riformulando conseguentemente la copertura finanziaria ivi prevista.

  Federico FAUTTILLI (PI-CD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (atto n. 161),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la stima di cassa degli effetti finanziari derivanti dal complesso delle disposizioni del provvedimento è stata effettuata ipotizzando che il contribuente adotti, in sede di versamento degli acconti dovuti, un approccio prudenziale consistente nell'utilizzo del metodo di determinazione storico, posto che il versamento inferiore a quello dovuto in base a tale metodo, in assenza di specifici e fondati motivi, comporterebbe l'applicazione di sanzioni;
    la stima degli effetti della nuova disciplina introdotta dal presente schema di decreto legislativo è stata effettuata considerando le disposizioni nel loro complesso;
    l'articolo 1, in materia di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, non appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi, posto che la disciplina proposta del ruling ricalca sostanzialmente quella vigente e che l'effetto oneroso di 5 milioni di euro annui a suo tempo ascritto alla citata disciplina vigente, di cui si dispone l'abrogazione, era da ricondursi ai costi necessari per la messa a regime – sotto il profilo organizzativo e delle risorse necessarie – del nuovo istituto del ruling;
    la facoltà riconosciuta al contribuente, ai sensi del medesimo articolo 1, di far valere l'accordo anche con effetto retroattivo, ossia a decorrere dalla data di presentazione della sua istanza, consentirà al contribuente di estendere gli effetti dell'accordo medesimo a periodi d'imposta antecedenti, anticipando così le risultanze di una attività di controllo ed evitando l'instaurarsi di un eventuale contenzioso dagli esiti incerti;
    le nuove funzioni previste dall'articolo 2, concernente interpello in materia di trattamento fiscale degli investimenti che le imprese italiane o estere intendono effettuare in Italia, saranno svolte dall'Agenzia delle entrate senza necessità di ulteriori risorse umane e finanziarie, posto che l'attuazione della legge delega in materia di revisione della disciplina degli interpelli consentirà di trasformare in facoltative alcune tipologie di interpelli ora obbligatorie e di liberare risorse da destinare alle nuove funzioni;
    le modifiche introdotte dall'articolo 3 in materia di dividendi e di plusvalenze derivanti dalla partecipazione in società black list non determineranno variazioni Pag. 48del gettito, giacché gli eventuali effetti negativi che potrebbero derivare dall'ampliamento dell'ambito applicativo del credito d'imposta troverebbero compensazione nell'incremento di gettito derivante dal rientro dei dividendi che attualmente non sono distribuiti proprio in considerazione del regime di tassazione;
    la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle modifiche introdotte all'articolo 4 alla disciplina in materia di deducibilità degli interessi passivi è stata effettuata complessivamente, giacché tali modifiche riguardano ambiti di applicazione non coincidenti, ma fortemente connessi;
    gli effetti finanziari negativi derivanti dalle disposizioni in materia di costi black list e di valore normale complessivamente pari a 23,7 milioni di euro, di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, sono stati quantificati mediante specifico modello di microsimulazione IRES/IRPEF in capo a ciascun soggetto nei confronti del quale la disciplina in esame risulta applicabile;
    tale modello ha condotto ad attribuire oltre il 99 per cento degli effetti di gettito alle società di capitali, per un importo pari a 23,3 milioni di euro, e la restante parte, per un ammontare pari a 0,4 milioni di euro, agli altri contribuenti;
    le modifiche introdotte all'articolo 5, comma 2, in materia di accertamento delle plusvalenze derivanti da cessione di immobili o di aziende, secondo cui non si applica, ai fini dell'imposta sui redditi e ai fini IRAP, la presunzione che consente di identificare il valore di cessione con quello dichiarato in relazione all'imposta di registro e all'imposta ipotecaria e catastale, hanno carattere puramente interpretativo e non comportano pertanto effetti negativi in termine di gettito;
    la disposizione di cui all'articolo 6, in materia di consolidato nazionale, non comporta effetti in termini di gettito, posto che si tratta di una norma di semplificazione, volta ad agevolare l'adesione al consolidato di un gruppo societario controllato da un soggetto non residente che, anche in assenza della disposizione in esame, avrebbe potuto optare per la tassazione di gruppo attraverso la propria stabile organizzazione in Italia;
    l'articolo 7, in materia di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, non determina effetti in termini di gettito, limitandosi tale disposizione a razionalizzare e a conformare la disciplina in esame con gli orientamenti espressi in ambito OCSE;
    lo stesso articolo 7 non prevede un regime autonomo per l'emissione di specifici strumenti finanziari da parte delle stabili organizzazioni, ma regola i principi contabili di riferimento per la redazione del rendiconto economico e patrimoniale (principi contabili nazionali o principi contabili internazionali) per i medesimi soggetti;
    gli effetti finanziari dell'abrogazione, disposta dall'articolo 8 dello schema di decreto, dell'articolo 168 del TUIR (imprese collegate estere) è stata stimata a quadro macroeconomico invariato, assumendo pertanto il dato ultimo disponibile quale indicazione della tendenza futura;
    la modifica della disciplina relativa alla deducibilità delle spese di rappresentanza di cui all'articolo 108 del TUIR, disposta dall'articolo 9, non determina effetti sul gettito IRAP, posto che, da un lato, la base imponibile IRAP è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione, che sono normalmente connotati dal generale requisito di inerenza al valore della produzione IRAP, dall'altro, le vigenti quote di deducibilità per le società di persona e le imprese individuali già risultano ampiamente capienti;
    l'articolo 10, in materia di liste dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black list, non determina alcun effetto sul gettito, Pag. 49avendo il solo fine di razionalizzare il vigente impianto normativo, determinatosi in seguito alla modifica dei criteri di redazione delle black list, introdotta con la legge di stabilità 2015;
    le modifiche introdotte dall'articolo 11 alla disciplina in materia di sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero non hanno finalità antielusiva, ma sono volte ad adeguare l'ordinamento interno ad alcune sentenze della Corte di giustizia e determinano effetti trascurabili dal punto di vista finanziario;
    la disposizione di cui all'articolo 12, in materia di trasferimento in Italia di imprese commerciali estere, poiché mira anche ad attrarre soggetti esteri nel territorio italiano, se da un lato comporta l'applicazione di criteri che riducono il valore imponibile delle imprese commerciali che si trasferiscono in Italia, dall'altro determina un incremento dei soggetti che decideranno di trasferirsi in Italia con effetti finanziari positivi almeno compensativi rispetto a quelli derivanti dall'applicazione della disposizione stessa alle fattispecie attualmente in essere;
    al medesimo articolo 12, il criterio previsto in caso di mancato accordo con l'amministrazione finanziaria per le imprese commerciali trasferite da Paesi «non collaborativi» appare più prudenziale per il fisco italiano, rispetto al criterio del valore normale, dal momento che prende in considerazione il valore più basso tra costo di acquisto, valore normale e valore iscritto in bilancio per le attività e il più alto tra questi per le passività;
    l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili alle stabili organizzazioni situate all'estero, prevista all'articolo 14, non comporta effetti sul gettito IRAP, posto che già a legislazione vigente il calcolo della base imponibile IRAP si basa sul metodo dell'esenzione del valore della produzione prodotto all'estero;
    il dato di stock utilizzato per la stima della perdita di gettito, derivante dall'esclusione dalla base imponibile dei risultati economici maturati all'estero dalle stabili organizzazioni, disposta dal medesimo articolo 14, è stato determinato ipotizzando prudenzialmente un'adesione completa al nuovo regime;
    le disposizioni di cui all'articolo 15, che modificano i commi 5 e 6 dell'articolo 165 del TUIR, in materia di credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero, non determinano nella sostanza effetti finanziari, in quanto, rispetto alla situazione vigente, la nuova disposizione di cui al comma 5 posticipa solo di un anno la scadenza entro cui deve essere soddisfatto il requisito della definitività dell'imposta estera per poter operare la detrazione del credito nel periodo di competenza, mentre la possibilità di memorizzare le eccedenze di imposta estera e di imposta italiana, prevista dal comma 6, potrebbe avere effetti sia positivi che negativi per il contribuente;
    all'articolo 16, comma 1, gli oneri derivanti dal provvedimento in esame, poiché non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa, dovrebbero essere espressi in termini meramente previsionali, riformulando conseguentemente la copertura finanziaria ivi prevista,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: pari a con le seguenti: valutati in».

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 50

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente.
Atto n. 163.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, emanato in attuazione della legge n. 23 del 2014 (cosiddetta delega fiscale), reca disposizioni sulla certezza del diritto tra fisco e contribuente, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, in base alla quale da esso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che il testo reca, all'articolo 8, una clausola di neutralità finanziaria.
  Passando all'esame delle norme che presentano profili finanziari, segnala quanto segue.
  Circa l'articolo 1, concernente l'abuso del diritto, evidenzia che la norma modifica integralmente la disciplina sull'abuso del diritto e sull'elusione; ritiene che andrebbe pertanto confermato che la nuova disciplina sia idonea a garantire effetti di gettito equivalenti a quelli previsti a legislazione vigente, al fine di evitare effetti negativi per la finanza pubblica. Con riferimento alla possibilità per il contribuente di proporre interpello preventivo per conoscere se le operazioni che intende realizzare costituiscano fattispecie di abuso del diritto, ritiene che andrebbe chiarito se tale previsione possa comportare un aggravio per le strutture amministrative competenti, tale da comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
  In merito agli articoli da 2 a 8, riguardanti il raddoppio dei termini per l'accertamento e l'adempimento collaborativo, giudica opportuno acquisire elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità per l'Agenzia delle entrate di far fronte ai compiti che le vengono attribuiti – tra i quali quelli conseguenti al regime di adempimento collaborativo tra la medesima Agenzia e i contribuenti – con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Ritiene che andrebbe, inoltre, chiarito se la riduzione della metà delle sanzioni applicabili ai soggetti che hanno comunicato i rischi di natura fiscale all'Agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 6, comma 3, sia suscettibile di determinare effetti apprezzabili rispetto al gettito atteso dalle medesime sanzioni.
  Si sofferma poi in particolare sull'articolo 7, che prevede la possibilità di individuare progressivamente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori contribuenti ammissibili al regime di adempimento collaborativo, chiedendo chiarimenti sui possibili effetti finanziari dell'ampliamento della platea dei soggetti ammissibili al nuovo regime, il quale comporta, come testé indicato, il dimezzamento delle sanzioni applicabili nei confronti di detti soggetti.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, in relazione ai chiarimenti richiesti dalla relatrice, deposita agli atti della Commissione una nota dell'Agenzia delle entrate (vedi allegato).

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 17 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e per la cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova.

  La seduta comincia alle 14.50.

Pag. 51

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
Atto n. 175.

(Rilievi alla III Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 16 giugno 2015.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che, nella seduta del 16 giugno scorso, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA evidenzia che le spese per la commissione prevista dall'articolo 5 per la selezione delle candidature alla carica di direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono imputabili al capitolo 2163 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale («Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, i compensi, le indennità di missione ed i rimborsi delle spese di trasporto»).
  Rileva quindi che l'Agenzia, per l'esecuzione del programma delle valutazioni relative alle iniziative di cooperazione di cui all'articolo 21, potrà avvalersi, secondo le buone prassi codificate a livello europeo ed internazionale, di valutatori indipendenti esterni all'amministrazione, il cui costo sarà coperto dal bilancio dell'Agenzia.
  Segnala infine che l'organismo indipendente di valutazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale potrà svolgere le proprie funzioni anche ai fini delle attività di controllo interno dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Dario PARRINI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Atto n. 175);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le spese per la commissione prevista dall'articolo 5 per la selezione delle candidature alla carica di direttore dell'Agenzia sono imputabili al capitolo 2163 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (“Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, i compensi, le indennità di missione ed i rimborsi delle spese di trasporto”);
    l'Agenzia, per l'esecuzione del programma delle valutazioni relative alle iniziative di cooperazione di cui all'articolo 21, potrà avvalersi, secondo le buone prassi codificate a livello europeo ed internazionale, di valutatori indipendenti esterni all'amministrazione, il cui costo sarà coperto dal bilancio dell'Agenzia;
    l'organismo indipendente di valutazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale potrà svolgere le proprie funzioni anche ai fini delle attività di controllo interno dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale».

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 52

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori).
Atto n. 165.

(Rilievi alle Commissioni II e X).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, rammenta che lo schema di decreto legislativo in esame reca l'attuazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (ADR – Alternative Dispute Resolution), che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori), che le norme, in particolare, novellano il decreto legislativo n. 206 del 2005 («Codice del Consumo») e che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto segnalato dalla relazione tecnica circa l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte ai compiti indicati (ivi compresa la tenuta degli elenchi degli organismi ADR) utilizzando le risorse già assegnate a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come prescritto dall'articolo 3 del provvedimento.
  Prende altresì atto di quanto indicato dalla relazione tecnica circa l'idoneità delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 148 della legge n. 388 del 2000 ad assicurare il finanziamento delle funzioni di Centro nazionale della rete europea per i consumatori.
  Per quanto attiene agli organismi ADR, osserva che il provvedimento prevede l'applicazione da parte degli stessi di apposite tariffe. In proposito ritiene che andrebbe confermato che il meccanismo tariffario sia idoneo ad escludere qualsiasi forma di intervento pubblico per il finanziamento delle funzioni affidate a detti organismi. Giudica tale chiarimento opportuno anche in considerazione della circostanza che l'articolo 141 del Codice del consumo, come novellato dal provvedimento in esame, prevede la possibilità che le predette funzioni siano svolte anche da organismi pubblici.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, in considerazione del carattere meramente ricognitivo dell'articolo 3, volto ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione «Disposizioni finanziarie» quella di «Clausola di invarianza finanziaria».

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, con riferimento agli organismi ADR (Alternative Dispute Resolution), evidenzia che il meccanismo tariffario è idoneo ad escludere qualsiasi forma di intervento pubblico per il finanziamento delle funzioni affidate a detti organismi.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) (atto n. 165);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che, per quanto Pag. 53attiene agli organismi ADR (Alternative Dispute Resolution), il meccanismo tariffario è idoneo ad escludere qualsiasi forma di intervento pubblico per il finanziamento delle funzioni affidate a detti organismi;
   valutata l'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 3 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione “Disposizioni finanziarie” quella di “Clausola di invarianza finanziaria”,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   all'articolo 3 si valuti l'opportunità di riformulare la relativa rubrica nei seguenti termini: “Clausola di invarianza finanziaria”».

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 17 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 18.05.

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.
C. 784 e abb.-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame di ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti 1.300 e 1.301 e l'articolo aggiuntivo 3.0300 della Commissione.
  Evidenzia quindi che la proposta emendativa 3.0300 prevede, tra l'altro, che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della giustizia, siano stabilite le modalità di svolgimento di una campagna di informazione per dare piena conoscibilità alla disciplina, contenuta nel medesimo emendamento, concernente i casi di parti anonimi precedenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, si osserva che l'articolo aggiuntivo, in considerazione della clausola di neutralità finanziaria in esso contenuta, non dovrebbe presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto, appare comunque necessaria una conferma da parte del Governo.
  Infine segnala che le proposte emendative 1.300 e 1.301 non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI conferma che l'articolo aggiuntivo 3.0300 non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario, in considerazione della clausola di neutralità finanziaria in esso contenuta. Concorda inoltre in merito al fatto che le proposte emendative 1.300 e Pag. 541.301 non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminati gli emendamenti 1.300 e 1.301 e l'articolo aggiuntivo 3.0300 della Commissione riferiti alla proposta di legge C. 784 e abb.-A, recante Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità,
  esprime

NULLA OSTA».

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 18.10.

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