CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 giugno 2015
464.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali Andrea Olivero.

  La seduta comincia alle 9.45.

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.
C. 3104-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Esame degli emendamenti e rinvio).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante norme urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali e che il testo iniziale è corredato di relazione tecnica.
  Ricorda che la Commissione Bilancio ha già esaminato il provvedimento, formulando un parere favorevole sul testo iniziale nella seduta del 4 giugno 2015 e che successivamente la XIII Commissione agricoltura ha apportato modifiche al testo, che non risultano corredate di relazione tecnica.
  Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Circa l'articolo 1, comma 6-bis, concernente la gestione del SIAN da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, osserva che la norma sembrerebbe prevedere due modalità alternative di gestione del SIAN alla cessazione dell'attuale regime di partecipazione del socio privato: la gestione diretta da parte dell'AGEA ovvero l'affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica.
  Ritiene che, al fine di escludere effetti onerosi, andrebbe chiarito con quali mezzi si potrà dare esecuzione all'una o all'altra delle due opzioni individuate dal testo. In particolare, andrebbero indicate:
   le risorse con le quali l'AGEA provvederebbe alla gestione diretta. Nello specifico, andrebbe chiarito se possa determinarsi un incremento del fabbisogno finanziario per la gestione del Sistema rispetto a quanto richiesto dalla società a capitale misto pubblico-privato;
   le risorse necessarie per riconoscere un corrispettivo agli eventuali soggetti terzi titolari dell'affidamento.

  Inoltre, nel caso di affidamento a terzi, andrebbero chiarite le modalità con le quali dovrebbe essere garantita la salvaguardia dei livelli occupazionali della società eventualmente subentrante – tramite affidamento – nella gestione del Sistema informativo.
  In merito all'articolo 2, comma 3, lettera 0a), e all'articolo 3, comma 2-bis, concernente i contratti e condizioni per la cessione dei prodotti agroalimentari, non formula osservazioni, considerato che le norme in esame disciplinano transazioni commerciali fra soggetti privati.
  Con riferimento all'articolo 4, recante disposizioni per il recupero del potenziale produttivo del settore olivicolo-oleario, fa presente che la norma dispone, al comma 1, l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario. Rammenta che il testo è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente, nel senso di prevedere che la dotazione del predetto Fondo sia incrementata di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 rispetto agli 8 milioni di euro recati dal testo iniziale del decreto-legge, ferma restando la dotazione del Fondo stesso per l'anno 2015 pari a 4 milioni di euro.
  Rileva che le ulteriori modifiche apportate presso la Commissione di merito sono volte a precisare gli specifici obiettivi da conseguire nell'ambito del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale saranno altresì definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi.
  Osserva che il successivo comma 3, anch'esso modificato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provveda, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 Pag. 32dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto, e, quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La disposizione autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'ulteriore utilizzo rispetto al testo originario del decreto-legge, in una misura pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, del Fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario di cui all'articolo 1, comma 214, della legge n. 190 del 2014, segnala che il suddetto Fondo (cap. 7100 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) reca le necessarie disponibilità. Ciò premesso, considera necessario che il Governo confermi, come già avvenuto nel corso dell'esame del testo originario del provvedimento, che non è stato ancora emanato il decreto di riparto del Fondo e che pertanto il suo utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di impegni a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Con riferimento all'utilizzo, in una misura pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, del Fondo di conto capitale istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in esito alle procedure amministrative di riaccertamento straordinario dei residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 66 del 2014 (cap. 7851 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), ritiene opportuno che il Governo assicuri che il citato Fondo reca, a fronte dei nuovi oneri sopra menzionati, le necessarie disponibilità e che il suo ulteriore impiego in tal senso non pregiudica gli interventi già programmati a legislazione vigente, anche in considerazione delle particolari finalità a cui lo stesso è destinato.
  In ordine all'articolo 5, in materia di accesso al Fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole, non ha alcunché da osservare per i profili di quantificazione, essendo gli oneri in esame limitati all'entità degli incrementi – stabiliti dal testo – del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura e del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che, a seguito delle modifiche al comma 3 apportate nel corso dell'esame in sede referente, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, viene ulteriormente incrementata per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, in ragione dell'estensione dell'ambito di applicazione delle misure compensative in favore delle imprese che abbiano subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali. Al predetto maggiore onere, pari a 10 milioni di euro per il 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale istituto presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in esito alle procedure amministrative di riaccertamento straordinario dei residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 66 del 2014 (cap. 7851 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali). In proposito, ribadisce la necessità di un'assicurazione da parte del Governo, analogamente a quanto richiesto in precedenza in merito all'articolo 4, comma 3, del presente provvedimento, con riferimento sia alla capienza del citato Fondo sia al fatto che il suo ulteriore utilizzo non comprometta interventi eventualmente Pag. 33già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Ritiene che andrebbe, peraltro, acquisita un'assicurazione da parte del Governo circa il fatto che anche la nuova integrazione del Fondo di solidarietà nazionale, di cui alla disposizione in commento, sia da intendersi riferita esclusivamente allo stanziamento del Fondo medesimo iscritto sul capitolo 7411 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo ad interventi di natura compensativa, e non anche allo stanziamento del Fondo stesso iscritto sul capitolo 7439 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinato ad incentivi assicurativi.
  In merito al comma 3-bis – introdotto nel corso dell'esame in sede referente – osserva che la norma prevede l'incremento, in misura pari a 250 mila euro per il 2015 e a 2 milioni di euro per il 2016, del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004, per la realizzazione di interventi compensativi in conto capitale. Alla copertura dell'onere relativo all'anno 2015, pari a 250 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2015-2017, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, sebbene privo di un'apposita voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.
  Alla copertura del rimanente onere sull'annualità 2016, pari a 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale istituto presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in esito alle procedure amministrative di riaccertamento straordinario dei residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 66 del 2014 (cap. 7851 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali). In proposito, ribadisce le richieste di chiarimento già formulate in relazione agli articoli 4, comma 3, e 5, comma 3, del presente provvedimento, con riferimento sia alla capienza del citato Fondo sia al fatto che il suo ulteriore utilizzo non comprometta interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  A proposito dell'articolo 6, concernente la soppressione della gestione commissariale ex Agensud, circa il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti operanti con contratti di collaborazione presso la gestione commissariale (comma 2), ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria prevista dal testo.
  Non formula osservazioni con riferimento alla proroga del termine introdotta dal comma 3-bis, nel presupposto che le operazioni di pagamento e di riscossione siano effettuate nell'ambito delle risorse disponibili e senza alterare le previsioni di cassa scontate in base alla legislazione previgente.
  Riguardo all'articolo 6-bis, riguardante la trasparenza delle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, prende atto che il testo esclude la corresponsione di compensi e di rimborsi per la partecipazione alle commissioni uniche. Ciò premesso, ritiene che andrebbe comunque chiarito a carico di quali soggetti saranno poste le spese di funzionamento dei medesimi organismi (per esempio: personale di supporto, dotazioni e gestione dei sistemi informatici).

  Il Viceministro Andrea OLIVERO, in relazione alle richieste di chiarimento del relatore, segnala l'opportunità di introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria all'articolo 1, comma 6-bis, che consente ad AGEA l'utilizzo di modalità alternative al modello di partenariato pubblico-privato per la gestione e lo sviluppo del SIAN.
  Chiarisce poi che la ripartizione, anche fra i produttori di cui all'articolo 2, Pag. 34comma 1, lettere c-bis), c-ter) e c-quater), dei versamenti effettuati in eccesso potrà essere realizzata, così come per i produttori individuati dal testo originario del decreto-legge, soltanto nel caso di effettiva disponibilità di fondi.
  In relazione all'ulteriore utilizzo delle risorse del Fondo per gli interventi nel settore lattiero caseario, di cui all'articolo 1, comma 214, della legge n. 190 del 2014, previsto dall'articolo 4, comma 3, ai fini della copertura del Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, nella misura di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, evidenzia che il suddetto utilizzo non appare suscettibile di compromettere la realizzazione di impegni eventualmente già assunti a valere sulle risorse del Fondo di cui alla legge n. 190 del 2014, posto che al momento non risulta ancora emanato il relativo decreto di riparto.
  Segnala poi che l'ulteriore utilizzo, previsto dagli articoli 4, comma 3, e 5, commi 3 e 3-bis, per finalità di copertura del Fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 66 del 2014, pari, rispettivamente, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 10 milioni per l'anno 2016 e a 2 milioni di euro per l'anno 2016, appare coerente con le previsioni di finanza pubblica e non pregiudicherà gli interventi già programmati a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 5, comma 3, precisa che l'ulteriore integrazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2014, pari a 10 milioni di euro per il 2016, è da intendersi riferita al solo stanziamento del Fondo medesimo iscritto sul capitolo 7411 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo ad interventi di natura compensativa, e non anche allo stanziamento del Fondo stesso iscritto sul capitolo 7439 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinato ad incentivi assicurativi.
  Infine, in relazione all'articolo 5, comma 3-bis, che prevede interventi in favore delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura operanti nei settori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la data di entrata in vigore del presente decreto, evidenzia la necessità di precisare, al fine di evitare dubbi interpretativi, che deve trattarsi di territori individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3104-A Governo, recante Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo – con riguardo alle modifiche introdotte dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente – da cui si evince che:
    all'articolo 1, comma 6-bis, che consente ad AGEA l'utilizzo di modalità alternative al modello di partenariato pubblico-privato per la gestione e lo sviluppo del SIAN, appare necessario introdurre un'apposita clausola di invarianza finanziaria;
    la ripartizione anche fra i produttori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c-bis), c-ter) e c-quater) dei versamenti effettuati in eccesso potrà essere realizzata, così come per i produttori individuati dal testo originario del decreto-legge, soltanto nel caso di effettiva disponibilità di fondi;Pag. 35
    all'articolo 4, comma 3, l'ulteriore utilizzo delle risorse del Fondo per gli interventi nel settore lattiero caseario, di cui all'articolo 1, comma 214, della legge n. 190 del 2014, ai fini della copertura del Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, non appare suscettibile di compromettere la realizzazione di impegni eventualmente già assunti a valere sulle risorse del primo Fondo, posto che al momento non risulta ancora emanato il relativo decreto di riparto;
    all'articolo 4, comma 3, e all'articolo 5, commi 3 e 3-bis, l'ulteriore utilizzo per finalità di copertura del Fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 66 del 2014, pari, rispettivamente, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 10 milioni per l'anno 2016 e a 2 milioni di euro per l'anno 2016, appare coerente con le previsioni di finanza pubblica e non pregiudicherà gli interventi già programmati a legislazione vigente;
    all'articolo 5, comma 3, l'ulteriore integrazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2014, pari a 10 milioni di euro per il 2016, è da intendersi riferita al solo stanziamento del Fondo medesimo iscritto sul capitolo 7411 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo ad interventi di natura compensativa, e non anche allo stanziamento del Fondo stesso iscritto sul capitolo 7439 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinato ad incentivi assicurativi;
    all'articolo 5, comma 3-bis, che prevede interventi in favore delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura operanti nei settori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la data di entrata in vigore del presente decreto, appare necessario precisare, al fine di evitare dubbi interpretativi, che deve trattarsi di territori individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 1, comma 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'AGEA provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
   all'articolo 5, comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: Le imprese fino a: copertura dei rischi con le seguenti: Le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi e che operano nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, verificatesi nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la data di entrata in vigore del presente decreto, individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,».

  Il Viceministro Andrea OLIVERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, avverte che l'Assemblea, in data 16 giugno 2015, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Pag. 36
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Segoni 1.60, che estende la possibilità di richiedere la rateizzazione del pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino anche per gli importi compresi tra 2.000 e 5.000 euro, senza provvedere alla quantificazione dei relativi oneri;
   Guidesi 3.48, che prevede l'istituzione, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del comitato delle Organizzazioni interprofessionali con funzioni consultive, senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria, ovvero all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria;
   Franco Bordo 4.60, la quale incrementa di 6 milioni di euro per l'anno 2015 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 la dotazione del Fondo per la realizzazione di un piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, provvedendo alla copertura dell'onere complessivo relativo all'anno 2015, mediante riduzione dei fondi speciali di parte corrente relativi al bilancio triennale 2015-2017 di competenza del Ministero della giustizia e del Ministero dell'ambiente, non distinguendo la quota dell'onere a carico di ciascuno di essi;
   Zaccagnini 4.61, volta a incrementare la dotazione del Fondo per la realizzazione di un piano di interventi nel settore olivicolo-oleario di 8 milioni di euro per l'anno 2015, provvedendo alla copertura dell'onere complessivo relativo all'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di parte corrente relativi al bilancio triennale 2015-2017 di competenza del Ministero della giustizia e del Ministero dell'ambiente, senza distinguere la quota dell'onere a carico di ciascuno di essi;
   Palese 4.10, volta a sostituire l'articolo 4, recante disposizioni per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario e vivaistico, prevedendo che per le predette finalità le aziende del settore possono accedere, nel limite massimo di 50 milioni di euro, alle risorse del Fondo ISPE, il quale non reca le necessarie disponibilità;
   Palese 4.8, che incrementa la dotazione del Fondo per la realizzazione di un piano di interventi nel settore olivicolo-oleario di 26 milioni di euro per l'anno 2015 e di 36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, provvedendo alla copertura del relativo onere a valere sul Fondo ISPE, il quale non presenta tuttavia le necessarie disponibilità;
   Segoni 4.67, la quale prevede agevolazioni ai proprietari di oliveti, il finanziamento di progetti di ricerca e parziali indennizzi per i proprietari dei terreni, oltre a una non meglio precisata esenzione, quantificando il relativo onere in 20 milioni di euro, senza specificare a quali annualità si riferisca e provvedendo alla copertura mediante corrispondete riduzione del fondo di conto capitale di cui all'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 66 del 2014;
   Segoni 4.68, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il 2015 e 10 milioni di euro per il 2016 per l'adozione di misure per il contrasto del batterio xylella fastidiosa, senza imputare correttamente a ciascuna annualità gli oneri che ne derivano al fondo di conto capitale di cui all'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 66 del 2014;
   Palese 5.17, la quale, modificando il comma 3 dell'articolo 5, prevede che, per gli interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa, autorizzati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura viene incrementata di 20 milioni (rispetto a 1 milione del testo del provvedimento) di euro per l'anno 2015 e di 30 milioni (rispetto a 10 milioni del testo del provvedimento) di euro per l'anno 2016. Alla Pag. 37copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella C della legge di stabilità per il 2015, missione «L'Italia in Europa e nel mondo», programma «Cooperazione allo Sviluppo», voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale», senza tuttavia indicare le specifiche autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione;
   L'Abbate 5.22, 5.23 e 5.24, le quali prevedono che, in deroga alla normativa vigente, ai lavoratori agricoli assunti a tempo determinato da imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 1 giorno, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno 2013;
   Segoni 5.71, che esenta dal pagamento dell'IMU agricola le imprese danneggiate dal batterio xylella fastidiosa, provvedendo alla copertura del relativo onere, pari a 10 miliardi di euro, mediante corrispondete riduzione del fondo di conto capitale di cui all'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 66 del 2014 che tuttavia non reca le necessarie disponibilità. Si evidenzia inoltre che non viene indicato a quali annualità si riferiscano né l'onere, né la relativa copertura;
   Segoni 5.69, la quale prevede misure in favore dei produttori danneggiati dal batterio xylella fastidiosa, alle quali si provvede entro il limite di spesa di 10 miliardi di euro dal 2015 e a 20 miliardi di euro dal 2016. Al relativo onere, quantificato, senza riferimento ad alcuna annualità, in 35 miliardi di euro, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di conto capitale di cui all'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 66 del 2014, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;
   Cenni 5.60, che concede agevolazioni previdenziali e assistenziali ai lavori delle imprese agricole colpite dalla xylella fastidiosa, provvedendo a tal fine all'incremento del fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nella misura di un milione di euro, senza specificare per quali annualità;
   Pagano 6.1, che prevede che il commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995, cesserà dal suo incarico alla data del 31 dicembre 2016 – e non all'entrata in vigore del presente decreto-legge come previsto invece dal testo del provvedimento –, precisando che il compenso del medesimo commissario ad acta è ridotto del 10 per cento. Tuttavia non si provvede alla quantificazione dell'onere derivante dal differimento della predetta cessazione e alla relativa copertura finanziaria;
   Parentela 6-bis.026, volta a concedere un contributo straordinario, nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2015-2016-2017, destinato al finanziamento del progetto di ricerca «CASTANEA», per lo studio e il contenimento delle patologie dei castagneti, senza provvedere alla relativa copertura finanziaria.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Guidesi 1.61, che prevede che, in caso di mancata richiesta di adesione alla rateizzazione di cui al comma 1 e di prelievo non completamente versato, in sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli, gli organismi pagatori provvedono alla compensazione nei limiti del 50 per cento con gli importi dovuti a favore dei beneficiari; in caso di indisponibilità di somme da compensare, Agea procede alla riscossione coattiva mediante ruolo. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;Pag. 38
   Guidesi 3.51, la quale prevede che per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 158, paragrafo 5, e 163, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 siano competenti, oltre che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, anche le regioni e le province autonome. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa le regioni e le province autonome possano fare fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Franco Bordo 4.62, che incrementa la dotazione del Fondo per la realizzazione di un piano di interventi nel settore olivicolo-oleario di 4 milioni di euro per l'anno 2015, provvedendo alla copertura dell'onere complessivo mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2015-2017 di competenza del Ministero della giustizia e provvedendo alla sostituzione della copertura degli oneri per gli anni 2016 e 2017, che viene disposta a valere sul fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2015-2017 di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine all'idoneità della copertura prevista;
   L'Abbate 4.11, che prevede, tramite il medesimo decreto di cui al comma 1 dell'articolo 4, il finanziamento di campagne promozionali sulle proprietà salutistiche degli oli extravergini di oliva di qualità e delle olive da mensa. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;
   Segoni 4.69, la quale prevede un monitoraggio sul commercio delle piante di olivo. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;
   Franco Bordo 4.63, che sostituisce le modalità di copertura degli oneri di cui all'articolo 4, comma 1, ponendo l'onere di 4 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia e gli oneri di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine all'idoneità della copertura prevista;
   Franco Bordo 4.64, che sostituisce le modalità di copertura degli oneri di cui all'articolo 4, comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, provvedendo agli stessi mediante riduzione dei regimi di favore fiscale. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine all'idoneità della copertura prevista;
   Guidesi 5.65, la quale esenta, per gli anni 2015 e 2016, le aziende agricole, di cui al primo periodo dell'articolo 5, comma 1, dal pagamento dell'IMU sui terreni agricoli, dovuta ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2015. I relativi oneri, valutati in 60 milioni di euro (non è indicato per quali annualità), sono coperti mediante taglio lineare delle spese rimodulabili di ciascun Ministero, ad eccezione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in misura tale da realizzare riduzioni di spesa di 60 milioni di euro (annui) per ciascuno degli anni 2015 e 2019. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine all'idoneità della copertura prevista;
   Franco Bordo 5.61, la quale, modificando il comma 3 dell'articolo 5, prevede che, per gli interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa, autorizzati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura viene incrementata, rispetto Pag. 39a quanto previsto dal testo del provvedimento, per l'anno 2015, di ulteriori 4 milioni di euro e, per l'anno 2016, di ulteriori 20 milioni di euro. Provvede inoltre a modificare la copertura dell'onere complessivo di cui al comma 3 relativo all'anno 2015, ponendola a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia, ferme restando le modalità di copertura degli oneri per l'anno 2016. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla idoneità della copertura finanziaria prevista;
   Franco Bordo 5.62, la quale, modificando il comma 3 dell'articolo 5, prevede che, per gli interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa, autorizzati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura viene incrementata, rispetto a quanto previsto dal testo del provvedimento, per l'anno 2015, di ulteriori 2 milioni di euro e, per l'anno 2016, di ulteriori 15 milioni di euro. Provvede inoltre a modificare la copertura dell'onere complessivo di cui al comma 3 relativo all'anno 2015, ponendola a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia, ferme restando le modalità di copertura degli oneri per l'anno 2016. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla idoneità della copertura finanziaria prevista;
   Franco Bordo 5.63, la quale, modificando il comma 3 dell'articolo 5, prevede che, per gli interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa, autorizzati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura viene incrementata, rispetto a quanto previsto dal testo del provvedimento, per l'anno 2015, di ulteriori 3 milioni di euro. Provvede inoltre a modificare la copertura dell'onere complessivo di cui al comma 3 relativo all'anno 2015, ponendola a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla idoneità della copertura finanziaria prevista;
   Franco Bordo 5.64, la quale, modificando il comma 3 dell'articolo 5, prevede che, per gli interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa, autorizzati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura viene incrementata, rispetto a quanto previsto dal testo del provvedimento, per l'anno 2015, di ulteriori 2 milioni di euro. Provvede inoltre a modificare la copertura dell'onere complessivo di cui al comma 3 relativo all'anno 2015, ponendola a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della Giustizia. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla idoneità della copertura finanziaria prevista;
   Franco Bordo 5.2, che, modificando il comma 3 dell'articolo 5, pone a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia gli oneri per gli interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa, autorizzati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, relativo all'anno 2015. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'idoneità della copertura finanziaria prevista;
   Palese 5.50, volta ad autorizzare la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili delle spese rimodulabili di ciascun Ministero. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'idoneità della copertura finanziaria prevista;
   Palese 5.18, che autorizza la spesa di 50 milioni di euro complessivi, per il Pag. 40triennio 2015-2017, in favore delle imprese della regione Puglia danneggiate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili delle spese rimodulabili di ciascun Ministero. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'idoneità della copertura finanziaria prevista;
   Palese 5.72, la quale prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predisponga una specifica documentazione, da inviare ai servizi fitosanitari regionali, al fine di una descrizione nazionale delle aree non interessate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla possibilità di svolgere gli adempimenti previsti dalla proposta emendativa avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Palese 5.73, che prevede che, al fine di assicurare la massima osservanza delle disposizioni relative al divieto delle movimentazioni infette dalle aree regionali interessate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali disponga interventi al fine di potenziare il sistema di controlli effettuati dalle autorità locali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla possibilità di svolgere gli adempimenti previsti dalla proposta emendativa avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Zaccagnini 5.03, la quale istituisce il Fondo per la ricerca sulle fitopatie non endemiche con una dotazione iniziale di 7 milioni di euro per il 2015 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, provvedendo alla copertura del relativo onere, quanto a 7 milioni per il 2015, mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di parte corrente relativi al bilancio triennale 2015-2017 di competenza del Ministero della giustizia, e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di parte corrente relativi al bilancio triennale 2015-2017 di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'idoneità della copertura finanziaria prevista;
   Palese 5.08, che prevede, nei confronti dei titolari d'imprese agricole nei territori dei comuni della regione Puglia che abbiano subito danni dal batterio xylella fastidiosa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, scadenti nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 30 settembre 2015, provvedendo al relativo onere, nel limite massimo di 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili delle spese rimodulabili di ciascun Ministero. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'idoneità della copertura finanziaria prevista;
   Palese 5.09, la quale prevede che, nei confronti dei titolari d'imprese agricole nei territori dei comuni della regione Puglia che abbiano subito danni dal batterio xylella fastidiosa e per i quali il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza il 10 febbraio 2015, è sospeso il pagamento dell'IMU. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili delle spese rimodulabili di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamento netto pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2015. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'idoneità della copertura finanziaria prevista;
   Palese 5.010, la quale, al fine di fronteggiare lo stato di calamità naturale Pag. 41nei territori della regione Puglia colpiti dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa, prevede che sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali della predetta regione le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per determinati interventi per contrastare la patologia derivante dal medesimo batterio, provvedendo al relativo onere, nel limite massimo di 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili delle spese rimodulabili di ciascun Ministero. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'idoneità della copertura finanziaria prevista;
   Palese 5.012, volta a istituire il Fondo per il rafforzamento produttivo dei settori agricoli colpiti da nuove infestazioni parassitarie, litopatie e epizoozie di difficile cura ed in particolare del batterio xylella fastidiosa, prevedendo che una quota di risorse, pari a 100 milioni di euro, del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata all'istituendo fondo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'idoneità del meccanismo di finanziamento dell'istituendo Fondo;
   gli identici emendamenti Squeri 6-bis.62 e Vignali 6-bis.63, i quali prevedono l'istituzione delle commissioni uniche regionali (in luogo delle commissioni uniche nazionali previste dal testo) per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;
   Massimiliano Bernini 6-bis.010, volta a prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento, invece di quella ordinaria del 22 per cento, alla pappa reale, provvedendo al relativo onere, valutato in 8 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante riduzione dello 0,6 per cento delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'idoneità della quantificazione dell'onere e della copertura finanziaria prevista;
   Massimiliano Bernini 6-bis.061, volta a far rientrare tra le attività agricole, ai fini delle imposte dirette, anche la lavorazione e il confezionamento dei prodotti dell'apicoltura. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;
   Massimiliano Bernini 6-bis.011, volta a prevede l'esenzione dall'IMU, a decorrere dal 1o gennaio 2015, di tutti i terreni agricoli, a prescindere dalla loro ubicazione territoriale; viene inoltre previsto che per il 2014 non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, con il conseguente diritto al rimborso di quanto versato. Agli oneri derivanti da tali disposizioni, pari a complessivi 1.650 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante riduzione della deducibilità degli interessi passivi per le banche ed altre istituzioni finanziarie ai fini dell'IRES e dell'IRAP. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'idoneità della quantificazione dell'onere e della copertura finanziaria prevista;
   Parentela 6-bis.015, volta a prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento, invece di quella ordinaria del 22 per cento, all'origano destinato all'alimentazione, provvedendo al relativo onere, valutato in 8 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante riduzione dello 0,6 per cento delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'idoneità della quantificazione dell'onere e della copertura finanziaria prevista;Pag. 42
   Benedetti 6-bis.017, che istituisce, con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, un Fondo per il sostegno delle imprese agricole che fanno uso di prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica, provvedendo al relativo onere mediante riduzione dello 0,3 per cento delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'idoneità della copertura finanziaria prevista;
   Gagnarli 6-bis.018, volta a introdurre una limitata modifica alla disciplina relativa all'accertamento dell'accisa sulla birra, prevedendo che nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del condizionamento e comunque dopo la fase di ammostamento. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica.

  Rileva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Andrea OLIVERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.
C. 784 e abb.-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta – Esame degli emendamenti e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che la proposta di legge C. 784 e abb.-A, recante Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità, è stata esaminata dalla Commissione giustizia in sede referente, che ne ha concluso l'esame il 13 maggio 2015.
  Segnala che il provvedimento, nel testo unificato licenziato dalla Commissione di merito, si compone di tre articoli ed è sostanzialmente volto ad ampliare la possibilità per il figlio adottato o comunque non riconosciuto alla nascita di conoscere, una volta compiuti i 25 anni di età, le proprie origini biologiche, consentendo l'accesso alle relative informazioni nel caso la madre abbia revocato la sua volontà di anonimato dichiarata alla nascita del figlio ovvero sia deceduta. Il provvedimento reca, altresì, talune puntuali modificazioni al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 concernente l'ordinamento dello stato civile, a fini di coordinamento con le nuove disposizioni proposte dal testo in esame.
  Poiché le disposizioni del provvedimento, essendo di natura ordinamentale, non appaiono presentare profili di ordine finanziario, propone di esprimere nulla osta.

  Il Viceministro Andrea OLIVERO concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, segnala inoltre che, in data 16 giugno 2015, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito rileva che l'articolo aggiuntivo Roberta Agostini 3.0200 dispone lo svolgimento di una campagna Pag. 43straordinaria di informazione per dare piena conoscibilità alle disposizioni di cui al presente provvedimento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Il Viceministro Andrea OLIVERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali Andrea Olivero.

  La seduta comincia alle 10.05.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
Atto n. 175.

(Rilievi alla III Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Dario PARRINI (PD), relatore, fa presente che lo schema di regolamento in esame, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo), reca lo statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Il provvedimento, composto di ventisette articoli, è corredato di relazione tecnico-finanziaria.
  Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che il regolamento appare operare nell'ambito della cornice finanziaria definita dalla legge n. 125 del 2014 ed in coerenza con i limiti da essa fissati.
  Ciò premesso, osserva nello specifico che il testo e la relazione tecnico-finanziaria non contengono riferimenti alle modalità di finanziamento delle spese per la commissione prevista dall'articolo 5 per la selezione delle candidature alla carica di direttore dell'Agenzia. Si fa riferimento alle spese per emolumenti, per rimborsi e, in generale, per il funzionamento dell'organismo. Poiché della commissione fanno parte anche personalità estranee alla pubblica amministrazione, ritiene che andrebbe chiarito con quali mezzi si prevede di fare fronte alle relative occorrenze finanziarie.
  Ritiene inoltre che andrebbe confermato che l'Agenzia, ai fini delle attività di controllo interno di cui all'articolo 22, possa avvalersi dell'organismo indipendente di valutazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale senza che ciò comporti la necessità di integrare le dotazioni di personale, strumentali o finanziarie dell'organismo stesso.

  Il Viceministro Andrea OLIVERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Intervengono il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero, e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 11.55.

Pag. 44

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.
C. 3104-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative al provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta odierna.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione alle proposte emendative trasmesse.

  Il Viceministro Andrea OLIVERO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore, ad eccezione dell'emendamento Guidesi 1.61, sul quale esprime invece nulla osta, in quanto privo di effetti finanziari. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.60, 3.48, 3.51, 4.8, 4.10, 4.11, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.67, 4.68, 4.69, 5.2, 5.17, 5.18, 5.22, 5.23, 5.24, 5.50, 5.60, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, 5.65, 5.69, 5.71, 5.72, 5.73, 6.1, 6-bis.62 e 6-bis.63 e sugli articoli aggiuntivi 5.03, 5.08, 5.09, 5.010, 5.012, 6-bis.010, 6-bis.011, 6-bis.015, 6-bis.017, 6-bis.018, 6-bis.026 e 6-bis.061, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura; nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

  Il Viceministro Andrea OLIVERO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.
C. 784 e abb.-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative al provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta odierna.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione alle proposte emendative trasmesse.

  Il Viceministro Andrea OLIVERO avverte di non essere ancora in grado di fornire i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, in assenza di obiezioni, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 12.05, riprende alle 14.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che prima della sospensione della seduta il rappresentante del Governo si era riservato di svolgere un ulteriore approfondimento sull'articolo aggiuntivo Roberta Agostini 3.0200.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, sulla base di una attenta valutazione del suo contenuto, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Roberta Agostini 3.0200, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime, inoltre, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti testé forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere Pag. 45parere contrario sull'articolo aggiuntivo Roberta Agostini 3.0200 e nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

  Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 13.40.

Relazione al Parlamento 2015, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge n. 196 del 2009.
Doc. LVII-bis, n. 3.

(Esame e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, segnala che la Relazione in esame è presentata dal Governo in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 10-bis, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009. Ricorda che, a differenza del Documento di economia e finanza (DEF) e della relativa Nota di aggiornamento, che costituiscono gli ordinari documenti di programmazione economico-finanziaria, la Relazione al Parlamento costituisce uno strumento di natura non ordinaria attivabile in determinate circostanze previste dal comma 6 dell'articolo 10-bis della legge di contabilità.
  Ai sensi di tale norma, infatti, il Governo – ferma restando la presentazione entro il 20 settembre di ogni anno della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza – qualora per finalità analoghe a quelle previste per la Nota, ovvero per il verificarsi di eventi eccezionali, intenda aggiornare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza, è tenuto a trasmettere una relazione al Parlamento, recante le ragioni dell'aggiornamento. Osserva che la medesima relazione è altresì prescritta in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica tali da rendere necessari interventi correttivi: in tal caso essa dovrà recare le ragioni degli scostamenti, nonché l'indicazione degli interventi correttivi che si intendono adottare. Ricorda che, precedentemente alla Relazione in esame, già in altri tre casi il Governo ha presentato il documento previsto dal sopra citato articolo 10-bis della legge di contabilità. Per quanto concerne la Relazione in esame, evidenzia che la stessa dà conto alle Camere degli effetti prodotti dalla sentenza della Corte Costituzionale n.70 del 2015 sul quadro di finanza pubblica per il medesimo anno e per quelli successivi, illustrando nel contempo l'intervento operato dal decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, finalizzato a ridurre l'impatto della sentenza medesima sui conti pubblici. Com’è noto, tale impatto deriva dalla declaratoria di incostituzionalità affermata dalla Corte in ordine al blocco per il biennio 2012-2013 dell'indicizzazione delle pensioni di importo complessivamente superiore al trattamento minimo. Considerato che sulla base delle vigenti regole contabili gli effetti della sentenza vanno imputati all'anno di applicazione della stessa, nel 2015 risulterebbero iscritti gli oneri relativi sia al pagamento degli arretrati dal 2012 al 2014 sia quelli concernenti gli esborsi relativi all'anno in corso, mentre per gli anni dal 2016 in poi verranno iscritti gli oneri maturati con riferimento a ciascuna annualità.
  Ne consegue per il 2015 una spesa aggiuntiva di competenza, al netto degli effetti fiscali, per circa 17,6 miliardi, di cui 4,5 miliardi come competenza riconducibile esclusivamente a tale anno, che Pag. 46avrebbe pertanto carattere strutturale anche per gli anni successivi, benché con una tendenza leggermente calante, dai 4,37 miliardi del 2016 ai 4,1 miliardi del 2019.
  Rileva che la maggiore spesa determinerebbe un peggioramento dell'1,1 per cento dell'indebitamento netto tendenziale, che dal 2,5 per cento indicato nel Documento di economia e finanza per il 2015 passerebbe al 3,6 per cento, mentre nel 2016 il peggioramento si attesterebbe sullo 0,3 per cento, con un indebitamento netto tendenziale che conseguentemente passerebbe dall'1,4 all'1,7 per cento.
  Fa presente che la Relazione osserva come tali risultati si porrebbero fuori dal rispetto delle regole europee, sia riguardo al criterio del deficit, che per il 2015 sarebbe ampiamente superiore al 3 per cento del PIL, sia rispetto al criterio del debito, non consentendo il percorso di riduzione dello stesso programmato nel DEF ai fini del rispetto delle regole medesime.
  Da ciò discende l'intervento correttivo attuato con il decreto-legge n. 65 del 2015, teso a contemperare l'attuazione della sentenza con la necessità di mantenere il percorso di risanamento e consolidamento dei conti pubblici prefigurato nel quadro di finanza pubblica riportato nel DEF 2015. Le misure contenute nel citato decreto-legge consentiranno infatti, secondo quanto precisato nella relazione tecnica allegata al medesimo decreto, effetti positivi rispetto al quadro tendenziale, come aggiornato a seguito degli effetti della sentenza, per circa 15,4 miliardi nel 2015 e poi circa 3,9 miliardi a decorrere dal 2016, con un andamento lievemente decrescente (3,6 miliardi nel 2019).
  Osserva che a seguito di tale intervento – che la Relazione precisa essere operato tenuto conto dei criteri solidaristici del sistema previdenziale e dei principi di adeguatezza e proporzionalità enunciati dalla Corte – gli effetti peggiorativi della sentenza risultano circoscritti sui saldi di finanza pubblica a circa 2,2 miliardi nel 2015 e poi a regime a poco meno di 0,5 miliardi, con un profilo decrescente nel periodo.
  Ne consegue, precisa la Relazione, che rimane confermato il livello di indebitamento previsto nelle stime del DEF per l'anno 2015 – vale a dire il livello programmatico del 2,6 per cento del PIL, lievemente superiore al valore tendenziale, indicato nel 2,5 per cento – utilizzando a tal fine il margine di 0,1 punti percentuali di PIL ivi previsto, mentre per gli anni successivi rimangono comunque confermati i livelli tendenziali iscritti nel Documento medesimo. Questi, si rammenta, sono pari all'1,4 ed allo 0,2 per cento negli anni 2016 e 2017, passando poi in territorio positivo (accreditamento netto) nel biennio successivo, con valori pari a 0,5 per cento nel 2018 e a 0,9 per cento nel 2019.
  Osserva che la conferma del livello dell'obiettivo programmatico per il 2015 viene ricondotta dalla Relazione all'utilizzo del margine di miglioramento del tendenziale del medesimo anno, che viene indicato dal DEF soltanto in percentuale del PIL e con arrotondamento alla prima cifra decimale, ossia in misura pari, come detto, a circa lo 0,1 di PIL. Tale quota dovrebbe in realtà corrispondere – ma su tale punto risulterebbe opportuna una conferma da parte del Governo – ad un valore pari allo 0,13 per cento, che consentirebbe di far compiutamente fronte all'onere determinato in tale anno dalla citata sentenza, pari a circa 2,2 miliardi.
  La Relazione precisa infine come l'intervento operato dal provvedimento non determini effetti negativi sull'indebitamento netto strutturale, che si conferma sul percorso previsto dal DEF – con un miglioramento nel 2015 dello 0,25 per cento – di avvicinamento all'obiettivo di medio termine, ovvero sia il pareggio di bilancio in termini strutturali, da conseguirsi nel 2017. Viene anzi segnalato come su tale saldo si determini un miglioramento a seguito del decreto-legge, atteso che l'utilizzo nel 2015 del margine dello 0,1 per cento previsto per il saldo medesimo nel quadro programmatico del DEF inciderà ora su tale saldo solo parzialmente, vale a dire al netto della quota destinata al pagamento degli arretrati Pag. 47della sentenza, in considerazione del fatto che questi ultimi saranno presumibilmente ritenuti una tantum, e come tali non computati ai fini del saldo strutturale.
  Evidenzia, in proposito, che né la Relazione né la relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 65 del 2015 riportano in modo puntuale la disaggregazione tra spese strutturali e spese una tantum, riferita alla situazione successiva all'emanazione del decreto-legge, mentre tale ripartizione è indicata con riferimento all'impatto della sentenza prima dell'emanazione del decreto-legge. Ritiene pertanto opportuno acquisire un chiarimento dal Governo anche in merito a tale dato.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento alle richieste di chiarimento da ultimo formulate dal relatore, fa presente che l'obiettivo dell'indebitamento programmatico indicato dal DEF per l'anno 2015 rimane confermato, dal momento che l'utilizzo del margine di miglioramento dell'indebitamento tendenziale per il 2015, come riportato nel DEF medesimo, consentirà di fronteggiare pienamente gli oneri derivanti dall'attuazione della sentenza della Corte costituzionale, nei termini prospettati dal decreto-legge n. 65 del 2015, pari a 2.180 milioni di euro per l'anno 2015 al netto degli effetti fiscali.
  Con riferimento alla richiesta di chiarimento relativa alla quota una tantum degli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge n. 65 del 2015 rispetto a quanto previsto nel DEF 2015, fa presente che, a fronte di un effetto negativo complessivo pari a 2.180 milioni di euro per l'anno 2015 al netto degli effetti fiscali indotti, la stima cumulata relativa al periodo 2012-2014 è pari a circa 1.980 milioni di euro.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al deputato Tancredi il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla Relazione al Parlamento di cui all'articolo 10-bis, comma 6, della legge n. 196 del 2009.

  La seduta termina alle 13.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA.

  La seduta comincia alle 13.55.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio.
(Deliberazione).

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che, nella riunione del 10 giugno 2015, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite V bilancio della Camera e 5a bilancio del Senato ha definito lo schema di programma concernente lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio.
  Segnala infine che, essendo stata raggiunta sullo schema di programma l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, è ora possibile procedere alla deliberazione dell'indagine conoscitiva.
  Pone quindi in votazione la proposta di svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, sulla base del programma concordato (vedi allegato).

  La Commissione delibera lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio.

  La seduta termina alle 14.

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