CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 giugno 2015
460.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 10 giugno 2015.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 14.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
C. 3027 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 giugno 2015.

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  Marietta TIDEI (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
  Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
C. 3053 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 giugno 2015.

  Marietta TIDEI (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.
C. 3123 – Governo, approvato dal Senato.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.
(Doc. LXXXVII, n. 3).

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, comunica che la Commissione inizia l'esame in sede consultiva del disegno di legge di delegazione europea assegnato a norma degli articoli 72, comma 1, e 126-ter, comma 1, del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti. A norma dell'articolo 126-ter, comma 1, del Regolamento, è stata altresì assegnata alla XIV Commissione, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2014 (doc. LXXXVII, n. 3), che sarà esaminata congiuntamente al disegno di legge (in base al parere della Giunta per il regolamento del 14 luglio 2010).
  L'esame congiunto di tali atti si svolgerà pertanto secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del regolamento, in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. Le Commissioni dovranno invece esprimere un parere sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. La relazione e il parere approvati sono trasmessi alla XIV Commissione; le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.
  L'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, la quale potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.
  La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla disciplina di seguito indicata. In primo luogo, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti Pag. 79che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, questi dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente. In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio del disegno di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012).
  In particolare, segnala che, secondo la prassi seguita per il disegno di legge comunitaria, sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea. In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.
  Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
  Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precluderne l'ulteriore esame presso la XIV Commissione.
  Ricorda, infine, che la Commissione dovrà trasmettere alla XIV Commissione la relazione sul disegno di legge di delegazione europea 2014 e il parere sulla relazione il prossimo 17 giugno.
  Illustra quindi, in sostituzione del relatore Donati, il contenuto della legge di delegazione europea 2014.
  Segnala preliminarmente che, in base alla legge di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea (legge 24 dicembre 2012, n. 234), che ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea la legge di delegazione europea, il provvedimento in esame ha un contenuto limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea. Il provvedimento, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, consta di 21 articoli ed è corredato da due allegati. Gli allegati A e B contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo; analogamente a quanto disposto nelle precedenti leggi comunitarie, nell'allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Gli articoli del disegno di legge contengono disposizioni di delega per il recepimento di 58 direttive europee, per l'adeguamento della normativa nazionale a 6 regolamenti (UE), nonché per l'attuazione di 10 decisioni quadro.
  Evidenzia che, nel corso dell'esame presso il Senato, il testo originariamente presentato dal Governo è stato modificato e ampliato in modo significativo, con riguardo sia agli articoli contenenti principi e criteri direttivi specifici (da 11 a 21 articoli), sia al numero di direttive e di atti legislativi dell'UE da recepire o da attuare Pag. 80con delega legislativa (da 41 a 58 le direttive, da 6 a 10 le decisioni quadro, da 3 a 6 i regolamenti).
  Passando al contenuto di merito del provvedimento e con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Attività produttive, si segnalano in particolare le seguenti disposizioni.
  L'articolo 2, introdotto dal Senato, detta specifici principi e criteri direttivi – aggiuntivi rispetto a quelli generali di cui all'articolo 1, comma 1, per il recepimento della direttiva 2014/104/CE che introduce una disciplina volta a garantire il risarcimento di un danno derivante da violazione delle norme europee sulla concorrenza. Ai sensi dell'articolo 21 della direttiva, il termine di recepimento nell'ordinamento nazionale è fissato al 27 dicembre 2016.
  In particolare, in base al comma 1 dell'articolo 2 – in virtù del riferimento all'articolo 1, comma 1 – il Governo dovrà esercitare la delega entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea, rispettando le procedure previste dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, che detta norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
  Sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo nel dare attuazione alla direttiva dovrà attenersi a quelli dettati dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) di seguito illustrate:
   lettera a): introdurre le modifiche all'articolo 1 della L. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) necessarie a consentire l'applicazione, in relazione a uno stesso caso, degli artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento della UE nonché degli artt. 2 e 3 della L. 287/1990 in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante;
   lettera b): estendere l'applicazione delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva 2014/104/UE alle azioni di risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante, nonché alle relative azioni di risarcimento dei danni;
   lettera c): prevedere che le disposizioni di attuazione della direttiva siano applicate anche alle azioni collettive dei consumatori di cui all'articolo 140 del Codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005) quando ricadano nell'ambito applicativo della direttiva o comunque si tratti di azioni di risarcimento dei danni di cui alla lett. b); si ricorda che, il 3 giugno 2015 2015, è stata approvata dalla Camera dei deputati, la proposta di legge (C. 1335-A e abb.) volta a modificare la disciplina dell'azione di classe di cui all'articolo 140-bis del Codice del consumo;
   lettera d): prevedere la revisione della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa (i cd. tribunali delle imprese) concentrando le controversie per le violazioni in materia di concorrenza di cui alla direttiva 2014/104/CE presso un numero limitato di uffici giudiziari individuati in base al bacino di utenza e alla proporzionata distribuzione sul territorio nazionale. La delega, nello stabilire la competenza delle sezioni specializzate, mantiene fermo il riparto di competenze in materia con il giudice amministrativo, cui spetta giudicare delle controversie relative all'aggiudicazione. Ciò premesso, sono quindi attribuite alla competenza delle sezioni specializzate le controversie sui contratti pubblici – sopra o sotto-soglia comunitaria – in cui sia parte una società di capitali e, a seguito dell'attuazione della delega, anche una società di persone.

  L'articolo 6, introdotto durante l'esame al Senato, delega il Governo al recepimento entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative Pag. 81alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati. In particolare, la direttiva è volta a migliorare il funzionamento del mercato interno del tabacco e dei prodotti correlati (tra cui le sigarette elettroniche) sulla base di un alto livello di protezione della salute umana, soprattutto con riferimento alle giovani generazioni.
  La norma reca princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, che si aggiungono a quelli generali, richiamati dall'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge (la direttiva era già inserita nell'allegato B del disegno di legge originario S. 1758 ed è stata espunta dallo stesso durante l'esame presso il Senato).
  Il termine fissato per il recepimento della direttiva è il 20 maggio 2016; tale termine coincide con il termine iniziale di decorrenza delle medesime nuove norme. Alcune misure transitorie (fino al 20 maggio 2017) sono ammesse ai sensi dell'articolo 30 della Direttiva stessa.
  I princìpi e criteri direttivi specifici fissati all'articolo 6 prevedono:
   l'abrogazione esplicita del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante «attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco» (lettera a));
   il perseguimento dell'obiettivo, tenuto conto della peculiarità dei prodotti del tabacco, di ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori (lettera b));
   la scelta dell'avvertenza generale sui rischi potenziali derivanti dal fumo in modo da assicurare un ampio livello di protezione della salute (lettera c));
   in un'ottica di semplificazione, una rotazione del catalogo delle avvertenze sanitarie conforme all'ordine numerico contemplato nell'allegato II della direttiva 2014/40/UE (lettera d));
   l'esclusione di norme più severe sul confezionamento, rispetto a quelle stabilite dalla suddetta direttiva, considerato l'elevato livello di protezione della salute umana offerto dalla medesima (lettera e));
   l'applicazione, per i tabacchi da inalazione senza combustione, con riferimento ai produttori che ne facciano richiesta, di una normativa coerente con la disciplina di cui all'articolo 19 della direttiva 2014/40/UE, il quale concerne i prodotti del tabacco di nuova generazione, in modo da riconoscere il potenziale rischio ridotto di questi ultimi (lettera f));
   l'ammissione fino alla data del 20 maggio 2017 della vendita al consumatore finale dei prodotti non conformi alla direttiva in oggetto, fabbricati ed etichettati prima del 20 maggio 2016 – purché trasferiti entro il 20 agosto 2016 dal fabbricante o importatore al depositario autorizzato e purché venduti entro il 20 ottobre 2016 dal depositario autorizzato alle rivendite – (lettera g));
   l'equiparazione dei prodotti non conformi alla direttiva 2014/40/UE, eventualmente giacenti presso le rivendite dopo il suddetto termine del 20 maggio 2017, ai prodotti con difetti di condizionamento e confezionamento all'origine (lettera g) citata);
   la definizione, in ragione dei tempi di stagionatura e di produzione, per i prodotti del tabacco da fumo diverso dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua, di termini temporali più ampi rispetto a quelli contemplati dalla suddetta lettera g), compatibilmente con la normativa comunitaria (lettera h)).

  Ai sensi del comma 3, sullo schema di decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 4 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
  Per quanto concerne le direttive contenute nell'allegato B si segnalano una Pag. 82serie di direttive rientranti negli ambiti di competenza della commissione attività produttive.
  La direttiva 2013/56/UE, entrata in vigore il 30 dicembre 2013, modifica in più punti la direttiva 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili, e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio. La direttiva 2006/66/CE stabilisce principalmente le norme in materia di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose, le deroghe previste, e le norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori.
  La direttiva 2013/56 deve essere recepita, come stabilito dall'articolo 3, entro il 1o luglio 2015. A decorrere dalla medesima data, l'articolo 2 della direttiva 2013/56 stabilisce inoltre l'abrogazione della decisione 2009/603/CE, che prevede gli obblighi di registrazione dei produttori di pile e accumulatori in conformità della direttiva 2006/66/CE, ora riportati nell'Allegato IV aggiunto alla direttiva 2006/66. Di seguito, sono individuati gli ambiti delle disposizioni puntualmente modificate dall'articolo 1 della direttiva 2013/56.
  Per quanto concerne i nuovi termini temporali per le esclusioni dai divieti di immissione sul mercato di pile e accumulatori non in regola si ricorda che la direttiva 2006/66/CE ha vietato l'immissione sul mercato di tutte le pile o accumulatori, incorporati o meno in apparecchi, contenenti più dello 0,0005 per cento di mercurio in peso (articolo 4, par. 1, lettera a) e l'immissione sul mercato di pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti oltre lo 0,002 per cento di cadmio in peso (articolo 4, par. 1, lettera b), prevedendo l'esclusione da tali divieti per le pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 per cento in peso (articolo 4, par. 2), e, tra l'altro, per le pile e gli accumulatori portatili destinati all'uso negli utensili elettrici senza fili (articolo 4, par.3, lettera c).
  La direttiva 2013/56 modificando la direttiva 2006/66 ha circoscritto la deroga ai suddetti divieti, prevedendo precisi limiti temporali. In particolare, l'articolo 1, numero 1), lettere a) e b), della nuova direttiva ha stabilito che la deroga al divieto di immissione sul mercato è fissata, rispettivamente, per le pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 per cento in peso, fino al 1o ottobre 2015 (articolo 4, nuovo par. 2); le pile e gli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili, fino al 31 dicembre 2016 (articolo 4, nuovo par. 3, lett. c). La direttiva 2013/56, all'articolo 1, numero 1, lettera c) modifica inoltre il paragrafo 4 dell'articolo 4 della direttiva 2006/66, prevedendo che, in caso di mancanza di disponibilità di pile a bottone per protesi acustiche conformi al paragrafo 1, lettera a), cioè contenenti fino allo 0,0005 per cento di mercurio in peso, la Commissione possa proporre l'esclusione per le pile a bottone medesime dal divieto di immissione previsto; tuttavia, la Commissione, con la prevista relazione COM(2014) 632 final, resa nel mese di ottobre 2014, in merito alla disponibilità sul mercato di pile a bottone senza mercurio per protesi acustiche, conformemente al nuovo articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/66/CE, non ha ritenuto necessario prorogare la suddetta deroga fissata al 1o ottobre 2015.
  Il numero 2 dell'articolo 1 modifica l'articolo 6 della direttiva 2006/66 che disciplina l'immissione sul mercato di pile e accumulatori. In particolare, viene sostituito il paragrafo 2 dell'articolo 6 della direttiva 2006/66 che prevedeva che gli Stati membri ritirassero dal mercato le pile e gli accumulatori non in regola.
  Il nuovo paragrafo 2 dell'articolo 6 della direttiva 2006/66 prevede ora che le pile e gli accumulatori non in regola, ma legalmente introdotti sul mercato prima della data di applicazione dei rispettivi divieti di cui all'articolo 4, possano essere Pag. 83commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. In tema di obiettivi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori il numero 3 dell'articolo 1 modifica l'articolo 10, par. 4, della direttiva 2006/66 ed introduce la possibilità, da parte della Commissione, di adottare atti di esecuzione, ai sensi dell'articolo 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per stabilire disposizioni transitorie al fine di risolvere le difficoltà incontrate da uno Stato membro nel soddisfare i tassi di raccolta (vedi infra articolo 10, par. 2 della direttiva 2006/66), a causa di circostanze nazionali specifiche, e per definire inoltre una metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali definita entro il 26 settembre 2007. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
  Si ricorda che il paragrafo 2 dell'articolo 10 della direttiva 2006/66 stabilisce che gli Stati membri conseguano almeno i seguenti tassi di raccolta di rifiuti di pile e accumulatori portatili: 25 per cento entro il 26 settembre 2012; 45 per cento entro il 26 settembre 2016.
  Per quanto riguarda la rimozione di rifiuti di pile e accumulatori, il numero 4 dell'articolo 1 sostituisce l'articolo 11 della direttiva 2006/66 ed introduce la figura del professionista qualificato indipendente dai produttori per la rimozione di rifiuti di pile e accumulatori. In particolare, viene introdotto l'obbligo a carico dei produttori di progettare gli apparecchi in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano prontamente rimovibili da professionisti qualificati indipendenti dai produttori, qualora tali rifiuti non possano essere prontamente rimossi dall'utilizzatore finale.
  In materia di trattamento e riciclaggio di pile e accumulatori i numeri 5 e 6 dell'articolo 1 modificano l'articolo 12 della direttiva 2006/66, che disciplina il trattamento e il riciclaggio di pile e accumulatori contenenti cadmio, mercurio o piombo, prevedendo altresì il conferimento in discariche o depositi sotterranei, allorché non disponibile un mercato finale valido.
  Il numero 5 dell'articolo 1 sostituisce il paragrafo 6 dell'articolo 12 della direttiva 2006/66 e prevede l'emanazione da parte della Commissione di atti di esecuzione per l'adozione di norme dettagliate per il calcolo delle efficienze di riciclaggio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
  Il citato paragrafo 6 dell'articolo 12 prevedeva l'adattamento o l'integrazione, entro il 26 marzo 2010, dell'allegato III recante i requisiti dettagliati in materia di trattamento e di riciclaggio della direttiva 2006/66, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, in cui erano contenute le seguenti efficienze minime di riciclaggio:
   riciclaggio del 65 per cento in peso medio di pile e accumulatori al piombo/acido e massimo riciclaggio del contenuto di piombo che fosse tecnicamente possibile evitando costi eccessivi;
   riciclaggio del 75 per cento in peso medio di pile e accumulatori al nichel-cadmio e massimo riciclaggio del contenuto di cadmio che fosse tecnicamente possibile evitando costi eccessivi;
   riciclaggio del 50 per cento in peso medio degli altri rifiuti di pile e accumulatori.

  Il numero 6 dell'articolo 1 sopprime il paragrafo 7 dell'articolo 12 della direttiva 2006/66 che prevedeva una consultazione da parte della Commissione, prima di proporre modifiche dell'allegato III, delle parti interessate (produttori, operatori addetti alla raccolta e al riciclaggio, operatori di impianti di trattamento, organizzazioni ambientalistiche, organizzazioni dei consumatori e associazioni dei lavoratori).
  Il numero 7 dell'articolo 1 sostituisce il paragrafo 3 dell'articolo 15 della direttiva 2006/66 recante la disciplina sulle esportazioni per il trattamento e il riciclaggio dei Pag. 84rifiuti di pile e accumulatori, che prevedeva, per l'attuazione delle norme contenute nel medesimo articolo 15, la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
  Il nuovo paragrafo 3 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, conformemente all'articolo 23 bis, per stabilire norme dettagliate volte a integrare le norme di cui al paragrafo 2 dell'articolo 15 medesimo, in particolare, sui criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti ivi menzionate.
  Il paragrafo 2 dell'articolo 15 della direttiva 2006/66 disciplina l'esportazione dei rifiuti di pile e accumulatori al di fuori della Unione europea, stabilendo che i medesimi rifiuti sono conteggiati ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento delle efficienze stabilite nell'allegato III della direttiva 2006/66 solo se esistono prove tangibili che l'operazione di riciclaggio ha avuto luogo in condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla direttiva medesima.
  In materia di registrazione dei produttori e piccoli produttori il numero 8 dell'articolo 1 sostituisce l'articolo 17 della direttiva 2006/66, in merito alla disciplina per la registrazione dei produttori, prevedendo in particolare gli stessi obblighi procedurali in ogni Stato membro a norma dell'allegato IV. Il numero 9 dell'articolo 1 sostituisce il paragrafo 2 dell'articolo 18, recante la disciplina per i produttori di piccolissime quantità di pile o accumulatori, relativamente alla pubblicità e alla comunicazione alla Commissione e agli altri Stati membri delle misure di deroga, adottate dai singoli Stati, riguardo al finanziamento delle operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori a carico dei produttori. Il numero 14 dell'articolo 1 introduce l'allegato IV alla direttiva 2006/66 che disciplina gli obblighi procedurali di registrazione dei produttori.
  Per quanto concerne la questione dell'etichettatura il numero 10 dell'articolo 1 sostituisce con le lettere a) e b), rispettivamente, i paragrafi 2 e 7 dell'articolo 21 della direttiva 2006/66.
  Con la prima modifica, viene conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 23-bis, per stabilire norme dettagliate per integrare l'obbligo previsto di indicare la capacità di tutte le pile e gli accumulatori portatili su di essi, in modo visibile, leggibile e indelebile, compresi metodi armonizzati per la determinazione della capacità e dell'uso appropriato adottati entro il 26 marzo 2009.
  Con la seconda modifica si conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23-bis per la concessione di deroghe all'obbligo di etichettatura stabilito nel medesimo articolo 21, adottati con la consultazione delle parti interessate (produttori, operatori addetti alla raccolta e al riciclaggio, operatori di impianti di trattamento, organizzazioni ambientalistiche, organizzazioni dei consumatori e associazioni dei lavoratori).
  I numeri 11 e 13 dell'articolo 1 intervengono, rispettivamente, con riguardo ai rapporti nazionali sull'attuazione della direttiva, prevedendo atti di esecuzione per i questionari o gli schemi utilizzati per la redazione delle relazioni previste, e alla procedura di comitato come indicata dall'articolo 24 della direttiva 2006/66.
  Il numero 12 dell'articolo 1 aggiunge l'articolo 23-bis, che stabilisce le condizioni poste per l'adozione di atti delegati da parte della Commissione con riguardo a disposizioni previste nella direttiva. In particolare, tale potere è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 30 dicembre 2013, e, tacitamente, viene prorogato per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
  La direttiva 2014/27/UE, entrata in vigore il 25 marzo 2014, riguarda le sostanze e le miscele pericolose. Essa novella alcune precedenti direttive, per conformarle alla disciplina di un successivo Regolamento (CE), il n. 1272/2008, che ha Pag. 85istituito un nuovo sistema per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele all'interno dell'Unione, basato sul sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) a livello internazionale.
  Poiché le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE contengono riferimenti al precedente sistema di classificazione e di etichettatura, la direttiva 2014/27/UE opera novelle nel testo delle medesime, al fine di garantire la continuità della loro efficacia. La direttiva 2014/27/UE non muta l'ambito di applicazione delle direttive suddette. Inoltre, come si afferma nel considerando numero 5, la direttiva è intesa a mantenere il livello di protezione dei lavoratori (garantito dalle suddette direttive precedenti).
  La novella di cui all'articolo 1 della direttiva 2014/27/UE concerne forme di segnalazione di sostanze o miscele pericolose. Le novelle di cui agli articoli 2 e 3 riguardano gli agenti biologici ed alcuni processi industriali, mentre quella di cui all'articolo 4 concerne gli agenti chimici. L'articolo 5 novella in parte la disciplina contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Il termine per il recepimento della direttiva 2014/27/UE è fissato al 1o giugno 2015.
  Le seguenti direttive toccano altresì le competenze della X Commissione:
   2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione);
   2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione);
   2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) fanno parte di un pacchetto unitario, il cosiddetto «pacchetto di adeguamento al nuovo quadro normativo».

  Si trattava di nove proposte legislative, predisposte contestualmente dalla Commissione europea, finalizzate ad adeguare la legislazione relativa ad alcuni prodotti al «nuovo quadro normativo» (NQN). Quest'ultimo è costituito dal regolamento (CE) n. 765/2008, sull'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e sulla vigilanza di mercato, e dalla decisione n. 768/2008/CE, che detta un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.
   La ratio dichiarata è quella di aumentare la sicurezza dei prodotti medesimi, soggetti ad una forte concorrenza internazionale e quindi passibili di trarre beneficio dalla semplificazione legislativa e dalla garanzia di condizioni di concorrenza eque mediante un'efficace vigilanza del mercato, soprattutto in relazione alle merci provenienti da paesi terzi.
  L'adeguamento ha riguardato tra l'altro:
   misure volte ad affrontare il problema della non conformità, tra cui: dettagliati obblighi non solo per i fabbricanti (articolo 5 della direttiva 2014/28/UE, articolo 6 della direttiva 2014/29/UE, articolo 7 della direttiva 2014/30/UE) ma anche per gli importatori ed i distributori (artt. 7 e 8 della direttiva 2014/28/CE, 8 e 9 della direttiva 2014/29/UE e 9 e 10 della direttiva 2014/30/UE). Sono state altresì introdotte norme concernenti la tracciabilità durante l'intera catena di distribuzione, in modo che ogni operatore economico sia in grado di informare le autorità in merito al luogo di acquisto del prodotto e al soggetto al quale è stato fornito;
   misure volte a garantire la qualità dell'operato degli organismi notificati, con l'indicazione di criteri stringenti relativi in particolare alla loro indipendenza ed alla Pag. 86competenza nello svolgimento della loro attività (articolo 28 della direttiva 2014/28/UE, 21 della direttiva 2014/29/UE e 24 della direttiva 2014/30/UE). È previsto altresì un processo di notifica rivisto, con la possibilità per gli Stati membri di esprimere obiezioni sulla notifica di un organismo effettuata da un altro Stato membro (articolo 32, par. 5, della direttiva 2014/28/UE, 25, par. 5, della direttiva 2014/29/UE e 28, par. 5, della direttiva 2014/30/UE). Pregnanti obblighi di informazione sono posti a carico degli organismi notificati (articolo 38 della direttiva 2014/28/UE, 31 della direttiva 2014/29/UE e 34 della direttiva 2014/30/UE);
   misure volte a garantire maggiore coerenza tra le direttive in termini di definizioni e terminologia.

  Il termine fissato per il recepimento delle tre direttive è il 19 aprile 2016.
  La direttiva 2014/31/UE disciplina gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico nuovi prodotti da un fabbricante stabilito nell'Unione; prodotti importati da un Paese terzo (nuovi o usati). La direttiva in esame procede alla rifusione delle norme relative agli strumenti di pesatura a funzionamento non automatico contenute nella direttiva 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, poiché questa nel tempo ha subito sostanziali modifiche e necessita di ulteriori aggiornamenti e modificazioni. Ai sensi della direttiva, tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione sono responsabili della conformità degli strumenti per pesare; pertanto dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire la messa a disposizione sul mercato solo di strumenti conformi alle norme europee. In particolare, gli operatori che si assumono la responsabilità – come fabbricanti, distributori o importatori di questo tipo di strumenti – di immetterli sul mercato, devono assumersi specifici obblighi che riguardano soprattutto l'osservanza delle disposizioni tecniche della direttiva, la collaborazione con le istituzioni di vigilanza nazionali, la redazione della dichiarazione di conformità UE, la garanzia dell'accesso alle informazioni.
  Le procedure di valutazione della conformità richiedono l'intervento di organismi di valutazione, che sono notificati dagli Stati membri alla Commissione. È indispensabile che tutti gli organismi notificati svolgano le proprie funzioni allo stesso livello e nelle stesse condizioni di concorrenza. A tal fine, la direttiva stabilisce prescrizioni obbligatorie per gli organismi di valutazione che desiderano essere notificati. Inoltre, stabilisce le prescrizioni da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nel controllo. Il sistema previsto dalla direttiva è completato dal sistema di accreditamento, essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità.
  È necessario aumentare l'efficienza e la trasparenza della procedura di notifica e, in particolare, adattarla alle nuove tecnologie in modo da consentire la notifica elettronica. Nell'interesse della competitività, è fondamentale che gli organismi notificati applichino le procedure di valutazione della conformità senza creare oneri superflui per gli operatori economici. Gli Stati membri devono adottare tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico possano essere immessi sul mercato soltanto se – adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili – non mettono in pericolo la salute e l'incolumità delle persone.
  La direttiva prevede l'istituzione di un Comitato che assiste la Commissione nella definizione di specifiche tecniche, al fine di coordinare tutte le normative nazionali sulla materia.
  La direttiva si suddivide in 6 Capi: il primo contiene disposizioni generali; il secondo contiene la disciplina degli obblighi dei vari operatori economici (fabbricanti, importatori, distributori e rappresentanti), nonché le regole di identificazione Pag. 87degli operatori stessi. Il Capo terzo tratta della conformità degli strumenti, procedure di valutazione, dichiarazione di conformità UE, regole e condizioni per l'apposizione della marcatura UE. Il Capo quarto disciplina la procedura di notifica degli organismi di valutazione della conformità (l'autorità di notifica designata dagli Stati membri, le prescrizioni relative agli organismi notificati e quelli relativi all'autorità di notifica), le procedure di notifica e le contestazioni, con le relative procedure di ricorso. Il Capo quinto disciplina la vigilanza del mercato dell'Unione, i controlli sugli strumenti che entrano nel mercato e le procedure di salvaguardia. Il Capo sesto regola il funzionamento del Comitato che assiste la Commissione europea, e reca disposizioni sulle sanzioni applicabili alle infrazioni commesse dagli operatori economici. Nello stesso Capo sesto vi sono gli articoli relativi all'entrata in vigore e al recepimento della direttiva, da effettuare entro il 19 aprile 2016.
  La direttiva 2014/32/UE intende procedere alla rifusione del contenuto della direttiva 2004/22/CE del Consiglio relativa agli strumenti di misura, che ha subito nel tempo sostanziali modificazioni. Infatti, essa disciplina gli strumenti di misura nuovi prodotti da un fabbricante stabilito nell'Unione; nuovi o usati, importati da un paese terzo. La direttiva si applica a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza. Si ricorda che la direttiva 2004/22/CE – nota come Direttiva MID «Measuring Instruments Directive» – è stata recepita in Italia con il decreto legislativo n. 22 del 2007.
  Oggetto principale della nuova disciplina è la commercializzazione degli strumenti di misura, che sono prodotti sottoposti a controlli metrologici legali, data l'importanza della loro funzione in diversi settori: dalla sanità pubblica alla sicurezza, alla protezione dell'ambiente e dei consumatori, tutti ambiti dove è necessario soddisfare adeguatamente esigenze relative all'interesse pubblico. La direttiva fissa le norme volte a garantire i requisiti di prestazione che gli strumenti di misurazione devono soddisfare e i loro livelli di affidabilità.
  La direttiva 2004/22/CE consentiva l'applicazione del principio di opzionalità, che permetteva agli Stati membri di esercitare il loro diritto se prescrivere o meno l'utilizzo degli strumenti coperti dalla direttiva; tuttavia la prescrizione di controlli metrologici legali da parte degli Stati membri dovrebbe sempre avvenire nel quadro della disciplina fissata dalla direttiva. La norma europea prescrive quindi quali obblighi sono tenuti ad osservare tutti gli operatori che intervengono nella catena della progettazione, produzione, commercializzazione e uso degli strumenti di misurazione legali. In particolare, si richiede ai fabbricanti di mettere a disposizione sul loro sito internet una dichiarazione di conformità alle disposizioni della direttiva. D'altro canto, la necessità di garantire un livello uniforme di controllo su tutto il territorio dell'Unione rende indispensabile che tutti gli organismi di valutazione della conformità attivi negli Stati membri osservino prescrizioni obbligatorie e soprattutto che siano notificati per poter svolgere i loro servizi di valutazione. Infatti, viene introdotto dalla presente direttiva un sistema di accreditamento per la verifica dei requisiti degli organismi di valutazione e degli enti che per essi lavorano, ai quali spesso, nella pratica, vengono subappaltate le attività di verifica.
  Gli organismi di valutazione di conformità devono, ai sensi della direttiva, non imporre inutili oneri amministrativi alle aziende e agli operatori economici e funzionare in modo coordinato, per garantire parità di trattamento tra gli operatori e coerenza tecnica. Al fine di tenere conto dello sviluppo della tecnologia di misura, la Direttiva prevede misure volte a delegare alla Commissione il potere di adottare atti per quanto riguarda specifiche modifiche tecniche. Essa prevede anche un adeguato periodo di transizione per consentire l'utilizzo di strumenti già esistenti Pag. 88sul mercato ma non corrispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa aggiornata.
  La direttiva si compone di 7 Capi: il primo reca disposizioni generali; il secondo gli obblighi degli operatori economici (fabbricanti, importatori, rappresentanti, distributori); il terzo descrive i requisiti di conformità degli strumenti di misura, le procedure di verifica della conformità, la documentazione tecnica richiesta, la marcatura di conformità. Il Capo quarto disciplina la notifica degli organismi di valutazione della conformità (prescrizioni relative all'autorità di notifica e relative agli organismi notificati), le procedure di notifica e i casi di contestazione, nonché gli obblighi di informazione. Il Capo quinto disciplina le attività di vigilanza sul mercato dell'Unione e i controlli sugli strumenti che vengono importati, al fine di salvaguardare il mercato europeo. Il Capo sesto istituisce un Comitato per gli strumenti di misura che assiste la Commissione nella sua attività di normazione tecnica. L'ultimo capo reca le disposizioni finali relative all'entrata in vigore e al recepimento. Gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure nazionali di recepimento entro il 19 aprile 2016, data dalla quale è abrogata la precedente direttiva 2004/22/CE.
  La direttiva 2014/34/UE reca disposizioni relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai loro componenti, ai sistemi di sicurezza che, pur non operando in atmosfera potenzialmente esplosiva, sono necessari o utili per prevenire rischi di esplosione. La direttiva in esame, di rifusione, abroga la precedente direttiva in materia 94/9/CE anche al fine di adeguare le previgenti disposizioni al nuovo quadro per la commercializzazione dei prodotti (decisione n. 768/2008/CE) e alla disciplina in materia di organismi di valutazione della conformità e di vigilanza sul mercato di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. Si ricorda che la direttiva 94/9/CE è stata attuata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 126/1998.
  Il Capo 1 (articoli 1-5) della direttiva è dedicato alle disposizioni generali. L'articolo 1, oltre a definire l'oggetto della disciplina nei termini sinteticamente ricordati, esclude dal campo di applicazione della direttiva le apparecchiature mediche, i sistemi di sicurezza diretti a prevenire pericoli di esplosioni derivanti dalla presenza di esplosivi o componenti chimici instabili, le apparecchiature utilizzate in ambienti domestici, i dispositivi di protezione individuale, i mezzi di trasporto e le navi o unità mobili offshore o apparecchi ivi utilizzati. Gli Stati membri sono chiamati a mettere in commercio o a mettere in servizio solo quei prodotti che soddisfino i requisiti della direttiva ed in particolare rispettino i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II. Di tali apparecchi gli Stati membri non possono vietare o limitare la libera circolazione.
  Il Capo 2 (articoli 6-11) dispone in ordine agli obblighi degli operatori. In particolare i fabbricanti – che possono anche nominare loro rappresentanti autorizzati – devono garantire la conformità dei loro prodotti ai requisiti essenziali di salute e sicurezza e preparano la documentazione tecnica che sono tenuti a conservare, insieme alla documentazione di conformità, per almeno dieci anni dalla commercializzazione.
  Gli importatori, oltre a verificare la presenza della necessaria documentazione tecnica e la conformità del prodotto, sono chiamati ad assicurare la presenza delle informazioni necessarie, quali la denominazione del prodotto e le istruzioni per il corretto uso. Anche i distributori sono tenuti ad assicurare l'ottemperanza ai requisiti essenziali di salute e sicurezza e, al pari degli importatori, sono obbligati a segnalare la presenza sul mercato di prodotti che non rispettino i requisiti prescritti, nonché a fornire qualsiasi informazione e documentazione che venga loro richiesta dall'autorità nazionale competente.
  Il Capo 3 (articoli 12-16) detta disposizioni sulla conformità del prodotto. In particolare, si presume che un prodotto Pag. 89sia conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza, dettati dall'allegato II, quando sia conforme a norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Nel caso non siano state indicate norme armonizzate, gli Stati membri interessati sono tenuti a comunicare alle parti interessate, secondo le disposizioni adottate dai medesimi Stati membri, le vigenti norme e specifiche tecniche nazionali, considerate importanti o utili per applicare correttamente i requisiti essenziali di salute e di sicurezza. Sono quindi introdotte, attraverso gli allegati III-IX, le procedure di verifica della conformità all'esito delle quali viene rilasciata la dichiarazione di conformità UE, la cui struttura è fissata dall'Allegato X. Per quanto riguarda le marcature CE, si applicano le disposizioni generali dettate dal regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.
  Il Capo 4 (articoli 17-33) è dedicato alla notifica, da parte di uno Stato membro alla Commissione e agli altri Stati membri, degli organismi autorizzati ad eseguire, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità. A tal fine, viene designata un'autorità di notifica in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività. Inoltre, viene stabilito che le procedure di notificazione debbano essere separate da quelle di valutazione della conformità: la direttiva detta, infatti, specifiche prescrizioni sugli organi di valutazione della conformità tese ad assicurarne l'indipendenza e la terzietà. Sono inoltre richiesti specifici requisiti di indipendenza e di preparazione professionale per i dipendenti di tali organismi notificati. Tali requisiti devono essere rispettati anche da eventuali organismi affiliati o subappaltatori.
  La direttiva introduce quindi norme specifiche sulla domanda di notifica e sulle procedure per l'espletamento del procedimento di notifica. Sui casi di contestazione della competenza degli organismi notificati indaga la Commissione, ad essa lo Stato membro notificante è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste. Nei casi in cui la contestazione risulti fondata, la Commissione adotta un atto di esecuzione con cui richiede allo Stato membro notificante di adottare le misure correttive necessarie e, all'occorrenza, di ritirare la notifica. Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile una procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati. Ulteriori disposizioni prevedono obblighi di informazione in capo agli organismi notificati. Si prevede infine che la Commissione organizzi scambi di esperienze tra le autorità nazionali e forme di coordinamento degli organismi notificati. Con riferimento alle procedure di vigilanza e controlli dei prodotti che entrano nel mercato comunitario, il Capo 5 (articoli 34-38) rimanda alle corrispondenti disposizioni di carattere generale del citato regolamento (CE) n. 765/2008. Il medesimo Capo, con riferimento alle procedure di salvaguardia, prevede che le autorità di vigilanza, quando rilevino la mancanza dei requisiti di sicurezza e salute prescritti, chiedano tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare le misure correttive necessarie o di ritirare un prodotto dal mercato. Se l'operatore economico non ottempera alle suddette misure di salvaguardia, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie. Qualora le misure nazionali volte a correggere casi di mancata conformità siano oggetto di obiezioni, la Commissione avvia immediatamente le consultazioni e con atto di esecuzione determina se la misura nazionale sia giustificata.
  Il Capo 6 (articoli 39-45) stabilisce che la Commissione è assistita dal comitato per gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva e rinvia alla legislazione europea applicabile alle procedure di comitato. In merito alle sanzioni, si prevede che gli Stati membri possano prevedere sanzioni penali per gravi inottemperanze da parte degli operatori. Sono dettate, infine, nel medesimo Capo, disposizioni transitorie e finali. Vi si prevede, Pag. 90tra l'altro, che i distributori possono rendere disponibili sul mercato prodotti conformi alla previgente disciplina fino al 20 aprile 2016.
  Il termine di recepimento è fissato al 19 aprile 2016.
  Il testo della direttiva 2014/35/UE, nasce dalla necessità di modificare la direttiva 2006/95/CE del 12 dicembre 2006 riguardante il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. Risulta infatti necessario adeguare la normativa in vigore al cd. «pacchetto merci» adottato nel 2008, costituito dal regolamento (CE) n. 765/2008 del 9 luglio 2008, sull'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e sulla vigilanza del mercato, e dalla decisione 768/2008/CE che detta un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.
  L'obiettivo della direttiva 2014/35/UE è quello è garantire che il materiale elettrico posto sul mercato soddisfi requisiti che offrano un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza delle persone, assicurando anche il funzionamento del mercato interno. L'ambito di applicazione è il materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata e fra 75 e 1500 V in corrente continua (le eccezioni vengono indicate all'allegato II). Solo il materiale elettrico costruito conformemente alla regola dell'arte può essere messo a disposizione sul mercato dell'Unione (gli elementi principali degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico sono elencati nell'Allegato I); a tal fine il Capo II specifica gli obblighi cui devono sottoporsi fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori. In particolare, il dettato della direttiva prevede che tutti gli operatori economici che fanno parte della catena di fornitura e distribuzione siano obbligati ad adottare le misure necessarie a garantire che sul mercato sia disponibile esclusivamente materiale elettrico conforme alla normativa, così come lo deve essere anche il materiale elettrico che entra nel mercato dell'Unione proveniente da paesi terzi. Gli articoli 8 e 9 impongono a tal fine obblighi ad importatori e distributori che li rendono responsabili della conformità della merce alla sicurezza. Gli importatori, ad esempio, prima di immettere sul mercato il materiale si devono assicurare che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità, indicano sul materiale elettrico il proprio nome e garantiscono che sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza. Gli articoli da 12 a 17 recano disposizioni riguardanti la conformità del materiale elettrico in presenza di norme armonizzate, la presunzione di conformità sulla base di norme internazionali o nazionali, i princìpi generali della marcatura CE e le regole per la sua apposizione prima dell'immissione del materiale sul mercato. L'allegato I enuncia gli elementi principali degli obiettivi di sicurezza. Gli articoli 18 e 19 sono dedicati al tema della vigilanza del mercato, ovvero al controllo del materiale che entra nell'Unione e recano disposizioni da attuare nel caso in cui le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro ritengano che un materiale elettrico presenti un rischio per la salute o la sicurezza. Viene contemplato, infine, il caso in cui uno Stato membro ritenga che il materiale elettrico dichiarato conforme presenti un rischio per la salute o la sicurezza; la procedura prevede che gli altri Stati membri e la Commissione siano immediatamente informati; quest'ultima, in base ai risultati di una valutazione, propone opportune misure o, per motivi di urgenza, adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili. La direttiva 2006/95/CE è abrogata a decorrere dal 20 aprile 2016. Il termine di recepimento da parte degli Stati membri, come indicato all'articolo 26, è fissato al 19 aprile 2016.
  La direttiva 2014/53/UE introduce un nuovo quadro regolamentare per l'immissione sul mercato europeo delle apparecchiature radio, da intendersi quali prodotti elettrici o elettronici che emettono o ricevono intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione o radiodeterminazione, anche mediante uso di apposito Pag. 91accessorio quale l'antenna. La direttiva si applica quindi ad una molteplicità di prodotti tra i quali sono compresi i telefoni cellulari, i telecomandi di apertura delle porte di veicoli, modem ecc.
  La direttiva fissa alcuni requisiti essenziali di tali apparecchiature, in termini di protezione della salute umana e animale, nonché di protezione dei beni, anche in relazione alla direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
  Le apparecchiature in oggetto devono inoltre assicurare un adeguato livello di compatibilità elettromagnetica ai sensi della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. Esse devono essere fabbricate in modo da utilizzare efficacemente lo spettro radio al fine di evitare interferenze.
  Le apparecchiature radio devono inoltre soddisfare ulteriori requisiti a seconda della tipologia o della classe di appartenenza: sarà la Commissione, con atto delegato, a stabilire la corrispondenza tra tipologie di apparecchi e requisiti che essi dovranno soddisfare. A tale proposito, si segnala il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati, che ha la durata di cinque anni a decorrere dall'11 giugno 2014.
  I suddetti requisiti si possono riassumere nel modo seguente: compatibilità con accessori standardizzati, in particolare carica batterie; possibilità di interazione con altri apparecchi radio; possibilità di collegamento ad interfacce dello stesso tipo reperibili sul mercato europeo. Gli apparecchi devono poi assicurare la sicurezza della rete e del suo funzionamento; devono essere dotati di dispositivi atti ad assicurare la protezione dei dati dell'utente; devono poter supportare alcune funzioni atte a proteggere dalle frodi; devono assicurare l'accessibilità ai servizi di emergenza, nonché alle persone con disabilità.
  Ai fini di una migliore sorveglianza del mercato, la direttiva pone in capo ai fabbricanti l'obbligo di registrazione centralizzata delle apparecchiature a decorrere dal 12 giugno 2018. Le modalità attuative di tale disposizione sono parimenti fissate dalla Commissione con atto delegato. Sono quindi dettate disposizioni sulla messa a disposizione sul mercato e sulla messa in servizio e uso in relazione alla conformità delle apparecchiature alla presente direttiva.
  La direttiva pone in capo agli operatori economici specifici obblighi, prevedendo che ogni operatore (fabbricante, importatore, distributore) sia responsabile della conformità delle apparecchiature ai dettami della presente direttiva in relazione al ruolo da essi svolto nella catena di distribuzione. In particolare, i fabbricanti provvedono affinché le apparecchiature radio siano costruite in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio.
  La Commissione effettua un esame dell'applicazione della direttiva facendone rapporto entro il 12 giugno 2018 e, successivamente, ogni cinque anni. Il rapporto dovrà in particolare incentrarsi sull'efficacia della direttiva nel favorire un sistema coerente delle apparecchiature radio nell'Unione, nel favorire la convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo e delle tecnologie dell'informazione, nonché l'armonizzazione delle norme. Inoltre, si dovranno verificare le misure introdotte in termini di protezione del consumatore, la compatibilità con gli accessori e il corretto funzionamento degli schermi ove presenti.
  Il termine di recepimento è fissato al 12 giugno 2016.
  La direttiva 2014/68/UE, inserita nell'Allegato B durante l'esame al Senato, ha lo scopo di adeguare la legislazione relativa alle attrezzature a pressione al quadro normativo costituito dal regolamento (CE) n. 765/2008, sull'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e sulla vigilanza di mercato, e dalla decisione n. 768/2008/CE, che detta un quadro Pag. 92comune per la commercializzazione dei prodotti. Inoltre, la direttiva intende adeguare il mercato delle attrezzature in esame al regolamento (CE) n. 1272/2008, in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.
  La direttiva si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature – compresi eventualmente elementi annessi a parti pressurizzate – sottoposte ad una pressione superiore a 0,5 bar. Essa fissa gli obblighi di tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione, in relazione ai loro rispettivi ruoli. A tal fine, la direttiva reca disciplina relativa agli obblighi dei fabbricanti e dei rappresentanti da loro autorizzati, degli importatori e dei distributori.
  La direttiva impone ai fabbricanti di assicurare che le attrezzature siano state progettate e fabbricate conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I. Ulteriori obblighi riguardano la preparazione e la conservazione della documentazione tecnica. Inoltre, i produttori devono indicare sul prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e il proprio indirizzo postale, quale punto unico di contatto. Qualora dimensione o conformazione dell'attrezzatura non consentano l'apposizione di tali indicazioni, queste andranno riportate sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'attrezzatura. Le informazioni relative al punto unico di contatto devono essere riportate in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori, gli altri utilizzatori e le autorità di vigilanza del mercato. Analoghi obblighi relativi alla denominazione, al marchio o denominazione, nonché al punto di contatto sono posti in capo agli importatori. La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I ed è redatta secondo la struttura indicata nell'allegato IV. La marcatura CE è soggetta ai principi generali previsti dal regolamento (CE) n. 765/2008. La direttiva in esame, peraltro, detta le disposizioni specifiche circa le regole e le condizioni per l'apposizione della marcatura suddetta.
  La direttiva, inoltre, disciplina i casi in cui le attrezzature presentino rischi per la sicurezza: in tali casi, lo Stato membro, qualora le competenti autorità di vigilanza abbiano evidenziato tali rischi, chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive al fine di rendere l'attrezzatura a pressione conforme oppure di ritirare o di richiamare il prodotto dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio. I risultati della valutazione sulla conformità devono essere resi noti agli altri Stati membri e alla Commissione nei casi in cui la mancata conformità non investa il solo territorio nazionale.
  La direttiva attribuisce, infine, alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di tenere debitamente in conto eventuali problemi relativi alla sicurezza che dovessero emergere. Tale delega è conferita per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o giugno 2015. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni sull'atto delegato entro due mesi: in caso di obiezione l'atto non entra in vigore. È abrogata (con la decorrenza prevista dall'articolo 50) la direttiva 97/23/CE, le cui disposizioni sono rifuse nella presente direttiva.
  Il termine di recepimento è fissato al 28 febbraio 2015.
  Si segnala inoltre che il 27 marzo 2015 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione n. 2015/0145) per il mancato recepimento della direttiva 2014/68/UE.
  La direttiva 2014/87/UE, inserita nell'Allegato B durante l'esame al Senato, si compone di soli due articoli, il primo dei quali propone modifiche alla direttiva 2009/71/Euratom.
  La direttiva in esame richiede agli Stati membri di istituire un quadro legislativo nazionale che preveda: ripartizione delle responsabilità e coordinamento tra gli istituti statali competenti, requisiti nazionali Pag. 93di sicurezza, sistema di concessione delle licenze, sistema di controlli da parte dell'autorità nazionale, adeguate sanzioni per il mancato rispetto delle norme.
  Inoltre, gli Stati membri devono garantire misure normative che assicurino l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione dal punto di vista giuridico e finanziario, nonché misure che garantiscano la competenza tecnica e scientifica del personale e che prevengano eventuali conflitti di interesse.
  La direttiva introduce nuove norme sui titolari delle licenze, che sono direttamente responsabili della sicurezza degli impianti nucleari. Essi devono elaborare e presentare dettagliati piani di sicurezza, devono verificare periodicamente le misure di sicurezza adottate, devono stabilire efficaci misure di emergenza, devono investire adeguate risorse materiali e umane nel settore della sicurezza.
  Le nuove disposizioni della direttiva in esame impongono agli Stati di regolamentare il quadro della sicurezza nucleare con misure sulla capacità e competenza degli operatori coinvolti; gli Stati devono introdurre norme sulla trasparenza e l'informazione, devono provvedere affinché gli impianti siano progettati costruiti, utilizzati e disattivati con l'obiettivo primario della sicurezza.
  Inoltre, è richiesto che gli Stati membri provvedano circa la valutazione iniziale e la revisione periodica degli impianti, nonché la risposta alle emergenze che insorgano nei siti nucleari.
  Infine, la direttiva richiede che ogni dieci anni almeno gli Stati dispongano verifiche di autovalutazione del quadro normativo e delle misure sulle autorità di regolamentazione.
  Il termine di recepimento è il 15 agosto 2017.
  La direttiva 2014/94/UE, inserita nell'Allegato B durante l'esame al Senato, stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi nell'Unione, per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti.
  La direttiva stabilisce requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti.
  L'obiettivo della direttiva è lo sviluppo di un mercato ampio di combustibili alternativi. Ciascuno Stato membro adotta un proprio Quadro Strategico Nazionale per lo sviluppo del mercato per quanto riguarda combustibili alternativi nel settore dei trasporti e la realizzazione della relativa infrastruttura, che comprenda una serie di misure minime fissate dalla direttiva. I quadri strategici nazionali devono tener conto non solo della normativa europea, ma anche delle caratteristiche regionali e della necessità di coordinamento con le norme degli altri Stati. I Quadri Strategici Nazionali così elaborati dovranno essere sottoposti alla Commissione entro il 18 novembre 2016.
  I combustibili «alternativi» per il trasporto sono individuati in: elettricità, gas naturale e idrogeno. Ciascun tipo di propellente è oggetto di una previsione normativa relativa alla sua distribuzione.
  Per l'elettricità, attraverso i rispettivi quadri strategici nazionali gli Stati membri garantiscono la creazione, entro il 31 dicembre 2020, di un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico in modo da garantire che i veicoli elettrici circolino almeno negli agglomerati urbani/suburbani e in zone densamente popolate o nelle reti stabilite tra Stati membri.
  Il numero di tali punti di ricarica è stabilito tenendo conto – tra l'altro – del numero stimato di veicoli elettrici che saranno immatricolati entro la fine del 2020 indicato nei rispettivi quadri strategici nazionali nonché delle migliori prassi e raccomandazioni formulate dalla Commissione.
  Gli Stati membri assicurano il rispetto dei principi della libertà di concorrenza (i Pag. 94punti di ricarica accessibili al pubblico potranno approvvigionarsi di energia presso qualunque fornitore dell'Unione) e della trasparenza dei prezzi; inoltre faranno in modo che gli operatori dei sistemi di distribuzione cooperino su base non discriminatoria.
  La creazione di punti di rifornimento di idrogeno è invece prevista non prima del 2025, mentre per il gas naturale la rete di rifornimento per il trasporto marittimo dovrà essere sviluppata per il 2030. Il trasporto pesante su strada potrà invece fare conto sulla realizzazione di un adeguato numero di impianti di rifornimento entro il 31 dicembre 2015.
  Gli Stati membri assicurano che siano rese disponibili per gli utenti informazioni chiare, coerenti e pertinenti per quanto riguarda di veicoli a motore che possono utilizzare regolarmente determinati combustibili o che possono essere ricaricati tramite punti di ricarica. Inoltre, renderanno disponibili informazioni circa l'ubicazione dei punti di distribuzione, in modo non discriminatorio.
  Successivamente al termine di presentazione dei rispettivi Quadri Strategici Nazionali, gli Stati membri presentano entro il 18 novembre 2019 alla Commissione una relazione sull'attuazione, e successivamente ogni tre anni. La Commissione, da parte sua, trasmette entro il novembre 2017 al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dei quadri strategici nazionali ricevuti dagli Stati membri.
  La direttiva in esame è corredata da due Allegati, che riguardano:
   il contenuto della Relazione che la Commissione deve trasmettere al PE e al Consiglio sui vari quadri strategici nazionali ricevuti. Essa deve evidenziare le misure giuridiche richieste dagli Stati a sostegno della realizzazione delle infrastrutture per la distribuzione di combustibili alternativi, le misure strategiche a supporto dell'attuazione del piano, le misure finanziarie a sostegno della realizzazione della produzione, gli investimenti in ricerca, sviluppo e dimostrazione, la stima degli obiettivi.
   le specifiche tecniche per i vari punti di ricarica: distribuzione di elettricità, punti di rifornimento di idrogeno, punti di rifornimento di gas naturale.

  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 18 novembre 2016.
  La direttiva 2014/95/UE, inserita nell'Allegato B durante l'esame al Senato, modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, con l'obiettivo di accrescere la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni comunicate.
  Il primo articolo della direttiva prevede l'integrazione delle informazioni da fornire da parte di talune tipologie di imprese nella relazione sulla gestione (disciplinata dall'articolo 19 della direttiva 2013/34/UE) o l'indicazione delle stesse in un documento separato. In particolare, l'articolo in esame aggiunge alla direttiva 2013/34/UE l'articolo 19-bis, concernente la «Dichiarazione di carattere non finanziario», in cui si prevede l'obbligo in capo alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500, di includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività, tra cui:
   a) una breve descrizione del modello aziendale dell'impresa;
   b) una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;Pag. 95
   c) il risultato di tali politiche;
   d) i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell'impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa;
   e) gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica dell'impresa.

  Inoltre, l'articolo 1 modifica, ampliandolo, il contenuto obbligatorio della relazione sul governo societario previsto dall'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE. Tale relazione dovrà contenere una descrizione della politica in materia di diversità applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dall'impresa relativamente ad aspetti quali, ad esempio, l'età, il sesso, o il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento. In caso di mancata applicazione di tale tipologia di politica, la dichiarazione deve contenere una spiegazione del motivo di tale scelta. Ulteriormente, viene previsto che i revisori legali o l'impresa di revisione contabile esprimano il proprio giudizio riguardo alle informazioni approntate e verifichino che le stesse siano state fornite; gli Stati membri possono comunque esentare gli enti di interesse pubblico che abbiano emesso soltanto valori mobiliari diversi da azioni ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, dall'applicazione dei nuovi obblighi, salvo che tali imprese abbiano emesso azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE.
  La direttiva 2014/95/UE richiede, similmente a quanto previsto per l'informativa relativa alla singola impresa, informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva anche a livello consolidato. A tal fine, il medesimo articolo 1 della direttiva in esame aggiunge l'articolo 29-bis alla direttiva 2013/34/UE, in tema di «Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario», che obbliga gli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, alla data di chiusura del bilancio, presentino, su base consolidata, un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500, di includere nella relazione consolidata sulla gestione una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario contenente informazioni analoghe a quelle richieste alla singola impresa e sopra richiamate.
  La direttiva prevede inoltre che la Commissione:
   elabori orientamenti non vincolanti sulla metodologia di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario, anche consultando i relativi stakeholders, e che li pubblichi entro il 6 dicembre 2016 (articolo 2);
   relazioni al Parlamento e al Consiglio in merito all'attuazione della direttiva in commento e pubblichi tale rapporto entro il 6 dicembre 2018, eventualmente corredandolo di proposte legislative (articolo 3);

  Il termine di recepimento è fissato nel 6 dicembre 2016.
  La direttiva (UE) 2015/13, inserita nell'Allegato B durante l'esame al Senato, apporta modifiche all'Allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al campo di portata dei contatori dell'acqua.
  Ricordo che la direttiva 2014/32/UE fornisce i requisiti che devono possedere alcuni strumenti di misura utilizzati per specifiche funzioni stabilite dagli Stati membri. Il primo requisito sul quale si sofferma la citata direttiva nell'allegato III è quello relativo ai contatori dell'acqua. Per tali contatori stabiliva un campo di portata pari a Q3/Q1 ≥ 10.
  Infatti, tale campo di portata riuscirebbe a garantire una maggiore economicità Pag. 96rispetto ad altri contatori. Tuttavia, si attribuisce discrezionalità all'impresa di pubblica utilità relativamente all'installazione del contatore affinché la scelta venga effettuata anche in base alla misura del consumo previsto o prevedibile.
  La direttiva in esame modifica il primo dei requisiti dei contatori dell'acqua di cui all'allegato III della direttiva 2014/32/UE, stabilendo che il valore del campo di portata dei contatori deve essere pari a Q3/Q1 ≥ 40, corrispondente alla qualità minima disponibile attualmente sul mercato dell'Unione. L'articolo 1 della direttiva predetta lascia peraltro inalterati gli altri requisiti previsti per i contatori d'acqua. Il nuovo campo di portata previsto dalla direttiva in esame corrisponde alle disposizioni della norma EN 14154. EN 14154 è il nuovo standard europeo che regolamenta tutti i tipi di contatori per acqua installati su condotte chiuse e completamente riempite di acqua. Tale standard si applica a tutti i tipi di contatori indipendentemente dal principio di funzionamento. Si applica in particolare ai contatori di seguito indicati:
   contatori meccanici, volumetrici e a turbina;
   contatori meccanici con totalizzatore elettronico;
   contatori meccanici che incorporano qualsiasi tipo di apparecchiatura elettronica;
   contatori basati su principio di funzionamento elettrico o elettronico;
   dispositivi elettronici per controlli metrologici.

  Il termine di recepimento è il 19 aprile 2016.
  Passando all'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 3), relativa all'anno 2014, sulla quale la Commissione deve esprimere un parere alla XIV Commissione, ricorda che è stata presentata dal Governo, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. In base a tale disposizione, la relazione è trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, «al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea» nell'anno precedente. A questo scopo, il documento deve indicare: gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio. In sostanza, a differenza della relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – il documento oggi al nostro esame dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari. Si tratta dunque del principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.
  La relazione è articolata in una premessa – che delinea in modo sintetico la posizione assunta dall'Italia sui grandi temi e politiche dell'UE – ed in quattro parti.
  La Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2014) è stata trasmessa alla Camera il 30 aprile scorso, successivamente alla scadenza del termine per la sua presentazione, il 28 febbraio 2015.
  Il documento è articolato in quattro grandi capitoli.
  Il primo capitolo è dedicato agli sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale e consta, a sua volta di due parti aventi contenuto eterogeneo. Nella prima, concernente le questioni istituzionali, si illustrano brevemente le realizzazioni delle due Presidenze semestrali del Consiglio dell'UE nel 2014 (Grecia e Italia); nella seconda si descrive il nuovo ciclo istituzionale 2014-Pag. 972019, avviato con il rinnovo dei vertici istituzionali europei: Parlamento europeo (elezioni europee del 22-25 maggio 2014), Commissione europea (insediata il 1o novembre 2014) e Presidente del Consiglio europeo (insediato il 1o dicembre 2014); nella terza parte, intitolata «il coordinamento delle politiche macroeconomiche», si tratta delle questioni riconducibili alle politiche economiche, monetarie, fiscali e di bilancio ed alla revisione della Strategia Europa 2020.
  Il secondo capitolo illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche settoriali dell'Unione. Si tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche e tecnicamente complesse, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione.
  Nel terzo capitolo della Relazione si pone attenzione all'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, con particolare riferimento ai fondi strutturali per il ciclo 2007-2013 e all'attuazione della politica di coesione nel 2014.
  Il quarto ed ultimo capitolo concerne il coordinamento delle politiche europee. Nella prima parte, sono illustrate le attività svolte dal Governo nella fase di formazione della posizione italiana su progetti di atti dell'UE, con particolare riguardo al ruolo del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE) e al meccanismo di «informazione qualificata» sulle iniziative legislative europee.
  Nella seconda parte del capitolo, sono riportate in dettaglio le misure legislative e non legislative poste in essere da Parlamento e Governo per l'attuazione del diritto dell'UE nell'ordinamento italiano, nonché per la soluzione delle procedure di infrazione. Infine, si dà conto delle iniziative assunte in materia di comunicazione sulle attività dell'Unione.
  La Relazione è accompagnata da quattro allegati, tra cui l'elenco dei Consigli europei e dei Consigli svoltisi nel corso del 2014, con l'indicazione delle deliberazioni legislative assunte e delle attività non legislative svolte, e le tabelle riepilogative dei flussi finanziari dell'UE all'Italia nel medesimo anno.
  Nell'ambito del dialogo politico tra la Commissione europea e l'attività svolta dalla Camera dei Deputati e in particolare dalle Commissioni parlamentari, si segnala che la X Commissione Attività produttive, con riferimento alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva (COM(2013) 407 final), il 21 dicembre 2013 ha approvato il documento (Doc. XVIII, n. 10) in cui la Commissione valutando positivamente il Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva, ha posto una serie di condizioni. In particolare, la Commissione ha chiesto:
   la coerenza complessiva del disegno delineato nel prosieguo dell'attività della Commissione europea per dare attuazione al Piano;
   atteggiamenti più incisivi dell'Unione europea di fronte ai fenomeni di concorrenza sleale;
   sul piano del contenimento dei costi di produzione (in particolare dei costi dell'energia), la possibilità di misure dirette all'attenuazione degli oneri gravanti su alcuni settori energivori, quali quello siderurgico, in relazione alle innovazioni che dovessero essere introdotte nei processi produttivi;
   il potenziamento degli strumenti a disposizione, a partire da Horizon 2020, e delle risorse stanziate per promuovere l'innovazione e la ricerca nel settore, anche attraverso l'agevolazione a progetti di ristrutturazione finalizzati all'adeguamento e non alla chiusura di impianti produttivi;
   lo sviluppo di adeguati strumenti e prassi a livello europeo, a partire dal settore siderurgico, atte a favorire nella definizione degli assetti dei piani industriali Pag. 98uno sviluppo industriale sostenibile e armonico.

  Il Parlamento europeo ha poi approvato la risoluzione del 4 febbraio 2014 sul citato piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile (2013/2177(INI)).
  Propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge C. 3123 alle ore 12 di venerdì 12 giugno 2015.

  La Commissione concorda.

  La seduta termina alle 15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 10 giugno 2015 — Presidenza del Presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 15.

Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo.
(COM)2014)86.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 giugno 2015.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore Arlotti ha presentato una proposta di documento finale.
  Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di documento finale (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 15.10.

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