CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 giugno 2015
460.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 9.35.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.
C. 2977-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle nuove proposte emendative trasmesse.

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  Marco MARCHETTI (PD), relatore, segnala che l'Assemblea, in data 9 giugno, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti che, oltre alle proposte emendative già contenute nel fascicolo n. 1 sul quale si è espressa la Commissione nella seduta di ieri, reca nuove proposte emendative.
  In merito a tali nuove proposte emendative osserva che appaiono carenti di quantificazione dell'onere e di copertura finanziaria gli identici subemendamenti Caparini 0.5.200.1 e Galgano 0.5.200.2, volti a ridurre, per determinati casi, l'importo del contributo annuo a carico delle imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre.
  Chiede poi chiarimenti alla rappresentante del Governo in relazione alle seguenti proposte emendative:
   5.201 (Nuova formulazione) della Commissione, che modifica il comma 2-bis dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotto dall'articolo 5 del presente provvedimento al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2013/4020. In particolare, l'emendamento, per quanto riguarda i costi amministrativi di AGCOM da ripartire tra le imprese interessate, elimina il riferimento ai costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie, nonché di ogni altra funzione attribuita dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al comma 1 del citato articolo 34, sostituendolo con un più generico riferimento ai costi amministrativi sostenuti per l'esercizio delle funzioni attribuiti dalla legge alla predetta Autorità nelle materie di cui al comma 1. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento del Governo in merito all'idoneità della proposta emendativa a consentire la chiusura della menzionata procedura di infrazione, senza determinare quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   8.0200 della Commissione, che introduce disposizioni relative ai viaggi vacanze e circuiti tutto compreso ai fini della chiusura della procedura di infrazione n. 2012/4094. In particolare, sono apportate alcune modificazioni al decreto legislativo n. 79 del 2011, recante Codice della normativa statale in materia di ordinamento e mercato del turismo, prevedendosi che, a decorrere dal 1o gennaio 2016, i contratti di turismo organizzato sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, sia per i viaggi all'estero, che per i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo paese, garantiscono il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista nel caso di insolvenza dell'intermediario o dell'organizzatore. Sempre a decorrere dal 1o gennaio 2016 viene corrispondentemente prevista l'abrogazione dell'articolo 51 del predetto decreto legislativo n. 79 del 2011, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo di garanzia per consentire in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell'organizzatore il rimborso del prezzo versato e il rimpatrio del consumatore. Viene infine previsto, con una disposizione transitoria, che le istanze di rimborso relative ai contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati entro il 31 dicembre 2015 – da presentare entro tre mesi dalla data in cui si sarebbe dovuto concludere il viaggio – sono imputate alla gestione liquidatoria del Fondo nazionale di garanzia nei limiti della capienza del Fondo stesso. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento del Governo in merito all'idoneità della citata proposta emendativa a consentire la chiusura della menzionata procedura di infrazione, nonché agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla nuova disciplina introdotta con particolare riguardo alla citata disposizione transitoria;
   22.300 del Governo, volta a sopprimere l'articolo 22 del provvedimento, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, concernente modifiche al decreto legislativo n. 102 del 2014, che attua la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, per la risoluzione di rilievi di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2284. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire Pag. 44l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla soppressione dell'articolo 22, con particolare riguardo alle conseguenze connesse all'eventuale mancato superamento della menzionata procedura di infrazione.
  Fa presente inoltre che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sugli identici subemendamenti Caparini 0.5.200.1 e Galgano 0.5.200.2.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento 5.201 (Nuova formulazione) della Commissione, a condizione che dopo le parole: «per l'esercizio delle funzioni» siano aggiunte le seguenti: «di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie».
  Esprime infine nulla osta con riferimento alle altre proposte emendative segnalate dal relatore e a tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, non comprese nel fascicolo n. 1.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminate le proposte emendative al disegno di legge C. 2977-A Governo, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014, contenute nel fascicolo n. 2, non comprese nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento 5.201 (Nuova formulazione) con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   dopo le parole: per l'esercizio delle funzioni aggiungere le seguenti: di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie;

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 0.5.200.1 e 0.5.200.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, non comprese nel fascicolo n. 1».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.40.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 13.35.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961.
C. 2802 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge in esame autorizza l'adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961, e che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, in base alla quale la Convenzione in esame non introduce nuovi compiti o attività rispetto a quelli già previsti dalla vigente legislazione. Prende altresì atto di quanto indicato nell'analisi tecnico-normativa, in base alla quale le previsioni della Convenzione sono sostanzialmente in linea con la legislazione nazionale fatte salve alcune previsioni, considerate peraltro non rilevanti dalla stessa analisi tecnico-normativa. Non formula pertanto osservazioni nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma, che la ratifica della Convenzione non comporti ulteriori oneri per la finanza pubblica.
  Segnala, infine, l'opportunità di integrare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 3 specificando, conformemente alla vigente prassi contabile, che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, non solo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ma anche senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Il Viceministro Enrico MORANDO conferma, in primo luogo, che la Convenzione oggetto del disegno di legge di ratifica in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò premesso, concorda con il relatore circa l'opportunità di integrare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 3 del suddetto disegno di legge specificando, conformemente alla vigente prassi contabile, che le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, non solo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ma anche senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2802 Governo, recante Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la Convenzione di cui all'articolo 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    in questo quadro, appare necessario integrare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 3 specificando, conformemente alla vigente prassi contabile, che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, non solo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ma anche senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole:
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
C. 3053 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, in merito ai profili di quantificazione prende atto che, come evidenziato dalla relazione tecnica, l'attuazione della cooperazione nei settori identificati dall'Accordo in esame fra l'UE e l'Ucraina, con specifico riguardo all'operatività degli organi di cooperazione previsti dall'Accordo medesimo, non richiede contributi addizionali né alcun cofinanziamento aggiuntivo da parte degli Stati membri. In merito ai profili dell'Accordo relativi all'Associazione e alla realizzazione di un'Area di libero scambio ampia e approfondita (AA/DCFTA) tra UE ed Ucraina, osserva che, ai sensi della relazione tecnica, la graduale soppressione dei dazi doganali per le merci provenienti da ciascuna delle Parti, pur determinando minori entrate per l'Italia, potrebbe associarsi ad una corrispondente riduzione di spese in grado di compensare i predetti effetti negativi di gettito. In proposito, prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, che peraltro non fornisce altri elementi a supporto di tale asserita compensatività. In ordine alla possibilità di acquisire ulteriori elementi di valutazione in proposito, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo. In ordine alla quantificazione degli oneri per spese di missione, evidenzia che la stima delle stesse sembra improntata a criteri di prudenzialità, osservando come, in caso di oneri eccedenti le spese previste, la relativa compensazione sarebbe assicurata dall'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica. Alla luce di tali considerazioni, non formula osservazioni per i profili di quantificazione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità.
  Con riferimento alla clausola di salvaguardia finanziaria, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili destinate alla spese di missione del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, considera necessario che il Governo confermi che tale imputazione non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.
  Ritiene infine che, poiché gli oneri oggetto di copertura non sembrano riferiti esclusivamente a spese di missione, si potrebbe valutare l'opportunità di eliminare dal comma 2 il riferimento alle spese di missione, al fine di evitare che la clausola di salvaguardia finanziaria possa essere attivata solo in caso di sforamento degli oneri rispetto alle previsioni riguardanti tale tipologia di spesa. Sul punto giudica comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente che le minori entrate derivanti dalla graduale soppressione dei dazi doganali per le merci provenienti da ciascuna delle Parti, prevista dall'Accordo in esame, saranno compensate da una corrispondente riduzione delle spese generata dall'Accordo medesimo. Segnala, inoltre, che l'Accordo in termini assoluti dovrebbe comunque far accrescere significativamente le esportazioni Pag. 47europee verso l'Ucraina, secondo quanto rilevato in proposito anche dall'Agenzia delle dogane.
  Rassicura, altresì, che l'attivazione della clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili destinate alla spese di missione del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Ritiene necessario, infine, che all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, in considerazione del fatto che gli oneri oggetto di copertura non risultano riferibili esclusivamente a spese di missione, venga soppresso il riferimento a tali spese, al fine di evitare che la clausola di salvaguardia finanziaria possa essere attivata solo in relazione a queste ultime.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 3053 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le minori entrate derivanti dalla graduale soppressione dei dazi doganali per le merci provenienti da ciascuna delle Parti, prevista dall'Accordo in esame, saranno compensate da una corrispondente riduzione delle spese generata dall'Accordo medesimo;
    l'Accordo in termini assoluti, comunque, dovrebbe far accrescere significativamente le esportazioni europee verso l'Ucraina;
    l'attivazione della clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili destinate alla spese di missione del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
    all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, considerato che gli oneri oggetto di copertura non risultano riferibili esclusivamente a spese di missione, appare necessario sopprimere il riferimento a tali spese, al fine di evitare che la clausola di salvaguardia finanziaria possa essere attivata solo in relazione a queste ultime,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:
, per gli oneri relativi alle spese di missione,».

  Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.
C. 3123 Governo, approvato dal Senato.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.
Doc. LXXXVII, n. 3.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

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  Bruno CENSORE (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, reca deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2014). Fa presente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo iniziale e che ulteriori relazioni tecniche, riferite ad alcune delle modifiche introdotte in prima lettura, sono state presentate nel corso dell'esame presso il Senato.
  Con riferimento agli articoli 1 e 3, recanti delega al Governo per l'attuazione di direttive europee, osserva che, con riferimento alle modalità di attuazione delle norme di recepimento della disciplina comunitaria, il provvedimento in esame ripropone lo schema di copertura amministrativa (ricorso alle ordinarie strutture) e di copertura finanziaria (ricorso ai fondi già assegnati alle competenti amministrazioni o, in alternativa, al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie) generalmente richiamato anche nelle precedenti leggi comunitarie. Rileva inoltre che il Senato, contestualmente all'integrazione degli allegati A e B con ulteriori direttive comunitarie, non previste nel testo iniziale, ha inserito all'articolo 1, comma 4, in ottemperanza ad un parere espresso dalla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la clausola finanziaria che richiama l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. In ordine all'inserimento delle predette direttive, non presenti nel testo iniziale del provvedimento, ritiene che andrebbe comunque acquisita una valutazione del Governo, tenuto conto dell'ampiezza degli ambiti di intervento in esse delineati. Con riferimento alla copertura degli oneri per i controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni, osserva che il disegno di legge in esame non richiama espressamente il meccanismo di finanziamento già presente in precedenti leggi comunitarie ed attualmente disciplinato dall'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012. Rileva che, in base a tali disposizioni, gli oneri per le prestazioni e i controlli sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Ricorda che, in occasione dell'esame parlamentare della legge di delegazione europea 2013 (C. 1326), una nota governativa aveva chiarito che – anche in assenza di un esplicito richiamo alle predette norme – il meccanismo di attribuzione degli oneri per prestazioni e controlli previsto dalla legge n. 234 del 2012 doveva intendersi confermato. Segnala pertanto l'opportunità – al fine di escludere possibili effetti onerosi per le amministrazioni titolari delle funzioni di attuazione e di controllo – di acquisire un'analoga conferma anche con riferimento al disegno di legge in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 4 dell'articolo 1 prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 delle legge 16 aprile 1987, n. 183. Fa presente che la norma prevede, altresì, che qualora la dotazione del predetto Fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Al riguardo, osserva che l'articolo Pag. 491, comma 4, come indicato nella relazione tecnica allegata al provvedimento presentato in prima lettura al Senato, riproduce la consueta norma contenuta tra i criteri generali previsti per l'esercizio della delega legislativa nelle più recenti leggi comunitarie. Ricorda che anche in tali ultime occasioni non era, infatti, stato previsto un limite massimo di utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in considerazione del fatto che risulta estremamente difficile determinare, prima della stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive stesse, se dall'adempimento degli obblighi contenuti nelle singole direttive possano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  Non ha nulla da osservare in merito all'articolo 2, in materia di violazioni delle disposizioni sulla concorrenza, nel presupposto che la concentrazione delle controversie per violazioni in materia di concorrenza presso un numero limitato di uffici giudiziari, di cui al comma 1, lettera d), sia realizzata senza determinare costi aggiuntivi connessi ad aggravi per le strutture interessate.
  In merito all'articolo 7, concernente i sistemi di garanzia dei depositi, evidenzia che l'attuazione della direttiva in esame non appare suscettibile di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica.
  Fa presente poi che le disposizioni di cui all'articolo 8, recante risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, non appaiono avere effetti diretti sulla finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 9, in materia di mercati degli strumenti finanziari, pur tenendo conto di quanto precisato dalla relazione tecnica, con riferimento all'organismo previsto dal comma 1, lettera o), andrebbe confermato, a suo avviso, che tutte le spese derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dello stesso possano essere effettivamente coperte mediante le contribuzioni dei soggetti vigilati, assicurando anche l'allineamento temporale tra le predette spese e il gettito delle contribuzioni. Con riferimento alla risoluzione extragiudiziale per i reclami dei consumatori di cui al comma 1, lettera t), tenuto conto che la disposizione prevede espressamente che le relative spese siano a carico della CONSOB, soggetto non appartenente al comparto della pubblica amministrazione, non formula osservazioni nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una conferma – che le predette spese possano essere sostenute dalla CONSOB nell'ambito del proprio sistema di autofinanziamento.
  In merito alla disposizione di cui alla lettera o) dell'articolo 11, in materia di sanzioni penali in caso di abusi di mercato, che prevede la possibilità di concedere incentivi finanziari, andrebbe precisata, a suo avviso, la portata di tali benefici e i relativi effetti per la finanza pubblica, precisando altresì le risorse con cui farvi fronte.
  Con riferimento all'articolo 13, concernente i documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, non formula osservazioni in ordine agli effetti finanziari diretti derivanti dal provvedimento con specifico riferimento ai nuovi compiti di vigilanza e indagine assegnati all'IVASS e alla CONSOB dall'articolo in esame. Rileva, infatti, come detti Istituti non rientrino nel perimetro delle amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione del conto consolidato della pubblica amministrazione. Fa presente, inoltre, che la quasi totalità delle entrate necessarie per far fronte alle spese di funzionamento dell'IVASS e della CONSOB è costituita dai contributi a carico dei soggetti vigilati, che vengono stabiliti anno per anno tenendo conto dei rispettivi fabbisogni.
  Posto che l'articolo 14, recante valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai fini dell'attuazione della direttiva 2014/52/UE, prevede una revisione della procedura di valutazione d'impatto ambientale finalizzata sia alla razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti autorizzativi sia al loro rafforzamento qualitativo, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo circa la possibilità che le amministrazioni Pag. 50pubbliche possano far fronte a tale revisione senza oneri per la finanza pubblica e con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento al comma 1, lettera d), del predetto articolo 14, che destina i proventi di sanzioni al potenziamento delle attività di monitoraggio ambientale e alla protezione sanitaria della popolazione, andrebbero acquisiti, a suo avviso, chiarimenti volti a definire la possibile entità del gettito aggiuntivo da destinare alle predette finalità, di cui viene previsto un potenziamento. In particolare, ritiene che andrebbero forniti elementi volti a suffragare l'idoneità delle risorse in questione, il cui ammontare presenta margini di incertezza, a finanziare attività che sembrano rivestire carattere di obbligatorietà. Considera tali chiarimenti necessari al fine di verificare l'effettività della previsione di invarianza finanziaria recata dalla norma.
  Per quanto concerne l'articolo 15, in materia di sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, pur prendendo atto di quanto evidenziato nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, ravvisa la necessità di acquisire elementi di valutazione al fine di individuare, sia pure in linea di massima, gli effetti finanziari potenzialmente ascrivibili alla norma in esame. In particolare andrebbero forniti, a suo avviso, elementi volti ad escludere possibili costi aggiuntivi connessi agli adempimenti che saranno richiesti alle amministrazioni pubbliche (regioni, enti territoriali, ASL, ARPA, ministeri e amministrazioni centrali) soprattutto nel comparto sanitario ed ambientale, anche in considerazione del più elevato standard dei controlli desumibile dal testo e dalla nota tecnica depositata dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato.
  Non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione dell'articolo 16, recante rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), nel presupposto – sul quale ritiene necessaria una conferma – che gli adempimenti previsti dalla norma possano essere disposti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 18, recante delega al Governo per l'attuazione delle decisioni quadro, in merito alla norma di cui al comma 1, lettera a), concernente l'istituzione di squadre investigative comuni, evidenzia che il relativo onere appare limitato all'entità della spesa autorizzata, pari a 310 mila euro a decorrere dal 2015. Ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo riguardo all'effettiva riconducibilità entro un limite massimo di spesa delle attività in questione, che sembrano assumere carattere obbligatorio in attuazione di una decisione quadro. In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui al comma 4, segnala che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia, relativo al bilancio triennale 2015-2017, del quale è previsto l'utilizzo, in misura pari a 310 mila euro a decorrere dall'anno 2015, per la copertura degli oneri connessi all'attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla costituzione e al funzionamento di squadre investigative comuni, reca le necessarie disponibilità, sebbene priva di un'apposita voce programmatica. Con riferimento alla formulazione della norma, ritiene che i citati oneri, decorrenti dal 2015, debbano essere intesi come annuali, pur in mancanza di un'espressa indicazione al riguardo nel testo del provvedimento. Sul punto è opportuna, a suo avviso, una conferma da parte del Governo.
  Non ha osservazioni da formulare sull'articolo 19, in materia di scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale, nel presupposto che – come previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica – gli adempimenti previsti dalla disciplina in esame per le amministrazioni pubbliche interessate, innanzitutto l'Amministrazione della giustizia, possano essere effettuati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica Pag. 51e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Non ha osservazioni da formulare in merito all'articolo 20, recante decisione quadro sul Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), nel presupposto che – come previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica – gli adempimenti necessari per lo sviluppo dell'interconnessione del casellario giudiziale italiano con Sistema europeo d'informazione sui casellari giudiziali, secondo le modalità e i criteri tecnici individuati dalla decisione quadro in esame, vengano effettuati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. In proposito ritiene utile una conferma, con particolare riferimento alla gestione e all'aggiornamento del software di interconnessione.
  In merito all'articolo 21, recante decisione quadro sulla «recidiva europea», non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che – come previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica – lo scambio di informazioni con autorità giurisdizionali di altri Stati membri dell'UE in merito a decisioni di condanna dalle stesse adottate avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Riguardo, infine, ai contenuti della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014, oggetto di esame congiunto, non ha rilievi da formulare per quanto concerne i profili di interesse della Commissione bilancio.

  Il Viceministro Enrico MORANDO chiede un rinvio dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, in particolar modo al fine di consentire la predisposizione della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, riferita al passaggio del disegno di legge di delegazione europea 2014 tra i due rami del Parlamento, precisando in proposito che il Ministero dell'economia e delle finanze ha già provveduto ad inoltrare una richiesta in tal senso alle amministrazioni competenti per materia.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.
Atto n. 164.
(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.Pag. 52
  Osserva che il provvedimento è emanato sulla base della delega legislativa contenuta nell'articolo 2 della legge di delegazione europea 2013 (n. 96 del 2013), in base al quale il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della citata legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive o in regolamenti dell'Unione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
  Rileva che il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, in base alla quale dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che il testo reca, all'articolo 9, una clausola di neutralità finanziaria.
  Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili finanziari, in merito agli articoli da 1 a 9, concernenti i pagamenti transfrontalieri, non ha nulla da osservare riguardo ai profili di quantificazione.
  Circa i profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 9 dispone che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Al riguardo, in considerazione del carattere meramente ricognitivo del predetto articolo, volto ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione «Disposizioni finanziarie» quella di «Clausola di invarianza finanziaria».

  Il Viceministro Enrico MORANDO, nel confermare che dall'attuazione dello schema di decreto in discussione non deriveranno comunque nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, concorda con le considerazioni svolte dal relatore circa l'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 9 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo l'attuale denominazione «Disposizioni finanziarie» con quella più pertinente di «Clausola di invarianza finanziaria».

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità (atto n. 164);
   valutata l'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 9 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione «Disposizioni finanziarie» quella di «Clausola di invarianza finanziaria»,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   all'articolo 9 si valuti l'opportunità di riformulare la relativa rubrica nei seguenti termini «Clausola di invarianza finanziaria».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.