CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 giugno 2015
459.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 102

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.
C. 2977-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta del 3 giugno 2015, e che in tale occasione la Commissione medesima ha espresso parere favorevole con cinque condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, ed una osservazione, Pag. 103riferite al testo del disegno di legge, così come modificato dagli emendamenti approvati presso la Commissione di merito nella seduta del 19 maggio.
  Fa presente che nella seduta del 4 giugno scorso la Commissione competente ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, approvando talune specifiche modifiche volte a recepire integralmente le condizioni e l'osservazione formulate dalla Commissione bilancio.
  Evidenzia che la Commissione pertanto è ora chiamata ad esprimere parere all'Assemblea sul testo del provvedimento, come modificato dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea e, nel rilevare che tale testo non appare presentare profili problematici sul piano finanziario, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, comunica che in data 9 giugno 2015 l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, in relazione al quale, circa le proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Kronbichler 2.20, volta a sopprimere l'articolo 2, concernente disposizioni relative all'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi extra UE, diretto a prevenire la procedura di infrazione di cui al caso EU Pilot 3799/12/TRADE;
   Galgano 5.1, volta a ridurre, per determinati casi, l'importo del contributo annuo a carico delle imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;
   identiche Caparini 5.20 e Galgano 5.21, volte a ridurre, per determinati casi, l'importo del contributo annuo a carico delle imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre, senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;
   Gianluca Pini 17.20, che elimina, ai fini del cumulo dei periodi di assicurazione svolti presso organizzazioni internazionali per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, il limite minimo della durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana, pari ad almeno 52 settimane, senza indicare gli oneri che ne conseguono e la relativa copertura finanziaria;
   Kronbichler 19.020 e 19.021, che introducono rispettivamente disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici, nonché in materia di discariche abusive presenti sul territorio, imputando gli oneri che ne conseguono, pari rispettivamente a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2015-2017, nonché pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica, che non reca le necessarie disponibilità;
   Kronbichler 21.01, che prevede misure sul trattamento delle acque reflue urbane imputando quota parte degli oneri che ne derivano, pari a 60 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica, che non reca le necessarie disponibilità;
   Gianluca Pini 21.02 e 21.03, che recano disposizioni rispettivamente in materia di gestione dei rifiuti in Campania e di bonifica delle discariche, prevedendo l'imputazione dei relativi oneri, non quantificati, a valere sui fondi strutturali europei 2014-2020.

  Con riguardo alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Daga 8.20, volta a modificare l'articolo 8, recante disposizioni in materia di Pag. 104servizi pubblici locali, volto a risolvere la procedura di infrazione n. 2012/2050. Al riguardo, reputa necessario un chiarimento del Governo in merito all'idoneità della citata proposta emendativa a consentire la chiusura della menzionata procedura di infrazione, senza determinare quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Daga 8.1, volta a prevedere la cessazione al 31 dicembre 2015, anziché alla data di scadenza stabilita nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, come attualmente previsto dal provvedimento in esame – di tutti gli affidamenti diretti di servizi pubblici locali, assentiti alla data del 31 dicembre 2004, a società a partecipazione pubblica quotate in mercati regolamentati e a quelle da esse controllate. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie, per eventuale violazione della normativa comunitaria, derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Gianluca Pini 17.21, che prevede che, nell'ipotesi che un ex dipendente di un'organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana soltanto tramite il cumulo di periodi assicurativi maturati presso l'organizzazione internazionale, l'istituzione previdenziale italiana calcola l'ammontare della prestazione esclusivamente sulla base dei periodi assicurativi complessivamente maturati, anziché in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana. Al riguardo, considera necessario un chiarimento del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Gagnarli 19.1, Kronbichler 19.2 e Borghesi 19.21, che introducono modifiche alla legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, che si sostituiscono a quelle disposte dall'articolo 19 del provvedimento, finalizzate alla chiusura della procedura di infrazione n. 2014/2006. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento del Governo in merito all'idoneità delle citate proposte emendative a consentire la chiusura della menzionata procedura di infrazione, senza determinare quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Borghesi 19.20, che elimina il vincolo, previsto dall'articolo 19 del testo del provvedimento – finalizzato alla chiusura della procedura di infrazione n. 2014/2006 – secondo cui l'attività di cattura per inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non siano vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento del Governo in merito all'idoneità della citata proposta emendativa a consentire la chiusura della menzionata procedura di infrazione, senza determinare quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Borghesi 20.20 e 20.21 e Kronbichler 20.1, che introducono modifiche alla novella inserita dall'articolo 20 del provvedimento – finalizzato alla chiusura del caso EU Pilot 5391/13/ENVI – all'articolo 21 della legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Al riguardo, considera necessario un chiarimento del Governo in merito all'idoneità delle citate proposte emendative a consentire la chiusura del menzionato caso EU Pilot, senza determinare quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Mannino 21.1 e 21.5 e Colonnese 21.4, che intervengono, a vario titolo, sulle modifiche introdotte dall'articolo 21 alla parte IV, titolo II del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di gestione degli imballaggi, allo scopo di porre fine alla procedura di infrazione n. 2014/2123. Al riguardo, giudica necessario un chiarimento del Governo in merito all'idoneità delle citate proposte emendative a consentire la chiusura della menzionata procedura di infrazione, senza determinare quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;Pag. 105
   Tancredi 26.020, che posticipa dal 2015 al 2016 i termini di alcuni adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 44 del 2014, concernenti i termini di comunicazione alla Banca d'Italia a carico dei gestori di fondi di investimento alternativi. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

  Osserva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative per le quali il relatore ha evidenziato la carenza o inidoneità della quantificazione o della copertura. Esprime invece nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti, comprese quelle per le quali il relatore ha evidenziato l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.20, 5.1, 5.20, 5.21, 17.20 e sugli articoli aggiuntivi 19.020, 19.021, 21.01, 21.02 e 21.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura; nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
C. 423 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento, recante modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nelle sedute del 14 e 16 ottobre 2014. Nella seduta del 16 ottobre 2014 la stessa Commissione ha espresso, sul nuovo testo unificato del provvedimento, parere favorevole, con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Nella seduta del 1o aprile 2015 la Commissione trasporti ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, previa approvazione, nella precedente seduta del 18 dicembre 2014, di tre proposte emendative volte a recepire integralmente le condizioni formulate dalla Commissione bilancio nonché di ulteriori proposte emendative volte a recepire le condizioni espresse da altre Commissioni in sede consultiva, che appaiono tuttavia prive di profili problematici sul piano finanziario in quanto di carattere sostanzialmente ordinamentale.
  La Commissione bilancio è ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea, come risultante a seguito delle citate modifiche apportate in sede referente. Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici sul piano finanziario, propone pertanto di esprimere sullo stesso parere favorevole.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, comunica che in data 9 giugno 2015, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, sottolinea che Pag. 106l'emendamento Dell'Orco 7.22 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblichi, in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale, le relazioni trasmesse da ciascun ente locale concernenti l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada e per superamento dei limiti massimi di velocità in formato dati di tipo aperto, stabilendo che a tale adempimento il predetto Ministero provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, rileva che la proposta emendativa appare suscettibile di determinare oneri privi di idonea quantificazione e copertura, in conformità a quanto già affermato nel parere reso dalla Commissione bilancio nella seduta del 16 ottobre 2014 sul nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 1512 e abbinate, laddove si era preso atto del chiarimento fornito dal Governo in merito alla impossibilità da parte del citato Ministero di far fronte ai suddetti adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Riguardo alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Schullian 01.02, la quale, novellando l'articolo 10, comma 2-bis, terzo periodo, nonché l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992, prevede una nuova disciplina relativa alla destinazione degli indennizzi di usura delle strade, non contemplando più la previsione secondo cui tali indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, ma prevedendo che i versamenti dei medesimi indennizzi, a decorrere dal 2016, siano effettuati direttamente alle regioni, in relazione all'iscrizione dei mezzi d'opera nei rispettivi pubblici registri delle province di ciascuna regione. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;
   Caparini 1.03, che, novellando l'articolo 41, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, prevede un obbligo di dotare gli attraversamenti pedonali semaforizzati di segnalazioni acustiche o tattili e di un tipo di pavimentazione che agevoli l'individuazione delle segnalazioni medesime. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;
   Caparini 1.07, che reca modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;
   Cristian Iannuzzi 2.020 e Mucci 2.021, le quali sostituiscono l'articolo 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, prevedendo, tra l'altro, che un veicolo in circolazione trasformato in veicolo elettrico può accedere a tutte le agevolazioni e incentivi riferiti ai veicoli elettrici. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalle disposizioni possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;
   Rondini 2.014, che, novellando l'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, reca modifiche alla disciplina delle revisioni dei veicoli, con particolare riferimento alla loro periodicità. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;
   Rondini 5.09, volta ad inserire, nel codice della strada, un'apposita disciplina relativa alle macchine agricole d'epoca. Al riguardo, considera opportuno che il Governo Pag. 107chiarisca se dalla disposizione possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;
   Molteni 5.01, la quale, modificando l'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, prevede tra l'altro che, ai fini dell'accertamento di tali requisiti, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti che non soffre di disturbi respiratori durante il sonno, rilasciata sulla base di appositi accertamenti clinici. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;
   D'Incecco 5.021, che, modificando l'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, dispone che agli esami relativi agli accertamenti richiesti dalle commissioni mediche locali per determinati soggetti si applica il regime previsto dal SSN per le singole patologie. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;
   Dell'Orco 7.20, che prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblichi in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale le relazioni trasmesse da ciascun ente locale concernenti l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada e per superamento dei limiti massimi di velocità in formato dati di tipo aperto. Al relativo onere, pari 300 mila euro per ciascun anno del triennio 2015-2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri;
   Dell'Orco 7.21, che prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblichi in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale le relazioni trasmesse da ciascun ente locale concernenti l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada e per superamento dei limiti massimi di velocità in formato dati di tipo aperto. Al relativo onere, pari 100 mila euro per ciascun anno del triennio 2015-2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri;
   Baldelli 7.5, la quale, nel modificare la disciplina attualmente stabilita dal codice della strada in materia, prevede che i proventi delle sanzioni comminate per le violazioni di cui agli articoli 141 e 142 del predetto codice della strada, accertate con strumenti di rilevazioni automatica della velocità dagli organi di polizia stradale, compresi i corpi e i servizi di polizia municipale, siano interamente destinati al Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all'articolo 285 del decreto legislativo n. 209 del 2005. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla compatibilità finanziaria della proposta emendativa, dal momento che la stessa appare suscettibile di incidere sulle finalità cui attualmente la disciplina vigente destina i proventi derivanti dalle sanzioni;
   Baldelli 7.6, che, nel modificare la disciplina attualmente stabilita dal codice della strada in materia, prevede che i proventi delle sanzioni comminate per le violazioni di cui agli articoli 141 e 142 del predetto codice della strada, accertate con strumenti di rilevazioni automatica della velocità dagli organi di polizia stradale, compresi i corpi e i servizi di polizia municipale, siano destinati per una percentuale non inferiore al 50 per cento al Pag. 108Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo n. 209 del 2005, e per il restante 50 per cento al Fondo finalizzato a finanziare il Piano nazionale della sicurezza stradale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla compatibilità finanziaria della proposta emendativa, dal momento che la stessa appare suscettibile di incidere sulle finalità cui attualmente la disciplina vigente destina i proventi derivanti dalle sanzioni;
   Baldelli 7.7, la quale, nel modificare la disciplina attualmente stabilita dal codice della strada in materia, prevede che i proventi delle sanzioni comminate per le violazioni di cui all'articolo 142 del predetto codice della strada, accertate da sistemi fissi di rilevazione automatica della velocità, siano destinati al Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all'articolo 285 del decreto legislativo n. 209 del 2005, nonché ad interventi di sicurezza stradale. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla compatibilità finanziaria della proposta emendativa, dal momento che la stessa appare suscettibile di incidere sulle finalità cui attualmente la disciplina vigente destina i proventi derivanti dalle sanzioni;
   Baldelli 7.8, che prevede che gli enti di cui al comma 12-bis dell'articolo 142 del codice della strada destinino l'80 per cento delle somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ed il 20 per cento alle spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla compatibilità finanziaria della proposta emendativa, dal momento che la stessa stabilisce in capo ai soggetti interessati, rispetto alla attuale normativa, una rigida articolazione in quote delle finalità cui destinare i proventi derivanti dalle sanzioni comminate;
   Squeri 10.30, che prevede che, a seguito della revoca della patente per il conducente che abbia commesso il reato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, il conseguimento di una nuova patente debba essere preceduto dalla frequentazione di un corso di educazione alla guida, conforme alle specifiche tecniche da stabilire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Scotto 11.021 e Rizzetto 11.027, che recano una delega al Governo per l'istituzione della patente di guida professionale, senza tuttavia prevedere una specifica clausola di invarianza finanziaria. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione delle proposte emendative possa farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Mucci 11.025, che reca modifiche all'articolo 17-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, concernente disposizioni volte a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, il cui testo vigente risulta corredato di apposita clausola di invarianza finanziaria. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa comunque darsi corso nel quadro della richiamata clausola di neutralità finanziaria e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Sottolinea, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano Pag. 109presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Molteni 5.01, dell'emendamento Squeri 10.30 e dell'articolo aggiuntivo Mucci 11.025, sui quali esprime nulla osta, in quanto privi di effetti finanziari. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.20, 7.21, 7.22 e sugli articoli aggiuntivi 01.02, 1.03, 1.07, 2.014, 2.020, 2.021, 5.09, 5.021, 11.021, e 11.027, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura; nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
C. 3098 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 giugno 2015.

   Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in relazione alle richieste di chiarimenti formulate dal relatore nella precedente seduta, evidenzia quanto segue:
   gli eventuali costi degli adeguamenti tecnologici richiesti alle singole amministrazioni per il passaggio al nuovo sistema (dotazione di infrastrutture hardware e di servizi software) derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), in materia di Carta di cittadinanza digitale, potranno essere valutati solo in fase di esame dei decreti delegati, fermi restando i limiti di spesa già previsti;
   la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), che prevede la collocazione alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice di un responsabile, non mira a creare un nuovo ufficio dirigenziale, in quanto i compiti indicati dovranno essere assegnati ad un dirigente individuato nell'ambito del contingente stabilito per gli uffici di diretta collaborazione dell'organo politico;
   all'articolo 5, comma 2, l'abrogazione dell'articolo 1, comma 136, della legge n. 311 del 2004, che consente l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso, non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, giacché la predetta disposizione è stata superata dall'articolo 21-octies della legge n. 241 del 1990, inserito nel 2005, che peraltro, a differenza della precedente, non prevede alcuna forma di indennizzo per il destinatario del provvedimento amministrativo;
   all'articolo 6, la destinazione dei risparmi derivanti dalla riduzione di tariffe e di prezzi collegati alle attività di intercettazione potrà essere decisa con successiva valutazione politica;
   la riorganizzazione del sistema camerale prevista dall'articolo 8 comporterà risparmi concernenti le spese di funzionamento, utili a far fronte alla realizzazione di progetti in corso;Pag. 110
   le spese derivanti dal funzionamento delle nuove Commissioni per la dirigenza, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), numeri da 1) a 3), appaiono sostenibili con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   all'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 4), la previsione dell'obbligo per gli enti locali di nominare un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa ha natura meramente ricognitiva;
   i rapporti finanziari derivanti dal riordino del sistema di formazione dei dirigenti, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 3), e lettera d), saranno disciplinati successivamente alla riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione, che già intrattiene rapporti convenzionali con istituzioni nazionali e internazionali, fermo restando che le attività di formazione verranno svolte nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;
   la sperimentazione in materia di co-working e smart-working, di cui all'articolo 11, comma 1, sarà attuata nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;
   all'articolo 11, comma 4, l'utilizzo delle risorse provenienti dal Fondo di sviluppo e coesione per la copertura delle spese per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia può ritenersi congruo, sotto il profilo della spendibilità, in ragione della modesta entità dell'onere oggetto di copertura;
   all'articolo 13, comma 1, lettera b), le assunzioni di vincitori di concorsi pubblici collocati in graduatorie già approvate, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, dovranno comunque essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali previsti dalla normativa vigente;
   il progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera l), non appare suscettibile di determinare incrementi della spesa complessiva a parità di funzioni svolte dalle amministrazioni interessate;
   la delega conferita dall'articolo 16, per la modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, dovrà essere attuata senza nuovi o maggiori oneri, come espressamente previsto dalla relativa clausola di invarianza finanziaria.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 3098 Governo, approvato dal Senato, recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    gli eventuali costi degli adeguamenti tecnologici richiesti alle singole amministrazioni per il passaggio al nuovo sistema (dotazione di infrastrutture hardware e di servizi software) derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), in materia di Carta di cittadinanza digitale, potranno essere valutati solo in fase di esame dei decreti delegati, fermi restando i limiti di spesa già previsti;
    la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), che prevede la collocazione alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice di un responsabile, non mira a creare un nuovo ufficio dirigenziale, in quanto i compiti indicati dovranno essere assegnati ad un dirigente individuato nell'ambito del contingente stabilito per gli uffici di diretta collaborazione dell'organo politico;
    all'articolo 5, comma 2, l'abrogazione dell'articolo 1, comma 136, della legge n. 311 del 2004, che consente l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione Pag. 111degli stessi sia ancora in corso, non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, giacché la predetta disposizione è stata superata dall'articolo 21-octies della legge n. 241 del 1990, inserito nel 2005, che peraltro, a differenza della precedente, non prevede alcuna forma di indennizzo per il destinatario del provvedimento amministrativo;
    all'articolo 6, la destinazione dei risparmi derivanti dalla riduzione di tariffe e di prezzi collegati alle attività di intercettazione potrà essere decisa con successiva valutazione politica;
    la riorganizzazione del sistema camerale prevista dall'articolo 8 comporterà risparmi concernenti le spese di funzionamento, utili a far fronte alla realizzazione di progetti in corso;
    le spese derivanti dal funzionamento delle nuove Commissioni per la dirigenza, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), numeri da 1) a 3), appaiono sostenibili con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    all'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 4), la previsione dell'obbligo per gli enti locali di nominare un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa ha natura meramente ricognitiva;
    i rapporti finanziari derivanti dal riordino del sistema di formazione dei dirigenti, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 3), e lettera d), saranno disciplinati successivamente alla riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione, che già intrattiene rapporti convenzionali con istituzioni nazionali e internazionali, fermo restando che le attività di formazione verranno svolte nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;
    la sperimentazione in materia di co-working e smart-working, di cui all'articolo 11, comma 1, sarà attuata nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;
    all'articolo 11, comma 4, l'utilizzo delle risorse provenienti dal Fondo di sviluppo e coesione per la copertura delle spese per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia può ritenersi congruo, sotto il profilo della spendibilità, in ragione della modesta entità dell'onere oggetto di copertura;
    all'articolo 13, comma 1, lettera b), le assunzioni di vincitori di concorsi pubblici collocati in graduatorie già approvate, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, dovranno comunque essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali previsti dalla normativa vigente;
    il progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera l), non appare suscettibile di determinare incrementi della spesa complessiva a parità di funzioni svolte dalle amministrazioni interessate;
    la delega conferita dall'articolo 16, per la modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, dovrà essere attuata senza nuovi o maggiori oneri, come espressamente previsto dalla relativa clausola di invarianza finanziaria;
   considerato che, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 112

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996.
C. 1589-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alle Commissioni II e III).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatore, ricorda che la Commissione ha già esaminato, in prima lettura, il provvedimento recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno» (A.C. 1589-A), esprimendo sul testo all'esame dell'Assemblea, nella seduta del 18 giugno 2014, parere favorevole.
  Segnala che, nel corso del successivo esame presso il Senato, il provvedimento è stato oggetto di modifiche, consistenti essenzialmente nello stralcio degli articoli da 4 a 12 nonché dell'articolo 14 dell'iniziale disegno di legge, ovvero sia delle norme di adeguamento interno ai princìpi convenzionali, optando, in tal modo, per una semplice ratifica della Convenzione, con conseguente adeguamento del titolo in «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996».
  Poiché le modifiche indicate, che di fatto riducono notevolmente la portata applicativa del disegno di legge di ratifica, non risultano rilevanti sotto il profilo finanziario, propone di esprimere sul testo del provvedimento parere favorevole, ciò anche in considerazione del mantenimento, all'articolo 4, della clausola di invarianza finanziaria già prevista dal testo iniziale del disegno di legge medesimo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.
Atto n. 162.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 giugno 2015.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia quanto segue:
   le stime contenute nella relazione tecnica riferite all'articolo 1, in materia di fatturazione elettronica, sono state definite in collaborazione con la SOGEI e fanno riferimento agli investimenti in hardware e software necessari per implementare soluzioni tecniche già esistenti e utilizzate – Pag. 113in particolare, per la gestione del processo di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione – disciplinate dall'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244 del 2007 e dai successivi decreti attuativi;
   l'analisi di dettaglio si è basata, in particolare, sulla stima del volume massimo dei documenti annui che, ove tutti i contribuenti passivi IVA scegliessero di esercitare l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 3, l'Agenzia delle entrate si troverebbe a gestire in entrata ovvero a veicolare, acquisendone i relativi dati;
   con riferimento agli articoli 3 e 4, il venir meno nel primo caso degli adempimenti comunicativi vigenti («spesometro», «black list», modelli INTRA acquisti e prestazioni ricevute) e nell'altro caso dell'apposizione del visto di conformità e della prestazione di garanzia per i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro, nei confronti dei contribuenti che esercitassero l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture e dei dati dei corrispettivi, non dovrebbe avere un impatto finanziario negativo, giacché l'Agenzia delle entrate acquisirebbe in maniera più organica, più tempestiva e più completa informazioni che già oggi acquisisce mediante gli adempimenti comunicativi che verrebbero sostituiti, potenziando la sua attività di analisi e di controllo;
   ai fini degli effetti finanziari dell'articolo 3, comma 1, lettera c), in merito alla priorità dei rimborsi IVA, occorre considerare preliminarmente che l'adesione al regime della trasmissione telematica delle fatture e dei dati dei corrispettivi non genera automaticamente crediti – che sono invece normalmente originati dalle operazioni economiche elencate all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – ma si limita sostanzialmente ad inserire un'ulteriore ipotesi di priorità nel caso di rimborsi richiesti dai contribuenti che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica di fatture e corrispettivi;
   l'Agenzia delle entrate svolgerà le nuove funzioni attribuite dall'articolo 4, in materia di riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti, utilizzando le risorse umane e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

  Federico FAUTTILLI (PI-CD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (atto n. 162),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le stime contenute nella relazione tecnica riferite all'articolo 1, in materia di fatturazione elettronica, sono state definite in collaborazione con la SOGEI e fanno riferimento agli investimenti in hardware e software necessari per implementare soluzioni tecniche già esistenti e utilizzate – in particolare, per la gestione del processo di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione – disciplinate dall'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244 del 2007 e dai successivi decreti attuativi;
    in particolare, l'analisi di dettaglio si è basata sulla stima del volume massimo dei documenti annui che, ove tutti i contribuenti passivi IVA scegliessero di esercitare l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 3, l'Agenzia delle entrate si troverebbe a gestire in entrata ovvero a veicolare, acquisendone i relativi dati;
    con riferimento agli articoli 3 e 4, il venir meno nel primo caso degli adempimenti comunicativi vigenti («spesometro», «black list», modelli INTRA acquisti e prestazioni ricevute) e nell'altro caso dell'apposizione del visto di conformità e della prestazione di garanzia per i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro, nei confronti dei contribuenti che esercitassero l'opzione per la trasmissione Pag. 114telematica delle fatture e dei dati dei corrispettivi, non dovrebbe avere un impatto finanziario negativo, giacché l'Agenzia delle entrate acquisirebbe in maniera più organica, più tempestiva e più completa informazioni che già oggi acquisisce mediante gli adempimenti comunicativi che verrebbero sostituiti, potenziando la sua attività di analisi e di controllo;
    ai fini degli effetti finanziari dell'articolo 3, comma 1, lettera c), in merito alla priorità dei rimborsi IVA, occorre considerare preliminarmente che l'adesione al regime della trasmissione telematica delle fatture e dei dati dei corrispettivi non genera automaticamente crediti – che sono invece normalmente originati dalle operazioni economiche elencate all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – ma si limita sostanzialmente ad inserire un'ulteriore ipotesi di priorità nel caso di rimborsi richiesti dai contribuenti che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica di fatture e corrispettivi;
    l'Agenzia delle entrate svolgerà le nuove funzioni attribuite dall'articolo 4, in materia di riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti, utilizzando le risorse umane e finanziarie già disponibili a legislazione vigente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese.
Atto n. 161.