CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 giugno 2015
457.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 4 giugno 2015 — Presidenza del Presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 9.

Decreto-legge 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilascio dei settori agricoli in crisi di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.
C. 3104 Governo.

(Alla XIII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 giugno 2015.

  Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in discussione (vedi allegato 1), nel quale si rappresenta l'opportunità sia di estendere le misure previste all'articolo 5, comma 1, primo periodo, anche alle imprese colpite da calamità naturali diverse dalle alluvioni, sia di prevedere adeguate misure anche a tutela delle imprese agricole produttrici di olio, che hanno subito danni a causa delle fitopatie cagionate dalla «mosca olearia».

  Samuele SEGONI (Misto-AL), nel condividere i contenuti della proposta di parere testé formulata dal relatore, preannuncia sulla stessa il proprio voto favorevole.

  Mirko BUSTO (M5S), pur condividendo la proposta di parere presentata dal collega Pastorelli, sulla quale preannuncia il proprio voto favorevole, ritiene che non sia corretto il riferimento, nel testo del provvedimento in esame, al solo batterio della «xylella fastidiosa», dovendosi invece fare riferimento anche alle concause del danneggiamento degli alberi di olivo.

  La Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

  La seduta termina alle 9.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del Presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
Atto n. 155.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 3 giugno scorso.

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  Ermete REALACCI, presidente, attesta la presenza alla seduta odierna dei deputati Zolezzi, Daga e De Rosa.

  Stella BIANCHI (PD), relatrice, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 2), dichiarandosi comunque disponibile a tener conto dei rilievi e delle osservazioni che i colleghi volessero eventualmente formulare. Evidenzia, inoltre, la necessità che l'Esecutivo adotti iniziative volte a definire misure fiscali di tassazione del carbonio, in modo da realizzare un sistema di regole in grado di garantire stabilmente, attraverso la disincentivazione delle attività inquinanti, la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

  Mirko BUSTO (M5S), nel preannunciare, a nome del suo gruppo, la presentazione di una proposta di parere alternativa, evidenzia come l'attuale sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (ETS) sia del tutto inefficace, presentando numerosi profili di criticità. Al riguardo, sottolinea che il predetto sistema, senza contribuire alla reale riduzione delle emissioni, ha finito, di fatto, con il favorire logiche di tipo eminentemente speculativo, non risultando adeguato a fronteggiare l'emergenza climatica, che rappresenta una delle principali priorità delle politiche nazionali ed internazionali. A suo avviso, occorre pertanto adottare un sistema maggiormente funzionale e che preveda vincoli più stringenti.

  Ermete REALACCI, presidente, nell'associarsi alle considerazioni della relatrice, ritiene che nella proposta di parere dovrebbe essere tenuta in considerazione la necessità di introdurre strumenti più incisivi per disincentivare le attività inquinanti, tra i quali la cosiddetta «carbon tax». Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.
C. 2212 Daga.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Massimiliano MANFREDI (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede referente, la proposta di legge recante «Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento» (C. 2212 Daga).
  Tale proposta di legge persegue lo scopo, come stabilito dall'articolo 1, di determinare i principi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale, nonché di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.
  Fa notare che tale disposizione è identica a quella recata dall'articolo 1 della proposta di legge di iniziativa popolare n. 2 della XVI legislatura, che era stata esaminata dall'VIII Commissione, congiuntamente con le proposte di legge di iniziativa parlamentare n. 1951 e n. 3865. Rispetto a tale disposizione viene precisato che l'obiettivo del governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua deve essere perseguito nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio.Pag. 99
  L'articolo 2 del provvedimento, nell'individuare i principi generali di gestione e governo del patrimonio idrico nazionale, qualifica, al comma 1, il diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari come diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla risoluzione dell'ONU del 26 luglio 2010.
  Il comma 4 dell'articolo 2 fissa un quantitativo minimo vitale garantito di 50 litri al giorno pro-capite.
  L'erogazione di tale quantitativo è gratuita ed è coperta dalla fiscalità generale. Tale disposizione è sostanzialmente identica a quella contemplata dall'articolo 9, comma 3, dell'A.C. 2 della XVI legislatura.
  In base all'articolo 2, comma 2, tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili.
  Nei commi 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 2 vengono indicati numerosi criteri che devono informare la gestione delle acque: solidarietà; salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future a fruire di un patrimonio ambientale integro; risparmio e rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici; priorità per l'alimentazione e per l'igiene umane rispetto agli «altri usi» del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo; ammissibilità degli altri usi dell'acqua solo quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano; reciprocità e mutuo aiuto tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa, al fine di garantire gli usi prioritari summenzionati; priorità, tra gli «altri usi» succitati, per l'agricoltura e per l'alimentazione animale; favorire, per gli altri usi, l'impiego dell'acqua di recupero, in particolare di quella derivante da processi di depurazione, compatibilmente con le caratteristiche della stessa, delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia (comma 6). Il comma 7 dell'articolo 2 dispone che tutti i prelievi di acqua devono essere misurati a mezzo di un contatore conforme alla normativa dell'UE vigente in materia, fornito dall'autorità competente e installato a cura dell'utilizzatore secondo i criteri stabiliti dall'autorità stessa.
  L'articolo 3 reca i principi relativi alla tutela e alla pianificazione a livello di distretto idrografico.
  I distretti idrografici definiti dal cosiddetto. Codice dell'ambiente costituiscono, secondo il comma 1, la dimensione ottimale di governo e di gestione dell'acqua. In base al successivo comma 2, per ogni distretto idrografico, composto da uno o più bacini e sottobacini idrografici, è istituita un'autorità di distretto, con compiti di coordinamento fra i vari enti territoriali.
  Alla medesima autorità viene affidato il compito di provvedere alla definizione del piano di gestione, sulla base del bilancio idrico, e al suo aggiornamento periodico, nonché alla definizione degli strumenti di pianificazione concernenti la gestione dell'acqua e del territorio. Il piano di gestione costituisce uno stralcio del piano di bacino distrettuale. Viene inoltre prevista, dal comma 3, l'istituzione di un consiglio di bacino, di cui fanno parte tutti gli enti territoriali inclusi nel bacino di riferimento, che provvede alla definizione e all'approvazione del piano di ambito o di bacino e alla modulazione della tariffa per gli usi idropotabili e per gli usi produttivi e delle concessioni di prelievo, in funzione del bilancio idrico. Viene altresì disciplinata l'elaborazione del bilancio idrico, secondo criteri che dovranno essere individuati con apposito decreto del Ministero dell'ambiente, e viene previsto il trasferimento, al consiglio di bacino, delle competenze in materia di servizio idrico integrato assegnate agli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale (commi 3-4). L'attribuzione di tali funzioni ai consigli di bacino sembrerebbe volta a far coincidere l'ambito territoriale ottimale con il bacino.
  L'articolo 3, commi 5-8 e 10-11, disciplina invece le modalità per il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque, per i quali indica specifici vincoli, conferma il criterio del recupero dei costi Pag. 100relativi ai servizi idrici e consente l'utilizzo delle acque «destinabili all'uso umano» per un uso diverso solo se non siano presenti altre risorse idriche, in tale caso prevedendo che venga decuplicato l'ammontare del relativo canone di concessione. Si tratta di disposizioni analoghe a quelle contenute nell'articolo 3, comma 4 e seguenti, dell'A.C. 2 della XVI legislatura.
  Il comma 9 dell'articolo 3 (pressoché identico al comma 8 dell'articolo 3 dell'A.C. 2 della XVI legislatura) dispone che devono essere garantiti la conservazione o il raggiungimento, per tutti i corpi idrici, di uno stato di qualità vicino a quello naturale entro l'anno 2015, ai sensi di quanto previsto dalla cosiddetta direttiva acque (direttiva 2000/60/CE), attraverso il controllo e la regolazione degli scarichi idrici, nonché l'uso corretto e razionale delle acque e del territorio.
  L'articolo 4, sostanzialmente identico all'articolo 4 dell'A.C. 2 della XVI legislatura, qualifica il servizio idrico integrato quale servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, la cui gestione quindi è: sottratta al principio della libera concorrenza; realizzata senza fini di lucro; orientata al perseguimento di finalità di carattere sociale e ambientale; finanziata attraverso meccanismi di fiscalità generale e specifica, nonché meccanismi tariffari.
  L'articolo 5 contiene disposizioni volte a disciplinare la governance del servizio idrico e, più in generale, del ciclo dell'acqua.
  In particolare, viene previsto il seguente riparto di competenze: al Ministero dell'ambiente viene affidata esclusivamente la funzione regolatoria del governo del ciclo naturale dell'acqua e della sua salvaguardia come bene ambientale. Il comma 1 precisa che tale Ministero esercita anche le competenze in materia di regolamentazione di tutti gli usi, produttivi o non produttivi, e del servizio idrico, nonché di determinazione delle componenti delle tariffe differenziate per uso umano e per tutti gli usi produttivi, comprese le concessioni, in conformità con i principi in materia di tariffazione del servizio idrico integrato previsti dall'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Al medesimo Ministero vengono attribuiti funzioni e compiti che la sezione III della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, riguardante la gestione delle risorse idriche, riserva alla competenza dello Stato; a un Comitato interministeriale composto dai rappresentanti dei Ministeri competenti in materia di risorse idriche, presieduto dal Ministro dell'ambiente o da un suo delegato, sono attribuite le competenze relative alla programmazione delle grandi opere infrastrutturali a livello di reti idrauliche di rilievo nazionale nonché all'acqua per uso umano, comprese le bevande, e per usi produttivi ed energetici; alle regioni, nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali, viene in particolare affidato il compito di disciplinare il governo del rispettivo territorio, possibilmente unificando le competenze in un unico assessorato regionale, e di redigere il piano di tutela delle acque su scala regionale e di bacino idrografico. In funzione della non rilevanza economica del servizio idrico integrato è conferita alle regioni ordinarie la scelta del modello gestionale del servizio stesso, nonché la definizione dei bacini idrografici; agli enti locali, attraverso il Consiglio di bacino, sono attribuite le funzioni di programmazione del piano di bacino, di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di modulazione delle tariffe all'utenza sulla base del metodo definito dal Ministero dell'ambiente, nonché di affidamento della gestione e del relativo controllo; ad un'Autorità nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente, saranno attribuite le funzioni di controllo sull'attuazione e il rispetto della disciplina vigente. Tale Autorità si avvarrà di un Osservatorio sui settori di propria competenza, che svolgerà funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati, costituendo una banca dati connessa con i sistemi informativi del Ministero dell'ambiente, delle regioni e Pag. 101delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle autorità di bacino e dei soggetti gestori dei servizi idrici.
  I commi 1 e 2 del successivo articolo 6 prevedono la proprietà pubblica e la natura demaniale delle infrastrutture afferenti al servizio idrico e la conseguente inalienabilità e destinazione perpetua ad uso pubblico, nonché la non separabilità della gestione e dell'erogazione del servizio idrico integrato e l'affidamento esclusivo a enti di diritto pubblico. La norma sembra, pertanto, privilegiare tale modalità di affidamento rispetto alle altre consentite dalla normativa vigente.
  L'articolo 6, ai commi da 4 a 10, riproduce, nella sostanza, salvo limitate differenze, l'articolo 6 dell'A.C. 2 della XVI legislatura.
  Le disposizioni in esame sono consequenziali a quelle dettate dagli articoli precedenti, in particolare a quelle che definiscono il servizio idrico integrato quale servizio pubblico locale privo di rilevanza economica e che dispongono l'affidamento esclusivo a enti di diritto pubblico. In conseguenza di tali disposizioni le norme in esame vietano l'acquisizione di quote azionarie di società di gestione del servizio idrico integrato.
  Viene inoltre regolata la fase transitoria per il passaggio al nuovo assetto di gestione esclusivamente pubblica, prevedendo in particolare: la decadenza immediata di tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate in concessione a terzi; nel caso di affidamento a società a capitale misto pubblico-privato, l'avvio del processo di trasformazione in società a capitale interamente pubblico, che deve concludersi entro un anno, con obbligo di successiva trasformazione in ente pubblico entro sei mesi; nel caso di affidamento a società a capitale interamente pubblico, la trasformazione, entro un anno, in enti di diritto pubblico.
  L'articolo 6, comma 10, demanda ad un successivo decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità ai quali le regioni e gli enti locali devono attenersi per garantire la continuità del servizio idrico durante tale fase transitoria.
  Al fine di attuare i citati processi di trasformazione societaria e aziendale, viene prevista l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, di un apposito Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, che sarà disciplinato con un apposito decreto del medesimo Ministero.
  Al finanziamento del Fondo si provvede tramite anticipazioni della Cassa depositi e prestiti S.p.A.
  L'articolo 8, al comma 1, individua, in termini generali, le modalità di finanziamento del servizio idrico integrato attraverso la fiscalità generale e specifica e la tariffa.
  Il comma 2 specifica che i finanziamenti reperiti attraverso la fiscalità generale e i contributi nazionali ed europei sono destinati a coprire, in particolare, i costi di investimento per tutte le nuove opere del servizio idrico integrato e i costi di erogazione del quantitativo minimo vitale garantito.
  Al comma 3, è prevista l'istituzione, con apposito decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, di un apposito fondo finalizzato ad accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica, e che è finanziato tramite anticipazioni della Cassa depositi e prestiti S.p.A.
  L'articolo 9, al comma 1, demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione del metodo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato nel rispetto dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE e in conformità ai seguenti principi di copertura dei costi: a) copertura integrale dei costi di gestione del servizio idrico integrato; b) copertura parziale dei costi di investimento, con specifico riferimento all'ammortamento e agli oneri finanziari derivanti dagli investimenti effettuati tramite il fondo per i nuovi investimenti istituito dall'articolo 8; c) copertura dei costi attinenti le attività di depurazione o di riqualificazione ambientale Pag. 102necessarie per compensare l'impatto delle attività per cui è concesso l'uso dell'acqua; d) copertura dei costi relativi alle attività di prevenzione e di controllo; e) articolazione tariffaria progressiva differenziata per fasce di consumo, prevedendo che il consumo fino a 50 litri giornalieri per persona sia considerato quantitativo minimo vitale garantito, con costi a carico della fiscalità generale e che quello oltre i 300 litri giornalieri per persona sia equiparato all'uso commerciale.
  I commi dell'articolo 9 successivi al primo contengono disposizioni che, ad eccezione del comma 4, non trovano corrispondenza nell'A.C. 2 della XVI legislatura.
  In particolare, il comma 2 prevede che il consiglio di bacino proceda, in funzione dei bilanci idrici, alla modulazione delle tariffe all'utenza sulla base del metodo definito dal Ministro dell'ambiente e del piano di bacino approvato, tenendo conto della composizione del nucleo familiare, della quantità dell'acqua erogata e dell'esigenza di razionalizzazione dei consumi e di eliminazione degli sprechi in funzione dei bilanci idrici.
  Il successivo comma 3 prevede che lo stesso consiglio proceda, sempre sulla base del metodo tariffario definito dal Ministro dell'ambiente, alla modulazione delle tariffe per usi produttivi differenziati per tipologie d'uso e per fasce di consumo, in conformità ai principi previsti dall'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ai fini del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali previsti dalla direttiva.
  Il comma 4, che riproduce il corrispondente comma dell'A.C. 2 della XVI legislatura, impedisce la sospensione dell'erogazione del quantitativo minimo vitale, quantificato dall'articolo 2, comma 4, in 50 litri giornalieri pro-capite.
  In caso di morosità nel pagamento, è prevista l'installazione, da parte del gestore, di un apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri giornalieri per persona.
  La limitazione della fornitura idrica è possibile, in base al comma 5, vi sia stato preavviso del gestore mediante comunicazione avente valore legale, recante l'indicazione del giorno a partire dal quale procederà alla limitazione della fornitura. Tale limitazione dovrà, inoltre, avvenire almeno 30 giorni dopo il ricevimento della citata comunicazione.
  Il comma 6 dispone che nel caso di utenze domestiche e condominiali il soggetto gestore non può procedere alla limitazione della fornitura idrica, anche nelle forme della riduzione del flusso, se non previo accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'utente, anche nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. L'ultimo periodo del comma 6 stabilisce che, ai fini della determinazione della tariffa, gli enti competenti tengono conto delle utenze disagiate.
  Il comma 7 dispone che, in caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, l'autorità giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento dell'inadempimento dell'utente, ordina al soggetto gestore, anche nelle forme di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile, l'allaccio immediato della fornitura idrica. Sono nulle tutte le disposizioni contrattuali e regolamentari incompatibili con il presente articolo.
  L'articolo 10 riprende, integrandole e ampliandole, le disposizioni contenute nel corrispondente articolo dell'A.C. 2 della XVI legislatura.
  In particolare, i commi 1 e 2 affermano il principio del governo democratico della gestione del servizio idrico integrato e attribuiscono agli enti locali il compito di adottare, sulla base di norme regionali di indirizzo, forme di democrazia partecipativa che garantiscano, ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio, la partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione. Viene altresì previsto, per favorire la partecipazione democratica, che lo Stato e gli enti locali applichino, nella redazione degli strumenti di pianificazione, il disposto Pag. 103dell'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione di Aarhus del 1998 sull'accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale.
  Il comma 3 rinvia agli statuti di province e comuni, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 267 del 2000, la disciplina degli strumenti di democrazia partecipativa di cui ai commi precedenti.
  Il comma 4 attribuisce al Governo il compito di definire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la Carta nazionale del servizio idrico integrato, al fine di riconoscere il diritto all'acqua, di cui all'articolo 2, e di fissare i livelli e gli standard minimi di qualità del servizio idrico integrato. La Carta nazionale del servizio idrico integrato disciplina altresì le modalità di vigilanza sulla corretta applicazione della stessa, definendo le eventuali sanzioni applicabili.
   Il comma 5 introduce norme finalizzate a garantire la pubblicità delle sedute del consiglio di bacino e dei relativi atti deliberati, nonché di tutti gli atti e i provvedimenti, adottati dai gestori del servizio idrico integrato, che prevedono impegni di spesa.
  L'articolo 11 riprende, integrandole e ampliandole, le disposizioni contenute nel corrispondente articolo dell'A.C. 2 della XVI legislatura.
  La disposizione, al comma 1, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del Fondo nazionale di solidarietà internazionale, posto sotto la vigilanza dei Ministri dell'ambiente e degli affari esteri.
  Le finalità del Fondo sono individuate nel favorire l'accesso all'acqua potabile per tutti gli abitanti del pianeta e contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che garantisca tale accesso, da realizzare attraverso la destinazione delle sue risorse a progetti di sostegno all'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, gestiti attraverso forme di cooperazione decentrata e partecipata dalle comunità locali dei Paesi di erogazione e dei Paesi di destinazione, con l'esclusione di qualsiasi profitto o interesse privatistico.
  In base al comma 2, le risorse destinate ad alimentare il Fondo sono individuate, tra le altre: nel prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura del gestore del servizio idrico integrato; nel prelievo fiscale nazionale di 1 centesimo di euro per ogni bottiglia di acqua minerale commercializzata.
  Le risorse del Fondo, secondo il disposto del comma 4, saranno erogate tramite bandi emanati dai Ministri competenti, vale a dire i Ministri dell'ambiente e degli affari esteri, i cui criteri sono definiti in sede di Conferenza unificata.
  L'articolo 12, nel riprendere le disposizioni contenute nel corrispondente articolo dell'A.C. 2 della XVI legislatura, stabilisce che all'onere derivanti dall'attuazione delle misure di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, si provvede attraverso: la destinazione, nell'ambito della legge di stabilità, di risorse annuali pari a 1 miliardo di euro, provenienti da una corrispondente riduzione delle spese militari, a partire da quelle stanziate per l'acquisto degli aerei cacciabombardieri F35; la destinazione di una quota parte, pari a 2 miliardi di euro annui, delle risorse derivanti dalla lotta all'evasione e all'elusione fiscali; la destinazione delle risorse provenienti da una tassa di scopo pari a 1 centesimo di euro per ogni bottiglia in PoliEtilenTereftalato (PET) commercializzata; la destinazione dei fondi derivanti dalle sanzioni irrogate per violazione delle disposizioni vigenti in materia di tutela del patrimonio idrico; l'allocazione di una quota annuale delle risorse derivanti dall'introduzione di una tassa di scopo relativa al prelievo fiscale sulla produzione e sull'uso di sostanze chimiche inquinanti per l'ambiente idrico; la destinazione di una quota parte delle risorse aggiuntive provenienti da un aumento dell'importo dell'imposta sulle transazioni finanziarie.
  Il comma 2 delega, infine, il Governo ad adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione delle Pag. 104tasse di scopo di cui al comma 1, lettere c) ed e), in conformità ai principi e criteri direttivi desumibili dalla presente legge.
  Ciò premesso, nel sottolineare la rilevanza della proposta di legge in esame, della quale auspica la rapida approvazione con il costruttivo contributo di tutte le forze politiche, rileva l'opportunità di procedere ad un articolato ciclo di audizioni.

  Ermete REALACCI, presidente, nel concordare con il relatore circa l'opportunità di svolgere, sulla materia oggetto del provvedimento in discussione, un'adeguata attività conoscitiva, osserva come la Commissione potrebbe procedere all'audizione, con precedenza rispetto agli altri soggetti da audire, del Comitato promotore per l'acqua pubblica e del Ministro dell'ambiente. Si riserva comunque di sottoporre la richiesta di un ciclo di audizioni, avanzata dal relatore, all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

  La seduta comincia alle 15.

  Tino IANNUZZI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05685 Matarrese: iniziative del Governo in merito al completamento delle opere pubbliche incompiute.

  Salvatore MATARRESE (SCpI) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Salvatore MATARRESE (SCpI), nel dichiararsi soddisfatto dell'esaustiva risposta testé resa dal rappresentante del Governo, auspica la tempestiva ripresa dei lavori di completamento delle opere pubbliche rimaste incompiute, che presentano un rilevante grado di utilità per i territori e le comunità locali.

5-05686 Grimoldi: sul completamento della Caserma dei Carabinieri di Sarezzo (BS).

  Stefano BORGHESI, in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Stefano BORGHESI (LNA), nel prendere atto della risposta del rappresentante del Governo, nella quale si fa riferimento all'avvenuto stanziamento delle risorse finanziare necessarie al completamento della caserma dei Carabinieri di Sarezzo, auspica che l'opera in questione possa essere rapidamente ultimata.

5-05687 Pellegrino: intendimenti del Governo in merito al progetto noto come «Traforo di Santa Augusta» nell'area di Vittorio Veneto (TV).

  Serena PELLEGRINO (SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

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  Serena PELLEGRINO (SEL) si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, nella quale si sottolinea il grave pregiudizio patrimoniale, sia per l'ANAS che per gli enti territoriali interessati, che deriverebbe dalla mancata realizzazione dell'opera cui si fa riferimento nell'atto di sindacato ispettivo in discussione. Al riguardo, osserva infatti come opere infrastrutturali di questo tipo, che rimarranno peraltro verosimilmente incompiute, finiscono, di fatto, con il favorire esclusivamente interessi di tipo speculativo, non presentando alcun carattere di pubblica utilità.

5-05688 Castiello: intendimenti del Governo in merito alla realizzazione della Tangenziale est di Lucca.

  Deborah BERGAMINI (FI-PdL), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Deborah BERGAMINI (FI-PdL), nel prendere atto della risposta del rappresentante del Governo, rileva come essa non sia affatto in linea con le dichiarazioni e gli impegni assunti dal Vice Ministro Nencini, che aveva dichiarato che l'opera infrastrutturale in questione sarebbe stata ultimata in «tempi certi».

5-05689 Segoni: intendimenti del Governo in merito alla Strada Statale Aurelia.

  Samuele SEGONI (Misto-AL) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Samuele SEGONI (Misto-AL), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, nella quale non si fa riferimento all'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale, bensì a mere agevolazioni tariffarie, in favore dei cittadini residenti nelle aree interessate dalla realizzazione dell'autostrada Livorno-Civitavecchia..

  Tino IANNUZZI (PD), presidente, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.35.

INTERROGAZIONI

  Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del Vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

  La seduta comincia alle 15.35.

  Tino IANNUZZI, presidente, avverte che è stata avanzata la richiesta di attivazione dell'impianto a circuito chiuso. Avendo acquisito l'assenso unanime di tutti i gruppi, ne dispone, pertanto, l'attivazione. Avverte, inoltre, che le interrogazioni 5-05313 Ricciatti, 5-05323 Gallinella e 5-05328 Terzoni, vertendo sullo stesso argomento, su richiesta del Governo, saranno svolte congiuntamente.

5-04608 Latronico: Sulla messa in sicurezza della variante di Nova Siri della strada statale 106 «Jonica».

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

  Cosimo LATRONICO (FI-PdL), nel ringraziare il rappresentare del Governo per l'articolata risposta, rileva la necessità che l'Esecutivo vigili attentamente sulla corretta esecuzione dell'opera e sull'ottemperanza, da parte della società ANAS, delle prescrizioni impartite dal CIPE.

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5-04637 Burtone: Iniziative del Governo in merito alla realizzazione della strada statale «Bradanica».

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 9).

  Tino IANNUZZI (PD), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, testé sottoscritta, nel prendere atto della risposta del rappresentante del Governo, auspica la rapida conclusione dell'opera dell'infrastrutturale in questione, indispensabile per il territorio e la comunità locale, e per la piena salvaguardia dei livelli occupazionali dell'impresa appaltatrice.

5-05313 Ricciatti: Sulla realizzazione della galleria «La Franca» e sulla correttezza dei controlli ivi effettuati dalla società ANAS.
5-05323 Gallinella: Iniziative del Governo per verificare il corretto svolgimento dei lavori di realizzazione della galleria «La Franca», sulla strada statale Foligno-Civitanova Marche.
5-05328 Terzoni: Iniziative del Governo in merito alla realizzazione dell'opera infrastrutturale «Quadrilatero» e in particolare della galleria «La Franca», nel tratto tra Foligno (PG) e Civitanova Marche (MC).

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10).

  Lara RICCIATTI (SEL), si dichiara insoddisfatta della risposta testé resa dal rappresentante del Governo, ove viene sottolineata la correttezza dei controlli effettuati sulla realizzazione dell'opera. Richiama quindi l'attenzione sulla circostanza che l'attuale presidente dell'ANAS, Gianni Armani, nel corso di un'intervista che andrà in onda nel corso della prossima trasmissione Report, di cui sono state diffuse alcune anticipazioni, ha dichiarato, relativamente alla galleria «La Franca», che la stessa andrebbe rafforzata in alcuni punti, dal momento che sono state riscontrate delle difformità rispetto al progetto. In particolare, in alcune parti della predetta galleria (circa il 10 per cento del totale), lo spessore del calcestruzzo sarebbe inferiore di almeno 20 centimetri rispetto a quello previsto dal progetto, pari invece a 50 centimetri. Evidenzia inoltre come lo stesso presidente dell'ANAS avrebbe inoltre sottolineato la necessità di incrementare i controlli e di rivedere la complessiva strategia contrattuale in materia di appalti.

  Federica DAGA (M5S), in qualità di cofirmataria delle interrogazioni 5-05323 Gallinella e 5-05328 Terzoni, replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Evidenziando, infatti, che la società Anas, a suo avviso, opera più alla stregua di un concessionario privato che di una società a servizio della pubblica utilità, richiama l'attenzione sul fatto che l'opera in questione è stata oggetto di una segnalazione del gruppo M5S in considerazione del conflitto di interessi ravvisato all'interno della Commissione VIA che ha espresso parere favorevole sull'opera medesima.

  Tino IANNUZZI, presidente, nell'assicurare che l'VIII Commissione seguirà con grande impegno e con particolare attenzione la vicenda in oggetto, anche attraverso il confronto con i soggetti interessati, quale la società ANAS, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 16.10.

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