CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 maggio 2015
449.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 maggio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.
C. 3008-A e abb.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 maggio scorso.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva chiesto alla rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI ritiene che il provvedimento non presenti profili problematici dal punto di vista finanziario nel presupposto che le nuove competenze in materia di contratti e appalti pubblici attribuite dall'articolo 8, comma 1, siano comunque esercitate dall'Autorità nazionale anticorruzione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente Pag. 42e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Dario PARRINI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminata la proposta di legge di legge C. 3008 e abb.-A, approvata, in un testo unificato, dal Senato, recante Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio e le proposte emendative ad esso riferite contenute nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
   nel presupposto che le nuove competenze in materia di contratti e appalti pubblici attribuite dall'articolo 8, comma 1, siano comunque esercitate dall'Autorità nazionale anticorruzione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Dario PARRINI (PD), relatore, segnala che l'Assemblea, in data 20 maggio 2015, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Santelli 01.051, che prevede, tra l'altro, che il conferimento degli incarichi presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale debba avvenire, per quanto concerne i direttori generali, previa valutazione da parte di una Commissione nazionale composta di 5 membri altamente qualificati e, per quanto concerne i direttori amministrativi e i direttori sanitari, da parte di commissioni regionali composte da esperti di qualificate istituzioni scientifiche. Al riguardo, fa presente che la proposta emendativa non reca una specifica clausola di copertura finanziaria né prevede che la partecipazione alle suddette commissioni avvenga a titolo gratuito;
    Molteni 8.01, che prevede, tra l'altro, che le forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche e aperte al pubblico o sportive siano dotate di telecamere atte a registrare gli eventi, a tale fine disponendo un incremento delle risorse pari a 400 milioni di euro annui per il 2015 e per il 2016. Al riguardo, fa presente che la copertura finanziaria degli oneri appare tuttavia carente, dal momento che la proposta emendativa prevede a tal fine la riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, in misura pari solo a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

  Ritiene invece opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle seguenti proposte emendative:
   Santelli 01.050, che delega il Governo all'adozione di un decreto legislativo diretto a contrastare il fenomeno della corruzione nei pubblici appalti e a ridurre i costi delle opere pubbliche. Al riguardo, sebbene la proposta emendativa sembri finalizzata a determinare in via di principio un risparmio in relazione allo svolgimento dei pubblici appalti e alla realizzazione delle opere pubbliche, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla neutralità finanziaria della proposta emendativa, atteso che la stessa non reca una specifica clausola in tale senso;Pag. 43
   Colletti 8.052, che, nel modificare l'ambito di applicazione della legge n. 241 del 1990, prevede tra l'altro che nei giudizi in materia di accesso, in caso di accoglimento del ricorso giurisdizionale o qualora l'amministrazione comunichi l'accoglimento della richiesta di accesso dopo la presentazione del ricorso, il giudice condanna l'amministrazione al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio. L'articolo aggiuntivo prevede inoltre che i contratti secretati, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 163 del 2006, posti in essere da amministrazioni statali siano sottoposti al controllo preventivo di legittimità da parte di un apposito ufficio della Corte dei conti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Colletti 8.053, che prevede, tra l'altro, che i contratti secretati, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 163 del 2006, posti in essere da amministrazioni statali siano sottoposti al controllo preventivo di legittimità da parte di un apposito ufficio della Corte dei conti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa.

  Evidenzia infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sulle proposte emendative Santelli 01.051 e Molteni 8.01, in quanto suscettibili di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica. Inoltre, in mancanza di un'espressa clausola di neutralità finanziaria, esprime parere contrario sull'articolo premissivo Santelli 01.050. Esprime infine nulla osta sugli articoli aggiuntivi Colletti 8.052 e 8.053 e su tutte le restanti proposte emendative trasmesse, in quanto prive di profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Dario PARRINI (PD), relatore, propone quindi di esprimere parere contrario sugli articoli premissivi 01.050 e 01.051 e sull'articolo aggiuntivo 8.01 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura; nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.
Nuovo testo C. 2977.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2014) e che il testo iniziale del provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Bilancio, che sul medesimo, in data 23 aprile 2015, ha deliberato di riferire favorevolmente alla Commissione politiche dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento. La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ha quindi apportato modifiche al provvedimento.
  Ricorda che il testo iniziale è corredato di relazione tecnica, mentre non risultano trasmesse dal Governo relazioni tecniche Pag. 44vidimate dalla Ragioneria generale dello Stato riferite alle modifiche approvate dalla Commissione.
  Con riferimento all'articolo 28, segnala che, sulla proposta emendativa che ha introdotto l'articolo, la Commissione Bilancio della Camera ha espresso parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala inoltre che l'articolo 30 del nuovo testo in esame riproduce la clausola di invarianza finanziaria, riferita all'intero provvedimento, già presente nell'articolo 21 del testo iniziale.
  Fa presente che si soffermerà esclusivamente sulle modifiche approvate dalla Commissione che presentano profili di carattere finanziario.
  In merito all'articolo 5, comma 1, lettera b), recante contributo per fornitura reti pubbliche di comunicazioni, pur rilevando che alla modulazione delle tariffe in questione non sono stati ascritti effetti scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica né dalla vigente normativa (decreto-legge n. 145 del 2013) né dal testo originario del provvedimento in esame, andrebbero forniti, a suo avviso, chiarimenti in merito alle modifiche introdotte al fine di verificare che le medesime non determinino una riduzione del gettito stimato con riferimento al testo originario. Ciò al fine di garantire la copertura dei costi amministrativi e, quindi, l'invarianza di effetti per la finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), in materia di diritti amministrativi e contributi, rileva preliminarmente che, stante il disposto dell'articolo 34, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, gli importi dovuti dagli operatori in questione sono finalizzati alla copertura dei costi amministrativi di cui al medesimo articolo 34. Appare quindi opportuno acquisire chiarimenti volti a verificare che gli effetti di gettito connessi ai livelli stabiliti dalle disposizioni in esame siano idonei a garantire l'invarianza complessiva del relativo gettito rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa nonché la copertura dei costi amministrativi sopra indicati, al fine di escludere effetti negativi a carico della finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 8, recante disposizioni in materia di affidamento di servizi pubblici locali, ritiene che andrebbe acquisita conferma che la modifica introdotta sia idonea ad evitare sanzioni connesse alle procedure di infrazione da cui originano le disposizioni in esame.
  Non ha osservazioni da formulare sull'articolo 10, recante disposizioni in materia di patente di guida, nel presupposto – su cui ritiene opportuno acquisire una conferma dal Governo – che le modifiche e le deroghe introdotte siano compatibili con la normativa comunitaria di settore.
  In merito alla soppressione dell'articolo 10 del testo originario, in materia di accesso all'infrastruttura ferroviaria, considera opportuno acquisire elementi di valutazione volti ad escludere che la soppressione delle norme in esame possa determinare oneri connessi alla procedura di infrazione in corso.
  Non ha osservazioni da formulare sull'articolo 12, recante modifica alla disciplina IVA di talune operazioni intra-UE (Caso EU Pilot 6286/14/TAXU), nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire una conferma dal Governo, che le disposizioni non determinino effetti di gettito in quanto interessano esclusivamente soggetti passivi IVA intermedi, che, in quanto tali, considerano l'imposta versata o riscossa in sede di liquidazione periodica dell'IVA.
  Non ha osservazioni da formulare in merito all'articolo 16, recante divieto di lavori pericolosi per i minori, nel presupposto – su cui appare utile acquisire conferma dal Governo – che la ricognizione sia effettuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 17, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione svolti presso organizzazioni internazionali, rileva che le disposizioni in esame sono suscettibili di determinare maggiori Pag. 45oneri pensionistici in quanto prevedono, per gli ex dipendenti di un'organizzazione internazionale, la possibilità di ottenere il trattamento pensionistico anche qualora l'erogazione del trattamento pensionistico sia possibile soltanto tramite il cumulo con altri periodi assicurativi maturati nei singoli ordinamenti nazionali. Ai sensi del comma 1, l'incidenza di detti oneri decorre dal 2016. Ciò premesso, ai fini della verifica degli oneri riportati al comma 9, andrebbero acquisiti dal Governo, a suo avviso, dati ed elementi di quantificazione, con particolare riferimento: alla platea dei soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti dalle norme ai fini del suddetto cumulo, suddivisi per classi di età; alla stima dell'onere pensionistico medio annuo pro capite in ragione del cumulo. Ritiene che andrebbe altresì chiarito se si determinino maggiori oneri per l'erogazione dei trattamenti di fine servizio rispetto alla spesa già inclusa nei tendenziali di spesa. Ciò con particolare riferimento all'ipotesi in cui soggetti dipendenti da pubbliche amministrazioni possano accedere alla pensione anticipatamente rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, per effetto delle norme in esame. Per quanto attiene alla clausola di salvaguardia, che prevede riduzioni del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo sociale per occupazione e formazione, a copertura di eventuali scostamenti degli oneri rispetto a quelli di cui al comma 9, fa presente che andrebbero forniti elementi di valutazione volti a confermare la sussistenza di disponibilità a valere sui predetti Fondi, senza pregiudicare lo svolgimento degli interventi già a carico dei medesimi stanziamenti.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui al comma 9 dell'articolo 17, osserva che la norma provvede alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 17, valutato in euro 340.000 per l'anno 2016, 456.000 per l'anno 2017, 590.000 per l'anno 2018, 695.000 per l'anno 2019, 895.000 per l'anno 2020, 1.260.000 per l'anno 2021, 1.655.000 per l'anno 2022, 2.085.000 per l'anno 2023, 2.610.000 per l'anno 2024, 3.260.000 per l'anno 2025, 4.070.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Lo stesso comma 9 prevede che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, l'INPS provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.
  Al riguardo, rileva che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del quale si prevede l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità. Segnala inoltre che tale accantonamento, ai sensi della vigente disciplina contabile, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 196 del 2009, non potrebbe essere utilizzato per finalità difformi dall'adempimento di obblighi internazionali. Sul punto ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  Con riferimento alla clausola di salvaguardia, ritiene necessario acquisire un chiarimento dal Governo in ordine alla idoneità della stessa, dal momento che il Fondo sociale per occupazione e formazione (capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle Pag. 46politiche sociali), a cui si ricorre, previo utilizzo del Fondo nazionale per le politiche sociali (capitolo 3671 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), riguarda spese di natura non rimodulabile.
  In merito all'articolo 24, recante il Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, rileva che le disposizioni in esame sembrano suscettibili di determinare effetti di dequalificazione della spesa per la destinazione di risorse in conto capitale (Fondo per lo sviluppo e la coesione) ad incremento di stanziamenti (Piano straordinario tutela e gestione risorsa idrica) definiti di parte corrente dal prospetto allegato alla legge di stabilità 2014. In proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Inoltre, andrebbero acquisiti, a suo avviso, chiarimenti volti ad escludere effetti peggiorativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto connessi alla nuova destinazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione indicata dalle disposizioni in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui al comma 2, osserva che la norma provvede alla copertura dell'onere derivante dal comma 1 dell'articolo 24, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020. Al riguardo, rileva che il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 (capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, piano di gestione 8) reca le necessarie disponibilità. Sul punto ritiene opportuno acquisire un'assicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle citate risorse non pregiudichi gli interventi già programmati a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 28, concernente il Fondo recepimento normativa europea, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui al comma 3, ricorda che la Commissione bilancio, in data 6 maggio 2015, ha già espresso parere favorevole, con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 20.01 del Governo, approvato dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, a seguito della cui approvazione è stato inserito nel testo l'articolo 28 in esame. Ribadisce la necessità, già evidenziata nel citato parere, di precisare, sia nella disposizione che istituisce il nuovo Fondo sia nella relativa autorizzazione di spesa, che gli oneri, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2016, hanno carattere annuale.
  Per quanto concerne l'articolo 29, comma 1, in materia di Segretario del Comitato interministeriale per gli affari europei, poiché la norma in esame non fornisce indicazioni riguardo alla tipologia di personale cui assegnare tale incarico, andrebbero forniti, a suo avviso, chiarimenti volti ad escludere oneri connessi a compensi da corrispondere ai titolari del medesimo incarico.
  Segnala, infine, che la clausola di invarianza di cui all'articolo 30 andrebbe riformulata precisando che dalla stessa sono esclusi gli articoli 17, 24 e 28, introdotti nel corso dell'esame in sede referente, posto che i predetti articoli comportano oneri.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

   Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 20 maggio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.45.

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Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
Atto n. 155.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, Rinviato nella seduta del 22 aprile 2015.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva chiesto alla rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione allo schema di decreto in esame.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI segnala che l'articolo 1, comma 6, dello schema, nel modificare l'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, concernente la messa all'asta delle quote di emissione di gas ad effetto serra, non innova nella sostanza il sistema di assegnazione delle aste, ma si limita a prevedere la mera decorrenza delle modalità di assegnazione delle stesse a titolo oneroso dal 1o gennaio 2013, sanando il periodo 1o gennaio – 5 aprile 2013, non considerato dal precedente decreto legislativo. Chiarisce inoltre che l'articolo 1, comma 10, nel modificare l'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 2013 – che disciplina l'esclusione a cura del Comitato ETS, su richiesta dell'interessato, degli impianti di dimensioni ridotte dal sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra, subordinatamente all'adozione di misure equivalenti – si limita a disporre la decorrenza dal 30 giugno 2015 della disciplina relativa al pagamento all'erario del corrispettivo delle quote dovute per taluni impianti a ridotte emissioni, a suo tempo introdotta dal predetto decreto legislativo n. 30 del 2013, ferma restando la destinazione degli introiti alle finalità di cui agli articoli 6 e 19 del medesimo decreto legislativo.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (atto n. 155);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'articolo 1, comma 6, nel modificare l'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, concernente la messa all'asta delle quote di emissione di gas ad effetto serra, non innova nella sostanza il sistema di assegnazione delle aste, ma si limita a prevedere la mera decorrenza delle modalità di assegnazione delle stesse a titolo oneroso dal 1o gennaio 2013, sanando il periodo 1o gennaio-5 aprile 2013, non considerato dal precedente decreto legislativo;
    l'articolo 1, comma 10, nel modificare l'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 2013 – che disciplina l'esclusione a cura del Comitato Emission Trading Scheme (ETS), su richiesta dell'interessato, degli impianti di dimensioni ridotte dal sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra, subordinatamente all'adozione di misure equivalenti – si limita a disporre la decorrenza dal 30 giugno 2015 della disciplina relativa al pagamento all'erario del corrispettivo delle quote dovute per taluni impianti a ridotte emissioni, a suo tempo introdotta dal predetto decreto legislativo Pag. 48n. 30 del 2013, ferma restando la destinazione degli introiti alle finalità di cui agli articoli 6 e 19 del medesimo decreto legislativo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.50.