CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 18 maggio 2015
447.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 4

ATTI DEL GOVERNO

  Lunedì 18 maggio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 10.15.

Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
Atto n. 157.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 maggio 2015.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (Atto n. 157);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la misura di cui all'articolo 3, riguardante l'indennità di maternità, risulta avere carattere più ampio e non limitato all'applicazione della sentenza n. 405/2001 Pag. 5della Corte costituzionale e a tali estensioni si riferisce l'onere quantificato per l'anno 2015;
    per quanto riguarda l'indennità di paternità, di cui agli articoli 5 e 15, la differenza di onere indicato nella relazione tecnica tra saldo netto da finanziare e indebitamento netto corrisponde al riconoscimento della contribuzione figurativa nei casi previsti;
    le disposizioni di cui all'articolo 13, in materia di indennità di maternità per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata presso l'INPS, determinano un identico impatto in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare, disciplinando le stesse disposizioni misure con impatto esclusivo sulle prestazioni;
    per quanto riguarda gli articoli da 17 a 20, in materia di indennità di maternità per libere professioniste, viene confermato che l'incremento delle prestazioni a carico delle varie casse previdenziali sarà compensato dall'incremento dell'onere contributivo a carico degli iscritti e che eventuali sfasamenti temporali in relazione alla sperimentalità delle misure risultano comunque inglobati nelle valutazioni prudenziali effettuate con riferimento al provvedimento in esame;
    le disposizioni di cui all'articolo 22, in materia di telelavoro, determinano effetti complessivamente neutri sul piano della finanza pubblica;
    la valutazione degli oneri finanziari derivanti dall'articolo 23, in materia di congedo per le donne vittime di violenza di genere, risulta prudenziale, avendo considerato tutte le lavoratrici dipendenti;
    per quanto riguarda l'articolo 24, che in via sperimentale destina per il triennio 2016-2018 alla promozione della conciliazione tra lavoro e vita privata una quota pari al 10 per cento del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, viene confermato che il predetto Fondo presenta le necessarie disponibilità e, conseguentemente, i decreti ministeriali attuativi potranno riconoscere i benefici contributivi a valere sul medesimo Fondo nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, determinando corrispondentemente i benefici stessi;
    appare opportuno riformulare il comma 1 del predetto articolo 24, esplicitando il riferimento normativo – articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni – riguardante le risorse relative al citato Fondo, potendosi viceversa omettere l'indicazione della missione, del programma e del capitolo di spesa cui lo stesso afferisce;
    appare opportuno riformulare il secondo periodo del comma 3 del citato articolo 24, nel senso di stabilire che ai componenti della cabina di regia – incaricata dell'elaborazione delle linee guida propedeutiche alla definizione di ulteriori azioni e modalità di intervento in materia di conciliazione tra vita professionale e vita privata, nonché del coordinamento delle connesse attività di monitoraggio degli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 24 – non spetti «alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato»;
    con riferimento all'articolo 25, comma 2, il computo degli oneri finanziari derivanti dal provvedimento – ad esclusione dell'articolo 24 – sul piano della distribuzione temporale in corso d'anno 2015 è stato effettuato correttamente sia tenendo conto della presumibile entrata in vigore del provvedimento sia della significativa maggiore propensione all'utilizzo degli istituti di congedo in esame in particolare nel periodo estivo;
    la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 26, che affida, qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 25, al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la rideterminazione con proprio decreto dei benefici previsti dagli articoli da 2 a 23 Pag. 6dello schema di decreto in esame, deve ritenersi correttamente formulata ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009;

   ritenuto tuttavia che, per quanto riguarda la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 26, comma 2:
    la legge delega, nel fissare i principi e criteri direttivi a cui dovrà attenersi il Governo, non ne ha indicato alcuno in merito ai contenuti della clausola di salvaguardia, vale a dire se quest'ultima, nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, affidi al Ministro l'adozione di misure correttive «di carattere espansivo» (ad esempio la compensazione dei maggiori oneri con maggiori entrate) o «di carattere restrittivo» (ad esempio la compensazione dei maggiori oneri con riduzione delle prestazioni da erogare);
    in mancanza di tale indicazione, appare preferibile ricondurre alla sede legislativa il procedimento per la concreta definizione di tali misure;
    in tale contesto appare pertanto pienamente applicabile la procedura prevista dall'articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione;
    tale procedura, poiché idonea ad assicurare il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione in caso di leggi la cui attuazione pregiudichi il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, debba a fortiori considerarsi tale anche nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni contenute in una singola legge;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   all'articolo 24, comma 1, sostituire le parole: del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui al capitolo 4330 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 25 «Politiche previdenziali», programma 25.3 «Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali» con le seguenti: delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni;
   all'articolo 24, comma 3, sostituire le parole: alcun compenso o gettone di presenza con le seguenti: alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato;
   all'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto e, nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni spesa di cui all'articolo 25, adotta tempestivamente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative legislative volte alla correzione dei predetti effetti, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in merito alla proposta di parere del relatore, si rimette alla Commissione per quanto riguarda la formulazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 26, comma 1.

  Rocco PALESE (FI-PdL) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, in quanto, a Pag. 7suo avviso, per rendere permanenti le misure previste dal provvedimento si potrebbero utilizzare, analogamente a quanto da lui proposto in altre occasioni, le risorse relative ai fondi strutturali europei.

  Maino MARCHI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, auspicando che, seppur il provvedimento prevede misure che si applicano in misura sperimentale per il solo anno 2015, con successivi provvedimenti si possa riconoscere i benefici in oggetto anche per gli anni successivi e quindi a regime.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni.
Atto n. 158.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 maggio 2015.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in risposta ai rilievi formulati dal relatore nella precedente seduta, deposita agli atti della Commissione due note della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato).

  Mauro GUERRA (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni (Atto n. 158);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'articolo 19 che prevede che il contratto si consideri a tempo indeterminato a decorrere dalla data della sesta proroga, nel caso in cui questa si verifichi nell'arco temporale di tre anni, non è applicabile al comparto delle pubbliche amministrazioni, posto che l'articolo 27 dello schema di decreto legislativo richiama la previsione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede espressamente per le pubbliche amministrazioni «il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato»;
    le disposizioni di cui agli articoli da 39 a 45, relative al contratto di apprendistato, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    per quanto riguarda le minori entrate derivanti dall'estinzione delle violazioni connesse ai versamenti contributivi, assicurativi e fiscali e relativi a un'erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso (articolo 48, comma 2), si conferma, come evidenziato dalla relazione tecnica, che, riguardando la norma rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato decorrenti dal 2016, la compensazione piena tra effetti di segno opposto, in ragione delle maggiori entrate fiscali e contributive relative alle trasformazioni contrattuali in esame, risulta assicurata nell'ambito degli effetti complessivi derivanti dalla norma;
    per quanto riguarda l'articolo 56, comma 1, recante la copertura finanziaria, si conferma che il Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive reca le necessarie disponibilità in relazione alle risorse utilizzate a copertura alla lettera a) del citato articolo 56, comma 1;
    si conferma inoltre l'adeguatezza della copertura di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b), trattandosi dell'utilizzo di conseguenti maggiori entrate fiscali per effetto indotto diretto delle minori entrate contributive, modalità di copertura finanziaria a cui si è fatto già ricorso in via di prassi; Pag. 8
    si conferma altresì che il Fondo sociale per occupazione e formazione reca le necessarie disponibilità in relazione alle risorse utilizzate a copertura alla lettera c) del citato articolo 56, comma 1;
    la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 56, comma 2, che affida, nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, effetti finanziari negativi e in particolare scostamenti rispetto alla valutazione delle minori entrate, al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro, l'introduzione di un contributo aggiuntivo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore privato e dei lavoratori autonomi, è correttamente formulata ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009;

   ritenuto che, per quanto riguarda la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 56, comma 2:
    la legge delega, nel fissare i principi e criteri direttivi a cui dovrà attenersi il Governo, non ne ha indicato alcuno in merito ai contenuti della clausola di salvaguardia, vale a dire se quest'ultima, nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, affidi al Ministro l'adozione di misure correttive «di carattere espansivo» (ad esempio la compensazione dei maggiori oneri con maggiori entrate) o «di carattere restrittivo» (ad esempio la compensazione dei maggiori oneri con riduzione delle prestazioni da erogare);
    in mancanza di tale indicazione, appare preferibile ricondurre alla sede legislativa il procedimento per la concreta definizione di tali misure;
    in tale contesto appare pertanto pienamente applicabile la procedura prevista dall'articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione;
    tale procedura, poiché idonea ad assicurare il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione in caso di leggi la cui attuazione pregiudichi il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, debba a fortiori considerarsi tale anche nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni contenute in una singola legge, anche qualora essi, in ipotesi, non pregiudichino il conseguimento dei citati obiettivi;
    appare opportuno ricondurre l'operatività della citata clausola al caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle minori entrate contributive di cui al comma 1, al netto delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del medesimo comma 1,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 56, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto e, nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle minori entrate contributive di cui al comma 1, al netto delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, adotta tempestivamente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative legislative volte alla correzione dei predetti effetti, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge medesima, qualora tali scostamenti siano in procinto di verificarsi al termine dell'esercizio finanziario».

Pag. 9

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in merito alla proposta di parere del relatore, si rimette alla Commissione per quanto riguarda la formulazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 56, comma 2.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.35.

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 18 maggio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 10.35.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti.
Emendamenti C. 2994-A.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione avvia l'esame delle proposte emendative relative agli articoli da 10 a 27 del disegno di legge in titolo, contenute nel fascicolo n. 2, trasmesso dall'Assemblea, e prosegue l'esame dell'emendamento 6.401 e dei relativi subemendamenti 0.6.401.1 e 0.6.401.2.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, avverte che l'Assemblea, nella giornata odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative contenute in detto fascicolo ricorda che la Commissione bilancio ha già espresso il proprio parere con riferimento a tutte le proposte emendative relative agli articoli da 1 a 9, riservandosi di pronunciarsi con riferimento all'emendamento 6.401 della Commissione ed ai relativi subemendamenti 0.6.401.1 e 0.6.401.2, in attesa dei chiarimenti del Governo.
  Evidenzia che la Commissione bilancio è quindi chiamata oggi ad esprimere il proprio parere sulle proposte emendative riferite agli articoli da 10 a 27 del provvedimento, nonché sull'emendamento 6.401 della Commissione e sui relativi subemendamenti 0.6.401.1 e 0.6.401.2.
  Riguardo agli emendamenti riferiti agli articoli da 10 a 27, fa preliminarmente presente che la maggior parte degli stessi – di cui si riporta, tra parentesi, anche la numerazione originaria – corrisponde a proposte emendative già presentate nel corso dell'esame presso la Commissione di merito.
  Con riguardo ai restanti emendamenti formula innanzitutto parere favorevole sull'emendamento 16.400 della Commissione, che recepisce la quinta osservazione formulata dalla Commissione bilancio nel parere reso all'Assemblea nella seduta del 15 maggio scorso sul testo del provvedimento, mentre per le altre proposte emendative segnala innanzitutto quelle la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea. In particolare, richiama le seguenti proposte emendative:
   Marzana 10.61 (ex 8.98), che prevede l'abrogazione dell'articolo 1, comma 332, della legge di stabilità 2015, che limita, per i dirigenti scolastici, la possibilità di conferimento delle supplenze brevi, e reca disposizioni di favore per l'accesso al pensionamento, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri finanziari;
   Marzana 10.62 (ex 8.97), che sopprime l'articolo 1, comma 334, lettera a), della legge di stabilità 2015, il quale riduce le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, e reca disposizioni di favore per l'accesso al pensionamento, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri finanziari;
   Marzana 10.63 (ex 8.96), che sopprime l'articolo 1, comma 333, della legge di stabilità 2015, che prevede un divieto Pag. 10per i dirigenti scolastici di conferire supplenze brevi al personale docente per il primo giorno di assenza, e reca disposizioni di favore per l'accesso al pensionamento, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri finanziari;
   Pannarale 10.294, che sopprime il comma 15 dell'articolo 10, che prevede un diritto di segreteria per la partecipazione a concorsi pubblici per il reclutamento del personale docente ed educativo, senza tuttavia provvedere alla quantificazione e alla copertura dei relativi oneri finanziari;
   Santerini 15.5, che differisce di un anno la soppressione della previsione secondo cui, presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, possono essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Alla copertura del relativo onere finanziario, pari a 300 mila euro per l'anno 2016, si provvede a valere sui risparmi, già scontati sui saldi di finanza pubblica, di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, che riduce le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
   Rubinato 18.20, il quale, concedendo una detrazione d'imposta a fronte del pagamento di rette scolastiche versate a istituti scolastici paritari, prevede un onere permanente e una copertura limitata nel tempo. Istituisce inoltre a tal fine un fondo con uno stanziamento di 20 milioni di euro per il 2015, senza tuttavia apprestare la necessaria copertura finanziaria;
   Rampelli 19.50, che eleva da 400 euro a 1.000 euro la detrazione annua per la frequenza alla scuola primaria, senza prevedere alcuna copertura del relativo onere;
   Vacca 21.01 (ex 11.10), che dispone un ulteriore stanziamento, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, per l'incremento del Fondo unico per l'edilizia scolastica, senza tuttavia prevedere alcuna copertura finanziaria degli oneri.

  Ritiene invece opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle seguenti proposte emendative:
   Giancarlo Giordano 10.010, 12.4 (ex 11.1010), Pannarale 10.01 (ex 8.01005), Simonetti 10.12 (ex 8.1026), Adornato 19.17 e Luigi Gallo 19.03 (ex 17.07), che provvedono alla copertura dei relativi oneri, almeno per quota parte, mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero o di alcuni Ministeri. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista;
   Giancarlo Giordano 10.361, che prevede un piano straordinario di assunzioni, rinviando, per la copertura dei relativi oneri, alla legge di stabilità per il 2016. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista;
   Simonetti 16.1 (ex 14.12), 18.6 (ex 16.22) e 19.16 (ex 17.25), che provvedono alla copertura dei relativi oneri, a vario titolo quantificati, sia mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge di stabilità per il 2015, sia mediante riduzione lineare delle spese rimodulabili di ciascun Ministero. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista;
   Gelmini 16.6, che prevede che il decreto interministeriale di cui al comma 8 dell'articolo 16 sia emanato nel rispetto del principio di trasferimento delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa – compreso il pagamento del personale docente e non docente –, secondo determinati parametri. Al riguardo, ritiene opportuno Pag. 11acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Lenzi 17.26, Palmieri 17.37 e Beni 17.39, che prevedono che i contribuenti possano esercitare una doppia opzione per destinare la quota del 5 per mille dell'IRPEF, una a favore dei soggetti già attualmente previsti e l'altra in favore delle istituzioni scolastiche. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'introduzione della doppia opzione possa essere effettuata mantenendo il limite di spesa di 500 milioni di euro annui, autorizzata dall'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014;
   Catalano 17.30, che dispone che le risorse del Fondo, istituito per un importo di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), del provvedimento, che non siano state ripartite, siano riallocate al Fondo denominato «La Buona Scuola», di cui all'articolo 26. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Rubinato 18.21 (ex 17.1002) e Gigli 19.4 (ex 17.30), che concedono una detrazione d'imposta a fronte del pagamento di rette scolastiche versate a istituti scolastici paritari, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, in misura pari a 500 milioni di euro dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI rinnova innanzitutto la richiesta di accantonamento dell'emendamento 6.401 della Commissione, con i relativi subemendamenti, in attesa dell'esito delle verifiche tuttora in corso. Esprime quindi parere contrario su tutte le proposte emendative testé richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Giancarlo Giordano 10.53 (ex 8.318) e Alberti 19.19 (ex 17.16), poiché ritenuti anch'essi suscettibili di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica. Esprime infine nulla osta su tutte le restanti proposte emendative riferite agli articoli da 10 a 27 e contenute nel fascicolo n. 2.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C. 2994-A, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti, contenute nel fascicolo n. 2, riferite agli articoli da 10 a 27;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento 16.400;

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 10.12, 10.53, 10.61, 10.62, 10.63, 10.294, 10.361, 12.4, 15.5, 16.1, 16.6, 17.26, 17.30, 17.37, 17.39, 18.6, 18.20, 18.21, 19.4, 19.16, 19.17, 19.19, 19.50 e sugli articoli aggiuntivi 10.01, 10.010, 19.03, 21.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, riferite agli articoli da 10 a 27».

Pag. 12

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Simonetta RUBINATO (PD) preannuncia la propria astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.50.

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 18 maggio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 20.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti.
Emendamenti C. 2994-A.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 10.410 della Commissione ed i relativi subemendamenti Simone Valente 0.10.410.1 e 0.10.410.2. In proposito, segnala che l'emendamento 10.410 della Commissione prevede che, limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, possano richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Osserva che la proposta emendativa, prevedendo una mera richiesta da parte dell'interessato circa la possibilità di ottenere l'assegnazione provvisoria interprovinciale limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, non sembrerebbe inficiare l'attuazione del piano straordinario di mobilità di cui al comma 12 dell'articolo 10. Al riguardo, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo. Rileva, altresì, che il subemendamento Simone Valente 0.10.410.1, prevedendo, in luogo dell'assegnazione provvisoria interprovinciale, il trasferimento dell'interessato, sembrerebbe permettere l'assegnazione permanente di quest'ultimo a prescindere dall'ambito interprovinciale di riferimento, e che il subemendamento Simone Valente 0.10.410.2 prevede che i docenti in questione non confluiscono negli ambiti territoriali a cui si riferiscono le operazioni di mobilità ai fini dell'attribuzione degli incarichi triennali. Tutto ciò premesso, ritiene opportuno acquisire chiarimenti dal Governo in merito agli effetti dei citati subemendamenti, posto che gli stessi potrebbero irrigidire i meccanismi di assegnazione dei docenti a livello nazionale con conseguenti effetti finanziari negativi determinati da un maggior ricorso alle supplenze.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere favorevole sull'emendamento 10.410 della Commissione, a condizione che venga esplicitamente previsto che l'assegnazione provvisoria interprovinciale possa essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esclusivamente nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Esprime inoltre parere contrario sui subemendamenti Simone Valente 0.10.410.1 e 0.10.410.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato l'emendamento 10.410 della Commissione nonché i subemendamenti Pag. 130.10.410.1 e 0.10.410.2 al disegno di legge C. 2994-A, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento 10.410, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'emendamento 10.410, aggiungere in fine il seguente periodo: Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.

PARERE CONTRARIO

  sui subemendamenti 0.10.410.1 e 0.10.410.2 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 20.05.

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