CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 maggio 2015
444.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 104

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 9.50.

Disposizioni concernenti le missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare.
C. 45 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 maggio 2015.

  Maino MARCHI (PD), relatore, ricorda che la Commissione, nella seduta del 5 maggio 2015, ha avviato l'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 45 e abb., recante disposizioni concernenti le missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni di merito. In quella sede sono stati evidenziati profili problematici di carattere finanziario, in merito ai quali il Governo si era riservato di fornire chiarimenti.
  Segnala che le Commissioni esteri e difesa, nella seduta del 6 maggio 2015, hanno concluso l'esame in sede referente Pag. 105del nuovo testo unificato, senza apportare ulteriori modifiche al testo del provvedimento.
  Rileva che la Commissione è ora quindi chiamata a pronunciarsi direttamente sul testo all'esame dell'Assemblea. Chiede pertanto alla rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella seduta del 5 maggio scorso.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che:
   le disposizioni di cui agli articoli 5 (indennità di missione), 6 (compenso forfetario di impiego e retribuzione per lavoro straordinario), 7 (indennità di impiego operativo), 8, commi 1, 2 e 4 (trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale), 15 (orario di lavoro), 17 (personale civile) e 19 (disposizioni in materia penale), non hanno portata innovativa rispetto a quanto previsto dai provvedimenti di proroga delle missioni internazionali che si sono succeduti nel tempo;
   il primo e il secondo periodo dell'articolo 8, comma 3, che estendono, a determinate condizioni, i benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo al personale che partecipa alle missioni internazionali, presentando portata innovativa rispetto ai citati provvedimenti di proroga delle missioni internazionali, comportano nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria valutati in euro 2.216.000 per l'anno 2015, 2.411.168 per l'anno 2016, 2.606.336 per l'anno 2017, 2.801.504 per l'anno 2018, 2.996.672 per l'anno 2019, 3.191.840 per l'anno 2020, 3.387.008 per l'anno 2021, 3.387.008 per l'anno 2022, 3.582.176 per l'anno 2023 e 3.777.344 a decorrere dall'anno 2024;
   il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 8, rinviando alla legge di stabilità l'estensione dei citati benefici agli eventi verificatisi tra 1o gennaio 1961 e il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente provvedimento, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura;
   appare necessario allineare la durata dell'impegno italiano all'estero a quella dell'esercizio finanziario, sia anticipando il termine di presentazione della relazione di cui all'articolo 3 al 31 dicembre di ogni anno, sia coordinando la procedura di cui all'articolo 2, relativa alle nuove missioni internazionali autorizzate in corso d'anno, con quella prevista all'articolo 3 per le missioni internazionali autorizzate negli anni precedenti, facendo confluire le prime nelle seconde a partire dall'anno successivo a quello di avvio della missione;
   appare necessario prevedere, all'articolo 3, la soppressione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e l'assegnazione delle relative risorse al Fondo di cui all'articolo 4, comma 1;
   appare necessario prevedere un'apposita procedura volta a consentire l'utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali di cui all'articolo 4, comma 1, sia nell'anno di avvio della missione, sia negli anni successivi, mediante l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri corredati di relazione tecnica esplicativa da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari anche per i profili finanziari, in modo da assicurare un adeguato controllo parlamentare sulle risorse utilizzate;
   appare necessario affidare ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire, nell'ambito delle risorse ivi previste, per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, l'indennità di missione è calcolata sulla diaria giornaliera, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, nonché di prevedere l'eventuale conferimento dell'incarico di consigliere per la cooperazione civile del comandante militare italiano del contingente internazionale e di stabilire il limite annuo complessivo entro il quale i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono autorizzare interventi di prima necessità in favore della popolazione locale;Pag. 106
   appare necessario precisare, all'articolo 9, che le disposizioni concernenti il personale in stato di prigionia o disperso si riferiscono al personale ad ordinamento militare e alle Forze di polizia;
   appare necessario sopprimere gli articoli 14 (utenze telefoniche di servizio) e 25 (modifiche all'articolo 744 del codice della navigazione), in quanto hanno portata innovativa rispetto a quanto previsto dai provvedimenti di proroga delle missioni internazionali che si sono succeduti nel tempo e appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   appare necessario modificare l'articolo 23 nel senso di prevedere che i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali diverse dall'ONU ivi richiamati confluiscono nel Fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, mentre quelli effettuati dall'ONU confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 4, comma 1;
   appare necessario sopprimere la disposizione transitoria di cui all'articolo 26, prevedendo contestualmente che il presente provvedimento entri in vigore il 31 dicembre dell'anno in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in modo da assicurare la piena operatività della nuova disciplina fin dall'anno successivo a quello della sua entrata in vigore.

  Maino MARCHI (PD), relatore, formula pertanto la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 45 e abb.-A, recante Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le disposizioni di cui agli articoli 5 (indennità di missione), 6 (compenso forfetario di impiego e retribuzione per lavoro straordinario), 7 (indennità di impiego operativo), 8, commi 1, 2 e 4 (trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale), 15 (orario di lavoro), 17 (personale civile) e 19 (disposizioni in materia penale) non hanno portata innovativa rispetto a quanto previsto dai provvedimenti di proroga delle missioni internazionali che si sono succeduti nel tempo;
    il primo e il secondo periodo dell'articolo 8, comma 3, che estendono, a determinate condizioni, i benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo al personale che partecipa alle missioni internazionali, presentando portata innovativa rispetto ai citati provvedimenti di proroga delle missioni internazionali, comportano nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria valutati in euro 2.216.000 per l'anno 2015, 2.411.168 per l'anno 2016, 2.606.336 per l'anno 2017, 2.801.504 per l'anno 2018, 2.996.672 per l'anno 2019, 3.191.840 per l'anno 2020, 3.387.008 per l'anno 2021, 3.387.008 per l'anno 2022, 3.582.176 per l'anno 2023 e 3.777.344 a decorrere dall'anno 2024;
    il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 8, rinviando alla legge di stabilità l'estensione dei citati benefici agli eventi verificatisi tra 1o gennaio 1961 e il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente provvedimento, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura;
    appare necessario allineare la durata dell'impegno italiano all'estero a quella dell'esercizio finanziario, sia anticipando il termine di presentazione della relazione di cui all'articolo 3 al 31 dicembre di ogni anno, sia coordinando la procedura di cui all'articolo 2, relativa alle nuove missioni internazionali autorizzate in corso d'anno, con quella prevista all'articolo 3 per le missioni internazionali autorizzate negli anni precedenti, facendo confluire le prime nelle seconde a partire dall'anno successivo a quello di avvio della missione;
    appare necessario prevedere, all'articolo 3, la soppressione del Fondo di cui Pag. 107all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e l'assegnazione delle relative risorse al Fondo di cui all'articolo 4, comma 1;
    appare necessario prevedere un'apposita procedura volta a consentire l'utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali di cui all'articolo 4, comma 1, sia nell'anno di avvio della missione, sia negli anni successivi, mediante l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri corredati di relazione tecnica esplicativa da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari anche per i profili finanziari, in modo da assicurare un adeguato controllo parlamentare sulle risorse utilizzate;
    appare necessario affidare ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire, nell'ambito delle risorse ivi previste, per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, l'indennità di missione è calcolata sulla diaria giornaliera, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, nonché di prevedere l'eventuale conferimento dell'incarico di consigliere per la cooperazione civile del comandante militare italiano del contingente internazionale e di stabilire il limite annuo complessivo entro il quale i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono autorizzare interventi di prima necessità in favore della popolazione locale;
    appare necessario precisare, all'articolo 9, che le disposizioni concernenti il personale in stato di prigionia o disperso si riferiscono al personale ad ordinamento militare e alle Forze di polizia;
    appare necessario sopprimere gli articoli 14 (utenze telefoniche di servizio) e 25 (modifiche all'articolo 744 del codice della navigazione), in quanto hanno portata innovativa rispetto a quanto previsto dai provvedimenti di proroga delle missioni internazionali che si sono succeduti nel tempo e appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    appare necessario modificare l'articolo 23 nel senso di prevedere che i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali diverse dall'ONU ivi richiamati confluiscono nel Fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, mentre quelli effettuati dall'ONU confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 4, comma 1;
    appare necessario sopprimere la disposizione transitoria di cui all'articolo 26, prevedendo contestualmente che il presente provvedimento entri in vigore il 31 dicembre dell'anno in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in modo da assicurare la piena operatività della nuova disciplina fin dall'anno successivo a quello della sua entrata in vigore,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: l'ammontare delle risorse finanziarie stanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo 4 con le seguenti: il fabbisogno finanziario per l'anno in corso cui si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 4, comma 1;
  Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, sono destinate a soddisfare il fabbisogno finanziario di cui al comma 2. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti Pag. 108per materia e per i profili finanziari, che è reso entro 20 giorni dall'assegnazione.
   2-ter. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2-bis, per il finanziamento delle missioni di cui al medesimo comma 2, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese mensili determinate in proporzione al fabbisogno finanziario di cui all'articolo 2, comma 2. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria mensili, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 2-bis.
   2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 del medesimo articolo 2 con il seguente: 3. Per gli anni successivi a quello in corso alla data di autorizzazione delle missioni di cui al comma 2, ai fini del finanziamento e della prosecuzione delle missioni stesse, ivi inclusa la proroga della loro durata, nonché ai fini dell'eventuale modifica di uno o più caratteri delle missioni medesime, si provvede ai sensi dell'articolo 3;
   All'articolo 3, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 marzo di ogni anno con le seguenti: Entro il 31 dicembre di ogni anno.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: anche ai fini dell'eventuale rimodulazione dell'impegno italiano all'estero, una relazione analitica sulle missioni in corso, precisando con le seguenti: una relazione analitica sulle missioni in corso, anche ai fini della loro prosecuzione per l'anno successivo, ivi inclusa la proroga della loro durata come definita ai sensi dell'articolo 2, nonché ai fini dell'eventuale modifica di uno o più caratteri delle singole missioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul Fondo di cui all'articolo 4, comma 1. Tale relazione precisa, anche con riferimento alle missioni concluse nell'anno in corso.
   All'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. È soppresso il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e le relative risorse confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 4, comma 1.
  2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   All'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero da appositi provvedimenti legislativi.
   All'articolo 4, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le missioni internazionali indicate nella relazione di cui all'articolo 3, comma 1, come risultante a seguito delle relative deliberazioni parlamentari. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro 20 giorni dall'assegnazione.
  2-ter. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2-bis, per la prosecuzione delle missioni in atto le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese mensili determinate in proporzione alle risorse da assegnare a ciascuna missione ai sensi del comma 2. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria mensili, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 2-bis.
  2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.Pag. 109
   All'articolo 5, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: Con decreto fino a: di cui all'articolo 4 con le seguenti: Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 2-bis, e 4, comma 2-bis, nell'ambito delle risorse ivi previste;
  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del comma 3 del medesimo articolo 5.
   All'articolo 8, sopprimere il comma 3;
   All'articolo 9, comma 1, dopo la parola: personale inserire le seguenti: ad ordinamento militare e delle Forze di polizia.
   Sopprimere l'articolo 14.
   All'articolo 18, comma 1, sostituire le parole: Nell'ambito delle missioni internazionali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, può conferire l'incarico con le seguenti: Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 2-bis, e 4, comma 2-bis, nell'ambito delle risorse ivi previste, può essere previsto il conferimento dell'incarico.
  Conseguentemente, al medesimo comma 1 dell'articolo 18, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il predetto incarico è conferito con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa.
   All'articolo 20, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
   All'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: entro il limite annuo complessivo stabilito nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4 con le seguenti: nel limite annuo complessivo stabilito con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 2-bis, e 4, comma 2-bis, nei limiti delle risorse ivi previste;
  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
   All'articolo 23, comma 1, dopo le parole: o da organizzazioni internazionali, inserire le seguenti: ad esclusione di quelli effettuati dall'ONU.
  Conseguentemente, all'articolo 23, al medesimo comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: I pagamenti a qualunque titolo effettati dall'ONU quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali sono versati nel Fondo di cui all'articolo 4, comma 1.
   Sopprimere l'articolo 25.
   Sopprimere l'articolo 26.
  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, sostituire le parole da: il giorno successivo a quello con le seguenti: il 31 dicembre dell'anno in corso alla data».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Rocco PALESE (FI-PdL) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Maino MARCHI (PD), relatore, fa presente che l'Assemblea, in data 12 maggio 2015, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione appare carente o inidonea, segnala l'emendamento Duranti 19.52, in quanto lo stesso riconosce una somma a titolo di risarcimento danni in favore delle vittime dei Pag. 110reati commessi nel corso di missioni internazionali, nei casi in cui tali reati siano stati commessi con eccesso colposo dei limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini impartiti, senza prevedere alcuna copertura finanziaria.
  Relativamente alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Duranti 4.50, che prevede che il fondo per il finanziamento delle missioni militari sia istituito presso il Ministero della difesa anziché il Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Piras 8.50 e gli identici Duranti 8.51 e Frusone 8.52, che estendono al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, al personale civile e ai corpi civili di pace, la previsione secondo la quale le spese di cura, comprese le spese di ricovero e per protesi, sono a carico dell'amministrazione della difesa. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Grillo 8.55 e 8.54, che prevedono che le spese di cura, comprese le spese di ricovero e per protesi, per il personale civile impiegato in missioni internazionali sono a carico dell'amministrazione di appartenenza. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Duranti 10.50, che stabilisce che il personale che ha partecipato alle missioni internazionali non possa essere impiegato in servizi di ordine pubblico, compresi i servizi di controllo del territorio, per un anno dalla fine della partecipazione della missione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Basilio 13.050, che, sostituendo l'articolo 1491 del codice dell'ordinamento militare, disciplina il diritto di voto, in occasione delle consultazioni elettorali politiche e amministrative, del personale militare temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Palazzotto 18.2 e Corda 18.50, che sostituiscono l'articolo 18, prevedendo che il soggetto al quale può essere conferito l'incarico di consigliere del comandante militare italiano del contingente internazionale deve essere un funzionario diplomatico. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative.

  Fa presente, infine, che le altre proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  Maino MARCHI (PD), relatore, con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 4.50, 8.50, 8.51, 8.52, 8.54, 8.55, 18.2, 18.50 e 19.52 e sugli articoli aggiuntivi 10.050 e 13.050, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura; nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.05.

Pag. 111

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 15.05.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti.
C. 2994-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge reca «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e che il testo iniziale è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
  Ricorda inoltre che la Commissione Bilancio ha già esaminato il provvedimento, formulando il proprio parere sul testo iniziale nella seduta del 6 maggio 2015 e che la Commissione di merito ha quindi apportato modifiche al testo, che non risultano corredate di relazione tecnica.
  Passando all'esame delle proposte emendative, approvate dalla Commissione di merito, che presentano profili di carattere finanziario, nel rinviare, per i profili di quantificazione, alla documentazione predisposta dagli uffici, si sofferma sulle disposizioni di copertura finanziaria.
  Con riferimento al comma 15 dell'articolo 21 e in particolare all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 113, della legge n. 311 del 2004, della quale è prevista la riduzione in misura pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, per la durata dell'ammortamento del mutuo, fa presente che sul capitolo di spesa relativo alla predetta autorizzazione di spesa, concernente «Interventi di edilizia ed acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali» (cap. 7312 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), risultano iscritte nel bilancio triennale risorse pari ad euro 4.069.705 per il 2015 e ad euro 4.080.795 per ciascuno degli anni 2016-2017. In considerazione dell'esiguità dei citati stanziamenti, che verrebbero di fatto pressoché azzerati dalla disposizione in commento, considera opportuno che il Governo confermi la sussistenza delle risorse a decorrere dal 2016 e che il loro utilizzo non comprometta interventi eventualmente già previsti a valere sulle risorse medesime.
  Ritiene inoltre necessario che il Governo confermi la congruità della quantificazione degli ulteriori effetti finanziari da compensare in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, così come derivanti dalla disposizione in commento e pari a 5 milioni di euro per il 2017, a 15 milioni di euro per il 2018 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si provvede mediante utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione dei contributi pluriennali (capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).
  Con riferimento all'impiego del citato Fondo considera altresì necessario che il Governo confermi la sussistenza delle occorrenti risorse e che il loro utilizzo non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  In merito all'articolo 26, commi 2, 3 e 4, concernente la copertura finanziaria del provvedimento, nel ribadire l'opportunità di specificare che gli oneri derivanti dall'articolo 11 siano riferiti al comma 1 del medesimo articolo, recante istituzione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un fondo per la valorizzazione del merito del personale docente con una dotazione pari a 200 Pag. 112milioni di euro annui a decorrere dal 2016, dà preliminarmente conto delle modificazioni introdotte nel testo del provvedimento nel corso dell'esame in sede referente alle quali sono ascritti nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già previsti dal testo iniziale del provvedimento stesso. In tale contesto, le novità introdotte dalla Commissione di merito concernono in particolare:
   l'incremento, in misura pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022, del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (articolo 2, comma 22);
   l'ulteriore incremento, in misura pari a 46 milioni di euro per il 2016 e a 14 milioni di euro per il 2017, del Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici (articolo 9, comma 7, secondo periodo);
   l'attribuzione degli incarichi, per i dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle attività svolte dal Nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici, anche in deroga alle percentuali fissate per i dirigenti di seconda fascia ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel limite massimo di spesa di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 (articolo 9, comma 15);
   la conferma per l'anno scolastico 2015-2016 del contingente di 300 posti di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga al primo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge del 448 del 1998, nei limiti di spesa pari a 1,7 milioni di euro per il 2015 e a 3,4 milioni di euro per il 2016 (articolo 15, comma 2);
   l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un apposito Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante novella legislativa dell'articolo 2 del decreto-legge n. 40 del 2010, finalizzata a prevedere la destinazione da parte dei contribuenti di una quota del cinque per mille alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione [articolo 17, comma 1, lettera c)];
   l'estensione anche con riferimento al ciclo della scuola superiore di secondo grado della detraibilità della spese sostenute per la frequenza scolastica, con maggiori oneri valutati in 16 milioni di euro per il 2016 e in 9,1 milioni di euro a decorrere dal 2017 (articolo 19, comma 1);
   l'incremento di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, per la durata di ammortamento dei relativi mutui, dei contributi pluriennali stanziati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013 (articolo 21, comma 16).

  Ciò premesso, segnala che alla copertura finanziaria dei nuovi o maggiori oneri derivanti dalle suddette modificazioni al testo approvate nel corso dell'esame in sede referente si provvede con le seguenti modalità:
   attraverso riduzione, in misura pari a 8,88 milioni di euro per il 2015, a 89,4 milioni di euro per il 2016, a 97,1 milioni di euro per il 2017, a 63,1 milioni di euro per il 2018, a 26,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e a 17 milioni di euro per il 2022, delle risorse stanziate nel Fondo denominato «La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del provvedimento in esame;
   mediante l'ulteriore riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 26, comma 3, lettera b).

  Al riguardo, con riferimento all'utilizzo del Fondo denominato «La Buona Scuola Pag. 113per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» di cui all'articolo 26, comma 2, pur segnalando la cospicua riduzione, conseguente all'approvazione di talune proposte emendative in sede referente, delle risorse ad esso assegnate dal testo originario del provvedimento, osserva tuttavia che le nuove disposizioni appaiono comunque coerenti con il complesso delle finalità per le quali il Fondo medesimo è stato istituito. Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Per quanto concerne l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), di cui al comma 3, lettera b), del quale, rispetto al testo iniziale del provvedimento, è prevista un'ulteriore riduzione in misura pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a 59,1 milioni di euro per il 2022 e a 69,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, considera opportuno che il Governo chiarisca – in ragione dell'incremento degli oneri posti a suo carico e della variazione temporale del suo impiego – che il predetto Fondo rechi le necessarie disponibilità e che il loro utilizzo non pregiudichi la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.
  Per quanto concerne l'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione dei contributi pluriennali (capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), di cui all'articolo 26, comma 4, in una misura pari ad ulteriori 20 milioni di euro per il 2018, a 60 milioni di euro per il 2019 e a 80 milioni di euro per il 2020, fa presente che tale maggiore impiego deriva dall'approvazione nel corso dell'esame in sede referente dell'emendamento 19.23 (nuova formulazione), che ha introdotto il comma 16 dell'articolo 21 del testo in esame, con il quale è stato disposto l'aumento, in una misura pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, per la durata di ammortamento dei mutui, dei contributi pluriennali stanziati dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013. A tale proposito, giudica necessario che il Governo confermi la sussistenza delle occorrenti risorse nonché il fatto che il loro utilizzo non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Appare, altresì, necessario che il Governo confermi la congruità della quantificazione degli effetti finanziari da compensare in termini di fabbisogno e di indebitamento netto così come determinati dalla citata disposizione introdotta nel corso dell'esame in sede referente. Ciò posto, segnala che, nella sua formulazione attuale, il suddetto articolo 21, comma 16, appare carente dal punto di vista della copertura finanziaria, in termini di saldo netto da finanziare, dal momento che esso, pur introducendo un onere con decorrenza dal 2015, ne prevede tuttavia la relativa copertura solo a partire dall'anno 2016, in parte mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 26, comma 2, in misura pari a 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, e in parte mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, in misura pari a 10 milioni annui a decorrere dal 2023. In proposito, rileva che per tali oneri, che si riferiscono ad un arco di tempo limitato, ancorché lungo, viene impropriamente prevista un'autorizzazione di spesa e una copertura finanziaria permanente. A questo riguardo ritiene che dovrebbe quindi essere valutata l'opportunità di dare all'autorizzazione di spesa e alla relativa copertura finanziaria una separata evidenza, analogamente a quanto disposto per l'articolo 21, comma 15, in modo da far risultare l'effettiva durata dell'intervento. Sul punto, considera pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, anche in considerazione dell'ampiezza delle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente, si riserva di Pag. 114fornire in altra seduta i chiarimenti sulle questioni sollevate dal relatore.

   Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.
C. 2722, approvato dal Senato.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 maggio 2015.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che nella seduta del 6 maggio scorso erano stati chiesti al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia quanto segue:
   le attività di pianificazione e coordinamento dei controlli per la sicurezza della navigazione, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera o), saranno svolte dalla Guardia costiera nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
   il provvedimento reca, al comma 7 dell'articolo 1, una clausola di neutralità finanziaria nonché un espresso richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in base al quale, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, i provvedimenti legislativi che rechino le risorse finanziarie necessarie alla compensazione dovranno entrare in vigore prima dell'adozione dei decreti legislativi che comportano i nuovi o maggiori oneri;
   il criterio di delega previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera r), introdotto dal Senato, che prevede l'equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, determina l'applicazione a tali strutture di un'aliquota IVA del 10 per cento anziché del 22 per cento, comportando, pertanto, un minor gettito IVA;
   tale criticità – come peraltro già evidenziato dal rappresentante del Governo presso la Commissione bilancio del Senato – appare tuttavia superabile in considerazione della clausola contenuta nel comma 7 dell'articolo 1, con cui si subordina l'emanazione dei decreti attuativi recanti nuovi o maggiori oneri alla preventiva o contestuale entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le risorse finanziarie adeguate a fungere da copertura.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2722 Governo, approvato dal Senato, recante Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le attività di pianificazione e coordinamento dei controlli per la sicurezza della navigazione, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera o), saranno svolte dalla Guardia costiera nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
    il provvedimento reca, al comma 7 dell'articolo 1, una clausola di neutralità finanziaria nonché un espresso richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in base al quale, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, i provvedimenti legislativi che rechino le risorse finanziarie necessarie alla compensazione Pag. 115dovranno entrare in vigore prima dell'adozione dei decreti legislativi che comportano i nuovi o maggiori oneri;
    il criterio di delega previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera r), introdotto dal Senato, che prevede l'equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, determina l'applicazione a tali strutture di un'aliquota IVA del 10 per cento anziché del 22 per cento, comportando, pertanto, un minor gettito IVA;
    tale criticità – come peraltro già evidenziato dal rappresentante del Governo presso la Commissione bilancio del Senato – appare tuttavia superabile in considerazione della clausola contenuta nel comma 7 dell'articolo 1, con cui si subordina l'emanazione dei decreti attuativi recanti nuovi o maggiori oneri alla preventiva o contestuale entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le risorse finanziarie adeguate a fungere da copertura,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti le missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare.
C. 45 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  Maino MARCHI (PD), relatore, segnala che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 9.100 dei relatori, ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio. L'emendamento si riferisce al comma 1 dell'articolo 9, il quale, secondo le condizioni ex articolo 81 della Costituzione, contenute nel parere approvato in data odierna dalla Commissione bilancio, si dovrebbe applicare al personale ad ordinamento militare e delle Forze di polizia.
  L'emendamento 9.100 dei relatori prevede, tra gli altri, l'applicazione dei commi 3 e 5, in luogo del comma 4, dell'articolo 5 al personale in stato di prigionia o disperso a causa dell'impiego in missioni internazionali.
  Precisa al riguardo che il citato comma 3 dell'articolo 5 consente, nell'ambito delle risorse, individuate con D.P.C.M., del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, che sia stabilito per quali teatri operativi l'indennità di missione sia calcolata sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente.
  Il comma 5 dell'articolo 5 equipara, ai fini dalla corresponsione dell'indennità di missione, i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata ai volontari in servizio permanente.
  Il comma 4 dell'articolo 5, che non viene più richiamato dall'emendamento in questione, prevede invece la corresponsione di un'indennità giornaliera, pari alla diaria di missione estera percepita, durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori del teatro di operazioni e in costanza di missione.
  Fa presente che l'emendamento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo ritiene comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma l'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario in relazione all'emendamento 9.100 dei relatori.

  Maino MARCHI (PD), relatore, propone quindi di esprimere nulla osta sull'emendamento 9.100 dei relatori.

Pag. 116

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta di nulla osta del relatore.

  La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.
C. 3008, approvata, in un testo unificato, dal Senato, e abb.

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 263 e abb.