CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 maggio 2015
444.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 13 maggio 2015.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.
C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.20 alle 9.35.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 9.35.

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Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.
C. 3008, approvata, in un testo unificato, dal Senato, ed abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, ricorda che il testo unificato in esame (C. 3008) è volto a contrastare i fenomeni corruttivi attraverso una serie di misure che vanno dall'incremento generalizzato delle sanzioni per i reati contro la pubblica amministrazione, a quelle volte al recupero delle somme indebitamente percepite dal pubblico ufficiale, alla revisione del reato di falso in bilancio.
  Il provvedimento, composto di 12 articoli, si suddivide in due parti: la prima riguarda, in particolare, i reati contro la pubblica amministrazione (Capo I, articoli da 1 a 8); la seconda parte ha per oggetto i delitti di false comunicazioni sociali (Capo II, articoli da 9 a 12). Quanto ai reati contro la pubblica amministrazione, l'articolo 1 del testo unificato in materia di pene accessorie, modifica: l'articolo 32-ter del codice penale, elevando a 3 e 5 anni i limiti di durata minima e massima dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (attualmente, un anno e tre anni); l'articolo 32-quinquies del codice penale, che disciplina i casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego, per prevedere che tale pena accessoria nei confronti del dipendente di pubbliche amministrazioni consegue alla condanna alla reclusione non inferiore ai 2 anni (oggi è per pene non inferiori a 3 anni) per i delitti di peculato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, ovvero corruzione di persona incaricata di pubblico servizio; l'articolo 35 del codice penale, per aumentare il tempo minimo e massimo di durata della sospensione dall'esercizio di una professione (si passa, rispettivamente, dagli attuali 15 giorni e 2 anni a 3 mesi e 3 anni).
  L'articolo 1 aumenta l'entità delle pene previste dal codice penale per una serie di reati del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione; in particolare, la pena massima per il peculato (articolo 314) è la reclusione a 10 anni e 6 mesi (oggi è 10 anni); la pena massima per la corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318) è la reclusione a 6 anni (oggi, è 5 anni); la pena per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319) diventa la reclusione da 6 a 10 anni (oggi da 4 a 8 anni); la pena per il reato di corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter) è la reclusione da 6 a 12 anni (oggi da 4 a 10 anni); per lo stesso reato, se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a 5 anni, la pena è della reclusione da 6 a 14 anni (oggi da 5 a 12 anni) mentre se all'ingiusta condanna consegue la reclusione superiore a 5 anni o l'ergastolo, la pena è della reclusione da 8 a 20 anni (oggi da 6 a 20 anni); infine, la pena per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater) diventa la reclusione da 6 a 10 anni e 6 mesi (oggi da 3 a 8 anni). Il medesimo articolo 1 introduce, inoltre, una nuova circostanza attenuante nell'articolo 323-bis c.p. che consente una diminuzione della pena da un terzo a due terzi per colui che, responsabile di specifici delitti contro la pubblica amministrazione (articoli 318, 319, 319-ter e quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale), si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.
  L'articolo 2 subordina, all'articolo 165 del codice penale, l'accesso alla sospensione condizionale della pena per un catalogo di reati contro la pubblica amministrazione (articoli 314, 317, 318, 319, Pag. 17319-ter e quater, 320 e 322-bis del codice penale) al pagamento, a titolo di riparazione pecuniaria di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno. L'articolo 3 del testo in esame modifica la fattispecie di concussione (articolo 317 del codice penale), ampliandone l'ambito soggettivo di applicazione per ricomprendervi anche «l'incaricato di un pubblico servizio», così tornando alla formulazione ante-legge Severino (legge n. 190 del 2012). L'articolo 4 inserisce nel codice penale l'articolo 322-quater che stabilisce che, con la sentenza di condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione, venga sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di un pubblico servizio) a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione di appartenenza, ovvero, in caso di corruzione in atti giudiziari, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno. L'articolo 5 introduce un aumento generalizzato delle pene per il reato di associazione mafiosa (articolo 416-bis del codice penale); in particolare, la reclusione minima e massima per i partecipanti è portata, rispettivamente, a 10 e 15 anni (attualmente va da 7 a 12). Analoghi aumenti sono previsti anche in relazione alle pene per i capi dell'associazione, per cui è stabilita la reclusione da 12 a 18 anni (ora da 9 a 14) nonché in caso di associazione «armata»; in relazione a queste ultime, si prevede la reclusione: da 12 a 20 anni per i partecipanti all'associazione (ora da 9 a 15 anni), da 15 a 26 anni per i capi dell'associazione (ora da 12 a 24 anni). L'articolo 6 modifica la disciplina del patteggiamento, per condizionare l'accesso al rito speciale, con riguardo ai procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la del codice penale, alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.
  L'articolo 7 integra la formulazione dell'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, ponendo in capo al PM che esercita l'azione penale per reati contro la pubblica amministrazione obblighi informativi nei confronti del Presidente dell'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione).
  L'articolo 8 modifica la citata legge Severino (legge n. 190 del 2012): attribuendo all'Autorità nazionale anticorruzione compiti di vigilanza anche sui contratti pubblici ai quali non si applica il cosiddetto Codice degli appalti (ad esempio, i contratti secretati); prevedendo obblighi informativi semestrali a carico delle stazioni appaltanti (sui bandi di gara, i partecipanti, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, l'importo delle somme liquidate) nei confronti dell'Autorità nazionale anticorruzione; prevedendo analoghi obblighi informativi all'ANAC da parte dei giudici amministrativi quando, nelle controversie sull'aggiudicazione dell'appalto, rilevino anche sommariamente elementi di scarsa trasparenza delle procedure. Gli articoli 9 e seguenti riguardano la nuova disciplina delle false comunicazioni sociali; la novità principale è che il falso in bilancio torna ad essere un delitto per tutte le imprese, non solo per quelle quotate in borsa. La reclusione per le società quotate, in base al testo unificato, va da 3 a 8 anni (oggi è fra i 6 mesi e i 3 anni), mentre per le aziende non quotate va da uno a 5 anni (oggi la pena è l'arresto fino a due anni, ma vi sono casi di esclusione della punibilità, che sono cancellati dalla proposta di legge). Il testo prevede anche un inasprimento delle sanzioni amministrative a carico delle società. Gli articoli 9 e 10 riguardano il falso in bilancio nelle società non quotate.
  L'articolo 9 modifica l'articolo 2621 del codice civile, prevedendo alcune modifiche della fattispecie (in relazione al dolo, alla rilevanza dei fatti esposti e della loro concretezza ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni) nonché stabilendo che il reato sia sempre punito come delitto con pene detentive che possono andare da 1 a 5 anni (il limite di pena non consente l'uso delle intercettazioni). In base al vigente articolo 2621, invece, il Pag. 18reato è punito a titolo di contravvenzione con l'arresto fino a un massimo di due anni e la punibilità è esclusa se falsità e omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale appartiene, oppure se determinano una variazione del risultato economico, al loro delle imposte, non superiore al 5 per cento, o del patrimonio netto non superiore all'1 per cento, o ancora se sono conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. In questi casi, scatta una sanzione amministrativa (da uno a cento quote), l'interdizione dagli uffici direttivi da sei mesi a tre anni, e da una serie di cariche societarie (come amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti con funzioni anche contabili). Ci sono però casi (articolo 10) in cui il provvedimento in esame prevede pene ridotte per il reato di falso in bilancio di cui all'articolo 2621: se i fatti sono di lieve entità la pena va da un minimo di sei mesi a un massimo di 3 anni (nuovo articolo 2621-bis); la lieve entità viene valutata dal giudice, in base alla natura e alle dimensioni della società e alle modalità o gli effetti della condotta dolosa. La stessa pena ridotta (da 6 mesi a 3 anni) si applica nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le società che non possono fallire (quelle che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare). In questo caso, il reato è perseguibile a querela di parte (della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale) e non d'ufficio. Lo stesso articolo 10, introducendo nel codice civile un nuovo articolo 2621-ter, prevede, poi, una ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del falso in bilancio. Vengono anche inasprite dall'articolo 12 le sanzioni pecuniarie previste dal decreto legislativo n. 231 del 2001 (articolo 25-ter) a carico delle società per il falso in bilancio di cui all'articolo 2621 del codice civile (da 200 a 400 quote, invece delle 100-150 attuali); per il falso in bilancio di lieve entità le sanzioni pecuniarie sono, invece, stabilite tra 100 e 200 quote.
  L'articolo 11 modifica l'articolo 2622 del codice civile ovvero la disciplina del falso in bilancio nelle società quotate. L'articolo 2622 del codice civile riguarda attualmente il falso in bilancio in danno della società, dei soci o dei creditori e prevede una detenzione da sei mesi a tre anni. Il provvedimento riferisce l'illecito alle società quotate aumentando la pena (reclusione da 3 a 8 anni). Le principali novità consistono nel fatto che il falso in bilancio diventa reato di pericolo anziché (come ora) di danno, la procedibilità è d'ufficio (anziché a querela) e, come nel falso in bilancio delle società non quotate, scompaiono le soglie di non punibilità; anche qui è poi modificato il riferimento al dolo ed è eliminato quello all'omissione di «informazioni», sostituito da quello all'omissione di «fatti materiali rilevanti» (la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene). Alle società quotate sono equiparate: le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, le emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, e le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
  Anche in tal caso, l'articolo 12 incrementa le sanzioni pecuniarie previste dal citato decreto n. 231 del 2001, che – per il falso in bilancio nelle società quotate – vanno da 400 a 600 quote (dalle attuali 150-330).
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento costituisce esercizio della competenza legislativa Pag. 19esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), con riguardo all'ordinamento penale.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 9.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

  La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale.
Nuovo testo C. 2741 Scanu ed abb.

(Parere alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 maggio 2015.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2), che va nel senso da lui indicato nella relazione di ieri rispetto all'esigenza di chiarire le modalità del procedimento di riabilitazione previsto dal testo in esame.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.
Testo unificato C. 784 Bossa ed abb.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio.

  Roberta AGOSTINI, presidente e relatrice, formula una proposta di parere, favorevole con osservazioni, sulla base delle considerazioni svolte nella seduta di ieri (vedi allegato 3).

  Giuseppe LAURICELLA (PD), nel condividere le osservazioni contenute nella proposta di parere presentata dalla relatrice, ritiene tuttavia che sarebbe opportuno inserire un'ulteriore osservazione, volta alla previsione, nell'ambito della procedura introdotta dal comma 7-bis dell'articolo 28 della legge n. 183 del 1984 – inserito dall'articolo 1, lettera d), del provvedimento in oggetto – dell'istituto della conferma preventiva. Precisa, quindi, che tale istituto consisterebbe in un onere per la madre che ha partorito un figlio in condizioni di anonimato, nel senso di attribuire a quest'ultima la facoltà, al compimento del diciottesimo anno di età del figlio, di ribadire la propria scelta. In caso di conferma, la predetta procedura non si attiverebbe; nel caso di inerzia da parte della donna, troverebbe applicazione il cosiddetto diritto di interpello da parte del figlio non riconosciuto alla nascita. Pag. 20
  Fa presente che la previsione di tale istituto consentirebbe di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, bilanciando adeguatamente il diritto del figlio ad accedere alle informazioni sulle proprie origini con quello della madre a vedere tutelata la sfera della propria riservatezza.

  Andrea GIORGIS (PD) chiede alla relatrice di riformulare l'osservazione di cui alla lettera c) della proposta di parere, nei seguenti termini: «valuti la Commissione di merito se non sia necessario introdurre una disciplina transitoria idonea ad escludere effetti retroattivi lesivi del diritto alla riservatezza e della tutela dell'affidamento», in modo da tenere conto delle preoccupazioni, emerse dal dibattito di ieri, concernenti l'applicazione retroattiva della disciplina in oggetto.

  Emanuele FIANO (PD) evidenzia la necessità di attenersi nel dibattito alle questioni di legittimità costituzionale, escludendo valutazioni di merito, pur riconoscendo la difficoltà di effettuare tale distinzione con riferimento alla materia oggetto del provvedimento in esame.

  Celeste COSTANTINO (SEL), nel condividere la riformulazione del parere della relatrice avanzata dal collega Giorgis, ritiene inevitabile affrontare anche il merito di un provvedimento che cambia in corso le regole del gioco in una materia delicata come quella della tutela dell'anonimato.
  Invita altresì la Commissione a tenere a mente che nel corso dell'esame in sede referente non sono state ascoltate le ragioni delle madri per via della loro scelta di restare anonime. Preannuncia, quindi, il voto di astensione del suo gruppo, ove il parere non fosse riformulato nei termini indicati dal collega Giorgis.

  Teresa PICCIONE (PD) condivide la proposta di parere della relatrice che, a suo avviso, individua un giusto punto di equilibrio tra la tutela del diritto del figlio non riconosciuto a conoscere le proprie origini e quello della madre a restare anonima. Ritenendo che i necessari approfondimenti sul merito del provvedimento potranno svolgersi nel corso dell'esame in Assemblea, fa presente che, ove si escludesse l'applicazione retroattiva delle disposizioni in esame, non si darebbe corretta applicazione alla sentenza n. 278 del 2013.

  Andrea GIORGIS (PD), nel concordare con il collega Fiano circa la difficoltà di separare le questioni di merito da quelle di legittimità costituzionale per quanto riguarda il provvedimento in oggetto, fa presente che, proprio per tale ragione, la sua proposta di riformulazione del parere presentato dalla relatrice non suggerisce alla Commissione di merito quale disciplina transitoria adottare. Osserva, quindi, che è compito della I Commissione indicare i parametri di legittimità costituzionale da rispettare nel corso dell'esame in sede referente individuati, in questo caso, nella tutela della privacy e nel principio dell'affidamento.

  Giuseppe LAURICELLA (PD) condivide che il limite tra questioni di legittimità costituzionale e questioni di merito è estremamente sottile nel caso della proposta di legge all'esame della Commissione. Rileva, in proposito, che, sulla base di criteri molto rigorosi, anche le lettere a) e b) della proposta di parere della relatrice superano tale limite, indicando soluzioni specifiche alla Commissione di merito.
  Insiste, quindi, nel proporre una modifica delle lettere b) e c) della proposta di parere nel senso da lui prima indicato. La previsione dell'istituto della conferma dell'anonimato garantirebbe a suo avviso la tutela dei diritti interessati dal provvedimento e risolverebbe anche la questione della retroattività della disciplina da esso recata.

  Roberta AGOSTINI, presidente e relatrice, fa presente al collega Lauricella che la lettera b) della sua proposta di parere invita la Commissione di merito a ripensare Pag. 21la procedura prevista senza però entrare nel merito: si tratta, infatti, di un invito a verificare se la predetta procedura sia idonea a bilanciare tutti i diritti costituzionalmente tutelati dei soggetti interessati. Ritiene, quindi, che la specifica procedura individuata dal collega Lauricella rientri nella casistica sottesa alla lettera b) della sua proposta di parere.

  Giuseppe LAURICELLA (PD) osserva che il diritto alla riservatezza è costituzionalmente garantito e che dal mancato inserimento di una clausola di conferma della scelta dell'anonimato discenderebbe una violazione di tale diritto.
  Rileva, infine, che l'inserimento di tale clausola comporterebbe anche un risparmio perché non farebbe partire automaticamente una procedura che comporta dei costi per la finanza pubblica.

  Teresa PICCIONE (PD), in merito alla riformulazione della lettera c) della proposta di parere della relatrice proposta dal collega Giorgis, fa presente di non condividere il richiamo all'esclusione degli effetti retroattivi, mentre concorda con quello teso a garantire la tutela sia del diritto alla riservatezza che dell'affidamento.

  Andrea GIORGIS (PD) ritiene che sia sufficiente richiamare nell'osservazione la garanzia del diritto alla riservatezza e della tutela dell'affidamento.

  Roberta AGOSTINI, presidente e relatrice, riformula la sua proposta di parere (vedi allegato 4), tenendo conto dei rilievi formulati dai colleghi Giorgis e Piccione.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come da ultimo riformulata.

  La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.
Atto n. 160.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maria Tindara GULLO (PD), relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo contiene le disposizioni per il recepimento della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. Il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre», nonché del relativo Allegato B. Ricorda preliminarmente che la direttiva 2013/29/UE stabilisce norme volte a realizzare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e l'incolumità dei consumatori, tenendo conto degli aspetti pertinenti connessi alla protezione ambientale. Inoltre fissa i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere messi a disposizione sul mercato. La direttiva è composta di 50 articoli Pag. 22e 5 allegati. È la stessa direttiva 2013/29/UE che evidenzia la necessità che – in sede di recepimento della stessa – si proceda alla «rifusione» degli atti con cui è stata recepita la direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Tale direttiva è stata recepita nell’ ordinamento italiano con il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 2012, n. 176. Lo schema di provvedimento in esame, dunque, dispone l'abrogazione del citato decreto n. 58 del 2010, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, riprendendone, ove necessario, i relativi contenuti. In ordine ai termini di recepimento, l'Allegato B della legge di delegazione europea 2013 prevede due distinti termini di recepimento (il 3 ottobre 2013 per talune disposizioni ed il 30 giugno 2015; per altre, in conformità a quanto previsto dalla direttiva all'articolo 47), mentre per alcune disposizioni non è previsto alcun termine. Relativamente alle disposizioni da adottare entro il 3 ottobre 2013, nella relazione illustrativa allegata al provvedimento si precisa che il recepimento è avvenuto con l'adozione del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 che, all'articolo 9-bis, ha modificato il punto 4) della prima sezione dell'Allegato I annesso al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, concernente i requisiti essenziali di sicurezza degli articoli pirotecnici. Considerato che con l'entrata in vigore del decreto legislativo in esame sarà conseguentemente abrogato il succitato decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, il decreto legislativo in esame contiene un Allegato I che ripropone le medesime disposizioni dell'Allegato I di cui al decreto legislativo n. 58 del 2010.
  In ordine al secondo termine di recepimento del 30 giugno 2015 è stato predisposto lo schema di decreto legislativo in esame. In ordine alle restanti disposizioni senza termine di recepimento, nella relazione si evidenzia che si è ritenuto di recepire anche tali disposizioni nell'ambito del presente schema di decreto legislativo. Lo schema di decreto legislativo si compone di 36 articoli, contenuti in 6 Capi: Capo I (Disposizioni generali) contenente gli articoli dall'1 al 5; Capo II (Obblighi degli operatori economici) contenente gli articoli dal 6 al 15; Capo III (Conformità degli articoli pirotecnici) contenente gli articoli dal 16 al 19; Capo IV (Notifica degli organismi di valutazione della conformità) contenente gli articoli dal 20 al 28; Capo V (Sorveglianza del mercato e controllo degli articoli pirotecnici) contenente gli articoli dal 29 al 32; Capo VI (Disposizioni transitorie e finali) contenente gli articoli dal 33 al 36. Il provvedimento reca, infine, 4 Allegati tecnici, di cui tre mutuati direttamente dalla direttiva 2013/29/UE.
  L'articolo 1 delimita il campo di applicazione del provvedimento agli articoli pirotecnici, riprendendo l'oggetto e l'ambito di applicazione indicato dagli articoli 1 e 2 della direttiva. L'articolo 2 reca le definizioni, anch'esse riprese dall'articolo 3 della direttiva. L'articolo 3 riporta la classificazione in categorie di articoli pirotecnici operata dal fabbricante, articolata in 4 categorie ordinarie e 4 categorie specifiche, come individuate dall'articolo 6 delle direttiva. In particolare – come ricorda la relazione illustrativa – sono introdotte, nell'ordinamento interno, le nuove definizioni di categorie di fuochi artificiali anche professionali, nonché sono confermate le categorie di articoli pirotecnici per uso cinematografico e teatrale. L'articolo 4 disciplina l'autorizzazione delle persone con conoscenze specialistiche, prevedendo altresì alcuni provvedimenti regolamentari di attuazione. In particolare, le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di utilizzo, a qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici professionali possono essere rilasciate solo ai soggetti in possesso delle abilitazioni previste dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635), che abbiano superato specifici corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica. I programmi Pag. 23di formazione sono a loro volta definiti con decreto ministeriale. Con regolamento governativo, sono inoltre rideterminate le predette abilitazioni. Con un ulteriore regolamento governativo, si provvede ad adeguare le disposizioni regolamentari vigenti applicate alle categorie degli articoli pirotecnici, ai fini della detenzione e del deposito, alle classi di rischio previste dalla normativa delle Nazioni Unite (ciò anche in linea con quanto previsto ai Consideranda 7 e 8 della Direttiva in materia di immagazzinamento e trasporto) ed alla nuova disciplina dettata dal decreto in esame. Si prevede infine (comma 5) che, al fine di consentire agli operatori abilitati ai sensi della vigente normativa l'utilizzo degli articoli pirotecnici professionali individuati dal decreto in esame, continuino ad applicarsi le disposizioni vigenti per il rilascio delle previste autorizzazioni nei confronti di tali soggetti, fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica con il quale si andranno a rideterminare le abilitazioni previste dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Secondo la relazione illustrativa, è stata in tal modo meglio specificata la disciplina transitoria, subordinando l'entrata in vigore delle nuove disposizioni ad un tempo ritenuto congruo in relazione sia all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica con il quale l'Amministrazione andrà a ridefinire le abilitazioni (da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto) sia anche all'organizzazione effettiva dei corsi di formazione da parte delle Regioni. L'articolo 5 prevede specifici divieti di vendita di articoli pirotecnici in relazione al tipo di classificazione ed all'età dell'acquirente, in base all'articolo 7 della direttiva, e, per gli articoli maggiormente rischiose di nulla osta o licenza del questore o licenza di porto d'armi. È previsto, inoltre, il divieto di messa a disposizione del pubblico degli articoli pirotecnici della categoria P 1 – ivi compresi gli airbag ed i sistemi di pretensionamento delle cinture di sicurezza, salvo i normali usi.
  L'articolo 6 prevede gli obblighi e gli adempimenti che i fabbricanti di articoli pirotecnici sono tenuti ad osservare, in conformità con l'articolo 8 della direttiva. L'articolo 7, sulla tracciabilità, richiama gli obblighi, in capo ai fabbricanti ed ai fini della tracciabilità, di etichettatura dei prodotti con un numero di registrazione assegnato dall'organismo notificato che esegue la valutazione di conformità dei prodotti medesimi, nonché di conservazione di tali numeri di registrazione, per renderli disponibili agli organi di polizia e alle autorità di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Gli articoli 8 e 9 disciplinano, rispettivamente, l'etichettatura degli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli e degli articoli pirotecnici per i veicoli, in conformità con gli articoli 10 e 11 della direttiva. L'articolo 10 prevede gli obblighi e gli adempimenti che gli importatori di articoli pirotecnici sono tenuti ad osservare, sulla base dell'articolo 12 della direttiva. L'articolo 11 prevede gli obblighi e gli adempimenti che i distributori di articoli pirotecnici, diversi dai fabbricanti e dagli importatori, sono tenuti ad osservare, secondo l'articolo 13 della direttiva. Viene confermata l'esclusione, prevista dalla normativa vigente, dall'applicazione delle disposizioni ai titolari di licenza per la minuta vendita di prodotti esplodenti. L'articolo 12 dispone che l'importatore o il distributore è soggetto agli stessi obblighi del fabbricante quando immette sul mercato un articolo pirotecnico con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un articolo pirotecnico già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni del decreto in esame, riprendendo l'articolo 14 della direttiva. L'articolo 13 stabilisce l'obbligo per gli operatori economici del settore di indicare, agli organi di polizia e alle autorità di sorveglianza, qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro o a cui abbiano fornito articoli pirotecnici, nonché l'obbligo di conservazione, per un determinato periodo di tempo, di tali informazioni, riprendendo l'articolo 14 della direttiva. L'articolo 14 riprende le disposizioni Pag. 24della normativa vigente sulla comunicazione al Prefetto – in luogo dell'autorizzazione – per le importazioni, le esportazioni ed i trasferimenti intracomunitari di articoli pirotecnici marcati CE, limitando, nel contempo, tali attività ai soli operatori economici muniti di licenza di fabbricazione o deposito di articoli pirotecnici. L'articolo 15 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'interno per disciplinare le modalità di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati contenuti nei registri anche informatici previsti per l'importazione e la commercializzazione degli articoli pirotecnici, anche ai fini della sorveglianza del mercato. In conformità con la direttiva, l'articolo 16 stabilisce il principio della presunzione di conformità, secondo cui gli articoli pirotecnici che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all'allegato I del decreto in esame. L'articolo 17, dopo aver stabilito che gli articoli pirotecnici devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato I del decreto in esame, nonché il divieto di detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità di cui alle procedure dell'allegato II, indica le procedure di valutazione della conformità applicabili, distinguendo tra articoli pirotecnici prodotti in serie e articoli da realizzare in produzione unica. L'articolo 18 prevede specifiche indicazioni circa la dichiarazione di conformità UE che attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo illustrata nell'allegato III. L'articolo 19 indica le formalità e le procedure relative all'apposizione della marcatura CE prevista dalla direttiva di riferimento (articoli 19-20) ed illustrata nell'allegato IV. La direttiva invita gli Stati membri a garantire un'applicazione corretta del regime della marcatura. In sede di attuazione, lo schema di decreto stabilisce il divieto di apporre sugli articoli pirotecnici marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilità, la riconoscibilità e la leggibilità della marcatura CE di conformità e del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato. L'articolo 20 disciplina le procedure di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità degli articoli pirotecnici che si stabiliscono nel territorio nazionale per l'espletamento delle attività di certificazione previste dal decreto in esame. L'articolo attua gli articoli 21, 22, 23, 24 e 29 della direttiva che disciplinano l'obbligo dei Paesi membri di notificare alla Commissione gli organismi terzi autorizzati ad eseguire i compiti di valutazione sulla conformità alle norme degli articoli pirotecnici. La direttiva prevede che gli Stati membri individuino una autorità nazionale di notifica con il compito appunto di comunicare alla Commissione gli organismi di valutazione autorizzati. Tale autorità è individuata dallo schema in esame nel Ministero dello sviluppo economico che garantisce il possesso le prescrizioni di imparzialità indicate nell'articolo 23 della direttiva. L'articolo 22 della direttiva prevede che l'attività di valutazione sia svolta dalla stessa autorità di notifica oppure da un organismo nazionale di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del 9 luglio 2008 che disciplina in generale l'accreditamento e la vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. Il legislatore delegato ha scelto questa seconda ipotesi, soluzione indicata come preferibile in quanto più trasparente nel consideranda n. 38 della direttiva, e ha stabilito che il certificato di accreditamento sia rilasciato da ACCREDIA, l'ente nazionale unico di accreditamento istituito nel 2009 in attuazione del citato regolamento n. 765. Il certificato di accreditamento è rilasciato in presenza dei requisiti di cui all'articolo 22. Il Ministero dello sviluppo economico effettua la notifica alla Commissione e agli Pag. 25altri Stati membri in formato elettronico e se non ci sono obiezioni gli organismi notificati possono operare.
  Oltre al certificato di accreditamento, gli organismi di valutazione devono presentare richiesta di autorizzazione di pubblica sicurezza rilasciata con decreto del Capo della Polizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro 180 giorni. Si tratta di una disposizione non presente nella direttiva, ma contenuta già nel decreto legislativo n. 58 del 2010, che discenda dalla normativa interna in materia di pubblica sicurezza. È consentito che il certificato di accreditamento possa essere ottenuto anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione del Capo della Polizia, come indicato nella relazione illustrativa, «in considerazione del costo notevole che sostiene l'istante nel conseguire l'accreditamento e, dunque, dell'esigenza di evitare che il privato possa assumere detto costo anche nell'ipotesi in cui l'autorizzazione di polizia non venga poi, per mancanza dei requisiti necessari, rilasciata». L'articolo 21 prevede la sospensione o il ritiro della notifica da parte del Ministero dello sviluppo economico, qualora si accerti che un organismo notificato non sia più conforme alle prescrizioni stabilite dal decreto in esame o non adempia ai suoi obblighi, con la conseguente informazione del provvedimento adottato alla Commissione dell'Unione europea. Inoltre, lo stesso dicastero informa la Commissione citata sulle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità, nonché di qualsiasi modifica delle stesse. L'articolo 22 reca i requisiti che devono rispettare gli organismi notificati (ossia gli organismi di valutazione di conformità di cui all'articolo 20) per conseguire l'autorizzazione del Capo della Polizia e la notifica da parte del Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea. Si tratta di un elenco dettagliato di prescrizioni recato nella direttiva 2013/29/UE all'articolo 25 che riprende ed amplia quello più contenuto recato originariamente all'Allegato III della direttiva del 2007, a sua volta recepito nell'allegato III del decreto legislativo n. 58 del 2010. Il comma 2 dispone che l'organismo di valutazione di conformità è tenuto ad operare in modo indipendente dall'organizzazione o dall'articolo pirotecnico che valuta, come previsto dall'articolo 25, par. 3 della direttiva, ma non viene previsto espressamente che abbia personalità giuridica come indicato nell'articolo 25, par. 2 della direttiva. I criteri riguardano, innanzitutto, una serie di incompatibilità tra i dirigenti e il personale addetto alla valutazione e le figure professionali e imprenditoriali coinvolte nella produzione degli articoli (progettisti, fabbricanti, eccetera). Inoltre, sono indicati una serie dettagliata di requisiti e caratteristiche professionali degli addetti alla valutazione.
  Specifici criteri riguardano il dovere di imparzialità, il divieto di remunerazione basata sul numero di valutazioni, l'obbligo di partecipare alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati ai fini di armonizzazione europea, l'obbligo di assicurazione per responsabilità civile e del segreto professionale. Per quanto riguarda l'assicurazione, la direttiva lasciava impregiudicato l'imputazione dei costi relativi prevedendo che detta assicurazione sia coperta direttamente dalle autorità dei Paesi membri o dagli organismi stessi, opzione quest'ultima accolta dallo schema di decreto. L'articolo 23 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico il controllo degli organismi notificati, il quale, a tal fine, si avvale, senza oneri, dell'ente nazionale italiano di accreditamento (ACCREDIA). L'articolo 24 prevede una presunzione di conformità dell'organismo notificato che rispetti i criteri di conformità stabiliti dallo schema decreto in esame. Si tratta di un principio presente nella direttiva che tuttavia appare recepito in maniera difforme: infatti l'articolo 26 della direttiva prevede la presunzione di conformità si applica nei confronti dell'operatore «qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parte di esse» pubblicate nella Gazzetta ufficiale Pag. 26dell'UE e nella misura in cui tali norme coprano le prescrizioni di cui all'articolo 25 della direttiva.
  L'articolo 25 stabilisce (conformemente all'articolo 27 della direttiva) gli obblighi degli organismi notificati in caso di subappalto di compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure di ricorso ad un'affiliata. L'articolo 26, che riproduce pressoché testualmente l'articolo 33 della direttiva, disciplina le modalità operative che gli organismi notificati sono tenuti a seguire nell'ambito della valutazione della conformità dei prodotti pirotecnici, tra cui l'obbligo di assegnazione di un numero di registrazione per identificare gli articoli oggetto della valutazione di conformità ed i relativi fabbricanti, la tenuta di un registro contenente i numeri assegnati, nonché le procedure da seguire nel caso in cui l'organismo notificato riscontri una irregolarità riguardo ad un prodotto, quali il mancato rispetto dei previsti requisiti essenziali di sicurezza o di altre specifiche tecniche. L'articolo 27 (articolo 35 della direttiva) stabilisce una serie di obblighi informativi a carico degli organismi notificati: essi devono informare il Ministero dello sviluppo economico in ordine ai prodotti pirotecnici oggetto della valutazione di conformità, e agli altri organismi notificati, relativi ad esempio il rifiuto, la limitazione e il ritiro del certificato. L'articolo 28 (articolo 37 della direttiva) attribuisce al Ministero dello sviluppo economico il compito di garantire la partecipazione degli organismi notificati ai lavori del gruppo settoriale nell'ambito del sistema di cooperazione coordinato dalla Commissione europea. L'articolo 29 attua l'articolo 38 della direttiva che prevede, in generale, l'adozione da parte di ciascuno Stato membro delle misure opportune per la vigilanza sull'immissione nel mercato dei prodotti pirotecnici. In linea con il vigente ordinamento che attribuisce al Prefetto la competenza autorizzatoria in materia di prodotti esplodenti, vengono assegnati a tale autorità, nell'ambito del territorio di competenza, i compiti di sorveglianza e controllo del mercato degli articoli pirotecnici. A tal fine, si attribuisce, al Prefetto, con la collaborazione della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze stupefacenti, degli uffici doganali e dei comandi della Guardia di finanza, nonché di altre istituzioni, enti e strutture pubbliche, la sorveglianza del mercato attraverso la predisposizione di un piano contenente misure volte ad effettuare ispezioni periodiche, il prelievo di campioni di prodotti pirotecnici per la relativa sottoposizione a prove ed analisi e, all'esito degli accertamenti esperiti, il ritiro o il richiamo dal mercato dei prodotti non sicuri. Al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza è, infine, attribuito il compito di predisporre, annualmente, un programma settoriale di sorveglianza del mercato a livello nazionale. L'articolo 30 riporta, in linea con l'articolo 39 della direttiva di riferimento, le procedure che l'autorità di sorveglianza del mercato-Prefetto deve seguire nel caso in cui abbia sufficienti motivi di ritenere che un articolo pirotecnico non sia conforme alle prescrizioni stabilite dal decreto in esame e, pertanto, presenti un rischio per la salute o l'incolumità delle persone o per altri motivi di pubblico interesse. L'articolo 31 (articolo 41 della direttiva) dispone, sempre in linea con la direttiva di riferimento, le procedure che l'autorità di sorveglianza del mercato-Prefetto adotta nel caso in cui un articolo pirotecnico, seppure conforme ai previsti requisiti, presenti, comunque, un rischio per la salute o l'incolumità delle persone o per altri motivi di pubblico interesse. L'articolo 32 (articolo 42 della direttiva) disciplina i casi di non conformità formale degli articoli pirotecnici (mancata apposizione della marcatura CE, mancata compilazione della dichiarazione di conformità CE ecc.) e le relative modalità di intervento da parte dell'autorità di sorveglianza del mercato, la quale interessa l'operatore economico al fine di far cessare lo stato di non conformità di un determinato prodotto.
  L'articolo 33 prevede specifiche sanzioni penali e amministrative per la violazione delle disposizioni contenute nel Pag. 27decreto in esame, e va dunque a sostituirsi alla disciplina sanzionatoria per la vendita e la produzione di prodotti pirotecnici in violazione di legge contenuta nell'articolo 17 del decreto legislativo n. 58 del 2010, contestualmente abrogato. La disposizione, ai commi da 1 a 3, riproduce le fattispecie penali già vigenti (relative alla vendita di prodotti pirotecnici a minori di 14 anni, di 18 anni, e a persone prive dei requisiti richiesti), alle quali aggiunge una nuova contravvenzione (comma 4): la vendita per corrispondenza di articoli pirotecnici appartenenti ad alcune specifiche categorie (cfr. articolo 5, comma 8) è punita con l'arresto da 1 a 3 anni e l'ammenda da 15.000 a 150.000 euro, ovvero con il massimo di pena consentito dalla legge delega (articolo 32, comma 1, legge n. 234 n. 2012).
  Anche le previsioni relative alle licenze di polizia (commi 5 e 6) riproducono quanto già previsto dal decreto legislativo n. 58 del 2010, così come gli illeciti amministrativi disciplinati dai commi da 7 a 10.
  Il comma 11, invece, prevede la nuova sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 700 euro per ciascun articolo pirotecnico al quale sia apposto un marchio o un'iscrizione ingannevole. L'articolo 34 reca una serie di disposizioni transitorie e finali. I commi 1 e 2 dello schema riproducono le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 18, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, che demandano a due decreti, uno del Ministero dell'interno e uno del Ministero dell'ambiente, rispettivamente, l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sulla prevenzione degli incidenti causati dagli articoli pirotecnici e le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti dei prodotti esplodenti. Con riferimento al primo decreto, rispetto alla formulazione della norma vigente, è stato prolungato il termine di adozione del decreto (da 60 a 180 giorni). Il comma 3 stabilisce la legittimità della messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici conformi al decreto legislativo n. 58 del 2010 e immessi sul mercato entro il 1 luglio 2015 (articolo 46, paragrafo 1, della direttiva). Il comma 4 salvaguarda la validità delle autorizzazioni concesse antecedentemente al 4 luglio 2010, in base all'articolo 53 del regio decreto n. 773 del 1931, per i fuochi di artificio delle categorie Fl, F2 e F3, e per gli articoli pirotecnici rientranti nel campo di applicazione del decreto riconosciuti con provvedimento nazionale, e al 4 luglio 2013 per altre categorie di articoli pirotecnici, fino alla data della loro scadenza e comunque non oltre il 4 luglio 2017. Il comma 5 fa salvo l'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013, convertito nella legge 119 del 2013, che prevede che anche le autorizzazioni concesse su istanze presentate prima del 4 luglio 2010 continuano ad essere valide. I commi 6 e 7 riproducono i paragrafi 4 e 5 dell'articolo 46 della direttiva 2013/29/UE, confermando che, in deroga ai termini stabiliti per le autorizzazioni concernenti gli altri articoli pirotecnici, le autorizzazioni riferite agli articoli pirotecnici per i veicoli (quali gli airbag) continuano ad essere valide fino alla loro scadenza. Inoltre, si stabilisce che i certificati rilasciati per gli articoli pirotecnici a norma della direttiva 2007/23/CE sono validi a norma del decreto in esame. L'articolo 35 stabilisce che dall'applicazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate devono provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 36 fissa l'entrata in vigore al giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto e dispone, a decorrere dalla medesima data, l'abrogazione del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58. Lo schema di decreto è corredato dalla Relazione illustrativa, da una tabella di concordanza tra la direttiva 2013/29/UE e lo schema di decreto legislativo, dalla Relazione tecnico finanziaria, dall'Analisi tecnico normativa (ATN) e dall'Analisi di impatto della regolazione (AIR). Infine, chiede al Governo di fornire, nel prosieguo dell'iter parlamentare, i alcuni chiarimenti al fine di poter verificare il pieno recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva 2013/29/CE. In particolare, l'articolo Pag. 281, comma 2, lettera g), esclude dall'ambito di applicazione delle disposizioni del decreto i fuochi destinati ad essere utilizzati direttamente dal fabbricante «ovvero che, esclusa l'immissione e il transito sul territorio di altri paesi dell'UE, ove nulla osti da parte degli stessi Paesi siano direttamente destinati all'esportazione. La direttiva prevede in proposito l'esclusione dall'ambito di applicazione per «i fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e per i quali lo Stato membro nel quale il fabbricante è stabilito abbia approvato l'uso esclusivamente sul suo territorio, e che rimangano sul territorio di tale Stato membro» (articolo 2, paragrafo 2, lettera g)). L'articolo 1, comma 2, lettera h), esclude dall'ambito di applicazione gli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie e mostre oppure fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova a condizione che sugli stessi «sia riportato» la data e la denominazione della fiera nonché la non conformità e non disponibilità alla vendita o a fini diversi dalla ricerca, sviluppo e prova. La direttiva richiede invece una «evidente indicazione grafica» che «indichi chiaramente» i predetti elementi. Inoltre, per quanto riguarda il segreto professionale (articolo 22, comma 10) il legislatore delegato non prevede che l'obbligo del segreto non possa essere fatto valere nei confronti delle autorità competenti, come previsto dalla direttiva (articolo 25, paragrafo 10) e dalla stessa normativa nazionale vigente. Al contempo, all'articolo 22 il comma 2 dispone che l'organismo di valutazione di conformità è tenuto ad operare in modo indipendente dall'organizzazione o dall'articolo pirotecnico che valuta, come previsto dall'articolo 25, paragrafo 3 della direttiva, ma non viene previsto espressamente che abbia personalità giuridica come indicato nell'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva.
  All'articolo 30, dove per un errore materiale, al comma 6 si fa riferimento alle informazioni di cui al comma 6 anziché del comma 4, non viene riprodotto il paragrafo 6 dell'articolo 39 della direttiva che obbliga gli Stati membri diversi da quello che ha iniziato la procedura di valutazione dei rischi relativi ad un articolo pirotecnico, a trasmettere le informazioni in loro possesso su quell'articolo agli altri Stati membri e alla Commissione. All'articolo 31 sembra omettersi la parte di procedimento di competenza della Commissione europea, la cui trasposizione nel diritto interno tuttavia sembrerebbe meritevole di menzione, dal momento che, tra l'altro, prevede obblighi informativi della Commissione direttamente agli operatori in ordine all'esame dei prodotti pirotecnici. Non risultano infine espressamente recepite alcune disposizioni della direttiva che pongono a carico degli Stati membri obblighi informativi nei confronti della Commissione europea e degli altri Stati membri. Si tratta in particolare delle seguenti: articolo 6, paragrafo 2, che prevede l'obbligo per gli Stati membri di informare la Commissione delle procedure in base alle quali identificano ed autorizzano le persone con conoscenze specialistiche; articolo 39, paragrafo 6, che pone in capo agli Stati membri (diversi da quello che ha avviato la procedura di cui all'articolo 39) l'obbligo di informare la Commissione di tutti provvedimenti adottati e degli altri elementi a disposizione sulla non conformità dell'articolo pirotecnico interessato; articolo 41, paragrafo 3, 4 e 5, che riguarda l'obbligo per lo Stato membro di informare immediatamente la Commissione qualora ritenga che un articolo pirotecnico, pur conforme alla direttiva, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti di protezione e chiede all'operatore economico interessato di adottare le misure necessarie per superare il rischio o di ritirare l'articolo dal mercato. Infine, l'articolo 24 prevede una presunzione di conformità dell'organismo notificato che rispetti i criteri di conformità stabiliti dallo schema decreto in esame. Si tratta di un principio presente nella direttiva che tuttavia appare recepito in maniera non del tutto equivalente: infatti, l'articolo 26 della direttiva prevede la presunzione di conformità si applica nei confronti dell'operatore «qualora dimostri la propria conformità Pag. 29ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parte di esse» pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'UE e nella misura in cui tali norme coprano le prescrizioni di cui all'articolo 25 della direttiva.

  Roberta AGOSTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Intervengono la ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

  La seduta comincia alle 15.30.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 maggio 2015.

  Roberta AGOSTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione nonché sui costi del fenomeno immigratorio.
Doc. XXII n. 38 Fedriga.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 maggio 2015.

  Roberta AGOSTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta, ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato a lunedì 18 maggio, alle ore 12.

  La seduta termina alle 15.35.

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