CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 maggio 2015
443.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 96

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

  La seduta comincia alle 13.45.

Sulle unità navali che il Ministero della difesa intende dismettere nel prossimo decennio.

  Elio VITO, presidente, ricorda che il 4 dicembre 2014 la Commissione, al termine dell'esame del programma pluriennale di A/R n. SMD 1/2014 (atto del Governo n. 116), ha espresso al Governo parere favorevole con alcune condizioni. Con il predetto parere, la Commissione ha tra l'altro chiesto al Governo di trasmetterle l'elenco delle singole unità navali che la Difesa intende dismettere nel prossimo decennio, precisando per ognuna di esse la data di entrata in linea operativa e la data della prevista cessazione.
  Comunica, quindi, che la ministra della difesa, Roberta Pinotti, con lettera in data 8 maggio 2015, ha trasmesso alla Commissione l'elenco delle unità navali in questione.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.
Nuovo testo C. 219 Matteo Bragantini.
(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).
(Esame degli emendamenti e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame.

  Elio VITO, presidente, ricorda che la Commissione Difesa ha già avuto modo di pronunciarsi sul provvedimento in titolo, esprimendo il 9 luglio 2014 parere favorevole con una condizione e un'osservazione. Informa, quindi, la Commissione che il provvedimento è stato trasferito alla sede legislativa. In tale sede le Commissioni di merito – Affari costituzionali e Ambiente – hanno adottato come testo base il nuovo testo della proposta di legge Pag. 97C. 219, come risultante dall'esame in sede referente, e hanno approvato in linea di principio i tre emendamenti al predetto testo sui quali la Commissione è chiamata a rendere il parere.

  Vincenzo D'ARIENZO (PD), relatore, dopo aver ricordato che il parere espresso dalla Commissione Difesa il 9 luglio 2014, richiamato dal presidente, era favorevole con una condizione e un'osservazione, evidenzia che tali rilievi non sono stati recepiti dalle Commissioni di merito.
  Ricorda che la proposta di legge all'esame delle Commissioni I e VIII interviene sulla disciplina dei contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (cosiddetto codice dei contratti pubblici). Per tali contratti, il citato articolo prevede una disciplina derogatoria rispetto alla disciplina generale prevista dal codice in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici.
  In particolare, l'articolo 17 consente di derogare alle norme generali in materia di affidamento per i contratti «al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza», nonché per quelli «la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative».
  In sintesi, le deroghe riguardano le procedure di affidamento dei lavori, servizi o forniture oggetto dei contratti: in particolare è previsto che gli affidamenti possono avvenire con gara informale e, se è necessario, negoziando con un solo operatore economico. Le deroghe riguardano, ancora, il controllo della Corte dei conti, essendo escluso il controllo preventivo di legittimità, almeno per i contratti posti in essere da amministrazioni statali, e infine i controlli dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, sottolinea che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del codice dei contratti, le disposizioni dello stesso codice – comprese quindi quelle in materia di affidamento – non si applicano ai contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza che sono oggetto di una disciplina speciale, dettata dal decreto legislativo n. 208 del 2011, attuativo della direttiva n. 2009/81/CE, né si applicano ai contratti nei settori della difesa e della sicurezza elencati all'articolo 6 del medesimo decreto n. 208.
  Ciò premesso, ricorda che la proposta di legge all'esame delle Commissioni I e VIII interviene sulla disciplina derogatoria per l'affidamento di contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza in tre modi: in primo luogo prevede una maggiore trasparenza e una più chiara motivazione per il ricorso alle procedure derogatorie di affidamento dei contratti; in secondo luogo prevede il controllo non solo successivo, come già previsto, ma anche preventivo della Corte dei conti sui contratti in questione; infine, prevede che i provvedimenti amministrativi con cui è disposto il ricorso alle procedure derogatorie siano adottati non genericamente da dirigenti di livello dirigenziale generale, come oggi previsto, ma dal segretario generale del Ministero interessato, se tale ufficio è previsto, ovvero dal capo del dipartimento competente del Ministero, se non c’è un segretario generale.
  Ribadisce quanto già detto in occasione della discussione sul testo trasmesso dalle Commissioni I e VIII durante l'esame in sede referente, vale a dire che il provvedimento deve essere valutato positivamente, contenendo disposizioni orientate ad assicurare maggiore trasparenza e controllo per i contratti che, in ragione del carattere secretato dei lavori che ne sono oggetto o comunque di esigenze di sicurezza, sono affidati con procedure diverse da quelle generalmente previste per l'affidamento dei lavori pubblici.
  Passando al merito delle proposte emendative presentate dai relatori e approvate in linea di principio, osserva che l'emendamento 1.6 riformula il nuovo comma 5 dell'articolo 17 del codice dei contratti, con il quale viene introdotto, accanto al controllo successivo della Corte Pag. 98dei conti, anche il controllo preventivo di legittimità sui contratti di cui si parla. La nuova formulazione disciplina più chiaramente, e in modo distinto, i due momenti del controllo – preventivo e successivo – e dei rispettivi tempi.
  L'emendamento 2.1, invece, precisa che i provvedimenti che dispongono il ricorso alla procedura derogatoria per i contratti secretati sono adottati dal dirigente di ufficio dirigenziale generale solo quando non sia istituito l'ufficio del segretario generale: in quest'ultimo caso, come detto, spetta al segretario generale ad adottare i provvedimenti in questione.
  Infine, l'emendamento Tit. 1 si limita a modificare il titolo del provvedimento in modo solo formale.
  In conclusione, poiché non si ravvisano profili problematici per quanto riguarda le competenze della Commissione difesa e considerato che le proposte emendative dei relatori sono state ampiamente condivise da tutti i gruppi parlamentari, propone di esprimere su di esse un parere di nulla osta.

  Il sottosegretario Domenico ROSSI concorda con le valutazioni espresse dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta del relatore.

  La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.15.