CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 maggio 2015
439.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 191

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

  La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.
C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu e C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 ottobre 2014.

  Pierpaolo VARGIU, presidente e relatore, avverte che è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, in data 30 aprile 2015, la proposta di legge n. 2988, d'iniziativa del deputato D'Incecco: «Disposizioni in materia di definizione dell'atto medico e di responsabilità professionale medica».
  Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia analoga a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza Pag. 192ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 6 maggio 2015.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.
C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu e C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

  La seduta comincia alle 14.25

Legge quadro missioni internazionali.
Testo unificato C. 45 Cirielli e abb.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 maggio 2015.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione prosegue l'esame, in sede consultiva, per il parere alle Commissioni riunite III Commissione (Affari esteri) e IV (Difesa), del testo unificato delle proposte di legge C. 45 Cirielli e abb., sulla Legge quadro missioni internazionali, quale risultante dagli emendamenti approvati.
  Ricorda, altresì, che nella seduta di ieri, è stata svolta la relazione.

  Tea ALBINI (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione che tiene conto dei rilievi espressi nella seduta di ieri dalla collega Grillo circa l'opportunità di precisare che le spese di cura del personale che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni internazionali sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa anche in relazione al personale civile impegnato nelle missioni (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.
Testo unificato C. 784 Bossa e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione inizia l'esame, in sede consultiva, per il parere alla II Commissione (Giustizia), del testo unificato delle proposte di legge C. 784 Bossa Cirielli e abb., recante «Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità», quale risultante dagli emendamenti approvati.
  Ricorda, altresì, che il provvedimento è calendarizzato in Aula a partire dalla giornata di lunedì 11 maggio e che il parere andrebbe pertanto reso entro la settimana in corso.
  Da, quindi, la parola alla relatrice Miotto per lo svolgimento della relazione.

Pag. 193

  Anna Margherita MIOTTO (PD), relatrice, ricorda che la XII Commissione (Affari sociali) è chiamata ad esprimere un parere in sede consultiva alla II Commissione sul testo unificato delle proposte di legge in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità come risultante dagli emendamenti approvati nella seduta di ieri.
  Il provvedimento in esame reca in primo luogo modifiche alla legge n. 184 del 1983 (Diritto del minore a una famiglia). La legge 184 si basa sull'irrevocabilità dell'adozione. L'articolo 27, comma 3, della legge sancisce, come conseguenza dell'adozione, la cessazione dei rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.
  La medesima legge 184 ha, tuttavia, realizzato una distinzione fondamentale in relazione al diritto di accesso alle informazioni sull'adottato e su quelle relative alle sue origini biologiche.
  Fa presente che l'articolo 28 stabilisce (comma 4) che – in presenza di gravi e comprovati motivi – il tribunale dei minorenni possa fornire ai genitori adottivi (o a responsabili di strutture sanitarie in caso di grave pericolo per la salute del minore) informazioni concernenti l'identità dei genitori. I successivi commi 5 e 6 stabiliscono che l'adottato, al compimento dei 25 anni – su autorizzazione del tribunale dei minori ed al termine di adeguata istruttoria – può avere accesso alle informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici; analogo accesso egli può avere al compimento dei 18 anni, in presenza di gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica.
  Tuttavia, il comma 7 del citato articolo 28, introdotto dall'articolo 177, comma 2, del Codice della privacy (D.Lgs. 196 del 2003), vieta l'accesso alle informazioni nei confronti della madre che – usufruendo delle previsioni dell'articolo 30, comma 1, del TU sullo stato civile – abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata.
  Sulla disciplina dell'articolo 28 della legge n. 184 è recentemente intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 278 del 2013, che ha dichiarato l'incostituzionalità parziale del comma 7, nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio, di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca dell'anonimato.
  Fa presente che nella sentenza la Corte invita il legislatore ad «introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, ... cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedimentali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo...».
  La normativa italiana che esclude il figlio non riconosciuto dalla conoscenza delle proprie origini era stata posta all'attenzione della Corte di Strasburgo già nel 2009. La Corte Europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza 25 settembre 2012 (Godelli vs Italia) esprime un giudizio negativo circa l'irretrattabilità dell'anonimato, prevista dalla normativa italiana, ritenuta in contrasto con l'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo.
  Segnala che la normativa internazionale riconosce il diritto a conoscere le proprie origini come diritto fondamentale e impone agli Stati di attivarsi per assicurare che tale diritto sia esercitato con effettività. Oltre alla citata Convenzione EDU tale previsione è recata anche dalla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989 (articolo 7) e dall'articolo 30 della Convenzione dell'Aja del 1993 sull'adozione internazionale.
  Ricorda che l'articolo 1 del testo inviato per il parere interviene sul citato articolo 28 della legge n. 184 del 1983.Pag. 194
  In primo luogo viene modificato il comma 5, prevedendo che la procedura ivi prevista di accesso alle informazioni che riguardano la propria origine e l'identità dei propri genitori biologici possa essere attivata anche dal figlio non riconosciuto alla nascita nel caso di revoca della dichiarazione della madre di non volere essere nominata. Rileva che viene inoltre precisato che l'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio da parte dell'adottato e che in caso di figlio parzialmente o totalmente incapace, l'istanza è presentata da chi ne abbia la legale rappresentanza, esprimendo perplessità in merito a tale ultima previsione.
  Segnala, poi, che viene integralmente riformulato il comma 7, consentendo l'accesso alle informazioni nei confronti della madre che, avendo dichiarato alla nascita di non volere essere nominata, abbia successivamente revocato tale dichiarazione ovvero sia deceduta. Osserva, in proposito, che la previsione di un accesso alle informazioni in caso di decesso della madre appare a suo avviso assai discutibile. La predetta revoca deve essere resa dalla madre con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo, alla data del parto e alla persona nata.
  Sono inoltre previste, introducendo un nuovo comma (7-bis), procedure per accedere alle informazioni su istanza dei genitori adottivi, dei soggetti adottati o del figlio non riconosciuto alla nascita in mancanza di revoca della dichiarazione della madre. Il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali, contatta la madre per verificare se intenda mantenere l'anonimato previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000. L'istanza può essere presentata, una sola volta, al tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio. Al fine di garantire che il procedimento si svolga con modalità che assicurino la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della madre, il tribunale per i minorenni tiene conto, in particolare, dell'età e dello stato di salute psicofisica della madre, delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali. Ove la madre confermi di voler mantenere l'anonimato, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili.
  I successivi articoli 2 e 3 del testo unificato al nostro esame intervengono, rispettivamente sull'articolo 93 del Codice della privacy (D.Lgs 196/2003) e sull'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 396/2000 (TU sull'ordinamento dello stato civile) per adeguarli alle modifiche introdotte dal precedente comma 1.
  Ricorda che l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 396/2000 prevede (comma 1) che la dichiarazione di nascita del bambino è resa rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata. Tale disciplina è integrata dal Codice della privacy che stabilisce che il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, se comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse decorsi 100 anni dalla formazione del documento. Prima di tale termine, la richiesta di accesso a tali documenti può essere accolta solo osservando le opportune cautele per evitare l'identificazione della madre.
  L'articolo 2 interviene sull'articolo 93, comma 2, del Codice della privacy in materia di rilascio del certificato di assistenza al parto, disponendo che sia fatto salvo quanto previsto dai commi 7 e 7-bis dall'articolo 28 della legge n. 184 del 1983 innovati dall'articolo precedente.
  Fa presente che l'articolo 3 aggiunge un comma (1-bis) al citato articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 396 del 2000. La norma prevede che la madre che dichiari di non volere essere nominata sia informata, anche in forma Pag. 195scritta, degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, di tale dichiarazione, della facoltà di revocarla e della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato,
  Si prevede inoltre che il personale sanitario raccolga i dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e li trasmetta al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa sugli effetti della scelta di non essere nominata.
  In conclusione evidenzia l'indubbia delicatezza del tema oggetto del provvedimento in esame che merita un esame approfondito da parte della Commissione.

  Silvia GIORDANO (M5S) chiede delucidazioni alla relatrice sulle perplessità da lei sollevate sulla disposizione relativa alla presentazione dell'istanza di accesso alle informazioni da parte di chi ha la legale rappresentanza dei soggetti parzialmente o totalmente incapaci.

  Ileana Cathia PIAZZONI (PD) condivide le considerazioni della relatrice sulla necessità di un esame approfondito del testo inviato dalla II Commissione, esprimendo molte perplessità sul suo contenuto in quanto si va oltre la semplice facoltà di revocare la scelta dell'anonimato da parte della madre. Sottolinea che il tema presenta aspetti rilevanti non solo dal punto di vista giuridico, considerato che grazie alla normativa attuale molti neonati sono stati salvati dai pericoli connessi al loro abbandono. Osserva, infine, che occorre chiarire la portata retroattiva delle nuove disposizioni e critica fortemente la previsione che la madre possa essere contattata anche da soggetti diversi dai servizi sociali per confermare o meno la scelta dell'anonimato.

  Edoardo PATRIARCA (PD) rileva che la delicatezza del tema che vede la contrapposizione tra due diritti difficilmente conciliabili, quello della madre all'anonimato e quello del figlio a conoscere le propri origini, impone un esame da parte della Commissione con un tempo sufficientemente ampio.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricordando che la Commissione non deve concludere l'esame nella giornata odierna ma ha a disposizione anche la seduta di domani per l'esame del provvedimento, che, come già detto, è calendarizzato in Assemblea per lunedì 11 maggio, invita i colleghi della Commissione a formulare eventuali proposte alternative per la prosecuzione dei lavori.

  Donata LENZI (PD) osserva che se dal punto di vista formale l'esame del provvedimento potrebbe iniziare in Assemblea anche senza il parere della XII Commissione, sarebbe in ogni caso inopportuno affrontare un tema di così rilevante portata per le politiche sociali e sanitarie senza un esame serio e approfondito da parte della stessa.

  Ezio Primo CASATI (PD) condivide le considerazioni della collega Lenzi, rilevando le perplessità sollevate dal testo in esame, che investono non solo la sfera giuridica ma anche quella sociale, psicologica e affettiva della persona. Sottolinea infine la potenziale traumaticità del venir meno dell'anonimato dopo un lungo periodo di tempo.

  Raffaele CALABRÒ (AP) rileva che, in ragione della complessità del tema oggetto del provvedimento in esame e delle posizioni critiche che emergono rispetto ad alcune disposizioni che si vogliono introdurre, sarebbe opportuno un rinvio dell'esame in Assemblea, anche per consentire alla XII Commissione di esprimere un parere meditato. Propone pertanto al Presidente Vargiu di rappresentare alla Presidente Boldrini l'esigenza di rinviare l'inizio della discussione in Assemblea.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, nel ricordare che la calendarizzazione dei provvedimenti Pag. 196in Assemblea è decisa dalla Conferenza dei Capigruppo e che una richiesta di rinvio dell'inizio della discussione in Aula dovrebbe pervenire più opportunamente dalla Commissione di merito, invita nuovamente la relatrice e i rappresentanti dei gruppi parlamentari ad esprimersi sulle modalità di prosecuzione dei lavori sul provvedimento in esame da parte della XII Commissione.

  Anna Margherita MIOTTO (PD), relatore, condivide l'esigenza espressa da molti colleghi di disporre di un congruo tempo di esame per consentire alla Commissione l'espressione di un parere motivato e pertanto riterrebbe opportuno giungere ad un breve rinvio dell'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea.

  Silvia GIORDANO (M5S), richiamandosi all'intervento del collega Calabrò, sottolinea che il provvedimento in esame è stato iscritto nel calendario dei lavori dalla Commissione per l'espressione del parere di competenza solo nella serata di ieri e che il testo inviato presenta un estrema rilevanza dal punto di vista etico. Osserva che su altri temi la Commissione ha saputo individuare soluzioni adatte ad affrontare i punti critici emersi sulla base di un confronto aperto e approfondito ed auspica, pertanto, che un analogo percorso possa essere svolto anche in questa occasione, prevedendo l'espressione del parere nel corso della settimana successiva.

  Donata LENZI (PD), riservandosi di intervenire in una successiva seduta sul merito del provvedimento, rileva che, ove la Commissione non riesca ad esprimere un parere nella seduta di domani, si potrà evidenziare alla Commissione di merito l'opportunità di attendere ancora qualche giorno per il parere, rinviando l'esame del provvedimento in Assemblea.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, alla luce del dibattito svoltosi e preso atto della richiesta avanzata da più parti di disporre di un congruo tempo per l'esame del provvedimento, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani e di valutare al termine della stessa se vi siano le condizioni per esprimere il parere. In caso contrario, è disponibile rappresentare alla Presidente della II Commissione l'esigenza di tempi ulteriori per l'esame del provvedimento.

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute, Vito De Filippo, e per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.
C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12a Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone, C. 2288 Argentin e C.2819 Calabrò.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 aprile 2015.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione prosegue l'esame, in sede referente, delle proposte di legge sulle Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie (C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12a Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone, C. 2288 Argentin e C. 2819 Calabrò).Pag. 197
  Fa presente che nella seduta odierna si concluderà il dibattito con lo svolgimento degli interventi di replica del Governo e della relatrice.

  Paola BINETTI (AP), relatrice, comunica di avere seguito con attenzione gli interventi dei colleghi e di avere esaminato le proposte sull'autismo presentate della Camera oltre al testo giunto dal Senato. Osserva che quest'ultimo merita un'attenta riflessione e contiene spunti interessanti anche se sicuramente necessita di alcune integrazioni. Ritiene che in particolare vadano inseriti opportuni riferimenti alla ricerca e formazione, ad una migliore identificazione diagnostica a fini abilitativi, ad una maggiore integrazione scolastico-professionale, alla necessità di garantire adeguate risorse alle famiglie, manifestando disponibilità a fornire ai colleghi della Commissione ulteriori elementi di riflessione su questi temi.
  Ribadendo la possibilità di valorizzare gli elementi positivi presenti nel testo approvato dal Senato, propone di adottarlo come testo base e nello stesso tempo manifesta la più ampia disponibilità ad accogliere i contributi che i colleghi vorranno offrire tramite la presentazione di proposte emendative. Auspica che con tale percorso si possa dare una rapida risposta alle esigenze di tutti i soggetti interessati.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO condivide l'ipotesi di lavoro della relatrice ed osserva che il testo approvato dal Senato, presentando un carattere programmatico, deve essere valutato insieme all'aggiornamento dei LEA che dovrebbe assicurare maggiori possibilità operative all'assistenza dei soggetti autistici. Assicura che il Governo seguirà il lavori della Commissione con spirito collaborativo, come già accaduto al Senato, anche per individuare eventuali miglioramenti da apportare al testo.

  Marialucia LOREFICE (M5S), nel rilevare le lacune del testo approvato dal Senato, sottolinea che le proposte di legge presentate alla Camera contengono numerosi spunti interessanti e che pertanto appare preferibile la prosecuzione dei lavori in sede di Comitato ristretto per elaborare un testo unificato.

  Silvia GIORDANO (M5S) si associa alla richiesta della collega Lorefice.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, nel rilevare che la Commissione può in ogni caso decidere la prosecuzione dei lavori in Comitato ristretto, ricorda che nel caso di adozione del testo base nella seduta odierna vi è comunque la possibilità di proporre modifiche tramite la presentazione dei emendamenti per la quale sarebbe opportuno concedere un congruo periodo di tempo.

  Ileana ARGENTIN (PD) chiede chiarimenti sulle ripercussioni dei nuovi LEA sui servizi sinora erogati.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO chiarisce che sono previste risorse aggiuntive rispetto a quelle sinora previste, pur prevedendo la cancellazione di prestazioni ormai superate.

  Matteo MANTERO (M5S) chiede alla relatrice di riconsiderare la proposta di adotta come testo base quello approvato dal Senato.

  Paola BINETTI (AP), relatrice, segnala di avere attentamente riflettuto sulle diverse opzioni per proseguire l'esame dei provvedimenti in materia di autismo e di continuare a ritenere preferibile l'adozione come testo base di quello approvato dal Senato, assicurando in tal modo uno svolgimento ordinato dei lavori e una risposta in tempi adeguati alle esigenze in materia.

  La Commissione delibera, quindi, di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge n. 2985, approvata dal Senato.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, propone che il termine per la presentazione degli Pag. 198emendamenti sia fissato alle ore 17 di lunedì 18 maggio 2015.

  La Commissione concorda.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 aprile 2015.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione, nella seduta odierna, proseguirà l'esame degli emendamenti presentati al testo unificato delle proposte di legge sulle Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare, adottato dalla Commissione come testo base.
  Ricorda, altresì, che la Commissione ha votato gli emendamenti relativi all'articolo 1.
  Prima di dare la parola alla relatrice Carnevali e alla sottosegretaria Biondelli per l'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, avverto che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Argentin 1.2 (nuova formulazione), che riferendosi alla individuazione della platea dei soggetti a cui si applicano le disposizioni del presente provvedimento la ha limitata alle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità prive di sostegno familiare, tale modifica per evidenti ragioni di coordinamento formale del testo deve intendersi conseguentemente riferita anche a tutte le altre parti del testo in cui la medesima espressione ricorra.

  Elena CARNEVALI (PD), relatrice, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.1, 2.9, 2.12 e 2.10, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Nicchi 2.2 e Lorefice 2.11 a condizione che siano riformulati nel senso di aggiungere dopo le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze» le seguenti: «sentita la Conferenza unificata».

  La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Marialucia LOREFICE (M5S), dopo aver espresso perplessità sulla portata normativa e sulla adeguatezza dell'articolo 2, chiede al relatore perché sia stato richiamato l'articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011, anziché la legge n. 328 del 2000, che all'articolo 22 definisce gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali.

  Massimo Enrico BARONI (M5S) sottolinea che il testo in esame può rappresentare una sorta di «cavallo di Troia» che avrà conseguenze non chiare sulla legislazione della materia, osservando che molte aspetti rilevanti sono demandati a scelte future. Nel rilevare che l'impianto complessivo appare piuttosto confuso, evidenzia che il nocciolo del provvedimento appare costituito dall'utilizzo dello strumento del trust, in merito al quale esprime il suo convinto dissenso. In conclusione auspica l'approvazione dell'emendamento Silvia Giordano 2.4.

  Elena CARNEVALI (PD), relatrice, evidenzia che con il provvedimento in discussione si intende fornire una risposta al tema dell'assistenza alle persone affette da disabilità grave in previsione della perdita del sostegno familiare tramite un percorso lungo da attuare con gradualità. Nel fare Pag. 199ciò si intende anche dare attuazione a quanto previsto dalla Costituzione circa la garanzia di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali uniformi su tutto il territorio nazionale

  Giulia DI VITA (M5S) esprime forti perplessità sulle soluzioni adottate, insistendo sull'opportunità di un richiamo alla legge n. 328 del 2000, della cui reale implementazione la Commissione Affari sociali dovrebbe farsi carico.

  Anna Margherita MIOTTO (PD), richiamando il percorso di approvazione della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge n. 328 del 2000), che mantiene ancora oggi la sua centralità, e della riforma del Titolo V della Costituzione introdotta l'anno successivo, osserva che con il provvedimento in esame si introduce per la prima volta la possibilità di destinare direttamente risorse per politiche di assistenza, che prima del decreto legislativo n. 68 del 2011, che introduce gli obiettivi di servizio, era possibile attribuire solo non in via sperimentale. Rimarca pertanto l'importanza di un intervento di carattere strutturale che mira ad assicurare, seppure per un numero limitato di soggetti, delle prestazioni sociali in maniera continuativa.

  Silvia GIORDANO (M5S) rileva che piuttosto che introdurre ulteriori provvedimenti legislativi occorrerebbe assicurare la reale funzionalità del sistema vigente, evitando così anche l'esborso di risorse conseguente all'accoglimento dei ricorsi presentati alla giustizia amministrativa.

  La Commissione respinge l'emendamento Silvia Giordano 2.4.

  Massimo Enrico BARONI (M5S), in relazione all'intervento della collega Miotto, segnala che l'introduzione del titolo V ha rappresentato un alibi per non applicare la legge n. 328 del 2000 nel suo complesso, evidenziando che in ogni caso la mancata presa in carico dei bisogni dei cittadini deve essere imputata alla responsabilità dei dirigenti del Servizio sanitario nazionale. Osservando che il testo in esame aumenterebbe la confusione normativa già presente, invita i colleghi ad avere un approccio più ambizioso in relazione alla necessità di soddisfare le esigenze sociali e sanitarie della popolazione e sollecita l'approvazione dell'emendamento Lorefice 2.5.

  La Commissione respinge l'emendamento Lorefice 2.5.

  Massimo Enrico BARONI (M5S), invitando i colleghi a non assumere atteggiamenti rinunciatari rispetto ai temi in discussione, raccomanda l'approvazione dell'emendamento Mantero 2.6.

  La Commissione respinge l'emendamento Mantero 2.6.

  Massimo Enrico BARONI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 2.7, sottolineando che con le modifiche introdotte nella seduta precedente la platea dei beneficiari del provvedimento in esame è stata ulteriormente ristretta.

  La Commissione respinge l'emendamento Baroni 2.7.

  Massimo Enrico BARONI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.8.

  Giulia DI VITA (M5S) chiede alla relatrice se vi sia disponibilità ad una riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 2.8, introducendo un riferimento alla legge n. 328 del 2000 senza sostituire l'intero comma 1 dell'articolo 2.

  Elena CARNEVALI (PD), relatrice, ribadisce che con non vi è nessuna intenzione di ridimensionare la legge n. 328 del 2000, che rimane un caposaldo delle politiche sociali del Paese. Ricorda che la collega Miotto ha efficientemente chiarito il carattere graduale ma continuativo delle Pag. 200misure di assistenza che si intendono introdurre.

  La Commissione respinge l'emendamento Di Vita 2.8.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Binetti 2.1, s'intende vi abbia rinunciato.
  In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.10.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide.

Nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.

Pag. 201