CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 maggio 2015
439.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 99

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del vicepresidente Girgis Giorgio SORIAL. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 11.25.

DL 27/2015: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative.
C. 3059 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, ricorda che il decreto-legge in titolo, approvato senza modifiche dal Senato, è già stato Pag. 100esaminato dalla Commissione bilancio che, nella seduta del 5 maggio scorso, ha espresso su di esso parere favorevole. Avverte, altresì, che nella medesima data la Commissione affari costituzionali ne ha concluso l'esame in sede referente, senza apportare alcuna modifica al testo. Alla luce di ciò, fa presente che, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, è da intendersi confermato il parere favorevole già espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 5 maggio scorso.
  Comunica, inoltre, che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo segnala che gli emendamenti Cozzolino 1.1 e 1.2 sembrerebbero restringere l'ambito di applicazione della disposizione del decreto-legge in esame, escludendo quindi in alcuni casi lo svolgimento in forma abbinata di tutte le consultazioni elettorali (election day). Ciò nonostante, i citati emendamenti sembrerebbero privi di effetti finanziari, in quanto, sebbene la relazione illustrativa al provvedimento originario evidenzi che l'intervento normativo, che si rende necessario per rendere effettiva la possibilità di celebrare le elezioni regionali ed amministrative del 2015, «non solo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma è suscettibile di produrre una riduzione complessiva delle spese elettorali, in coerenza con le finalità di risparmio delle disposizioni sull’election day», la stessa relazione, tuttavia, non computa effetti di risparmio ai fini dei saldi di finanza pubblica. Al riguardo considera opportuna una conferma da parte del Governo.
  Fa presente, infine, che le altre proposte emendative trasmesse non presentano profili dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che tutte le proposte emendative trasmesse appaiono prive di effetti finanziari.

  Fabio MELILLI (PD) propone pertanto di esprimere nulla osta sulle proposte emendative trasmesse.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.35.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta e il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 15.20.

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 263 e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe GALATI (FI-PdL), relatore, ricorda che la Commissione bilancio, nella seduta del 21 aprile 2015, ha espresso parere favorevole con tre condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e una osservazione sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 263 e abb., recante la modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide.

  Fa presente in particolare, che le condizioni erano volte a:
   riformulare gli oneri ascritti al provvedimento in termini di mera previsione, anziché di limite massimo di spesa;Pag. 101
   introdurre un'apposita clausola di salvaguardia finanziaria, attivabile in caso di scostamenti rispetto alle previsioni;
   riformulare l'articolo 1, comma 1, al fine di non attribuire carattere interpretativo alla disposizione che prevede il riconoscimento dell'indennizzo, stabilendo comunque la decorrenza degli effetti del provvedimento dal 1o gennaio 2015;
   prevedere conseguentemente l'applicazione dell'ordinario termine di cui all'articolo 73, terzo comma, della Costituzione, per l'entrata in vigore del provvedimento.

  Segnala che l'osservazione era invece volta a invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di definire, all'articolo 1, comma 3, una copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in sostituzione di quella già prevista. Ciò in quanto la relazione tecnica, predisposta dal Ministero della salute, aveva evidenziato che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, relativo al bilancio triennale 2015-2017, del quale il citato articolo 1, comma 3, prevedeva l'utilizzo, sebbene recasse le necessarie disponibilità, avrebbe dovuto essere destinato a successive iniziative legislative recanti spese urgenti e indifferibili quali quelle correlate ad emergenze sanitarie di rilievo nazionale (Ebola).
  Con riferimento alla questione di una possibile copertura finanziaria alternativa, segnala che la nota del Ministero della salute del 15 aprile 2015 aveva proposto una diversa copertura finanziaria mediante accantonamento di una quota delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
  Di tale diversa copertura era stata proposta una riformulazione da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, prevedendo la riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come definito dall'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in quanto il mero accantonamento di una quota delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale non è idoneo a mettere a disposizione del Ministero della salute le somme necessarie al pagamento degli indennizzi previsti dal provvedimento.
  Ricorda che, in merito all'opportunità di detta copertura, come sopra riformulata, la Ragioneria aveva comunque fatto rinvio a valutazioni politiche, tenuto conto del fatto che il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è definito d'intesa fra lo Stato e le regioni per garantire i livelli essenziali di assistenza. La Ragioneria osservava che operare la copertura, anche se in misura finanziariamente esigua, di una funzione statale (gli indennizzi di cui trattasi non costituiscono infatti prestazioni sanitarie, ma trattamenti economici continuativi erogati dallo Stato in favore di soggetti danneggiati) a valere su risorse destinate al Servizio sanitario nazionale potrebbe determinare difficoltà di relazione fra lo Stato e le regioni, anche in considerazione del fatto che è ancora in corso la definizione degli interventi in ambito sanitario correlati alla riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'importo di 2.352 milioni di euro a decorrere dal 2015, in attuazione della manovra di finanza pubblica a carico delle regioni.
  Evidenzia che, per altro, la V Commissione, nelle premesse al parere favorevole reso in data 21 aprile 2015, aveva rilevato l'inidoneità di tale copertura finanziaria, posto che il finanziamento di tale Servizio è definito d'intesa fra lo Stato e le regioni per garantire i livelli essenziali di assistenza e il citato finanziamento non può essere pertanto utilizzato per la corresponsione degli indennizzi di cui trattasi, che non costituiscono prestazioni sanitarie, ma trattamenti economici a carattere continuativo erogati dallo Stato in favore di soggetti danneggiati. Pag. 102
  Segnala poi che la Commissione di merito, nella seduta del 28 aprile scorso, ha predisposto un ulteriore nuovo testo del provvedimento recependo le condizioni formulate dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e sostituendo la copertura finanziaria – in merito alla quale la V Commissione aveva formulato una mera osservazione – con una nuova copertura finanziaria che riproduce l'identico testo di quella sulla quale questa Commissione aveva espresso i propri rilievi critici nelle premesse al più volte citato parere favorevole.
  Tutto ciò considerato, nel ribadire i predetti rilievi critici sulla copertura finanziaria a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come definito dall'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, rileva la necessità di individuare, all'articolo 1, comma 3, una nuova copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in sostituzione di quella prevista dall'ulteriore nuovo testo unificato, anche in considerazione della natura non rimodulabile delle dotazioni di bilancio relative al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
  Sul punto ritiene quindi necessario acquisire l'avviso del Governo.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, facendo presente che la scelta della copertura finanziaria tra quelle possibili appare una questione di natura prevalentemente politica, evidenzia che quella prevista nel provvedimento in esame è comunque tecnicamente valida, pur comprendendo le criticità evidenziate dal relatore.

  Rocco PALESE (FI-PdL) premette che la talidomide è un farmaco che, in un determinato periodo, è stato prescritto dai medici, in quanto regolarmente autorizzati dalle competenti autorità nazionali. Ritiene pertanto che lo Stato italiano sia responsabile per i danni che sono stati causati dall'assunzione di tale farmaco e conseguentemente se ne debba fare carico, anche mediante la corresponsione degli indennizzi previsti dal provvedimento in esame, che, come sottolinea, hanno natura assistenziale e non sanitaria. Proprio in considerazione della natura assistenziale degli indennizzi, ritiene che sia improprio che la copertura dei relativi oneri venga posta a carico dei finanziamenti statali destinati al Servizio sanitario nazionale, come previsto nel testo attualmente in esame, mentre di tali indennizzi, che non costituiscono prestazioni sanitarie, ma trattamenti economici a carattere continuativo in favore di soggetti danneggiati, dovrebbe farsene carico direttamente lo Stato. Si stupisce inoltre che sia stato proprio il Ministero della salute, che dovrebbe avere il compito di tutelare le risorse del Servizio sanitario nazionale e quindi i livelli essenziali di assistenza, a perorare questa forma di copertura finanziaria.
  Lamenta quindi che, a seguito di una serie di errori tecnici, si rinvii ad una soluzione politica per individuare una copertura finanziaria. Peraltro non condivide quanto affermato dal rappresentante del Governo sulla correttezza sul piano tecnico della copertura prevista dal provvedimento.
  Osserva infine che sarebbe più opportuno che la copertura degli oneri recati dal provvedimento sia effettuata a valere sui fondi speciali di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, previo accertamento della sussistenza delle relative risorse.

  Laura CASTELLI (M5S), condividendo quanto affermato dal deputato Palese circa l'inidoneità della copertura posta a carico dei finanziamenti statali destinati al Servizio sanitario nazionale, osserva che sarebbe opportuno che la Commissione bilancio, almeno in questa occasione, anziché limitarsi a contestare le coperture proposte nei provvedimenti esaminati, provvedesse a formulare proposte di copertura alternative.

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  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA conferma la validità, dal punto di vista tecnico, della copertura individuata dal testo del provvedimento in esame.

  Giuseppe GALATI (FI-PdL), relatore, nel condividere la soluzione prospettata dall'onorevole Palese, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato dei progetti di legge C. 263 e abb., recante Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide;
   premesso che:
    la copertura finanziaria prevista all'articolo 1, comma 3, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale non appare idonea, in quanto, come già evidenziato nel parere reso nella seduta del 21 aprile 2015, il finanziamento del predetto Servizio è definito d'intesa fra lo Stato e le regioni per garantire i livelli essenziali di assistenza e il citato finanziamento non può essere pertanto utilizzato per la corresponsione degli indennizzi di cui trattasi, che non costituiscono prestazioni sanitarie, ma trattamenti economici a carattere continuativo erogati dallo Stato in favore di soggetti danneggiati;
    risultano disponibili risorse prive di specifica finalizzazione, nella misura necessaria alla copertura del provvedimento, a decorrere dall'anno 2016, nell'ambito delle proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2015-2017;
    appare pertanto necessario provvedere alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento a valere sul citato accantonamento, modificando la decorrenza degli effetti dello stesso e della data di entrata in vigore del provvedimento medesimo al 1o gennaio 2016,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2015 con le seguenti: a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente:
   all'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«ART. 1-bis.

  1. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2016».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede un breve rinvio dell'esame del provvedimento per permettere al Governo di individuare, tra quelle tecnicamente possibili, la copertura più idonea.

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  Laura CASTELLI (M5S) auspica che la copertura finanziaria del provvedimento sia prontamente individuata, in modo da consentirne quanto prima l'approvazione, senza intaccare le provvidenze previste dal testo per i soggetti danneggiati. Ribadisce inoltre di considerare inidonea la copertura posta a carico dei finanziamenti statali destinati al Servizio sanitario nazionale.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA rileva che il Governo condivide appieno il merito del provvedimento e che la richiesta di un breve rinvio è motivata solamente dall'individuazione della copertura finanziaria più idonea.

  Giuseppe GALATI (FI-PdL), relatore, condivide la richiesta di un breve rinvio dell'esame del provvedimento.

  Giulia GRILLO (M5S) segnala che la copertura a valere sul fondo speciale di parte corrente era stata già prevista nel precedente testo del provvedimento su cui la Commissione bilancio si era espressa nella seduta del 21 aprile 2015.

   Francesco BOCCIA, presidente, evidenzia che la copertura richiamata dall'onorevole Grillo era riferita all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della salute, non a quello relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Non essendovi obiezioni, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.
C. 2977 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame dell'articolo aggiuntivo 20.01 del Governo riferito al provvedimento in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, segnala che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea ha trasmesso, ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio, l'articolo aggiuntivo 20.01 del Governo.
  Fa presente che l'articolo aggiuntivo, nel novellare la legge n. 234 del 2012, recante Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, prevede l'istituzione di un nuovo Fondo per il recepimento della normativa europea, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2016. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 10 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte nel Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie e quanto a euro 50 milioni a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. La relazione tecnico-finanziaria allegata alla proposta emendativa precisa che il menzionato Fondo di rotazione presenta sufficienti disponibilità per l'anno 2015 per far fronte agli oneri ad esso imputati dall'articolo aggiuntivo in esame.
  Tutto ciò premesso segnala che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze presenta le necessarie disponibilità e un'apposita voce programmatica, a partire dal 2016, per un ammontare pari a 50 milioni di euro.
  Segnala altresì la necessità, da un lato, di precisare sia nell'autorizzazione di spesa sia nella disposizione che istituisce il nuovo Fondo che gli oneri pari a 50 milioni di euro, a decorrere dal 2016, hanno carattere annuo, dall'altro, di riformulare la clausola di copertura finanziaria.Pag. 105
  Propone quindi di esprimere il seguente parere:

  «La V Commissione,
   esaminato l'articolo aggiuntivo 20.01 al disegno di legge C. 2977 Governo, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   Al capoverso «articolo 41-bis», comma 1, dopo le parole: di 50 milioni di euro aggiungere la seguente: annui.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «articolo 41-bis», comma 2, dopo le parole: di 50 milioni di euro aggiungere la seguente: annui.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «articolo 41-bis», sostituire il comma 3 con i seguenti:
  
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a euro 10 milioni per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 183 del 16 aprile 1987, e quanto a euro 50 milioni annui, a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.
C. 2722 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

   Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato con alcune modifiche, reca una delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. Segnala che la Commissione di merito non ha apportato modifiche al testo trasmesso dal Senato e che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge presentato al Senato.
  Evidenzia che il provvedimento reca una clausola di neutralità finanziaria nonché un espresso richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in base al quale, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, i decreti legislativi, emanati ai sensi della medesima legge di delega, che rechino le risorse finanziarie necessarie alla compensazione, dovranno entrare in vigore prima dell'adozione di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. Pur prendendo atto della clausola di neutralità riferita all'attuazione complessiva della delega, ritiene utile acquisire l'avviso del Governo in merito al criterio di Pag. 106delega, previsto dal comma 2, lettera r), introdotto dal Senato, che prevede l'equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. In proposito evidenzia che tale definizione comporta l'inclusione delle suddette strutture tra quelle indicate nel n. 120 della Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 alle quali si applica l'IVA ad aliquota ridotta del 10 per cento in luogo dell'aliquota ordinaria (22 per cento).
  Non formula osservazioni riguardo al criterio di delega di cui alla lettera t), n. 1, anch'esso introdotto dal Senato, relativo all'introduzione di un elenco nazionale degli istruttori professionali di vela, tenuto conto che la norma pone espressamente i relativi oneri a carico degli iscritti.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire il chiarimento richiesto dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti le missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare.
Nuovo testo unificato C. 45 e abb.

(Parere alle Commissioni III e IV).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 maggio.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire chiarimenti sulle questioni evidenziate dal relatore.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, non disponendo ancora degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni competenti, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti.
C. 2994 Governo.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 maggio.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, ad integrazione degli elementi di informazione forniti nella precedente seduta, deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (vedi allegato).

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2994, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il fabbisogno finanziario delle istituzioni scolastiche trova copertura sia nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, che viene incrementato ai sensi dell'articolo 2, comma 16, sia nei contributi volontari che le famiglie sono solite versare alle scuole;Pag. 107
    all'articolo 4, comma 7, in materia di alternanza scuola lavoro, appare opportuno integrare la disposizione prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2016, pari a 100 milioni di euro, sia annuale;
    le risorse richiamate all'articolo 5, in materia di innovazione digitale e didattica laboratoriale, poiché risultano già impegnate sui relativi capitoli di spesa relativi al funzionamento delle scuole, sono già scontate nei saldi di finanza pubblica, sebbene la disposizione ne preveda una diversa finalizzazione per l'esercizio 2015, in relazione ai risparmi di spesa ottenuti sui servizi di pulizia delle scuole;
    appare necessario integrare la disposizione di cui al comma 6 del medesimo articolo 5, relativa al finanziamento delle misure in materia di innovazione digitale e didattica laboratoriale, prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2016, pari a 30 milioni di euro, sia annuale;
    all'articolo 6, in materia di organico dell'autonomia, la disciplina relativa alle supplenze che durano più di dieci giorni non modifica nella sostanza le disposizioni vigenti e, pertanto, gli ordinari stanziamenti di bilancio sono da ritenersi sufficienti a far fronte alle necessità per supplenze corrispondenti a periodi maggiori di dieci giorni, anche tenuto conto del minor ricorso complessivo alle supplenze;
    il meccanismo di corresponsione di un differenziale di stipendio al personale supplente, di cui al medesimo articolo 6, consiste in una integrazione salariale a valere sulle economie che, in fase di assestamento di bilancio, potrebbero essere trasferite nell'ambito dei piani di gestione relativi ai capitoli di natura stipendiale;
    la disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, quarto periodo, deve intendersi nel senso che il personale appartenente alla dotazione organica dell'autonomia deve essere destinato a coprire prima i posti vacanti e disponibili e solo in mancanza di tali posti ad esigenze organizzative o extracurricolari;
    la disposizione di cui all'articolo 7, che prevede l'esonero dall'insegnamento e la sostituzione dei tre docenti che coadiuvano il dirigente scolastico, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che, a legislazione vigente, in relazione ai due soggetti precedentemente destinati a tale funzione, non erano previsti specifici oneri di sostituzione;
    al medesimo articolo 7, la possibilità di operare riduzioni di alcune classi non ha effetti sui risparmi recati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, giacché può procedersi a riduzioni della numerosità delle classi solo laddove siano possibili misure quantomeno compensative che ne neutralizzino gli effetti a livello di dotazioni organiche e di risorse finanziarie;
    la formulazione dell'articolo 8, in materia di piano straordinario di assunzioni, consente di assicurare la neutralità finanziaria dell'operazione di reclutamento, giacché la disposizione prevede espressamente che il piano assunzionale straordinario è riferito alla copertura dei posti vacanti e disponibili e che, in sede di prima attuazione, l'organico dell'autonomia, determinato ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, è in ogni caso incrementato, secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, di un determinato plafond di risorse rispetto ai limiti corrispondenti all'organico relativo all'anno scolastico 2011/2012 per i posti normali, nonché all'organico 2015/2016 per i posti di sostegno;
    l'articolo 9, in materia di periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo, non prevede espressamente un compenso per il tutor incaricato della valutazione del docente in prova, posto che si tratta di una mera possibilità riconosciuta al dirigente scolastico nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;Pag. 108
    all'articolo 10, l'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si rende necessario per stabilire l'importo da assegnare sulla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, nel rispetto del tetto di spesa di 381,1 milioni di euro, nell'ipotesi in cui il numero dei beneficiari sia difforme da quello stimato;
    l'obbligatorietà della formazione in servizio dei docenti di ruolo di cui al citato articolo 10, commi 4 e 5, decorre dall'anno scolastico 2015-2016, fermo restando che per ragioni organizzative i corsi di formazione saranno attivati nella seconda metà dell'anno scolastico e quindi a partire dal 2016;
    al medesimo articolo 10 appare necessario integrare la disposizione di cui al comma 3, prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2015, pari a 381,137 milioni di euro, sia annuale;
    gli oneri derivanti dall'articolo 12, concernente il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione dei contratti a termine sono stati quantificati limitatamente agli anni 2015-2016, in considerazione del fatto che il fondo istituito ai sensi del medesimo articolo 12 sarà utilizzato unicamente per far fronte a situazioni pregresse, posto che per il futuro non verranno più sottoscritti contratti a tempo determinato che comportino il superamento del limite dei 36 mesi di servizio anche non continuativi, fermo restando che, qualora a seguito della procedura di monitoraggio prevista dal provvedimento dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella quantificata, saranno adottate idonee misure correttive ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge n. 296 del 2009;
    gli oneri derivanti dal portale unico dei dati della scuola di cui all'articolo 14 sono stati quantificati sulla base di un progetto di realizzazione del portale elaborato dalla struttura competente presso il MIUR;
    appare necessario integrare l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 14, comma 5, relativa agli oneri di gestione e al mantenimento del citato portale unico dei dati della scuola, prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2016, pari a 100.000 euro, sia annuale;
    l'articolo 15, concernente l'inserimento delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione tra i possibili beneficiari del 5 per mille, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, posto che il riparto delle risorse relative al 5 per mille avviene nell'ambito delle somme stanziate dall'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014 n. 190;
    la disposizione di cui al predetto articolo 15, analogamente a quanto previsto dalle precedenti norme in materia, deve intendersi applicabile a decorrere dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2015, tenuto conto che gli effetti finanziari decorrono dall'esercizio 2016;
    ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla concessione dello school bonus, di cui all'articolo 16, sono stati utilizzati i dati provvisori delle dichiarazioni UNICO 2014 persone fisiche ed i dati definitivi UNICO 2013 enti non commerciali, relativamente alle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici ivi dichiarate;
    tali dati sono stati estrapolati e incrementati per tenere conto di eventuali erogazioni liberali effettuate da altri soggetti titolari di reddito d'impresa;
    in questo quadro, nonostante la norma escluda la possibilità di cumulare l'agevolazione prevista con altre riguardanti le medesime spese, l'ammontare delle erogazioni è stato ipotizzato, a fini prudenziali, come ulteriore spesa rispetto alle erogazioni già agevolate, senza considerare un effetto di sostituzione che avrebbe comportato una minor perdita di gettito per l'erario;
    per quanto riguarda le persone fisiche e gli Enti non commerciali, principali destinatari della citata agevolazione, Pag. 109la fruizione avviene direttamente nella dichiarazione dei redditi presentata nell'anno successivo, mentre, per quanto riguarda i redditi d'impresa, si è assunto che il contribuente procederà all'utilizzo in compensazione solamente a consuntivo delle erogazioni effettuate, quindi a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono avvenute le erogazioni;
    la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica, di cui all'articolo 17, è stata effettuata, da un lato, considerando, ai fini della stima della platea dei soggetti beneficiari, i dati più recenti relativi al numero degli studenti, pubblicati sul sito del MIUR, in quanto ritenuti più rappresentativi dello scenario attuale, dall'altro, non prevedendo minori entrate nell'anno 2015, attesa la cautela da parte dei contribuenti nell'utilizzo del metodo previsionale che consentirebbe loro di corrispondere un minore acconto per tale esercizio;
    all'articolo 18, comma 2, in materia di programmazione dell'edilizia scolastica, il richiamo all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013 deve considerarsi di carattere meramente residuale e pertanto l'utilizzo delle citate risorse ai fini della programmazione nazionale deve ritenersi consentito soltanto qualora l'INAIL disponesse ancora di risorse all'esito delle procedure di cui al citato articolo 18;
    appare necessario integrare la disposizione di cui al predetto articolo 18, comma 3, nella parte in cui reca l'indicazione degli oneri posti a carico dello Stato derivanti dai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, prevedendo che l'onere a decorrere dal 2018, pari a 9 milioni di euro, sia annuale;
    all'articolo 19, comma 1, la partecipazione all'Osservatorio per l'edilizia scolastica della struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione per l'edilizia scolastica, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che tale partecipazione si sostanzia in riunioni periodiche di carattere prevalentemente politico;
    l'utilizzo delle risorse già stanziate a legislazione vigente e destinate a nuovi interventi per le misure di sicurezza e valorizzazione degli edifici scolastici, ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 12, risulta coerente con il profilo di spendibilità di tali risorse già scontato nei tendenziali;
    l'utilizzo delle risorse del Fondo unico per l'edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, risulta compatibile con la dinamica della spesa già scontata nei tendenziali di spesa con riferimento alle risorse che confluiscono nel medesimo fondo;
    l'utilizzo delle risorse da destinare a misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici, ai sensi dell'articolo 19, commi da 7 a 11, risulta coerente con il profilo di spendibilità delle medesime risorse già scontate nei tendenziali di spesa;
    appare necessario integrare la disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, che pone limiti di spesa per l'incremento della dotazione organica, prevedendo che l'onere a decorrere dal 2025, a pari a 2.233,60 milioni di euro, sia annuale;
    il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui si prevede l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), ai fini della copertura di quota parte degli oneri derivanti dal provvedimento, reca le necessarie disponibilità;
    il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguente all'attualizzazione dei contributi pluriennali ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal provvedimento, reca le necessarie disponibilità e il suo utilizzo Pag. 110non pregiudica la realizzazione degli altri interventi già programmati a carico del Fondo medesimo;
    appare opportuno riformulare la denominazione della rubrica dell'articolo 24 nei termini di «Disposizioni finanziarie» anziché di «Copertura finanziaria»;
    la quantificazione e lo sviluppo temporale del Fondo «La buona scuola», di cui all'articolo 24, comma 2, sono stati determinati in relazione alle disponibilità rimanenti sul medesimo Fondo, ridotto degli importi relativi agli interventi previsti dal disegno di legge in esame;
    appare necessario, all'articolo 24, comma 6, modificare la disposizione concernente il divieto di corrispondere emolumenti ai componenti del Comitato prevedendo che ad essi non spetti «alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato»;
    il Comitato di verifica tecnico-finanziaria, di cui all'articolo 24, comma 7, dovrà garantire la coerenza tra l'autorizzazione di spesa e l'attuazione del piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei docenti e l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 12, evitando, preventivamente, eventuali sforamenti per gli anni successivi;
    rilevata la necessità di modificare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 24, comma 3, distinguendo le autorizzazioni di spesa dalle mere previsioni e introducendo un'autonoma disposizione per la compensazione degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento in termini di fabbisogno e di indebitamento netto,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 4, comma 7, dopo le parole: euro 100 milioni aggiungere la seguente: annui;
   All'articolo 5, comma 6, dopo le parole: euro 30 milioni aggiungere la seguente: annui;
   All'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: dell'importo nominale di euro 500 annui con le seguenti: di un importo nominale fino a euro 500 annui;
   All'articolo 10, comma 3, dopo le parole: euro 381,137 milioni aggiungere la seguente: annui;
   All'articolo 14, comma 5, dopo le parole: euro 100.000 aggiungere la seguente: annui;
   All'articolo 18, comma 3, dopo le parole: euro 9 milioni aggiungere la seguente: annui;
   All'articolo 24, comma 1, dopo le parole: euro 2.233,60 milioni aggiungere la seguente: annui;
   All'articolo 24, comma 3, dopo le parole: 3.095,237 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;

  All'articolo 24, comma 3, sostituire l'alinea con il seguente:
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, comma 1, 12, comma 2, 14, comma 5, 18, comma 3, e 20, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.876,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.918.6 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.912,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.920,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.964,167 milioni di euro per il 2020, a 3.009,737 milioni di euro per il 2021, a 2.933,6 milioni di euro per il 2022, a 2.945,867 milioni di euro per il 2023, a 2.989,087 milioni di euro per l'anno 2024, a 3.028,837 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli oneri derivanti dagli articoli 16, comma 6, e 17, comma 1, valutati in 123,7 milioni di euro Pag. 111per l'anno 2016, in 81,4 milioni di euro per l'anno 2017, in 87,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 79,7 milioni di euro per l'anno 2019, in 72,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 66,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede:

  Conseguentemente, al medesimo articolo 24, al comma 3, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, al medesimo articolo 24, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle medesime disposizioni richiamate dall'alinea del comma 3, pari a 184.752.700 euro per l'anno 2015, 362.650.250 euro per l'anno 2016, 376.160.500 euro per l'anno 2017, 384.869.000 euro per l'anno 2018, 389.693.000 euro per l'anno 2019, 379.753.950 euro per l'anno 2020, 357.652.500 euro per l'anno 2021, 335.371.600 euro per l'anno 2022, 312.969.450 euro per l'anno 2023, 292.007.750 euro per l'anno 2024 e 272.729.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
  All'articolo 24, comma 6, sostituire le parole: alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto con le seguenti: alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato;

  e con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità, all'articolo 24, di sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni finanziarie.».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Rocco PALESE (FI-PdL) chiede un rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di valutare il contenuto della proposta di parere formulata dal relatore, anche in considerazione della complessità delle questioni problematiche affrontate.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S), associandosi alla richiesta dell'onorevole Palese, lamenta che la riduzione dei tempi necessari all'esame del provvedimento sia dovuta all'averlo qualificato nel DEF come provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica. Evidenzia inoltre che le coperture vengono effettuate mediante semplici spostamenti di fondi da una destinazione all'altra e chiede se la Commissione intenda seguire il Governo su questa linea d'azione.

  Maino MARCHI (PD), replicando ai rilievi formulati dal deputato Sorial, segnala che la natura di provvedimento collegato non influisce sulle modalità operative della Commissione bilancio e che è del tutto naturale che una riforma importante come quella della scuola sia stata collegata alla manovra finanziaria, da parte di un Governo che ha dichiarato, nel Documento di economia e finanza 2015, di voler attuare profonde riforme.
  Rileva inoltre, con riferimento a quanto affermato dal deputato Palese, che la proposta di parere del relatore, pur molto articolata, riprende in molti punti i chiarimenti già forniti dal Governo, con una nota della Ragioneria generale dello Stato depositata agli atti della Commissione nella seduta di ieri, per cui gli elementi nuovi da valutare appaiono assai limitati.
  Tuttavia, fa presente di non aver nulla da obiettare in ordine ad un eventuale rinvio dell'espressione del parere ad una successiva seduta.

  Laura CASTELLI (M5S), segnalando la presenza in Commissione di numerosi deputati del gruppo Partito Democratico in sostituzione dei componenti della Commissione bilancio, ritiene che ciò sia dovuto al timore di non avere la maggioranza necessaria per l'approvazione del parere.

Pag. 112

  Francesco CARIELLO (M5S) ricorda la richiesta di delucidazioni formulata, nella seduta di ieri, riguardo ad una presunta incongruenza contenuta nella relazione tecnica in merito al numero di scuole innovative realizzabili nell'ambito dei fondi stanziati dall'articolo 18 del provvedimento.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, segnala al deputato Cariello che la risposta al suo quesito è contenuta nella nota della Ragioneria generale dello Stato, depositata nella precedente seduta dal rappresentante del Governo, in base alla quale si evince che al costo di costruzione di ogni singola scuola dovranno essere sommati i costi necessari alle innovazioni di tipo architettonico, impiantistico, tecnologico e di efficientamento energetico.

  Francesco BOCCIA, presidente, prendendo atto delle richieste avanzate in tal senso, rinvia il seguito dell'esame al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

  La seduta, sospesa alle 15.55, riprende alle 20.20.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che prima della sospensione della seduta era stata formulata dal relatore una proposta di parere sul testo del provvedimento in esame.

  Rocco PALESE (FI-PdL) annunzia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, dal momento che, anche a seguito di una più attenta verifica, ha potuto riscontrare che molte delle coperture finanziarie apprestate a fronte degli oneri, anche di natura permanente, recati dalle disposizioni del provvedimento appaiono circoscritte al primo anno di attuazione del disegno di legge.

  Giulio MARCON (SEL) annunzia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, in considerazione del fatto che le coperture finanziarie individuate dal provvedimento appaiono incerte e relative solamente al primo anno di attuazione dello stesso.

  Maino MARCHI (PD) annunzia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, tenuto conto del fatto che le coperture finanziarie del provvedimento appaiono del tutto idonee e congrue, essendo tra l'altro in larghissima parte riconducibili alle risorse a tale fine stanziate con la legge di stabilità per il 2015. Ritiene, inoltre, che il rilevante impegno finanziario assicurato dal Governo con il provvedimento in titolo dimostra appieno l'attenzione che l'Esecutivo intende riservare al fondamentale tema della riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione.

  Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO concorda con la proposta di parere del relatore, a conferma peraltro della posizione espressa, prima della sospensione della seduta, anche dal sottosegretario Baretta.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 20.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA.

  La seduta comincia alle 15.55.

Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
Atto n. 157.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Pag. 113

  Bruno CENSORE (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge n. 183 del 2014 (Delega in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro), in materia di sostegno alle cure parentali, revisione e aggiornamento delle misure intese a tutelare la maternità e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il provvedimento in esame si compone di 26 articoli ed è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Si soffermerà di seguito sulle norme considerate dalla relazione tecnica nonché sulle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
  Con riferimento agli articoli 1 e 25, commi 2 e 3, recanti oggetto, finalità e disposizioni finanziarie, rileva preliminarmente che la relazione tecnica e l'articolo 25 precisano che l'efficacia della normativa in esame, con l'eccezione dell'articolo 24, che trova applicazione per un triennio, è limitata all'esercizio 2015 in via sperimentale e che l'estensione agli esercizi successivi resta condizionata all'entrata in vigore dei decreti che individuino la relativa copertura. Tuttavia, le disposizioni sono quasi tutte formulate come novelle legislative, suscettibili in quanto tali di determinare oneri di carattere permanente. In proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Inoltre, in linea generale ritiene che andrebbe chiarito se la quantificazione degli oneri sia stata effettuata scontando la ridotta operatività delle stesse nel corso del 2015, orientativamente ipotizzabile in 7/12 del totale, o se gli oneri siano stati quantificati prudenzialmente considerando l'operatività delle norme nell'intero esercizio 2015.
  Con riferimento al comparto scuola, nel quale l'assenza del personale dal servizio genera l'obbligo di sostituzioni con altro personale, si prende atto che la relazione tecnica fornisce elementi volti ad escludere un aggravio di spesa relativamente all'articolo 7, comma 1, lettera a) (estensione del congedo parentale dall'ottavo al dodicesimo anno di vita del bambino) e all'articolo 2 comma 1, lettera b) (sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del bambino). Tuttavia ritiene che sarebbe utile acquisire analoghi elementi di valutazione con riferimento ad altre disposizioni del provvedimento che appaiono astrattamente idonee a determinare effetti finanziari per il possibile ricorso a supplenze.
  Relativamente agli articoli 2 e 4 in materia di congedo di maternità, per quanto riguarda le modifiche in materia di congedo di maternità in caso di parto anticipato, di cui all'articolo 2, comma 1, osserva che la quantificazione operata dalla relazione tecnica appare sostanzialmente congrua rispetto ai parametri in essa riportati.
  In merito agli articoli 2 e 3, la diversa modulazione dell'onere sul saldo netto da finanziare e sul saldo di indebitamento è giustificato dalla mancata inclusione in quest'ultimo saldo dell'onere per contribuzione figurativa, che resta a carico dello Stato.
  Con specifico riferimento all'articolo 3, la relazione tecnica afferma che la disposizione in esso contenuta recepisce la sentenza n. 405 del 2001 della Corte costituzionale, determinando conseguenti oneri quantificati nella stessa relazione. Non ritiene peraltro chiaro quale disciplina sia stata applicata nel periodo successivo alla predetta sentenza. Inoltre, osserva che la normativa in esame si applica per il solo 2015 e che i relativi oneri sono quantificati con esclusivo riferimento a tale esercizio, mentre l'esigenza di conformità alla predetta pronuncia della Corte determina oneri di carattere permanente. In proposito ritiene utile acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento agli articoli da 5 a 6 e 15 e 16, comma 1, lettera a), prende atto delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica. Al fine di procedere a una verifica delle stesse, ritiene che andrebbero tuttavia forniti tutti i parametri sottostanti tali stime, ivi compresa l'incidenza Pag. 114dei padri lavoratori autonomi per le diverse casistiche individuate. Rileva inoltre che la somma degli oneri riportati nella relazione tecnica corrisponde a quanto imputato nella tabella di sintesi, relativa agli oneri complessivi derivanti dal provvedimento, sul saldo di indebitamento netto (2.110.000 euro). In base alla medesima tabella, l'onere indicato in termini di saldo netto da finanziare corrisponde a 2.354.200 euro: ritiene che andrebbe precisato se detta differenza sia imputabile alla maggiore contribuzione figurativa e, in tal caso, quali siano i parametri sottostanti la stima di tale onere.
  Per quanto attiene al congedo di paternità non retribuito per il periodo di permanenza all'estero richiesto in caso di adozione internazionale, fa presente che andrebbe acquisita conferma che detto congedo si configuri come interruzione di servizio, senza pertanto la corresponsione da parte dell'INPS della contribuzione figurativa.
  Relativamente agli articoli 7 e 10 in materia di congedi parentali, prende atto delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, che peraltro non fornisce tutti i parametri necessari per una verifica delle medesime stime. In particolare, non è nota la distribuzione dei genitori potenzialmente interessati sulla base delle fasce di età del bambino (primi 3 anni di vita oppure tra 3 e 8 anni).
  Relativamente all'articolo 11 in materia di lavoro notturno, e all'articolo 12 in materia di dimissioni volontarie, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.
  Con riferimento all'articolo 13 in materia di indennità di maternità per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata presso l'INPS, rileva altresì che la quantificazione degli oneri appare congrua sulla base dei dati e delle ipotesi riportati nella relazione tecnica.
  Giudica inoltre necessario acquisire elementi in merito all'identico impatto dell'onere sul saldo netto da finanziare e sull'indebitamento netto, a differenza di quanto previsto per le altre norme, per le quali si prevede uno scostamento tra i due importi, imputabile alla contribuzione figurativa.
  Relativamente all'articolo 16, comma 1, lettera b), recante indennità di maternità per lavoratrici autonome e imprenditrici agricole, osserva che la quantificazione appare sostanzialmente congrua sulla base dei dati e delle ipotesi riportati nella relazione tecnica.
  Ritiene peraltro necessario acquisire elementi in merito all'identico impatto dell'onere sul saldo netto da finanziare e sull'indebitamento netto, a differenza di quanto previsto per le altre norme, per le quali si prevede uno scostamento tra i due importi, imputabile alla contribuzione figurativa.
  Con riferimento agli articoli 17 e 20 recanti indennità di maternità per libere professioniste rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono la possibilità per il padre, libero professionista, di disporre dell'indennità di maternità nel caso di morte o di grave infermità della madre, parimenti libera professionista, nonché di abbandono o in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Tale possibilità configura l'incremento delle prestazioni a carico delle varie casse previdenziali, soggetti che rientrano nell'elenco delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato. La relazione tecnica non fornisce una quantificazione dei maggiori oneri, rimandando, in funzione compensativa, ad un possibile incremento dell'onere contributivo a carico di tali iscritti. In proposito, ritiene che andrebbe acquisita conferma della possibilità di assicurare l'allineamento temporale tra l'insorgenza dei maggior oneri e l'afflusso di maggiori entrate contributive, al fine di suffragare l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
  Con riferimento a quanto successivamente affermato nella relazione tecnica, in merito alla riconducibilità delle maggiori prestazioni per la pubblica amministrazione nell'ambito dei criteri di prudenzialità assunti nelle valutazioni effettuate in ragione degli istituti che interagiscono con Pag. 115le norme in esame, si prende atto di tale valutazione. Tuttavia, giudica utile acquisire dati in merito alle grandezze finanziarie interessate, al fine di verificare l'invarianza complessiva dei predetti oneri.
  Per quanto riguarda l'articolo 22 in materia di disposizioni in materia di telelavoro, tenuto conto del tenore delle disposizioni, che assumono portata generale, giudica opportuno acquisire elementi di valutazione al fine di escludere che le medesime, connesse all'applicazione di particolari fattispecie connesse alla numerosità della base occupazionale, comportino benefici di ordine fiscale o contributivo suscettibili di comportare riflessi negativi per la finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 23, recante congedo per le donne vittime di violenza di genere, rileva preliminarmente che non appare chiaro a quale istituto sia specificamente riferito l'onere individuato dalla relazione tecnica e se il medesimo sia quindi riconducibile alla corresponsione a carico della finanza pubblica dell'intera retribuzione dovuta per il trimestre indicato dalla norma, con particolare riferimento alle donne impiegate nel settore privato. Inoltre, si prende atto delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, peraltro al fine di una verifica delle stesse, andrebbero peraltro forniti i parametri retributivi utilizzati ai fini della stima. Infine ritiene che andrebbe precisato se sia stato considerato l'onere nel settore della scuola per la possibile esigenza di provvedere a supplenze.
  Relativamente all'articolo 24, recante destinazione di risorse alle misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, nel presupposto che la finalizzazione del Fondo in esame non comprometta programmi già avviati a valere sulle medesime risorse e che la dinamica di spesa scontata ai fini delle previsioni tendenziali, con riferimento alle risorse del Fondo, sia compatibile con quella prevista per le nuove finalità di spesa. In proposito giudica utile acquisire l'avviso del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria (comma 1), con riferimento alla destinazione, in via sperimentale e per il triennio 2016-2018, di una quota pari al 10 per cento del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello (cap. 4330 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) a misure di promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, si fa presente che sul predetto Fondo risultano iscritti a bilancio stanziamenti pari a 391 milioni di euro per il 2015, 383 milioni di euro per il 2016 e 362 milioni di euro per il 2017. In proposito, ritiene opportuno che il Governo assicuri che l'utilizzo delle citate risorse per le finalità di cui al presente comma non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse e che per l'anno 2018 il sopra menzionato Fondo rechi le necessarie disponibilità. Rappresenta infine l'opportunità di riformulare la disposizione in esame al fine di esplicitare il riferimento normativo – articolo 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni – relativo all'istituzione del Fondo in parola, potendosi viceversa omettere l'indicazione della missione, del programma e del capitolo di spesa cui lo stesso afferisce. Su tale aspetto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Con particolare riferimento al comma 3, segnala l'opportunità di riformulare il secondo periodo della disposizione in esame nel senso di stabilire che ai componenti della cabina di regia – incaricata dell'elaborazione delle linee guida propedeutiche alla definizione di ulteriori azioni e modalità di intervento in materia di conciliazione tra vita professionale e vita privata, nonché del coordinamento delle connesse attività di monitoraggio degli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 24 – non spetti «alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato». Sul tale aspetto giudica comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.Pag. 116
  Per quanto riguarda all'articolo 25, comma 1, recante la copertura finanziaria, con riferimento all'utilizzo del Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive (cap. 1250 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), fa presente che l'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, istitutivo del suddetto Fondo, ne ha previsto una dotazione pari a 2,2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017 , con la finalità – tra le altre – di fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi in materia di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Ciò premesso, segnala che il Fondo in commento reca per il 2015 le necessarie disponibilità.
  Con riferimento all'articolo 26, comma 1, recante la clausola di salvaguardia che affida, qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 25, al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la rideterminazione con proprio decreto dei benefici previsti dagli articoli da 2 a 23 dello schema di decreto in esame, si fa preliminarmente presente che la legge di delega non prevede un principio e criterio direttivo che consenta la rideterminazione dei benefici previsti dal provvedimento con apposito atto amministrativo. Ciò posto, al fine di escludere l'introduzione nel decreto legislativo di disposizioni che non trovano il proprio fondamento nei principi e criteri direttivi di delega, appare opportuno sostituire la clausola di salvaguardia con una disposizione volta a prevedere che alla correzione degli effetti finanziari eventualmente emersi all'esito del monitoraggio si provveda tramite l'adozione, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, di conseguenti iniziative legislative, secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su tale aspetto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.25 alle 20.35.

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