CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 maggio 2015
439.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 6 maggio 2015.

DL 27/2015: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative.
Emendamenti C. 3059 Governo, approvato dal Senato.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.25 alle 11.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 14.20.

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Sulla pubblicità dei lavori.

  Roberta AGOSTINI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05510 Cozzolino ed altri: Sulla legittimità delle sedute del Consiglio comunale di Mantova.

  Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra l'interrogazione, di cui è primo cofirmatario, volta a conoscere l'orientamento del Governo in merito ad alcune procedure particolari adottate dal Presidente del Consiglio comunale di Mantova in relazione all'iscrizione all'ordine del giorno di una mozione di sfiducia al sindaco di quella città e alla trattazione di provvedimenti di bilancio.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Alberto ZOLEZZI (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario per la sua risposta. Preso atto che si tratta di singoli episodi che potrebbero però essere di giustificazione per comportamenti illegittimi, ritiene che siano necessari interventi normativi che sarà sua cura sollecitare.

  Roberta AGOSTINI, presidente, su richiesta del rappresentante del Governo, sospende brevemente la seduta.

  La seduta sospesa alle 14.30, riprende alle 14.50.

5-05511: Naccarato ed altri: Sulle procedure di accoglienza di cittadini extracomunitari nella regione Veneto.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Simonetta RUBINATO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo specialmente con riguardo ai dati forniti in ordine alla partecipazione della regione Veneto ai tavoli istituzionali in cui si è affrontata la problematica dell'accoglienza, nonché al raddoppio delle Commissioni, anche al fine di rendere temporanea la permanenza dei cittadini extracomunitari nelle strutture di accoglienza e di favorire il più possibile l'integrazione degli stessi.
  Giudica necessario realizzare a pieno un coinvolgimento delle istituzioni europee per affrontare il problema. Auspica, inoltre, che il Governo si faccia promotore di una riflessione sulle forme e le modalità necessarie per garantire proprio un'adeguata integrazione dei richiedenti protezione internazionale, poiché solo attraverso l'integrazione è possibile far comprendere e superare le paure e gli allarmi dei cittadini. Ritiene, infine, necessaria una valutazione sulla carenza di strutture di accoglienza in taluni territori e sulla predisposizione di adeguate forme di concertazione tra istituzioni locali e centrali per individuare soluzioni ai problemi logistici, evitando che l'accoglienza divenga un tema di campagna elettorale.

  Roberta AGOSTINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 14.30.

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Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione nonché sui costi del fenomeno immigratorio.
Doc. XXII n. 38 Fedriga.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cristian INVERNIZZI (LNA), relatore, illustrando il documento parlamentare di cui la I Commissione avvia l'esame, ricorda che il Doc. XXII, n. 38 Fedriga ed altri prevede l'istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta sulla gestione dei fondi destinati ai centri per l'immigrazione, nonché sull'amministrazione dei fondi dell'Unione europea e nazionali impiegati a qualunque titolo in materia di immigrazione, come stabilito dall'articolo 1 del documento parlamentare.
  Ricorda che i centri per l'immigrazione in Italia sono riconducibili a tre tipi di strutture: Centri di accoglienza (CDA), che sono strutture destinate a garantire un primo soccorso allo straniero irregolare rintracciato sul territorio nazionale; Centri di accoglienza richiedenti asilo (CARA), che, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sono strutture che ospitano per un periodo limitato lo straniero richiedente asilo privo di documenti di riconoscimento o che si è sottratto al controllo di frontiera, per consentire l'identificazione o la definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato; Centri di identificazione ed espulsione (CIE), ex Centri di permanenza temporanea ed assistenza (CPTA), che sono luoghi di trattenimento del cittadino straniero in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione disciplinati dall'articolo 14 del testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
  Esiste inoltre una ulteriore tipologia di centri, i Centri di primo soccorso ed assistenza (CSPA), strutture localizzate in vicinanza dei luoghi di sbarco destinate all'accoglienza degli immigrati per il tempo strettamente occorrente al loro trasferimento presso altri centri (indicativamente 24/48 ore).
  Passa ad illustrare il contenuto dell'articolo 2 del documento che stabilisce i compiti della Commissione di indagine.
  Si tratta principalmente di compiti attinenti alla gestione delle strutture di accoglienza degli immigrati, per quanto concerne sia la prassi sia il quadro normativo di riferimento. In particolare, alla Commissione spetta indagare e accertare se e in quale misura nei CDA, nei CPSA, nei CARA, nei CIE e nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) si siano verificati casi di gestione indebita o inefficiente di risorse e di fondi pubblici, statali e dell'Unione europea e in caso positivo, ricostruire le circostanze in cui si siano verificati tali eventi ed individuare le eventuali responsabilità; valutare l'incisività e l'efficacia dell'attuale sistema di controllo sia nella fase dell'affidamento della gestione dei centri e delle strutture che in quello successivo della gestione dei fondi.
  Inoltre alla Commissione d'inchiesta vengono attribuiti, sempre ai sensi dell'articolo 2, altri compiti inerenti questioni legate più in generale ai costi e all'efficacia delle politiche in materia di immigrazione.
  In tal senso la Commissione deve verificare l'entità e l'impiego delle risorse pubbliche (incluse quelle stanziate dall'Unione europea), distinte in particolare, per le azioni di prevenzione e di contrasto dell'immigrazione clandestina, di rimpatrio nei Paesi di origine e di accoglienza; valutare la congruità della normativa vigente, proponendo soluzioni di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per garantire l'effettività delle espulsioni in un numero superiore di casi e in tempi più celeri, in applicazione delle disposizioni previste dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, (cosiddetta direttiva rimpatri), nonché un'efficace azione di prevenzione e di contrasto dell'immigrazione clandestina; verificare la sostenibilità e la congruità finanziaria Pag. 57delle politiche relative all'immigrazione e al diritto di asilo, anche acquisendo, con la collaborazione delle regioni e degli enti locali interessati, i documenti, le informazioni e gli elementi per valutare i costi di carattere sociale e sanitario relativi al fenomeno immigratorio.
  Ricorda che con la delibera 17 novembre 2014 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre 2014) la Camera ha istituito la Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema di accoglienza degli immigrati. Le due Commissioni solo apparentemente potrebbero vertere su temi analoghi, ma lo spirito e la ratio della proposta che oggi è all'esame della Commissione è decisamente diversa.
  Rileva, infatti, che la Commissione già operativa è nettamente orientata alla verifica delle procedure adottate per l'affidamento della gestione dei CDA, dei CARA e dei CIE ai rispettivi enti nonché alla verifica della effettiva e puntuale applicazione delle disposizioni e delle garanzie a tutela degli stranieri espulsi e trattenuti previste dalla direttiva rimpatri. Inoltre alla medesima Commissione parlamentare spetta valutare la sostenibilità dell'attuale sistema sotto il profilo economico e la possibilità di adottare, a parità di risorse impiegate, nuove e diverse soluzioni normative per la gestione della questione dell'immigrazione.
  Osserva che la Commissione che viene oggi proposta parte invece dall'urgente necessità, alla luce degli scandali emersi nelle cronache degli ultimi mesi nei sistemi di affidamento, di verificare se e come i fondi pubblici, non solo nazionali, destinati all'accoglienza vengano gestiti con la dovuta efficienza e trasparenza e se, stante le condizioni critiche dei bilanci del Paese, l'ammontare e la distribuzione anche dei fondi impiegati per l'accoglienza rispondano oggi a criteri di efficacia, di opportunità e di sostenibilità.
  Illustra l'articolo 3 del documento che prevede che la Commissione d'inchiesta sia composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 82 della Costituzione la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. Nella prima seduta si prevede che la Commissione elegga l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, due vicepresidenti e due segretari, senza indicare specificatamente i criteri di tale elezione che potrebbero essere esplicitati con il richiamo all'articolo 20, commi 2, 3 e 4 del Regolamento della Camera.
  La durata dei lavori della Commissione è stabilita in sei mesi dalla data della costituzione della stessa, la quale presenta alla Camera nei successivi sessanta giorni la relazione finale sulle indagini svolte.
  Fermo restando quanto già previsto dall'articolo 82 della Costituzione in merito alla possibilità per la Commissione di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, all'articolo 4 del documento si precisano i poteri della Commissione in merito alla richiesta di atti e documenti. In particolare, si prevede che la Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, ovvero relativi a indagini e inchieste parlamentari. Si dispone altresì che la Commissione garantisca il mantenimento del regime di segretezza fino al momento in cui gli atti e i documenti trasmessi sono coperti da segreto.
  In tema di segreto, il comma 4 dell'articolo 4 prevede che per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile il segreto di Stato, né quello di ufficio, professionale o bancario.
  A tale riguardo segnala che, trattandosi di una proposta di inchiesta parlamentare e, dunque, di un atto monocamerale, la stessa non può recare discipline differenti o derogatorie rispetto a quanto disciplinato dalla legge e che andrebbe quindi fatto un richiamo a tali norme; in particolare ricorda che la disciplina per il segreto di Stato, è statuita dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.Pag. 58
  Per quanto concerne le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione, il documento al comma 5 dell'articolo 4 richiama l'applicabilità del complesso degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  Il comma 6 del medesimo articolo 4 prevede il potere della Commissione di stabilire gli atti e i documenti che non dovranno essere divulgati.
  L'articolo 5 dispone l'obbligo del segreto per i componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e tutti i soggetti che, per ragioni d'ufficio o di servizio, ne vengono a conoscenza, sugli atti e documenti soggetti al regime di segretezza.
  L'articolo 6, al comma 1, demanda ad un regolamento interno l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione, atto per la cui approvazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.
  Al comma 2 viene affermato il principio della pubblicità delle sedute della Commissione, ferma restando la possibilità di riunirsi in seduta segreta ove lo si ritenga opportuno.
  I commi 3 e 4 prevedono che la Commissione possa inoltre avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e che, per l'espletamento delle sue funzioni, fruisca di personale, locali e strumenti messi a disposizione dal Presidente della Camera.
  Il comma 5 dispone che l'autorizzazione di spesa prevista sia pari a 150.000 euro a carico del bilancio interno della Camera.

  Gennaro MIGLIORE (PD) osserva che il testo in esame, che propone l'istituzione di una nuova Commissione di inchiesta, sembra attribuire al nuovo organismo compiti di indagine affidati alla Commissione, già operante dal 26 marzo 2015 e da lui presieduta; ricorda che alcuni punti della proposta in esame erano emendamenti esaminati, e respinti, nel corso dell'esame della proposta di inchiesta parlamentare recante Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) (Doc. XXII, nn. 18-19-21).
  In particolare, l'articolo 1 della proposta affiderebbe alla nuova Commissione il compito di indagare sulla gestione dei fondi destinati ai centri di accoglienza (CDA), ai centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e ai centri di identificazione ed espulsione (CIE), nonché sull'amministrazione dei fondi dell'Unione europea e nazionali impiegati a qualunque titolo in materia di immigrazione.
  Tale compito di inchiesta si specifica nell'accertamento dell'entità delle risorse, del loro impiego, e della sostenibilità finanziaria delle politiche relative all'immigrazione ed al diritto di asilo.
  Rileva che, in realtà, la delibera istitutiva della Commissione da lui presieduta già attribuisce, all'articolo 1, comma 1, lettera m), compiti di valutazione della sostenibilità dell'attuale sistema sotto il profilo economico. È di tutta evidenza che l'indagine di quest'organo dovrà quindi anch'essa accertare le risorse economiche nazionali ed internazionali utilizzate nel passato ed impegnate nel futuro, accertandone le modalità di impiego ed il loro efficace utilizzo.
  Aggiunge che, mentre la proposta della Lega Nord e Autonomie si limita a tale obiettivo di indagine, la Commissione da lui presieduta ha invece il compito di muoversi in un ambito meno ristretto. Non opera come una sorta di «Corte dei conti parlamentare» ma indaga il fenomeno dell'utilizzo delle risorse articolando le verifiche sulla complessiva gestione dei centri, sull'efficienza delle strutture, sulle procedure di affidamento, e finanche sulle convenzioni stipulate con gli enti gestori. Sono questi gli elementi decisivi per una reale valutazione delle politiche di settore e dei loro parametri finanziari.
  Ovviamente anche la Commissione di recente istituzione è chiamata a verificare eventuali condotte illegali nella gestione Pag. 59dei centri e – in termini generali – l'operato delle autorità preposte al controllo.
  Per tutte queste ragioni ritiene in conclusione che la proposta in esame costituisca una duplicazione di funzioni.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

  Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 14.35.

Su tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o aprile 2015.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, sollecitando i colleghi a prendere parte al dibattito su un tema così rilevante quale quello della decretazione d'urgenza.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.
Testo unificato C. 784 Bossa e abbinate.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Roberta AGOSTINI (PD), relatrice, in considerazione della complessità e della delicatezza delle questioni oggetto del provvedimento in esame, chiede che la I Commissione possa disporre di un adeguato lasso di tempo affinché possano essere svolti tutti i necessari approfondimenti.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, dopo aver ricordato che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 11 maggio 2015, fa presente che, ove i rappresentanti dei gruppi concordino, scriverà alla Presidente della II Commissione, competente in sede referente, per avanzare la richiesta che la I Commissione possa disporre di maggior tempo ai fini dell'espressione del parere di competenza, in considerazione della delicatezza e della complessità del provvedimento.

  Emanuele FIANO (PD), Emanuele COZZOLINO (M5S), Paola PINNA (SCpI), Cristian INVERNIZZI (LNA) e Mara MUCCI (Misto-AL) concordano con la proposta del Presidente Sisto.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 6 maggio 2015.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 15.05.

Legge quadro missioni internazionali.
Testo unificato C. 45 Cirielli e abbinate.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, illustrando il testo unificato delle proposte di legge C. 45 e abbinate, ricorda che esso è composto da 26 articoli e da una tabella, reca una serie di disposizioni riguardanti la partecipazione delle Forze armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali.
  Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 01, nel definire l'ambito di applicazione della nuova disciplina prevista dal provvedimento in esame, stabilisce il principio generale in base al quale le disposizioni in esso contenute si applicano al di fuori del caso della dichiarazione dello stato di guerra deliberato dalle Camere – nella potestà del Presidente della Repubblica in base all'articolo 87 della Costituzione – e in conformità ai principi dell'articolo 11 della Costituzione, in base al quale l'Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie ad assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni, favorendo le organizzazioni internazionali a tale scopo rivolte.
  Ciò premesso la disposizione fa riferimento: alla partecipazione delle Forze armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto internazionale, comprese le operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo stato di diritto dell'Unione europea (comma 1); all'invio di personale e di assetti, civili e militari, fuori del territorio nazionale, che avvenga secondo i termini della legalità internazionale, delle disposizioni e delle finalità costituzionali, in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad accordi internazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari. Il successivo articolo 1 stabilisce la procedura da seguire per l'avvio (e l'eventuale proroga) del richiamato personale al fine di assicurare il coinvolgimento dei poteri costituzionali, nell'ambito delle relative attribuzioni, in ordine al relativo impiego. Al riguardo, il primo passaggio procedurale è rappresentato dalla delibera del Consiglio dei ministri in ordine alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Tale deliberazione dovrà essere adottata previa comunicazione al Presidente della Repubblica ed eventualmente convocando il Consiglio supremo di difesa, ove se ne ravvisi la necessità. Successivamente, le deliberazioni del Consiglio dei ministri dovranno essere comunicate alle Camere le quali tempestivamente; le discutono e con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, le autorizzano, eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne negano l'autorizzazione.
  In relazione alle disposizioni in esame, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di precisare meglio l'ambito di applicazione della nuova disciplina, con particolare riferimento al significato dell'espressione Pag. 61«invio di personale e assetti civili e militari» recata dal comma 2 dell'articolo 01, anche in considerazione della particolare procedura autorizzativa prevista dal citato articolo 1. Al riguardo, si osserva, infatti, che, da un lato, l'articolo 1 fa esclusivo riferimento alla partecipazione italiana alle missioni internazionali, dall'altro lato, l'articolo 01, pur equiparandone il relativo trattamento giuridico, sembrerebbe operare una distinzione tra la partecipazione italiana a missioni internazionali ed il mero «invio di personale e di assetti civili e militari».
  Segnala, inoltre, che l'articolo 1 non esplicita le conseguenze della mancata adozione da parte delle Camere dei richiamati atti di indirizzo finalizzati ad autorizzare la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e che deve, peraltro, ritenersi che in tal caso le missioni non possano intendersi tacitamente autorizzate.
  L'articolo 2 prevede lo svolgimento di una apposita sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate da svolgere entro il 31 marzo di ciascun anno, mentre il successivo articolo 3 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito Fondo, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di stabilità.
  I successivi articoli da 4 a 15 recano disposizioni in materia di personale.
  In particolare, l'articolo 4 attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, mentre il successivo articolo 5 dispone che al personale militare delle unità navali impiegate nelle missioni internazionali, nei casi in cui non sia prevista la corresponsione dell'indennità di missione, venga corrisposto il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario in deroga a determinate disposizioni.
  L'articolo 6 prescrive che ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni umanitarie e internazionali, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, sia corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo in determinate misure. L'articolo 7 interviene in materia di trattamento assicurativo.
  L'articolo 8 prevede che le disposizioni contenute nella proposta di legge in materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo si applichino anche al personale in stato di prigionia o disperso e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso venga computato per intero ai fini del trattamento previdenziale. L'articolo 9 dispone che per le esigenze connesse con le missioni internazionali che il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi e che possono essere richiamati in servizio, a domanda, gli ufficiali delle forze di completamento.
  L'articolo 10, consente di valutare i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni umanitarie e internazionali ai fini del loro avanzamento. Il successivo articolo 11 prevede che il personale militare che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nelle missioni umanitarie e internazionali, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse a tali missioni, sia rinviato d'ufficio al primo concorso successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. Il successivo comma 2 dispone, invece, che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda Pag. 62e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.
  L'articolo 12 autorizza l'utilizzo gratuito delle utenze telefoniche di servizio da parte del personale che partecipa alle missioni umanitarie e internazionali, qualora non risultino disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato. Viene altresì specificato che tale utilizzo è possibile fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative. L'articolo 13 dispone che al personale che prende parte alle missioni all'estero non si applichi la disciplina vigente in materia di orario di lavoro, mentre il successivo articolo 13-bis riconosce 2,5 giorni al mese a titolo di riposo e recupero delle energie psico-fisiche, da fruire anche fuori dal teatro operativo e in costanza di missione. Tale disposizione precisa, in particolare, che tale riconoscimento è consentito «ove non diversamente previsto da accordi internazionali o da disposizioni dell'organismo internazionale di riferimento».
  L'articolo 14 estende, in quanto compatibile, l'ambito di applicabilità della nuova disciplina prevista dalla proposta di legge in esame anche al personale civile che partecipa alle missioni internazionali di cui al precedente articolo 1.
  Evidenzia, al riguardo, che l'articolo 01, nel prevedere l'ambito di applicazione del provvedimento, già stabilisce che lo stesso riguarda anche personale e assetti civili.
  A sua volta il successivo articolo 15 autorizza il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa, a conferire ad un funzionario diplomatico l'incarico di consigliere diplomatico del comandante militare italiano del contingente internazionale, nell'ambito delle missioni internazionali. Il successivo comma 2 dispone, poi, che il trattamento economico del citato funzionario diplomatico venga determinato ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che tuttora regola l'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri. L'articolo 16 reca la disciplina penale applicabile alle missioni internazionale, con l'espressa previsione dell'applicabilità del codice penale militare di pace, mentre il successivo articolo 17 regola i profili contabili correlati all'organizzazione delle missioni, prevedendo per l'Amministrazione della Difesa la possibile attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi, nonché la facoltà di ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia. A sua volta il successivo articolo 18 consente ai comandanti dei contingenti militari che partecipano a missioni umanitarie e internazionali di disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato. Tali interventi devono essere finalizzati a fronteggiare le necessità primarie delle popolazioni locali e non possono superare l'ammontare annuo complessivo stabilito nell'ambito delle risorse di cui al richiamato fondo.
  L'articolo 19 disciplina la cessione di mezzi e di materiali richiamando al riguardo la procedura di cui all'articolo 312 del Codice dell'ordinamento militare.
  L'articolo 20 prevede il versamento nel fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, di cui all'articolo 616 del Codice dell'ordinamento militare dei pagamenti effettuati a qualunque titolo da Stati od organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni all'estero. L'articolo 20 novella l'articolo 705 del Codice dell'ordinamento militare concernente l'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente il coniuge e i figli superstiti, nonché i fratelli, se unici superstiti, del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative. La modifica in esame è finalizzata ad eliminare dalla richiamata disposizione l'inciso «se unici superstiti» attualmente previsto come condizione per l'immissione dei fratelli del personale militare deceduto o divenuto definitivamente inabile.Pag. 63
  A sua volta il successivo articolo 21 modifica l'articolo 744 del Codice della navigazione al fine di equiparare gli aeromobili impiegati nelle operazioni di supporto della pace agli aeromobili di Stato. In relazione alla formulazione della disposizione appare opportuno, a suo avviso, integrare il riferimento normativo relativo all'articolo 744 citando espressamente il Regio decreto n. 327 del 1942. Ai sensi dell'articolo 22 le disposizioni previste dal provvedimento in esame si applicano alle missioni internazionali autorizzate o prorogate ai sensi dell'articolo 1, a decorrere dalla data di scadenza delle missioni internazionali in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge, prevista dal successivo articolo 23, il giorno il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento è riconducibile alle materie «politica estera e rapporti internazionali», «difesa e Forze armate» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa» di potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a), d) ed l) della Costituzione.
  Alla luce delle considerazioni svolte, propone di esprimere un parere favorevole con tre osservazioni. La prima, riferita all'articolo 01, comma 2, affinché le Commissioni di merito valutino l'opportunità di precisare maggiormente l'ambito di applicazione della nuova disciplina, con particolare riferimento all'espressione «invio di personale e assetti civili « anche in considerazione della particolare procedura autorizzativa prevista dal citato articolo 1. La seconda relativa all'eventuale soppressione dell'articolo 14 e l'ultima finalizzata a chiedere alle Commissioni di merito di valutare l'opportunità di integrare la formulazione dell'articolo 21, citando espressamente il Regio decreto n. 327 del 1942.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 15.15.

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