CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 maggio 2015
438.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero e il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, comunica che il deputato Roberto Fico entra a far parte della Commissione, in sostituzione della deputata Azzurra Pia Maria Cancelleri.

Legge quadro missioni internazionali.
Testo unificato C. 45 e abb.
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele LODOLINI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa, il testo unificato delle proposte di legge C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini, recante la legge quadro sulle missioni internazionali, come modificato dagli emendamenti approvati dalle Commissioni in sede referente.
  In linea di massima rileva come il testo unificato rechi una serie di disposizioni volte a definire una normativa di carattere generale applicabile alle missioni internazionali che sono svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia. In tale prospettiva il provvedimento definisce le modalità di autorizzazione delle missioni, nonché l'esame parlamentare circa l'andamento delle stesse, regola il relativo meccanismo di finanziamento, Pag. 61disciplina in via generale il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale impiegato, stabilisce le disposizioni penali applicabili, oltre a disciplinare alcuni aspetti contabili.
  In tale contesto segnala come si tratti di un quadro normativo che manca nell'ordinamento e che finora è stato di volta in volta reiterato attraverso i singoli decreti – legge, succedutisi nel tempo, con i quali sono state autorizzate o prorogate le diverse missioni internazionali.
  Passando al contenuto del provvedimento, che ora si compone di 26 articoli, suddivisi in 4 Capi, evidenzia come afferiscano, a vario titolo, agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 6, e, in misura minore, l'articolo 7, comma 1.
  In particolare l'articolo 6 prevede che ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo, nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in ferma prefissata quadriennale raffermati, e a 70 euro, se volontari in ferma prefissata.
  In tale contesto la disposizione specifica che alle predette indennità si applica, tra l'altro, il regime tributario di cui all'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai sensi del quale talune indennità concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
  In connessione con tale previsione segnala anche l'articolo 8, il quale specifica che le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 4, 6 e 7, di cui all'articolo 6 e all'articolo 7, comma 1, si applicano anche al personale in stato di prigionia o disperso a causa dell'impiego in missioni internazionali. La disposizione precisa inoltre che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 7 il quale, al comma 1, prevede che al personale partecipante alle missioni internazionali è attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge n. 301 del 1982, il quale dispone la corresponsione al personale militare o di polizia impegnati in missioni – per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento – del rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione. A tal fine la disposizione indica che il predetto massimale assicurativo minimo è ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.
  Ai sensi del comma 2, nei casi di decesso o di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 1897 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, relativo allo speciale trattamento pensionistico di reversibilità, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973. Tale trattamento si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione ai superstiti del personale deceduto a causa di servizio e con l'indennizzo privilegiato aeronautico. Inoltre, nei casi di infermità contratta in servizio si applicano i benefici giuridici e economici (licenza straordinaria di convalescenza, scomputo dal periodo massimo di aspettativa fruibile, corresponsione del trattamento economico Pag. 62in misura intera), contemplati dall'articolo 881 del medesimo codice dell'ordinamento militare.
  Il comma 2-bis prevede che al personale delle Forze armate che, nel corso del servizio prestato presso contingenti impiegati in missioni internazionali, è deceduto o ha riportato un'invalidità permanente, sono estesi i benefici previsti in favore delle vittime del terrorismo.
  In proposito rammenta, per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, come tra tali benefici la legge n. 206 del 2004 annoveri anche:
   l'esenzione, prevista dall'articolo 3, dall'imposizione IRPEF della pensione maturata grazie all'aumento figurativo previsto dalla legge n. 206;
   l'esenzione, prevista dall'articolo 4, dall'imposizione IRPEF della pensione diretta nel caso di invalidità superiore all'80 per cento, ovvero della pensione di reversibilità o indiretta per i superstiti;
   l'esenzione IRPEF dell'assegno vitalizio non reversibile riconosciuto alle vittime dall'articolo 5 della legge n. 206;
   l'esenzione dall'imposta di bollo, prevista dall'articolo 8, dei documenti e degli atti delle procedure di liquidazione dei benefìci previsti dalla legge medesima;
   l'esenzione da ogni imposta diretta o indiretta, prevista dall'articolo 8, delle indennità erogate ai sensi della stessa legge.

  A tal fine il comma 2-bis autorizza la spesa di euro 2.216.000 per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, secondo gli importi previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata al provvedimento.
  La disposizione specifica che attraverso lo strumento della legge di stabilità si estenderanno tali benefici agli eventi verificatisi in data anteriore all'entrata in vigore della legge stessa, a decorrere dal 1o gennaio 1961.
  Il comma 3 specifica che le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni internazionali, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa.
  Passando alle altre disposizioni del provvedimento non attinenti ai profili di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 01 definisce il quadro dell'intervento legislativo, precisando innanzitutto, al comma 1, che al di fuori dei casi di guerra, la partecipazione a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'ONU o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene, comprese le operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo stato di diritto dell'Unione europea, delle Forze armate, delle Forze di Polizia e dei corpi civili di pace, è consentita nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 della Costituzione, del diritto internazionale generale, del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale.
  Il comma 2 specifica che la legge si applica all'invio di personale e di assetti, civili e militari, fuori del territorio nazionale, che avvenga secondo i termini della legalità internazionale, delle disposizioni e delle finalità costituzionali, in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad accordi internazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari.
  L'articolo 1, comma 1, regola le modalità di autorizzazione della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, la quale è deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. In tale ambito è contemplata anche la possibilità di convocare il Consiglio supremo di difesa.
  In tale contesto il comma 2 specifica che le missioni deliberate dal Governo sono comunicate dal Governo alle Camere, che le discutono tempestivamente e le autorizzano con appositi atti di indirizzo, eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero negano la relativa autorizzazione. Il Governo è tenuto a comunicare alle Camere, per ciascuna missione, l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso Pag. 63il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata e l'ammontare delle risorse finanziarie stanziate.
  In base al comma 3 tale procedimento viene applicato anche in caso di proroga di una missione internazionale oltre la durata inizialmente programmata ovvero in caso di modifica di uno o più dei caratteri di una missione.
  L'articolo 2 istituisce, al comma 1, un'apposita sessione parlamentare dedicata all'andamento delle missioni autorizzate, prevedendo a tal fine che entro il 31 marzo di ogni anno il Governo presenti alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione analitica sulle missioni in corso, precisando l'andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti, anche con riferimento esplicito alla partecipazione delle donne e all'adozione dell'approccio di genere.
  La norma specifica che la relazione deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa che riporti espressamente, per ciascuna missione: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonché i dettagli attualizzati della missione. Con la medesima relazione il Governo riferisce inoltre sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.
  In conseguenza delle previsioni del comma 1, il comma 2 abroga una serie di disposizioni, specificamente indicate dalla disposizione, relative per lo più alle comunicazioni del Governo alle Camere sulle missioni internazionali, contenute in decreti-legge succedutisi nel tempo con i quali sono state di volta in volta autorizzate le stesse missioni.
  L'articolo 3, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni di cui all'articolo 1, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di stabilità.
  Il comma 1-bis specifica che gli importi del fondo destinati alle politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione dovranno essere spesi nel quadro della programmazione triennale della politica di cooperazione allo sviluppo prevista dall'articolo 12, comma 5, della legge n. 125 del 2014, nel rispetto delle procedure di cui al Capo IV della medesima legge n. 125.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 4 il quale, al comma 1, disciplina l'attribuzione al personale che partecipa alle missioni internazionali, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 3, dell'indennità di missione prevista dal regio decreto n. 941 del 1926, al netto delle ritenute, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. In tale ambito il comma 5 specifica che ai fini della corresponsione dell'indennità i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata sono equiparati ai volontari in servizio permanente.
  Il comma 2 specifica che l'indennità è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti, mentre il comma 4 stabilisce che durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
  Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite delle risorse del fondo di cui all'articolo 3, la possibilità di stabilire per quali teatri operativi l'indennità è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente.
  Il comma 6 stabilisce la disapplicazione l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, il quale ha disposto la Pag. 64riduzione del 20 per cento delle diarie per le missioni all'estero del personale appartenente alle amministrazioni pubbliche.
  Il comma 7 riguarda il personale militare impiegato dall'ONU nell'ambito delle missioni internazionali con contratto individuale, il quale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione, con spese di vitto e di alloggio poste a carico dell'Amministrazione della difesa. Viene precisato che eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e di rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione della difesa.
  L'articolo 5, comma 1, stabilisce che al personale militare delle unità navali impiegate nelle missioni internazionali, quando non è prevista la corresponsione dell'indennità di missione, sia corrisposto il compenso forfettario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario. Anche in questo caso viene specificato che il compenso forfettario di impiego è corrisposto ai volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale in misura pari a quella stabilita per i volontari in ferma prefissata quadriennale.
  Il comma 2 precisa che, nell'ambito delle risorse del fondo istituito dall'articolo 3, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga ai limiti di cui all'articolo 3, comma 82, della legge n. 244 del 2007, il quale ha stabilito che le amministrazioni statali devono contenere la spesa per prestazioni di lavoro straordinario entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007.
  L'articolo 9 prevede, al comma 1, che per esigenze connesse con le missioni internazionali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato per un massimo di sei mesi, previo consenso degli interessati.
  Il comma 2 stabilisce inoltre che, sempre per esigenze connesse con le missioni internazionali, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le previsioni dell'articolo 988-bis del codice dell'ordinamento militare.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 10, il quale stabilisce che i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali sono validi ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore.
  L'articolo 11 prevede che i militari i quali hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dall'amministrazione di appartenenza per il personale in servizio e che non possono partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegati nelle missioni internazionali, sono rinviati d'ufficio al primo concorso successivo utile, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale hanno presentato domanda.
  Inoltre il comma 2 stabilisce che ai militari vincitori del concorso successivo a quello per il quale hanno presentato domanda ai sensi del comma 1 sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato nella relativa graduatoria.
  L'articolo 11-bis stabilisce che la permanenza all'estero del personale militare a causa dell'impiego nelle missioni internazionali costituisce causa non imputabile, ai fini della rimessione nei termini decadenziali che la parte può chiedere al giudice nel processo civile, ai sensi dell'articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile, nonché grave impedimento di fatto, ai fini della rimessione in termini che il giudice può disporre nell'ambito Pag. 65del processo amministrativo, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 104 del 2010.
  L'articolo 12 consente al personale che partecipa alle missioni internazionali l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, mentre l'articolo 13 esclude l'applicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro al personale che partecipa alle missioni internazionali.
  L'articolo 13-bis regola i riposi e le licenze ordinarie spettanti al personale delle Forze armate e di polizia impiegato nelle missioni internazionali, prevedendo che ad esso competono, se non diversamente previsto da accordi internazionali o da disposizioni dell'organismo internazionale di riferimento recepite dall'autorità nazionale, 2,5 giorni al mese a titolo di riposo e recupero, da fruire anche fuori dal teatro operativo, e che il periodo di impiego nelle missioni internazionali è utile ai fini della maturazione della licenza ordinaria ovvero del congedo ordinario.
  L'articolo 14 reca la disciplina del personale civile che partecipa alle missioni internazionali, rinviando all'applicazione delle disposizioni della legge, in quanto compatibili.
  L'articolo 15, comma 1, contempla la possibilità che, nell'ambito delle missioni internazionali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale conferisca l'incarico di consigliere per la cooperazione civile del comandante militare italiano del contingente internazionale, applicandosi in tal caso le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, relative alle delegazioni diplomatiche speciali.
  Conseguentemente il comma 3 prevede connesse modifiche al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
  Illustra quindi l'articolo 16, il quale reca disposizioni in materia penale, prevedendo innanzitutto, al comma 1, che al personale partecipante alle missioni internazionali, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applica il codice penale militare di pace e che la relativa competenza spetta al tribunale militare di Roma.
  Il comma 2 prevede una causa di non punibilità per il militare che, nel corso delle missioni internazionali, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari, salvo il caso in cui si eccedano colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari. In tale ultima ipotesi si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.
  Il comma 3 prevede che, nel corso delle missioni internazionali, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, di chiunque è colto in flagranza dei reati militari di disobbedienza, rivolta, insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore previsti dal codice militare di pace.
  I commi 4 e 5 regolano i profili procedurali, nei casi di arresto in flagranza o fermo compiuti nel corso delle missioni internazionali, concernenti la trasmissione del relativo verbale al pubblico ministero, alle modalità di svolgimento dell'interrogatorio dell'arrestato o del fermato da parte del pubblico ministero, allo svolgimento, anche in collegamento video-telematico o audiovisivo, dell'udienza di convalida, nonché alla tutela dei diritti e all'assistenza della persona arrestata o fermata.
  I commi 6 e 7 intervengono sui reati di pirateria, prevedendo, al comma 6, che i reati commessi dallo straniero nei territori o nell'alto mare in cui si svolgono le missioni internazionali, a danno dello Stato o di cittadini italiani che partecipano alle missioni stesse, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e Pag. 66sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate dello Stato.
  Ai sensi del comma 7 i reati di pirateria (di cui agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione) e quelli ad essi connessi, se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge una missione internazionale, sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale (il quale disciplina i casi nei quali i reati commessi all'estero dal cittadino o dallo straniero sono puniti secondo la legge italiana).
  Nei casi di arresto in flagranza, fermo o interrogatorio di persona sottoposta a custodia cautelare in carcere, si prevede l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5, contemplandosi inoltre che l'arrestato, il fermato o la persona sottoposta a custodia cautelare possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare.
  Viene stabilito quindi che la nave o l'aeromobile sottoposti a sequestro possano essere affidati in custodia dall'autorità giudiziaria all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario e vengono richiamate, in via residuale, le disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia è parte ovvero conclusi da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.
  Il comma 8 stabilisce la competenza del tribunale di Roma per i reati di cui ai commi 6 e 7 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino che partecipa a missioni internazionali.
  L'articolo 17, al comma 1, prevede che, per soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, gli stati maggiori di Forza armata, possano disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di beni e di servizi, qualora risulti impossibile provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili.
  Il comma 2 autorizza il Ministero della difesa, nei casi di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 3, in relazione alle esigenze, connesse con le missioni, di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.
  L'articolo 18 prevede che, nei casi di necessità ed urgenza, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite annuo complessivo stabilito nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 3, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale.
  L'articolo 19 disciplina la cessione di mezzi e di materiali nell'ambito delle missioni internazionali (con esclusione del materiale d'armamento), stabilendo che in tal caso si applica l'articolo 312 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
  In tale ambito, ricorda che il richiamato articolo 312 prevede che le autorità logistiche di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, possono disporre la cessione, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali anche non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti: i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai relativi costi; i mezzi e materiali, Pag. 67escluso il materiale d'armamento, dismessi alla data di entrata in vigore dell'atto che autorizza la missione internazionale.
  L'articolo 20 stabilisce che i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali sono versati nel fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 616 del Codice dell'ordinamento militare.
  L'articolo 20-bis modifica l'articolo 705, comma 1, alinea, del Codice dell'ordinamento militare, il quale elenca le categorie protette per il reclutamento nelle Forze armate, al fine di eliminare la condizione in base alla quale i fratelli di personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace, ovvero in attività operative, per poter accedere nel ruolo dei volontari in servizio permanente di ciascuna Forza armata devono essere unici superstiti.
  L'articolo 21 modifica l'articolo 744, quarto comma, del codice della navigazione, al fine di equiparare agli aeromobili di Stato, oltre agli aeromobili utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale, anche gli aeromobili utilizzati per operazioni di supporto alla pace.
  L'articolo 22 reca una norma transitoria in base alla quale le disposizioni della legge si applicano alle missioni internazionali autorizzate o prorogate ai sensi dell'articolo 1, a decorrere dalla data di scadenza delle missioni internazionali in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge, mentre l'articolo 23 regola l'entrata in vigore della legge.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.
Emendamento C. 2977 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dell'articolo aggiuntivo trasmesso dalla XIV Commissione.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, l'articolo aggiuntivo 11.0.2 del Governo (vedi allegato), riferito al disegno di legge C. 2977, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014, presentato presso la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea e da questa trasmesso alla Commissione Finanze, in quanto afferente agli ambiti di competenza della medesima VI Commissione.
  Al riguardo ricorda che il parere espresso dalle Commissioni di settore sulle proposte emendative presentate direttamente alla XIV Commissione e da questa trasmesse alle Commissioni di settore assume una peculiare valenza procedurale.
  A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto a un'assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

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  Paolo PETRINI (PD), relatore, dopo aver ricordato che la Commissione Finanze ha espresso parere favorevole sul disegno di legge C. 2977 nella seduta del 22 aprile 2015, rileva come l'articolo aggiuntivo 11.0.2 del Governo apporti due modifiche al decreto-legge n. 331 del 1993, relativamente alla disciplina IVA degli acquisti intracomunitari e delle cessioni intracomunitarie non imponibili, entrambe necessarie, secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa allegata al testo dell'articolo aggiuntivo, per chiudere la procedura di preinfrazione EU Pilot 6286/14/TAXU.
  Ricorda infatti che il disegno di legge europea, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, contiene le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, ovvero a procedure di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.
  Passando al contenuto specifico dell'articolo aggiuntivo del Governo, illustra la lettera a), la quale modifica l'articolo 38, comma 5, lettera a), del predetto decreto-legge n. 331, per quanto riguarda l'indicazione delle operazioni che non costituiscono acquisti intracomunitari (cioè delle acquisizioni di beni spediti o trasportati in Italia da altro Stato membro, i quali scontano l'IVA in Italia).
  In dettaglio, la modifica è volta a specificare che l'introduzione nel territorio dello Stato italiano di beni oggetto di perizie, di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali non è considerata acquisto intracomunitario solo nel caso in cui tali beni siano successivamente trasportati o spediti al committente, il quale è soggetto passivo dell'imposta, nello Stato membro di provenienza dei beni medesimi.
  A tal fine, viene eliminata dalla disposizione la previsione in base alla quale tali trasferimenti non si considerano acquisti intracomunitari anche nel caso in cui i beni siano trasportati o spediti per conto del committente in altro Stato membro ovvero fuori del territorio dell'Unione europea.
  Segnala quindi come, in parallelo con l'appena descritta modifica, la lettera b) dell'articolo aggiuntivo modifichi l'articolo 41, comma 3, del già citato decreto-legge n. 331, con riferimento alla definizione delle cessioni di beni intracomunitarie non imponibili in Italia.
  In dettaglio, la modifica è volta a stabilire che i trasferimenti in altro Stato membro di beni i quali siano oggetto di perizie, di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali non sono considerate cessioni intracomunitarie non imponibili solo qualora i predetti beni siano successivamente trasportati o spediti al committente (il quale è soggetto passivo d'imposta) nel territorio dello Stato italiano.
  La novella proposta supera l'attuale formulazione della norma, la quale esclude dal novero delle cessioni intracomunitarie non imponibili anche i casi in cui i beni siano successivamente trasportati o spediti per conto del committente in altro Stato membro, ovvero al di fuori del territorio dell'Unione europea.
  Nel complesso la relazione illustrativa allegata alla proposta emendativa evidenzia come le modifiche proposte siano necessarie per superare i rilievi avanzati sull'articolo 38, comma 5, lettera a), del decreto – legge n. 331 dalla Commissione europea, la quale ha segnalato, anche sulla scorta dell'interpretazione fornita in materia dalla Corte di giustizia europea, come tale disposizione non sia conforme all'articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2066/112/CE, la quale stabilisce che non si considerano trasferimenti a destinazione di altro Stato membro, tra l'altro, i beni trasportati in altro Stato per eseguire su di essi perizie o lavori che siano rispediti al soggetto passivo nello Stato membro da cui erano stati inizialmente spediti.
  La relazione tecnica allegata alla medesima proposta emendativa rileva, da Pag. 69parte sua, come le modifiche proposte non avrebbero effetti sul gettito IVA, in quanto incidono sul regime IVA di operazioni intercorrenti tra soggetti intermedi e che non impattano sui consumatori finali.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ritiene opportuno rinviare l'espressione del parere sull'articolo aggiuntivo alla giornata di domani.

  Daniele PESCO (M5S) chiede di disporre di tempi di esame più ampi, al fine di consentire a tutte le forze politiche un reale approfondimento sulla tematica affrontata dall'articolo aggiuntivo in esame.

  Paolo PETRINI (PD), nel dichiarare la propria disponibilità ad accogliere la richiesta del deputato Pesco, ritiene, peraltro, che rinviare l'espressione del parere alla giornata di domani possa ritenersi congruo, dato il carattere molto circoscritto della questione affrontata dalla proposta emendativa del Governo.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel rilevare come le modifiche normative proposte dall'articolo aggiuntivo in esame siano volte a chiudere una procedura di preinfrazione avviata nei confronti dell'Italia e presentino quindi profili di delicatezza, si associa alla richiesta del deputato Pesco di avere a disposizione un più ampio arco di tempo, invitando tutte le forze politiche a dimostrare disponibilità in questo senso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare per la giornata di domani, nel corso della quale si valuterà se procedere all'espressione del parere nella stessa seduta di domani, oppure rinviare il voto alla giornata di giovedì, anche alla luce dell'organizzazione dei lavori dell'Assemblea.

  La seduta termina alle 14.35.

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