CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 maggio 2015
438.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza della vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.20.

DL 27/2015: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative.
C. 3059 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento, già approvato dal Senato, dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 27 del 17 marzo 2015, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative. Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.
  Segnala in particolare che l'articolo 1 integra l'articolo 5, comma 1, della legge n. 165 del 2004, prevedendo la possibilità dello svolgimento delle elezioni anche nella domenica compresa nei 6 giorni ulteriori rispetto ai 60 giorni successivi al termine del quinquennio di durata dei Consigli regionali. La relazione illustrativa evidenzia al riguardo che, poiché le elezioni degli organi elettivi regionali si sono svolte domenica 28 marzo 2010, con scadenza del mandato il 27 marzo 2015, la norma vigente prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame consentiva il rinnovo elettivo entro il 27 maggio 2015. Tuttavia nel periodo considerato non è risultato possibile individuare una data di votazione idonea, in considerazione della coincidenza con festività religiose o con altre ricorrenze rilevanti ai fini dell'affluenza al voto. Pag. 35
  Osserva che la norma interviene pertanto per flessibilizzare l'arco temporale entro il quale può realizzarsi la condizione per lo svolgimento in forma abbinata di tutte le consultazioni elettorali (election day). La relazione evidenzia altresì che l'intervento normativo, che si rende necessario per rendere effettiva la possibilità di celebrare le elezioni regionali ed amministrative del 2015, «non solo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma è suscettibile di produrre una riduzione complessiva delle spese elettorali, in coerenza con le finalità di risparmio delle disposizioni sull’election day».
  Conclude evidenziando che non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione e propone pertanto di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Antonio MISIANI (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni concernenti le missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare.
Nuovo testo unificato C. 45 e abb.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maino MARCHI (PD), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame reca disposizioni volte a definire un quadro normativo di carattere generale, applicabile alle missioni internazionali delle Forze armate e dalle Forze di polizia e segnala che il testo non è corredato di relazione tecnica.
  Evidenzia innanzitutto l'importanza del provvedimento, che consentirà di procedere all'autorizzazione di missioni internazionali senza che sia più necessaria l'emanazione di un apposito decreto-legge e che assicurerà maggiori certezze anche in ordine agli aspetti finanziari relativi alle suddette missioni.
  Con riferimento agli articoli da 01 a 3 e all'articolo 22, recanti disciplina generale in materia di missioni internazionali di pace, segnala che essi definiscono l'ambito generale di applicazione delle disposizioni (articolo 01) e disciplinano il procedimento relativo alla deliberazione (da parte del Consiglio dei Ministri) e all'autorizzazione delle Camere (con appositi atti di indirizzo) della partecipazione italiana alle missioni internazionali (articoli 1 e 2). Viene, quindi, prevista l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di tali missioni, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di stabilità (articolo 3). Le disposizioni del provvedimento si applicano alle missioni internazionali autorizzate o prorogate ai sensi dell'articolo 1, a decorrere dalla data di scadenza delle missioni internazionali in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo (articolo 22).
  Al riguardo dichiara di non avere nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, pur osservando che, dal punto di vista procedurale, non appare chiaro con quali modalità si dovrà provvedere a definire la spesa per ciascuna missione a valere nelle risorse del Fondo. Ricorda in proposito che, in base all'attuale quadro normativo, al finanziamento delle missioni si provvede con appositi provvedimenti di carattere legislativo presentati alle Camere e corredati di relazioni tecniche che quantificano le relative occorrenze finanziarie.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, relativamente all'articolo 1, comma 1, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, la cui dotazione è Pag. 36rimessa annualmente alla legge di stabilità, ritiene necessario chiarire che sul predetto Fondo sono destinate a confluire le risorse attualmente iscritte a bilancio sul Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace (cap. 3004 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), il cui stanziamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), è stato incrementato di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Al riguardo, osserva che il citato Fondo, in considerazione degli utilizzi già effettuati dall'inizio dell'esercizio finanziario, reca per il 2015 disponibilità pari ad euro 19.424.469.
  In merito agli articoli da 4 a 6, recanti trattamento economico del personale impiegato in missioni internazionali, segnala che le norme recano la disciplina relativa al trattamento economico e giuridico del personale – militare e civile – impiegato in missioni internazionali di pace; ciò al fine di definire, all'interno di un quadro legislativo di carattere generale, l'assetto normativo che ha finora regolamentato tale materia in ciascun provvedimento di proroga delle missioni. Al riguardo prende atto che le missioni saranno finanziate nei limiti delle disponibilità di un Fondo e che le norme in esame appaiono in gran parte finalizzate a consolidare, in un quadro normativo generale, quanto già previsto per prassi nei singoli provvedimenti di proroga delle missioni internazionali e che, per espressa disposizione dell'articolo 22, le medesime norme non si applicano alle missioni internazionali in corso.
  Ciò premesso, ritiene comunque opportuno acquisire dati ed elementi di quantificazione che consentano di valutare l'effettiva portata innovativa delle disposizioni introdotte e gli effetti finanziari alle stesse ascrivibili. Nello specifico andrebbe chiarito, a suo avviso, se le norme introdotte siano volte a definire un trattamento di maggior favore rispetto a quanto attualmente scontato nelle previsioni tendenziali con riguardo alle missioni in corso, come definite sulla base dei provvedimenti di contenuto analogo che si sono succeduti nel tempo. Ciò al fine di verificare in quale misura il rifinanziamento delle missioni esistenti possa eventualmente risultare maggiormente oneroso rispetto al quadro normativo in essere, con conseguente necessità di approntare, per fattispecie analoghe, maggiori risorse rispetto a quelle attualmente necessarie.
  Per quanto concerne l'articolo 7, in materia di trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale, segnala in particolare che il comma 2-bis dispone che al personale delle Forze armate, che nel corso del servizio prestato presso contingenti impiegati in missioni internazionali, per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi dannosi connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali e dipendenti da rischi specificamente attinenti all'attività assolta dal contingente, è deceduto o ha riportato una invalidità permanente sono estesi i benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 2.216.000 per il 2015 e, a decorrere dal 2016, la spesa indicata secondo gli importi previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata al provvedimento. Con la legge di stabilità si provvede a estendere i benefici di cui al presente comma agli eventi verificatisi in data anteriore alla relativa entrata in vigore, a decorrere dal 1o gennaio 1961. Al riguardo ribadisce, con riferimento ai commi 1, 2 e 3, l'esigenza di evidenziare la portata innovativa delle disposizioni rispetto a quanto finora disposto in materia, individuando le relative implicazioni finanziarie. Con riguardo al comma 2-bis, nel rilevare che l'autorizzazione di spesa è indicata per gli anni successivi al 2015 mediante rinvio ad una tabella allegata alla proposta in esame, evidenzia che non appaiono chiari i dati e gli elementi sottostanti la determinazione di tale spesa, come indicata nella medesima tabella. Premessa la necessità di acquisire tali informazioni, ritiene che andrebbe altresì valutato: se sia congruo, in relazione ai benefici in esame, il riferimento ad un limite massimo di spesa equivalente alla Pag. 37spesa autorizzata, tenuto conto delle posizioni giuridiche soggettive coinvolte; se sia idoneo il rinvio alla legge di stabilità per l'estensione dei benefici a soggetti per i quali gli eventi lesivi si siano verificati prima dell'entrata in vigore della norma in esame, tenuto conto che i relativi effetti onerosi sembrano collegarsi direttamente alle previsioni in esame e dovrebbero quindi essere considerati nell'ambito di tale provvedimento.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla spesa derivante dall'estensione dei benefici già previsti a legislazione vigente in favore delle vittime del terrorismo anche al personale delle Forze armate che – nel corso del servizio prestato presso contingenti impiegati in missioni internazionali – sia deceduto o abbia riportato un'invalidità permanente, pari a 2,216 milioni di euro per l'anno 2015 e, quanto agli anni decorrenti dal 2016, agli importi indicati nella tabella A allegata al provvedimento (comma 2-bis), considera opportuno specificare a valere su quali risorse sarà assicurata la copertura dei predetti oneri.
  Con riferimento all'ultimo periodo della disposizione in commento, in base al quale con la legge di stabilità si provvederà ad estendere i benefici di cui alla disposizione medesima agli eventi verificatisi in data anteriore a quella di entrata in vigore del provvedimento in esame, e comunque non antecedente al 1o gennaio 1961, rappresenta che la formulazione della norma non appare coerente con il dettato dell'articolo 81, comma 3, della Costituzione, dal momento che, pur trattandosi di oneri certi, la cui insorgenza prescinde dallo svolgimento delle missioni internazionali, si rinvia l'individuazione della relativa copertura finanziaria ad un successivo provvedimento di legge.
  In merito all'articolo 8, in materia di personale prigioniero o disperso, pur considerato che la disposizione sembra riprodurre il contenuto di previsioni già recate dai più recenti decreti di proroga missioni internazionali, ribadisce quanto evidenziato con riferimento agli articoli precedenti circa l'esigenza di acquisire elementi in merito ai possibili effetti finanziari rispetto alle esigenze di spesa connesse a fattispecie analoghe sulla base dell'attuale quadro normativo.
  Non ha osservazioni da formulare sugli articoli da 9 a 11, in materia di prolungamento ferma e richiami in servizio, valutazione del servizio prestato e partecipazione a concorsi interni, in quanto le norme di cui agli articoli 9 e 10 sembrano finalizzate a consolidare quanto già previsto, in base a specifiche disposizioni del Codice dell'ordinamento militare, in precedenti decreti di proroga missioni internazionali, mentre l'articolo 11 ha un contenuto ordinamentale.
  Ritiene opportuno un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dagli articoli da 12 a 14, concernenti utenze telefoniche di servizio, orario di lavoro, riposi e licenze, che paiono suscettibili di incrementare, a parità di altre condizioni, le occorrenze di spesa connesse al finanziamento delle missioni.
  Evidenzia come l'articolo 15, in materia di consigliere per la cooperazione civile, appaia suscettibile di determinare effetti di maggiore spesa connessi alla creazione della nuova figura del consigliere per la cooperazione civile del comandante militare italiano del contingente internazionale, con possibile incremento del costo delle missioni a parità di altre condizioni. In proposito appare necessario, a suo avviso, acquisire l'avviso del Governo.
  Ritiene opportuno un chiarimento in merito agli effetti finanziari derivanti dall'articolo 16, recante disposizioni in materia penale, con specifico riguardo alla possibilità, di cui al comma 4, di disporre l'interrogatorio di un militare arrestato nel corso di missioni internazionali e l'avvio del procedimento di convalida del relativo arresto mediante collegamento video-telematico o audiovisivo, nonché in merito al riconoscimento allo stesso del diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia.
  Non ha osservazioni da formulare sugli articoli 17 e 18, recanti disposizioni in materia contabile, tenuto conto che le Pag. 38disposizioni assumono prevalente carattere procedurale e che sono in genere contenute nei decreti di proroga delle missioni internazionali.
  In merito all'articolo 21, recante disposizioni in materia aeromobili di Stato, rileva che l'articolo 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2007 – che disciplina il regime delle esenzioni tariffarie di rotta e di terminale per determinate categorie di volo, tra i quali quelli degli Aeromobili di Stato – prevede che i costi derivanti da tali esenzioni, indicati nel contratto di servizio tra le amministrazioni dello Stato competenti ed ENAV, debbano essere contenute nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Appare peraltro opportuno, a suo avviso, acquisire un chiarimento del Governo in merito alla disposizione in esame che, estendendo la qualifica di Aeromobile di Stato a quegli aeromobili, utilizzati da operatori pubblici o privati, anche occasionalmente per attività di supporto alla pace, appare suscettibile di ampliare la platea di soggetti potenzialmente beneficiari del regime di esenzione in riferimento.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, riservandosi di fornire in una successiva seduta i chiarimenti richiesti, evidenzia che la Ragioneria generale dello Stato e la Guardia di finanza hanno già avviato l'esame degli aspetti finanziari del provvedimento.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti.
C. 2994 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, premettendo che la Commissione di merito ha già approvato alcune proposte emendative e che la relazione che si appresta a svolgere non tiene conto di tali modifiche, ricorda che il disegno di legge in oggetto reca «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e che il testo è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, che dà conto della complessiva neutralità finanziaria del provvedimento. Quest'ultima è determinata dalla compensazione degli oneri derivanti dalle norme del testo mediante l'utilizzo di risorse già disponibili a legislazione vigente. Fa presente che si tratta, in misura prevalente, delle risorse stanziate con la legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 4, della legge n. 190 del 2014).
  Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Non ha alcuna osservazione da formulare, con riferimento all'articolo 1, in merito ai profili di quantificazione.
  In ordine all'articolo 2, concernente il piano triennale dell'offerta formativa e l'organico dell'autonomia, rileva che le disposizioni in esame appaiono a prevalente carattere programmatico e ordinamentale. In particolare, osserva che gli insegnamenti e le attività individuati sulla base del predetto piano saranno finanziati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sulla base di quanto disposto, in particolare, dai commi 6 e 12.
  Con riferimento all'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, pari a 126 milioni per gli anni dal 2016 al 2021, pur rilevando che detto aumento si configura come un limite massimo di spesa, osserva che andrebbero acquisiti gli elementi sottostanti la determinazione dei predetti importi.
  Riguardo all'articolo 3, concernente il percorso formativo degli studenti, non ha osservazioni da formulare nel presupposto Pag. 39che, come previsto dalla norma (e confermato dalla relazione tecnica, che asserisce l'assenza di oneri per la finanza pubblica), la possibilità di attivare insegnamenti opzionali nelle scuole secondarie di secondo grado avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali di cui all'articolo 2.
  A proposito dell'articolo 4, riguardante scuola, lavoro e territorio, non ha nulla da osservare, nel presupposto che le disposizioni in esame siano attuate nell'ambito dello stanziamento autorizzato, che si intende come limite massimo di spesa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione della norma recante l'autorizzazione di spesa per il finanziamento delle misure in materia di alternanza scuola-lavoro (comma 7), segnala l'opportunità di integrare la disposizione medesima prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2016, pari a 100 milioni di euro, sia annuale.
  Circa l'articolo 5, concernente l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, posto che la disposizione di cui al comma 6 prevede l'utilizzo nel 2015 di risorse, pari a euro 90 milioni, già destinate nel 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali, ritiene opportuno che il Governa fornisca chiarimenti in merito all'effettiva disponibilità di dette risorse che, facendo riferimento ad un esercizio già concluso, dovrebbero costituire economie di spesa. Inoltre, tenuto conto che l'utilizzo nell'esercizio 2015 di somme già stanziate per il 2014 è suscettibile in linea di principio di determinare effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, ritiene che andrebbero individuate le ragioni sottostanti la mancata iscrizione di effetti sui predetti saldi nell'apposito prospetto riepilogativo.
  Con riferimento, inoltre, agli oneri previsti dalla medesima norma a decorrere dal 2016, non ha osservazioni da formulare, essendo questi limitati all'entità dell'autorizzazione di spesa disposta (30 milioni di euro).
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'utilizzo per l'anno 2015 di una quota parte, in misura pari a 90 milioni di euro, delle risorse già destinate nell'esercizio finanziario 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 (comma 6), segnala che, trattandosi verosimilmente di somme iscritte in conto residui, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevederne il versamento all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa. Con riferimento alla formulazione della norma recante l'autorizzazione di spesa per il finanziamento delle misure in materia di innovazione digitale e didattica laboratoriale, segnala invece l'opportunità di integrare la disposizione medesima prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2016, pari a 30 milioni di euro, sia annuale.
  Circa l'articolo 6, concernente l'organico dell'autonomia, ritiene che andrebbe chiarito se ed in quale misura la disciplina delineata con le norme in esame – e, più in generale, con le norme in materia di organico dell'autonomia contenute nel provvedimento (articoli 2, 6 e 8) – sia finalizzata ad assicurare la copertura integrale delle assenze dei docenti. In particolare, reputa opportune precisazioni in relazione al contenuto del comma 3: la disposizione prevede infatti il ricorso al personale dell'organico dell'autonomia per la copertura delle supplenze fino a dieci giorni, ma nulla dispone in merito alle supplenze di durata superiore. Andrebbero pertanto precisate le modalità di ricorso alle supplenze di maggiore durata, precisando se l'onere per la spesa relativa al pagamento delle stesse possa essere coperta con il ricorso agli ordinari stanziamenti. Rileva inoltre che non appare chiaro il meccanismo in base al quale dovrebbe essere corrisposto un differenziale di stipendio al personale supplente Pag. 40(comma 3, terzo periodo), tenuto conto che ad ogni ordine di scuola dovrebbe essere assegnato il personale corrispondente. Infine, con specifico riferimento alla copertura prioritaria dei posti vacanti e disponibili, ritiene che andrebbe chiarito se si intenda provvedere all'eventuale integrazione stipendiale in termini analoghi a quelli previsti per la copertura delle supplenze temporanee.
  Riguardo all'articolo 7, concernente le competenze del dirigente scolastico, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 5, osserva che la norma prevede che siano individuati sino a tre docenti tra quelli di ruolo per coadiuvare il dirigente scolastico nell'organizzazione. Rileva in proposito che la norma non prevede espressamente un esonero dall'insegnamento per tali docenti; andrebbe comunque esclusa l'eventualità che possa determinarsi l'esigenza del ricorso a supplenze, con conseguenti possibili effetti onerosi non considerati dal provvedimento. Su tale aspetto considera opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Quanto alla riduzione del numero di alunni per classe rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, ricorda che alla modulazione del rapporto alunni/docente recato da tale decreto del Presidente della Repubblica – con conseguente modifica del numero di alunni per classe – sono stati ascritti effetti di risparmio. Poiché la norma in esame fa specifico riferimento, per la riduzione del numero di alunni e studenti per classe, alle risorse disponibili, ritiene che andrebbe confermato che i risparmi recati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, associati alla composizione delle classi, non subiscano una riduzione per effetto della disposizione in esame.
  Non ha alcunché da osservare in merito all'onere recato dal comma 7, essendo quest'ultimo configurato come limite di spesa.
  In merito all'articolo 8, concernente il piano straordinario di assunzioni, rileva che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati esposti nella relazione tecnica.
  Rileva inoltre che l'onere derivante dall'articolo, come quantificato dalla relazione tecnica, corrisponde a quello indicato all'articolo 24, comma 1, del provvedimento, norma che peraltro non viene espressamente richiamata dall'articolo 8 in esame. Il limite di cui all'articolo 24, comma 1, è infatti espressamente richiamato nel testo soltanto all'articolo 6, comma 2, che definisce l'organico dell'autonomia. In merito alla mancanza, nell'articolo in esame, di un espresso rinvio al limite di spesa indicato dall'articolo 24 giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  In ordine all'articolo 9, riguardante il periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo, rileva che la previsione di un compenso per l'attività del docente che assume funzioni da tutor, cui fa riferimento la relazione tecnica, non è espressamente prevista dalla norma. In proposito ritiene utile acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 10, concernente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, rileva che gli stanziamenti previsti dall'articolo in esame sono configurati come limiti di spesa. Tuttavia, con riferimento alla carta elettronica, evidenzia che l'ammontare di spesa annua pari a 381,1 milioni di euro deriva, così come evidenziato dalla relazione tecnica, dal calcolo della spesa unitaria di 500 euro, prevista dalla norma, per il numero di docenti di ruolo potenzialmente beneficiari dell'iniziativa. Tenuto conto di quanto premesso, non appare chiaro il riferimento, di cui al comma 2, alla definizione con successivo D.P.C.M. dell'importo da assegnare.
  Con riferimento ai commi 4 e 5, giudica opportuno un chiarimento circa la decorrenza della disposizione, tenuto conto che viene stabilito il principio di obbligatorietà della formazione in servizio dei docenti di ruolo e che l'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano nazionale di formazione Pag. 41e per la realizzazione delle attività formative è fissata a decorrere dall'anno 2016.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione della norma recante l'autorizzazione di spesa per il finanziamento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, segnala l'opportunità di integrare la disposizione del comma 3, prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2015, pari a 381,137 milioni di euro, sia annuale.
  In ordine all'articolo 11, riguardante la valorizzazione del merito del personale docente, non ha nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa e tenuto conto che gli effetti indotti di maggiore entrata appaiono calcolati secondo i parametri ordinariamente utilizzati nelle relazioni tecniche relative a fattispecie analoghe.
  Circa l'articolo 12, relativo al limite alla durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e fondo per i risarcimenti, giudica necessari chiarimenti circa i criteri sottostanti la quantificazione dell'onere indicato dal comma 2. Infatti, pur prevedendo tale norma la costituzione di un fondo, la relativa spesa è prevista a fronte di possibili pretese da parte degli interessati che non sembrerebbero riconducibili, in linea di principio, entro un limite massimo di spesa.
  Inoltre, la limitazione dell'onere al periodo 2015-2016 lascia intendere che lo stanziamento è finalizzato al risarcimento dei danni per i soli contratti – eccedenti il limite temporale di cui al comma 1 – stipulati prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame. In tale ipotesi, riterrebbe necessario acquisire il dato relativo alla platea dei potenziali aventi diritto sulla base dei dati in possesso delle amministrazioni interessate e specificare la presumibile misura del risarcimento riconosciuto a ciascun ricorrente, al fine di verificare la congruità dello stanziamento disposto.
  Con riferimento all'articolo 14, relativo agli open data, pur considerato che gli oneri previsti dalla disposizione sono configurati come limiti di spesa, riterrebbe utile disporre dei dati ed elementi sottostanti la determinazione dei predetti importi.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione della norma recante l'autorizzazione di spesa connessa agli oneri di gestione e di mantenimento del Portale unico dei dati della scuola, segnala l'opportunità di integrare la disposizione medesima prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2016, pari a 100.000 euro, sia annuale.
  Con riguardo all'articolo 15, relativo al cinque per mille, rileva preliminarmente che la relazione tecnica sembra configurare lo stanziamento relativo al 5 per mille come un limite di spesa. In proposito ritiene necessari chiarimenti in quanto, in base alla vigente normativa, l'inserimento di un ulteriore beneficiario cui destinare la quota del cinque per mille IRPEF sembra suscettibile, in linea di principio, di recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Ciò in quanto la quota di gettito IRPEF di spettanza erariale viene determinata al netto delle opzioni esercitate dai contribuenti.
  Osserva che andrebbe inoltre confermato che la norma in esame, in analogia a quanto previsto dalle precedenti disposizioni in materia, si debba intendere applicabile a decorrere dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2015.
  Circa l'articolo 16, in materia di school bonus, in merito ai criteri ed alle ipotesi adottati dalla relazione tecnica per la quantificazione degli effetti finanziari, giudica opportuni i seguenti chiarimenti:
   l'ammontare delle erogazioni è ottenuto rivalutando al 2015 il dato relativo all'anno 2013 (in base ai dati indicati la rivalutazione risulterebbe pari al 2,7 per cento), ed ipotizzando l'invarianza di tale valore nei successivi anni 2016 e 2017. Non sembrerebbe quindi considerato, ai fini della rivalutazione, l'effetto incentivante recato dalla maggiore entità del beneficio concesso (credito d'imposta pari al 65 per cento e al 50 per cento delle Pag. 42erogazioni medesime rispetto alla detrazione prevista nella misura del 19 per cento);
   la tempistica ipotizzata rispetto alla fruizione del credito d'imposta (anno successivo a quello di maturazione) non sembrerebbe considerare il fatto che i titolari di reddito d'impresa, potendo compensare il credito d'imposta mediante modello F24, potrebbero utilizzare il beneficio nello stesso anno in cui il credito matura. In ipotesi si potrebbe determinare un effetto negativo anche per l'anno 2015.

  Considera necessari ulteriori chiarimenti in merito all'ambito soggettivo di applicazione con particolare riferimento ai «soggetti titolari di reddito d'impresa». In particolare, andrebbe precisato se con tale definizione si intenda fare riferimento sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche che esercitano attività d'impresa e se, in tal caso, la stima delle erogazioni indicate dalla relazione tecnica in relazione a «gli ENC ed i titolari di reddito di impresa» sia riferita anche alle società.
  In merito all'articolo 17, riguardante la detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica, riguardo ai criteri ed alle ipotesi adottati dalla relazione tecnica per la quantificazione degli effetti finanziari, considera opportuni i seguenti chiarimenti:
   la relazione tecnica individua la platea degli iscritti nell'anno scolastico 2013/2014 pari a 874.000 alunni; tenuto conto che il numero degli iscritti alle scuole paritarie nell'anno scolastico precedente risulta pari a 902.481 alunni, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo circa la prudenzialità della platea di soggetti considerata dalla relazione tecnica, anche in considerazione del fatto che il beneficio fiscale introdotto potrebbe incentivare le iscrizioni alle scuole paritarie;
   ai fini degli effetti di cassa non sono ascritte minori entrate nell'anno 2015. In proposito non sembrano considerati gli effetti relativi ai minori acconti d'imposta versati nel 2015 dai contribuenti che rientrano nel beneficio in esame.

  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alle minori entrate derivanti dalla detraibilità, nella misura del 19 per cento, delle spese sostenute per la frequenza scolastica – che la relazione tecnica valuta in 116,2 milioni di euro per il 2016 e in 66,4 milioni di euro a decorrere dal 2017 – segnala l'opportunità di inserire un'apposita disposizione che rechi l'indicazione, formulata in termini di previsione di spesa, dell'onere derivante dalle detrazioni di cui al comma 1, ciò tanto più in considerazione del fatto che gli importi citati dalla relazione tecnica concorrono comunque alla determinazione degli oneri complessivi, così come richiamati dal comma 3, alinea, dell'articolo 24.
  Con riferimento all'articolo 18, riguardante le scuole innovative, osserva che le disposizioni in esame finalizzano le risorse individuate dall'articolo 18, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013 – in base al quale l'INAIL destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici – utilizzandole nel triennio 2015-2017 per la realizzazione degli edifici scolastici ai sensi delle norme in esame. Rileva preliminarmente la necessità di un chiarimento riguardo alla previsione dell'utilizzo di «quota parte delle risorse» di cui al citato comma 8, atteso che la norma sembra prevedere l'integrale utilizzo delle medesime risorse, sia pur con una diversa scansione temporale.
  Inoltre, preso atto che l'arco temporale (2014-2016) individuato dall'articolo 18, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013 non coincide con quello richiamato dalle disposizioni in esame, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti circa la spendibilità annua delle medesime risorse, atteso che il limite annuo individuato dal citato articolo 18 è pari a 100 milioni di euro. Tali chiarimenti appaiono necessari al fine Pag. 43di escludere effetti negativi sui saldi di finanza pubblica rispetto alla spesa già scontata ai fini dei medesimi saldi.
  Giudica inoltre necessari elementi di valutazione in ordine ai seguenti punti:
   posto che il costo medio di una «nuova scuola di medie dimensioni» è quantificato nella relazione tecnica in circa 5 milioni di euro, il numero di scuole realizzabili nell'ambito dei 300 milioni stanziati dovrebbe corrispondere a 60 unità, mentre la stessa relazione tecnica fa riferimento a 30 edifici;
   andrebbero inoltre indicati i parametri in base ai quali siano stati determinati i canoni da corrispondere all'INAIL.

  Considera necessari chiarimenti anche in merito all'impatto dei canoni sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, atteso che gli stessi vengono corrisposti all'INAIL, istituto ricompreso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.
  Infine, ritiene che andrebbero indicate le risorse con cui si intenda far fronte alle spese derivanti dalla commissione di esperti di cui al comma 1, al fine di escludere oneri per al finanza pubblica, atteso che la norma non esclude espressamente la corresponsione di rimborsi o compensi.
  In merito ai profili di copertura finanziaria (comma 3), con riferimento all'utilizzo di una quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, pari complessivamente a 300 milioni di euro nel triennio 2015-2017, per la realizzazione di nuove scuole innovative, considera opportuno che il Governo confermi che il predetto utilizzo non comprometta gli interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime. Con riferimento alla formulazione della norma, nella parte in cui reca l'indicazione degli oneri posti a carico dello Stato e consistenti nei canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), proprietario degli edifici, segnala altresì l'opportunità di integrare la disposizione medesima prevedendo che l'onere a decorrere dal 2018, pari a 9 milioni di euro, sia annuale.
  Riguardo all'articolo 19, commi 1 e 2, relativo ad interventi e risorse in materia di edilizia scolastica, con riferimento al comma 1, concernente la partecipazione della Struttura di missione nell'ambito dell'Osservatorio nazionale per l'edilizia scolastica, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, nel presupposto – su cui ritiene utile acquisire una conferma dal Governo – che a ciò si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento al comma 2, prende altresì atto che le norme in esame, intervenendo in materia di programmazione dell'edilizia scolastica, assumono prevalentemente carattere ordinamentale, affidando alla programmazione nazionale il compito di assegnare le risorse disponibili per detta finalità.
  Ciò premesso, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti circa il coordinamento della disposizione che prevede l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013 – a beneficio degli enti locali e con la possibilità di porre i canoni di investimento a carico delle regioni – con le disposizioni del precedente articolo 18 che prevedono l'utilizzo delle medesime risorse per la realizzazione da parte dell'INAIL di edifici scolastici, con canoni di locazione a carico del bilancio statale.
  In merito all'articolo 19, commi 3, 4 e 12, concernente la destinazione a nuovi interventi di risorse già stanziate per l'edilizia scolastica, rileva che – come specificato nella relazione tecnica – le norme destinano a ulteriori interventi in materia di edilizia scolastica risorse precedentemente stanziate e non utilizzate, sulla base di attività di monitoraggio svolte dai soggetti beneficiari. In proposito, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare che le nuove modalità di utilizzo siano compatibili con le dinamiche di spesa già scontate nelle previsioni tendenziali, Pag. 44ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento, in relazione all'utilizzo delle medesime risorse.
  Relativamente all'articolo 19, comma 5, in materia di rimborsi dei progetti retrospettivi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2007-2013, con riferimento alla destinazione delle risorse in esame al Fondo per l'edilizia scolastica, ritiene che andrebbe acquisita conferma che detto utilizzo sia compatibile con la dinamica di spesa già scontata nelle previsioni tendenziali con riferimento alle medesime risorse, ciò al fine di escludere effetti negativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
  Per quanto attiene all'utilizzo del Fondo unico per l'edilizia scolastica per le restituzioni all'UE di risorse comunitarie o di quote di cofinanziamento nazionale, ritiene che andrebbe acquisita conferma che tale utilizzo sia compatibile con le risorse disponibili sul Fondo, senza pregiudicare la realizzazione di programmi eventualmente già avviati, anche in attuazione delle disposizioni in esame.
  Circa l'articolo 19, comma 6, concernente le limitazioni di sanzioni per violazione del patto di stabilità, prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica circa l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica determinati dalla riduzione delle sanzioni di cui alle disposizioni in esame.
  In merito all'articolo 19, commi da 7 a 11, relativo alle misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici, al fine di escludere effetti finanziari negativi, considera opportuno acquisire chiarimenti in merito all'effettiva disponibilità delle risorse di cui ai commi 7 ed 8. Inoltre andrebbero forniti elementi volti a suffragare l'invarianza di effetti delle disposizioni sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto. A tal fine, andrebbe verificato che la dinamica per cassa delle spese connesse ai nuovi interventi cui sono destinate le risorse in esame risulti coerente con quella già scontata con riferimento alle precedenti destinazioni di spesa. Inoltre sarebbero utili precisazioni in merito alle risorse giacenti presso la Cassa depositi e prestiti che si prevede di utilizzare ai sensi del comma 7. Non ha invece osservazioni da formulare con riguardo ai commi 9, 10 ed 11, stante il loro contenuto ordinamentale.
  Circa l'articolo 19, comma 13, relativo al monitoraggio degli interventi, preso atto di quanto affermato nella relazione tecnica circa lo svolgimento delle attività di monitoraggio nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.
  In relazione all'articolo 20, concernente le indagini diagnostiche sugli edifici scolastici, non ha osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato all'entità della autorizzazione di spesa disposta.
  In ordine all'articolo 21, recante delega al Governo in materia nazionale di istruzione e formazione, prende atto della clausola di complessiva non onerosità della delega, contenuta al comma 6, e di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, in merito al rinvio della quantificazione degli effetti finanziari al momento dell'emanazione dei singoli decreti legislativi attuativi.
  Quanto ai criteri di delega enunciati, osserva che alcuni di essi appaiono potenzialmente suscettibili di determinare nuove occorrenze di spesa, che potrebbero tradursi in maggiori oneri. Tuttavia poiché il comma 6 richiama in proposito l'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, non formula osservazioni, nel presupposto che i decreti legislativi non compensati al proprio interno potranno entrare in vigore solo successivamente ai provvedimenti, compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  Riguardo all'articolo 22, in materia di deroghe, non ha nulla da osservare per i profili di quantificazione.
  Circa l'articolo 23, concernente abrogazione e modifica di norme, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  A proposito dell'articolo 24, comma 1, riguardante i limiti di spesa per incremento della dotazione organica, in merito Pag. 45ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 1 dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali sia incrementata nel limite di euro 544,18 milioni per il 2015, 1.853,35 milioni per il 2016, 1.865,70 milioni per il 2017, 1.909,60 milioni per il 2018, 1.951,20 milioni per il 2019, 2012,93 milioni per il 2020, 2.058,50 milioni per il 2021, 2.104,44 milioni per il 2022, 2.150,63 milioni per il 2012, 2.193,85 milioni per il 2024 e 2.233,60 milioni a decorrere dall'anno 2025, rispetto a quelle determinate ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge n. 98 del 2011.
  Con riferimento alla formulazione del comma 1, recante l'indicazione dei predetti limiti di spesa nell'ambito dei quali potrà avere luogo l'incremento della dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali, segnala l'opportunità di integrare la disposizione medesima prevedendo che l'onere a decorrere dal 2025, pari a 2.233,60 milioni di euro, sia annuale.
  Circa l'articolo 24, comma 3, in materia di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che il comma 3 dell'articolo in esame reca la copertura degli oneri derivanti dai seguenti interventi:
   incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, (articolo 2, comma 16);
   rafforzamento della didattica basata sull'alternanza scuola-lavoro (articolo 4, comma 7);
   adozione di un Piano nazionale scuola digitale, con la possibilità, per le scuole, di dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità (articolo 5, comma 6);
   ridefinizione delle competenze dei dirigenti scolastici (articolo 7, comma 7);
   istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (articolo 10, comma 3);
   attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative (articolo 10, comma 5);
   istituzione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente (articolo 11, comma 1);
   istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili (articolo 12, comma 2);
   istituzione del Portale unico dei dati della scuola (articolo 14, comma 5);
   credito d'imposta per i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, per la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti (articolo 16, comma 6);
   detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica (articolo 17, comma 1);
   realizzazione di scuole innovative (articolo 18, comma 3);
   finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici (articolo 20, comma 1);
   incremento della dotazione organica del personale docente a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 (articolo 24, comma 1);
   istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica (articolo 24, comma 2).

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  Ciò premesso, con riferimento al comma 3, giudica opportuno:
   specificare che gli oneri derivanti dall'articolo 11 siano riferiti al comma 1 del medesimo articolo, che reca l'istituzione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un fondo per la valorizzazione del merito del personale docente con una dotazione pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2016;
   riformulare la disposizione distinguendo le previsioni di spesa, di cui agli articoli 16, comma 6, e 17, comma 1, dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, comma 1, 12, comma 2, 14, comma 5, 18, comma 3, 20, comma 1, nonché ai commi 1 e 2 dell'articolo 24;
   integrare la disposizione prevedendo che gli oneri previsti a decorrere dal 2025, pari a 3.095,237 milioni di euro, siano annuali.

  In merito al complesso delle questioni testé evidenziate considera comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'imputazione dell'onere pari a 1.000 milioni di euro per il 2015 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 a valere sul Fondo per la realizzazione del piano «La Buona Scuola» (capitolo 1293 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), fa presente che sul pertinente capitolo risultano iscritti nel bilancio triennale 2015-2017 stanziamenti pari ai suddetti importi e che lo stesso, da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, presenta, per l'anno 2015, le necessarie disponibilità.
  Per quanto concerne l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), di cui alla lettera b), nella misura pari a 36,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 76,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 12,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 55,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 95,237 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, ritiene opportuno che il Governo chiarisca che il predetto Fondo rechi le necessarie disponibilità.
  Per quanto concerne l'utilizzo, di cui alla lettera c), del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione dei contributi pluriennali (capitolo 7593 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), giudica in primo luogo necessario che il Governo confermi la sussistenza delle occorrenti risorse e che il loro utilizzo non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  In secondo luogo, segnala l'opportunità di valutare una modifica del testo prevedendo, in luogo dell'attuale formulazione della lettera c), l'introduzione di una disposizione autonoma che indichi espressamente la necessità di provvedere anche all'ulteriore copertura degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, del disegno di legge mediante corrispondente riduzione del citato Fondo per la compensazione degli effetti finanziari.
  Riguardo all'articolo 24, comma 2, relativo al Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, pur prendendo atto della natura di limite di spesa dello stanziamento in esame, osserva che andrebbero acquisiti i dati posti alla base della quantificazione e del suo sviluppo temporale (dal 2015 al 2022).
  Con riferimento all'articolo 24, commi da 4 a 7, concernente il comitato di verifica tecnico-finanziaria, con riferimento all'istituzione di un comitato di verifica tecnico-finanziaria per il monitoraggio della spesa relativa al piano straordinario di assunzioni, alla progressione economica dei docenti e all'utilizzo del fondo per il risarcimento, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che, come previsto dalla norma e ribadito dalla Pag. 47relazione tecnica, l'istituzione ed il funzionamento del comitato avvenga e senza oneri a carico del bilancio dello Stato e considerato inoltre che, per espressa disposizione del comma 6, viene esclusa la corresponsione ai componenti del comitato di qualsiasi compenso e rimborso spese.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 3 dispone che, qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di cui al comma 4 – concernente la spesa relativa all'organico dell'autonomia in relazione al piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei docenti, di cui agli articoli 8 e 24, comma 1, nonché l'utilizzo del fondo per il risarcimento per il superamento dei contratti di lavoro a termine, di cui all'articolo 12 – dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dal provvedimento in esame, sono adottate idonee misure correttive ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009. In proposito, osserva che la previsione dell'adozione di misure correttive in caso di emersione di una spesa complessiva superiore a quella prevista dal provvedimento con riferimento agli articoli 8, 12 e 24, comma 1, non appare coerente con la natura delle spese derivanti dalle citate disposizioni, che sono configurate dal provvedimento stesso come limiti massimi di spesa. Segnala peraltro che, qualora tali spese fossero configurate in termini di mera previsione, sarebbe necessario inserire nel testo una apposita clausola di salvaguardia finanziaria. Al riguardo ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  Inoltre, con riferimento alla previsione del comma 6, in base alla quale ai componenti del Comitato di verifica tecnico-finanziaria, istituito con lo scopo di monitorare la spesa concernente l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del piano straordinario di assunzioni di cui all'articolo 8 del disegno di legge, non spetta «alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto», ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso di stabilire che ai componenti del predetto comitato non spetti «alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato».
  Infine, in ragione del fatto che l'articolo 24 contiene non solo disposizioni inerenti la copertura finanziaria del provvedimento bensì anche norme di autorizzazione di spesa (commi 1 e 2), ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la denominazione della rubrica dell'articolo 24 nei termini di «Disposizioni finanziarie» anziché di «Copertura finanziaria», come attualmente previsto dal testo.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato), contenente i chiarimenti su talune delle questioni testé evidenziate dal relatore.

  Rocco PALESE (FI-PdL), prescindendo dal merito del provvedimento, pone in evidenza la rilevante criticità, anche sotto il profilo della compatibilità finanziaria, di buona parte delle disposizioni recate dal provvedimento medesimo, come peraltro chiaramente emerso anche dalle numerose questioni sollevate dal relatore.
  Intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva inoltre che ritiene indispensabile che il Governo riferisca quanto prima alla Commissione in ordine alle rilevanti conseguenze di carattere finanziario derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 70 depositata lo scorso 30 aprile, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità del mancato adeguamento all'inflazione per il biennio 2012-2013 degli assegni pensionistici tre volte superiori all'importo minimo, ciò anche al fine di apprendere le iniziative che il Governo stesso intende al riguardo adottare. Ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo 17, comma 13, secondo periodo, della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare il mantenimento degli obiettivi di finanza pubblica, è tenuto ad assumere tempestivamente le conseguenti iniziative legislative anche nel caso di sentenze definitive della Corte costituzionale Pag. 48recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri. In considerazione della particolare delicatezza della situazione, rinnova pertanto la richiesta, peraltro già formalizzata dal suo gruppo per le vie brevi, affinché il Governo possa quanto prima venire a riferire in Parlamento sui temi oggetto della citata sentenza della Corte costituzionale.

  Maino MARCHI (PD), con riferimento alla richiesta da ultimo avanzata dall'onorevole Palese, ritiene che l'individuazione delle modalità e della tempistica più idonee in vista di una comunicazione del Governo sulle questioni concernenti la citata sentenza n. 70 della Corte costituzionale potrà essere risolta in sede di Ufficio di presidenza della Commissione, già previsto al termine della seduta di domani.
  Riguardo al disegno di legge di riforma del sistema nazionale d'istruzione e formazione attualmente in discussione, rileva la particolare articolazione e complessità delle disposizioni da esso recate, come del resto già evidenziato nel corso della ampia illustrazione presentata dal relatore. Nel riservarsi di valutare in maniera approfondita la nota della Ragioneria generale dello Stato testé depositata, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo circa la sostanziale neutralità sui saldi di finanza pubblica, come asserito dalla relazione tecnica, delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 6, volte a prevedere la riduzione della sanzione a carico degli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per il 2014 per un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso del medesimo anno, ciò al fine di comprendere se tale impostazione debba essere considerata alla stregua di un principio generale come tale ripetibile anche nell'ambito di ulteriori provvedimenti ovvero applicabile al solo caso di specie.

  Francesco CARIELLO (M5S), con riferimento a quanto già illustrato dal relatore in merito alle misure concernenti le scuole innovative di cui all'articolo 18, osserva che il numero di scuole realizzabili nell'ambito dei 300 milioni di euro all'uopo stanziati dal comma 3 del medesimo articolo dovrebbe in effetti corrispondere a 60 unità e non a 30, come invece affermato dalla relazione tecnica allegata al provvedimento. A tale proposito, chiede delucidazioni al rappresentante del Governo.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, nel ricordare che le questioni evidenziate nel corso della sua relazione attengono a profili tanto di quantificazione degli oneri quanto di copertura finanziaria degli stessi, ritiene che il lavoro svolto dagli uffici della Camera consente comunque alla Commissione di esaminare il provvedimento nella piena consapevolezza delle sue implicazioni finanziarie.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta alla domanda posta dall'onorevole Marchi, fa presente che la riduzione della sanzione a carico degli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per il 2014, di cui all'articolo 19, comma 6, non comporta oneri e come tale non necessita di copertura finanziaria, sottolineando piuttosto come una misura di questo genere attiene essenzialmente a valutazioni di carattere tecnico-politico.
  Nel prendere inoltre atto della questione sollevata dall'onorevole Cariello, avverte che su tale aspetto è in corso una specifica istruttoria da parte del Governo.
  Per quanto concerne, infine, la richiesta avanzata dall'onorevole Palese, comunica che è intenzione del Governo, una volta acquisiti gli elementi ritenuti essenziali ai fini anche di una stima attendibile delle conseguenze di carattere finanziario, riferire alle Camere sugli effetti derivanti dalla recentissima sentenza n. 70 della Corte costituzionale.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

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