CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 maggio 2015
438.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO, indi della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci e la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 14.50.

DL 27/2015: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative.
C. 3059 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 aprile 2015.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto alle ore 14 di ieri, lunedì 4 maggio. Comunica che sono state presentate sei proposte emendative (vedi allegato 1).
  Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, Pag. 4la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
  La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso sia della precedente sia di questa legislatura.
  In tale contesto, la Presidenza è pertanto chiamata ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.
  Alla luce dei predetti criteri, è da considerarsi inammissibile l'articolo aggiuntivo Invernizzi 1.01, che estende ai referendum di cui all'articolo 123 della Costituzione la possibilità di accorpamento con le elezioni amministrative e regionali.
  Ricorda che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione. Comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli della Commissione parlamentare per le questioni regionali e della Commissione Bilancio.

  Emanuele COZZOLINO (M5S), intervenendo sul complesso degli emendamenti, fa presente che nessuno di essi modificherebbe la finalità del decreto che è quella di consentire il voto regionale il 31 maggio accorpandolo alla tornata elettorale amministrativa. Al contrario gli emendamenti guardano al futuro e cercano di razionalizzare la normativa che rimarrà in vigore in tema di elezioni regionali.
  Rileva che quando, dopo questa tornata, una regione dovrà rinnovare i suoi organi elettivi si troverà di fronte a tre disposizioni dirette più una indiretta che incideranno sulla data del voto. Vi è infatti la norma che impone che il consiglio e il governatore siano eletti prima della scadenza della legislatura. A questa si è aggiunta la possibilità di votare nei due mesi successivi e il decreto in esame ha inserito una nuova opzione di altri sei giorni. Vi è poi la norma che vale per tutte le elezioni imponendone l'accorpamento, ma che nessuna delle due deroghe disposte dalla legge di stabilità e da questo decreto richiama. È evidente, a suo avviso, che tale schema è la foto di una normativa schizoide e di bassissima qualità e che soprattutto consentirà al governo regionale di scegliere l'opzione che ritiene più vantaggiosa per andare al voto in un arco di ben tre mesi, tra le quattro settimane precedenti e i sessantasei giorni successivi. Tali tempi potrebbero essere utili a far costituire gruppi che esentino dalla raccolta firme o passaggi di campo dell'ultimo minuto. Gli emendamenti che ha presentato il suo gruppo vogliono proprio evitare di mettere a sistema questo caos in cui la data elettorale sarà una sorta di pallina di un flipper. Tenendo fermo il 31 maggio per la prossima tornata elettorale, propone varie opzioni per prevedere che gli ulteriori sei giorni disposti dal decreto valgano solo per le elezioni 2015. Si riferisce al fatto che si possa accedere al voto nei mesi successivi alla fine della legislatura solo quando sia indispensabile per dar vita all’election day, mentre in tutti gli altri casi il voto dovrà avvenire prima del termine del quinquennio, così se una regione deve andare al voto in novembre sarà certo che si voterà prima della scadenza e non dopo.
  Altra soluzione che propone è quella di prevedere che si possa votare entro i sessantasei giorni successivi alla scadenza della legislatura punto e basta. A suo avviso, quindi, le opzioni sono tra loro diverse, tutte percorribili e migliorative della normativa che lascerebbe in vigore il presente decreto. Inoltre ritiene che i tempi per una rapida terza lettura al Senato ci siano tutti, dunque qualsiasi valutazione è rimessa esclusivamente alla buona volontà del Governo.

  Dorina BIANCHI (AP), relatrice, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

  Il Sottosegretario Gianpiero BOCCI esprime parere conforme a quello della relatrice.

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  Francesco Paolo SISTO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Invernizzi 1.5: s'intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cozzolino 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.
  La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, deputata Dorina Bianchi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Istituzione della Giornata nazionale della famiglia.
C. 1950 Sberna ed altri.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 aprile 2015.

  Marilena FABBRI (PD) osserva che la proposta di legge in esame non tiene conto di quale sia il valore del concetto di famiglia nella società attuale. A suo avviso, infatti, si dovrebbe più correttamente far riferimento non alla «famiglia» ma alle «famiglie», data la sussistenza di vari e differenti modelli di famiglia. Ricorda, al proposito, come la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite a cui si richiama la proposta di legge faccia riferimento alla giornata delle famiglie.
  Rileva come nel testo della proposta di legge ci siano alcuni passaggi che non sono condivisibili, dove si adombra un modello di famiglia legato a valori culturali e a tradizioni non consone a un'interpretazione evolutiva del concetto di famiglia. Porta ad esempio l'articolo 2, dove si parla di attività didattiche, da svolgere nelle scuole, legate «alle peculiari tradizioni delle diverse aree territoriali del Paese».
   Ricorda infine come nei modelli tradizionali di famiglia non fosse spesso rispettato il ruolo della donna e non fossero neanche tutelati i minori, intesi troppe volte come mera forza lavoro.

  Matteo BRAGANTINI (Misto) fa presente che la famiglia, a suo avviso, è una sola e che ogni altra tipologia di legame, pur essendo legittima e degna di esistere, non ricade in tale nozione ma in quella di nucleo familiare.

  Maurizio BIANCONI (FI-PdL) dichiara preliminarmente la sua contrarietà all'istituzione di giornate nazionali come quella all'esame della Commissione. Osserva, però, che nel caso di specie non si possa far riferimento a più modelli, ma all'unica famiglia indicata dalla Costituzione.
  Dichiara di essere favorevole alla tutela di altre tipologie di unioni e di essere cofirmatario della proposta di legge A. C. 2974 della collega Carfagna in materia di disciplina dell'unione omoaffettiva. Ma in questo, come in altri casi di persone che vivono insieme, si tratta non di famiglie, ma di nuclei che vanno tutelati in quanto sono di ausilio per la società.
  In conclusione, ritiene che una giornata nazionale della famiglia, se proprio la si vuole istituire, non può che essere dedicata alla famiglia come è intesa dalla Costituzione. Se si vuole istituire poi una giornata per quei nuclei a cui si riferiva prima, si può pensare a una giornata degli affetti.

  Roberta AGOSTINI (PD), concordando con la collega Fabbri, ritiene che sarebbe più opportuno declinare al plurale il termine famiglia. Osserva, inoltre, che le famiglie hanno bisogno di politiche di sostegno indirizzate sia a chi intende costruirle sia a chi, come le donne, cercano di conquistare una posizione indipendente all'interno della famiglia medesima. In questo senso non condivide il contenuto della proposta di legge in discussione che, lungi dal prevedere azioni concrete in questo senso, si limita a prevedere una giornata di celebrazione della famiglia.

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  Francesco Paolo SISTO, presidente, desidera sottolineare, in funzione del proficuo dibattito che si sta svolgendo, un dato: la famiglia disegnata dall'articolo 29 della Costituzione e dagli articoli 79 e seguenti del Codice civile, è solo quella tradizionale. È chiaro, poi, che l'evoluzione dei costumi può portare a una lettura differenziata del valore di famiglia, ma allo stato attuale non si può far riferimento che alla famiglia tradizionalmente intesa. A suo avviso, quindi, nella proposta di legge in esame non sussiste alcuna connotazione discriminatoria.
  Condivide, infine, quanto detto dal collega Bianconi in merito a un'eventuale giornata degli affetti.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), nel concordare con le osservazioni svolte dalla collega Fabbri, chiede al relatore se la proposta in discussione sia finalizzata a creare una giornata di celebrazione analoga a quella istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e sottolinea che, a suo avviso, la discussione sulle tematiche oggetto del provvedimento in esame non dovrebbe diventare l'occasione per uno scontro sulle diverse concezioni della nozione di famiglia.

  Giuseppe LAURICELLA (PD) condivide quanto affermato dalla collega Gasparini. Condivide che allo stato attuale la Costituzione prevede un solo tipo di famiglia, quella tradizionale. Ma la proposta di istituire una giornata nazionale della famiglia, di cui non comprende del tutto la necessità, non può essere un'occasione di discussione per affermare o meno il non riconoscimento di altre forme di unioni.

  Gian Luigi GIGLI (PI-CD), relatore, ricorda che lo scopo della proposta di cui è cofirmatario, presentata il 14 gennaio 2014 era quello di istituire la giornata nazionale della famiglia nello stesso anno proclamato dalle Nazioni Unite «anno internazionale della famiglia». Giudica fuori luogo il dibattito finora svolto relativamente alla nozione di famiglia, poiché ribadisce che obiettivo del provvedimento è colmare una lacuna nel nostro ordinamento rispetto alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 47/237 del 20 settembre 1993 con cui è stata proclamata questa celebrazione e che invita i Paesi a istituirla. Nel ricordare, altresì, che nella relazione che accompagna il testo della proposta di legge sono individuate nel dettaglio le finalità alla base dell'intervento normativo, precisa che, concordando con quanto affermato dal Presidente Sisto, la definizione di famiglia è dettata, nel nostro ordinamento, dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione e fa presente che la Corte costituzionale, intervenuta di recente sul tema del rapporto coniugale, ha qualificato come formazioni sociali meritevoli di tutela, e non come famiglia, le coppie dello stesso sesso. Fa presente, peraltro, di aver presentato nel 2014 una proposta di legge finalizzata a trovare meccanismi di tutela per le convivenze e gli affetti in senso lato. Ribadisce che non ritiene questa la sede per un dibattito ideologico sul concetto di famiglia.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina 15.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 15.25.

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide.
Nuovo testo unificato C. 263 Fucci ed abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

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  Marilena FABBRI (PD), relatrice, rileva che il testo unificato delle proposte di legge in esame, modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la XII Commissione, è finalizzato ad estendere le categorie di soggetti beneficiari, per effetto di recenti disposizioni legislative, di indennizzo per i danni da sindrome da talidomide. L'indennizzo, infatti, viene riconosciuto dalla legislazione vigente ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nella forma dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, nati nella fascia temporale compresa tra il 1959 e il 1965. Con il testo in esame l'indennizzo è riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dal 1o gennaio 2015. Viene previsto che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge il Ministro della salute apporti con proprio regolamento le necessarie modifiche al decreto ministeriale n. 163 del 2009, sopra ricordato, fatti salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso.
  Nella seduta in sede referente del 28 aprile 2015 della XII Commissione il provvedimento è stato ulteriormente modificato per tener conto dei rilievi espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva. Le modifiche apportate al testo in esame riguardano, in particolare: una riformulazione del comma 1 dell'articolo 1, nel senso di prevedere che l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, «è riconosciuto» – anziché «si intende riconosciuto» – anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, «a decorrere dal 1o gennaio 2015» così recependo un rilievo della Commissione bilancio ed al fine di escludere il carattere interpretativo della disposizione nonché di evitare incertezze nella formulazione. Viene conseguentemente soppressa la previsione dell'articolo 2 che riguardava l'entrata in vigore, tenendo conto di quanto evidenziato nel parere espresso da questo Comitato pareri nella seduta dell'11 marzo 2015 e dalla V Commissione. Il nuovo testo detta norme in materia di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni citate – quantificati in 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2015.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che la materia trattata dal provvedimento può essere ricondotta all'ordinamento civile nonché alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, oggetto di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere l) e m), della Costituzione nonché alla materia tutela della salute, oggetto della competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.
  Alla luce delle considerazioni svolte formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.30.

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