CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 aprile 2015
430.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Giovedì 23 aprile 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 15.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Francesco BOCCIA, presidente, comunica che entra a far parte della Commissione l'onorevole Alessio Tacconi, cui porge i migliori auguri di buon lavoro.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti.
C. 2994 Governo.

(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che la Commissione è oggi convocata, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, per l'espressione del parere alla Presidenza della Camera sul disegno di legge n. 2994, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti. Pag. 45
  Ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, il parere che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere alla Presidente della Camera ha la finalità di accertare se il provvedimento collegato non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione di approvazione del Documento di economia e finanza (o della relativa Nota di aggiornamento). Ricorda altresì come i limiti di contenuto e la prescritta conformità alle indicazioni contenute nella risoluzione parlamentare previsti per i disegni di legge collegati siano volti a consentire che tali provvedimenti siano esaminati in modo approfondito, ma in tempi relativamente brevi, dalle competenti Commissioni di settore.
  Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, segnala che con l'entrata in vigore della nuova legge di contabilità e finanza pubblica è stata parzialmente innovata, rispetto alla legge n. 468 del 1978, la disciplina relativa al contenuto proprio dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria. In particolare, l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.
  In tale quadro, segnala che il DEF 2015 (Doc. LVII, n. 3 e Allegati) indica espressamente tra i «collegati» alla manovra di finanza pubblica il provvedimento in oggetto, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» (C. 2994), e che tale indicazione è stata confermata nella risoluzione approvata nella seduta odierna dell'Assemblea.
  In proposito, segnala che il disegno di legge in esame si compone di 24 articoli e reca, tra l'altro, una serie di misure in tema di autonomia scolastica, valorizzazione dell'offerta formativa, formazione del corpo docente, determinazione degli organici di personale e piano straordinario delle assunzioni, innovazione digitale presso le istituzioni scolastiche ed edilizia scolastica, nonché una delega al Governo per il riordino, l'adeguamento e la semplificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione.
  Per quanto riguarda il concorso agli obiettivi programmatici, rappresenta che il DEF 2015 assegna al ridisegno complessivo del sistema dell'istruzione un ruolo centrale nel quadro delle riforme strutturali proposte, ciò anche al fine di accrescere significativamente la qualità del capitale umano del Paese. Da questo punto di vista, rileva che il provvedimento in oggetto – essendo volto a garantire la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del sistema scolastico attraverso un uso ottimale delle risorse e delle strutture e all'introduzione di tecnologie innovative in raccordo con le esigenze del territorio, con ricadute positive sulla qualità della vita dei cittadini e sulla competitività del tessuto produttivo – concorre al conseguimento degli obiettivi programmatici.
  Sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto, rileva che le disposizioni del disegno di legge, conformemente a quanto indicato nel titolo e nella relazione illustrativa ad esso allegata, sono riferibili alla disciplina relativa alla riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e risultano pertanto, nel loro complesso, di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  Tutto ciò considerato, ritiene che le disposizioni del disegno di legge risultino riconducibili alle materie individuate dalla risoluzione parlamentare di approvazione del DEF 2015, posto che quest'ultima individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge, e che lo stesso non Pag. 46reca disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.
  Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato il disegno di legge recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (C. 2994);
   rilevato che l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in allegato al DEF sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;
   preso atto dei contenuti della risoluzione con la quale la Camera ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2015, in ordine ai provvedimenti da ritenere collegati alla manovra di finanza pubblica;
   considerato che le disposizioni del disegno di legge in oggetto, conformemente a quanto indicato nel titolo del provvedimento e nella relazione illustrativa, sono riferibili alla disciplina relativa alla riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e possono, pertanto, ricondursi prevalentemente alle competenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   osservato che le disposizioni del provvedimento medesimo, pur presentando in molti casi carattere ordinamentale e organizzatorio, sono volte a garantire la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del sistema scolastico attraverso un uso ottimale delle risorse e delle strutture e all'introduzione di tecnologie innovative in raccordo con le esigenze del territorio, con ricadute positive sulla qualità della vita dei cittadini e sulla competitività del tessuto produttivo, e, pertanto, sono suscettibili di concorrere al conseguimento degli obiettivi programmatici;
   considerato che le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili ai temi individuati dalla risoluzione parlamentare di approvazione del DEF 2015, posto che quest'ultima conferma quanto previsto dal medesimo DEF, che individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge;

RITIENE

  che il contenuto del disegno di legge C. 2994, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”:
   a) sia riconducibile alle materie individuate dalla risoluzione parlamentare di approvazione del DEF 2015, posto che quest'ultima conferma quanto previsto dal medesimo DEF, che individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge;
   b) non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato».

  La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.
C. 2953 Governo.

(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che la Commissione è oggi convocata, altresì, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, per l'espressione del parere alla Presidenza della Camera sul disegno di legge n. 2953, concernente «Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile».
  Richiamando le considerazioni preliminari svolte in relazione al precedente punto all'ordine del giorno, ricorda che il DEF 2015 (Doc. LVII, n. 3 e Allegati) indica espressamente tra i «collegati» alla manovra di finanza pubblica il provvedimento in oggetto, recante «Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile», e che tale indicazione è stata confermata dalla risoluzione approvata nella seduta odierna dell'Assemblea.
  Segnala che il disegno di legge in esame si compone di un unico articolo, che delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese, l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona, nonché il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale.
  Per quanto riguarda il concorso agli obiettivi programmatici, ricorda che il DEF 2015 evidenzia il ruolo della giustizia, nel quadro delle riforme strutturali proposte, per gli effetti positivi che conseguirebbero a una riduzione dei margini di incertezza dell'assetto giuridico, da attuare, tra l'altro, attraverso una revisione degli strumenti, quali il processo civile, necessari per assicurare un'efficace tutela dei diritti. Sotto tale aspetto rileva che il provvedimento, delegando il Governo ad intervenire sulla disciplina relativa al processo civile con la finalità di migliorare l'efficienza e la qualità della giustizia civile, rafforzare le garanzie dei diritti della persona e assicurare maggiore speditezza del processo, anche in chiave di spinta economica, concorre al conseguimento degli obiettivi programmatici.
  Sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto, rileva che le disposizioni del disegno di legge, essendo volte in particolare all'ampliamento delle competenze delle esistenti sezioni specializzate in materia di impresa, all'istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e la persona presso i tribunali ordinari e alla semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, con riferimento al processo di cognizione di primo grado, al giudizio di appello e di cassazione, all'esecuzione forzata e ai procedimenti speciali, risultano complessivamente di competenza del Ministro della giustizia.
  Tutto ciò considerato, ritiene che le disposizioni del disegno di legge risultino riconducibili alle materie individuate dalla risoluzione parlamentare di approvazione del DEF 2015, posto che quest'ultima individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge e che lo stesso non reca disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.
  Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato il disegno di legge concernente “Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile” (C. 2953);
   rilevato che l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in allegato al DEF sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;Pag. 48
   preso atto delle indicazioni contenute nella risoluzione con la quale la Camera ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2015, in ordine ai provvedimenti da ritenere collegati alla manovra di finanza pubblica;
   considerato che le disposizioni del disegno di legge in oggetto – conformemente a quanto indicato nel titolo del provvedimento e nella relazione illustrativa –, recando deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi aventi ad oggetto l'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese, l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona, nonché il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, sono riferibili alla disciplina relativa all'efficienza del processo civile e possono, pertanto, ricondursi complessivamente alle competenze del Ministro della giustizia;
   osservato che le disposizioni del provvedimento medesimo, essendo volte in particolare all'ampliamento delle competenze delle esistenti sezioni specializzate in materia di impresa, all'istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e la persona presso i tribunali ordinari e alla semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, con riferimento al processo di cognizione di primo grado, al giudizio di appello e di cassazione, all'esecuzione forzata e ai procedimenti speciali, appaiono accomunate dalla finalità di promuovere misure volte a migliorare efficienza e qualità della giustizia civile, rafforzare le garanzie dei diritti della persona e assicurare maggiore speditezza del processo, anche in chiave di spinta economica, concorrendo al conseguimento degli obiettivi programmatici;
   considerato che le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili ai temi individuati dalla risoluzione parlamentare di approvazione del DEF 2015, posto che quest'ultima conferma quanto previsto dal medesimo DEF, che individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge;

RITIENE

  che il contenuto del disegno di legge C. 2953, recante “Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile”:
   a) sia riconducibile alle materie individuate dalla risoluzione parlamentare di approvazione del DEF 2015, posto che quest'ultima conferma quanto previsto dal medesimo DEF, che individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge;
   b) non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.».

  Federico D'INCÀ (M5S) e Rocco PALESE (FI-PdL) preannunciano il voto contrario dei rispettivi gruppi sulla proposta di parere formulata dal presidente.

  La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 23 aprile 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.
C. 2977 Governo.

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Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.
Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2977 – Nulla osta sul Doc. LXXXVII, n. 2).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 14 aprile 2015.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che, nella precedente seduta, il relatore aveva chiesto alla rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al disegno di legge C. 2977.

  La sottosegretaria Sesa AMICI, in merito alle richieste di chiarimento formulate dal relatore sul disegno di legge C. 2977, segnala quanto segue:
   all'articolo 1, il mancato introito delle tariffe per il rilascio delle certificazioni di rispondenza dei ricevitori analogici dei televisori immessi sul mercato nazionale sarà pienamente compensato dai risparmi derivanti dalla cessazione delle attività finalizzate al rilascio delle medesime certificazioni;
   all'articolo 4, le modifiche apportate all'allegato 10 del codice delle comunicazioni elettroniche, riguardo alla misura del contributo annuo dovuto per la fornitura di servizi di comunicazione dovrebbero assicurare, a parità di soggetti autorizzati, maggiori entrate rispetto alla versione attuale dell'allegato 10, in quanto con tali modifiche si sanano le criticità generate dall'attuale regime contributivo agevolato introdotto dal decreto-legge n. 145 del 2013 in favore di talune imprese;
   l'articolo 8, prevedendo che l'allontanamento dello straniero munito di permesso di soggiorno rilasciato da altri Stati UE possa essere eseguito verso questi ultimi solo in presenza di accordi o intese bilaterali, non comporta nuovi o maggiori oneri, posto che alla disciplina vigente, che non prevede tale limitazione, non sono stati ascritti effetti di contenimento della spesa;
   l'articolo 10, che prevede l'applicazione transitoria dei criteri dettati dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000 in ordine alla determinazione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, non appare suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica connessi a eventuali procedure di infrazione, anche in considerazione dello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri, in via preliminare, in data 10 aprile 2015, giacché tale provvedimento, recependo la direttiva n. 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione), eliminerà, nel prossimo futuro, l'applicazione transitoria dei criteri dettati dal citato decreto ministeriale;
   gli oneri annui indicati dalla relazione tecnica in relazione all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 12, pari a euro 600 mila nel 2015, euro 950 mila nel 2016 ed euro 450 mila nel 2017, sono da intendersi come limiti massimi di spesa e ad essi si provvede nell'ambito di risorse già disponibili a legislazione vigente;
   le amministrazioni interessate svolgeranno senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica le attività di monitoraggio ed informazione alla Commissione europea in materia di servizi di interesse economico generale (SIEG), di cui all'articolo 13, compresa la predisposizione di relazione periodiche riguardanti gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico;
   la disposizione introdotta dall'articolo 14, in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica alla luce della clausola di invarianza finanziaria contenuta nel decreto legislativo n. 81 del 2008 (cosiddetto «testo unico in materia di sicurezza sul lavoro»), in cui la citata disposizione si inserisce;Pag. 50
   l'articolo 15, in materia di lavoro marittimo, non comporterà nuovi o maggiori oneri, atteso che il personale ispettivo del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera già effettua la verifica, prevista dal medesimo articolo, delle condizioni di vita e lavoro dei marittimi a bordo delle navi che fanno scalo nei porti italiani;
   le disposizioni di cui all'articolo 16, in materia di sistema di identificazione degli animali di specie bovina, non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che le amministrazioni interessate provvederanno all'inserimento di nuovi dati all'interno di banche dati e formulari già esistenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   l'onere di 200 mila euro annui – cui fa riferimento la relazione tecnica –, relativo alle attività connesse alla Capacità europea di risposta emergenziale (EERC), di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, costituisce la risultante della stima media, per anno, di circa tre missioni all'estero;
   lo stanziamento effettivamente disponibile nel bilancio della presidenza del Consiglio dei Ministri a legislazione vigente per le citate attività rappresenta il limite di spesa massimo a carico del predetto bilancio, fermo restando che, qualora tali risorse non fossero sufficienti a far fronte al citato onere di 200 mila euro annui, si ricorrerebbe all'integrazione delle somme rivenienti dal rimborso che la Commissione europea corrisponde per i costi sostenuti per missioni, sulla base della decisione n. 1313/2013/UE;
   le convenzioni e gli accordi, di cui al comma 3 dell'articolo 20, finalizzati ad attivare le misure rientranti nell'ambito della Capacità europea di risposta emergenziale (EERC), avranno carattere oneroso solamente in caso di effettivo invio all'estero dei materiali, mezzi e personale per l'intervento di assistenza e a tali oneri si provvederà nell'ambito del suddetto limite massimo di spesa.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di relazione sul disegno di legge C. 2977:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo);

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   all'articolo 1, il mancato introito delle tariffe per il rilascio delle certificazioni di rispondenza dei ricevitori analogici dei televisori immessi sul mercato nazionale sarà pienamente compensato dai risparmi derivanti dalla cessazione delle attività finalizzate al rilascio delle medesime certificazioni;
   all'articolo 4, le modifiche apportate all'allegato 10 del codice delle comunicazioni elettroniche riguardo alla misura del contributo annuo dovuto per la fornitura di servizi di comunicazione dovrebbero assicurare, a parità di soggetti autorizzati, maggiori entrate rispetto alla versione attuale dell'allegato 10, in quanto con tali modifiche si sanano le criticità generate dall'attuale regime contributivo agevolato introdotto dal decreto-legge n. 145 del 2013 in favore di talune imprese;
   l'articolo 8, prevedendo che l'allontanamento dello straniero munito di permesso di soggiorno rilasciato da altri Stati UE possa essere eseguito verso questi ultimi solo in presenza di accordi o intese bilaterali, non comporta nuovi o maggiori oneri, posto che alla disciplina vigente, che non prevede tale limitazione, non sono stati ascritti effetti di contenimento della spesa;
   l'articolo 10, che prevede l'applicazione transitoria dei criteri dettati dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000 in ordine alla determinazione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, non appare suscettibile di determinare oneri per la Pag. 51finanza pubblica connessi a eventuali procedure di infrazione, anche in considerazione dello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri, in via preliminare, in data 10 aprile 2015, giacché tale provvedimento, recependo la direttiva n. 2012/34/UE, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione), eliminerà, nel prossimo futuro, l'applicazione transitoria dei criteri dettati dal citato decreto ministeriale;
   gli oneri annui indicati dalla relazione tecnica con riferimento all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 12, pari a euro 600 mila nel 2015, euro 950 mila nel 2016 ed euro 450 mila nel 2017, sono da intendersi come limiti massimi di spesa e ad essi si provvede nell'ambito di risorse già disponibili a legislazione vigente;
   le amministrazioni interessate svolgeranno senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica le attività di monitoraggio ed informazione alla Commissione europea in materia di servizi di interesse economico generale (SIEG), di cui all'articolo 13, compresa la predisposizione di relazioni periodiche riguardanti gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico;
   la disposizione introdotta dall'articolo 14, in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla luce della clausola di invarianza finanziaria contenuta nel decreto legislativo n. 81 del 2008 (cosiddetto “testo unico in materia di sicurezza sul lavoro”), in cui la citata disposizione si inserisce;
   l'articolo 15, in materia di lavoro marittimo, non comporterà nuovi o maggiori oneri, atteso che il personale ispettivo del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera già effettua la verifica, prevista dal medesimo articolo, delle condizioni di vita e lavoro dei marittimi a bordo delle navi che fanno scalo nei porti italiani;
   le disposizioni di cui all'articolo 16, in materia di sistema di identificazione degli animali di specie bovina, non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che le amministrazioni interessate provvederanno all'inserimento di nuovi dati all'interno di banche dati e formulari già esistenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   l'onere di 200 mila euro annui – cui fa riferimento la relazione tecnica –, relativo alle attività connesse alla Capacità europea di risposta emergenziale (EERC), di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, costituisce la risultante della stima media, per anno, di circa tre missioni all'estero;
   lo stanziamento effettivamente disponibile nel bilancio della presidenza del Consiglio dei Ministri a legislazione vigente per le citate attività rappresenta il limite di spesa massimo a carico del predetto bilancio, fermo restando che, qualora tali risorse non fossero sufficienti a far fronte al citato onere di 200 mila euro annui, si ricorrerebbe all'integrazione delle somme rivenienti dal rimborso che la Commissione europea corrisponde per i costi sostenuti per missioni, sulla base della decisione n. 1313/2013/UE;
   le convenzioni e gli accordi, di cui al comma 3 dell'articolo 20, finalizzati ad attivare le misure rientranti nell'ambito della Capacità europea di risposta emergenziale (EERC), avranno carattere oneroso solamente in caso di effettivo invio all'estero dei materiali, mezzi e personale per l'intervento di assistenza e a tali oneri si provvederà nell'ambito del suddetto limite massimo di spesa;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE».

  La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di relazione formulata dal relatore.

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  La Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, propone inoltre di esprimere nulla osta sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2).

  La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.35.