CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 aprile 2015
430.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 23 aprile 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 12.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009.
C. 2676 Governo.

(Esame e conclusione – parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Giuditta PINI (PD), osserva che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo fra Italia e Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009, si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'Accordo. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. L'Accordo in oggetto, che si compone di 14 articoli, è stato siglato a Roma il 5 novembre 2009 ed è finalizzato a prevenire, contrastare e reprimere la criminalità organizzata e i reati ad essa connessi, in particolare quelli relativi al traffico di sostanze stupefacenti, immigrazione clandestina e terrorismo, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e agli accordi internazionali riconosciuti dai due Paesi. L'Accordo individua e definisce le varie tipologie di reati connessi alla criminalità organizzata come il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, i crimini riferibili ad attività economiche, il terrorismo, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il traffico di esseri umani, i reati contro la proprietà, la falsificazione di documenti, la fabbricazione e la diffusione di denaro e di altri mezzi di pagamento falsi, il traffico di armi e di sostanze nucleari e radioattive, il traffico illecito di opere d'arte, i reati ambientali e quelli informatici (articolo 2).
  Gli organismi competenti al contrasto delle varie tipologie di reati previsti nell'Accordo sono, per l'Italia, il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e, per la Parte kazaka, il Ministero degli affari interni e gli altri organismi preposti alla sicurezza, agli affari internazionali e alla prevenzione dei crimini economici (articolo 3). La cooperazione tra i due Paesi avviene, secondo l'articolo 4, attraverso uno scambio sistematico di informazioni, atti normativi, esperienze e tecnologie di lavoro, nonché attraverso il costante e reciproco aggiornamento sulle attuali minacce della criminalità. L'Accordo prevede: lo scambio di esperti e la programmazione, nei due Paesi, di corsi di aggiornamento comuni in specifiche tecniche investigative e operative; lo scambio di atti legislativi e di strumenti normativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e formative sulla lotta contro la criminalità organizzata e di informazioni sui mezzi tecnici di difesa impiegati in operazioni speciali; lo scambio di esperienze e di conoscenze tecniche relative alla sicurezza delle reti di comunicazione telematica e alla sicurezza dei trasporti aerei, marittimi e ferroviari, anche allo scopo di migliorare gli standard di sicurezza adottati negli aeroporti, nei porti marittimi e nelle stazioni ferroviarie, per la prevenzione di atti terroristici e per la cooperazione nell'espletamento di ispezioni operative. L'articolo 5 detta disposizioni in materia di collaborazione nella lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e di precursori; per la definizione di tali sostanze la norma si riferisce esplicitamente alle vigenti Convenzioni Onu in materia. Le Parti si impegnano ad adottare misure comuni per la lotta contro il traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e relativi nuovi tipi, ricorrendo, ove previsto dalla legislazione nazionale delle Parti, alla tecnica delle «consegne controllate» e delle «attività sotto copertura». L'articolo 6 individua le modalità di azione del contrasto al terrorismo, che consistono nello scambio di informazioni, in particolare su atti terroristici pianificati e compiuti, sui relativi preparativi, sulle forme e sui metodi del loro compimento, sui gruppi terroristici nonché sulle persone che, nel territorio dello Stato dell'altra Parte, pianificano, compiono o hanno compiuto reati contro gli interessi dello stesso Lo scambio deve avvenire esclusivamente fra le unità antiterrorismo dei competenti organi delle Parti, e riguarda le persone sospettate di appartenere a organizzazioni Pag. 38estremiste limitatamente a casi concreti, qualora sussista la necessità di contrastare gli atti terroristici o di prevenire i reati, che si connotano per la potenziale minaccia alla sicurezza nazionale e pubblica. Ai fini della lotta contro l'immigrazione clandestina, l'articolo 7 stabilisce che lo scambio di informazioni abbia per oggetto: fatti relativi all'attraversamento clandestino dei confini delle Parti, al possesso di falsa documentazione ed alle organizzazioni criminali coinvolte. L'articolo 8 impegna le parti al rafforzamento e al potenziamento della collaborazione nelle materie dell'Accordo. L'articolo 9 prevede adeguata tutela per le informazioni e i dati sensibili, che potranno essere scambiati esclusivamente per gli scopi dell'Accordo, conformemente al diritto interno di ciascuna Parte. La ritrasmissione dei dati a terzi deve essere autorizzata dalla parte che li origina. L'articolo 10 disciplina le condizioni che possono determinarne il rifiuto delle richieste di assistenza, qualora esse siano suscettibili di compromettere la sovranità e la sicurezza della Parte richiesta o altri interessi statuali di primaria importanza o siano contro le rispettive legislazioni nazionali. L'articolo 11 disciplina la ripartizione delle spese derivanti dall'attuazione dell'Accordo. L'articolo 12 prescrive che le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo siano risolte dalle Parti mediante negoziazione e consultazioni, mentre l'articolo 13 indica le modalità che le Parti dovranno seguire per apportare emendamenti e integrazioni al testo. L'articolo 14, infine, nell'individuare la data di entrata in vigore dell'Accordo in quella di ricevimento dell'ultima notifica scritta di avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica, conferisce durata indeterminata all'Accordo stesso, che resterà pertanto in vigore fino a quando una delle Parti si avvalga della facoltà di notificare per iscritto all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici e con un anticipo di sei mesi, la propria volontà di porvi fine.
  Propone di esprimere parere favorevole.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011.
C. 2754 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuditta PINI (PD), osserva che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato italo-messicano di assistenza giudiziaria penale del 28 luglio 2011 – approvato dal Senato il 26 novembre scorso – si compone di quattro articoli: i primi due articoli contengono come di consueto rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica del Trattato e l'ordine di esecuzione dello stesso. L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari che l'attuazione del Trattato comporta. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il Trattato si compone di un breve preambolo e di 25 articoli. La relazione si soffermerà su alcune disposizioni. L'articolo 1 riguarda l'impegno delle Parti contraenti a prestarsi assistenza giudiziaria per l'accertamento e il perseguimento dei reati, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali. L'assistenza prevista comprende in particolare l'assunzione di testimonianze e di interrogatori; l'esecuzione di ispezioni, di esami di luoghi e persone, di perquisizioni e di accertamenti documentali; il sequestro la confisca dei proventi, prodotti e cose pertinenti al reato; la trasmissione di sentenze e certificati penali, nonché di informazioni estratte dagli archivi giudiziari; la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale, periti, perché compaiono volontariamente innanzi all'autorità competente dello Stato Pag. 39richiedente. Di estrema importanza la previsione del comma 3, per il quale l'assistenza prevista non comprende l'esecuzione di ordini restrittivi della libertà personale né l'esecuzione di pene o misure coercitive. In base all'articolo 2, qualora la richiesta di assistenza si riferisca all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, o altri atti incidenti su diritti fondamentali delle persone o invasivi di luoghi e cose, l'assistenza viene prestata solo se il fatto per cui si procede figura quale reato anche nella legislazione nazionale dello Stato richiesto. L'articolo 3 riguarda i casi di diniego o rinvio della richiesta di assistenza giudiziaria, prevedendo numerose fattispecie: anzitutto, l'assistenza non sarà concessa se il reato per il quale è proposta è considerato dalla legislazione dello Stato richiesto reato politico o connesso a reato politico – resta fermo comunque che né gli attentati alla vita o alla libertà dei vertici politici di uno Stato né i reati di terrorismo saranno considerati di natura politica. L'assistenza non verrà poi concessa se vi sia nella richiesta un fumus persecutionis con motivazioni di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità, opinioni politiche. Ulteriori motivi di diniego della richiesta di assistenza riguarderanno la possibilità di erogazione, da parte dello Stato richiedente, di una pena vietata dalla legge dello Stato richiesto; la circostanza che la persona interessata sia stata già definitivamente giudicata dalle Autorità competenti dello Stato richiesto; l'eventualità che il reato in oggetto costituisca un mero reato militare secondo la legge dello Stato richiesto; il timore che la concessione dell'assistenza possa compromettere la sovranità, la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato richiesto; la circostanza che la persona interessata sia sottoposta a indagine o a procedimento penale anche dalle Autorità dello Stato richiesto. È comunque stabilito che prima di rifiutare una richiesta di assistenza o di rinviarne l'esecuzione lo Stato richiesto può porre per essa determinate condizioni, che lo Stato richiedente a sua volta ha facoltà di accettare e obbligo di rispettare (in caso di concessione dell'assistenza). Infine, ma non norma di secondaria importanza, si prevede che il segreto bancario o tributario non può essere utilizzato come argomento per rifiutare l'assistenza giudiziaria ai fini del Trattato in esame. Di simile tenore è l'articolo 6 che riguarda la riservatezza e i limiti nell'impiego delle informazioni, e prevede da parte dello Stato richiedente l'impegno a non utilizzare informazioni, atti o documenti ottenuti nell'esecuzione del Trattato in esame per finalità diverse da quelle specificate, salvo consenso dello Stato richiesto a diversa utilizzazione. Norma rilevante è l'articolo 9 che riguarda perquisizioni, sequestri e confische, e prevede in particolare che una volta rintracciati i proventi del reato o le cose pertinenti al reato lo Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente, adotta le misure previste nella sua legislazione allo scopo di congelare, sequestrare e confiscare detti proventi o cose collegati al reato, che, su domanda dello Stato richiedente, verranno trasferiti in tutto o in parte, alle condizioni concordate tra le due Parti contraenti. Verranno rispettati i diritti dello Stato richiesto o dei terzi eventualmente costituiti sui proventi reato e le cose ad esso pertinenti. Gli articoli 10 e 11 riguardano rispettivamente la comparizione di persone nel territorio dello Stato richiesto e nel territorio dello Stato richiedente: in particolare, in questa seconda eventualità, la persona non subirà misure coercitive o sanzioni nel caso in cui non comparisse dinanzi all'autorità competente; non sarà processata, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della libertà personale per fatti delittuosi commessi precedentemente alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto; non sarà obbligata a rendere dichiarazioni in altri procedimenti diversi da quello cui si riferisce la domanda di assistenza giudiziaria. Di tali garanzie la persona interessata verrà informata dallo Stato richiesto nella citazione che precede il trasferimento. È infine previsto che lo Stato richiesto non può applicare sanzioni né adottare alcuna misura coercitiva nei confronti della persona che non compaia in Pag. 40ottemperanza alla citazione. L'articolo 12 riguarda la comparizione mediante videoconferenza, che può riguardare una persona in qualità di testimone o perito, ma può essere altresì richiesta per l'interrogatorio di persone sottoposte a procedimento penale in conformità alla legislazione dello Stato richiesto. Gli articoli 14-18 riguardano la protezione delle persone citate o trasferite alla Parte richiedente, le informazioni sui procedimenti penali e sulle rispettive legislazioni, la trasmissione di sentenze e certificati penali e la formulazione delle domande di assistenza: in particolare è previsto che l'assistenza viene fornita su domanda scritta dello Stato richiedente, ma lo Stato richiesto dà corso immediatamente all'esecuzione della domanda di assistenza appena ricevuta la medesima anche per via telematica – fermo restando che lo Stato richiedente verrà informato degli esiti dell'esecuzione della domanda di assistenza solo dopo che lo Stato richiesto avrà ricevuto l'originale della domanda stessa. Gli articoli 22 e 23 contengono clausole di salvaguardia di disposizioni più favorevoli rispetto a quelle del Trattato in esame contenute in altri strumenti internazionali vigenti per le due Parti contraenti o nelle rispettive legislazioni interne; nonché di altre forme di cooperazione e assistenza giudiziaria che le Parti decidano di accordarsi in virtù di specifiche intese o di pratiche condivise.
  Propone di esprimere parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011.
C. 2755 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuditta PINI (PD), osserva che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di estradizione italo-messicano del 28 luglio 2011 – approvato dal Senato il 26 novembre scorso – si compone di quattro articoli: i primi due articoli contengono come di consueto rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica del Trattato e l'ordine di esecuzione dello stesso. L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari che l'attuazione del Trattato comporta. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, come emerge dal preambolo al Trattato medesimo, è finalizzato a sostituire mediante abrogazione il Trattato per l'estradizione di delinquenti sottoscritto dall'Italia e dal Messico nel maggio 1899, le cui disposizioni risultano ormai in più punti obsolete. Il Trattato si compone di 23 articoli: l'articolo 1 concerne l'obbligo di estradare, e prevede che ciascuna delle Parti si obbliga a consegnare, attenendosi alle norme e condizioni stabilite nel presente Trattato e su domanda dell'altra Parte contraente, le persone – presenti sul proprio territorio – ricercate dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente per avervi commesso un reato o per l'esecuzione di una pena privativa della libertà. In base all'articolo 2 (reati suscettibili di dar luogo a estradizione) l'estradizione viene concessa per fatti che secondo la legge di ambedue le Parti costituiscano reati punibili con una pena privativa della libertà, la cui durata minima sia almeno di un anno; ovvero per rendere possibile l'esecuzione di una condanna definitiva che comporti una pena residua di almeno sei mesi al momento della presentazione della domanda. In materia di tributi ed imposte, dogane e cambi, l'estradizione non può essere negata per il motivo che la legge della Parte richiesta non prevede la stessa disciplina in materia di tributi e imposte, di dogane e cambi della legge della Parte richiedente.Pag. 41
  L'articolo 3 riguarda i casi di diniego obbligatorio della richiesta di estradizione, prevedendo numerose fattispecie: anzitutto, l'estradizione non sarà concessa se il reato per il quale è proposta è considerato dalla legislazione dello Stato richiesto reato politico o connesso a reato politico – resta fermo comunque che né gli attentati alla vita o alla libertà dei vertici politici di uno Stato né i reati di terrorismo saranno considerati di natura politica. L'estradizione non verrà poi concessa se vi sia nella richiesta un fumus persecutionis con motivazioni di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità, opinioni politiche. Ulteriori motivi di diniego della richiesta di estradizione riguarderanno la possibilità di erogazione, da parte dello Stato richiedente, di una pena vietata dalla legge dello Stato richiesto; la possibilità che una volta estradata la persona interessata sia sottoposta nel territorio dello Stato richiedente ad un procedimento che la privi dei diritti minimi di difesa, ovvero a trattamenti crudeli, inumani o degradanti; la circostanza che la persona interessata sia stata già definitivamente giudicata dalle Autorità competenti dello Stato richiesto; la possibilità che il reato per il quale si richiede l'estradizione risulti già prescritto o estinto in base alla legislazione dello Stato richiesto; l'eventualità che il reato in oggetto costituisca un mero reato militare secondo la legge dello Stato richiesto; la circostanza che la persona interessata abbia già ottenuto asilo politico nel territorio dello Stato richiesto; il timore che la concessione dell'estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato richiesto. Vi sono poi casi di rifiuto facoltativo della concessione dell'estradizione (articolo 4). L'articolo 5 concerne il diritto di rifiutare l'estradizione di propri cittadini da parte dello Stato richiesto, il quale tuttavia sottoporrà allora il caso alle proprie Autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale, informando lo Stato richiedente degli esiti di tale procedimento. A tale proposito l'articolo 6 individua le Autorità centrali incaricate delle comunicazioni concernenti le richieste di estradizione, che sono il Ministero della giustizia per l'Italia e il Ministero degli affari esteri per il Messico.
  L'articolo 10, riguarda il cosiddetto principio di specialità. In base all'articolo 12 lo Stato richiedente può domandare in casi di urgenza l'arresto provvisorio della persona interessata. L'articolo 13 concerne poi le richieste di estradizione avanzate da più Stati per la stessa persona, per un medesimo reato o per reati diversi, e stabilisce alcuni criteri in base ai quali lo Stato richiesto valuta la priorità dell'estradizione. L'articolo 14 riguarda la consegna della persona dopo la concessione dell'estradizione. L'articolo 15 riguarda i casi di consegna differita o temporanea. Ai sensi dell'articolo 16 si potrà dar luogo a una procedura semplificata di estradizione, con il consenso della persona interessata, sulla base della mera domanda di arresto provvisorio: sono previste dettagliate garanzie di informazione e di assistenza giudiziaria alla persona interessata all'atto di accordare il proprio consenso alla procedura semplificata di estradizione. L'articolo 17 prevede, contestualmente all'estradizione, la consegna di cose rinvenute nel territorio dello Stato richiesto e nella disponibilità della persona interessata. L'articolo 20 riguarda le informazioni che lo Stato richiedente, a domanda dello Stato richiesto, fornisce sullo svolgimento e l'esito del procedimento, sull'esecuzione della condanna e sull'eventuale estradizione della persona interessata ad uno Stato terzo.
  Propone di esprimere parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 12.25.

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SEDE REFERENTE

  Giovedì 23 aprile 2015 — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 12.25.

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.
C. 3008, approvata dal Senato, C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi, C. 2777 Formisano, C. 330 Ferranti, C. 675 Realacci, C. 1205 Colletti, C. 1871 Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 Dorina Bianchi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 330 Ferranti, C. 675 Realacci, C. 1205 Colletti, C. 1871 Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 Dorina Bianchi).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 aprile 2015.

  Donatella FERRANTI, presidente, comunica che alle proposte di legge in esame sono abbinate le proposte di legge C. 330 Ferranti, C. 675 Realacci, C. 1205 Colletti, C. 1871 Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 Dorina Bianchi, vertenti su materia identica a quella oggetto delle proposte già abbinate. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1o aprile 2015.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti, già fissato alle ore 12 di lunedì 27 aprile, è prorogato alle ore 15 di giovedì 30 aprile.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 23 aprile 2015.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.50.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 23 aprile 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.
C. 342-957-1814-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 aprile 2015.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la Commissioni Affari costituzionali e la Commissione Lavoro hanno espresso parere favorevole sul testo in esame, iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 27 aprile prossimo.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Alfredo Bazoli, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

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  Donatella FERRANTI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 15.40.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non è sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.
C. 2957 approvata dal Senato, C. 2040 Santerini, C. 350 Pes e C. 3019 Marzano.

Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale.
C. 2874, approvata dal Senato.