CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 aprile 2015
428.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 aprile 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 12.15.

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide.
Nuovo testo unificato C. 263 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 aprile 2015.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione due note predisposte, rispettivamente, dal Ministero della salute e dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato), che contengono, a suo avviso, i necessari elementi conoscitivi per consentire alla Commissione medesima di pervenire all'adozione del parere di competenza.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo unificato dei progetti di legge C. 263 e abb., recante Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, relativo al bilancio Pag. 55triennale 2015-2017, del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sebbene rechi le necessarie disponibilità, dovrebbe essere destinato, come risulta dalla relazione tecnica predisposta dal Ministero della salute, a successive iniziative legislative recanti spese urgenti e indifferibili quali quelle correlate ad emergenze sanitarie di rilievo nazionale (Ebola);
   dovrebbe essere valutata l'eventualità che dalla mancata corresponsione degli arretrati ai nuovi soggetti ammessi al beneficio dell'indennizzo, di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possa determinarsi una disparità di trattamento rispetto agli attuali beneficiari dell'indennizzo, con conseguenti profili problematici dal punto di vista costituzionale;
   appare necessario riformulare, all'articolo 1, comma 3, gli oneri ascritti al provvedimento in termini di mera previsione, anziché di limite massimo di spesa, inserendo conseguentemente una clausola di salvaguardia finanziaria, posto che il riconoscimento a nuovi soggetti dell'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si configura alla stregua di un diritto soggettivo;
   appare quindi altresì necessario inserire un'apposita clausola di salvaguardia finanziaria volta ad imputare il maggior onere, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni, alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili nell'ambito della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute;
   valutata la necessità:
    di riformulare il comma 1 dell'articolo 1, nel senso di prevedere che l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, «è riconosciuto» – anziché «si intende riconosciuto» – anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, ciò al fine di escludere il carattere interpretativo della disposizione in commento;
    in ragione del tempo sinora trascorso rispetto all'adozione del testo da parte della Commissione di merito, di prevedere, al medesimo articolo 1, comma 1, la decorrenza degli effetti del provvedimento a fare data dal 1o gennaio 2015, sopprimendo conseguentemente l'articolo 2 del provvedimento stesso, in modo da applicare il termine ordinario di entrata in vigore delle leggi di cui all'articolo 73, terzo comma, della Costituzione;
    di rinviare alla Commissione di merito ogni valutazione riguardo all'opportunità, alla luce dei rilievi formulati dal Ministero della salute nella relazione tecnica, di mantenere l'attuale copertura finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 3, a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del medesimo Ministero ovvero di prevedere una diversa copertura finanziaria;
   considerato che:
    la Commissione affari costituzionali, nella seduta dell'11 marzo 2015, ha espresso parere favorevole sul testo del provvedimento non ravvisando specifici profili problematici dal punto di vista costituzionale;
    la copertura alternativa individuata dal Ministero della salute, come riformulata dal Ministero dell'economia e delle finanze, consistente nella riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, in luogo di quella prevista dal provvedimento, non appare idonea, posto che il finanziamento di tale Servizio è definito d'intesa fra lo Stato e le regioni per garantire i livelli essenziali di assistenza;
    il citato finanziamento non può essere pertanto utilizzato per la corresponsione degli indennizzi di cui trattasi, che non costituiscono prestazioni sanitarie, Pag. 56ma trattamenti economici a carattere continuativo erogati dallo Stato in favore di soggetti danneggiati;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE


  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole da: si intende fino alla fine del comma medesimo con le seguenti: è riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dal 1o gennaio 2015;

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

  All'articolo 1, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «pari» a con le seguenti: «valutati in».

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1, sopprimere il secondo periodo del comma 3.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute.
  3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3-bis.
  3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  e con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito, anche in riferimento a quanto evidenziato nella relazione tecnica predisposta dal Ministero della salute, riguardo alla finalizzazione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, l'opportunità di definire, all'articolo 1, comma 3, una copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in sostituzione di quella già prevista».

  Rocco PALESE (FI-PdL) osserva come, anche alla luce della documentazione testé depositata dalla rappresentante del Governo, emerga una volta ancora lo stato confusionale in cui versa il Governo, con particolare riferimento all'adozione dei provvedimenti in ambito sanitario. Rileva, infatti, che, sulla base delle valutazioni trasmesse, la Ragioneria generale dello Stato ha, nella sostanza, considerato impraticabile la proposta di copertura finanziaria alternativa individuata dal Ministero della salute, evidenziando come – non configurandosi gli indennizzi previsti dal provvedimento in esame quali prestazioni sanitarie – ai relativi oneri non possa farsi fronte mediante utilizzo del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, destinato, come è noto, a garantire l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza. Ritiene, pertanto, che l'intera Pag. 57vicenda riveli per l'ennesima volta i gravi limiti mostrati, tanto sul piano dell'analisi e della programmazione quanto su quello della gestione, dalle strutture e dagli uffici del Ministero della salute.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.30.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2).

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