CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 aprile 2015
424.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 128

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 14 aprile 2015.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL UIL, UGL e di rappresentanti della EAA – European Aluminium Association, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00557 Cani, riguardante la definizione di un piano strategico di rilancio dell'industria dell'allumino primario in Italia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.
C. 2977 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013.
Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 aprile 2015.

  Chiara SCUVERA (PD), intervenendo sull'articolo 6 del provvedimento, che modifica l'articolo 147 del Codice della proprietà industriale, relativo alle domande di brevetto o marchio, al fine di abolire la necessità per il richiedente di indicare o Pag. 129eleggere un domicilio in Italia. Invita il relatore a inserire nel parere un'osservazione volta sollecitare l'adesione del nostro Paese al brevetto unico europeo. Ricorda che, in occasione dell'esame del cosiddetto Investment Compact, aveva presentato l'ordine del giorno 9/2844-A/5, a sua prima firma, accettato dal Governo, volto a sollecitare l'adesione al brevetto unico che sarebbe di notevole vantaggio soprattutto per le PMI innovative. Si calcola infatti che il sistema delle imprese ridurrebbe del 70 per cento i costi dell'adesione al brevetto unico europeo, risparmiando sui costi di omologazioni derivanti dal riconoscimento dei brevetti nazionali negli altri Stati europei. Sottolineato infine che il tema è stato approfondito anche presso la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, auspica che quanto prima il nostro Paese possa aderire al sistema del brevetto unico europeo.

  Marco DA VILLA (M5S) interviene sulle disposizioni relative all'articolo 12 in materia di realizzazione di un Registro nazionale degli aiuti. Esprime apprezzamento sul fatto che gli enti pubblici e i soggetti che hanno natura privatistica, ma di fatto erogano aiuti di Stato, siano sottoposti a un regime di pubblicità e trasparenza. Lamenta che nel recente passato neppure ai parlamentari sono state fornite informazioni sui soggetti che hanno beneficiato di contributi statali o di forme di garanzia di credito. Osservato che presso il Ministero dello sviluppo economico è già operativa la Banca dati anagrafica che, di fatto, costituisce un registro nazionale e pur nella consapevolezza che il Registro nazionale degli aiuti entrerà in funzione dal 1o gennaio 2017, ritiene che il previsto termine di 4 mesi per l'adozione del regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro sia eccessivamente lungo. Invita quindi il relatore a prevedere un'osservazione che fissi un termine inferiore per l'adozione del regolamento da parte del Ministro dello sviluppo economico.

  Davide CRIPPA (M5S) chiede chiarimenti in merito all'articolo 10 recante disposizioni sull'accesso all'infrastruttura ferroviaria e, in particolare, sul problema riguardante investitori privati che intendono entrare in concorrenza sulla rete ferroviaria italiana a servizio del trasporto pubblico locale.

  Marco DONATI (PD), relatore, nel ringraziare i colleghi intervenuti per il loro positivo contributo al dibattito, rileva che la questione posta dal deputato Crippa non attiene alle competenze della X Commissione; si riserva quindi di formulare una proposta di parere che tenga conto degli elementi emersi nel dibattito.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.
C. 342-957-1814-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Cristina BARGERO (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 26 febbraio 2014 e successivamente modificata dal Senato, che ne ha concluso l'esame il 4 marzo scorso.
  Il provvedimento, composto da 3 articoli, contiene, all'articolo 1, un complesso di disposizioni che riguardano da un lato modifiche al Codice penale e dall'altro modifiche al Codice dell'ambiente. L'articolo 2 della proposta di legge, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica gli articoli 1, 2,5,6, 8-bis e 8-ter della legge n. 150 del 1992, recante la disciplina sanzionatoria della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.Pag. 130
  L'articolo 3 reca l'entrata in vigore del provvedimento. In particolare, il complesso di disposizioni contenuto all'articolo 1 come modificato dal Senato:
   inserisce nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro l'ambiente;
   stabilisce che le pene previste possano essere diminuite per coloro che collaborano con le autorità prima della definizione del giudizio (ravvedimento operoso);
   obbliga il condannato al recupero e ove possibile al ripristino dello stato dei luoghi;
   prevede il raddoppio dei termini di prescrizione del reato per i nuovi delitti, nonché apposite misure di confisca e pene accessorie;
   rivede la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati ambientali;
   introduce nel Codice dell'ambiente un procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni ivi previste, collegato all'adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni nonché al pagamento di una somma di danaro;
   modifica la disciplina sanzionatoria delle violazioni della legge n. 150 del 1992 relativa alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.

  Più nel dettaglio l'articolo 1, comma 1, introduce, nel libro secondo del codice penale, il nuovo Titolo VI-bis (Dei delitti contro l'ambiente), che è composto da 13 articoli (4 in più rispetto al testo della Camera) e prevede sei nuove fattispecie delittuose: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo e, infine, a seguito delle modifiche del Senato, omessa bonifica e ispezione di fondali marini.
  Per quanto concerne più specificamente gli ambiti di competenza Commissione, segnala in particolare l'articolo 452-quaterdecies del codice penale, introdotto anch'esso dal Senato, che prevede una nuova fattispecie di reato nell'ambito delle attività di ispezione di fondali marini, sanzionando con la reclusione da 1 a 3 anni, la condotta di chiunque utilizza la tecnica dell’air gun o altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi. Al riguardo, fa presente che l'air gun è una tecnica di ispezione finalizzata all'analisi della composizione del sottosuolo marino consistente, in sostanza, in spari di aria compressa ad alta intensità sonora, esplosi a determinata distanza l'uno dall'altro. Tale tecnica genera onde riflesse da cui estrarre dati sulla composizione dei fondali marini.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.