CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 aprile 2015
424.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 89

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza della vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.40.

Sull'ordine dei lavori.

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) interviene per sollecitare una risposta alla richiesta, presentata alla presidenza della Commissione nello scorso mese di settembre, di audire il responsabile della struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in ordine alle modalità di spesa delle risorse attribuite alla struttura medesima.
  Segnalando che il CIPE ha recentemente stornato 600 milioni di euro, che avrebbero dovuto essere utilizzati per la difesa del suolo, attribuendoli alle città metropolitane, lamenta come, a suo avviso, la destinazione dei fondi disponibili venga effettuata sulla base di criteri meramente politici senza considerare le reali necessità sul piano tecnico.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, si impegna a riferire al presidente Boccia Pag. 90sulla richiesta dell'onorevole Prestigiacomo.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione.
C. 1803-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, fa presente che il nuovo testo della proposta di legge in esame, recante istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, è stato esaminato, nella seduta dell'11 dicembre 2014, dalla Commissione bilancio, che ha espresso parere favorevole alla Commissione affari costituzionali. Poiché la Commissione di merito non ha successivamente modificato il testo del provvedimento, rimane fermo, sul testo all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta.
  Evidenzia inoltre che, nella giornata odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In relazione alle proposte emendative contenute in detto fascicolo, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento Invernizzi 3.1, in quanto diretto a sopprimere l'articolo 3, recante la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento; propone invece di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative, poiché le stesse non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012.
C. 2659-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, in sostituzione del relatore, evidenzia che il provvedimento, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 20 gennaio 2015. Ricorda che in tale occasione la Commissione ha espresso parere favorevole, con tre condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, evidenziando la necessità di aggiornare la decorrenza degli oneri e della corrispondente copertura finanziaria a far data dall'anno 2015 e di precisare la natura corrente delle dotazioni finanziarie eventualmente interessate dall'attivazione della clausola di salvaguardia, fermo restando il carattere rimodulabile delle stesse, ai sensi della vigente disciplina contabile di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009.
  Segnala quindi che la Commissione di merito, nella seduta del 25 febbraio 2015, ha concluso l'esame del provvedimento, modificando il testo nel senso di recepire integralmente le condizioni formulate dalla Commissione bilancio.
  Fa presente che la Commissione è ora chiamata ad esprimere parere all'Assemblea sul testo del provvedimento, come modificato dalla Commissione affari esteri. Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici sul piano finanziario, propone pertanto di esprimere sullo stesso parere favorevole.
  Avverte, infine, che sul provvedimento in esame non sono state presentate proposte emendative in Assemblea.

Pag. 91

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan.
C. 2753-A, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in esame, recante norme in materia di regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan, è stato già esaminato, nella seduta del 27 gennaio scorso, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Poiché la Commissione di merito ne ha successivamente concluso l'esame senza apportare modifiche al testo, rimane fermo, sul provvedimento all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta.
  Comunica inoltre che, nella giornata odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle proposte emendative Villarosa 31.2 e 31.1, che recano modalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, valutati in 393 mila euro annui a decorrere dal 2015, interamente sostitutive rispetto all'utilizzo del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale attualmente previsto dal testo in esame. In particolare, l'emendamento Villarosa 31.2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri del disegno di legge in titolo mediante l'adozione di misure di razionalizzazione degli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di riduzione della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, con risparmi attesi complessivamente non inferiori a 400 mila euro annui a decorrere dal 2015, mentre l'emendamento Villarosa 31.1 vi provvede attraverso l'aumento di 0,003 punti percentuali dell'aliquota dell'addizionale dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento.
  Evidenzia, altresì, l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in relazione agli eventuali effetti finanziari ascrivibili alle seguenti proposte emendative:
   Villarosa 3.1, che, introducendo nell'ambito delle definizioni generali di cui all'articolo 3 del provvedimento una definizione normativa dei termini «nazionali» e «di nazionalità» con riferimento ai soggetti interessati dalle disposizioni in esame, potrebbe determinare una modifica dell'ambito di applicazione del presente provvedimento;
   Villarosa 27.1, che attribuisce all'Agenzia delle entrate e, per i tributi di sua competenza, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, lo svolgimento delle procedure per il riconoscimento dei rimborsi previsti all'articolo 27 del provvedimento, nonché compiti di verifica della sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dei benefici previsti dal provvedimento medesimo.

  Propone, infine, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, in considerazione del fatto che le stesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, osservando come l'emendamento Villarosa 27.1 si limiti a confermare la normativa vigente, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore, ad eccezione del menzionato emendamento Villarosa 27.1, sul quale esprime Pag. 92nulla osta, in quanto non suscettibile di determinare effetti negativi a carico dei saldi di finanza pubblica. Concorda infine con la proposta del relatore di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,
   esaminati gli emendamenti riferiti al progetto di legge C. 2753-A Governo, approvato dal Senato, recante Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan, contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
  esprime

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 3.1, 31.1 e 31.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.»

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali.
C. 1949-A, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  Barbara SALTAMARTINI, presidente e relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso l'ulteriore proposta emendativa Fossati 1.5 riferita al provvedimento in titolo, sul quale, non ravvisandosi profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere nulla osta.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.
C. 2977 Governo.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.
Doc. LXXXVII, n. 2.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge C. 2977 reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2014). Il testo è corredato di relazione tecnica.
  Osserva, come evidenziato dalla relazione illustrativa, che con il disegno di legge in esame il Governo intende compiere un ulteriore sforzo per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione europea. Già con la legge n. 97 del 2013 (legge europea 2013) e con la legge n. 161 del 2014 (legge europea 2013-bis) è stato avviato un percorso finalizzato alla veloce chiusura dei casi di pre-infrazione e dei casi che hanno dato origine a procedure di infrazione, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Poiché ancora residua una parte di precontenzioso e di contenzioso, per la quale è stata riconosciuta la fondatezza delle censure della Commissione europea, si fa Pag. 93nuovamente ricorso allo strumento legislativo fornito dalla legge n. 234 del 2012. Evidenzia in sintesi che con il provvedimento in esame si intende: chiudere undici procedure d'infrazione e sette procedure di precontenzioso; dare attuazione a una direttiva dell'Unione europea che scade nel 2016; dare attuazione a due decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio.
  Segnala che l'articolo 21 del disegno di legge reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento.
  Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, osserva quanto segue.
  In merito all'articolo 1, in materia di commercializzazione di apparecchiature televisive in Italia, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che il venir meno delle entrate da tariffa sia pienamente compensato, con riferimento ai diversi saldi di finanza pubblica, dai risparmi derivanti dalla cessazione delle attività finalizzate al rilascio delle certificazioni, non più richieste. In proposito ritiene utile una conferma da parte del Governo.
  Riguardo all'articolo 4, in materia di diritti amministrativi per la fornitura di servizi di comunicazione, osserva che, in merito alla rimodulazione delle tariffe di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo n. 259 del 2003, la relazione tecnica non fornisce dati necessari per verificare se i nuovi livelli tariffari stabiliti siano idonei a garantire l'invarianza complessiva del relativo gettito. Rileva, in proposito, che all'attuale modulazione delle tariffe, da ultimo definita dal decreto-legge n. 145 del 2013, non sono stati ascritti specifici effetti. Ritiene pertanto opportuno acquisire una conferma dal Governo che le modifiche apportate ai criteri di contribuzione previsti – nell'allegato 10 del codice delle comunicazioni elettroniche – a carico delle imprese fornitrici di reti o servizi di telecomunicazioni per la copertura dei costi amministrativi sostenuti, non determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Per quanto riguarda l'articolo 6, in materia di libera prestazione di servizi per le richieste di brevetto, non ha osservazioni da formulare, considerato che – per espressa disposizione del comma 3-ter, confermata dalla relazione tecnica – vengono posti a carico dei soggetti interessati gli eventuali oneri concernenti l'adozione di modalità di comunicazione con l'Ufficio italiano brevetti e marchi diverse da quelle elettroniche.
  In merito all'articolo 7, recante disposizioni sull'affidamento di servizi pubblici locali, prende atto del carattere ordinamentale, evidenziato dalla relazione tecnica, della disposizione in esame, ma ritiene opportuno escludere eventuali effetti finanziari connessi all'anticipo al 2018 del termine ultimo di scadenza di alcune concessioni.
  Riguardo all'articolo 8, recante disposizioni in materia di immigrazione e di rimpatri, segnala che la norma in esame prevede che il cittadino di un Paese terzo in possesso di valido titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato UE possa essere sottoposto a provvedimento di allontanamento verso quest'ultimo Stato esclusivamente in caso di intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi alla data del 13 gennaio 2009, diversamente da quanto previsto della vigente disciplina in materia, in base alla quale il predetto allontanamento può essere sempre disposto indipendentemente dalla presenza o meno di siffatti accordi o intese. Pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa il fatto che la modifica introdotta non influisce sul numero di espulsioni da eseguire e che, pertanto, la norma verrà attuata dal Ministero dell'interno senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e con le risorse disponibili a legislazione vigente, rileva che la modifica sembra introdurre elementi di rigidità in tali fattispecie, suscettibili di determinare effetti finanziari. In particolare, appaiono opportuni chiarimenti al fine di escludere eventuali maggiori spese dovute alla necessità di eseguire l'allontanamento verso il Paese di origine o di provenienza dell'interessato, anziché verso il Paese UE Pag. 94che ha rilasciato il permesso di soggiorno. A tale riguardo la relazione illustrativa evidenzia che, nel caso in cui non rilevino intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi alla data del 13 gennaio 2009, il rimpatrio forzato dello straniero con permesso di soggiorno di un Paese UE deve essere eseguito in direzione del Paese terzo di origine o provenienza dell'interessato. La relazione illustrativa precisa, altresì, che gli Stati UE con cui l'Italia ha concluso intese o accordi bilaterali di riammissione sono: Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ungheria.
  Riguardo all'articolo 10, in materia di accesso all'infrastruttura ferroviaria, non ha osservazioni da formulare circa la definizione dei criteri per la determinazione di canoni relativi all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria da parte dell'Autorità di regolazione dei trasporti, atteso che la relazione tecnica afferma che lo svolgimento di detti compiti avverrà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'applicazione transitoria dei criteri dettati dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000 in ordine alla determinazione del canone, considera utile acquisire conferma che la tempistica del superamento della predetta disciplina sia tale da evitare, comunque, oneri per la finanza pubblica connessi a eventuali procedure di infrazione.
  Per quanto concerne l'articolo 11, che disciplina l'IVA sull'importazione di merci di valore modesto, prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, secondo la quale l'effetto finanziario ascrivibile alla norma è di entità non apprezzabile. Ciò premesso, sotto il profilo applicativo ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito alla nozione di «servizi accessori», considerata dal testo in esame, tenuto conto che i medesimi vengono ammessi a franchigia dai diritti doganali indipendentemente dal loro ammontare.
  Riguardo all'articolo 12, in materia di gestione e monitoraggio degli aiuti pubblici alle imprese, evidenzia che la norma prevede l'istituzione di un Registro nazionale degli aiuti di Stato destinato a raccogliere le informazioni e a consentire i controlli relativi agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis concessi alle imprese. A tal fine viene previsto lo sviluppo degli strumenti operativi esistenti, tra i quali, in modo particolare, la Banca dati anagrafica (BDA), per la cui riprogettazione la relazione tecnica indica un costo complessivo di 2 milioni di euro nel triennio 2015-2017 (euro 600 mila nel 2015, euro 950 mila nel 2016 ed euro 450 mila nel 2017). Sul punto osserva che l'onere e la relativa copertura finanziaria sono indicati esclusivamente nella relazione tecnica e non nella formulazione della norma. Osserva altresì che non appare chiaro se gli oneri annui indicati dalla relazione tecnica siano da considerare come limiti massimi di spesa. In proposito considera necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Riguardo all'articolo 13, in materia di servizi di interesse economico generale, non ha osservazioni da formulare circa i profili di quantificazione, nel presupposto – su cui ritiene opportuna una conferma – che le amministrazioni interessate svolgano le attività in questione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In merito all'articolo 14, recante norme sulla salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che le disposizioni in esame – come indicato dalla relazione tecnica – siano rivolte al settore privato. Ritiene peraltro necessario acquisire conferma che non sussistano effetti finanziari con riferimento ad enti che, benché costituiti in forma privatistica, appartengano al comparto della pubblica amministrazione ai fini dei conti europei.
  Per quanto riguarda l'articolo 15, recante attuazione della direttiva 2009/13/CE in materia di lavoro marittimo, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto – su cui considera utile acquisire Pag. 95una conferma dal Governo – che i compiti aggiuntivi in capo all'Autorità marittima, connessi all'introduzione di nuovi divieti nel settore del lavoro marittimo e delle correlate sanzioni per i trasgressori, vengano svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 16, che prevede norme sul sistema di identificazione degli animali di specie bovina, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto – su cui ritiene utile acquisire conferma dal Governo – che le banche dati attualmente in uso siano compatibili con la nuova tipologia delle informazioni da inserire nell'ambito della rete di sorveglianza europea.
  Riguardo all'articolo 17, che reca disposizioni relative alla cattura di richiami vivi, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che, come affermato dalla relazione tecnica, l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) possa provvedere alle attività di controllo e certificazione degli impianti autorizzati alla cattura di uccelli per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Riguardo all'articolo 18, in materia di divieto di commercio di specie europee di uccelli selvatici, non ha osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale della disposizione in esame.
  In merito all'articolo 20, in materia di capacità europea di risposta emergenziale (EERC), prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, in base alla quale la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile e alla capacità europea di risposta emergenziale (EERC) avverrà senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, pertanto – oltre che all'interno del quadro finanziario pluriennale europeo –, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate a far fronte agli stati di emergenza di protezione civile nazionale. Con riferimento al limite di spesa di 200 mila euro annui, relativo alle attività di cui ai commi 1 e 2, cui fa riferimento la relazione tecnica, nel rilevare che tale limite non è espressamente indicato dalla norma, evidenzia la necessità di acquisire i dati sottostanti la determinazione del richiamato importo. Ritiene infine necessario chiarire se le convenzioni e gli accordi di cui al comma 3 abbiano carattere oneroso e quali siano le risorse con le quali farvi fronte, tenuto conto che la disposizione prevede che per i medesimi possa farsi «anche» ricorso alle risorse europee di cui alla decisione del 13 marzo 2013, indicando quindi queste ultime come fonte non esclusiva di finanziamento.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla spesa relativa alle attività di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, imputata dalla relazione tecnica, nel limite massimo di 200 mila euro annui, al capitolo 742 del bilancio di previsione 2015-2017 della Presidenza del Consiglio di ministri, segnala preliminarmente che il citato capitolo reca la capienza necessaria per la sola annualità 2015, ma non per le annualità 2016 e 2017, che, invece, presentano risorse pari, rispettivamente, a 166.594 e a 144.292 euro. Su tale aspetto considera necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo. Ritiene, altresì, opportuno che il Governo assicuri che l'eventuale utilizzo delle risorse dianzi menzionate non comprometta la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente.
  Infine, per quanto riguarda la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013, non formula osservazioni nel merito, anche in considerazione del tempo ormai trascorso dalla chiusura dell'esercizio 2013.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti sulle questioni sollevate dal relatore.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.