CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 aprile 2015
421.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 206

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.
C. 2977 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013.
Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che la Commissione deve esprimere un parere alla XIV Commissione, competente in sede referente, sul disegno di legge: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977), relativamente alle parti di sua competenza.
  L'esame del disegno di legge si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del regolamento (per il «disegno di legge comunitaria»), in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione medesima.
  A norma dell'articolo 126-ter, comma 1, del Regolamento, è stata altresì assegnata alla XIV Commissione, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013 (doc. LXXXVII, n. 2). Sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea le Commissioni dovranno invece esprimere un parere. La relazione ed il parere approvati saranno trasmessi alla XIV Commissione così come le eventuali relazioni di minoranza, che possono essere illustrate da uno dei proponenti presso la XIV Commissione.
  L'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento prevede altresì che le Commissioni Pag. 207di settore possano esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di competenza. Gli emendamenti eventualmente approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.
  La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla disciplina di seguito indicata: in primo luogo, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente; in secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio dei disegni di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012).
  In particolare, segnala che, secondo la prassi seguita per il disegno di legge europea, sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea. In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.
  Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea. Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.
  Propone infine di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti presso la X Commissione alle ore 14 di martedì 14 aprile.

  La Commissione concorda.

  Marco DONATI (PD), relatore, osserva preliminarmente che, in base alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea infatti ogni anno il Governo presenta, insieme al disegno di legge di delegazione europea, un disegno di legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. Si tratta dei due nuovi strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea previsti dalla citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha introdotto una riforma organica delle norme che Pag. 208regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. La legge di delegazione europea ha un contenuto limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea; la legge europea, contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.
  Nel disegno di legge europea in esame, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.
  Con riferimento all'anno 2014 – oltre al disegno di legge in esame – il Governo ha presentato il disegno di legge di delegazione europea 2014, attualmente in corso di esame al Senato (S. 1758). Il disegno di legge contiene disposizioni di delega per l'adozione delle direttive dell'Unione europea pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dalla data di presentazione in Parlamento del precedente disegno di legge di delegazione europea 2013 secondo semestre (legge 7 ottobre 2014, n. 154).
  Passando al contenuto della legge europea per il 2014, segnala innanzitutto che esso si compone di 21 articoli suddivisi in 10 capi, ciascuno riferito ad una specifica materia.
  Il Capo I (articolo 1) reca disposizioni in materia di libera circolazione delle merci; il Capo II (articoli da 2 a 7) interviene in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali; il Capo III (articolo 8) tratta disposizioni in materia di giustizia e sicurezza; il Capo IV (articoli da 9 a 10) contiene norme in materia trasporti; il Capo V (articoli da 11 a 13) tratta di fiscalità, dogane e aiuti di stato; il Capo VI (articoli 14 e 15) interviene in materia di lavoro e di politica sociale; il Capo VII (articolo 16) tratta la materia di salute pubblica e sicurezza alimentare; il Capo VIII (articoli da 17 a 19) interviene in materia ambientale; il Capo IX (articolo 20) reca disposizioni in materia di protezione civile; il Capo X (articolo 21) reca le disposizioni finali.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza ovvero di interesse della X Commissione si segnalano, in particolare le disposizioni di seguito indicate:
   l'articolo 1 abroga i decreti ministeriali che hanno disciplinato nel tempo la commercializzazione nel territorio nazionale degli apparecchi ricevitori per la televisione in tecnica analogica, in quanto oramai obsoleti rispetto alle nuove tecniche di trasmissione digitale, nonché oggetto di procedure di contenzioso in sede europea. La Commissione europea ha chiesto chiarimenti all'Italia in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea del decreto ministeriale 26 marzo 1992 recante «Norme per l'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per la televisione», poiché porrebbe ostacoli alla commercializzazione di apparecchiature televisivi in Italia;
   l'articolo 6 modifica l'articolo 147 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), relativo alle domande di brevetto o di marchio, al fine di abolire la necessità per il richiedente o l'eventuale mandatario di indicare o eleggere un domicilio in Italia. Si prevede, pertanto, la facoltà per il richiedente di eleggere domicilio in uno qualunque dei Paesi dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, affinché ivi possa ricevere le comunicazioni e notificazioni dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Inoltre, per le imprese e i professionisti è previsto l'obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica. Secondo la Commissione europea la disposizione in oggetto, imponendo ai richiedenti di brevetto (o, se vi sono, ai Pag. 209mandatari) di eleggere un domicilio in Italia per ricevere le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del codice, costituisce una restrizione della libertà fondamentale di libera prestazione dei servizi, garantita dall'articolo 56 del TFUE e dall'articolo 16 della direttiva 2006/123/UE;
   l'articolo 12 riguarda la realizzazione di un Registro nazionale degli aiuti, destinato a raccogliere le informazioni e a consentire i necessari controlli in ordine agli aiuti di Stato e agli aiuti «de minimis» concessi alle imprese a valere su risorse pubbliche, inclusi quelli concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale (SIEG). Obiettivo della norma è dare piena esecuzione alle disposizioni europee e nazionali in materia di monitoraggio, pubblicità e trasparenza degli aiuti di Stato, in modo da garantire l'effettività del controllo pubblico sul rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni;
   l'articolo 19 contiene una serie di modifiche puntuali alla disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (contenuta negli articoli 217-226 di cui si compone il titolo II della parte quarta del Codice ambientale) al fine di superare i rilievi della Commissione europea relativi al non corretto recepimento della cosiddetta direttiva imballaggi (direttiva 94/62/UE). In particolare, si amplia l'ambito di applicazione della disciplina, tramite una modifica al comma 2 dell'articolo 217 per far sì che nel novero dei soggetti coinvolti ricadano tutti i produttori o gli utilizzatori di imballaggi o rifiuti di imballaggio. Inoltre, si stabilisce che la disciplina relativa alle modalità di progettazione e di produzione degli imballaggi si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea. (nuovo comma 2-bis dell'articolo 217). Si introduce una disposizione finalizzata a garantire l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alla disciplina dettata dal titolo II della parte quarta del Codice ambientale e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE (nuovo comma 3-bis dell'articolo 217). Vengono poi modificate le definizioni di «riciclaggio organico» e di «accordo volontario» contenute al comma 1 dell'articolo 218 per renderle perfettamente aderenti alla corrispondenti definizioni contemplate dalla direttiva europea. Al fine di pervenire ad un recepimento più puntuale dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva in materia di requisiti essenziali per gli imballaggi, si modifica il comma 3 dell'articolo 226. Infine, viene corretto un errore materiale relativo agli obiettivi di riciclaggio per i materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio (da conseguire entro la fine del 2008), previsti nell'Allegato E alla Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.

  La Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 1), relativa all'anno 2013, sulla quale la Commissione deve esprimere un parere alla XIV Commissione, è stata presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. In base a tale disposizione, la relazione è trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, «al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea» nell'anno precedente. A questo scopo, il documento deve indicare: gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio. In sostanza, a differenza della relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – il documento oggi al nostro esame dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari. Si tratterebbe dunque del principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento Pag. 210sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.
  La Relazione è articolata in una premessa ed in tre parti. La prima tratta degli sviluppi del processo di integrazione europea. La seconda parte illustra la partecipazione dell'Italia alla formazione delle principali politiche settoriali. La terza espone, invece, più in dettaglio il funzionamento degli strumenti di partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea, che danno conto della partecipazione alla fase preparatoria e negoziale degli atti legislativi europei, dell'attuazione della normativa europea in Italia e delle attività di formazione e comunicazione in materia europea svolte dal Governo. Occorre osservare che il documento trasmesso dal Governo alle Camere in data 27 marzo 2015 può ritenersi del tutto superato, essendo riferito alle attività dell'anno 2013. Propone, al riguardo, alla Commissione, di esprimere un parere di nulla osta.

  Stefano ALLASIA (LNA) prende atto della relazione svolta e si riserva di approfondirne il contenuto.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 9 aprile 2015.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.05