CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 marzo 2015
412.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 25 marzo 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 9.40.

Sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia.
Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega agli Affari Europei, Sandro Gozi.
(Svolgimento e conclusione).

  Michele BORDO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Svolge quindi un intervento introduttivo.

  Il Sottosegretario Sandro GOZI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

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  Intervengono quindi i deputati Marco BERGONZI (PD), Gea SCHIRÒ (PD), Adriana GALGANO (SCpI), Antonino MOSCATT (PD), Vanessa CAMANI (PD) e Florian KRONBICHLER (SEL).

  Il Sottosegretario Sandro GOZI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

  Michele BORDO, presidente, ringrazia il Sottosegretario Gozi per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 10.50.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE

  Mercoledì 25 marzo 2015.

Incontro con il Ministro degli Affari Europei turco, Volkan Bozkir.

  L'incontro informale si è svolto dalle 14.10 alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 marzo 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 15.05.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.
Nuovo testo C. 2617 Governo e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2015.

  Tea ALBINI (PD), relatrice, richiama il dibattito svoltosi in XIV Commissione e il lavoro condotto dalla Commissione Affari sociali, che ha modificato significativamente il testo del provvedimento introducendo una esplicita definizione di terzo settore.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato), che si sofferma in particolare sugli aspetti di rilievo per quanto riguarda le competenze della XIV Commissione.

  Cosimo PETRAROLI (M5S) preannuncia il voto contrario del M5S sul provvedimento in esame.
  Rileva innanzitutto come il provvedimento intenda procedere, apportando sostanziali modifiche, al riordino e alla revisione organica della disciplina degli enti privati del terzo settore e delle attività che promuovono e realizzano finalità solidaristiche e d'interesse generale, anche attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale. Ritiene che non appare congruo delegare il Governo ad approvare norme primarie sulla materia in oggetto e giudica opportuno che le norme primarie vengano invece disposte dal Parlamento.
  Valuta altresì inopportuno incidere con una unica proposta su una materia estremamente variegate e complessa come quella in esame, che riforma profondamente settori difficilmente assimilabili.
  Sottolinea quindi come l'articolo 1 («finalità ed oggetto») effettui un generico rimando, tra i principi da seguire, al rispetto e alla coerenza della normativa europea, senza definire i principi fondamentali attinenti alle materie in esame.
  Rileva che in data 27 febbraio 2015 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha emesso un parere ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito alla proposta di delega in esame, per ciò che riguarda il riordino delle norme concernenti l'impresa sociale. In primo luogo l'AGCM chiarisce come l'impresa sociale ricada sotto la normativa antitrust e perciò ad essa si applichino le norme sulla concorrenza. Analizzando il testo della Pag. 122legge delega, l'AGCM conclude evidenziando come, per evitare di conferire vantaggi competitivi ingiustificati all'impresa sociale, sarebbe necessario «che il regime delle agevolazioni previste venga adeguatamente modulato e coordinato con le disposizioni volte ad aprire l'impresa sociale al mercato dei capitali e ad una maggiore remunerazione del capitale investito». Allo stato attuale la proposta di delega conferisce vantaggi competitivi ingiustificati all'impresa sociale violando le norme nazionali e dell'Unione europea in tema di concorrenza e in tal modo contravvenendo alla normativa sugli aiuti di stato.
  Evidenzia infine che la delega per il riordino della normativa del servizio civile non sana gli elementi di incompatibilità dell'ordinamento italiano con le norme europee in materia, che hanno già dato luogo a due procedure di pre-infrazione (casi EU Pilot 1178/10/JLSE e 5832/13/HOME).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 marzo 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).
Atto n. 146.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2015.

  Adriana GALGANO (SCpI), relatrice, ritiene necessario un ulteriore approfondimento del provvedimento in esame, anche alla luce di quanto evidenziato nel corso delle audizioni svoltesi presso la Commissione Finanze. Sono emersi in tale sede alcuni profili problematici, sia con riguardo alla rispondenza dello schema di decreto alle disposizioni di delega, sia con riferimento alla sovrapposizione dell'atto in esame con disposizioni contenute nel disegno di legge di delegazione europea per il 2014, attualmente all'esame del Senato.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Atto n. 147.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2015.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento CE n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.
Atto n. 149
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

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  Maria IACONO (PD), relatrice, ricorda innanzitutto che il termine per l'espressione del parere al Governo sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni del regolamento (CE) n. 1177/2010, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato per vie marittime e navigabili interne (Atto del Governo n. 149), scade il 12 aprile 2015.
  Rammenta quindi che la delega generale per l'introduzione di misure sanzionatorie relative a discipline contenute in regolamenti dell'Unione – pertanto di diretta applicazione – è contenuta nella legge di delegazione europea 2013 (legge n. 96 del 2013) e che il termine per l'esercizio della delega scade il 4 settembre 2015.
  Segnalo inoltre che la Commissione europea ha avviato, il 27 gennaio 2014, una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia attualmente allo stadio di messa in mora, per non aver ottemperato agli obblighi imposti dagli articoli 25 e 28 del Regolamento, quindi per non aver proceduto alla designazione dell'organismo nazionale preposto all'esecuzione del regolamento predetto, competente tra l'altro per la trattazione dei reclami dei passeggeri in merito a presunte violazioni della disciplina stessa, nonché per la mancata adozione di un regime sanzionatorio applicabile alle infrazioni delle disposizioni del regolamento. L'avvio della procedura di infrazione segue il procedimento precontenzioso EU Pilot n. 4800/13/MOVE, aperto il 18 marzo 2013.
  Evidenzia che il regolamento (CE) n. 1177/2010, che è applicabile dal 18 dicembre 2012, ha stabilito i diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne nell'UE e costituisce l'unica fonte normativa vigente in materia. Il Regolamento ha l'obiettivo di garantire livelli di protezione e di assistenza equivalenti in tutti gli Stati membri, si applica ai servizi passeggeri sia marittimi che su vie navigabili interne, che abbiano porto d'imbarco nel territorio di uno Stato membro; ovvero con solo porto di sbarco nell'UE qualora il servizio sia effettuato da un vettore dell'Unione, nonché alle crociere il cui porto d'imbarco sia situato nell'UE ma con l'esclusione dell'applicazione di alcuni articoli: articolo 16, paragrafo 2 (informare i passeggeri interessati in merito a collegamenti alternativi nel caso perdano una coincidenza), articolo 18 (Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate), articolo 19 (Diritto a compensazione economica connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all'arrivo) e articolo 20 (Esenzioni).
  Il Regolamento lascia agli Stati membri la facoltà di esonerare dall'applicazione del Regolamento (articolo 2, paragrafo 4) i servizi passeggeri previsti dagli obblighi di servizio pubblico o da contratti di servizio pubblico o dai servizi integrati, purché i diritti dei passeggeri previsti nel regolamento siano garantiti in modo comparabile dalla legislazione nazionale. Tale facoltà non viene utilizzata nello schema di decreto legislativo, che non contiene alcuna disposizione di esonero in tal senso, rendendo pertanto applicabili le sanzioni previste anche ai servizi di passeggeri effettuati in relazione ad obblighi o a contratti di servizio pubblico.
  Il Regolamento prevede: a) la non discriminazione fra i passeggeri riguardo alle condizioni di trasporto offerte dai vettori; b) la non discriminazione e l'assistenza nei confronti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta; c) i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o di ritardo; d) le informazioni minime da fornire ai passeggeri; e) il trattamento dei reclami; f) le regole generali per garantire l'applicazione del regolamento, tra cui la previsione di sanzioni amministrative che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Tra i diritti dei passeggeri con disabilità ed a mobilità ridotta, individuati e tutelati dal regolamento (articoli da 7 a 15 e Allegati I, II e III), ricordo il diritto al trasporto, salvo specifiche eccezioni individuate dall'articolo 8 per soli motivi di sicurezza e l'obbligo degli operatori di predisporre condizioni d'accesso non discriminatorie. Pag. 124
  Tra gli obblighi dei vettori e degli operatori dei terminali ed i diritti dei passeggeri in caso di interruzione del viaggio o di ritardo, ricorda:
   a) l'obbligo di informare i passeggeri in partenza, quanto prima e comunque non oltre trenta minuti dopo l'orario di partenza previsto, in caso di cancellazioni o partenze ritardate e di offrire gratuitamente assistenza ai passeggeri in partenza nel caso di cancellazione o ritardo superiore a novanta minuti;
   b) l'obbligo di offrire gratuitamente una sistemazione adeguata, a bordo o a terra, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza che renda necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare, nonché il trasporto tra il terminale portuale e il luogo di sistemazione, se fisicamente possibile, con la possibilità del vettore di limitare il costo complessivo a 80 EUR a notte, per un massimo di tre notti;
   c) l'obbligo di offrire immediatamente al passeggero la scelta tra un trasporto alternativo e il rimborso del biglietto in caso di partenze cancellate o ritardate di più di novanta minuti.

  Passando all'illustrazione del contenuto del provvedimento, segnala che i 3 capi dello schema di decreto chiariscono il campo d'applicazione della disciplina sanzionatoria e individuano l'autorità competente per la vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni (capo I); determinano l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie (capo II); dispongono che dall'entrata in vigore del decreto legislativo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (capo III).
  Il Capo I (articoli da 1 a 4) contiene le disposizioni generali.
  Queste riguardano l'ambito di applicazione e le definizioni (articoli 1 e 2), in linea con quanto previsto dal Regolamento; l'individuazione nell'Autorità di regolazione dei trasporti dell'organismo nazionale di controllo (articolo 3), come richiesto dall'articolo 25 del Regolamento; il procedimento generale per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni (articolo 4).
  Segnala che per quanto riguarda la gestione dei reclami dei passeggeri la scelta del legislatore nazionale (articolo 3, comma 5) è quella di prevedere in prima istanza la presentazione del ricorso (ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del Regolamento) al vettore o all'operatore del terminale e solo in caso di reclami irrisolti la possibilità di presentare appello all'Autorità dei trasporti. Il Regolamento su tale punto lascia infatti agli Stati membri la facoltà di decidere: se prevedere che il passeggero trasmetta il reclamo in prima istanza al vettore o all'operatore del terminale e/o che l'organismo nazionale preposto all'esecuzione del regolamento funga da organo di appello per reclami irrisolti.
  Per quanto riguarda i servizi regolari di competenza regionale e locale lo schema di decreto, al comma 6 dell'articolo 3, rende possibile la presentazione dei reclami, anche alle competenti strutture regionali, che li ritrasmetteranno all'Autorità con cadenza mensile. Il comma 6 rinvia quindi all'emanazione di un decreto ministeriale l'individuazione delle strutture regionali, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole regioni; non è però previsto alcun termine per l'emanazione del decreto ministeriale.
  L'Autorità dei trasporti dovrà riferire annualmente (in base al comma 4 dell'articolo 3) al Parlamento sull'applicazione del Regolamento nell'anno solare precedente, nell'ambito della propria Relazione annuale alle Camere (ai sensi del decreto-legge n. 201/2011).
  Segnala inoltre che è previsto espressamente dal comma 4 dell'articolo 3 che, ogni volta che lo ritenga necessario, l'Autorità avanzi al Parlamento e al Governo proposte di modifica del decreto in esame, anche con specifico riferimento alla misura delle sanzioni irrogate.
  L'articolo 4 definisce il procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni da parte dell'Autorità dei trasporti in qualità di organismo nazionale responsabile, che procederà nel rispetto Pag. 125delle procedure previste dalla legge n. 689 del 1981. L'Autorità dovrà emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo un apposito regolamento per disciplinare la procedura di accertamento. Attraverso tale atto potranno in particolare essere disciplinate le modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative, da applicare in presenza di accordo con l'impresa che ha proceduto alla violazione.
  Il Capo II (articoli da 5 a 16) contiene disposizioni sulle sanzioni amministrative.
  In particolare, l'articolo 5 sanziona il vettore o il venditore di biglietti che violi le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento. In base al successivo articolo 6, ogni eventuale clausola inserita nel contratto di trasporto che deroghi agli obblighi o restringa i diritti stabiliti per i passeggeri dal regolamento 1177/2010 è inefficace.
  Gli articoli da 7 a 11 dello schema di decreto sanzionano la violazione del capo II del Regolamento UE, relativo ai diritti dei passeggeri disabili. Si tratta di illeciti che possono essere commessi tanto dal vettore, quanto dall'agente di viaggio, dall'operatore turistico o dall'operatore di terminale.
  Gli articoli da 12 a 14 dello schema sanzionano il vettore (e, nel caso della dovuta informazione ai passeggeri, anche l'operatore del terminale) che viola gli obblighi previsti dal Regolamento UE in caso di ritardo alla partenza di un servizio passeggeri o di una crociera o in caso di cancellazione del servizio.
  Infine, gli articoli 15 e 16 sanzionano il vettore e l'operatore del terminale che violano gli obblighi di informazione previsti dagli articoli da 22 a 24 del regolamento.
   Il Capo III, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.45.

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