CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 marzo 2015
407.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 157

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.20.

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
C. 2893 Governo.
(Parere alle Commissioni II e IV).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 marzo 2015.

  Antonino MOSCATT (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Cosimo PETRAROLI (M5S) preannuncia il voto contrario del M5S sul provvedimento.

  Florian KRONBICHLER (SEL) sottolinea l'orientamento contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame, pur rilevando come non emergano profili critici per quanto concerne gli aspetti di competenza della XIV Commissione.

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  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 17 marzo 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/38/UE che modifica la direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo.
Atto n. 144.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Maria IACONO (PD), relatore, lo schema di decreto legislativo in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere al Governo – recepisce la direttiva 2013/38/UE, del 12 agosto 2013, in materia di controlli effettuabili sulle navi da parte dello Stato di approdo, che ha apportato alcune modifiche alla direttiva di riferimento in materia, la direttiva 2009/16/CE.
  Segnala che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 21 novembre 2014 e che lo scorso 27 febbraio 2015 la Commissione europea ha inviato all'Italia, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, una lettera di messa in mora per il mancato recepimento della direttiva (procedura di infrazione n. 2015–2008).
  Lo schema di decreto è emanato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (legge n. 154 del 2014), che ha disposto il recepimento della direttiva 2013/38/UE previo parere delle competenti Commissioni parlamentari sullo schema di decreto legislativo di recepimento.
  Il termine per l'espressione del parere parlamentare è fissato al 24 marzo 2015.
  La direttiva 2013/38/UE modifica la direttiva 2009/16/CE ed è entrata in vigore il 20 agosto 2013, nello stesso giorno in cui è entrata in vigore la Convenzione internazionale n. 186 sul lavoro marittimo (CLM 2006), adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 e ratificata dall'Italia con legge 23 settembre 2013, n. 113.
  Si tratta della Convenzione che ha stabilito le norme per il lavoro marittimo applicabili a tutti i lavoratori marittimi, a prescindere dalla loro nazionalità e dalla bandiera della nave su cui lavorano e che ha previsto che ogni nave sia soggetta al controllo di funzionari debitamente autorizzati quando si trovi in un porto di altro Stato o parte contraente. Ricordo che la Convenzione sul lavoro marittimo è stata adottata dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) al fine di creare un unico strumento coerente che incorpori, nella misura del possibile, tutte le norme più aggiornate delle convenzioni e raccomandazioni internazionali vigenti sul lavoro marittimo, nonché i principi fondamentali di altre convenzioni internazionali sul lavoro.
  Una parte sostanziale delle norme della citata Convenzione sul Lavoro Marittimo 2006 è stata attuata nel diritto dell'Unione europea dalle direttive 2009/13/CE e 1999/63/CE, quest'ultima relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare.
  Prima di procedere alla illustrazione del contenuto dello schema di decreto, ricorda che le misure previste sono finalizzate all'adempimento di obblighi comunitari consistenti nel corretto recepimento della direttiva 2013/38/UE, che ha modificato la direttiva 2009/17/CE. Lo schema interviene pertanto, sotto forma di novella, a modificare il vigente decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, con il quale era stata recepita la precedente direttiva 2009/16/CE.Pag. 159
  Lo schema di decreto consta di due articoli.
  All'articolo 1 vengono introdotte tutte le modifiche alla disciplina vigente, in forma di novella al decreto legislativo n. 53 del 2011.
  Quanto alla disciplina vigente, ricorda che la direttiva 2009/16 ha innovato fortemente il sistema dei controlli che vengono effettuati sulle navi che approdano in un porto dell'UE. La finalità fondamentale del decreto legislativo n. 53 è stata quella di ridurre progressivamente l'utilizzo di navi sub standard per il trasporto marittimo, mediante l'instaurazione di procedure di controllo delle navi non di bandiera italiana che entrano nei porti nazionali, armonizzate a livello comunitario. Segnalo che prima dell'emanazione della direttiva 2009/16 vigeva invece il principio della competenza dello Stato di bandiera per controllare che le navi rispettassero le norme adottate a livello internazionale in materia di sicurezza, prevenzione dell'inquinamento e condizioni di vita e di lavoro a bordo. Tuttavia, in vari Stati di bandiera, l'attuazione e l'applicazione delle norme internazionali erano risultate gravemente carenti, per cui si è stabilito che il controllo dovesse essere garantito anche dallo Stato di approdo, pur riconoscendo che le ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo non costituiscono una visita di controllo e che le relative schede non costituiscono certificati di navigabilità.
  Le modifiche alla disciplina vigente previste all'articolo 1, provvedono a:
   citare espressamente la Convenzione sul Lavoro Marittimo 2006 fra le convenzioni individuate dalla direttiva, la cui attuazione è verificata dalle autorità degli Stati membri nei loro porti e far sì che tutti i riferimenti fatti nella direttiva a convenzioni, codici e risoluzioni internazionali, inclusi quelli per i certificati e altri documenti, siano intesi come riferimenti alla versione aggiornata di tali convenzioni, codici e risoluzioni internazionali (lettere a) e d));
   introdurre il riferimento ad altre due Convenzioni internazionali: la Convenzione del 2001 (AFS 2001) sul controllo degli antivegetativi dannosi e la Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per danni da inquinamento dei carburanti delle navi «Bunker Oil «del 2001 (lettera b));
   prevedere che nell'ispezionare una nave battente bandiera di uno stato che non abbia sottoscritto una delle convenzioni previste dalla direttiva siano applicate le procedure più dettagliate istituite dal memorandum of understanding (MOU) di Parigi (lettera e));
   tutelare maggiormente i marittimi che presentino un esposto relativo alla CLM 2006, prevedendo che l'identità della persona che presenta un esposto non sia rivelata al comandante o al proprietario della nave e che l'ispettore del porto in cui la nave fa scalo a cui è trasmesso l'esposto assicuri la riservatezza degli esposti nelle varie fasi del procedimento, compresa la riservatezza dei colloqui (lettera g));
   introdurre apposite procedure per la gestione a terra degli esposti relativi alla Convenzione sul Lavoro Marittimo 2006 (lettera h));
   prevedere che qualora un'ispezione più dettagliata accerti condizioni di vita e di lavoro sulla nave difformi dalle prescrizioni della Convenzione sul Lavoro Marittimo 2006, l'ispettore segnali immediatamente le carenze al comandante della nave, stabilendo anche i termini previsti per la correzione della situazione e nei casi di carenze rilevanti segnali le stesse anche alle pertinenti organizzazioni degli armatori e dei marittimi nello Stato membro in cui è effettuata l'ispezione e possa darne notifica ad un rappresentante dello Stato di bandiera e fornire alle competenti autorità del successivo porto di scalo le informazioni pertinenti (lettera i));
   prevedere che la nave ispezionata possa essere sottoposta a fermo o che sia interrotto lo svolgimento dell'operazione durante la quale sono emerse carenze, in caso di condizioni di vita e di lavoro a bordo che rappresentino un evidente pericolo Pag. 160per l'incolumità, la salute o la sicurezza dei marittimi, oppure di carenze che costituiscano una grave o ripetuta violazione delle prescrizioni della Convenzione sul Lavoro Marittimo 2006 (inclusi i diritti dei marittimi), oltre che nei casi già previsti di pericolo in generale per la sicurezza, la salute o l'ambiente. Si prevedono anche, in tali casi di fermo, obblighi di informazione dello Stato di bandiera, per iscritto ed accludendo il rapporto d'ispezione, da parte dell'autorità competente (lettere l) e m));
   modificare conseguentemente i relativi Allegati al decreto legislativo n. 53 del 2011 in modo da tener conto delle nuove disposizioni introdotte con la direttiva (lettere da n) a u)).

  Ricorda che la direttiva 2013/38/UE attribuisce alla Commissione europea competenze di esecuzione ai fini dell'applicazione di un metodo per attribuire alle navi il cosiddetto profilo di rischio della nave, per le procedure in materia di sicurezza, nonché per i rapporti dei piloti e delle autorità portuali.
   L'articolo 2 dello schema di decreto, infine, contiene, come disposizioni finali, la clausola di invarianza finanziaria e l'obbligo delle Amministrazioni interessate di provvedere all'adempimento dei compiti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti.
Atto n. 145.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che sul provvedimento in titolo non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni e che la Commissione dovrà attendere tale documentazione prima di esprimersi.

  Tea ALBINI (PD), relatore, ricorda che il presente schema di decreto legislativo, predisposto in base alla delega conferita al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea di cui alla Legge n. 154/2014 (legge di delegazione europea 2013, secondo semestre), è diretto a recepire la direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 in materia di norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni di cani, gatti e furetti nell'Unione Europea.
  Ricorda inoltre che il termine di recepimento della direttiva 2013/31/UE era fissato al 28 dicembre 2014. La Commissione europea, il 28 gennaio 2015, ha pertanto deciso l'apertura contro l'Italia della procedura di infrazione n. 2015/0065 per il mancato recepimento della direttiva nei termini indicati.
  La direttiva oggetto di recepimento è volta a modificare una precedente direttiva (92/65/UEE), attuata in Italia con il D.Lgs. n. 633/1996, contenente norme sanitarie per gli scambi intracomunitari di animali di specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di pollame e uova da cova, di animali e prodotti dell'acquacoltura, di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e per la protezione di animali durante il trasporto. Questa direttiva dettava altresì norme per gli scambi di gatti, cani e furetti (articolo 10) disponendo che tali scambi devono soddisfare alcuni requisiti contenuti nel regolamento (CE) n. 998/2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.
  Poiché tale regolamento è stato di recente abrogato e sostituito dal regolamento Pag. 161(UE) n. 576/2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (nel cui ambito rientrano per l'appunto cani, gatti e furetti), a far data dal 29 dicembre 2014, al fine di aggiornare la direttiva 92/65/UEE con le nuove disposizioni regolamentari si è resa necessaria l'adozione della direttiva 2013/31/UE da attuare con lo schema di decreto legislativo in esame.
  Considerata anche l'esiguità delle modifiche necessarie ad attuare la nuova direttiva, lo schema di decreto adotta la tecnica della novella del sopra menzionato D.Lgs. n. 633/1996, apportando le seguenti modifiche:
  Lo schema di decreto in esame, all'articolo 1, apporta le seguenti modifiche al D.lgs. n. 633/1996 di attuazione della direttiva 92/65/UEE sopra descritta.
  Innanzitutto il provvedimento introduce, all'articolo 2, comma 1, secondo quanto disposto dal sopra citato regolamento (UE) n. 576/2013, le definizioni di «veterinario ufficiale», vale a dire qualsiasi veterinario designato dall'autorità competente (il Ministero della sanità ovvero quelle individuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 614/1980 per quanto riguarda gli uffici di frontiera e di confine), e di «veterinario autorizzato», veterinario libero professionista con autorizzazione rilasciata da un organismo competente (in genere l'ASL) in merito alle specifiche attività previste dal predetto regolamento UE inerenti, tra l'altro, i controlli di polizia sanitaria per movimenti non commerciali di animali da compagnia e il passaporto di ogni animale.
   Lo schema di decreto sostituisce all'articolo 10, comma 2, le disposizioni sulle condizioni da rispettare affinché cani, gatti e furetti possano essere oggetto di scambi. In particolare, le nuove condizioni richiedono:
   che siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 576/2013, vale a dire espressa marcatura (tramite trasponditore, un microtrasmettitore di dati identificativi in radiofrequenza, ovvero mediante applicazione di un tatuaggio chiaramente leggibile), vaccinazione antirabbica in base ai requisiti di cui all'allegato III del medesimo regolamento, conformità alle misure sanitarie preventive o infezioni diverse dalla rabbia e documento di identificazione individuale;
   che gli animali siano sottoposti all'esame clinico nelle 48 ore precedenti la loro spedizione, eseguito a cura del veterinario abilitato dall'autorità competente;
   che gli animali siano muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario firmato da un veterinario ufficiale.

  Viene inoltre abrogato il comma 3 dell'articolo 10, con l'effetto di eliminare la possibilità di introdurre cani, gatti e furetti in Italia di età inferiore ai 3 mesi.
  Rileva in proposito che l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 576/2013, in effetti, prevede la possibilità di importare animali del tipo in esame anche di età inferiore alle 12 settimane che non siano stati vaccinati contro la rabbia oppure che abbiano tra le dodici e le sedici settimane e che siano stati vaccinati contro la rabbia, ma con una tempistica non a norma. Tuttavia, si sottolinea che per il 16o considerando del predetto regolamento è possibile che, a causa di conflitti con gli anticorpi materni, i vaccini antirabbici somministrati prima dei tre mesi di età a cani, gatti e furetti non inducano l'immunità protettiva necessaria. Pertanto i fabbricanti di vaccini raccomandano di non vaccinare gli animali da compagnia più giovani di tale età.
  Si provvede a modificare il comma 1 dell'articolo 17, e aggiunge a tale articolo il comma 2, che fa diretto rinvio ad alcune delle condizioni sanitarie per l'importazione di cani, gatti e furetti contenute al richiamato regolamento (UE) n. 576/2013, vale a dire quelle di cui all'articolo 10, par. 1 (marcatura di cani, gatti e furetti mediante l'impianto di un trasponditore, vale a dire un microtrasmettitore di dati in radiofrequenza) o l'applicazione di un tatuaggio chiaramente leggibile, e la loro conformità alle misure sanitarie preventive Pag. 162per malattie o infezioni diverse dalla rabbia, nonché quelle di cui all'articolo 12, par. 1, lettera a), relativo al test di titolazione degli anticorpi che dovrà essere direttamente richiesto per i cani, i gatti e i furetti di importazione provenienti da Stati terzi, se questi rientrano nell'elenco redatto dalla Commissione europea degli Stati che dimostrano di applicare norme analoghe a quelle vigenti negli Stati membri UE e la disciplina delle condizioni generali in materia di conformità dei controlli documentali e d'identità per gli scambi di detti animali da compagnia.
  L'articolo 2 dello Schema di decreto, infine, riporta la clausola di invarianza finanziaria, considerato che le Amministrazioni interessate sono chiamate a provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
  Sottolinea, in conclusione, come il contenuto dello schema di decreto in esame sia sostanzialmente identico a quello della direttiva oggetto di recepimento.
  Se ne discosta unicamente nella parte in cui la direttiva prevede, tra le condizioni per cui gatti, cani e furetti possano formare oggetto di scambio, anche quelle disposte all'articolo 7 del citato regolamento (UE) n. 576/2016, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. In proposito la direttiva dispone infatti che tali condizioni siano soddisfatte «ove possibile».
  Peraltro, come accennato sopra nella parte relativa al contenuto dello schema, disponendo la soppressione del comma 3 dell'articolo 10 del D. Lgs. 633/1996, viene eliminata la possibilità di introdurre in Italia animali di età inferiore ai 3 mesi e pertanto non si è ritenuto di fruire della possibilità di deroga per la vaccinazione antirabbica per giovani animali da compagnia delle specie indicate che lo stesso articolo 7, par. 1, lettera a) ha previsto per gli esemplari con meno di 12 settimane.
  La Commissione europea, nel caso specifico, ha ritenuto di non chiedere agli Stati membri l'invio di documenti esplicativi che illustrano il rapporto fra le disposizioni della direttiva in esame e le corrispondenti parti dei documenti nazionali di recepimento, considerato che la stessa direttiva prevede un numero molto limitato di modifiche da apportare alla direttiva comunitaria 92/65/UEE.
  Esprime sin d'ora, tenuto conto dei contenuti dell'Atto che non presentano profili critici in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, un orientamento favorevole.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 404 dell'11 marzo 2015, a pagina 144, ventunesima riga del sommario, le parole: «- Parere favorevole» sono soppresse.
  A pagina 145, seconda colonna, quarantunesima riga, le parole: «- Parere favorevole» sono soppresse.

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