CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 marzo 2015
405.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 41

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 12 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).
Atto n. 146.

(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, corredato di relazione tecnica, Pag. 42è adottato in attuazione della delega conferita dalla legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea – secondo semestre 2013) e che, a tale fine, vengono apportate modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 209 del 2005, recante il Codice delle assicurazioni private.
  Non ha osservazioni da formulare in ordine agli effetti finanziari diretti derivanti dal provvedimento, in considerazione del fatto che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) non rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione del conto consolidato della pubblica amministrazione e che la quasi totalità delle entrate necessarie per far fronte alle spese di funzionamento dell'IVASS è costituita dai contributi a carico dei soggetti vigilati, che vengono stabiliti anno per anno tenendo conto dei fabbisogni dell'Istituto.
  Riguardo ai possibili effetti finanziari di carattere indiretto, osserva che le relazioni allegate al testo fanno riferimento ad un incremento dei compiti dell'Istituto, il quale potrà provvedere a valere sui contributi posti a carico delle imprese vigilate. Ritiene quindi opportuno acquisire una valutazione del Governo circa gli eventuali effetti derivanti da un incremento di tali contributi, che potrebbe tradursi in maggiori costi deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile di dette imprese.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che per prassi nelle valutazioni tecniche ai provvedimenti gli effetti a cui ha fatto riferimento il relatore non vengono stimati in quanto indiretti e legati alla redditività dei soggetti interessati. Inoltre aggiunge che, nella fattispecie in esame, l'aleatorietà dell'incremento dei contributi a carico dei soggetti vigilati, sia nell’an sia nel quantum, rende assolutamente impossibile ogni stima.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, formula pertanto la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (atto n. 146),

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Atto n. 147.

(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2013/36/UE in materia di accesso all'attività degli enti creditizi e di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento ed è adottato sulla base della delega contenuta nella legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea – secondo semestre 2013).
  Segnala che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, non appare suscettibile di determinare effetti onerosi e Pag. 43che il medesimo reca inoltre, all'articolo 6, una specifica clausola di neutralità finanziaria.
  Non ha pertanto osservazioni da formulare in ordine agli effetti finanziari diretti derivanti dal provvedimento, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e tenuto altresì conto del fatto che le principali autorità di vigilanza interessate dalla disciplina in esame – Banca d'Italia e Consob – non rientrano nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto consolidato della pubblica amministrazione. Formula pertanto la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (atto n. 147),

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 12 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 13.45.

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche.
Nuovo testo C. 1533.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge reca misure per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche e che oggetto di esame è il nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito, non corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Quanto agli articoli 1 e 2, concernenti premi e buoni di studio e progetti di ricerca, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente, con riguardo all'articolo 1, che il comma 1 prevede che a valere sul Fondo per il merito, di cui all'articolo 4 della legge n. 240 del 2010 – peraltro non ancora istituito in bilancio – saranno concessi, nel quinquennio accademico 2015/2016-2019/2020, premi e buoni di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea relativi alle scienze geologiche. Il successivo comma 2 prevede invece che, fino all'effettiva istituzione del citato Fondo, si provveda all'erogazione dei predetti premi e buoni di studio utilizzando una quota annua pari al 20 per cento dell'autorizzazione di spesa in favore della Fondazione per il merito, di cui all'articolo 9, comma 15, del decreto-legge n. 70 del 2011.
  Tutto ciò premesso, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito:
   al periodo entro il quale si provvederà all'istituzione del Fondo per il merito, anche al fine di poter fissare il termine Pag. 44ultimo entro il quale si provvederà transitoriamente al finanziamento dei premi e buoni studio a valere sulla menzionata autorizzazione di spesa;
   all'opportunità di riformulare la disposizione di cui al comma 1 in termini di novella legislativa, giacché il Fondo per il merito è già destinato anche al finanziamento di premi e buoni di studio in favore di studenti universitari e che per tali finalità sono già previste specifiche modalità di alimentazione del fondo stesso;
   alla possibilità di disporre la riduzione dell'autorizzazione di spesa in esame senza pregiudicare gli interventi già finanziati a legislazione vigente a valere sulla stessa;
   all'opportunità, da un punto di vista formale, di specificare che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione è quella contenuta al secondo periodo del comma 15 dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106.

  Con riferimento all'articolo 2, comma 1, segnala che il Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è stato rideterminato dalla tabella E allegata alla legge di stabilità per il 2015, nella misura di euro 145.100.000 per l'anno 2015 e di euro 44.000.000 per l'anno 2016. Ciò premesso, ritiene necessario che il Governo chiarisca se l'utilizzo della quota dell'uno per cento del predetto Fondo per il finanziamento dell'acquisto, da parte delle università, della strumentazione tecnica necessaria per le attività di ricerca finalizzate alla previsione e prevenzione dei rischi geologici possa pregiudicare gli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Infine, in merito all'articolo 2, comma 3, rileva che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2015-2017, relativo allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del quale è previsto l'utilizzo nella misura di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati alla prevenzione dei rischi geologici, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.
  Ciò posto, osserva che la disposizione non reca la consueta autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Non ha, infine, osservazioni da formulare riguardo all'articolo 3, recante disposizioni in materia di organizzazione degli atenei.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 1), dalla quale emerge, tra l'altro, la necessità di acquisire da parte delle amministrazioni competenti, a tale scopo già sollecitate, ulteriori elementi informativi in ordine ai profili di copertura finanziaria delle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 del provvedimento. Sottolinea, altresì, l'opportunità di procedere, come del resto evidenziato dalla predetta documentazione, ad una valutazione particolarmente approfondita delle disposizioni in materia di organizzazione degli atenei di cui all'articolo 3 del testo in esame, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatore, auspica che gli elementi informativi cui ha fatto cenno il rappresentante del Governo, così come richiamati anche dalla documentazione testé depositata, possano essere acquisiti nel più breve tempo possibile, al fine di assicurare una positiva conclusione dell’iter parlamentare della proposta di legge in esame, cui il gruppo del Partito Democratico attribuisce particolare rilevanza.

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  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide.
Nuovo testo unificato C. 263 e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del nuovo testo unificato del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe GALATI (FI-PdL), relatore, ricorda che il provvedimento in esame reca norme in materia di indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide e che in data 5 novembre 2013 la Commissione bilancio ha iniziato l'esame in sede consultiva di una precedente versione del testo unificato, risultante dagli emendamenti approvati il 30 ottobre 2013 nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione affari sociali. Rammenta, inoltre, che la Commissione bilancio, in pari data, ha richiesto al Governo la predisposizione di una relazione tecnica e che la stessa, redatta dal Ministero della salute e verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, è pervenuta in data 23 settembre 2014.
  Fa presente che il nuovo testo unificato in esame è quello risultante dagli ulteriori emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione affari sociali, in data 3 marzo 2015.
  In merito all'articolo 1, recante indennizzo per soggetti affetti da talidomide, osserva preliminarmente che la nuova formulazione del comma 1 non novella direttamente l'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008, bensì – al fine di estendere la platea dei beneficiari ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966 – dispone, per un verso, che il beneficio sia riconosciuto anche ai nati nei predetti anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e, per altro verso, formula l'agevolazione come disposizione interpretativa, in quanto tale potenzialmente retroattiva. Andrebbe pertanto verificato, a suo avviso, se tale formulazione sia effettivamente idonea ad escludere l'obbligo di corrispondere le somme arretrate riferite agli esercizi 2008-2014. In proposito, ritiene necessario acquisire la valutazione del Governo e, qualora risulti confermato l'onere per arretrati, una stima del medesimo che comprenda anche l'annualità 2014. Ritiene inoltre che andrebbero inoltre definiti i tempi e le modalità per la eventuale corresponsione di tali somme arretrate.
  Ciò premesso, osserva che la quota annuale degli oneri indicata dall'articolo 1, comma 3, pari a euro 3.285.000 a decorrere dal 2015, risulta inferiore di circa il 50 per cento rispetto a quella individuata nella relazione tecnica riferita al precedente testo unificato e, comunque, anche detraendo le somme eventualmente dovute per arretrati, non sembrerebbe coerente con i dati e i parametri forniti nella relazione tecnica riferita al precedente testo. Andrebbero quindi acquisiti, a suo avviso, gli elementi e i dati sottostanti tale nuova stima.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui al comma 3, rileva preliminarmente che gli oneri derivanti dagli indennizzi corrisposti ai sensi del presente provvedimento, poiché non appaiono delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa, dovrebbero essere espressi in termini meramente previsionali e corredati da un'apposita clausola di salvaguardia finanziaria ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009. Rileva che tale clausola potrebbe consistere, come già avvenuto per altri provvedimenti, oltre che nel monitoraggio degli oneri da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'autorizzazione al Ministro competente, nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, ad effettuare una riduzione delle Pag. 46spese rimodulabili di parte corrente dello stato di previsione del suo dicastero nella misura necessaria alla copertura del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio. In proposito ritiene quindi necessario un chiarimento da parte del Governo.
  Segnala, infine, che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2015-2017 relativo allo stato di previsione del Ministero della salute, del quale si prevede l'utilizzo nella misura di 3,285 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 per il riconoscimento, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, del citato indennizzo, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 2), che evidenzia il permanere di rilevanti criticità, sul piano sia della quantificazione degli oneri sia della relativa copertura finanziaria, del provvedimento in esame. In tale quadro, reputa necessario che il Ministero della salute proceda alla predisposizione della relazione tecnica sul nuovo testo unificato del provvedimento.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione, entro il termine di dieci giorni, di una relazione tecnica sul nuovo testo unificato del provvedimento in esame.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

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