CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 marzo 2015
404.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 28

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 9.35.

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.
C. 2844-A Governo ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  Antonio MISIANI (PD), relatore, avverte che sono stati trasmessi i subemendamenti 0.4.85.1 e 0.4.117.1 delle Commissioni al disegno di legge in titolo, che recepiscono le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere favorevole sugli emendamenti 4.85 e 4.117 reso dalla Commissione nella seduta di ieri. In considerazione di ciò, ritiene di poter esprimere parere favorevole sui predetti subemendamenti.
  Comunica che è stato trasmesso, altresì, l'emendamento 4.1000 (Nuova formulazione) delle Commissioni, che recepisce parte della condizione formulata nella seduta di ieri sul testo del provvedimento, Pag. 29laddove si prevedeva l'unificazione dell'onere derivante dal comma 11-bis dell'articolo 4 in un'unica disposizione, nonché la rideterminazione in riduzione dell'onere medesimo. Segnala che il citato emendamento prevede tuttavia una nuova articolazione della copertura finanziaria, rispetto a quella indicata nel testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea e ribadita nella citata condizione, giacché essa imputa gli oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2015, anziché sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sul Fondo per interventi strutturali di politica economica per un milione di euro e, per un ammontare pari a 500 mila euro, su ciascuno degli accantonamenti dei fondi speciali di parte corrente di competenza, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia. Poiché i fondi utilizzati presentano le necessarie disponibilità, ritiene di poter esprimere un parere favorevole sull'emendamento in parola, intendendosi conseguentemente revocata la condizione formulata nel già citato parere favorevole reso nella seduta di ieri.
  Avverte, infine, che è stato trasmesso l'emendamento 2.1000 delle Commissioni che, recando norme sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento, non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Alla luce delle valutazioni testé esposte, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminate le proposte emendative al disegno di legge C. 2844-A Governo, di conversione del decreto-legge n. 3 del 2015, recante Misure urgenti per il sistema bancario, contenute nel fascicolo n. 2, non comprese nel fascicolo n. 1, nonché gli emendamenti 2.1000 e 4.1000 (Nuova formulazione) delle Commissioni;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento 4.1000 (Nuova formulazione) delle Commissioni e sui subemendamenti 0.4.85.1 e 0.4.117.1 delle Commissioni;

NULLA OSTA

  sull'emendamento 2.1000 delle Commissioni.

  Si intende conseguentemente revocata la condizione formulata nel parere favorevole reso sul testo del provvedimento in oggetto nella seduta del 10 marzo 2015.».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 11 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA.

  La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903 final) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 final), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 final – Annex 1).
Audizione del portavoce della campagna «Sbilanciamoci», Andrea Baranes.
(Svolgimento e conclusione).

  Francesco BOCCIA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata Pag. 30anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

  Andrea BARANES, portavoce della campagna «Sbilanciamoci», svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi i deputati Giampaolo GALLI (PD), Giulio MARCON (SEL), Stefano FASSINA (PD), Maino MARCHI (PD) e Francesco BOCCIA, presidente, ai quali replica Andrea BARANES, portavoce della campagna «Sbilanciamoci».

  Francesco BOCCIA, presidente, ringrazia Andrea BARANES, portavoce della campagna «Sbilanciamoci», e dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 15.05.

DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.
C. 2915 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento, già approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU, e che nel corso dell'esame presso il Senato è stata inoltre introdotta, nel disegno di legge di conversione, una proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale. Evidenzia che è stata trasmessa alle Camere la relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del decreto-legge, recante proroga termini per l'attuazione della legge delega fiscale, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che le disposizioni presentano carattere ordinamentale.
  Relativamente all'articolo 1 del decreto-legge, in materia di esenzione dall'IMU dei terreni agricoli in territori montani e parzialmente montani, rileva che la disposizione determina una variazione del gettito IMU riferito al 2014, rispetto a quanto inizialmente scontato ai fini dei saldi di finanza pubblica. Infatti, rispetto alle maggiori entrate attese (359,5 milioni, come indicato nel DM 28 novembre 2014), le modifiche introdotte comportano una rideterminazione al ribasso di tale importo (230,7 milioni, come indicato nell'allegato B). Il conseguente rimborso spettante ai comuni, pari a 128,8 milioni (ottenuto dalla differenza tra i due predetti importi, e ripartito fra i comuni in base all'elenco di cui all'allegato C), è corrisposto nell'esercizio 2015.
  Evidenzia altresì che per la parte (230,7 milioni) dei versamenti dovuti dai contribuenti, il termine di scadenza (originariamente fissato al 16 dicembre 2014) è stato più volte oggetto di proroga e, da ultimo, con il provvedimento in esame, è prorogato al 10 febbraio 2015. Inoltre, con le modifiche introdotte dal Senato, si è stabilito che i versamenti effettuati entro il 31 marzo 2015 non sono soggetti a sanzioni ed interessi. Alla luce di quanto sopra esposto appaiono necessari chiarimenti in merito a tali versamenti che saranno effettuati nel 2015 e che, in base al prospetto riepilogativo, sembrano tuttora imputati Pag. 31all'esercizio 2014. In particolare ritiene che andrebbe precisato se tale imputazione risulti coerente anche alla luce dei criteri contabili europei ai fini della determinazione degli effetti sul saldo di indebitamento netto.
  Inoltre, tenuto conto dello slittamento dei termini rispetto alle scadenze già previste, giudica opportuno acquisire indicazioni circa gli eventuali effetti sui bilanci dei comuni interessati. In merito ai versamenti IMU 2014 effettuati entro il 31 marzo 2015, segnala che la relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato esclude effetti negativi con riferimento alla sola mancata applicazione di sanzioni; andrebbe acquisita conferma della neutralità finanziaria anche della mancata applicazione degli interessi.
  Osserva poi che ulteriori chiarimenti andrebbero forniti riguardo agli elementi sottostanti la quantificazione degli effetti delle modifiche introdotte dal Senato, con particolare riferimento:
   all'estensione dell'esenzione alle isole minori, rispetto alla quale la relazione tecnica indica la procedura seguita e si limita a fornire il risultato ottenuto. La relazione tecnica precisa inoltre che la stima è ottenuta sulla base dei versamenti effettivi dell'IMU 2014. Andrebbe quindi precisato se, considerate le norme di proroga che hanno interessato il versamento IMU 2014 sui terreni agricoli, tale valutazione includa anche la quota d'imposta che alcuni contribuenti potrebbero non aver versato entro gennaio 2015;
   all'introduzione di una detrazione IMU in favore degli imprenditori agricoli professionali (IAP) e dei coltivatori diretti con terreni ubicanti in specifici comuni. A fronte di tale beneficio, l'onere quantificato dalla relazione tecnica e indicato dalla norma è riferito esclusivamente al comma 1-bis, mentre non sembra considerata l'estensione introdotta dal comma 2 che prevede l'applicazione della detrazione anche nel caso di concessione in comodato o in affitto dei terreni ad altri IAP/coltivatori diretti;
   all'estensione della esenzione ai terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, rispetto alla quale la relazione tecnica si limita ad illustrare la procedura e la fonte dei dati utilizzati, fornendo quindi il risultato della quantificazione;
   alla sostituzione della parziale deducibilità dell'IMU pagata dalle imprese e dai lavoratori autonomi con l'analoga IMI o IMIS pagata nelle province di Trento o Bolzano. La relazione tecnica valuta la disposizione neutrale sul piano finanziario, nel presupposto che le imposte introdotte nelle predette province autonome siano di ammontare identico all'IMU che i medesimi soggetti avrebbero versato in base alla normativa statale. Sul punto ritiene necessario acquisire dati a sostegno di tale ipotesi.

  Con riferimento all'articolo 1-bis, recante sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa, rileva che la disposizione, intervenendo su un termine scaduto nell'anno precedente, comporta la possibilità di regolarizzare nel 2015 il mancato versamento di quanto dovuto dai contribuenti nel 2014. Ciò premesso rileva che la proroga comporta l'estensione del periodo di sospensione di tributi già dovuti da diversi esercizi. Andrebbe quindi acquisito un chiarimento circa l'entità dei versamenti complessivamente, ad oggi, dovuti anche al fine di verificare l'effettiva neutralità del rinvio disposto ai fini dei saldi di finanza pubblica.
  Relativamente all'articolo 2, comma 1, in materia di abrogazione dell'agevolazioni IRAP in agricoltura, rileva che l'abrogazione delle disposizioni agevolative in favore delle imprese agricole e delle società agricole è disposta con decorrenza 24 gennaio 2015; il recupero di gettito derivante dalla predetta abrogazione non sembrerebbe interessare il periodo d'imposta 2014, in assenza di un'espressa previsione in tal senso. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, l'importo del maggior gettito scontato nel prospetto riepilogativo Pag. 32per l'esercizio 2015 dovrebbe essere ridotto della quota di 18 milioni relativa all'agevolazione vigente per i redditi riferiti al 2014. In proposito ritiene necessario acquisire la valutazione del Governo.
  Con riferimento all'articolo 2, commi 2, 2-bis e 3, recante la copertura finanziaria, segnala, con riferimento alle coperture di cui alle lettere b) c), c-bis) e c-ter) del comma 1, che il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (capitolo 3075 – Ministero dell'economia e delle finanze) e gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della giustizia, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero della salute recano le necessarie disponibilità.
  Per quanto concerne la copertura, di cui alla lettera a), consistente nell'utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione di una serie di disposizioni in materia di IRAP per i produttori agricoli prevista dal comma 1, rinvia alle osservazioni già formulate con riferimento al medesimo comma 1.
  Per quanto riguarda, infine, la copertura di cui alla lettera d), segnala che essa, a fronte di oneri di parte corrente, quali quelli derivanti dalle detrazioni fiscali di cui al comma 1-bis, dispone sostanzialmente l'utilizzo delle risorse di conto capitale iscritte nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in esito alle procedure amministrative di riaccertamento dei residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali (capitolo 7851). Peraltro da tale modalità di copertura non dovrebbe emergere, almeno formalmente, una dequalificazione della spesa, a causa del meccanismo della riassegnazione alle entrate delle risorse utilizzate a copertura.
  Infine, con riferimento al comma 2-bis, si rileva che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze reca le necessarie disponibilità.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, deposita agli atti della Commissione una nota del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato).

  Rocco PALESE (FI-PdL) osserva che la situazione di crisi del settore agricolo, alla quale, oltre alla congiuntura, hanno contribuito calamità naturali e patologie vegetali, viene aggravata dagli interventi di natura fiscale del Governo i quali, a loro volta, si riflettono sulla situazione finanziaria degli enti locali, già colpiti dalla riduzione dei trasferimenti erariali. Evidenzia in proposito la necessità di maggior chiarezza nella legislazione relativa alla finanza locale, evitando in particolare la continua reiterazione di proroghe dei termini per l'approvazione dei bilanci. Ricorda infine che il provvedimento in esame rappresenta l'ultimo degli interventi che recentemente si sono susseguiti in materia di IMU agricola, dopo il DM 28 novembre 2014 – emanato in attuazione dell'articolo 22, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 66 del 2014 e attualmente all'esame del TAR del Lazio – e il decreto-legge n. 185 del 2014, successivamente confluito nella legge di stabilità per il 2015.

  Maino MARCHI (PD) osserva come la vicenda dell'esenzione IMU per i terreni agricoli ricordi, per certi versi, la questione della mini-IMU sulle prime abitazioni, per la quale, lo scorso anno, alla fine di un travagliato percorso, fu raggiunta una soluzione equilibrata tra le diverse esigenze. Per raggiungere una soluzione definitiva e soddisfacente anche nella materia oggetto dell'intervento in esame ritiene necessario accelerare il confronto tra Governo e comuni sulla local tax, in modo che il nuovo sistema di tassazione possa trovare applicazione già dal prossimo anno, dando comunque per scontato che, per ottenere questo risultato, Pag. 33potranno essere necessari altri interventi di decretazione d'urgenza.
  Con specifico riferimento all'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, rileva che, pur comprendendo e apprezzando l'ulteriore differimento al 15 dicembre 2015 del termine fissato per la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL in favore dei contribuenti dell'isola di Lampedusa, segnala però che tale modo di procedere non è sufficiente per giungere ad una soluzione definitiva della problematica, per la quale sarebbe invece necessario prevedere una rateizzazione del versamento degli importi dovuti, come peraltro proposto da un emendamento dell'onorevole Moscatt presentato in sede di conversione del decreto-legge n. 192 del 2014, cosiddetto «proroga termini».

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI, in relazione alle questioni sollevate dall'onorevole Marchi, evidenzia che, in merito alla local tax, il Governo ha già riferito in Aula sulla propria volontà di riformare il sistema della tassazione locale. In relazione alla sospensione degli adempimenti a carico dei contribuenti dell'isola di Lampedusa conferma che l'intenzione del Governo non è limitata a una semplice proroga, ma a una revisione più profonda degli obblighi gravanti sui menzionati contribuenti e che la proroga è anche strumentale alla definizione di un intervento più organico.
  Infine, con riferimento a quanto evidenziato dall'onorevole Palese, osserva che la situazione di dissesto degli enti locali non è conseguenza dei tagli recentemente operati, pur riconoscendo che nuovi tagli potrebbero aggravare la situazione di difficoltà finanziaria di tali enti.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2915 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015 recante Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    gli effetti della rideterminazione al ribasso delle maggiori entrate IMU 2014 derivanti dall'articolo 1 sono stati contabilizzati nel 2014, ai fini dell'indebitamento netto, in coerenza con i criteri di contabilità nazionale SEC 2010;
    la disposizione, di cui all'articolo 1, comma 5, che prevede la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di versamento dell'IMU agricola entro il 31 marzo 2015, non comporta effetti finanziari;
    la stima della perdita di gettito annua relativa all'estensione dell'esenzione dall'IMU agricola alle isole minori, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a-bis), pari a circa 1 milione di euro, è stata effettuata tenendo conto sia dei dati effettivi di versamento IMU per l'anno 2014 sia degli eventuali versamenti attesi ai sensi del presente provvedimento;
    gli effetti negativi di gettito derivanti dall'applicazione della detrazione di 200 euro ai fini dell'IMU agricola in favore degli imprenditori agricoli professionali (IAP) e dei coltivatori diretti anche nel caso di concessione in comodato o in affitto, di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono già stati inclusi nella perdita di gettito annua di 15,5 milioni di euro relativa al comma 1-bis del medesimo articolo, concernente la fruizione della citata detrazione per tutti i terreni ubicati nei comuni di cui all'apposito elenco allegato al provvedimento;
    la stima della perdita di gettito derivante dall'estensione dell'esenzione ai terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, di cui all'articolo 1, comma 4, è stata effettuata su dati puntuali forniti dagli stessi comuni non montani per i quali esiste un obbligo di versamento dell'IMU sui terreni;Pag. 34
    l'estensione all'IM.I.S. e all'I.M.I. della disciplina sulla deducibilità IMU nei comuni della provincia di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 1, comma 7, risulta neutrale sul piano finanziario, giacché le strutture impositive e la determinazione delle aliquote delle due nuove imposte disciplinate dalle predette province determinano un ammontare di imposte pagate dalle imprese, relativamente agli immobili produttivi situati nei comuni delle medesime province, di importo non superiore a quanto previsto originariamente a titolo di IMU;
    la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa, fino al 15 dicembre 2015, di cui all'articolo 1-bis, non determina effetti finanziari, giacché i suddetti versamenti saranno comunque effettuati nel corrente anno finanziario, come sarebbe comunque avvenuto già a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, che aveva sospeso i versamenti stessi fino al 31 dicembre 2014;
    l'abrogazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), delle disposizioni agevolative nei confronti delle imprese agricole, previste ai commi 13 e 14 dell'articolo 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, deve intendersi operante dal periodo d'imposta 2014, posto che essa, essendo finalizzata ad assicurare la copertura degli oneri decorrenti dal 2015, di cui all'articolo 1, deve esplicare i suoi effetti finanziari a decorrere dal medesimo anno 2015,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
C. 2893 Governo.

(Parere alle Commissioni II e IV).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, fa presente che il provvedimento dispone la conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché la proroga – per il periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 2015 – delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. Fa presente, altresì, che il testo è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
  Con riferimento all'articolo 1, recante nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 2, recante integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle attività terroristiche, rileva che, con riferimento alle attività di aggiornamento dell'elenco dei siti internet utilizzati con finalità terroristiche da parte della Polizia postale, di cui al comma 2, non ha osservazioni da formulare, considerato che a tale organo sono già attribuiti, a normativa vigente, funzioni e compiti in materia di sicurezza e regolarità delle telecomunicazioni e nel presupposto che, come affermato dalla relazione tecnica, tale attività possa essere effettuata Pag. 35nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, destinate al monitoraggio della rete ai fini della prevenzione e contrasto dei reati. Non ha nulla da osservare, altresì, con riguardo alle altre disposizioni, considerata la natura ordinamentale delle medesime.
  In merito all'articolo 3, recante disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Per quanto riguarda l'articolo 4, recante misure di prevenzione personali e di espulsione dello straniero per motivi di prevenzione e terrorismo, evidenzia che il comma 2 introduce nel testo unico in materia di immigrazione una nuova fattispecie di espulsione in via amministrativa, che trova applicazione per motivi di prevenzione del terrorismo. Sul punto, pur considerando la portata generale delle disposizioni introdotte, prende atto di quanto rilevato dalla relazione tecnica circa il limitato numero dei destinatari delle predette misure. Non ha nulla da osservare, altresì, con riguardo alle altre disposizioni recate dell'articolo, tenuto conto della loro natura ordinamentale.
  Con riferimento all'articolo 5, recante il rifinanziamento delle operazioni «Strade sicure» e «Terra dei fuochi» e delle esigenze di sicurezza del sito Expo 2015, posto che l'autorizzazione di spesa di euro 7.243.189 per il 2015, di cui al comma 3, per l'impiego di un contingente di 600 unità delle Forze Armate per le esigenze di sicurezza del sito Expo 2015, viene disposta a valere su parte delle risorse della società «Expo 2015» finalizzate all'evento medesimo, appare opportuno che il Governo confermi che la società possa svolgere i compiti ad essa affidati nell'ambito delle risorse finalizzate all'evento senza determinare oneri aggiuntivi, anche di natura indiretta, per la finanza pubblica. Non ha osservazioni da formulare con riferimento ai commi 1 e 2, essendo i maggiori oneri recati dalle disposizioni limitati all'entità dell'autorizzazione di spesa a tal fine disposta dal comma 2.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui all'articolo 5, comma 2, segnala che il Fondo nazionale per le politiche e i servizi d'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 416 del 1989, del quale è previsto l'utilizzo per la copertura di quota parte degli oneri derivanti dal potenziamento e proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate, pari a 14.830.629 euro per l'anno 2015, reca, al momento, le necessarie disponibilità (capitolo 2352 – stato di previsione del Ministero dell'interno). Appare pertanto necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo di tali risorse non pregiudica la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente. Per quanto riguarda la copertura della restante parte dei suddetti oneri, pari a 14.830.629 euro per l'anno 2015, che ha luogo mediante la riduzione delle spese rimodulabili del Ministero della difesa, segnala la necessità, al fine di non incorrere in una dequalificazione della spesa, di indicare esplicitamente che tale riduzione avrà ad oggetto esclusivamente le spese di parte corrente.
  Con riferimento all'articolo 6, recante misure di contrasto al terrorismo internazionale, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 7, recante trattamento di dati personali da parte delle Forze di polizia, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Per quanto riguarda l'articolo 8, recante garanzie funzionali e di tutela processuale per i Servizi di informazione per la sicurezza, con riferimento alla possibilità di riconoscere la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi del comma 2, lettera b), pur prendendo atto che tale facoltà sarà esercitata nei limiti delle risorse disponibili, ritiene utile un chiarimento in merito agli effetti economici derivanti dal riconoscimento della predetta qualifica.
  Con riferimento agli articoli 9, 10 e 20, commi da 1 a 5, recanti attribuzione al Procuratore nazionale antimafia e alla Direzione nazionale antimafia di funzioni in materia di antiterrorismo, pur prendendo Pag. 36atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale delle norme in esame, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare che l'organizzazione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo delineata dalla norma e le nuove funzioni attribuite alla stessa nonché al Procuratore nazionale non comportino nuovi o maggiori oneri.
  In merito agli articoli da 11 a 19, recanti proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, con riferimento alle singole disposizioni relative alla proroga delle missioni internazionali osserva quanto segue.
  In merito alle attività di contrasto alla minaccia terroristica dell’Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), l'articolo 12, comma 9, oltre ad autorizzare la spesa di euro 132.782.371, per il periodo 1o gennaio – 30 settembre 2015, autorizza, altresì, per le medesime finalità, la spesa di euro 2.219.355 per la corresponsione di misure indennitarie di missione al personale militare impiegato, nel periodo 1o novembre – 31 dicembre 2014, per le medesime citate attività. Sul punto, rileva che le predette spese sono autorizzate entro limiti massimi di importo; pertanto non ha osservazioni da formulare, pur rilevando che non sono forniti tutti i dati sottostanti le quantificazioni. Ritiene che andrebbe peraltro confermato che l'erogazione nel 2015 delle spese indicate, riferite in parte ad attività svolte nel precedente esercizio, non determini disallineamenti ai fini dei saldi di finanza pubblica, tenuto conto che il prospetto riepilogativo sconta identici effetti per il 2015 sui tre diversi saldi.
  Con riferimento all'autorizzazione, per il 2015, di un contributo di 120 milioni di euro, per il sostegno alle Forze di sicurezza e polizia afghane, disposto dall'articolo 18, comma 1, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti in merito all'effettiva proiezione temporale dell'impegno finanziario richiesto: infatti la relazione tecnica a tale riguardo afferma che l'impegno a sostenere finanziariamente le Forze di sicurezza afghane (ANSF) al termine dell'operazione NATO ISAF – che nel corso del 2015 verrà progressivamente sostituita dalla nuova missione NATO di addestramento, assistenza e consulenza denominata Resolute support – è previsto per un ammontare di 120 milioni di euro annui in tre anni.
  Con riguardo all'articolo 18, comma 6, che autorizza, per il periodo 1o gennaio – 30 settembre 2015, la spesa di euro 9.187.296, per interventi operativi di emergenza e di sicurezza e per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, la relazione tecnica afferma che tali interventi saranno posti in essere dall'Unità di crisi del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, in una serie di Paesi elencati dalla stessa relazione tecnica e che la copertura finanziaria per tutte le spese riguardanti i Paesi non rientranti in tale elenco sarà assicurata dalle risorse finanziarie relative al secondo semestre 2014. Ritiene che andrebbe quindi chiarito a quali risorse si faccia riferimento e andrebbe altresì confermata l'effettiva disponibilità delle stesse al fine di escludere effetti sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto che le predette risorse, essendo riferite ad un esercizio ormai concluso, dovrebbero teoricamente costituire economie di bilancio ovvero essere sottoposte alla disciplina contabile prevista per i residui.
  Inoltre, in assenza di dati ed elementi di quantificazione in relazione agli interventi da realizzare nei Paesi extra-elenco, andrebbe altresì confermato che tali interventi saranno comunque realizzati nei limiti delle summenzionate eventuali disponibilità.
  In merito all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 9, pari a euro 1.372.327 complessivi, per invio in missione o in viaggio di servizio di personale degli Esteri, evidenzia che, con specifico riguardo alle spese di viaggio, la relazione tecnica precisa che il calcolo è stato effettuato prudenzialmente, riducendo del 50 per cento il costo totale dei biglietti, tenuto conto di quanto previsto a legislazione vigente e in attesa dell'entrata in vigore di nuovo regime dei rimborsi previsto Pag. 37a partire dal luglio 2015. A tale riguardo, posto che la spesa in riferimento è autorizzata per il periodo 1o gennaio – 30 settembre 2015, rileva che l'articolo 1, comma 480, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) ha effettivamente ridotto dal 90 al 50 per cento la percentuale delle spese di viaggio per congedo o ferie corrisposte al personale del Ministero in servizio all'estero, tuttavia l'articolo 1, comma 319, lett. m), della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) ha ripristinato, a decorrere dal 1o luglio 2015, tale rimborso riportando la summenzionata quota dal 50 per cento al 100 percento. Ritiene, in proposito, che andrebbe pertanto acquisito un chiarimento.
  Per quanto riguarda l'articolo 20, ricorda che il comma 6 dispone che agli oneri derivanti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18, pari complessivamente a euro 874.926.998 per l'anno 2015, si provvede:
   a) quanto a euro 843.900.891, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali;
   b) quanto a euro 1.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2015 destinata alle iniziative connesse con il semestre di presidenza italiano di cui all'articolo 1, comma 273, della legge di stabilità 2014;
   c) quanto a euro 3.000.000, mediante versamento all'entrata delle somme conservate nel conto dei residui dello stanziamento destinato alle predette iniziative di cui all'articolo 1, comma 273, della legge di stabilità 2014;
   d) quanto a euro 15.000.000, mediante versamento all'entrata di quota corrispondente delle somme accreditate al capo della delegazione dell'organizzazione della presidenza italiana del Consiglio delle comunità europee;
   e) quanto a euro 5.032.147, mediante corrispondente riduzione, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
   f) quanto a euro 6.993.960, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, il suddetto importo è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera.

  Osserva che il comma 7 del medesimo articolo 20 prevede, inoltre, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, mentre il successivo comma 8 reca una clausola di neutralità finanziaria riferita alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 del provvedimento in esame.
  Con riguardo ai citati commi 6, 7 e 8 dell'articolo 20, rileva quanto segue:
   il Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace, di cui si prevede l'utilizzo ai sensi della lettera a) del comma 6, reca le necessarie disponibilità (capitolo 3004 – Ministero dell'economia e delle finanze;
   la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 273, della legge di stabilità per il 2015, prevista dalla lettera b) del comma 6, dovrebbe essere espressamente riferita al primo periodo del citato comma 273, trattandosi della sola disposizione che, nell'ambito del medesimo comma, reca un'autorizzazione di spesa per l'anno 2015; Pag. 38
   la disposizione di cui alla lettera c) del comma 6, che prevede l'utilizzo delle somme iscritte nel conto dei residui dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 273, della legge di stabilità per il 2015, non specifica a quale delle due autorizzazioni di spesa, contenute nel citato comma, al primo e al tredicesimo periodo, si intenda fare riferimento. Si tratta di un'informazione che, unitamente a quella relativa al capitolo in cui sono iscritte le citate risorse, appare necessaria sia al fine di valutare la capienza delle stesse, sia al fine di verificare la compatibilità della dinamica della spesa oggetto di copertura rispetto a quella già scontata nei tendenziali di bilancio;
   appare opportuno un chiarimento, con riferimento all'utilizzo, previsto dalla lettera d) del comma 6, delle somme accreditate al capo della delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del Consiglio delle Comunità europee, riguardo all'attuale allocazione di tali risorse, anche al fine di valutare gli effetti derivanti dal predetto utilizzo sui saldi di finanza pubblica;
   l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui si prevede l'utilizzo ai sensi della lettera e) del comma 6, reca le necessarie disponibilità;
   la modalità di copertura, prevista dalla lettera f) del comma 6, a valere sulle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni unite è già stata utilizzata in altri provvedimenti, tra i quali ricorda, da ultimo, il decreto-legge n. 114 del 2013 e il decreto-legge n. 190 del 2014.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di fornire chiarimenti sulle questioni evidenziate dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.

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