CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 marzo 2015
403.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 marzo 2015. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.20.

DL 4/2015, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.
C. 2915 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Daniele MONTRONI, relatore, illustra il provvedimento in titolo.
  L'articolo 1 interviene sui criteri di esenzione dal versamento dell'IMU sui terreni montani e parzialmente montani, prorogando ulteriormente, al 10 febbraio 2015, il termine per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2014 secondo i nuovi criteri applicativi stabiliti dal medesimo articolo.
  La nuova disciplina – complessivamente meno restrittiva – richiama, quale riferimento per l'esenzione, l'elenco delle altimetrie dei comuni diffuso dall'ISTAT e, relativamente ai terreni agricoli ubicati in Comuni parzialmente montani, oltre al possesso, richiede la conduzione, anche in comodato ed in affitto da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali a soggetti della stessa categoria (coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionale). A seguito delle modifiche introdotte dal Senato, l'ambito delle esenzioni viene ulteriormente esteso. Il comma 9-ter dell'articolo 1, introdotto al Senato, estende anche all'Imposta municipale immobiliare semplice della provincia di Trento la deducibilità del 20 per cento dell'imposta gravante sugli immobili strumentali, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni (articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011). Il comma 9-quater, introdotto al Senato, consente l'applicazione retroattiva delle disposizioni che hanno introdotto la parziale deducibilità dell'IMI della provincia di Bolzano dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo; esse troverebbero applicazione già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
  L'articolo 1-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, differisce dal 31 dicembre 2014 fino al 15 dicembre 2015 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti Pag. 58fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. Si demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità e i termini per effettuare gli adempimenti tributari diversi dai versamenti.
  Osserva che all'articolo 2 il comma 1, abroga alcune agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive in precedenza applicabili ai produttori agricoli; si tratta di norme che hanno disposto, per i produttori agricoli rientranti nell'ambito di applicazione dell'IRAP, alcune deduzioni dalla base imponibile del medesimo tributo relative al costo del lavoro. Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1 del provvedimento, valutati, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 ed in 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2016; il comma 2-bis provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-bis dell'articolo 1, introdotto dal Senato, che ha recato una specifica detrazione dall'IMU, compensando i minori introiti per i comuni con un contributo, da ripartire secondo le modalità previste dal comma 9-bis dell'articolo 1 medesimo; il comma 3 contiene la consueta clausola, riferita al complesso del provvedimento, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio al fine di tener conto degli effetti finanziari recati dal presente provvedimento.
  L'articolo 1 del disegno di legge di conversione, oltre alle clausole di conversione e di entrata in vigore, reca, al comma 2, introdotto al Senato, una proroga di tre mesi il termine per l'esercizio della delega in materia fiscale prevista dalla legge n. 23 del 2014. In particolare, la norma in commento, modifica l'articolo 1, comma, 1 della legge delega, ampliando da dodici a quindici mesi il termine complessivo per l'esercizio della delega, che verrebbe quindi a cadere il 26 giugno 2015, senza intervenire sul termine per l'esercizio della delega all'adozione di disposizioni integrative e correttive, né sui termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari. In secondo luogo, con l'introduzione nel citato articolo 1 di un nuovo comma 7-bis si prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare cada negli ultimi trenta giorni precedenti il termine finale di scadenza della delega, ovvero successivamente a tale termine, operi una proroga automatica di novanta giorni del predetto termine di delega.
  Si riserva quindi di formulare una proposta di parere.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che il parere alla VI Commissione dovrà essere espresso entro giovedì prossimo.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 15.