CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 marzo 2015
403.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 10 marzo 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 9.45.

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.
Emendamenti C. 2844-A, Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le Pag. 8riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.
Nuovo testo C. 2150 Ferranti e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione (Giustizia) il prescritto parere sulla proposta di legge n. 2150, recante modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, come risultante dagli emendamenti approvati.
  Nel ricordare che la prescrizione è un istituto di diritto sostanziale, come risulta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (si vedano, in particolare, le sentenze nn. 393 del 2006 e 275 del 1990), rileva che l'articolo 1 del provvedimento in esame modifica l'articolo 157 del codice penale, aumentando della metà i termini di prescrizione per i reati di corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 del codice penale), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 del codice penale) e corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter del codice penale). A tal fine, è aggiunto un periodo al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, che attualmente prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per alcuni reati (omicidio colposo plurimo o commesso in violazione di norme del codice della strada, nonché per i reati di associazione mafiosa e di terrorismo, o di sfruttamento sessuale dei minori).
  L'articolo 2 del provvedimento in oggetto modifica l'articolo 158 del codice penale, che individua il momento a partire dal quale il termine di prescrizione decorre. Inserendo un ulteriore comma, si prevede che per i reati indicati dall'articolo 392, comma 1-bis del codice di procedura penale – ovvero per i reati di maltrattamenti in famiglia (articolo 572 c.p.), tratta di persone (articoli 600, 601 e 602 c.p.), sfruttamento sessuale di minori (artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies) e violenza sessuale (artt. 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies) e stalking (articolo 612-bis c.p.) – se commessi in danno di minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del quattordicesimo anno di età della vittima, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza; in quel caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato. Con questa disposizione, il legislatore dà attuazione – seppur in modo parziale – alla Convenzione di Istanbul, contro la violenza nei confronti delle donne, ratificata dall'Italia con la legge n. 77 del 2013. La Convenzione, di cui all'articolo 58, infatti, richiede agli Stati di adottare le misure legislative necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di violenza sessuale «sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionato alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo aver raggiunto la maggiore età».
  L'articolo 3 modifica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione, di cui all'articolo 159 del codice penale, anzitutto specificando, per quanto riguarda la già prevista sospensione per richiesta di autorizzazione a procedere, che il termine è sospeso a decorrere dal provvedimento con il quale il pubblico ministero presenta la richiesta e fino al giorno in cui la richiesta è accolta. Il medesimo articolo specifica, inoltre, per quanto riguarda la già prevista sospensione per deferimento della questione ad altro giudizio, che il termine è sospeso fino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione, oltre ad aggiungere le seguenti tre ulteriori ipotesi Pag. 9di sospensione del corso della prescrizione: a) per richiesta di rogatoria all'estero (termine massimo di sospensione pari a sei mesi); b) per perizie di particolare complessità (termine massimo di sospensione pari a tre mesi); c) per la presentazione di un'istanza di ricusazione del giudice.
  L'articolo 3, al comma 2, prevede l'inserimento nell'articolo 159 del codice penale di tre nuovi commi, in forza dei quali è previsto che la sentenza di condanna, anche se non definitiva, sospende la prescrizione. Precisa che, in caso si assoluzione dell'imputato in secondo grado, ovvero di annullamento della sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità, i periodi di sospensione previsti per il giudizio d'appello e di Cassazione vengano ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione. Sottolinea, inoltre, che in caso di concorso tra la causa di sospensione dovuta alle condanne nei gradi di merito e le altre cause sospensive previste dal primo comma (autorizzazione a procedere, deferimento ad altro giudizio, impedimento delle parti o dei difensori, rogatoria all'estero, perizie complesse, ricusazione del giudice, assenza dell'imputato), il termine è conseguentemente prolungato.
  L'articolo 3-bis modifica l'articolo 160 del codice penale per prevedere che anche l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, determina l'interruzione del corso della prescrizione.
  L'articolo 4 interviene invece sull'articolo 161 del codice penale, che disciplina di effetti dell'interruzione e della sospensione del corso della prescrizione. Rispetto alla formulazione vigente della norma – che stabilisce come tanto la sospensione quanto l'interruzione della prescrizione abbiano effetto nei confronti di tutti coloro che hanno commesso il reato – la riforma distingue le due ipotesi e prevede quindi che: l'interruzione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato; la sospensione ha effetto per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo. Infine, l'articolo 5 stabilisce espressamente che la riforma della prescrizione potrà applicarsi ai soli fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge.
  Sotto l'aspetto del riparto delle competenze legislative, segnala che il provvedimento in esame interessa l'ordinamento penale e costituisce quindi esercizio della competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.
Nuovo testo C. 2168, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 marzo 2015.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

  Martedì 10 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 14.25.

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Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2013, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti.
C. 2799 Boccadutri.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Teresa PICCIONE (PD), relatrice, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge n. 2799, volta ad apportare alcune modifiche all'articolo 9 della legge n. 96 del 2012, istitutiva della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, con la finalità di assicurarne la piena operatività, anche alla luce delle ulteriori funzioni affidategli dal decreto-legge n. 149 del 2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2014) che ha abolito il finanziamento pubblico diretto ai partiti.
  Ricorda, altresì, che la Commissione in oggetto ha il compito di effettuare il controllo di regolarità e di conformità alla legge dei rendiconti dei partiti, secondo le modalità ivi stabilite. La citata legge n. 96 del 2012 è contestualmente intervenuta sulla disciplina dei rimborsi elettorali (riducendone l'importo) e ha introdotto nuove disposizioni in materia di controllo dei bilanci dei partiti, con l'obiettivo di garantire la trasparenza e la correttezza della gestione contabile. Successivamente, il decreto-legge n. 149 del 2013 (convertito dalla legge n. 13 del 2014) ha abrogato il finanziamento pubblico diretto dei partiti politici e lo ha sostituito con un sistema di finanziamento basato sulle detrazioni fiscali delle donazioni private e sulla destinazione volontaria del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  Fa presente che la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici ha sostituito il Collegio di revisori, che aveva il compito di controllare i bilanci dei partiti ai sensi della previgente disciplina. La nuova Commissione è composta da cinque membri, designati dai vertici delle tre massime magistrature (un membro da parte del Primo Presidente della Corte di cassazione; un membro da parte del Presidente del Consiglio di Stato; tre membri da parte del Presidente della Corte dei conti), scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. Le designazioni sono ratificate dall'atto di nomina congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. I membri della Commissione – il cui mandato è di quattro anni, rinnovabile una sola volta – non percepiscono alcun compenso per l'attività prestata.
  Sottolinea che, in base alla legge istitutiva, la sede della Commissione è stabilita presso la Camera dei deputati; le risorse di personale di segreteria necessarie all'operatività della Commissione sono garantite congiuntamente e in pari misura da Camera e Senato. Per quanto riguarda i compiti della Commissione, ricorda che, in base a scadenze stabilite dalla legge, i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi nelle elezioni della Camera ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano sono tenuti a trasmettere il rendiconto e i relativi allegati. Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti interessati a sanare, entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali irregolarità contabili da essa riscontrate. Entro il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione sul giudizio di regolarità e di conformità alla legge che è trasmessa ai Presidenti del Senato e della Camera, che ne curano la pubblicazione nei siti internet delle rispettive Assemblee. Ricorda altresì che i suddetti termini sono stati prorogati ciascuno di sessanta giorni ad opera dell'articolo Pag. 111, comma 12-quater, del decreto-legge n. 192 del 2014 (cosiddetto «mille proroghe»), al fine di assicurare la piena funzionalità della Commissione. Entro oltre il 15 luglio di ogni anno, la Commissione trasmette ai Presidenti del Senato e della Camera gli elenchi dei partiti politici che risultino ottemperanti e inottemperanti agli obblighi di cui sopra con riferimento all'esercizio dell'anno precedente.
  Ricorda che il decreto-legge n. 149 del 2013 ha, inoltre, attribuito alla Commissione il compito di verificare la presenza nello statuto dei partiti degli elementi indicati dalla legge ai fini dell'iscrizione del partito nel registro nazionale dei partiti politici, necessaria ai fini dell'accesso ai benefici previsti dalla legge (agevolazioni fiscali per le contribuzioni volontarie e cosiddetto «due per mille»). Alla Commissione sono, infine, riconosciuti poteri sanzionatori in caso di mancato o parziale rispetto degli obblighi di legge. Fa presente che la Commissione si è costituita la prima volta il 3 dicembre 2012.
  Entrando nel merito della proposta in oggetto, che si compone di tre articoli, rileva che l'articolo 1 consente alla predetta Commissione di essere coadiuvata, per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati, dalle seguenti unità di personale: due unità, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione; due unità, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile.
  L'articolo 2 specifica che, per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. Al contempo, è stabilito il divieto, per tali dipendenti, di assumere o di svolgere altri incarichi o funzioni.
  Riguardo al collocamento fuori ruolo, specifica che il tempo trascorso presso la Commissione è escluso dal calcolo del periodo massimo di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 6 novembre n. 190 del 2012, che prevede, come regola generale per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e per gli avvocati e i procuratori dello Stato, un limite di permanenza massima fuori ruolo di dieci anni, anche continuativi, nell'arco del loro servizio.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni della proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, evidenzia che l'articolo 1 precisa che il trattamento economico complessivo dei dipendenti che coadiuvano la Commissione, collocati fuori ruolo, è a carico delle amministrazioni di appartenenza, e che l'articolo 2, come già rilevato, prevede che, per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione, collocati fuori ruolo, beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza.
  Segnala, infine, sotto il profilo delle competenze legislative, che il provvedimento è riconducibile alla materia «ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato», che rientra tra gli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

  Sergio BOCCADUTRI (PD) sottopone alla valutazione della Commissione la possibilità che sia svolta un'audizione del nuovo Presidente della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti, Luciano Calamaro, al fine di acquisire elementi istruttori utili per la prosecuzione dell’iter del provvedimento in oggetto.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, fa presente che la richiesta formulata dal collega Boccadutri potrà essere esaminata nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Pag. 12gruppi della Commissione. Ritiene, peraltro, che, trattandosi di un provvedimento sul quale potrebbe registrarsi un'ampia condivisione, potrebbe essere valutata la possibilità di proseguire l'esame in sede legislativa.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI