CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 marzo 2015
400.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 81

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 4 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.
Atto n. 143.

(Rilievi alle Commissioni III e IV).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, rinviato nella seduta del 3 marzo 2015.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI, in relazione alle osservazioni formulate circa gli eventuali effetti negativi in termini di cassa derivanti da un potenziale disallineamento temporale tra gli oneri sostenuti per il ricondizionamento e la riconfigurazione dei materiali di armamento, le eventuali spese amministrative ed il rimborso delle somme effettuato a seguito della cessione dei relativi beni, Pag. 82osserva che l'eventuale disallineamento avverrebbe solo limitatamente alle spese sostenute alla fine di ciascun esercizio finanziario, il cui rimborso sarebbe introitato nell'esercizio successivo. Segnala inoltre che, in ogni caso, tenuto conto che le citate spese amministrative e di ricondizionamento sarebbero sostenute nell'ambito delle disponibilità di bilancio, l'eventuale disallineamento comporterebbe solo il temporaneo rinvio all'esercizio successivo di talune spese da sostenere nell'ambito dei medesimi capitoli di spesa, a seguito delle procedure di riassegnazione allo stato di previsione della Difesa delle somme rimborsate, nel pieno rispetto del principio di unità ed universalità del bilancio dello Stato.
  Si riserva infine di fornire in una prossima seduta i chiarimenti sulle questioni sollevate dall'onorevole Marcon nella seduta del 3 marzo scorso.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/135/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare.
Atto n. 142.

(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato sulla base della delega conferita dall'articolo 1 della legge n. 154 del 2014 (Legge di delegazione europea – secondo semestre 2013) e segnala che il testo è corredato di relazione tecnica.
  Osserva che, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, gli oneri derivanti dalla formazione e dall'addestramento della gente di mare «sono completamente a carico del personale marittimo e dell'armatore». Rileva come il testo in esame, tuttavia, non espliciti tale indicazione; infatti le norme che imputano le spese per la formazione ai soggetti richiedenti fanno riferimento ai costi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche per il rilascio delle autorizzazioni agli organismi tecnici competenti e per i successivi controlli, nonché a quelli sostenuti per l'addestramento nel settore del pronto soccorso e per la convalida dei certificati da parte dei Consolati all'estero.
  Ritiene che, poiché l'invarianza finanziaria prevista dall'articolo 27 per la generalità dello schema di decreto sembrerebbe basata – come affermato dalla relazione tecnica – sul criterio di attribuzione integrale degli oneri ai soggetti richiedenti, il medesimo criterio andrebbe confermato con riferimento a tutti gli specifici compiti e mezzi connessi con le attività di formazione e di aggiornamento previste dal testo.
  A suo avviso, andrebbe inoltre chiarito il meccanismo in base al quale il finanziamento di tali oneri sarà garantito – nei casi sopra richiamati esso viene assicurato mediante l'applicazione di apposite tariffe commisurate ai costi effettivi del servizio ed aggiornate ogni due anni – assicurando anche l'allineamento temporale tra oneri e risorse per farvi fronte.
  Quanto alla complessiva riorganizzazione delle attività prevista dal provvedimento, che sostituisce la normativa vigente in materia, di cui al decreto legislativo n. 136 del 2011, fa presente che andrebbe confermato che le competenti amministrazioni dispongano delle risorse necessarie per l'espletamento, senza nuovi o maggiori oneri, degli adempimenti richiesti dalla nuova disciplina, caratterizzati da un elevato contenuto tecnico. A suo avviso, analoga conferma andrebbe acquisita per le funzioni di accertamento e di irrogazione delle sanzioni, che in base all'articolo 23 sono affidate alle Capitanerie di porto. Pag. 83
  Infine, per escludere effetti onerosi connessi ad eventuali irrogazioni di sanzioni, ritiene che andrebbe confermata la coerenza con la normativa comunitaria di alcune disposizioni contenute nel testo che prevedono rinvii di adempimenti a successivi atti amministrativi.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 1).
  Evidenzia inoltre che il finanziamento delle attività di formazione della gente di mare, derivante dal presente provvedimento, pur in assenza di un espresso richiamo normativo in tal senso, deve essere imputato ai richiedenti tali attività – personale marittimo e armatori – mediante la previsione di apposite tariffe e che l'allineamento temporale fra introiti delle tariffe e oneri derivanti dalle attività di formazione è assicurato dal fatto che i predetti introiti hanno luogo anteriormente allo svolgimento delle attività di formazione.
  Rileva, quanto alla complessiva riorganizzazione delle attività, prevista dal presente provvedimento, che tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte potranno svolgere tali attività, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che esse già effettuano, con risorse proprie, gli adempimenti derivanti dal decreto legislativo n. 136 del 2011.
  Rileva altresì che il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera già svolge controlli ispettivi sistematici, tesi al miglioramento della sicurezza marittima nei porti, su tutto il naviglio nazionale mercantile, da pesca e da diporto e anche sul naviglio mercantile estero che fa scalo nei porti nazionali, e che il citato Corpo pertanto già dispone delle risorse necessarie per l'espletamento, senza nuovi o maggiori oneri, degli adempimenti in materia di accertamenti e di irrogazione delle sanzioni previsti dal provvedimento in esame.
  Evidenzia inoltre che le disposizioni che prevedono rinvii di adempimenti a successivi atti amministrativi sono coerenti con la normativa europea, giacché, da un lato, il termine per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni internazionali della convenzione STCW è fissato al 1o gennaio 2017, e, dall'altro lato, l'articolo 28 dello schema di decreto legislativo in oggetto, conformemente alla disciplina europea, prevede disposizioni transitorie che autorizzano le autorità competenti a continuare a rilasciare, riconoscere e convalidare, fino al 1o gennaio 2017, certificati di competenza conformemente ai requisiti previsti dal decreto legislativo n. 136 del 2011, nei confronti della gente di mare che abbia iniziato un servizio di navigazione, un programma di istruzione e formazione o un corso di formazione riconosciuti antecedentemente al 1o luglio 2013, nonché a continuare a rinnovare e prorogare, fino alla medesima data del 1o gennaio 2017, certificati di competenza e convalide conformemente ai predetti requisiti.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/135/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare (atto n. 142);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il finanziamento delle attività di formazione della gente di mare, derivante dal presente provvedimento, pur in assenza di un espresso richiamo normativo in tal senso, deve essere imputato ai richiedenti tali attività – personale marittimo e armatori – mediante la previsione di apposite tariffe;
    l'allineamento temporale fra introiti delle tariffe e oneri derivanti dalle Pag. 84attività di formazione è assicurato dal fatto che i predetti introiti hanno luogo anteriormente allo svolgimento delle attività di formazione;
    quanto alla complessiva riorganizzazione delle attività, prevista dal presente provvedimento, tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte potranno svolgere tali attività, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che esse già effettuano, con risorse proprie, gli adempimenti derivanti dal decreto legislativo n. 136 del 2011;
    il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera già svolge controlli ispettivi sistematici, tesi al miglioramento della sicurezza marittima nei porti, su tutto il naviglio nazionale mercantile, da pesca e da diporto e anche sul naviglio mercantile estero che fa scalo nei porti nazionali;
    il citato Corpo pertanto già dispone delle risorse necessarie per l'espletamento, senza nuovi o maggiori oneri, degli adempimenti in materia di accertamenti e di irrogazione delle sanzioni previsti dal provvedimento in esame;
    le disposizioni che prevedono rinvii di adempimenti a successivi atti amministrativi sono coerenti con la normativa europea, giacché, da un lato, il termine per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni internazionali della convenzione STCW è fissato al 1o gennaio 2017, e, dall'altro lato, l'articolo 28 dello schema di decreto legislativo in oggetto, conformemente alla disciplina europea, prevede disposizioni transitorie che autorizzano le autorità competenti a continuare a rilasciare, riconoscere e convalidare, fino al 1o gennaio 2017, certificati di competenza conformemente ai requisiti previsti dal decreto legislativo n. 136 del 2011, nei confronti della gente di mare che abbia iniziato un servizio di navigazione, un programma di istruzione e formazione o un corso di formazione riconosciuti antecedentemente al 1o luglio 2013, nonché a continuare a rinnovare e prorogare, fino alla medesima data del 1o gennaio 2017, certificati di competenza e convalide conformemente ai predetti requisiti;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo».

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 4 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.20.

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.
C. 2844 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 marzo 2015.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che, nella precedente seduta, il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 3 marzo scorso, deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato e una nota del Dipartimento delle finanze Pag. 85del Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato 2).

  Antonio MISIANI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2844 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 2015, recante Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la SACE Spa svolgerà le attività concernenti l'esercizio del credito diretto, previste dall'articolo 3, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché la garanzia dello Stato riguarderà, entro certi limiti, l'attività di assicurazione e coassicurazione, ma non quella bancaria di cui al medesimo articolo 3;
    la platea delle piccole e medie imprese innovative interessate dai benefici fiscali di cui all'articolo 4, pari a 7.000 unità, è stata determinata dalla relazione tecnica tenendo conto dei potenziali fruitori, individuati anche alla luce dell'eliminazione del vincolo della forma giuridica della società di capitali ai sensi del medesimo articolo 4;
    ai fini del calcolo del beneficio fiscale riconosciuto ai sensi dell'articolo 4 agli investimenti di capitale nelle piccole e medie e imprese innovative, la relazione tecnica considera prudenzialmente, come punto di partenza, l'incremento di capitale di circa 18 milioni di euro, registratosi nelle start up innovative, estendendolo proporzionalmente all'universo dei contribuenti interessati, sebbene tale incremento possa essere ritenuto tendenzialmente superiore alle potenzialità di aumento di capitale attribuibili alle persone fisiche;
    la relazione tecnica ha conseguentemente esteso la perdita di gettito per l'erario risultante a giugno 2014 in capo a coloro che hanno effettuato investimenti nel capitale delle start up innovative in proporzione al numero dei soggetti potenzialmente interessati dai benefici medesimi, pari a 7.000 unità;
    ai fini del calcolo degli oneri derivanti dall'estensione alle piccole e medie imprese innovative della deroga alla normativa in materia di società di comodo, sono stati utilizzati il parametro 3,5 – corrispondente al rapporto tra soggetti potenzialmente interessati dall'estensione della predetta deroga, pari a 7.000 unità, e il numero delle start up innovative beneficiarie della disciplina vigente, pari a circa 2.000 unità – e il parametro 0,5, corrispondente all'onere a legislazione vigente, stimato dalla relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 179 del 2012;
    gli effetti di minor gettito derivanti dall'estensione alle piccole e medie imprese innovative dell'esenzione, già prevista per le start up innovative, dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria connessi agli adempimenti per l'iscrizione al registro delle imprese, nonché del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio, di cui all'articolo 4, sono stati ritenuti trascurabili, posto che la nuova platea di beneficiari non risulta molto più grande di quella prevista a legislazione vigente e che almeno una parte di essa potrebbe già essere iscritta al registro delle imprese;
    l'abbattimento da 1/3 a 1/6 del coefficiente forfetario previsto dalla relazione tecnica ai fini del calcolo del minor gettito derivante dalla nuova disciplina sul cosiddetto patent box, di cui all'articolo 5, tiene conto sia dell'inclusione di nuovi redditi tra quelli agevolabili, sia dei nuovi criteri per la determinazione della quota di reddito agevolabile, previsti dal medesimo articolo 5;
    la Fondazione Istituto Italiano di tecnologia potrà perseguire le proprie funzioni istituzionali anche attraverso la promozione di piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 5, senza maggiori Pag. 86oneri rispetto a quelli già complessivamente stimati nella relazione tecnica con riferimento all'articolo 4, comma 9;
    l'utilizzo delle disponibilità in conto residui del fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, mediante destinazione di tali risorse in apposita contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, risulta compatibile con la dinamica di spesa già scontata nei tendenziali di finanza pubblica;
    la concessione dei contributi statali alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto finanziamenti dalle banche e dagli intermediari finanziari, anche qualora tali finanziamenti siano stati erogati non ricorrendo alla provvista costituita presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 8, sarà effettuata nel rispetto dei limiti di spesa già previsti in base alla legislazione vigente,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

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