CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 marzo 2015
399.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 110

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 10.45.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2124-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente la sola proposta emendativa Palazzotto 4.50, che prevede che l'ISPRA svolga le funzioni e i compiti, in materia di combustibili nucleari e rifiuti radioattivi, previsti dall'articolo 4 del disegno di legge, nelle more della piena operatività dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). In proposito, segnala che la proposta emendativa non appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi dal momento che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 45 del 2014 – entrato in vigore successivamente alla presentazione del disegno di legge in esame – fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dal suddetto decreto legislativo le funzioni dell'Autorità di regolamentazione competente, assegnate all'ISIN, continueranno ad essere svolte dall'ISPRA. Al riguardo, ritiene tuttavia opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI, con riferimento all'emendamento Palazzotto 4.50, volto a definire il riparto di competenze tra l'ISPRA e il neo-istituito Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), fa presente che la proposta emendativa in esame, avendo natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone quindi di esprimere nulla osta sull'emendamento Palazzotto 4.50.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.
C. 2425-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 18 dicembre 2014. Rammenta, altresì, che nella predetta Pag. 111occasione la Commissione, in considerazione dell'imminente chiusura dell'esercizio finanziario 2014, ha provveduto ad aggiornare al 2015 la decorrenza degli oneri.
  Fa presente che la Commissione di merito, nella seduta dell'8 gennaio 2015, ha quindi concluso l'esame del provvedimento modificando il testo al fine di recepire la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, formulata dalla Commissione bilancio.
  Rileva tuttavia come, in considerazione dell'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2015 e tenuto conto del fatto che il provvedimento deve essere ancora esaminato dal Senato, appaia necessario aggiornare il triennio di riferimento dei fondi speciali dal 2014-2016 al 2015-2017, eliminando conseguentemente il rinvio alle proiezioni per gli anni 2015 e 2016.
  Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2425-A Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012;
   rilevata la necessità, in considerazione dell'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2015, di aggiornare il triennio di riferimento dei fondi speciali dal 2014-2016 al 2015-2017, eliminando conseguentemente il rinvio alle proiezioni per gli anni 2015 e 2016;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: delle proiezioni fino alla fine del comma con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013.
C. 2625-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento, recante la ratifica e l'esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 18 dicembre 2014. Rammenta, altresì, che nella predetta occasione la Commissione, in considerazione dell'imminente chiusura dell'esercizio finanziario 2014, ha provveduto ad aggiornare al 2015 la decorrenza degli oneri. Fa presente che la Commissione di merito, nella seduta dell'8 gennaio 2015, ha quindi concluso l'esame del provvedimento modificando il testo al fine di recepire la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, formulata dalla Commissione bilancio.Pag. 112
  Rileva tuttavia come, in considerazione dell'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2015 e tenuto conto del fatto che il provvedimento deve essere ancora esaminato dal Senato, appaia necessario aggiornare il triennio di riferimento dei fondi speciali dal 2014-2016 al 2015-2017, eliminando conseguentemente il rinvio alle proiezioni per gli anni 2015 e 2016. Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2625-A, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013;
   rilevata la necessità, in considerazione dell'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2015, di aggiornare il triennio di riferimento dei fondi speciali dal 2014-2016 al 2015-2017, eliminando conseguentemente il rinvio alle proiezioni per gli anni 2015 e 2016;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: delle proiezioni fino alla fine del comma con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013.
C. 2515-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 4 dicembre 2014. Rammenta, altresì, che nella predetta occasione la Commissione bilancio ha rilevato l'opportunità di modificare la formulazione dell'articolo 3, comma 1, del provvedimento, in maniera conforme alla prassi contabile, prevedendo l'esplicito riferimento alle proiezioni per gli anni 2015 e 2016 dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri relativo al bilancio 2014. Fa presente che la Commissione di merito, nella seduta del 4 dicembre 2014, ha quindi concluso l'esame del provvedimento modificando il testo al fine di recepire la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, formulata dalla Commissione bilancio.Pag. 113
  Rileva tuttavia come, in considerazione dell'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2015 e tenuto conto del fatto che il provvedimento deve essere ancora esaminato dal Senato, appaia necessario aggiornare il triennio di riferimento dei fondi speciali dal 2014-2016 al 2015-2017, eliminando conseguentemente il rinvio alle proiezioni per gli anni 2015 e 2016.
  Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2515-A Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013;
   rilevata la necessità, in considerazione dell'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2015, di aggiornare il triennio di riferimento dei fondi speciali dal 2014-2016 al 2015-2017, eliminando conseguentemente il rinvio alle proiezioni per gli anni 2015 e 2016;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: delle proiezioni fino alla fine del comma con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003.
C. 2574-A Governo ed emendamenti.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e degli emendamenti ad esso riferiti.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 4 dicembre 2014. Rammenta, altresì, che nella predetta occasione la Commissione, in considerazione dell'imminente chiusura dell'esercizio finanziario 2014, ha provveduto ad aggiornare al 2015 la decorrenza degli oneri.
  Fa presente che la Commissione di merito, nella seduta del 4 dicembre 2014, ha quindi concluso l'esame del provvedimento modificando il testo al fine di recepire la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, formulata dalla Commissione bilancio.
  Rileva tuttavia come, in considerazione dell'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2015 e tenuto conto del fatto che il provvedimento deve essere ancora esaminato dal Senato, appaia necessario aggiornare Pag. 114il triennio di riferimento dei fondi speciali dal 2014-2016 al 2015-2017, eliminando conseguentemente il rinvio alle proiezioni per gli anni 2015 e 2016.
  Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2574-A Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003 e l'emendamento ad esso riferito contenuto nel fascicolo n. 1;
   rilevata la necessità, in considerazione dell'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2015, di aggiornare il triennio di riferimento dei fondi speciali dal 2014-2016 al 2015-2017, eliminando conseguentemente il rinvio alle proiezioni per gli anni 2015 e 2016;
  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: delle proiezioni fino alla fine del comma con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, avverte che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente la sola proposta emendativa Miotto 3.50, volta a prevedere che all'attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, si provveda esclusivamente a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione e non anche – ed in via prioritaria – a valere sulle disponibilità del Fondo nazionale per le politiche sociali, come attualmente previsto dal testo all'esame dell'Assemblea.
  In proposito, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo in via esclusiva del Fondo sociale per occupazione e formazione, riducendo di fatto l'ambito delle risorse cui eventualmente ricorrere nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa indicate nell'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica, sia suscettibile di compromettere il carattere effettivo della clausola di salvaguardia medesima, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI, in mancanza di apposita relazione tecnica, esprime parere contrario sull'emendamento Miotto 3.50.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, preso atto della valutazione testé resa dal rappresentante del Governo – e ferma restando, a suo giudizio, la necessità di avviare una più ampia riflessione sulla questione complessiva dell'utilizzo delle clausola di salvaguardia –, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento Miotto 3.50, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 115

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.
C. 2575-A Governo ed emendamenti.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e degli emendamenti ad esso riferiti.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 4 dicembre 2014. Rammenta, altresì, che nella predetta occasione la Commissione, in considerazione dell'imminente chiusura dell'esercizio finanziario 2014, ha provveduto ad aggiornare al 2015 la decorrenza degli oneri.
  Fa presente che la Commissione di merito, nella seduta del 4 dicembre 2014, ha quindi concluso l'esame del provvedimento modificando il testo al fine di recepire la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, formulata dalla Commissione bilancio.
  Rileva tuttavia come, in considerazione dell'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2015 e tenuto conto del fatto che il provvedimento deve essere ancora esaminato dal Senato, appaia necessario aggiornare il triennio di riferimento dei fondi speciali dal 2014-2016 al 2015-2017, eliminando conseguentemente il rinvio alle proiezioni per gli anni 2015 e 2016.
  Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2575-A Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010 e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   rilevata la necessità, in considerazione dell'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2015, di aggiornare il triennio di riferimento dei fondi speciali dal 2014-2016 al 2015-2017, eliminando conseguentemente il rinvio alle proiezioni per gli anni 2015 e 2016;
  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: delle proiezioni fino alla fine del comma con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, avverte che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, in relazione al quale ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle seguenti proposte emendative:
   Miotto 3.50, volta a prevedere che all'attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, si provveda Pag. 116esclusivamente a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione e non anche – ed in via prioritaria – a valere sulle disponibilità del Fondo nazionale per le politiche sociali, come attualmente previsto dal testo all'esame dell'Assemblea. In proposito, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo in via esclusiva del Fondo sociale per occupazione e formazione, riducendo di fatto l'ambito delle risorse cui eventualmente ricorrere nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa indicate nell'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica, sia suscettibile di compromettere il carattere effettivo della clausola di salvaguardia medesima, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009;
   Spadoni 3.2, volta a prevedere che all'attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, si provveda esclusivamente mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità, sotto il profilo finanziario, della clausola di salvaguardia così come riformulata, con particolare riferimento allo stato delle effettive disponibilità iscritte sul predetto Fondo;
   Spadoni 3.3, volta a prevedere che all'attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, si provveda esclusivamente a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali e non anche, in via eventuale, a valere su quelle del Fondo sociale per occupazione e formazione, come attualmente previsto dal testo all'esame dell'Assemblea. In proposito, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo in via esclusiva del Fondo nazionale per le politiche sociali, riducendo di fatto l'ambito delle risorse cui eventualmente ricorrere nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa indicate nell'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica, sia suscettibile di compromettere il carattere effettivo della clausola di salvaguardia medesima, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009;
   Spadoni 3.1, volta a prevedere che all'attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, si provveda anche tramite ricorso, in via eventuale, alle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, in luogo del Fondo sociale per occupazione e formazione, come attualmente previsto dal testo all'esame dell'Assemblea. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità, sotto il profilo finanziario, della clausola di salvaguardia così come riformulata, con particolare riferimento allo stato delle effettive disponibilità iscritte sul predetto Fondo.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI, in mancanza di apposita relazione tecnica, esprime parere contrario sulle proposte emendative testé richiamate dal relatore.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, preso atto delle valutazioni testé rese dal rappresentante del Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti Miotto 3.50 e Spadoni 3.2, 3.3 e 3.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.
C. 2844 Governo.
(Parere alle Commissioni VI e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 117

  Antonio MISIANI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, osserva quanto segue.
  In merito agli articoli 1 e 2, concernenti, rispettivamente, le banche popolari e la portabilità dei conti correnti, non formula osservazioni, tenuto conto che le norme non appaiono suscettibili di determinare effetti diretti per la finanza pubblica.
  Per quanto attiene all'articolo 3, riguardante la SACE SpA, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa la sostenibilità delle operazioni finanziarie demandate alla predetta società, ai fini del complessivo equilibrio economico-finanziario della medesima. Osserva che a tale riguardo uno specifico rilievo assumono le modalità ed i limiti che caratterizzeranno l'intervento della SACE SpA nel settore del credito diretto, anche ai fini della verifica dei relativi profili di rischio. Ritiene che andrebbero altresì esplicitati i rapporti fra la futura attività di erogazione del credito da parte di SACE SpA e quella, già prevista dalla normativa in materia, di assicurazione e coassicurazione, tenuto conto che gli impegni assunti dalla stessa SACE SpA nello svolgimento di tale attività beneficiano, entro i limiti previsti dalla vigente normativa, della garanzia dello Stato.
  Quanto all'articolo 4, concernente le piccole e medie imprese innovative, segnala preliminarmente che la relazione tecnica fornisce solo in parte gli elementi utilizzati ai fini del procedimento di quantificazione. Ai fini della verifica di tale stima ritiene pertanto necessario acquisire i seguenti elementi e dati.
  In particolare, in merito alla platea dei potenziali beneficiari – stimata in circa 7.000 soggetti – rileva che la relazione tecnica non precisa come sia stato elaborato tale dato, limitandosi ad indicare le relative fonti statistiche. Ritiene che andrebbero quindi esplicitati i criteri seguiti nella definizione della predetta platea di potenziali beneficiari e che andrebbe inoltre chiarito se nella stima sia stato considerato che la qualificazione di «PMI innovativa» è consentita per tutte le imprese che svolgono attività economica indipendentemente dalla forma giuridica, mentre la disciplina vigente riconosce la qualifica di start-up innovative alle sole società di capitali, conformemente all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012.
  Con riferimento alla quantificazione degli effetti finanziari relativi all'estensione degli incentivi fiscali agli investimenti, fa presente quanto segue:
   la relazione tecnica utilizza il valore di incremento di capitale sociale, pari a 18 milioni di euro, rilevato dalle dichiarazioni dei redditi delle start-up nel primo anno di entrata in vigore della nuova disciplina agevolativa, ai sensi del citato decreto-legge n. 179 del 2012. Tenuto conto che l'incremento del capitale investito da parte delle imprese/persone fisiche risulta più immediato e non richiede le procedure previste per le società di capitali, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione circa la possibilità di considerare, in via prudenziale, un ammontare di nuovi investimenti proporzionalmente maggiore rispetto a quello rilevato per le società di capitali;
   la stima è stata effettuata riproporzionando, in base al numero dei soggetti (potenziali beneficiari/numero start-up innovative), l'onere medio delle start-up innovative. Tale valore medio è determinato considerando il beneficio fiscale in favore degli investitori persone fisiche (detrazione IRPEF 19 per cento, elevata al 25 per cento per le start-up a vocazione sociale) e delle persone giuridiche (deduzione ai fini IRES del 20 per cento del capitale investito, elevata al 27 per cento nel caso di start-up a vocazione sociale). Nel caso delle piccole e medie imprese innovative, oggetto delle norme in esame, ritiene che andrebbe precisato se gli investimenti in capitale beneficino della detrazione IRPEF o della deduzione dalla base imponibile Pag. 118determinate sulla base del reddito di impresa: in tale ultima ipotesi infatti andrebbero considerati sia la diversa aliquota IRPEF rispetto a quella IRES, applicabile alle start-up, sia gli effetti in termini di addizionali IRPEF;
   in merito al profilo temporale, la relazione tecnica considera il beneficio per un periodo di sette anni dalla data di avvio dell'impresa ossia «anche oltre i residui esercizi nei quali sarà in vigore la normativa agevolativa relativa alle start-up innovative, gli esercizi 2015 e 2016». In proposito ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento circa la possibilità di un incremento dei beneficiari a decorrere dal 2017, in quanto alcuni soggetti, qualificati attualmente come start-up innovative, potrebbero, dal 2017, rientrare nell'ambito di quelli qualificati come PMI innovative e fruire dei benefici in esame.

  Con riferimento alla quantificazione degli effetti finanziari relativi alla deroga alla normativa sulle società di comodo, la relazione tecnica considera:
   il numero delle start-up innovative che, in quanto tali, nel 2012 hanno fruito, nella dichiarazione dei redditi, della predetta deroga (3.500 soggetti); la relazione tecnica precisa inoltre che l'IRES dovuta da tali soggetti è risultata pari a circa 6 milioni di euro. Peraltro tale dato non sembrerebbe utilizzato ai fini della quantificazione. Ritiene che sul punto andrebbe quindi precisato se i suddetti 6 milioni siano riferiti all'IRES effettivamente pagata dai soggetti considerati ovvero all'imposta che gli stessi avrebbero dovuto versare in caso di applicazione della disciplina sulle società di comodo;
   la stima effettuata non sembra utilizzare i parametri sopra indicati, in quanto è ottenuta moltiplicando due fattori (3,5 e –0,5): ritiene che andrebbe quindi chiarito se il parametro «3,5» corrisponda alla proporzione tra soggetti potenziali e start-up e se il parametro «-0,5» corrisponda – come sembrerebbe – all'onere stimato dalla relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 179 del 2012 (0,5 milioni di euro su base annua). Giudica tale chiarimento necessario alla luce del dato riportato nella relazione tecnica – 6 milioni di IRES dovuta dalle start-up innovative – di cui non si comprende il collegamento rispetto al suddetto importo di 0,5 milioni utilizzato per la quantificazione.

  Con riferimento alla quantificazione degli effetti finanziari relativi alla disciplina sulle stock option, ritiene che andrebbero acquisiti gli elementi posti alla base della stima. La relazione tecnica, infatti, fornisce un risultato (minor gettito fiscale: 7,7 milioni; minor gettito contributivo: 7 milioni nel 2015 e 9,4 milioni dal 2016) indicando peraltro a supporto dei dati solo alcuni dei criteri che consentirebbero una verifica della quantificazione. Ricorda, in proposito, che alla disciplina vigente in favore delle start-up innovative sono stati a suo tempo ascritti effetti negativi pari a 35 milioni annui, in termini di gettito fiscale, e a 38 milioni annui, in termini di gettito contributivo.
  In merito alla concessione gratuita dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, osserva che la relazione tecnica non considera la norma. Tenuto conto dell'ampiezza della platea dei soggetti potenzialmente interessati, considera opportuna una valutazione del Governo circa la compatibilità dell'intervento con le disponibilità del predetto Fondo, alla luce degli impegni già a carico del medesimo.
  Ritiene che ulteriori chiarimenti andrebbero acquisiti in ordine all'ampliamento della definizione di start-up innovative disposta dal comma 11, rispetto alla quale la relazione tecnica non quantifica effetti negativi in quanto considerati di trascurabile entità. In particolare giudica utile acquisire un'indicazione in merito all'impatto della disposizione.
  Segnala, altresì, che la relazione tecnica non considera gli effetti di minor gettito riferiti all'esenzione, per i primi quattro anni, dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria connessi agli adempimenti Pag. 119per l'iscrizione al registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. In proposito ricorda che la relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 179 del 2012 aveva considerato tali effetti di entità trascurabile. In relazione alla più ampia platea ora interessata, ritiene che andrebbe acquisita una indicazione circa l'impatto finanziario ora previsto.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 12, rileva che il Fondo per interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2015, in 39,6 milioni di euro per l'anno 2016 e in 26,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, derivanti dall'estensione delle disposizioni in favore delle start-up innovative anche alle piccole e medie imprese innovative, reca le necessarie disponibilità (capitolo 3075 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).
  Con riguardo all'articolo 5, commi 1 e 4, concernente la Patent box, evidenzia che la relazione tecnica, ai fini della stima degli effetti di gettito, utilizza i dati e la metodologia della relazione tecnica riferita alla legge di stabilità 2015, modificando tuttavia uno dei parametri utilizzati ai fini della predetta stima: infatti, l'ammontare di reddito prodotto dai beni immateriali, che la relazione tecnica alla legge di stabilità riduceva di 1/3 «al fine di considerare i costi sostenuti per il mantenimento, accrescimento e sviluppo dei beni immateriali», viene ridotto di 1/6 nella stima in esame. In proposito ritiene che andrebbero forniti elementi a supporto del diverso criterio utilizzato.
  Osserva inoltre che tale criterio appare riferirsi alla sola modifica relativa all'aumento dei costi di attività di ricerca e sviluppo; non sembrano invece aver riscontro, nel procedimento di quantificazione, le modifiche rispetto alla precedente disciplina riguardanti l'ampliamento dell'ambito oggettivo dell'agevolazione in esame mediante l'inclusione tra i redditi agevolabili di quelli derivanti dall'utilizzo di marchi non funzionalmente equivalenti ai brevetti, modelli e disegni. Sul punto giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo, al fine di escludere eventuali elementi di sottostima dell'onere in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il Fondo per interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri, valutati in 36,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 33,3 milioni di euro per l'anno 2017, 40,3 milioni di euro per l'anno 2018 e in 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, derivanti dalle modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali e al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, reca le necessarie disponibilità (capitolo 3075 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).
  In ordine all'articolo 5, commi 2 e 3, riguardante la Fondazione Istituto italiano di tecnologia, ritiene opportuna una conferma in merito alla possibilità per tale fondazione, che rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini dei conti europei, di svolgere le funzioni attribuitegli delle norme in esame con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Osserva, inoltre, che le norme, nell'indicare le attività che verranno svolte dall'Istituto, fanno riferimento all'utilizzo delle forme previste per le piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge in esame. In proposito rileva che il citato comma 9 attribuisce a tali categorie di imprese numerose agevolazioni e semplificazioni fiscali, previste a legislazione vigente per le start up innovative. Ritiene, pertanto, opportuna una precisazione in merito al rinvio operato all'articolo 4 anche al fine di escludere eventuali riflessi negativi per la finanza pubblica.
  Circa l'articolo 6, concernente il prestito indiretto per investitori istituzionali esteri, non formula osservazioni alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica e dalla relazione illustrativa.
  In merito all'articolo 7, riguardante la società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese, Pag. 120tenuto conto che i limiti e le modalità di concessione delle garanzie sono rinviati ad un successivo provvedimento, segnala che non si dispone di elementi atti a verificare i relativi profili applicativi. Rileva peraltro che la garanzia ai sensi del comma 3 sarà concessa nei limiti delle risorse previste dal comma 8. Con riferimento alle risorse utilizzate rileva che, trattandosi di somme iscritte in conto residui, la collocazione delle stesse in apposita contabilità per le finalità in esame comporta la possibilità di impiego anche oltre la tempistica prevista dalla vigente legislazione contabile per l'utilizzo dei residui. Ritiene che andrebbe chiarito se tale possibilità risulti compatibile rispetto alla dinamica di spesa scontata nei tendenziali con riferimento a tali risorse. Ciò al fine di evitare effetti negativi sui saldi di cassa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 8, rileva che le disponibilità in conto residui a cui la disposizione fa riferimento sono quelle iscritte nel capitolo 7590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze recante fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato e che il suddetto capitolo reca residui per un ammontare pari a 900 milioni di euro.
  Quanto all'articolo 8, concernente il ricorso facoltativo alla provvista della Cassa depositi e prestiti, rileva che la disposizione appare finalizzata a riconoscere i contributi pubblici, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, anche alle imprese che abbiano ottenuto finanziamenti da banche e intermediari finanziari a valere su una provvista autonoma, estendendo l'ambito di applicazione dell'agevolazione in esame. Considera, pertanto, opportuno che il Governo confermi l'effettiva riconducibilità delle agevolazioni – pur in presenza dell'estensione dell'ambito applicativo – al limite di spesa già previsti in base alla vigente normativa.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Rocco PALESE (FI-PdL) osserva preliminarmente come l'intervento di riforma delle banche popolari realizzato dal Governo con il provvedimento in esame avrebbe dovuto, a suo giudizio, essere più opportunamente posto in essere attraverso lo strumento del disegno di legge.
  Passando quindi al merito di talune disposizioni, in relazione all'articolo 5, commi 2 e 3, condivide le preoccupazioni espresse, nel corso del ciclo di audizioni svolte dalle Commissioni riunite VI e X nell'ambito dell'esame in sede referente, dai rappresentanti dell'Istituto italiano di tecnologia, in ordine alla effettiva capacità da parte di tale ente di provvedere ai nuovi compiti ad esso assegnati ad invarianza di risorse umane, strumentali e finanziarie.
  Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 7, concernente l'istituzione di una società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese, reputa opportuno che la Commissione bilancio valuti attentamente non solo gli eventuali riflessi finanziari delle norme in parola ma anche la presenza di efficaci forme di controllo in fase attuativa.
  Nel complesso, ritiene che il provvedimento in esame, nonostante quanto sostenuto nel corso del citato ciclo di audizioni dai rappresentanti della Banca d'Italia, non appare in grado di conseguire quegli obiettivi di maggiore tutela delle esigenze dei risparmiatori e di effettivo adeguamento alle direttive impartite dalle istituzioni europee per il settore bancario che il Governo si è prefissato.
  In particolare, manifesta perplessità circa l'individuazione della soglia di un attivo superiore ad 8 miliardi di euro quale presupposto per la trasformazione delle banche popolari in società per azioni, tenuto conto del fatto che tale parametro risulta sensibilmente minore, dal punto di vista dimensionale, rispetto a quello adottato a livello europeo.
  Alla luce delle rilevanti implicazioni, anche sotto il profilo finanziario, del provvedimento, con particolare riferimento agli eventuali effetti in termini di minore gettito, auspica pertanto che nel corso dell'esame Pag. 121presso le Commissioni di merito possano essere arrecate al testo le opportune correzioni migliorative.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
Nuovo testo C. 1658 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2015.

   Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 14 gennaio 2015 la Commissione aveva deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la presentazione, entro il termine di dieci giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame. Chiede quindi al rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia stata predisposta.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI evidenzia di aver più volte sollecitato, purtroppo senza esito, i ministeri competenti ad effettuare gli approfondimenti istruttori necessari per consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di trasmettere la relazione tecnica. Chiede pertanto di poter disporre di tempo ulteriore per presentare tale relazione.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 3 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola de Micheli.

  La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.
Atto n. 143.
(Rilievi alle Commissioni III e IV).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame è adottato ai sensi dell'articolo 537-ter del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante Codice dell'ordinamento militare. Tale articolo prevede che il Ministero della difesa può svolgere per conto di altri Stati esteri, con i quali sussistano accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, attività di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale. Le somme percepite dal Ministero della difesa per il rimborso dei costi sostenuti per le attività di supporto tecnico-amministrativo collegate all'acquisizione di detti materiali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate ai Fondi per la dismissione del patrimonio immobiliare costituiti presso il Ministero della difesa.
  Evidenzia che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.Pag. 122
  Passando all'esame degli aspetti rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in ordine ai seguenti aspetti:
   il meccanismo di riassegnazione delle somme percepite dal Ministero della difesa per le attività di supporto tecnico-amministrativo in esame riproduce essenzialmente la previsione già contenuta nell'articolo 537-ter del Codice dell'ordinamento militare, al quale a suo tempo non sono stati ascritti effetti finanziari;
   le attività previste dal provvedimento saranno svolte dal Ministero della difesa nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Per quanto attiene al meccanismo di rimborso dei costi sostenuti per le attività di supporto svolte dalla Difesa e, in particolare, per la cessione dei materiali militari (anche mediante ricondizionamento e riconfigurazione), ritiene opportuno acquisire elementi in ordine alle modalità applicative di detto meccanismo, al fine di verificare che i rimborsi non determinino un disallineamento temporale – fra oneri sostenuti e somme acquisite – suscettibile di determinare effetti negativi in termini di cassa.

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di fornire, in una successiva seduta, i chiarimenti sui punti evidenziati dal relatore.

  Giulio MARCON (SEL) si dichiara preoccupato che il provvedimento in esame trasformi le Forze armate in una sorta di broker nell'attività di vendita di armi, con il rischio evidente di un conflitto di interessi. Ritiene inoltre opportuno che sia chiarito se le somme percepite per lo svolgimento delle attività previste dal provvedimento in esame, delle quali l'articolo 6 prevede la riassegnazione, siano esclusivamente i rimborsi per le attività effettuate o anche i proventi derivanti dalla cessione dei materiali di armamento. Osserva, infine, come nell'articolo 3 del provvedimento manchi qualsiasi riferimento alla legge n. 185 del 1990, sul controllo relativo all'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, pur riconoscendo che il suddetto articolo preveda un'espressa autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento e che un rinvio alla legge n. 185 del 1990 sia contenuto all'articolo 2.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo in materia di agenzie di rating del credito.
Atto n. 148.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2013/14/UE in materia di agenzie di rating del credito ed è adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (legge n. 154 del 2014).
  Rileva che il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, in base alla quale da esso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che il testo reca inoltre, all'articolo 4, una clausola di neutralità finanziaria.
  Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, non formula osservazioni alla luce di quanto precisato dalla medesima relazione tecnica e tenuto conto che le amministrazioni interessate dal provvedimento in esame Pag. 123non appartengono al comparto delle amministrazioni pubbliche ai fini dei conti europei.
  Formula pertanto la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in materia di agenzie di rating del credito (atto n. 148);

VALUTA FAVOREVOLMENTE
   lo schema di decreto legislativo».

  Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.25.