CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 marzo 2015
399.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 28

SEDE REFERENTE

  Martedì 3 marzo 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 13.45.

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.
C. 2150 Ferranti, C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2767 Pagano.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2015.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che, come preannunciato, oggi saranno illustrati gli emendamenti mentre domani saranno espressi i pareri sugli emendamenti e si procederà alle relative votazioni per concludere l'esame degli emendamenti giovedì prossimo.

  Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che il testo base, come risulterebbe modificato dagli emendamenti del Governo, che sono quelli che verosimilmente saranno approvati dalla maggioranza, non apporterebbe nessuna apprezzabile modifica alla disciplina della prescrizione. Preannuncia, quindi, sin d'ora, in vista dell'esame in Assemblea, la presentazione di una relazione di minoranza. A tale proposito, ricorda come la proposta di legge del suo gruppo, volta a «bloccare» la prescrizione sin dal momento del rinvio a giudizio, sia molto diversa rispetto a quella del testo base e, soprattutto, risolutiva dei reali problemi posti dall'attuale disciplina della prescrizione. In via subordinata, ritiene che dovrebbe essere soppresso l'articolo 161, secondo comma, del codice penale, il quale prevede, in particolare, che, fatti salvi reati particolarmente gravi, in nessun Pag. 29caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere ovvero, in determinate situazioni soggettive, ulteriori aumenti. Ricorda come molti auditi abbiano individuato in questa norma un punto critico che determina il 95 per cento delle ipotesi di prescrizione.

  Vittorio FERRARESI (M5S) concorda pienamente con quanto dichiarato dal collega Colletti in merito all'articolo 161, secondo comma, del codice penale. Rileva come oggi il PD, considerata la condivisione del MoVimento 5 Stelle, abbia una grande occasione di riforma di una legge, quale la legge Ex Cirielli, voluta da Berlusconi. Questa occasione sarebbe sprecata se non fosse quantomeno soppresso il secondo comma del predetto articolo 161. A questo comma sono previste delle modificazioni da un emendamento del collega Ermini, che in astratto sono condivisibili, ma che in concreto non lo sono in quanto mantengono comunque in piede il secondo comma. A suo giudizio, peraltro, la migliore soluzione sarebbe quella interruzione della prescrizione con l'esercizio penale, secondo la proposta di legge del M5S, che è stata apprezzata sostanzialmente da tutti gli auditi.
  Ritiene, inoltre, opportuna un'ulteriore riflessione sull'articolo 4 che, per quanto abbia una ratio condivisibile, potrebbe forse prestarsi a strumentalizzazioni da parte degli avvocati che potrebbero mettersi d'accordo per non far interrompere la prescrizione.

  Daniele FARINA (SEL) sottolinea di ricordare come nel corso delle audizioni solo l'ANM magistrati abbiano espresso apprezzamento per la proposta di legge del M5S. Ribadisce la contrarietà del suo gruppo ad aumenti indiscriminati dei tempi di prescrizione che si tradurrebbero per generalizzati aumenti dei tempi del processo. Sarebbero invece opportune delle modifiche all'attuale normativa volte a sanare le incongruenze verificatesi nella prassi quotidiana rispetto a particolari reati.

  Sofia AMODDIO (PD), relatore, chiede chiarimenti ai deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle sulla richiesta di soppressione del secondo comma dell'articolo 161. Fa presente che una soppressione dell'intero comma eliminerebbe qualsiasi limite ai tempi di prescrizione in caso di interruzioni.

  Andrea COLLETTI (M5S) risponde alla collega Amoddio richiamando l'emendamento 1.10 presentato dal suo gruppo, secondo cui la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà. Alla luce di questo emendamento si deve leggere la soppressione del secondo comma dell'articolo 161.

  Vittorio FERRARESI (M5S) rileva che la soppressione del secondo comma dell'articolo 161 deve essere intesa come l'eliminazione di un termine massimo per la prescrizione, come peraltro è già oggi previsto per una serie di reati gravi richiamati indirettamente dalla eccezione prevista all'inizio del secondo comma. Sottolinea, inoltre, che si tratterebbe di restaurare il regime previsto prima della legge ex Cirielli.

  Sofia AMODDIO (PD), relatore, osserva che prima della legge ex Cirielli non vi era l'esigenza di prevedere un termine massimo in quanto i termini di prescrizione, a causa del criterio degli scaglioni, erano molto lunghi.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
C. 2737 Bindi.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che oggi avrà inizio l'esame del provvedimento con una relazione esplicativa dello stesso da parte del correlatore Davide Mattiello, mentre in una prossima seduta interverrà l'altro correlatore Claudio Fava.

  Davide MATTIELLO (PD), relatore, osserva che la proposta di legge in esame è stata elaborata sulla base dell'esperienza applicativa della normativa in vigore in materia di misure di prevenzione antimafia, di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati come disciplinata dal decreto legislativo n. 159 del 2011 (cd. Codice antimafia). In materia, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (Commissione antimafia) ha svolto un'intensa attività istruttoria, che è sfociata in una prima relazione (Doc. XXIII, n. 1) approvata il 9 aprile 2014. Detta relazione, che ha enucleato specifici interventi correttivi al Codice antimafia, è stata successivamente discussa dall'Assemblea della Camera dei deputati il 16 e 18 giugno 2014 e dall'Assemblea del Senato della Repubblica nella seduta del 17 giugno 2014: entrambi i rami del Parlamento hanno approvato una risoluzione in materia, di identico contenuto (alla Camera, la risoluzione 6-00075, Bindi ed altri). Ulteriori approfondimenti sulle necessarie modifiche al Codice antimafia sono contenuti nella Relazione approvata dalla stessa Commissione antimafia il 22 ottobre 2014 (Doc. XXIII n. 5), a cui è allegato un primo articolato che sintetizza le modifiche da apportare direttamente al Codice antimafia nonché un secondo articolato che propone una delega al Governo per l'emanazione di norme integrative del Codice antimafia. La proposta di legge A.C. 2727, che si compone di 58 articoli, tutti (escluso l'ultimo) di modifica del Codice antimafia (d'ora in poi: il Codice), risulta elaborato sulla base del complessivo lavoro della Commissione antimafia. Gli elementi principali di novità riguardano i seguenti aspetti: la legittimazione a proporre le misure di prevenzione e una revisione e snellimento del procedimento applicativo; l'istituzione di sezioni specializzate di prevenzione, coincidenti con il distretto della procura distrettuale antimafia; l'istituzione di un registro distrettuale delle misure di prevenzione; la nuova disciplina di contenimento degli effetti dell'incompetenza territoriale; l'esecuzione del sequestro a cura della polizia giudiziaria; le nuove disposizioni a tutela della trasparenza degli incarichi di amministratore giudiziario; la tutela anticipata dei terzi creditori, titolari di diritti di garanzia; nei sequestri di azienda, la nuova disciplina della verifica anticipata dei crediti e la nuovo misura del «controllo giudiziario dell'azienda»; il rafforzamento del ruolo dell'Agenzia nazionale.
  Passa ora a esaminare le singole disposizioni del provvedimento.
  L'articolo 1 integra l'elenco dei soggetti destinatari della proposta di applicazione delle misure. È quindi modificato l'articolo 4 del Codice cui sono aggiunti: gli indiziati dei reati di scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-ter c.p.) e di assistenza agli associati (articolo 418 c.p.); le persone che risultino dedite alla commissione di reati contro l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive; gli indiziati di delitti contro la p.a., quando siano dediti abitualmente a traffici illeciti o vivano abitualmente, anche in parte, dei proventi di tali delitti.
  I successivi articoli coordinano il contenuto del Codice con le novità introdotte dall'articolo 2 della proposta di legge in materia di titolarità della proposta di misure di prevenzione personali e con l'istituzione – prevista dal nuovo comma 4 dell'articolo 5 del Codice – di sezioni specializzate distrettuali per la trattazione delle misure di prevenzione.
  L'articolo 2 modifica l'articolo 5 del Codice (Titolarità della proposta. Competenza) per istituire le citate sezioni specializzate per la trattazione delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali) presso ogni tribunale del capoluogo di corte d'appello; sezioni distaccate di dette sezioni sono istituite nei soli tribunali circondariali di Trapani e Santa Maria Pag. 31Capua Vetere (per coordinamento, si veda infra l'articolo 58, comma 2, della proposta, che modifica sul punto l'ordinamento giudiziario).
  Lo stesso articolo 2 estende la titolarità del Procuratore nazionale antimafia alla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali anche nell'ambito delle attività di coordinamento delle procure distrettuali antimafia (articolo 371-bis, c.p.p.). Il deposito della proposta va fatto presso la cancelleria delle citate sezioni specializzate.
  E, poi, previsto un coordinamento tra il procuratore della Repubblica presso il capoluogo del distretto ed il procuratore del tribunale del circondario di dimora del proposto nonché la possibilità che il PM proponente la misura di prevenzione possa esercitare le funzioni nelle udienze dei procedimenti di prevenzione.
  Ad analoghe esigenze di coordinamento tra le diverse competenze in materia risponde quanto previsto dall'articolo 3 della proposta di legge. La disposizione introduce un articolo 5-bis nel Codice, relativo al parere del procuratore distrettuale sulle proposte degli altri soggetti legittimati alla richiesta di misure di prevenzione personali.
  Gli articoli 4 e 6 della proposta di legge modificano, rispettivamente, gli articoli 6 ed 8 del Codice, in materia di divieto di soggiorno. L'attuale divieto di soggiorno in una o più province è sostituito con il divieto riferito a una o più regioni.
  L'articolo 5 propone numerose modifiche al procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali antimafia, disciplinato dall'articolo 7 del Codice. In particolare: viene coordinata con le modifiche introdotte la previsione del termine per la decisione del tribunale (sulla richiesta di applicazione della misura con decreto motivato), con riferimento al parere del procuratore distrettuale; è precisato che il decreto motivato con cui il tribunale provvede sulla richiesta di applicazione della misura è di 30 giorni «dal deposito della proposta» (attualmente «dalla proposta»); vengono resi più effettivi i diritti di difesa, prevedendosi che il proposto alla misura ne conosca i contenuti già in occasione della notifica del decreto di fissazione della prima udienza; alle stesse finalità, è prevista la pubblicità dell'udienza in camera di consiglio e, a richiesta, la partecipazione del proposto detenuto tramite videoconferenza; attualmente è necessaria la sola partecipazione del difensore e del PM; analoga partecipazione a distanza è assicurata anche nel caso in cui sia necessario sentire i soggetti informati sui fatti rilevanti per il procedimento (attualmente è previsto l'ascolto a distanza dei soli testimoni); i nuovi commi da 10-bis a 10-octies determinano stringenti limiti temporali per proporre eccezioni di incompetenza territoriale e regolano gli effetti delle relative pronunce (anche in grado di impugnazione, vedi articolo 16 che modifica l'articolo 27 del Codice).
  I medesimi nuovi commi prevedono tempi certi (15 gg dalla conclusione dell'udienza) per il deposito dei decreti del tribunale che decidono sulla proposta (prorogabili in caso di motivazione «particolarmente complessa» di ulteriori 75 giorni) e, in caso di accoglimento anche parziale, accollano al proposto le spese processuali.
  L'articolo 7 integra la formulazione dell'articolo 14 del Codice, relativo alla decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale.
  Sono aggiunti due commi (2-bis e 2-ter) che prevedono la sospensione dell'esecuzione della misura nel periodo in cui il soggetto è sottoposto sia a custodia cautelare che a detenzione per esecuzione di pena.
  L'articolo 8, modificando l'articolo 17 del Codice:
   rende obbligatoria per le autorità competenti l'adozione, attualmente facoltativa, delle misure di prevenzione patrimoniali nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4 del Codice (gli indiziati di mafia e gli altri soggetti cui possono essere applicate le misure di prevenzione personali);Pag. 32
   attribuisce anche al Procuratore nazionale antimafia la titolarità della proposta di misure di prevenzione patrimoniali nell'ambito delle attività di impulso e di coordinamento previste dall'articolo 371 bis, commi 2 e 3, c.p.p.

  Attualmente, il P.N.A. può formulare soltanto proposte di misure di prevenzione personali. La modifica introdotta sembra rispondere alla centralità che la figura del Procuratore nazionale riveste nella lotta alle mafie e dal rilievo che in tale ambito hanno assunto le misure di aggressione dei patrimoni.
  L'articolo 9 modifica l'articolo 18 del Codice e stabilisce che, in caso di morte del proposto alla misura di prevenzione patrimoniale, la stessa possa essere eseguita sia nei confronti degli eredi e di chi risulta avere convissuto negli ultimi 5 anni con il defunto, sia nei confronti delle persone giuridiche del cui patrimonio il defunto risultava potere disporre anche indirettamente; la disposizione prevede, a tal fine, l'ausilio dell'Agenzia nazionale per la gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati (d'ora in poi: l'Agenzia nazionale).
  In ragione della natura tecnica delle indagini patrimoniali, integrando l'articolo 19 del Codice, l'articolo 10 della proposta di legge prevede l'accesso dell'autorità giudiziaria e delle altre autorità titolari della proposta di misura di prevenzione alla banca dati dell'Agenzia delle entrate (SID).
  L'articolo 11 modifica l'articolo 20 del Codice per prevedere la possibilità del sequestro di prevenzione anticipato. Infatti, i beni del proposto il cui valore risulti sproporzionato al reddito ovvero quando si hanno sufficienti indizi che fanno ritenere che tali beni provengano da attività illecita o ne costituiscano profitto o reimpiego, potranno essere sequestrati dal tribunale, anche d'ufficio, fin dalla presentazione della proposta di sequestro (anziché, come ora, a procedimento in corso).
   Inoltre – in caso di sequestro di aziende – oltre all'amministrazione giudiziaria di cui all'articolo 34, il giudice può adottare un nuovo strumento, il controllo giudiziario dell'azienda, previsto dal nuovo articolo 34-bis del Codice (v. ultra, articolo 22 della p.d.l.).
  Una ulteriore integrazione all'articolo 20 precisa, in caso di revoca del sequestro, l'obbligo di trascrizione e delle annotazioni nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.
  Un nuovo comma 3-bis prevede che gli esiti del procedimento (decreto di sequestro e sua revoca, anche parziale), subito dopo l'esecuzione delle misure, vadano comunicati per via telematica all'Agenzia nazionale.
  L'articolo 12 stabilisce – con la modifica dell'articolo 21 del Codice – che la competenza per l'esecuzione del sequestro passa dall'ufficiale giudiziario alla polizia giudiziaria (l'assistenza dell'ufficiale giudiziario diventa solo eventuale).
  Viene altresì disciplinato lo sgombero degli immobili occupati senza titolo, ordinato dal giudice delegato con l'ausilio della forza pubblica.
  L'articolo 13 modifica l'articolo 22 del Codice antimafia prevedendo l'ipotesi di sequestro urgente (quando vi è il pericolo che i beni possano essere dispersi, sottratti o venduti) disposto dal presidente del tribunale con decreto motivato, anche in assenza del parere del procuratore distrettuale in sede di convalida (previsto dal nuovo articolo 5-bis del Codice, v. articolo 3 della p.d.l.). Lo stesso parere diventa, invece, necessario in sede di convalida del sequestro d'urgenza da parte del tribunale.
  L'articolo 14 della proposta di legge propone uno degli interventi di maggior rilievo della proposta di legge. Infatti, modifica l'articolo 23 del Codice stabilendo che nell'udienza di prevenzione debbano essere chiamati ad intervenire i terzi titolari di diritti reali di godimento su cosa propria (proprietà) o altrui (superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù) e di garanzia (pegno e ipoteca). Attualmente, la citazione riguarda i soli terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro. Oltre alla rilevante previsione di intervento dei terzi titolari di diritti reali di garanzia è Pag. 33espunto dal testo il riferimento ai terzi titolari di diritti personali di godimento in quanto non attinenti ad un bene (ma a diritti di credito verso una persona determinata).
  L'articolo 15 modifica l'articolo 24 del Codice relativo alla confisca dei beni sequestrati.
  Anzitutto viene escluso che la disponibilità di beni di cui non si giustifichi la legittima provenienza possa essere giustificata dal provento o reimpiego di evasione fiscale. In senso conforme si è pronunciata recentemente la Suprema Corte di Cassazione (SU, sentenza n. 33451 del 30 luglio 2014).
  Inoltre, se non dispone la confisca, sarà comunque possibile al tribunale adottare le misure di amministrazione e controllo giudiziario dell'azienda di cui agli artt. 34 e 34-bis del Codice.
  L'articolo 15 prevede, infine, ulteriori cause di sospensione del termine per il deposito del decreto di confisca, connesse all'esercizio del diritto di difesa e all'integrazione del contraddittorio.
  Integrazioni alla disciplina delle comunicazioni e impugnazioni dei provvedimenti del tribunale sono dettate dall'articolo 16, di modifica dell'articolo 27 del Codice.
  In particolare, si prevede con i nuovi commi da 2-bis a 2-quinquies: una specifica ipotesi di annullamento del decreto di primo grado del tribunale da parte della corte d'appello, a seguito di acclarata incompetenza del giudice (rimangono, però, validi gli elementi già acquisiti); l'imputazione all'impugnante delle spese processuali, in caso di conferma anche parziale del decreto di sequestro; in caso di disposizione del sequestro da parte della corte d'appello in riforma del decreto del tribunale, l'applicazione della disciplina della gestione e destinazione dei beni di cui al Codice antimafia.
  Sono poi aggiunti all'articolo 27: il comma 3-bis, che prevede: la disciplina dell'esecutività dei provvedimenti di appello che, riformando il decreto di confisca del tribunale, revocano il sequestro; le ipotesi derivanti dall'eventuale sospensione dell'esecuzione chiesta dal PG (ipotesi attualmente non prevista); il comma 4-bis, relativo all'obbligo del procuratore della Repubblica presso il tribunale di trasmettere al PG presso la corte d'appello sia il proprio fascicolo sul procedimento di primo grado, sia quello successivo che contenga ulteriori elementi valutativi sopravvenuti dopo la decisione di primo grado del tribunale (quest'ultimo deve essere trasmesso anche alle parti).
  L'articolo 17 modifica l'articolo 28 del Codice, individuando il giudice competente sulla richiesta di revocazione della confisca di prevenzione (nelle ipotesi tassativamente previste dal comma 1 dello stesso articolo 28) nella Corte d'appello individuata a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale; attualmente la richiesta è proposta alla Corte d'appello competente per territorio.
  Ai sensi del citato articolo 11, relativo alla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, è stabilita una tabella in cui sono indicati in maniera tassativa i distretti di corte d'appello cui spetta la trattazione del procedimento. Per coordinamento con la modifica introdotta, in caso di accoglimento della richiesta di revocazione, sarà la Corte d'appello individuata ex articolo 11 c.p.p. a provvedere alla restituzione per equivalente ex articolo 46 del Codice.
  L'articolo 18, modificando l'articolo 30 del Codice, investe l'amministratore giudiziario delle attuali funzioni del custode dei beni oggetto di sequestro in sede penale, stante il ruolo attivo del primo nei compiti di gestione. Si tratta di beni sui quali possono comunque intervenire anche sequestro e confisca di prevenzione.
  Ulteriori modifiche riguardano l'obbligo, anche a procedimento di prevenzione in corso (e non concluso), di dichiarare con decreto l'esecuzione della confisca in sede penale.
  Per garantire continuità nella gestione, un comma aggiuntivo dell'articolo 30 prevede (comma 5-bis) che, in caso di sequestro di aziende, società o beni di cui sia necessaria l'amministrazione (i casi di cui all'articolo 104-bis, disp.att. c.p.p.), il giudice Pag. 34delegato alla procedura di amministrazione, gestione e destinazione dei beni nel corso di tutto il procedimento penale sarà quello che ha emesso il decreto di sequestro (se il giudice che ha emesso tale decreto è collegiale, sarà quest'ultimo a nominare il giudice delegato).
  L'articolo 19 della proposta di legge aggiunge un articolo 30-bis che coordina la disciplina penalistica con quella del Codice antimafia. Infatti, anche nei procedimenti penali in cui sono disposti il sequestro e la confisca di beni o di aziende, il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario per la gestione.
  Rimane applicabile la disciplina del Codice antimafia sull'amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e tutela dei terzi nonché quella, connessa, dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.
  L'articolo 20 modifica l'articolo 31 del Codice, prevedendo che il tribunale, in ragione delle condizioni economiche della persona sottoposta a misura di prevenzione, possa disporre di rateizzare la cauzione che a seguito dell'applicazione della misura questi deve versare alla cassa delle ammende.
  Gli articoli 21 e 22 contengono disposizioni in materia di amministrazione e controllo giudiziario di attività economiche e di aziende, In particolare, riprendendo una delle proposte elaborate dalla Commissione Fiandaca (istituita con DM Giustizia 10 giugno 2013 presso il Ministero della giustizia), viene riformulato l'articolo 34 e introdotto l'articolo 34-bis nel Codice antimafia con la finalità di introdurre strumenti di gestione delle aziende più flessibili e più idonei ad una gestione moderna e di mercato articolo 21 riscrive a tale scopo l'articolo 34 del Codice, in materia di amministrazione e controllo giudiziario di attività economiche ed aziende mentre l'articolo 22 detta la disciplina di un nuovo istituto, denominato controllo giudiziario (articolo 34-bis).
  In particolare, rispetto al vigente articolo 34, la nuova disposizione: prevede che il tribunale competente, sempre su proposta dei soggetti di cui all'articolo 17, possa adottare direttamente la misura senza disporre ulteriori indagini e verifiche; stabilisce che la durata dell'amministrazione giudiziaria sia possibile per un massimo di due anni (un anno, rinnovabile per sei mesi per non più di due volte); attualmente, la durata massima è di un anno e mezzo (sei mesi rinnovabili per ulteriori dodici), diversamente da ora, il rinnovo non può essere chiesto dall'autorità che propone la nuova misura (al rinnovo provvede il tribunale, d'ufficio o su richiesta del PM); indica più compiutamente i compiti dell'amministratore, soprattutto in relazione alle imprese esercitate in forma societaria; prevede l'iscrizione del provvedimento che dispone la misura, oltre che nei pubblici registri, in quelli della camera di commercio, prevede la possibilità, entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria, di procedere al passaggio al controllo giudiziario dell'azienda di cui al nuovo articolo 34-bis.
  L'articolo 22 introduce nel Codice, con l'articolo 34-bis, una nuova misura di prevenzione volta ad una gestione più flessibile dell'azienda in presenza di un minor livello di infiltrazione mafiosa.
  Il controllo giudiziario dell'azienda (peraltro già previsto in forma diversa dall'articolo 34, comma 8, del Codice) è, infatti, destinato a trovare applicazione in luogo dell'amministrazione giudiziaria (e altresì del sequestro di cui all'articolo 20 e della confisca di cui all'articolo 24) nei casi in cui l'agevolazione dell'attività dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione derivante dal libero esercizio dell'attività economica risulti occasionale, pur sussistendo il concreto pericolo di infiltrazioni mafiose nell'attività d'impresa.
  Anzitutto sono pressoché integralmente trasferite nel nuovo articolo 34-bis le disposizioni sul controllo giudiziale previste dal citato comma 8 dell'articolo 34 ovvero la possibilità per il tribunale di imporre l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di comunicare al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, gli atti di disposizione, di Pag. 35acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 10.000 (il limite attuale è di 25.822,34 euro) o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona, al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro 10 gg. dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.
  Le novità consistono: nella possibilità che il tribunale, con il provvedimento (assunto anche d'ufficio), possa nominare un giudice delegato e un commissario giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno ogni due mesi, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero; nell'elencazione dei compiti di controllo che il tribunale può imporre al commissario giudiziario eventualmente nominato; possono esservi specifici obblighi inerenti all'impossibilità di cambiare sede dell'impresa nonché ragione ed oggetto sociale, di compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato; di adempiere a specifici doveri informativi nei confronti del commissario giudiziario anche in relazione ad eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi; di adottare ed attuare efficacemente misure organizzative previste dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al D.Lgs 231/2001; di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.
  Per rendere più penetranti le verifiche sul corretto adempimento degli obblighi citati, il tribunale può autorizzare la polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari, al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenuta utile; dall'accertamento delle violazioni può derivare la decisione del tribunale di disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa di cui all'articolo 34 del Codice.
  L'articolo 34-bis disciplina, inoltre, la procedura di revoca del controllo giudiziario avviata dallo stesso titolare dell'impresa e su cui il tribunale decide in forma camerale, con la partecipazione del Pm, del giudice delegato e, se nominato, del commissario giudiziario).
  Infine, è prevista la possibilità che le stesse imprese destinatarie dell'informazione interdittiva antimafia chiedano di essere sottoposte a controllo giudiziario, con la nomina di un giudice delegato e di un commissario (quest'ultimo riferisce almeno ogni 2 mesi sulla sua attività al PM e al giudice delegato). In tal caso, come in quello di amministrazione giudiziaria, sono sospesi per l'azienda gli effetti interdittivi antimafia (ovvero l'impossibilità di stipulare contratti pubblici o ricevere concessioni, erogazioni, ecc.).
   La violazione degli obblighi di comunicazione previsti per l'amministratore giudiziario dall'articolo 34-bis è punita con la reclusione da 1 a 4 anni; in tal senso dispone l'articolo 50 della p.d.l., modificando l'articolo 76 del Codice.
  Gli articoli 23, 24 e 25 modificano gli articoli 35, 36 e 37 del Codice, concernenti disposizioni relative agli amministratori giudiziari.
  L'articolo 23, di modifica dell'articolo 35 del Codice (nomina e revoca dell'amministratore giudiziario), stabilisce: che il decreto di nomina del tribunale debba essere motivato; che la nomina, tra gli iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari, avvenga secondo criteri di trasparenza che assicurino la rotazione degli incarichi; che prima di assumere l'incarico, l'amministratore deve depositare apposita dichiarazione sugli altri incarichi che sta ancora eseguendo; nuove ipotesi di situazioni ostative alla nomina (come la sottoposizione a pene accessorie previste dalla legge fallimentare o l'aver lavorato alle dipendenze del proposto alla misura di prevenzione); che in caso di gestioni particolarmente complesse possano essere nominati più amministratori giudiziari; Pag. 36che gli amministratori giudiziari di aziende, nei casi più complessi, devono articolare preventivamente un ufficio di coadiuzione indicandone i componenti e gli oneri, così da sottoporlo all'autorizzazione del giudice; che l'amministratore svolge le sue funzioni di gestione, custodia e conservazione dei beni anche durante eventuali giudizi di impugnazione.
   L'articolo 24 modifica l'articolo 36 del Codice relativo ai contenuti della relazione mensile che l'amministratore giudiziario deve presentare al giudice delegato.
  In particolare, è ora previsto: che l'indicazione delle forme più idonee e redditizie dei beni sequestrati sia data anche in relazione alle decisioni del tribunale sulla gestione di aziende sequestrate; che la cancelleria avvisi le parti del deposito della relazione dell'amministratore sia per prenderne visione ed estrarne copia che, eventualmente, per contestare la stima dei beni; il nuovo comma 4 dell'articolo 36 detta la disciplina sull'accertamento peritale sui beni, che avviene solo se le contestazioni motivate sulla stima siano ritenute ammissibili dal tribunale.
  L'articolo 25, modificando l'articolo 37 del Codice, relativo ai compiti dell'amministratore giudiziario: esclude dal versamento al Fondo unico giustizia anche le somme derivanti dall'amministrazione di beni immobili; demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di stabilire le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione di tali beni.
   L'articolo 26 modifica l'articolo 38 del Codice, ridisegnando il profilo dei compiti che l'Agenzia nazionale svolge attualmente a supporto dell'autorità giudiziaria fino alla confisca di primo grado.
  Il nuovo articolo 38, in particolare stabilisce che l'Agenzia nazionale: svolge il suo ruolo di supporto nella gestione dei beni sequestrati fino alla confisca definitiva, sia nei procedimenti di prevenzione che in quelli penali, proponendo al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione; comunica con l'autorità giudiziaria per via telematica attraverso il proprio sistema informativo; assume la gestione dei beni dopo la confisca definitiva e fino alla destinazione del bene, avvalendosi di un coadiutore individuato – per evidenti ragioni di economia sistematica – nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale (salvo giustificate eccezioni).
  Si prevede una separata e distinta rendicontazione dell'attività di gestione a cui l'amministratore giudiziario è tenuto, per la parte riferibile alla gestione giudiziale e, come coadiutore, per la parte riferibile alla gestione di competenza dell'Agenzia, con separata approvazione del conto di gestione da parte del tribunale e da parte dell'Agenzia.
  Per accelerare le richieste di utilizzo dei beni confiscati è previsto che entro un mese (anziché gli attuali sei mesi) dal deposito del decreto di confisca di primo grado l'Agenzia nazionale pubblichi nel suo sito internet l'elenco dei beni immobili confiscati.
  L'articolo 27 modifica l'articolo 39 del Codice che prevede la titolarità dell'Avvocatura dello Stato per l'assistenza e la rappresentanza in giudizio degli amministratori giudiziari nelle controversie relative a rapporti relativi a beni sequestrati.
  Un nuovo comma 1-bis prevede, in via residuale, che possa essere nominato a tale scopo un libero professionista.
  Occorre valutare se il professionista in questione sia necessariamente un avvocato del libero foro.
  Viene infatti stabilito che, trascorsi 5 giorni dall'inoltro per via telematica da parte dell'amministratore giudiziario all'Avvocatura della richiesta di assistenza legale alla procedura, senza riscontro da parte dell'Avvocato generale dello Stato, il giudice delegato può nominare un libero professionista.
  L'articolo 28 modifica l'articolo 40 del Codice sulla gestione dei beni sequestrati coordinandone, anzitutto, il contenuto con quello dell'articolo 26 della proposta di legge in esame (di modifica dell'articolo 38 del Codice), che proroga fino alla confisca Pag. 37definitiva le funzioni di ausilio e supporto dell'Agenzia nazionale all'autorità giudiziaria per la gestione dei beni.
  Si precisa, poi, che gli atti di gestione reclamabili possono essere solo quelli compiuti dall'amministratore giudiziario in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato; si amplia il termine per il reclamo (15 giorni dall'effettiva conoscenza dell'atto); si prevede che il rito applicabile per il reclamo sia quello camerale di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale.
  L'articolo 29 modifica l'articolo 41 del Codice antimafia, norma centrale del nuovo assetto della gestione delle aziende sequestrate.
  Le novità introdotte riguardano: l'obbligo di nominare un amministratore iscritto alla sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari anche ove l'amministrazione riguardi, oltre alle aziende disciplinate dal codice civile (artt. 2555 e ss.), anche le partecipazioni societarie in società controllate (articolo 2359 c.c.); la nomina avviene con decreto motivato del tribunale, la relazione semestrale al tribunale, che deve contenere una particolareggiata analisi sulle possibilità di concreta prosecuzione o ripresa dell'attività produttiva ora ancorata a numerosi e dettagliati parametri (dal suo grado di caratterizzazione con il proposto e i suoi familiari; la natura dell'attività; modalità e ambiente in cui è svolta; forza lavoro occupata; capacità produttiva e mercato di riferimento); i contenuti dell'eventuale proposta di prosecuzione dell'attività d'impresa (comprendente, in particolare, l'elenco dei creditori, anche titolari di rapporti giuridici pendenti e di coloro che vantano diritti reali personali di godimento e garanzia – come le ipoteche – sui beni aziendali; le persone che lavorano o hanno lavorato in azienda e la natura dei loro rapporti di lavoro; le organizzazioni sindacali che operano all'interno dell'azienda con le loro eventuali proposte per la ripresa dell'attività) tempi rapidi, da parte del giudice delegato, per autorizzare l'amministratore giudiziario a proseguire l'attività (entro 30 gg dall'immissione in possesso dell'azienda) o a sospenderla fino alla rivalutazione dopo la prima relazione semestrale; la possibile partecipazione dell'Agenzia nazionale all'udienza camerale in cui il tribunale esamina la prima relazione e decide sulla prosecuzione o meno dell'attività d'impresa (il PM, l'amministratore e l'Agenzia nazionale, vengono sentiti, se compaiono), la non operabilità delle cause di scioglimento delle società per riduzione o perdita del capitale previste dal codice civile dalla data di immissione in possesso dell'amministratore fino all'approvazione del programma di prosecuzione dell'attività; la previsione di un decreto del Ministro della giustizia che dovrà stabilire le modalità semplificate di liquidazione e cessazione dell'impresa ove priva di beni aziendali; nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, l'attribuzione, nei limiti della quota sequestrata, dei poteri che spettano al socio.
  L'articolo 30 modifica l'articolo 42 del Codice in materia di spese, compensi e rimborsi all'amministratore giudiziario. Il riferimento al comma 9 (anziché, quello attuale, al comma 8) dell'articolo 35 del Codice, corregge un difetto di coordinamento delle norme vigenti).
  Si segnala come non risulti ancora emanato il decreto del Presidente della Repubblica (previsto dall'articolo 8 del D.Lgs 14/2010) relativo alle tabelle per le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari.
  L'articolo 31 della p.d.l. interviene sull'articolo 43 del Codice in materia di rendiconto della gestione stabilendo, per coordinamento con le novità introdotte, che il rendiconto debba essere presentato al giudice all'esito della procedura e comunque dopo la confisca definitiva (attualmente dopo la confisca di primo grado), tenuto conto dei criteri di contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5, del Codice.
  L'articolo 32 ha anch'esso natura di coordinamento (cfr articolo 26, comma 1, della p.d.l.), integrando la formulazione dell'articolo 44 del Codice con la previsione della gestione – da parte dell'Agenzia Pag. 38nazionale – dei beni confiscati in via definitiva nei procedimenti di prevenzione e in quelli penali.
  È, di conseguenza, abrogato il comma 2 dell'articolo 44 che prevede che l'Agenzia chieda il nullaosta al giudice delegato per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione dei beni (di cui all'articolo 40, comma 3).
  L'articolo 33 introduce una più corretta formulazione dell'articolo 45, comma 1, del Codice con la previsione della devoluzione dei beni allo Stato a seguito della irrevocabilità del provvedimento di confisca definitiva (anziché, come ora, della confisca definitiva di prevenzione, revocabile ex articolo 28 del Codice).
  L'articolo 34, modificando l'articolo 46 del Codice, integra le ipotesi in cui la restituzione dei beni confiscati può avvenire per equivalente con le ipotesi in cui i beni medesimi siano stati assegnati per finalità sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile.
  Nei casi di restituzione per equivalente, il pagamento della somma corrispondente al valore dei beni determinato dal tribunale è posto esclusivamente a carico del Fondo unico giustizia.
  L'articolo 35 riguarda il procedimento di destinazione dei beni confiscati. Modificando l'articolo 47 del Codice prevede che il provvedimento di destinazione, in caso di applicazioni della disciplina a tutela dei terzi creditori, è adottato entro 30 gg., anziché dall'approvazione del progetto di riparto, dalla comunicazione del progetto di pagamento dei crediti previsto dall'articolo 61, comma 4, del Codice (come modificato dall'articolo 47 della proposta in esame).
  L'articolo 36 modifica l'articolo 48 del Codice relativo alla destinazione dei beni e delle somme confiscate. In particolare si stabilisce che i beni immobili, in coerenza con la nuova disciplina dell'Agenzia nazionale, sono mantenuti al patrimonio statale ed utilizzati dalla stessa Agenzia, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio (attualmente del Ministro dell'interno). Inoltre, in relazione al trasferimento prioritario al patrimonio degli enti territoriali si sopprime il riferimento alle province e si aggiungono le cooperative a mutualità prevalente senza scopo di lucro agli enti che possono ottenere in concessione, a titolo gratuito, dagli stessi enti un bene immobile confiscato.
  L'articolo 37 della proposta di legge modifica l'articolo 51 del Codice prevedendo, al comma 2, che se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio il reddito derivante dai beni sequestrati è determinato provvisoriamente ai fini fiscali dall'amministratore giudiziario, tenuto al versamento delle imposte e ai relativi adempimenti dichiarativi a fini fiscali.
  L'articolo 38 interviene sull'articolo 52 del Codice in relazione alle condizioni la cui presenza garantisce dalla confisca i diritti di credito dei terzi che risultino da atti aventi data certa anteriore al sequestro o i diritti reali di garanzia costituiti prima del sequestro.
  Viene attualmente prevista come condizione, fatti salvi i crediti assistiti da legittime cause di prelazione, «che l'escussione del restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati».
  Detta condizione è sostituita, fatta salva la presenza delle citate cause di prelazione, dalla mancata disponibilità di altri beni del preposto su cui esercitare la garanzia patrimoniale idonea a soddisfare il credito.
  Per coordinamento con le modifiche introdotte, è poi stabilito che i citati crediti garantiti ed accertati (tramite la relativa verifica giudiziale di cui agli articoli 57 e seguenti del Codice concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono, sulla base delle risultanze della contabilità separata della gestione e delle eventuali vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale ed ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale (articolo 37, comma 5, del Codice).Pag. 39
  L'articolo 39 modifica l'articolo 53 del Codice, relativo al limite della garanzia patrimoniale dei crediti anteriori al sequestro, prevedendone la soddisfazione da parte dello Stato, una volta verificati, nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati; tale valore (attualmente derivante dalla stima redatta dall'amministratore) risulta dal valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla loro vendita.
   L'articolo 40 introduce nel Codice l'articolo 54-bis in materia di pagamento di debiti anteriori al sequestro. La nuova disposizione consente all'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, di procedere al pagamento anche parziale o rateale dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti prima della data del sequestro ritenuti essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa.
  Nell'ottica di favorire la prosecuzione dell'attività, è stato altresì previsto, dallo stesso articolo 54-bis, che, in sede di redazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività dell'azienda di cui all'articolo 41, il tribunale possa autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti, previa verifica sommaria della buona fede.
  L'articolo 41 apporta alcune modifiche all'articolo 55 del Codice in relazione ai rapporti tra procedimento di prevenzione e procedure esecutive individuali.
  Attualmente, il comma 2 dell'articolo 55 prevede che le esecuzioni sono riassunte entro un anno dalla revoca definitiva del sequestro o della confisca e che esse si estinguono in caso di confisca definitiva. Si stabilisce ora che l'eventuale processo esecutivo pendente sul bene sequestrato sia sospeso fino al termine del procedimento di prevenzione e se ne conferma l'estinzione in caso di confisca definitiva. La nuova disposizione disciplina anche le vicende dell'esecuzione in caso di dissequestro del bene, stabilendo che il processo esecutivo debba essere riassunto entro un anno dall'irrevocabilità del procedimento che ha disposto la restituzione del bene al proposto.
  Il testo del comma 3 dell'articolo 55 è infine coordinato con quanto previsto dall'articolo 14 della p.d.l. in relazione ai diritti di intervento in giudizio dei titolari di diritti di garanzia sul bene oggetto di sequestro. Inoltre, è integrato con la previsione della sospensione – fino alla conclusione del procedimento di prevenzione – del giudizio civile già pendente diretto a fare accertare l'esistenza di un diritto reale o personale di godimento o di garanzia da parte di un terzo su di un bene sottoposto a sequestro.
   L'articolo 42 interviene sulla disciplina dei rapporti pendenti regolamentata all'articolo 56 del Codice antimafia, prevedendo la sospensione, oltre che dei contratti relativi all'azienda sequestrata, anche di quelli stipulati dal proposto che non siano stati ancora compiutamente eseguiti. È confermata la remissione delle sorti del rapporto contrattuale alla valutazione dell'amministratore giudiziario in ordine alla convenienza alla prosecuzione o allo scioglimento dello stesso. Al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici, viene tuttavia precisato che l'amministratore è tenuto a sciogliere la riserva sulle sorti del contratto entro il termine previsto per il deposito della prima relazione di cui all'articolo 41, comma 1-bis, e comunque non oltre sei mesi dall'immissione in possesso. Analoga precisazione riguarda lo scioglimento dal contratto da parte dell'amministratore, che dà diritto al contraente di agire per il risarcimento del danno nei soli confronti del proposto.
  Agli articoli 43, 44 e 45 introducono modifiche in materia di accertamento dei crediti e dei diritti dei terzi, intervenendo sugli articoli 57, 58 e 59 del Codice antimafia.
  Come indicato dalla relazione alla proposta di legge «viene previsto un diverso modello procedurale mutuato dall'esperienza del procedimento di verifica dei crediti delineato dagli articoli 92 e seguenti della legge fallimentare (RD 267 del 1942)».Pag. 40
  In particolare, l'articolo 43 modifica l'articolo 57 del Codice e stabilisce inequivocabilmente che la verifica dei crediti avviene dopo la confisca di primo grado, prevedendo termini più brevi per le istanze di accertamento e per l'udienza di verifica. La modifica anticipa, in particolare, la fase di accertamento dei diritti dei terzi sui beni oggetto della misura di prevenzione sia per meglio garantire detti diritti che per permettere all'amministratore giudiziario una più rapida conoscenza della situazione debitoria del proposto, utile in sede di relazione.
  L'articolo 44 interviene sull'articolo 58 del Codice, stabilendo che le domande di ammissione ad ulteriori crediti, proposte dai creditori dopo lo spirare del termine perentorio di 60 gg. (di cui all'articolo 57, comma 2) sono essere ammesse non oltre un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (anziché dalla confisca definitiva). Viene, inoltre, precisata l'applicazione, anche in tali ipotesi, della disciplina ordinaria dell'articolo 59 sulla verifica dei crediti.
  Sono poi aggiunti due commi all'articolo 58 che prevedono i seguenti obblighi dell'amministratore giudiziario: esaminare le domande, redigere un progetto di stato passivo fornendo conclusioni motivate sull'ammissione o esclusione di ogni domanda di ammissione al credito (comma 5-bis); depositare il progetto di stato passivo presso la cancelleria del giudice della prevenzione 20 gg. prima dell'udienza di verifica dei crediti; i creditori, presa visione delle sue conclusioni, possono presentare osservazioni scritte e depositare una documentazione integrativa (comma 5-ter).
  L'articolo 45 interviene sulla disciplina dell'udienza di verifica dei crediti di cui all'articolo 59 del Codice.
  Oltre a modifiche al comma 1 di carattere formale, si precisa al comma 6 la possibilità per tutti i creditori – entro 30 gg. dalla comunicazione dell'avvenuto deposito del decreto di approvazione dello stato passivo – di ricorrere al tribunale in opposizione dei crediti ammessi, compresi quelli di cui al nuovo articolo 54-bis (i crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti prima del sequestro e ritenuti strategici per la prosecuzione dell'attività aziendale; v. ante articolo 40 proposta di legge).
  Sono riformulati i commi 8 e 9 in modo da prevedere: limiti alla produzione di nuove prove delle parti al termine dell'istruzione; potranno, infatti, essere prodotte soltanto nuove prove documentali e solo se si provi di non esserne venuti a conoscenza tempestivamente per causa non imputabile alla stessa parte; l'impossibilità, all'esito dell'udienza, di depositare memorie prima della decisione del tribunale (attualmente il tribunale fissa un termine ai fini di tale deposito e decide con decreto nei successivi 60 giorni); rimane la ricorribilità per cassazione del decreto di approvazione dello stato passivo (entro 30 gg. dalla sua notifica).
  Tali limiti sono introdotti in relazione all'ampliamento del contraddittorio alla fase preliminare all'udienza di verifica.
  Viene, infine abrogato il comma 10 dell'articolo 59 che stabilisce che – anche dopo la confisca definitiva – se sono state presentate domande di ammissione del credito, il procedimento giurisdizionale per la verifica e il riparto dei crediti prosegue dianzi al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione.
  Gli articoli 46 e 47 della proposta di legge modificano in ampia misura gli articoli 60 e 61 del Codice relativi alle fasi di liquidazione dei beni ed al pagamento dei crediti.
  La novità più rilevante in materia è il passaggio della competenza sulla liquidazione e progetto di pagamento dei crediti dall'amministratore giudiziario all'Agenzia nazionale, che vi provvede dopo che la confisca è divenuta irrevocabile.
  Nel nuovo articolo 60 del Codice è previsto ex novo al comma 1 che, dopo che la confisca è divenuta irrevocabile, l'Agenzia paga i creditori privilegiati ammessi al passivo in ragione delle distinte masse ed ordini di privilegio previsti dalla legge.
  Confermando il carattere sussidiario della vendita dei beni mobili, immobili, e aziendali, l'Agenzia nazionale vi provvede Pag. 41solo in caso di insufficienza delle somme apprese a soddisfare i creditori ammessi al passivo.
  È data all'Agenzia nazionale la possibilità di differire di un anno la vendita dei beni ove conti, tramite la redditività dei beni stessi, di reperire le somme necessarie a soddisfare i crediti. La stessa relazione al provvedimento giustifica tale previsione con il fine di evitare che si verifichino situazioni in cui si procede alla vendita di beni di consistente valore a fronte di crediti insoddisfatti di importo complessivamente modesto.
  Le modifiche al comma 2, relativo alle modalità di vendita dei beni, derivano dalla necessità di coordinamento con la introdotta titolarità in materia dell'Agenzia nazionale e dall'esplicita considerazione, in relazione al valore di stima, anche della relazione di cui all'articolo 41 da parte dell'amministratore giudiziario esperto in gestioni aziendali.
  Ad analoghe esigenze di coordinamento rispondono le modifiche del comma 4 e l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 60.
  L'articolo 47 modifica l'articolo 61 del Codice, relativo al progetto e al piano di pagamento dei crediti, che come accennato sono trasferiti alla competenza dell'Agenzia nazionale.
  Dopo la redazione del progetto di pagamento da parte dell'Agenzia nazionale (come detto, dopo che il provvedimento di confisca sia divenuto irrevocabile), le novità relative alla procedura consistono nella conseguente soppressione al comma 4 del ruolo del giudice delegato (che attualmente può integrare il progetto di pagamento formato dall'amministratore ordinandone il deposito in cancelleria e dandone comunicazione ai creditori) in favore dell'Agenzia nazionale; sarà, quindi quest'ultima a ordinare il deposito del progetto di pagamento, dandone comunicazione agli stessi creditori.
  Si osserva che il deposito dovrebbe risultare di competenza della stessa Agenzia nazionale. Sarebbe inoltre utile precisare se, come sembra, il deposito debba essere effettuato presso la cancelleria del tribunale che ha ordinato la misura di prevenzione.
  Decorso il termine di 10 gg. dalla comunicazione del deposito del progetto e tenuto conto delle osservazioni dei creditori, l'Agenzia forma il piano di pagamento (comma 6).
  Il piano è opponibile, in sede civile, davanti alla sezione civile della corte d'appello del distretto della sezione specializzata di prevenzione, introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della proposta di legge (comma 7).
  La formulazione del nuovo comma 7 dell'articolo 61 fa supporre la possibilità di opposizione davanti a due giudici diversi; in realtà, sembra che anche il «giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca» sia, a seguito della riforma introdotta, la stessa sezione specializzata di prevenzione costituita presso la corte d'appello distrettuale. Ne deriva che, anche in tale seconda ipotesi, il giudice dell'opposizione è la sezione civile della corte d'appello del distretto. Analoga necessità di riformulazione deriverebbe dal caso in cui il comma 7 intenda, invece, riferirsi ad un'opposizione in sede penale davanti alla citata sezione specializzata di prevenzione.
  L'opposizione si svolge in camera di consiglio con il rito sommario di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.
  In presenza di somme contestate, queste vanno accantonate, procedendo all'assegnazione di quelle non controverse. Se non è possibile procedere all'accantonamento l'esecutività dei pagamenti è sospesa fino alla decisione sull'opposizione.
  Gli articoli 48 e 49 della proposta intervengono sulla disciplina dei rapporti tra le procedure di prevenzione ed il fallimento, modificando gli articoli 63 e 64 del Codice antimafia che, rispettivamente, disciplinano il caso in cui il sequestro intervenga prima del fallimento e quello in cui, viceversa, prima si ha il fallimento e poi il sequestro di prevenzione.
  In particolare, l'articolo 48 della proposta di legge modifica l'articolo 63 del Pag. 42Codice, in base a cui, in caso di fallimento successivo al sequestro di prevenzione, i beni assoggettati a sequestro o confisca siamo esclusi dalla massa attiva del fallimento. Fermo tale principio, la proposta di legge: sottrae al giudice del fallimento il potere di procedere alla verifica dei crediti e dei diritti relativi ai beni oggetto di sequestro, affidando tale compito al giudice delegato del tribunale di prevenzione (ai sensi degli articoli 52 e seguenti del codice); di contro, se tutti i beni che dovrebbero comprendere la massa attiva fallimentare sono sottoposti a sequestro, consente al giudice del fallimento di dichiarare subito chiuso il fallimento; stabilisce che, in caso di revoca del sequestro e della confisca, i beni tornano nella massa fallimentare e dunque riattribuisce al giudice fallimentare il compito di procedere alla verifica dei crediti e dei diritti su tali beni; specifica che, se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, lo stesso viene riaperto, anche se sono trascorsi più di 5 anni dalla dichiarazione di chiusura (termine massimo consentito dalla legge fallimentare); stabilisce che il curatore fallimentare subentra nei rapporti processuale all'amministratore giudiziario.
  La proposta di legge consente inoltre all'amministratore giudiziario, se il sequestro riguarda aziende o partecipazioni societarie di maggioranza, di chiedere al tribunale fallimentare l'accesso al concordato preventivo o ad altre procedure di ristrutturazione del debito. In tal caso, se l'obiettivo è la salvaguardia dell'azienda e il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione dei debiti potrà prevedere anche la vendita dei beni sottoposti a sequestro.
  L'articolo 49 interviene sull'articolo 64 del Codice, che disciplina l'ipotesi di sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento, prevedendo che in tal caso il giudice fallimentare debba disporre la separazione di tali beni dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all'amministratore giudiziario.
  Fermo questo principio, la proposta di legge: stabilisce che i diritti e i crediti su tali beni, anche se già verificati dal giudice del fallimento, debbano essere nuovamente valutati dal giudice del procedimento di prevenzione; afferma che eventuali giudizi di impugnazione relativi a tali beni restano sospesi in attesa dell'esito del procedimento di prevenzione; stabilisce che se il giudice del procedimento di prevenzione valuta positivamente i diritti ed i crediti sui beni oggetto di sequestro, gli stessi potranno essere soddisfatti sui beni oggetto di confisca.
  L'articolo 51 della proposta di legge modifica l'articolo 81 del Codice, che disciplina il registro delle misure di prevenzione, attualmente istituito a livello di circondario presso le segreterie delle procure e presso le cancellerie dei tribunali.
  Rispetto al quadro normativo vigente, che richiede al PM presso il tribunale circondariale, al questore e al direttore della direzione investigativa antimafia, di far annotare sui registri il nome delle persone nei cui confronti vengono disposti accertamenti personali o patrimoniali, la proposta aggiunge che gli stessi soggetti dovranno dare comunicazione alla sezione specializzata della procura distrettuale della proposta di misura di prevenzione personale o patrimoniale, che sarà depositata presso la cancelleria della sezione specializzata (disciplinata dall'articolo 2 e, per coordinamento, dall'articolo 58 della proposta di legge, al cui commento si rinvia).
  La formulazione dell'articolo 81 del Codice dovrebbe essere coordinata con l'attribuzione anche al Procuratore nazionale antimafia della competenza a proporre misure di prevenzione sia personali che – ai sensi dell'articolo 8 della proposta di legge – patrimoniali.
  Si ricorda, sul punto, che la relazione finale della citata Commissione Garofoli suggeriva l'istituzione di un registro unico nazionale da collocare presso la Direzione nazionale antimafia. La misura, secondo la Commissione, «migliorerebbe l'accesso alle informazioni, rendendo al contempo più efficace il raccordo tra autorità giudiziarie e forze di polizia».Pag. 43
  Gli articoli 52 e 53 della proposta di legge intervengono sul libro II del Codice antimafia, che tratta della documentazione antimafia. In particolare, sono modificati gli articoli 91 e 93 del Codice, inseriti nel Capo IV, relativo all'informazione antimafia.
  In particolare, con le modifiche all'articolo 91 del Codice, l'articolo 52: sopprime la disposizione in base alla quale il prefetto attualmente può, previa richiesta dell'interessato, aggiornare l'esito dell'informazione antimafia quando vengono meno le circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa; tale previsione è ora sostituita da tre nuovi commi (da 5-bis a 5-quater), attraverso i quali si disciplina il procedimento che deve seguire il prefetto per provvedere all'aggiornamento dell'informazione antimafia interdittiva. Il procedimento si attiva su istanza dell'interessato o d'ufficio: nel primo caso, alla richiesta motivata dell'interessato fanno seguito gli accertamenti del prefetto (che potrà avvalersi dei gruppi interforze) e la sua decisione; il prefetto provvede invece d'ufficio, trascorsi 24 mesi dall'emissione dell'interdittiva ovvero quando vengono meno le circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
  Le modifiche all'articolo 93 del Codice, introdotte dell'articolo 53 della proposta di legge, invece, rendono obbligatorio per il prefetto sentire l'interessato prima di emettere l'informazione antimafia interdittiva e consentono sempre agli auditi di produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile ai fini della decisione prefettizia.
  Gli articoli da 54 a 57 della proposta di legge modificano le disposizioni del Codice antimafia relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Libro III, titolo II, artt. 110-114).
  In particolare, l'articolo 54 modifica l'articolo 110 del Codice, relativo a sede e compiti dell'Agenzia a cui sono apportate le seguenti novità: la sede principale è spostata da Reggio Calabria a Roma; a Reggio Calabria resta la sede secondaria; la vigilanza sull'Agenzia è tolta al Ministro dell'interno, per essere attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri; le informazioni necessarie all'esercizio delle funzioni dell'Agenzia provengono da flussi di scambio (bidirezionali) che l'Agenzia intrattiene con il Ministero della giustizia, le autorità giudiziarie, le prefetture, gli enti locali, Equitalia e le altre agenzie fiscali, gli amministratori giudiziari. A tal fine si applica lo specifico regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2011)1; l'ausilio che l'Agenzia deve dare all'autorità giudiziaria nell'amministrazione dei beni sequestrati (tanto nel procedimento di prevenzione, quanto nel procedimento penale) deve essere finalizzato a consentire l'assegnazione provvisoria del bene immobile e dell'azienda; l'amministrazione e destinazione dei beni da parte dell'Agenzia è compito che matura a seguito della definitività del provvedimento di confisca, tanto nell'ambito della confisca di prevenzione, quanto nell'ambito della confisca penale.
  L'articolo 55 interviene sugli organi dell'Agenzia, modificando l'articolo 111 del Codice.
  Le novità introdotte all'articolo 111 prevedono: che il Direttore dell'Agenzia debba essere scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza specifica almeno quinquennale nella gestione dei beni e delle aziende. Possono essere selezionati per questo incarico prefetti, dirigenti dell'Agenzia del demanio, amministratori di società o magistrati (che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità). Alla nomina si provvedere con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; che il Consiglio direttivo, presieduto dal Direttore, è composto – oltre che da 2 magistrati e 2 esperti in gestione aziendale – anche da un esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali. Alla nomina del Consiglio si provvedere con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; che anche il Collegio dei revisori Pag. 44è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; che tra gli organi dell'Agenzia sia aggiunto il Comitato consultivo e di indirizzo, presieduto dal Direttore e così composto: un esperto in materia di politica di coesione territoriale (nominato dalla Presidenza del Consiglio); un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; un rappresentante del Ministero del lavoro; un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale – PON (designato dal Ministero dell'Interno); un rappresentante del Ministero dell'istruzione; un rappresentante delle regioni (designato dalla Conferenza delle regioni); un rappresentante del comuni (designato dall'ANCI); un rappresentante delle associazione potenzialmente destinatarie dei beni (nominato dal Ministro del lavoro, con rotazione semestrale); un rappresentante dei sindacati; un rappresentante delle cooperative; un rappresentante dei datori di lavoro. Alle riunioni del Comitato consultivo possono essere invitati a partecipare anche i rappresentanti degli enti locali ove sono localizzati i beni oggetto di sequestro e confisca. In nessun compenso spetta ai componenti del Comitato consultivo mentre i compensi degli altri organi sono disciplinati con DPCM.
  L'articolo 56 novella l'articolo 112 del Codice, rivedendo nello specifico i compiti dei diversi organi dell'Agenzia. Rispetto al testo vigente, la proposta A.C. 2737 stabilisce che il Direttore dell'Agenzia deve convocare il Comitato consultivo e il Consiglio direttivo con frequenza periodica e, altrettanto periodicamente, deve riferire al Presidente del Consiglio dei ministri (che sostituisce la figura del Ministro dell'Interno). La nuova formulazione dell'articolo 112 specifica inoltre: che in attesa del provvedimento definitivo di confisca l'Agenzia offre il suo ausilio all'autorità giudiziaria nelle attività di gestione dei beni; nello svolgimento di tali attività, il prefetto può essere delegato dall'Agenzia ad accedere agli atti dell'amministratore giudiziario; che le prefetture supportano l'attività dell'Agenzia istituendo al proprio interno nuclei composti da funzionari esperti, anche provenienti da altre amministrazioni, nonché, se necessario, da rappresentanti di categorie professionali, enti o associazioni; che l'Agenzia svolge i propri compiti con delibera del Consiglio direttivo, sentito il Comitato consultivo; che è compito dell'Agenzia utilizzare i flussi informativi che gestisce per facilitare la collaborazione tra tutti gli operatori al fine di favorire l'attività delle aziende sequestrate o confiscate. A tal fine, l'Agenzia può supportare l'amministratore giudiziario nella scelta tra la prosecuzione dell'attività commerciale e la liquidazione dell'azienda e può stipulare protocolli d'intesa con le associazioni interessate per fornire le aziende di professionalità necessarie alla prosecuzione delle attività di impresa; può inoltre predisporre protocolli con ABI e banca d'Italia per la rinegoziazione dei rapporti bancari con le aziende sequestrate o confiscate; che l'Agenzia deve emanare linee guida tanto per la gestione dei beni sequestrati quanto per la confisca; che, in particolare, il Comitato consultivo esprime pareri sugli atti dell'Agenzia, e ogni qualvolta richiesto, presenta proposte e svolge un ruolo di intermediazione tra gli amministratori giudiziari e gli enti locali, le associazioni e le cooperative eventualmente interessati a farsi carico dei beni immobili oggetto di sequestro e confisca.
  L'articolo 57 interviene sull'articolo 113 del Codice, relativo all'organizzazione ed al funzionamento dell'Agenzia, per affermare l'esigenza che il personale dell'Agenzia sia selezionato con riguardo alla specifica competenza in materia di gestione delle aziende e di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei.
  La proposta di legge non modifica l'articolo 113-bis del Codice, che disciplina l'organico dell'Agenzia e l'inquadramento del suo personale, nonostante le critiche mosse a questa disposizione della Commissione antimafia.
  Da ultimo, l'articolo 58 della proposta di legge modifica, con finalità di coordinamento, le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e l'ordinamento giudiziario.Pag. 45
  In particolare, la novella alle disposizioni di attuazione del codice di rito interviene sull'articolo 146-bis, relativo alla partecipazione al dibattimento a distanza, per consentire l'impiego di tali modalità anche nel procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale, quando l'interessato sia detenuto in un luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne faccia tempestiva richiesta.
  L'intervento sull'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941), invece, va letto in combinato con l'articolo 2 della proposta, relativo all'istituzione delle sezioni o collegi specializzati per i procedimenti di prevenzione.
  In particolare, modificando l'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, la proposta prevede che presso ogni tribunale distrettuale siano istituite sezioni o individuati collegi per trattare – in via esclusiva – i procedimenti di prevenzione; che presso i tribunali circondariali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere siano istituite sezioni distaccate di tali sezioni (ovvero della sezione di Palermo e della sezione di Napoli).
  Il nuovo comma 2-sexies dell'articolo 7-bis disciplina quindi le modalità di copertura di tali sezioni e collegi (ai quali è riconosciuta priorità), demandando al CSM il compito di individuare il numero dei magistrati assegnati, che comunque non potranno essere in numero inferiore a tre.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2015.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti al testo unificato adottato come testo base (vedi allegato).

  Giulia SARTI (M5S) ritiene che, considerati gli intrecci con il disegno di legge del Governo in materia di criminalità organizzata all'esame del Senato e con la proposta di legge C. 2737 Bindi all'esame della Commissione Giustizia, sia opportuno costituire un Comitato ristretto che esamini preliminarmente gli emendamenti per trovare poi un raccordo tra le diverse normative.

  Donatella FERRANTI, presidente, dopo aver condiviso l'intervento della collega Giulia Sarti ed aver ricordato che la settimana in corso e quella successiva prevedono l'esame di provvedimenti inseriti nel calendario dell'Assemblea, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

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