CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 febbraio 2015
394.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 191

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 13.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Michele BORDO, presidente, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Nicola Fratoianni mentre ha cessato di farne parte la deputata Annalisa Pannarale.

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto.
C. 2894 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michele BORDO, presidente e relatore, intervenendo in sostituzione della relatrice, on. Scuvera, ricorda preliminarmente che la Commissione europea ha emesso lo scorso 16 ottobre 2014 un parere motivato nei confronti dell'Italia nell'ambito della procedura di infrazione n. 2177/2013, avviata il 26 settembre 2013, contestando la violazione della direttiva 2008/1/UE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (cosiddetta, Direttiva IPPC) fino al 7 gennaio 2014, e della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali, a decorrere da tale data.
  Passando ai contenuti dell'articolato del provvedimento, già approvato dal Senato, fa presente che l'articolo 1 estende la disciplina prevista per l'amministrazione straordinaria delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, introducendo a tal fine una serie di modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (cosiddetta, legge Marzano). Pag. 192
  Tali modifiche riguardano, da un lato, la disciplina dell’iter di ammissione, che può essere disposta con decreto sia del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia del Ministro dello sviluppo economico (comma 1), e dall'altro, la presentazione dell'istanza per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, che può essere effettuata dal commissario straordinario delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale strategico sottoposte a commissariamento straordinario (comma 2).
  Il comma 2-bis, inserito nel corso dell'esame in Senato, dispone in materia di priorità nella soddisfazione dei crediti anteriori all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale strategico; in particolare, è specificato che sono prededucibili i crediti anteriori vantati da piccole e medie imprese relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza, alla continuità dell'attività degli impianti produttivi industriali, nonché i crediti anteriori relativi agli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal Piano ambientale. Il comma 3 esonera il commissario straordinario delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico per le quali sia stato fatto immediato ricorso alla trattativa privata dall'obbligo di presentazione al Ministro dello sviluppo economico, del proprio programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali. Il comma 4, con riguardo alla cessione a privati delle imprese e degli stabilimenti oggetto di procedure di amministrazione straordinaria, inserisce l'opzione dell'affitto, e non più solo della vendita degli impianti soggetti ad amministrazione straordinaria.
  Ricorda altresì che il commissario dell'amministrazione straordinaria procede ad individuare l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono nel medio periodo, a seconda dei casi, la continuità del servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità ed efficienza di intervento ed il rispetto della legislazione nazionale ed europea.
  Fa altresì presente che nel corso dell'esame in Senato è stata inserita una disposizione concernente l'obbligo per il commissario straordinario di richiedere al potenziale affittuario o acquirente, contestualmente alla presentazione dell'offerta, la presentazione di un piano industriale e finanziario nel quale devono essere indicati gli investimenti, con le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura, nonché gli obiettivi strategici della produzione industriale degli stabilimenti del gruppo. Il canone di affitto o il prezzo di cessione non devono essere inferiori a quelli di mercato, accertati da una perizia indipendente, effettuata da un'istituzione finanziaria scelta dal MiSE, con proprio decreto. È altresì previsto che il diritto di prelazione a favore dell'affittuario possa essere concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico e con parere favorevole del comitato di sorveglianza.
  Il comma 5, modificato in Senato, prevede il trasferimento all'affittuario o all'acquirente rispettivamente in caso di affitto o cessione di aziende e rami di aziende in regime di amministrazione straordinaria, delle autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli. Nel corso dell'esame in Senato, è stata altresì inserita una disposizione che prevede il mantenimento per un periodo di 18 mesi – invece che degli attuali 6 mesi – dall'avvio dell'amministrazione straordinaria dei requisiti in capo alle aziende interessate per il mantenimento delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle attività. Il comma 6 elimina il riferimento alla ristrutturazione dal programma di concordato che il commissario straordinario può presentare per il soddisfacimento dei creditori. Il comma 7 introduce una deroga alla disciplina dell'azione revocatoria Pag. 193che consiste nel sottrarre all'azione revocatoria gli atti e i pagamenti compiuti in pendenza del commissariamento straordinario delle imprese di interesse strategico nazionale al fine di assicurare la continuità aziendale e la prosecuzione della attività produttiva dell'impresa di interesse strategico nazionale garantendo che le risorse aziendali siano destinate prioritariamente a tali finalità.
  Con riferimento all'articolo 2, rileva che il comma 1 prevede che l'ammissione di ILVA S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria determina la cessazione della precedente gestione commissariale ed il subentro del nuovo organo commissariale nei poteri necessari per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cosiddetto Piano ambientale) adottato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014. Il comma 2 disciplina i rapporti intercorrenti tra la Valutazione del Danno Sanitario (VDS) e le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), mentre i commi da 3 a 5 definiscono e disciplinano la procedura per l'attuazione del «Piano ambientale» nonché il relativo monitoraggio a fini di rendicontazione alle Camere. Il comma 6 introduce una presunzione di liceità delle condotte del commissario straordinario e dei funzionari da lui delegati, purché le condotte siano finalizzate a dare attuazione all'AIA e alle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica o amministrativa e siano osservate le disposizioni contenute nel Piano ambientale relativo allo stabilimento ILVA di Taranto. Il comma 7 stabilisce che le operazioni di finanziamento dell'ILVA, finalizzate alla tutela ambientale e sanitaria, ovvero funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio, nonché i pagamenti effettuati per tali finalità, non determinano responsabilità penale per bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta. I commi da 8 a 10 individuano le norme vigenti che continueranno a trovare applicazione, in quanto compatibili, in costanza del nuovo regime di amministrazione straordinaria, e ne precisano alcuni riferimenti. Il comma 11, infine, consente all'impresa commissariata ai sensi del decreto-legge n. 61 del 2013, successivamente ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, di accedere alle procedure per la riconversione industriale dei siti inquinati. I commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 2 dispongono l'autorizzazione, per la regione Puglia, nei limiti di spesa di 0,5 milioni di euro per il 2015 e 4,5 milioni per il 2016, e la conseguente copertura dei maggiori oneri a valere sui Fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, per interventi diretti al potenziamento della prevenzione e della cura nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto. I commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 2, introdotti durante l'esame del provvedimento al Senato, recano agevolazioni di natura fiscale e finanziaria nei confronti di alcune imprese che vantano crediti nei confronti dell'ILVA o di imprese di interesse strategico nazionale. Il comma 8-bis dispone la sospensione dei termini di versamento di tributi erariali. Il comma 8-ter dispone in merito alle misure necessarie per sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui.
  Per quanto attiene all'articolo 2-bis, introdotto durante l'esame al Senato, fa presente che esso riserva un importo massimo di 35 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese che siano fornitrici di beni o servizi (ovvero creditrici, per le medesime causali) connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria.
  In relazione all'articolo 3, evidenzia che il comma 1 consente all'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. di utilizzare le somme già sequestrate dall'autorità giudiziaria per emettere obbligazioni. Le somme recuperate da ILVA attraverso l'emissione delle obbligazioni dovranno costituire un patrimonio separato della società, Pag. 194da utilizzare esclusivamente per gli interventi di risanamento ambientale. Il comma 1-bis interviene sul decreto-legge n. 61 del 2013 per eliminare il termine ultimo del 2014 previsto originariamente per il trasferimento da parte dell'autorità giudiziaria delle somme sequestrate all'impresa commissariata. Il comma 1-ter autorizza l'organo commissariale di ILVA S.p.A. a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine della realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, nonché di quelli destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione. A tal fine si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2015, e l'istituzione, ai fini della gestione delle suddette risorse, di una apposita contabilità speciale. I commi 2 e 3 disciplinano rispettivamente la titolarità di contabilità speciali in capo al Commissario straordinario dell'amministrazione straordinaria, in cui confluiscono le risorse, e gli obblighi di rendicontazione in ordine all'utilizzo delle risorse medesime. Il comma 4 precisa che resta fermo il diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale. Il comma 5-ter, infine, introduce una clausola di salvaguardia finanziaria operante nel caso in cui, per effetto dell'attuazione del comma 1 dell'articolo 3, dovessero emergere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, cui si fa fronte mediante una riduzione di pari importo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, stanziate per il periodo di programmazione 2014-2020. Il comma 5, modificato nel corso dell'esame in Senato, autorizza il commissario straordinario a sottoscrivere con FINTECNA S.p.A., in qualità di avente causa dell'IRI, un atto convenzionale di liquidazione del vincolo risalente al contratto di cessione dell'ILVA Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.) che obbliga FINTECNA a salvaguardare l'ILVA da perdite risultanti da violazioni di legge in materia ambientale avvenute durante la gestione precedente alla cessione. La liquidazione – che ha carattere definitivo, non è soggetta ad azione revocatoria e preclude ogni azione finalizzata al risarcimento del danno ambientale – è determinata nell'importo di 156.000.000 di euro. Il comma 5-bis dell'articolo 3, inserito nel corso dell'esame al Senato, destina fino a 10 milioni di euro ai fini della messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi in deposito nell'area ex Cemerad ricadente nel Comune di Statte, in provincia di Taranto.
  Quanto all'articolo 4, fa presente che i commi 1 e 2 sono volti a sancire l'approvazione ex lege delle modalità di costruzione e di gestione delle discariche localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo di Taranto della società ILVA S.p.A. per rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) e delle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo del suddetto stabilimento. I commi 2-bis e 2-ter, aggiunti nel corso dell'esame al Senato sono volti ad orientare l'attività produttiva e le attività di gestione di rifiuti al rispetto della gerarchia europea di gestione dei rifiuti e a favorire il recupero di rifiuti e materiali. In particolare, il comma 2-bis stabilisce che l'attività produttiva e le attività di gestione di rifiuti devono garantire il rispetto dei principi della direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE) e, in particolare, della gerarchia delle modalità di gestione dei rifiuti, secondo l'ordine di priorità della prevenzione, del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero. Il comma 2-ter detta disposizioni finalizzate a favorire, nel rispetto dei principi definiti dalla direttiva rifiuti 2008/98/CE, il recupero dei residui della produzione dell'impianto ILVA di Taranto.
  In relazione all'articolo 4-bis, anch'esso introdotto durante l'esame presso il Senato, rileva che esso novella l'articolo 43 della legge n. 234 del 2012, che disciplina la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, introducendo il comma 9-bis, che autorizza il Pag. 195Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie ad anticipare gli oneri derivanti dalle sentenze di condanna a sanzioni pecuniarie inflitte dalla Corte di giustizia europea, con successiva rivalsa sulle amministrazioni responsabili delle violazioni, anche tramite compensazione con i finanziamenti loro assegnati per interventi comunitari.
  L'articolo 5 prevede invece che l'attuazione degli interventi per far fronte alla situazione di criticità riguardante la città e l'area di Taranto sia disciplinata da uno specifico contratto istituzionale di sviluppo denominato «CIS Taranto», sottoscritto da tutti i soggetti istituzionali chiamati a far parte di un apposito Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  Con riferimento all'articolo 6, osserva che il comma 1 affida al Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto (previsto dal decreto-legge n. 129 del 2012) il compito di provvedere alla predisposizione di un programma di misure, a medio e lungo termine, «per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione» dell'area di Taranto, inteso a garantire la sicurezza delle persone e dell'ambiente, da attuare secondo le disposizioni contenute nel CIS Taranto (Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto). Il comma 2 individua le risorse, per la realizzazione del programma, da trasferire sulla contabilità speciale del Commissario straordinario. Si tratta di: risorse effettivamente disponibili di cui al decreto-legge n. 129 del 2012; risorse residue stanziate per interventi nelle aree sottoutilizzate; risorse allo scopo impegnate dal Ministero dell'ambiente; ulteriori risorse che con propria delibera il CIPE può destinare nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo di sviluppo e coesione, per il prosieguo di interventi di bonifiche e riqualificazione dell'area di Taranto. Il comma 3 prevede la possibilità per il Commissario straordinario di utilizzare una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse per attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi medesimi. Il comma 4 prevede che il Commissario straordinario, per le attività di propria competenza, possa avvalersi di altre pubbliche amministrazioni, università o loro consorzi e fondazioni, nonché di enti pubblici di ricerca. Il comma 4-bis, introdotto durante l'esame al Senato, dispone che, nell'individuare i soggetti tenuti all'attuazione degli interventi, il Commissario straordinario può definire procedure volte a favorire l'impiego di lavoratori provenienti dai bacini di crisi delle aziende dei complessi industriali di Taranto già coinvolti in programmi di integrazione del reddito e sospensione dell'attività lavorativa. Si prevede, infine, che il Commissario straordinario adotti tutte le procedure necessarie volte a ridurre gli eventuali effetti occupazionali negativi connessi alla riorganizzazione delle attività d'impresa, anche con riferimento a tutti i siti produttivi del gruppo presenti sul territorio nazionale.
  Per quanto riguarda l'articolo 7, rileva che mentre il comma 1 provvede ad estendere i poteri del Commissario straordinario del Porto di Taranto, nominato nel 2012, a tutti gli interventi infrastrutturali necessari per l'adeguamento e l'ampliamento del Porto medesimo nonché relativi al sistema logistico portuale e retroportuale, il comma 2 prevede che tutti gli atti necessari di tutti gli enti competenti, siano rilasciati entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario e che decorso tale termine si intendano resi in senso favorevole. Si prevede (comma 2-bis) la pubblicazione sul sito dell'Autorità portuale di tali atti. Il comma 3 dispone che la pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere deve essere emessa nel termine di sessanta giorni.
  Venendo ai contenuti dell'articolo 8, ricorda che il comma 1 dispone che il Comune di Taranto adotta, ad integrazione del progetto presentato per il «Piano nazionale delle città», un Piano di interventi per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della «città vecchia» di Taranto. Durante l'esame al Senato, sono stati altresì aggiunti i commi 1-bis e 2-bis, Pag. 196che prevedono rispettivamente l'obbligo per il Comune di Taranto di pubblicare sul proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, le intese, i concerti, i pareri, i nulla osta e gli atti di assenso resi, nonché la pronuncia di compatibilità ambientale prevista dal comma 2. Il comma 3 dispone che i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e della difesa – previa intesa con la Regione Puglia e il Comune di Taranto, da acquisire nell'ambito del Tavolo istituzionale di cui all'articolo 5 – predispongono, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, un Progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale militare marittimo di Taranto, ferme restando la prioritaria destinazione ad arsenale del complesso e le prioritarie esigenze operative e logistiche della Marina Militare. Durante l'esame al Senato, è stato aggiunto il comma 3-bis che dispone l'obbligo per il Comune di Taranto di pubblicazione sul proprio sito istituzionale del Piano e del Progetto, previsti dai suddetti commi 1 e 3. Il comma 4 stabilisce che il decreto di approvazione del Progetto sostituisce tutte le autorizzazioni, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il comma 5 stabilisce che i programmi di riqualificazione e valorizzazione della «città vecchia» e dell'Arsenale militare marittimo di Taranto sono sottoposti al CIPE ai fini dell'approvazione e assegnazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica.
  Si riserva di sottoporre ai colleghi una proposta di parere che terrà conto delle indicazioni e dei rilievi che emergeranno nel corso del dibattito.

  Rocco BUTTIGLIONE (AP) formula alcune critiche riguardanti la piena compatibilità con il quadro normativo europeo del provvedimento in esame e segnatamente delle norme di cui all'articolo 1, comma 4, in forza delle quali il commissario dell'amministrazione straordinaria procede ad individuare l'affittuario o l'acquirente facendo ricorso alla trattativa privata. Esprime analoghe critiche con riferimento alle norme introdotte dall'articolo 3, comma 1-ter che prevedono l'assistenza della garanzia dello Stato per i finanziamenti contratti dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., per un ammontare complessivo fino a 400 milioni di euro.
  Chiede inoltre che il Governo chiarisca attraverso gli opportuni strumenti informativi la coerenza complessiva dell'impianto del provvedimento in esame – a suo avviso segnato dalla presenza di norme a carattere derogatorio – rispetto alle indicazioni ed agli orientamenti espressi sulla questione ILVA dalla Commissione europea.

  Cosimo PETRAROLI (M5S) nell'illustrare la posizione critica del suo gruppo sottolinea la strumentalità del provvedimento, già più volte rilevato, che non ha prodotto un miglioramento della situazione né sotto il profilo della bonifica e della sicurezza degli impianti né sotto quello della salute delle popolazioni interessate. Ricorda che la Commissione europea ha emesso lo scorso 16 ottobre un parere motivato nei confronti della procedura di infrazione aperta nei riguardi del nostro paese n. 2177/2013, contestando la violazione della cosiddetta direttiva IPPC sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento fino al 7 gennaio 2014 e della direttiva sulle emissioni industriali. Richiama altresì le gravi inadempienze poste in essere dal gestore dell'ILVA ed in particolare la mancata copertura dei parchi minerari e la carenza di uno strato isolante tra il deposito delle polveri ed il terreno sottostante in un'area pari a 70 ettari posta a soli 200 metri dal Quartiere Tamburi. Formula infine alcuni puntuali rilievi critici riguardanti il processo di attuazione dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA), basato esclusivamente su parametri quantitativi e non qualitativi, la mancata applicazione del principio «chi inquina paga» contenuto Pag. 197nella direttiva 2004/35/CE nonché la previsione di un'adeguata tempistica per la predisposizione del piano industriale di conformazione delle attività produttive.

  Adriana GALGANO (SCpI) si associa alle considerazioni svolte dall'on. Buttiglione.

  Tea ALBINI (PD) dichiara di condividere le preoccupazioni espresse dall'on. Buttiglione e sottolinea la mancata previsione della partecipazione di rappresentanti del Ministero della salute nelle diverse istanze di consultazione e di confronto previste dal provvedimento. Tale carenza rischia infatti di determinare una grave compressione del diritto alla salute e del diritto ad un ambiente salubre dei lavoratori e delle popolazioni interessate.

  Florian KRONBICHLER (SEL) condivide i rilievi espressi dall'on. Petraroli.

  Michele BORDO, presidente e relatore, sottolinea la portata innovativa del provvedimento che mira a consentire la prosecuzione dell'attività produttiva di imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico. Ritiene che nel complesso le disposizioni del provvedimento muovano in una direzione coerente con i rilievi avanzati dalla Commissione europea che riguardano, tra gli altri, la necessità di procedere all'adozione di un piano industriale e l'impegno a garantire il rispetto delle prescrizioni previste dall'AIA anche attraverso il reperimento di adeguate risorse finanziarie.
  Preso atto dei puntuali rilievi critici formulati dai colleghi nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole di cui dà lettura (vedi allegato).

  Adriana GALGANO (SCpI) dichiara il suo voto di astensione.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal Presidente e relatore.

  La seduta termina alle 13.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 24 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sull'attuazione e l'efficacia delle politiche UE in Italia.
Audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo economico, Simona Vicari.
(Svolgimento e conclusione).

  Michele BORDO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Svolge quindi un intervento introduttivo.

  Il Sottosegretario Simona VICARI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi i deputati Adriana GALGANO (SCpI), Marina BERLINGHIERI (PD) e Rocco BUTTIGLIONE (AP).

  Il Sottosegretario Simona VICARI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

  Michele BORDO, presidente, ringrazia il Sottosegretario Vicari per il suo intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.50.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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