CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 20 febbraio 2015
392.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE REFERENTE

  Venerdì 20 febbraio 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 12.

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto.
C. 2894 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Enrico BORGHI (PD), relatore per la VIII Commissione, illustra, anche a nome del relatore per la X Commissione Attività produttive Dario Ginefra, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, il complesso del provvedimento. Rileva che le Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive, iniziano oggi, in sede referente, l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto, in un testo che il Senato ha ampiamente modificato.
  Passando ad illustrare nel dettaglio il contenuto del provvedimento in titolo specifica che l'articolo 1 estende la disciplina prevista per l'amministrazione straordinaria delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, introducendo a tal fine una serie di modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (cd. legge Marzano).
  Ricorda che il decreto-legge n. 347 del 2003 (convertito, con modificazioni, con la legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»), come modificato ed integrato da numerosi successive disposizioni, ha introdotto nell'ordinamento italiano una nuova disciplina relativa alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in Pag. 4stato di insolvenza, finalizzata alla ristrutturazione industriale delle medesime imprese.
  In particolare, il comma 1, estende alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico, la disciplina dell’iter di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, la quale prevede che l'ammissione immediata a tale procedura, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico, anche in deroga alla vigente normativa in materia, possono essere disposte con decreto sia del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia del Ministro dello sviluppo economico.
  Il comma 2 specifica che nel caso di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale strategico sottoposte a commissariamento straordinario (come nel caso anche della società ILVA s.p.a.), l'istanza per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria è presentata dal commissario straordinario stesso, il quale può essere nominato commissario straordinario della procedura.
  Il comma 2-bis, inserito nel corso dell'esame in Senato, contiene specifiche disposizioni – inserite nella disciplina generale delle imprese sottoposte ad amministrazione controllata (DL n. 347 del 2003) – volte a tutelare l'indotto delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale strategico sottoposte ad amministrazione straordinaria, con riguardo ai criteri di priorità nella soddisfazione dei crediti anteriori all'ammissione alla procedura.
  In particolare è specificato che sono prededucibili, ossia hanno priorità di soddisfazione in sede di ripartizione dell'attivo fallimentare:
   i crediti anteriori vantati da piccole e medie imprese relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza, alla continuità dell'attività degli impianti produttivi industriali; per la definizione di PMI il testo in esame rinvia a quella contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE, ossia le imprese che: occupano meno di 250 persone; il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro; oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
   i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal Piano ambientale, specifico per ILVA s.p.a..

  Il comma 3 esonera il Commissario straordinario delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico per le quali sia stato fatto immediato ricorso alla trattativa privata (sulla quale si veda il comma 4 dell'articolo in esame) dall'obbligo di presentazione al Ministro dello sviluppo economico, del proprio programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali entro 180 giorni dal decreto di nomina.
  Il comma 4 apporta alcune modifiche alla disciplina delle condizioni di cessione a privati delle imprese e degli stabilimenti oggetto di procedure di amministrazione straordinaria (di cui all'articolo 4, comma 4-quater del decreto-legge n. 347 del 2003), al fine di estendere la normativa vigente per le imprese che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali anche alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico.
  La prima modifica concerne l'inserimento dell'opzione dell'affitto, e non più solo della vendita degli impianti soggetti ad amministrazione straordinaria. È quindi stabilito che il commissario dell'amministrazione straordinaria procede ad individuare l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, (e quindi derogando ai principi fissati dall'articolo 62 del D.lgs. 270 del 1999, pur nel rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione) tra i soggetti che garantiscono nel medio periodo, a seconda dei casi, la continuità del servizio pubblico essenziale Pag. 5ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità ed efficienza (tale requisito è stato introdotto nel corso dell'esame in Senato) di intervento ed il rispetto della legislazione nazionale ed europea.
  Nel corso dell'esame in Senato è stata inserita una disposizione concernente l'obbligo per il commissario straordinario di richiedere al potenziale affittuario o acquirente, contestualmente alla presentazione dell'offerta, la presentazione di un piano industriale e finanziario nel quale devono essere indicati gli investimenti, con le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura, nonché gli obiettivi strategici della produzione industriale degli stabilimenti del gruppo.
  Il canone di affitto o il prezzo di cessione non devono essere inferiori a quelli di mercato, accertati da una perizia indipendente, effettuata da un'istituzione finanziaria scelta dal MiSE, con proprio decreto. È altresì previsto che il diritto di prelazione a favore dell'affittuario possa essere concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico e con parere favorevole del comitato di sorveglianza.
  Il comma 4 dispone infine che alle procedure di liquidazione individuate e disciplinate dalla normativa oggetto di commento si applichino le disposizioni della legge fallimentare (legge 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, in particolare gli articoli 104-ter e 105, inseriti rispettivamente dagli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 5 del 2006, che ha riformato le procedure concorsuali).
  Il comma 5, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede il trasferimento all'affittuario o all'acquirente rispettivamente in caso di affitto o cessione di aziende e rami di aziende in regime di amministrazione straordinaria, delle autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli.
  Nel corso dell'esame al Senato, è stata inserita una disposizione (modificativa dell'articolo 4, comma 4-sexies del citato DL n. 347 del 2003) che prevede il mantenimento per un periodo di 18 mesi – invece che degli attuali 6 mesi – dall'avvio dell'amministrazione straordinaria dei requisiti in capo alle aziende interessate per il mantenimento delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle attività.
  Il comma 6 elimina il riferimento alla ristrutturazione dal programma di concordato che il commissario straordinario può presentare per il soddisfacimento dei creditori (articolo 4-bis del DL 347/2003), al fine di rendere applicabile tale disciplina anche all'amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.
  Si ricorda che l'articolo 4-bis del citato DL 347/2003 prevede disposizioni particolari per la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, in caso di programma di ristrutturazione. Nell'ambito della proposta di concordato è infatti possibile:
   suddividere in classi i creditori, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
   contemplare un trattamento diverso a seconda della classe di creditori;
   ristrutturare il debito e soddisfare i creditori attraverso una varietà di strumenti; in particolare, la proposta di concordato può prevedere l'attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi o a società da questi partecipate, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
   attribuire ad un assuntore le attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato.

  Il comma 7 introduce una deroga alla disciplina dell'azione revocatoria prevista dalla legge fallimentare (e applicabile anche alle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi degli articoli 49 e 91 del Pag. 6decreto legislativo n. 270 del 1999). Tale deroga consiste nel sottrarre all'azione revocatoria gli atti e i pagamenti compiuti in pendenza del commissariamento straordinario delle imprese di interesse strategico nazionale, al fine di assicurare il raggiungimento dello scopo stesso del commissariamento, vale a dire la continuità aziendale e la prosecuzione della attività produttiva dell'impresa di interesse strategico nazionale garantendo che le risorse aziendali siano destinate prioritariamente a tali finalità.
  L'articolo 2 reca disposizioni specificamente applicabili a ILVA S.p.A.
  Più nel dettaglio, il comma 1 di tale articolo prevede che l'ammissione di ILVA S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria determina la cessazione della precedente gestione commissariale ed il subentro del nuovo organo commissariale nei poteri necessari per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (c.d. Piano ambientale) adottato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014.
  Il comma 2 disciplina i rapporti intercorrenti tra la valutazione del danno sanitario (VDS) e le prescrizioni contenute nell'AIA, ribadendo disposizioni già statuite dal comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013.
  Viene infatti disposto che, in attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 207 del 2012, la valutazione del danno sanitario si deve conformare ai criteri metodologici stabiliti dal decreto 24 aprile 2013 e non può modificare unilateralmente le prescrizioni dell'AIA, consentendo alla Regione competente di chiederne il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il comma in esame inoltre ribadisce la possibilità di modificare i contenuti del predetto «piano ambientale» con i procedimenti previsti dagli agli articoli 29-octies e 29-novies del decreto legislativo n. 152 del 2006 per l'aggiornamento dell'AIA.
  I commi da 3 a 6 dell'articolo 2 definiscono e disciplinano la procedura per l'attuazione del «piano ambientale» approvato con D.P.C.M. 14 marzo 2014.
  In particolare, il comma 3 ribadisce disposizioni vigenti, specificando che l'attività di gestione dell'impresa eseguita nel rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 14 marzo 2014 va considerata ad ogni effetto attività di pubblica utilità e che gli interventi previsti dal piano ambientale sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità o costituiscono varianti ai piani urbanistici.
  Il comma 4 ribadisce disposizioni già vigenti e finalizzate alla velocizzazione del procedimento di approvazione degli interventi previsti dal «piano ambientale» previsto dal comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 136 del 2013. Il comma in esame dispone innanzitutto che per l'attuazione degli interventi previsti dal «piano ambientale», il procedimento di cui al citato comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 è avviato su proposta del commissario entro 15 giorni dalla comunicazione dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, dei visti e dei nulla osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del citato piano devono essere resi dalle amministrazioni o dagli enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogabili di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo.
  Il comma 4-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone che il Ministro dell'ambiente presenti alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del «piano ambientale», approvato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014, e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati.
  In base al successivo comma 5, il «piano ambientale» si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 siano realizzate, almeno nella misura dell'80 per cento, le prescrizioni che siano in scadenza entro quella data.
  Nel corso dell'esame al Senato è stato precisato che tale soglia deve essere valutata con riferimento al numero delle prescrizioni.Pag. 7
  Viene inoltre previsto che il commissario è tenuto a presentare al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA una relazione sull'osservanza delle disposizioni del predetto piano.
  Si demanda ad un successivo D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'ambiente, la definizione del termine ultimo per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni.
  Nel corso dell'esame al Senato è stato chiarito che resta fermo il rispetto dei termini massimi previsti dal comma 3-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 61 del 2013.
  Il comma 6 introduce una presunzione assoluta di liceità delle condotte del commissario straordinario e dei funzionari da lui delegati, purché le condotte siano finalizzate a dare attuazione all'AIA e alle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica o amministrativa e siano osservate le disposizioni contenute nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria relativo allo stabilimento ILVA di Taranto. In presenza di tali presupposti sono infatti escluse tanto la responsabilità penale e la responsabilità amministrativa dei singoli quanto la responsabilità amministrativa derivante da reato della società ILVA s.p.a.
  Analiticamente, il comma 6 equipara il rispetto delle disposizioni del Piano all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione dell'impresa richiesti dal decreto legislativo n. 231 del 2001, che disciplina la responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Ciò vale ad escludere l'eventuale responsabilità amministrativa dell'ente ILVA s.p.a. Inoltre, è escluso espressamente che le condotte poste in essere in attuazione del Piano diano luogo a responsabilità penale o amministrativa del Commissario straordinario e dei soggetti da lui delegati. Il decreto-legge, infatti, assume che se le condotte sono realizzate in osservanza del Piano, esse rappresentano «adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro». La qualificazione così effettuata, sembrerebbe, quindi, escludere la rilevanza penale e amministrativa delle condotte poste in essere in osservanza del piano ambientale.
  I commi 6-bis e 6-ter recano disposizioni in materia di prevenzione e cura onco-ematologica pediatrica nella provincia di Taranto.
  In particolare, il comma 6-bis dispone l'autorizzazione per la regione Puglia, nei limiti di spesa di 0,5 milioni di euro per il 2015 e di 4,5 milioni per il 2016, ad effettuare interventi per il potenziamento della prevenzione e della cura nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto. La finalità della norma è di assicurare adeguati livelli della salute pubblica e una più efficace lotta ai tumori, riferita in particolare alle malattie infantili.
  Il comma 6-ter prevede la copertura dei predetti maggiori oneri mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per il 2015, utilizzando parzialmente l'accantonamento del medesimo Ministero che viene autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  Il comma 7, modificando l'articolo 217-bis della legge fallimentare, stabilisce che le operazioni di finanziamento dell'ILVA, finalizzate alla tutela ambientale e sanitaria, ovvero funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio, nonché i pagamenti effettuati per tali finalità, non determinano responsabilità penale per bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta. L'esenzione, secondo la relazione governativa, «trova giustificazione nel fatto che tali finanziamenti sono funzionali al risanamento ambientale ovvero alla continuazione dell'esercizio dell'attività di impresa attestata dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dello sviluppo economico». Pag. 8
  Il comma 8 elenca le norme applicabili, in quanto compatibili, ad ILVA S.p.A: trattasi del decreto-legge n. 61 del 2013 e dell'articolo 12 del decreto-legge n. 101 del 2013, come modificato dal presente decreto.
  Ricorda che, nel corso dell'esame al Senato, da tale insieme di norme è stato espunto l'articolo 22-quater, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014, che ha riscritto il comma 11-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013. Tale modifica è consequenziale alla riscrittura del comma 1 dell'articolo 3, che ha dettato una nuova e specifica disciplina per il trasferimento all'impresa delle somme sequestrate. Va considerato comunque che il citato articolo 22-quater modifica una norma del decreto-legge n. 61 del 2013, che in conseguenza di quanto disposto dal comma in esame già viene considerato applicabile ad ILVA S.p.A. in quanto compatibile.
  I commi 8-bis e 8-ter, introdotti durante l'esame del provvedimento al Senato, recano agevolazioni di natura fiscale e finanziaria nei confronti di alcune imprese che vantano crediti nei confronti dell'ILVA o di imprese di interesse strategico nazionale. In particolare, il comma 8-bis dispone la sospensione dei termini di versamento dei tributi erariali che scadono nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e il 15 settembre 2015, in favore delle imprese di autotrasporto e delle piccole imprese che vantino crediti nei confronti di Ilva S.p.A. per prestazioni svolte prima del deposito della domanda di accertamento dello stato di insolvenza della società.
  Il comma 8-ter affida al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico, previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese dei consumatori, il compito di concordare tutte le misure necessarie per sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui, per gli anni dal 2015 al 2017, contratti dalle piccole e medie imprese che vantano crediti verso imprese di interesse strategico nazionale ammesse all'amministrazione straordinaria secondo le procedure di legge.
  Il comma 9 specifica che i riferimenti al commissario e al sub-commissario nonché al commissariamento e alla gestione commissariale contenuti negli articoli 1 e 2-quinquies del decreto-legge n. 61 del 2013, nell'articolo 12 del decreto-legge n. 101 del 2013 e nell'articolo 22-quater, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014 devono intendersi come riferimenti, rispettivamente, al commissario straordinario e alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003. Anche il riferimento al piano deve intendersi riferito a quello previsto dal DPCM 14 marzo 2014.
  Il comma 10 specifica che il riferimento alla gestione commissariale di cui all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge n. 61 del 2013 si intende riferito alla gestione aziendale da parte del commissario o dell'avente titolo, sia esso affittuario o cessionario, e che la disciplina ivi prevista si applica all'impresa commissariata o affittata o ceduta fino alla data di cessazione del commissariamento o a diversa data fissata con DPCM su proposta del Ministro dello sviluppo economico.
  Il comma 11 dispone che, nel caso in cui l'impresa commissariata ai sensi del decreto-legge n. 61 del 2013 sia successivamente ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, è possibile, per la stessa impresa, accedere alle procedure previste dall'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 per la riconversione industriale dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico.
  L'articolo 2-bis, introdotto durante l'esame al Senato, riguarda la tutela dei fornitori e delle imprese dell'indotto. La norma riserva un importo massimo di 35 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese che siano fornitrici di beni o servizi (ovvero creditrici, per le medesime causali) connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione Pag. 9dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria.
  Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, le richieste devono essere corredate dalla attestazione circa la sussistenza, alla data della richiesta stessa, della condizione dell'impresa destinataria del finanziamento di essere fornitrice di beni e/o servizi funzionali alla continuazione dell'attività, ovvero creditrice per le predette causali, di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico e che siano soggette ad amministrazione straordinaria. Tale attestazione deve essere rilasciata dal Commissario straordinario oppure, se nominato, dal Commissario della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 347 del 2003, come modificato dal decreto-legge in esame.
  Le richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo seguono i criteri e le modalità di concessione semplificati della garanzia previsti per le imprese start-up innovative e degli incubatori certificati dall'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013. A tal fine, l'impresa beneficiaria, alla data della richiesta da parte del soggetto finanziatore, non deve avere in essere alcun affidamento con quest'ultimo né con altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario. La richiesta di garanzia deve essere corredata da conforme dichiarazione da parte del soggetto finanziatore, pena l'inammissibilità della stessa.
  L'articolo 3, al comma 1, come modificato nel corso dell'esame al Senato, consente all'amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a. di utilizzare le somme sequestrate per emettere obbligazioni. Le obbligazioni saranno intestate al Fondo unico giustizia e gestite da Equitalia Giustizia s.p.a., secondo le indicazioni dell'autorità giudiziaria.
  Le somme recuperate da ILVA attraverso l'emissione delle obbligazioni dovranno costituire un patrimonio separato della società, da utilizzare esclusivamente per gli interventi di risanamento ambientale.
  Più in dettaglio, il comma 1 stabilisce che, con l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a.:
   l'organo commissariale può chiedere il trasferimento delle somme già sottoposte a sequestro penale. Si tratta delle somme sequestrate e versate su una contabilità speciale, per essere vincolate all'attuazione delle prescrizioni dell'a.i.a. e alla messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale, in base all'articolo 1, comma 11-quinquies del decreto-legge n. 61 del 2013 (primo periodo);
   l'organo commissariale può chiedere all'autorità giudiziaria di disporre che tali somme siano impegnate, invece che nell'aumento del capitale sociale come già previsto dall'articolo 1, commi 11-bis e seguenti del decreto-legge n. 61 del 2013, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla società ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria (secondo periodo); il sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle obbligazioni (sesto periodo).

  Tali obbligazioni:
   potranno essere emesse anche per una somma eccedente il doppio del capitale sociale (quarto periodo);
   dovranno avere un tasso di rendimento «parametrato a quello mediamente praticato sui rapporti intestati al Fondo unico giustizia» (quinto periodo);
   dovranno essere intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, ad Equitalia Giustizia S.p.A. (settimo periodo), che agirà sulla base delle indicazioni fornite dall'autorità giudiziaria (nono periodo).

  Inoltre, al credito derivante dalla sottoscrizione dell'obbligazione è riconosciuta la prededucibilità, ma solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri crediti prededucibili e i crediti riguardanti le retribuzioni Pag. 10dovute, sotto qualsiasi forma ai prestatori di lavoro subordinato (terzo periodo);
  Quanto all'uso dei capitali derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni, il decimo periodo del comma 1 stabilisce che le somme – a questo punto libere dal vincolo del sequestro, che si è convertito nel sequestro delle obbligazioni – siano versate nel patrimonio di ILVA per essere destinate in via esclusiva all'attuazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, e agli interventi di bonifica. Tale patrimonio, in base all'undicesimo periodo, dovrà essere trattato nel rispetto delle disposizioni del codice civile sui patrimoni destinati ad uno specifico scopo (articoli da 2447-bis a 2447-decies).
  Il comma 1-bis, come modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, interviene sull'articolo 1, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 61 del 2013 per eliminare il termine ultimo del 2014 previsto originariamente per il trasferimento da parte dell'autorità giudiziaria delle somme sequestrate all'impresa commissariata. La disposizione corregge inoltre il riferimento al «giudice» con quello, più corretto, all'autorità giudiziaria e il riferimento all'autorità giurisdizionale con quello, più corretto, all'autorità giudiziaria.
  Il comma 1-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza l'organo commissariale di ILVA S.p.A. a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine della realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, nonché di quelli destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia.
  Il predetto finanziamento è rimborsato dall'organo commissariale in prededuzione rispetto agli altri debiti, ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
  Ai sensi dell'articolo 111 citato della legge fallimentare, sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge nonché quelli sorti in occasione o in funzione del fallimento o di una precedente procedura concorsuale; tali debiti sono soddisfatti con preferenza in sede di ripartizione dell'attivo fallimentare.
  La garanzia dello Stato sul predetto finanziamento è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.
  La norma prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi della disposizione in esame, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2015 ed autorizza, altresì, l'istituzione di una apposita contabilità speciale su cui confluiscono le predette risorse.
  Agli oneri derivanti dalla costituzione del Fondo, pari a 150 milioni per l'anno 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità in conto residui del Fondo istituito dall'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, presso il Ministero dell'economia, finalizzato ad integrare le risorse del bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato, con una dotazione finanziaria pari ad 1 miliardo di euro per il 2014.
  Il comma 2 prevede – ai fini dell'attuazione delle prescrizioni contenute nel «piano ambientale» approvato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014 – la titolarità in capo al Commissario straordinario dell'amministrazione straordinaria di contabilità speciali, aperte presso la tesoreria statale, in cui confluiscono: a) le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul FSC (Fondo per lo sviluppo e la coesione), nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica; b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi di risanamento ambientale.
  Nel corso dell'esame al Senato il comma in esame è stato modificato al fine Pag. 11di eliminare i riferimenti al comma 11-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge 61 del 2013, in conseguenza della riscrittura del comma 1 dell'articolo in esame, il cui nuovo testo non prevede più il versamento delle somme sottoposte a sequestro penale in una contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, bensì il loro trasferimento all'impresa commissariata.
  Relativamente all'utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali aperte, ai sensi del comma 3, il Commissario straordinario è tenuto a: provvedere alla loro rendicontazione, secondo la normativa vigente; fornire periodica informativa – la disposizione non indica specifiche scadenze temporali – ai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico e alle autorità giudiziarie interessate; nonché, secondo quanto inserito nel corso dell'esame al Senato, trasmettere una relazione semestrale alle Camere.
  Il comma 4 dell'articolo in esame precisa che resta fermo il diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale.
  Il comma 5, modificato nel corso dell'esame in Senato, autorizza il commissario straordinario a sottoscrivere con FINTECNA S.p.A., in qualità di avente causa dell'IRI, un atto convenzionale di liquidazione del vincolo risalente al contratto di cessione dell'ILVA Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.) che obbliga FINTECNA a salvaguardare l'ILVA da perdite risultanti da violazioni di legge in materia ambientale avvenute durante la gestione precedente alla cessione. Nel corso dell'esame in Senato è stato abolito il parere preventivo dell'Avvocatura Generale dello Stato e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  La liquidazione è determinata nell'importo di 156.000.000 di euro. La liquidazione ha carattere definitivo, non è soggetta ad azione revocatoria e preclude ogni azione finalizzata al risarcimento del danno generatosi, relativamente agli stabilimenti produttivi ceduti dall'IRI in sede di privatizzazione dell'ILVA, antecedentemente al 16 marzo 1995.
  Il comma 5-bis dell'articolo 3, inserito nel corso dell'esame al Senato, destina fino a 10 milioni di euro ai fini della messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi in deposito nell'area ex Cemerad ricadente nel Comune di Statte, in provincia di Taranto.
  Tali importi trovano copertura a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 129 del 2012 che, ricordo, ha finalizzato all'attuazione degli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto previsti nel Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012, le risorse disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 2012.
  Il comma 5-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, introduce una clausola di salvaguardia finanziaria operante nel caso in cui, per effetto dell'attuazione del comma 1 – che consente all'amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a. di utilizzare le somme già sequestrate dall'autorità giudiziaria per emettere obbligazioni – dovessero emergere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  A tali oneri aggiuntivi si fa fronte mediante una riduzione di pari importo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, stanziate per il periodo di programmazione 2014-2020. La norma autorizza, a tal fine, il CIPE, con propria delibera, ad individuare le risorse disponibili sulla programmazione 2014-2020, eventualmente riprogrammando le assegnazioni già effettuate, che non abbiano tuttavia dato luogo a obblighi giuridicamente vincolanti.
  Si rammenta che le risorse del FSC per la programmazione 2014-2020 sono state autorizzate nell'importo complessivo di 54.810 milioni dall'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014).
  L'articolo 4 dispone modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sancendo in particolare l'approvazione ex lege delle Pag. 12modalità di costruzione e di gestione delle discariche, localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo di Taranto della società ILVA S.p.A., per rifiuti speciali, presentate in data 19 dicembre 2014 dal sub-commissario, nonché delle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo del suddetto stabilimento, presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario. Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto un periodo aggiuntivo volto a disporre anche l'approvazione ex lege, a saldi invariati per la finanza pubblica, delle proposte presentate dal sub-commissario, alla medesima data, al Ministro dell'ambiente e relative alla definizione delle misure di compensazione ambientale.
  Inoltre, il comma 1, non si limita alla citata approvazione ex lege, in sostituzione della procedura prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 101/2013, ma prevede altresì che eventuali successive modifiche delle succitate modalità siano approvate ed autorizzate dall'autorità competente ai sensi e con le procedure di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. Codice Ambientale) e quindi secondo l'ordinario procedimento riguardante la costruzione e gestione delle discariche.
  Rileva inoltre che, relativamente alla definizione delle misure di compensazione ambientale, nel corso dell'esame al Senato, è stato introdotto – come già evidenziato – un periodo volto a disporre l'approvazione ex lege delle proposte di definizione delle citate misure presentate dal sub-commissario. Nella versione iniziale del decreto-legge, il comma 2 demandava tale definizione a un decreto adottato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i comuni interessati. Fa altresì presente che nella versione iniziale del decreto-legge, al citato decreto interministeriale veniva anche demandata la definizione di eventuali ulteriori garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 152/2006. Il testo approvato dal Senato prevede ancora la definizione di eventuali ulteriori garanzie finanziarie con apposito decreto adottato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ma viene soppresso il riferimento al coinvolgimento dei comuni interessati, che – sulla base del testo originario del decreto – devono essere «sentiti».
  Si stabilisce, infine, che la mancata prestazione delle garanzie finanziarie entro 120 giorni dall'adozione del citato decreto interministeriale comporta la decadenza dall'esercizio dell'attività di costruzione/gestione della discarica.
  Analogamente al comma 1, anche il comma 2 dell'articolo in esame non si limita alla citata approvazione ex lege – in sostituzione della procedura prevista dall'articolo 12, comma 6, del richiamato decreto-legge 101/2013, per l'approvazione delle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dello stabilimento ILVA di Taranto – ma prevede altresì che eventuali successive modifiche delle citate modalità siano approvate ed autorizzate dall'autorità competente ai sensi e con le procedure di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. Codice Ambientale) e quindi secondo l'ordinario procedimento riguardante la costruzione e gestione delle discariche.
  Il nuovo testo del comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 101/2013, inoltre, a differenza di quanto stabilito nel testo previgente, non prevede in tale caso misure di compensazione ambientale. Viene invece introdotta la definizione di eventuali ulteriori garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 152/2006, tramite un apposito decreto interministeriale, adottato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
  Si stabilisce, infine, analogamente al disposto del comma 1, che la mancata prestazione delle garanzie finanziarie entro 120 giorni dall'adozione del citato decreto comporta la decadenza dall'esercizio dell'attività di gestione/smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dello stabilimento ILVA di Taranto.
  Sottolinea inoltre che, nel corso dell'esame al Senato, sono stati aggiunti i Pag. 13commi 2-bis e 2-ter volti ad orientare l'attività produttiva e le attività di gestione di rifiuti autorizzate in forza del presente decreto al rispetto della gerarchia europea di gestione dei rifiuti e a favorire il recupero di rifiuti e materiali.
  In particolare, il comma 2-bis stabilisce che, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento nazionale e dell'Unione europea, l'attività produttiva e le attività di gestione di rifiuti autorizzate in forza del presente decreto devono garantire il rispetto dei principi della direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE) e, in particolare, della gerarchia delle modalità di gestione dei rifiuti, secondo l'ordine di priorità della prevenzione, del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.
  Il comma 2-ter detta disposizioni finalizzate a favorire, nel rispetto dei principi definiti dalla direttiva rifiuti 2008/98/CE, il recupero dei residui della produzione dell'impianto ILVA di Taranto costituiti dalle scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione e deferrizzazione delle stesse classificate con codice europeo dei rifiuti (CER) 10 02 01, 10 02 02 o 10 09 03.
  Tali rifiuti possono essere recuperati nella formazione di rilevati, di alvei di impianti di deposito di rifiuti sul suolo, di sottofondi stradali e di massicciate ferroviarie (R5) e nei riempimenti e recuperi ambientali (R10).
  Il comma in esame fissa altresì le condizioni da rispettare per poter procedere al recupero. Il recupero dei succitati residui nelle attività indicate è infatti possibile se vi è conformità al test di cessione di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998 oppure in applicazione della disciplina del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, c.d. Regolamento REACH), se più favorevole. In questo secondo caso viene affidato all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) il compito di accertare l'assenza di rischi di contaminazione per la falda e per la salute (ai sensi dell'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 152/2006) entro 12 mesi dall'avvenuto recupero.
  L'articolo 4-bis del provvedimento in esame, introdotto durante l'esame presso il Senato, novella l'articolo 43 della legge n. 234 del 2012, che disciplina la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, introducendo il comma 9-bis, che autorizza il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie ad anticipare gli oneri derivanti dalle sentenze di condanna a sanzioni pecuniarie inflitte dalla Corte di giustizia europea, con successiva rivalsa sulle amministrazioni responsabili delle violazioni, anche tramite compensazione con i finanziamenti loro assegnati per interventi comunitari.
  L'articolo 5, al comma 1, prevede che l'attuazione degli interventi per far fronte alla situazione di criticità riguardante la città e l'area di Taranto sia disciplinata da uno specifico contratto istituzionale di sviluppo denominato «CIS Taranto».
  Ricorda, in proposito che i Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) sono atti negoziali sottoscritti dal Ministro per la Coesione Territoriale, d'intesa con il Ministro dell'Economia e Finanze e da altre amministrazioni competenti, volti a eseguire interventi prioritari di sviluppo, soprattutto nelle aree svantaggiate e nel Mezzogiorno.
  Con riguardo ai soggetti sottoscrittori, il comma 2 dispone che il CIS Taranto sia sottoscritto da tutti i soggetti istituzionali chiamati a far parte del Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con compiti di coordinamento e concertazione delle azioni da intraprendere e di definizione delle strategie per lo sviluppo del territorio tarantino. Il tavolo è istituito con D.P.C.M. entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto-legge in esame.
  Segnala che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1o giugno 2014 è stata istituita, presso la Presidenza Pag. 14del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e lo svolgimento delle funzioni di Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e del turismo.
  Sono chiamati a far parte del Tavolo, presieduto dalla Presidenza del Consiglio, rappresentanti delle amministrazioni centrali, degli enti territoriali e locali e degli altri soggetti coinvolti (Autorità portuale, Commissario straordinario per la bonifica, Commissario del porto di Taranto), nonché dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia). Il Tavolo così costituito assorbe le funzioni di tutti gli altri tavoli tecnici sia centrali che locali istituiti sull'area di Taranto.
  Nel corso dell'esame presso il Senato il comma 2 è stato modificato prevedendo che a far parte del Tavolo istituzionale partecipino tre rappresentanti della regione Puglia, invece che uno, nonché un rappresentante della Camera di commercio di Taranto.
  Inoltre sono stati aggiunti i commi 2-bis e 2-ter che prevedono che il Tavolo istituzionale abbia il compito di verificare, dopo 12 mesi dalla data di sottoscrizione, lo stato di applicazione del CIS e che il contratto istituzionale di Sviluppo dovrà contenere il programma di bonifiche di cui al successivo articolo 6 e il Piano nazionale della città e relativi interventi nel comune di Taranto di cui al successivo articolo 8.
  Il comma 3 reca la clausola d'invarianza finanziaria, trattandosi di attività rientranti nelle competenze istituzionali delle rispettive amministrazioni.
  L'articolo 6 affida al Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, previsto dal decreto-legge n. 129 del 2012, il compito di provvedere alla predisposizione di un programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, inteso a garantire la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Nel corso dell'esame al Senato, il comma 1 del suddetto articolo è stato modificato, eliminando, riguardo alle finalità del programma, rispetto al testo iniziale del decreto-legge, l'obiettivo di mitigare le criticità dell'area di Taranto, con riferimento alla competitività delle imprese del territorio tarantino. È stato inoltre modificato l'obiettivo relativo ai livelli di sicurezza da conseguire. Infatti, mentre il testo iniziale del decreto-legge prevedeva il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza, il testo approvato dal Senato richiede il raggiungimento ove possibile, mediante ricorso alle BAT (Best Available Techniques) riconosciute a livello internazionale, del più alto livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. Al suddetto programma deve essere data attuazione secondo le disposizioni contenute nel CIS Taranto (Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto) di cui all'articolo 5 del decreto in esame. Inoltre, è stato precisato che, nel predisporre il citato programma, il Commissario deve tener conto delle eventuali indicazioni del Tavolo Istituzionale permanente per l'Area di Taranto, i cui componenti, ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, sottoscrivono il «CIS Taranto».
  Il comma 2 dell'articolo 6 individua le risorse, per la realizzazione del programma, da trasferire sulla contabilità speciale del Commissario straordinario: risorse effettivamente disponibili di cui al decreto-legge n. 129 del 2012; risorse residue stanziate per interventi nelle aree sottoutilizzate; risorse allo scopo impegnate dal Ministero dell'ambiente; ulteriori risorse che con propria delibera il CIPE può destinare, nell'ambito della programmazione 2014-2020 del FSC (Fondo di sviluppo e coesione), per il prosieguo di interventi di bonifiche e riqualificazione dell'area di Taranto.
  Il comma 3 prevede la possibilità per il Commissario straordinario di utilizzare una quota non superiore all'1,5 per cento Pag. 15delle risorse sopra elencate per le attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi medesimi.
  Il comma 4 prevede che il Commissario straordinario, per le attività di propria competenza, possa avvalersi di altre pubbliche amministrazioni, università o loro consorzi e fondazioni, nonché di enti pubblici di ricerca, secondo le previsioni dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
  Sottolinea altresì che il comma 4-bis, introdotto durante l'esame al Senato, dispone che il Commissario straordinario, nell'individuare i soggetti tenuti all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 5 e dal comma 2 dell'articolo 6, può definire procedure volte a favorire l'impiego di lavoratori provenienti dai bacini di crisi delle aziende dei complessi industriali di Taranto già coinvolti in programmi di integrazione del reddito e sospensione dell'attività lavorativa. Il comma in esame precisa che la disposizione è finalizzata ad ottimizzare l'impiego di risorse umane e finanziarie, nonché di ridurre gli effetti occupazionali negativi connessi con il processo di riorganizzazione dei siti produttivi della città di Taranto. L'ultimo periodo del predetto comma prevede, inoltre, che il Commissario straordinario adotti altresì tutte le procedure necessarie volte a ridurre gli eventuali effetti occupazionali negativi connessi alla riorganizzazione delle attività d'impresa, anche con riferimento a tutti i siti produttivi del gruppo presenti sul territorio nazionale.
  Il comma 1 dell'articolo 7 estende i poteri del Commissario straordinario del Porto di Taranto a tutti gli interventi infrastrutturali necessari per l'adeguamento e l'ampliamento del Porto medesimo, oltre a quelli previsti dal D.P.C.M. 17 febbraio 2012 di nomina del Commissario medesimo. Con un emendamento approvato al Senato l'estensione dei poteri viene consentita anche per gli interventi relativi al sistema logistico portuale e retroportuale.
  Il comma 1 richiama a tal fine la norma del comma 1002 della legge finanziaria 2007 che consente al Ministro delle infrastrutture e trasporti, per garantire gli interventi infrastrutturali per l'ampliamento del porto di Taranto, di procedere con i poteri generali in materia di infrastrutture che sono garantiti al Ministro nell'articolo 163 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).
  La Relazione governativa evidenzia che ciò avviene al fine di rendere l'infrastruttura portuale di Taranto rispondente agli standard competitivi dell'area mediterranea – con riflessi positivi in termini di sicurezza e celerità dei trasporti marittimi, nonché di sviluppo economico e competitivo dell'intero Paese – e soprattutto con benefiche ricadute in campo occupazionale.
  Il comma 2, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale ed al fine di determinare una fondamentale accelerazione, prevede che tutti gli atti necessari, le autorizzazioni, le intese, i concerti, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei Ministeri e di tutti gli altri competenti enti, siano rilasciati entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario straordinario del Porto di Taranto e che decorso tale termine gli stessi si intendano resi in senso favorevole.
  Con una modifica approvata al Senato si prevede (nuovo comma 2-bis), si prevede altresì che l'autorità Portuale di Taranto pubblichi sul proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti coinvolti in base al comma 2.
  Il comma 3 dispone che la pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere deve essere emessa nel termine di 60 giorni dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 67 del 1997.
  L'articolo 8 disciplina gli interventi per la riqualificazione e la valorizzazione della Pag. 16cosiddetta «città vecchia» di Taranto e dell'Arsenale militare marittimo della città. In particolare, il comma 1 dispone che il Comune di Taranto adotta, ad integrazione del progetto presentato per il «Piano nazionale delle città», un Piano di interventi per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della «città vecchia» di Taranto.
  Durante l'esame al Senato, il comma 1 è stato modificato al fine di specificare che il Piano di interventi può prevedere la valorizzazione di eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione nonché la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in particolare di centri culturali ed ambulatori polispecialistici, aree verdi attrezzate con strutture ludico ricreative.
  Lo stesso comma 1, in combinato disposto con il comma 2, disciplina il seguente iter procedurale per il perfezionamento del piano: trasmissione del piano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al fine dell'acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, di competenza; valutazione, da parte del citato Ministero, entro 60 giorni dalla ricezione degli atti, della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela del patrimonio culturale. La valutazione positiva del Ministero, espressa con decreto del Ministro sulla base dei pareri degli uffici periferici e centrali competenti, sostituisce tutte le autorizzazioni, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero medesimo; acquisizione delle autorizzazioni, delle intese, dei concerti, dei pareri, dei nulla osta e di ogni altro atto di assenso comunque denominato degli enti locali, regionali, degli altri Ministeri, nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie. In proposito, il comma in esame stabilisce che i citati atti di assenso sono resi entro 30 giorni dalla richiesta del Comune di Taranto. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole (silenzio-assenso), ferme restando le competenze regionali in materia urbanistica; pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere entro 60 giorni dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 67/1997.
  Durante l'esame al Senato, sono stati aggiunti: il comma 1-bis ai sensi del quale il Comune di Taranto è tenuto a pubblicare sul proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, le intese, i concerti, i pareri, i nulla osta e gli atti di assenso resi dagli enti di cui al comma 1; il comma 2-bis che prevede l'obbligo, per il Comune di Taranto, di pubblicazione sul proprio sito istituzionale della pronuncia di compatibilità ambientale sopra richiamata, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante la disciplina sulla pubblicazione e sull'accesso alle informazioni ambientali.
  Il comma 3 dispone che i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e della difesa, previa intesa con la Regione Puglia e il Comune di Taranto, da acquisire nell'ambito del Tavolo istituzionale di cui all'articolo 5 del decreto-legge in esame, provvedono alla predisposizione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, di un progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale militare marittimo di Taranto, ferme restando la prioritaria destinazione ad arsenale del complesso e le prioritarie esigenze operative e logistiche della Marina Militare. Tale progetto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, riguardo al quale la norma non fissa alcun termine per l'emanazione.
  Durante l'esame al Senato, è stato aggiunto il comma 3-bis che prevede l'obbligo per il Comune di Taranto di pubblicazione sul proprio sito istituzionale del Piano e del Progetto, previsti dai suddetti commi 1 e 3, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sulla pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche.
  Il comma 4 stabilisce che, fermo restando quanto disposto in materia di norme e piani urbanistici ed edilizi dal l'articolo 2, comma 1, del D.P.R n. 383 del 1994, il decreto di approvazione del Pag. 17progetto sostituisce tutte le autorizzazioni, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  Il comma 5 stabilisce che i programmi di riqualificazione e valorizzazione della «città vecchia» e dell'Arsenale militare marittimo di Taranto sono sottoposti al CIPE ai fini dell'approvazione e assegnazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di sviluppo e coesione, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica.

   Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, ringrazia il relatore per l'ampia illustrazione e ricorda che nell'Ufficio di Presidenza convocato al termine della seduta saranno definite le modalità e la tempistica dell'esame del provvedimento in titolo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.35.