CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 febbraio 2015
389.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 17 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

  La seduta comincia alle 14.

Sui lavori della Commissione.

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che, in caso di posizione, da parte del Governo, della questione di fiducia sul cosiddetto decreto «Mille proroghe», l'audizione del Ministro dell'ambiente, programmata per mercoledì 18 febbraio alle ore 14, non potrebbe avere luogo. Si riserva, in ogni caso, acquisito il consenso unanime dei rappresentanti dei gruppi della Commissione, di richiedere alla Presidente della Camera l'autorizzazione allo svolgimento della predetta audizione, pur in pendenza del voto di fiducia. Ricorda, inoltre, che è in procinto di concludersi, presso l'altro ramo del Parlamento, l'esame del disegno di legge in materia di delitti contro l'ambiente, così come del disegno di legge di conversione del decreto-legge n.1 del 2015, recante disposizioni urgenti sull'ILVA e sullo sviluppo di Taranto.

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Schema di decreto ministeriale recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome.
Atto 137.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 febbraio scorso.

  Raffaella MARIANI (PD), relatore, presenta ed illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1), precisando come la stessa sia volta a recepire i rilievi a lei pervenuti da parte dei colleghi.

  Alberto ZOLEZZI (M5S) presenta, a nome del suo gruppo, una proposta di parere alternativa (vedi allegato 2), precisando come la nuova proposta di parere presentata dalla relatrice, pur presentando profili apprezzabili rispetto alla prima proposta, sia ancora carente, anche alla luce del contenuto della direttiva di riferimento.

  Piergiorgio CARRESCIA (PD), nell'esprimere pieno apprezzamento sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, preannuncia il voto favorevole su tale proposta.

  Il sottosegretario Silvia VELO concorda con la proposta di parere della relatrice. Evidenzia, tuttavia, con riferimento alle osservazioni di cui alle lettere b) ed e), che il testo delle Linee Guida, rispettivamente ai paragrafi 4.1 e 4, già fornisce sufficienti elementi di chiarimento. Quanto all'osservazione di cui alla lettera c), dove si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere una più bassa percentuale di riduzione delle soglie di assoggettabilità a screening in caso di applicazione di uno o più criteri indicati nelle Linee Guida, segnala che nel testo, anche in presenza di una pluralità di criteri, tale percentuale rimane invariata, applicandosi una sola volta.

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che sarà prima posta in votazione la proposta di parere della relatrice e che, in caso di sua approvazione, la proposta di parere alternativa del gruppo M5S si intenderà preclusa.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, presentata dalla relatrice, risultando conseguentemente preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativa presentata dai deputati del gruppo M5S.

Schema di decreto ministeriale recante approvazione delle linee guida concernenti la determinazione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici.
Atto 138.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 febbraio scorso.

  Luigi DALLAI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 3).

  Il sottosegretario Silvia VELO concorda con la proposta di parere presentata dal relatore.

  Ermete REALACCI, presidente, comunica che il gruppo del M5S ha presentato una proposta di parere alternativa (vedi allegato 4). Avverte, quindi, che sarà prima posta in votazione la proposta di parere del relatore e che, in caso di sua approvazione, la proposta di parere alternativa del gruppo M5S si intenderà preclusa.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, la proposta Pag. 27di parere del relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta di parere alternativa presentata dai deputati del gruppo M5S.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

  La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Nuovo testo C. 2124 Governo.

(Alle Commissioni riunite II e III).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Maria Chiara GADDA (PD), relatore, comunica che la Commissione è chiamata oggi ad esaminare, in sede consultiva, il nuovo testo del disegno di legge recante l'autorizzazione alla ratifica degli Emendamenti, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite II e III.
  Ricorda che la predetta Convenzione, firmata a Vienna e New York il 3 marzo 1980, è l'unico strumento internazionale vincolante sulla protezione fisica del materiale nucleare e fissa misure relative alla prevenzione, alla detenzione e alla sanzione delle violazioni in tale campo. Essa è in vigore dall'8 febbraio 1987, mentre è in vigore per l'Italia, che ne ha autorizzato la ratifica con legge 7 agosto 1982, n. 704, dal 6 ottobre 1991. Gli Emendamenti oggetto del provvedimento in esame, approvati da una Conferenza diplomatica convocata nel luglio 2005, hanno lo scopo di estendere l'ambito della Convenzione, prevedendo la protezione fisica del materiale nucleare usato per scopi pacifici, durante l'utilizzo, l'immagazzinamento o il trasporto, nonché la prevenzione e la punizione dei reati riguardanti detto materiale e i relativi impianti, come precisato nel nuovo articolo 1A introdotto nella Convenzione stessa dopo l'articolo 1.
  Al riguardo, segnala che per includere nella protezione, oltre alle materie, anche le installazioni nucleari, è stato innanzitutto modificato il titolo della Convenzione ed è stato aggiunto, all'articolo 1, che contiene le definizioni, anche quella di «installazione nucleare». È altresì stata introdotta la definizione di «sabotaggio». Gli Stati contraenti hanno l'obbligo di elaborare e attuare misure volte a garantire in modo efficace l'attuazione della Convenzione per prevenire, in particolare, il furto o la sparizione delle materie nucleari di cui sono responsabili, così come il sabotaggio degli impianti nucleari che si trovano sul loro territorio. Essi inoltre sono interamente responsabili dell'elaborazione, dell'applicazione e della manutenzione di un sistema di protezione fisica sul proprio territorio. Per adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione, gli Stati parte devono rispettare un certo numero di Principi di protezione, introdotti con il nuovo articolo 2A, fra i quali si menzionano quelli della responsabilità dello Stato e dei titolari di licenze e della riservatezza. È naturalmente prevista la cooperazione tra gli Stati parte in caso di furto o sabotaggio o di rischio di tali evenienze. La cooperazione avviene in forma di scambio di informazioni con la garanzia della riservatezza delle stesse in rapporto a terzi.
  Nel passare all'esame dei contenuti del provvedimento, illustra le disposizioni di stretta competenza dell'VIII Commissione.Pag. 28
  In particolare, per dare attuazione alle disposizioni contenute nella Convenzione, come emendata, l'articolo 4, al comma 1, individua le seguenti autorità competenti, che operano in stretto coordinamento tra loro: il Ministero degli esteri, che funge anche da punto di contatto, ed esplica i compiti descritti nell'articolo 5 della Convenzione; il Ministero dell'interno, che collabora con il Ministero degli esteri ed è competente per la protezione fisica attiva delle installazioni nucleari e delle materie nucleari anche in corso di trasporto; il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità competente per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari; il Ministero dell'ambiente, quale autorità competente per l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia ambientale.
   Il comma 2 individua i compiti dell'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) in relazione all'attuazione degli Emendamenti in esame. In particolare, il predetto Istituto: esercita i controlli sulla protezione fisica passiva, per mezzo degli ispettori dell'ANPA (Agenzia Nazionale per la protezione dell'Ambiente), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 230 del 1995 che ha assegnato compiti ispettivi in materia di sicurezza nucleare, recependo direttive europee su diversi profili del settore; formula pareri tecnici ai quattro Ministeri indicati al precedente comma 1; procede all'accertamento degli illeciti amministrativi previsti dal successivo comma 3 dell'articolo 10.
  L'articolo 5, al comma 1, assegna al Ministero dell'interno il compito di definire gli scenari di riferimento della minaccia alle materie e alle installazioni nucleari al fine di predisporre i piani di protezione fisica. Tali piani devono essere comunicati al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA. Il comma 2 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ISPRA e di concerto con i Ministri dell'interno e dell'ambiente, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, che prevede la possibilità di adottare regolamenti nelle materie di competenza di ciascun Ministero. Tale decreto dovrà indicare i requisiti di protezione fisica passiva e le modalità di redazione dei relativi piani.
  L'articolo 7 affida al Ministero dell'interno, anche a seguito delle comunicazioni previste dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 230 del 1995, il coordinamento e la predisposizione, sentito il Ministero dell'ambiente, dei piani di intervento per il recupero e la messa in sicurezza delle materie nucleari, fermi restando gli obblighi di informazione alla popolazione sui rischi e sul comportamento da adottare in caso di emergenza.
  L'articolo 9 riguarda l'inosservanza del contenuto delle autorizzazioni: il comma 1 prevede che l'ISPRA, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, formuli specifiche prescrizioni per il ripristino delle condizioni previste nelle autorizzazioni medesime, e comunichi con tempestività al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno e al Ministero dell'ambiente le infrazioni riscontrate e le prescrizioni impartite, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al successivo articolo 10, comma 3. Il comma 2 stabilisce che, in difetto di adempimento delle prescrizioni impartite, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il titolare del provvedimento autorizzativo e delle connesse prescrizioni, d'intesa con il Ministero dell'interno e su segnalazione dell'ISPRA, dispone la sospensione del provvedimento autorizzativo. Il comma 3 prevede che, qualora si sia in presenza di gravi e reiterate inosservanze, si procede alla revoca dell'autorizzazione, che viene operata dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previo parere obbligatorio dell'ISPRA.
  Infine, in base al comma 4, nei provvedimenti di sospensione o revoca di cui ai due commi precedenti vanno indicate, ove necessario, le disposizioni da adottare per la protezione fisica dei materiali radioattivi, Pag. 29la tutela sanitaria dei lavoratori e la protezione della popolazione e dell'ambiente.
  L'articolo 10, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede modifiche al codice penale e sanzioni di carattere amministrativo. Il comma 1, nell'introdurre l'articolo 437-bis del codice penale, prevede il reato di «traffico ed abbandono di materie nucleari o di materiale ad alta radioattività». La predetta fattispecie di reato, sanzionata con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a 50.000, è integrata, salvo che il fatto costituisca più grave reato, dalla condotta di chiunque, abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, utilizza, cede acquista, riceve, trasporta, importa, esporta procura ad altri, detiene, trasferisce o disperde nell'ambiente materie nucleari di qualsiasi tipo idonee a cagionare la morte o lesioni personali di una o più persone o rilevanti danni a cose o all'ambiente o comunque materiale ad alta radioattività. La medesima sanzione è prevista per il detentore che abbandoni il materiale in questione o che se ne disfi illegittimamente. È prevista, inoltre, una specifica circostanza aggravante, con applicazione della pena della reclusione da otto a venti anni e della multa da euro 80.000 a euro 500.000, se dal fatto derivi il pericolo di compromissione o deterioramento della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, nonché dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata sino alla metà. Infine, il comma 2 dell'articolo 10 introduce due illeciti amministrativi a carico dei soggetti autorizzati alla gestione del materiale nucleare: in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nella stessa autorizzazione, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5000 a euro 20.000; in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite a seguito dell'accertamento dell'inosservanza dell'autorizzazione, ovvero delle disposizioni volte a ripristinare le condizioni ivi contenute, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 8000 a euro 50.000.
  Nel corso dell'esame in sede referente è stato altresì introdotto l'articolo 10-bis che, nel modificare l'articolo 25-undecies, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300), prevede per il delitto di traffico e abbandono di materie nucleari o di materiale ad alta radioattività di cui all'articolo 437-bis del codice penale (introdotto dal precedente articolo 10), la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.
  Con riferimento agli articoli 10 e 10-bis del provvedimento in titolo, segnala che disposizioni di analogo tenore sono contenute nel disegno di legge in materia di delitti contro l'ambiente (S. 1345), attualmente all'esame del Senato. Ritiene pertanto opportuna un'attenta analisi delle due disposizioni, al fine di evitare possibili duplicazioni o sovrapposizioni.
  L'articolo 11, infine, contempla l'abrogazione delle fattispecie di reato di cui all'articolo 3 della legge n. 704 del 1982, che reca la ratifica della precedente Convenzione di New York del 1980 sulla protezione fisica dei materiali nucleari.
  Tanto premesso, si riserva di presentare una proposta di parere sul provvedimento in esame all'esito dei rilievi e delle osservazioni che dovessero eventualmente essere formulate nel corso del dibattito, nonché all'esito della conclusione dell’iter del citato disegno di legge all'esame del Senato.

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che il gruppo del M5S ha preannunziato la presentazione di una proposta di parere sul provvedimento in esame, nel quale saranno specificamente evidenziati alcuni profili di criticità.

  Il sottosegretario Silvia VELO segnala alcuni aspetti problematici del provvedimento Pag. 30in esame, che sarebbe opportuno evidenziare nella formulazione della proposta di parere. In particolare, sottolinea che la competenza relativa al controllo sulla protezione fisica passiva, alla formulazione di pareri tecnici alle amministrazioni ed all'accertamento delle violazioni, che l'articolo 4 della Convenzione affida all'ISPRA, è stata attribuita dal decreto legislativo n. 45 del 2014 all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Con riferimento agli articoli 10 e 10-bis del provvedimento in titolo, rileva come le nozioni di «abbandono» e di «materiali ad alta radioattività» siano alquanto ambigue e generiche, determinando la modifica delle definizioni fornite dalla Convenzione di Vienna del 1980, recepita dalla legge n. 704 del 1982. Segnala, inoltre, che sono in corso di ratifica altre Convenzioni sui medesimi argomenti e che appare quanto mai opportuno non modificare le definizioni internazionalmente adottate. Fa presente, infine, che i Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico stanno predisponendo uno specifico decreto di classificazione dei rifiuti radioattivi.

  Ermete REALACCI, presidente, nel condividere le considerazioni formulate dalla relatrice Gadda, ritiene opportuno, al fine di evitare possibili duplicazioni o sovrapposizioni, attendere la conclusione dell’iter del disegno di legge in materia di delitti contro l'ambiente (S. 1345), attualmente all'esame del Senato, che contiene disposizioni di analogo tenore a quelle presenti nel provvedimento in titolo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

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