CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 26 gennaio 2015
376.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 7

SEDE REFERENTE

  Lunedì 26 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa Domenico Rossi.

  La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di rappresentanza militare.
C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-nonies Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2776).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2014.

  Elio VITO, presidente, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 2776, a prima firma dell'onorevole Palmizio, che, vertendo sull'identica materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno della Commissione, è stata ad esse abbinata.
  Ricorda, quindi, che la seduta di oggi è stata convocata per consentire alla relatrice di riferire sulla proposta di legge da ultimo abbinata, fermo restando che la Commissione ha già deliberato di proseguire la discussione nell'ambito di un comitato ristretto appositamente nominato.
  Precisa che i lavori del comitato ristretto inizieranno non appena svolte le ulteriori audizioni informali che sono state programmate dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per permettere alla Commissione di acquisire elementi di conoscenza e di riflessione in merito alla eventuale rilevanza per l'ordinamento italiano dei principi stabiliti dalle due sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione ai ricorsi «Matelly vs Francia» (ricorso n. 10609/10) e «Adefdromil vs Francia» (ricorso n. 32191/09), concernenti il divieto di costituire sindacati all'interno delle Forze armate francesi.

  Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), relatore, riferendo sulla proposta di legge C. 2776 Palmizio, rileva che anche questa, nel riformare l'attuale normativa sugli organismi della rappresentanza militare, stabilisce – analogamente ad altre proposte di legge sulle quali ha già riferito – il principio generale in base al quale gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare Pag. 8hanno il diritto di associarsi in sindacati e in organizzazioni professionali.
  In premessa, osserva, che la proposta di legge reca una serie di disposizioni volte a definire le caratteristiche delle nuove organizzazioni sindacali, con particolare riferimento alle facoltà e ai limiti dell'azione sindacale; definisce i compiti affidati ai rappresentanti sindacali dei militari e le attività di competenza dei sindacati nazionali delle Forze armate e dei Corpi di Polizia ad ordinamento militare; e dispone l'abrogazione di una serie di articoli del codice dell'ordinamento militare ritenuti non più compatibili con il nuovo assetto della rappresentanza militare delineato dalla proposta di legge. Al riguardo, rileva che, a fronte di queste abrogazioni delle disposizioni incompatibili con la nuova disciplina, la proposta di legge non prevede l'inserimento delle nuove disposizioni all'interno del codice dell'ordinamento militare, come invece appare opportuno.
  Passando, quindi, ad illustrare nel dettaglio l'iniziativa legislativa, osserva che, per quanto concerne le disposizioni riguardanti più direttamente l'attività sindacale degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, l'adesione sindacale viene dichiarata libera, volontaria e individuale (articolo 1). A loro volta, è previsto che i sindacati sono diretti e rappresentati, ciascuno nel proprio ambito di competenza, da appartenenti all'Esercito, all'Aeronautica militare, alla Marina militare, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, in attività di servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio. Inoltre è contemplata la facoltà per i sindacati e le organizzazioni professionali di coordinarsi tra loro e di avere relazioni di carattere organizzativo anche con associazioni sindacali di altre categorie di lavoratori.
  Quanto ai compiti affidati ai rappresentanti sindacali dei militari, la proposta di legge prevede espressamente che ai medesimi spetti: la trattazione della tutela individuale e collettiva dei militari; la formulazione di pareri e proposte su leggi e regolamenti; la facoltà di essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari e dai Ministri di riferimento. È previsto inoltre l'autofinanziamento tramite il contributo degli iscritti, in base alle modalità previste dalla legge o dalla contrattazione nazionale, nonché la possibilità di fornire consulenza agli organismi delle rappresentanze unitarie di base, sia in fase di predisposizione delle piattaforme contrattuali, sia in fase di contrattazione e concertazione ai vari livelli.
  L'articolo 2, nell'affermare che gli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di Polizia ad ordinamento militare non possono esercitare il diritto di sciopero o azioni analoghe che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio, precisa che l'attività sindacale deve esser svolta senza interferire con le attività di servizio e operative. La medesima disposizione riconosce alle organizzazioni sindacali il diritto di riunirsi nelle infrastrutture delle amministrazioni di rispettiva appartenenza per non più di dieci ore annue in orario di servizio e senza limiti di tempo al di fuori del citato orario.
  Sempre con riferimento ai poteri dei sindacati, il comma unico dell'articolo 3 sancisce che i sindacati dei militari detengono il potere di contrattazione nazionale e decentrata, mentre il comma unico dell'articolo 4 prevede che i sindacati nazionali delle Forze armate e dei Corpi di Polizia ad ordinamento militare partecipino alle attività di contrattazione e concertazione ai sensi di quanto stabilito dai successivi articoli 10 (Procedure di concertazione), 11 (Competenze dei sindacati nazionali) e 12 (Competenze specifiche delle rappresentanze unitarie di base) della proposta di legge. Inoltre, nelle materie di loro competenza, i sindacati territoriali e le rappresentanze unitarie di base partecipano alla concertazione con gli organismi di comando territoriale militare e con rappresentanti di regioni ed enti locali.
  Per quanto concerne poi la rappresentanza del personale militare, analogamente a quanto previsto da molte delle proposte di legge già illustrate, la proposta di legge Palmizio prevede una classificazione del Pag. 9personale militare in diverse categorie corrispondenti ai diversi gradi di appartenenza del personale militare (articolo 5).
  L'articolo 6 regola le modalità di elezione dei delegati delle rappresentanze unitarie di base, prevedendo che i rispettivi rappresentanti siano eletti nell'ambito dei comandi al livello stabilito per ciascuna Arma e Corpo. Le liste elettorali devono essere presentate da sindacati nazionali costituiti con atto legale ovvero da militari del comando di riferimento. Con riferimento, poi, al numero degli eletti nell'ambito di ciascuna rappresentanza unitaria di base, la medesima disposizione prevede la presenza di un eletto ogni cento o frazione di cento militari in servizio, per tutte le categorie, per ogni unità con un organico fino a duecento addetti, e la presenza di un eletto ogni trecento o frazione di trecento militari per ogni unità da duecento fino a tremila addetti. È previsto, ancora, che nella composizione degli organismi di rappresentanza a tutti i livelli debba essere presente, se non eletta, almeno una rappresentante di sesso femminile, indipendentemente dalla categoria di appartenenza (articolo 6, comma 10).
  Per quanto concerne il sistema elettorale, il comma unico dell'articolo 7 stabilisce che l'elezione dei delegati deve essere effettuata con il sistema proporzionale puro, con voto di lista e con indicazione di preferenze in numero non superiore ad un terzo degli eletti.
  L'articolo 8 regola i diritti dei dirigenti sindacali, mentre l'articolo 9 detta un'articolata disciplina dei diritti dei componenti della rappresentanza militare.
  Per quanto riguarda, invece, le procedure di contrattazione e di concertazione, il comma unico dell'articolo 10 stabilisce che i sindacati nazionali dei militari firmatari dei contratti nazionali che hanno conseguito nelle elezioni delle rappresentanze unitarie di base il cinque per cento dei voti a livello nazionale devono, un mese prima della scadenza contrattuale, presentare al ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con contestuale comunicazione al ministro dell'economia e delle finanze e ai ministri interessati, le proposte e le richieste relative alle sessioni di contrattazione e di concertazione per la definizione e per il rinnovo dei contenuti economici e normativi del rapporto d'impiego del personale rappresentato.
  L'articolo 11 specifica che le competenze dei sindacati nazionali dei militari riguardano tutte le materie che interessano il personale, eccetto gli impieghi operativi. Il medesimo articolo reca poi nel dettaglio le materie di competenza dei sindacati nazionali e dispone che – in relazione a queste – i sindacati nazionali possano formulare pareri, proposte e richieste ai ministri e alle Commissioni parlamentari competenti. La norma stabilisce, inoltre, che i medesimi sindacati sono incaricati della contrattazione e concertazione presso il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e presso i ministri interessati. Infine, i sindacati nazionali – nel loro compito di vigilanza sull'applicazione degli accordi economici e normativi a livello nazionale, regionale e provinciale, riguardanti il personale militare – possono esprimere pareri anche sui criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale militare e partecipare, altresì, attraverso propri delegati, al consiglio di amministrazione degli stessi.
  Per quanto riguarda, invece, le competenze specifiche delle rappresentanze unitarie di base, tale materia è disciplinata dall'articolo 12. Questo dispone che le rappresentanze sono competenti a trattare le materie concernenti la tutela e la condizione del personale militare nell'ambito della corrispondente unità e possono formulare proposte e richieste sul trattamento economico e su tutte le materie di pertinenza della contrattazione nazionale. Inoltre, l'articolo prevede che, per quanto concerne i provvedimenti da adottare in tema di attività assistenziale, culturale, ricreativa e di promozione sociale, anche a favore dei familiari, l'amministrazione debba concordare con il sindacato territoriale e con le rappresentanze unitarie di base la programmazione e lo sviluppo Pag. 10delle iniziative da intraprendere con gli enti locali, redigendo programmi trimestrali.
  Le ultime disposizioni riguardano l'adozione di un regolamento recante norme per l'elezione e il funzionamento delle rappresentanze unitarie di base (articolo 13), la propaganda elettorale (articolo 14) e la libertà di riunione (articolo 15).
  Nello specifico, l'articolo 13 prevede che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i ministri della difesa e dell'economia adottino, con proprio decreto, un regolamento recante norme per l'elezione e il funzionamento delle rappresentanze unitarie di base. Per quanto concerne, invece, la libertà di riunione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, la proposta di legge vieta sia le riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari, salvo quelle previste per il funzionamento delle attività sindacali e delle rappresentanze unitarie di base, sia – al di fuori dei citati luoghi militari – le assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o che sono in uniforme, salvo quelle previste per il funzionamento delle attività sindacali e delle rappresentanze unitarie di base.
  Conclude, quindi, auspicando che la Commissione possa svolgere quanto prima le audizioni informali previste dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per approfondire la questione della potenziale incidenza sull'ordinamento italiano delle sentenze due della Corte europea dei diritti dell'uomo già citate dal presidente, in modo che il comitato ristretto possa poi iniziare i propri lavori. Chiede quindi al presidente di conoscere la composizione del comitato ristretto e i nominativi dei soggetti indicati dai gruppi per le audizioni informali.

  Elio VITO, presidente, chiarisce che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, su indicazione di questi ultimi, ha convenuto, al momento, di audire informalmente i seguenti docenti universitari ed esperti: Ignazio Francesco Caramazza, Giuseppe Cataldi, Andrea Deffenu, Ferdinando Imposimato, Pasquale De Sena e Giovanni Guzzetta, nonché i rappresentanti del COCER-Interforze.
  Quanto alla composizione del comitato ristretto, avverte che al momento ne fanno parte, oltre al presidente e alla relatrice, i deputati Carlo Galli, Francesco Saverio Garofani, Vincenzo D'Arienzo, Valeria Valente, Paolo Bolognesi, Gianluca Rizzo, Emanuela Corda, Andrea Causin, Giovanna Petrenga, Donatella Duranti, Marco Marcolin, Gaetano Nastri e Massimo Artini.
  Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.