CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 gennaio 2015
369.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 99

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 14 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.30.

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2803 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V della Camera).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), relatore, introducendo l'esame, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere alle Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio della Camera il parere, per i profili di propria competenza, sul decreto-legge n. 192 del 2014, che dispone la proroga o il differimento di termini previsti da disposizioni legislative afferenti le più diverse materie.
  Dopo aver quindi precisato che la sua relazione si soffermerà sulle disposizioni riconducibili alla competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali o comunque di più diretto interesse delle regioni e degli enti locali, riferisce che, in particolare, l'articolo 1 del decreto proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in specifiche amministrazioni pubbliche. Il comma 5 dispone che le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi di alcune altre disposizioni e per le quali non sia stata presentata richiesta alle amministrazioni competenti saranno utilizzate per la mobilità del personale degli enti di area vasta di cui alla legge n. 56 del 2014: al riguardo la relazione illustrativa chiarisce che il riferimento è alle province.
  L'articolo 1, comma 6, dispone che le province, per comprovate necessità, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2015 (in luogo del 31 dicembre 2014).
  L'articolo 2 interviene sul processo amministrativo, per prorogare due termini introdotti dal decreto-legge n. 90 del 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e Pag. 100per l'efficienza degli uffici giudiziari. In particolare, il decreto agisce sul procedimento per la soppressione di alcune sezioni distaccate di TAR, prorogando dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 il termine entro il quale il Governo deve presentare una relazione sull'organizzazione dei TAR e un conseguente piano di riorganizzazione, che individui eventualmente anche sedi da sopprimere.
  L'articolo 3 reca la proroga di termini in materia di sviluppo economico.
  L'articolo 4 reca proroghe di termini di competenza del Ministero dell'interno. In particolare, il decreto proroga per l'anno 2015 l'applicazione delle procedure previste per lo scioglimento dei consigli degli enti locali nei casi di mancata approvazione del bilancio nei termini previsti dal testo unico delle disposizioni sugli enti locali e per l'attribuzione al Prefetto dei relativi poteri sostitutivi ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
  Il comma 2 proroga di quattro mesi, vale a dire fino al 30 aprile 2015, il termine fissato per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.
  Il comma 3 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, il termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani per consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte su tali risorse nonché di agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese.
  Il comma 5 dispone che le province che alla data del 31 dicembre 2014 non abbiano ancora approvato il bilancio di previsione 2014 debbano provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015. Tale differimento, rispetto alla data del 30 settembre 2014 prevista a normativa vigente, va ricondotto – come segnala la relazione illustrativa – sia alla riduzione delle risorse derivante dalle misure di contenimento della spesa pubblica dettate dal decreto-legge n. 66 del 2014, sia al processo di trasformazione dell'ente provincia in ente di area vasta, sulla base della disciplina recata dalla legge «Delrio» (n. 56 del 2014), che incide negativamente sulle entrate proprie dell'ente stesso.
  Il comma 6 proroga per il primo trimestre 2015 il ricorso al personale militare e di polizia per il controllo del territorio e in particolare per quello della cosiddetta terra dei fuochi della regione Campania.
  L'articolo 5 reca la proroga di termini in materia di beni culturali. In particolare, l'articolo proroga dal 31 marzo 2015 al 30 giugno 2015 il termine che i comuni devono rispettare per ottenere il finanziamento dei progetti per l'attrattività turistica.
  L'articolo 6 reca la proroga di termini in materia di istruzione. In particolare, il comma 6 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2015 il termine per l'indizione del primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, previsto per le esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali sia esaurita la graduatoria del concorso del 2011.
  L'articolo 7 proroga termini in materia sanitaria. In particolare, l'articolo proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine entro cui i servizi trasfusionali e le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti devono completare le procedure di autorizzazione e accreditamento richieste.
  Il comma 2 reca numerose proroghe incidenti sul decreto legislativo n. 178 del 2012 di riorganizzazione della Croce Rossa. Sostanzialmente, la trasformazione della Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) in persona giuridica di diritto privato è rinviata di un anno, al 1o gennaio 2016.
  Il comma 3 proroga di un anno, dal 1o gennaio 2015 al 1o gennaio 2016, il termine entro cui effettuare la ridefinizione del sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco (azienda farmaceutica, grossista, farmacista).
  Il comma 4 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, la Pag. 101validità delle tariffe massime di riferimento, fissate dal decreto ministeriale 18 ottobre 2012, per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di riabilitazione, di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale.
  L'articolo 8 dispone la proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti. In particolare, il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 l'emanazione del regolamento attuativo della disposizione di cui all'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008 in materia di noleggio con conducente e regolamentazione dei taxi. Tale disposizione ha previsto, per il noleggio con conducente, specifici requisiti quali una preventiva autocertificazione per l'accesso nel territorio di altri comuni e nuove modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni. Il regolamento dovrà contenere anche una generale revisione dei principi fondamentali in materia di autotrasporto pubblico non di linea (taxi).
  Il comma 2 proroga di uno o due mesi le scadenze contemplate dal decreto-legge «sblocca Italia» (n. 133 del 2014) per la cantierabilità e l'appaltabilità delle opere elencate dallo stesso decreto cui sono destinati i finanziamenti autorizzati a valere sul Fondo cosiddetto «sblocca cantieri».
  L'articolo 9 dispone la proroga di termini in materia ambientale. In particolare l'articolo proroga al 30 giugno 2015 il termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con Potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kj/kg.
  Il comma 3 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2015, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti-SISTRI.
  Il comma 4 proroga di due mesi, ossia al 28 febbraio 2015, il termine per l'attivabilità della procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.
  L'articolo 10 dispone la proroga di termini in materia economica e finanziaria. In particolare, il comma 8 differisce dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 la sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.
  L'articolo 11 dispone la proroga di termini relativi a interventi emergenziali. Il comma 1 è volto a consentire l'utilizzo delle somme iscritte nei bilanci regionali, provenienti dalle economie accertate a seguito della completa attuazione dei piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, anche per l'avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni economici per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate da eventi calamitosi per i quali, nel corso dell'anno 2015, venga disposto il rientro nella gestione ordinaria. Viene pertanto prorogata anche per il 2015 la possibilità di utilizzo dei predetti fondi regionali, che consente di integrare le risorse del Fondo per le emergenze nazionali.
  Il comma 2 prevede che l'incarico del Presidente della società ANAS SpA, in qualità di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi alluvionali del novembre 2013 verificatisi in Sardegna, prosegua fino al completamento degli interventi di ripristino e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.Pag. 102
  L'articolo 12 proroga il regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro-forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali.
  L'articolo 13 differisce dal 1o gennaio 2015 al 1o gennaio 2016 l'applicazione alle federazioni sportive riconosciute dal CONI delle norme in materia di contenimento della spesa a carico delle amministrazioni pubbliche.
  L'articolo 14 dispone che, nelle more del riordino delle funzioni delle province e per assicurare la continuità delle attività relative alla realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, i centri per l'impiego possono prorogare, fino al 31 dicembre 2015, i contratti di affidamento di servizi per l'impiego e le politiche attive in scadenza a partire dal 1o gennaio 2015 attraverso, per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali, le risorse dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle Regioni interessate.
  L'articolo 15 reca la consueta clausola che fissa nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale l'entrata in vigore del decreto-legge.
  In conclusione, dopo aver precisato che le Commissioni di merito non hanno ancora iniziato la discussione del provvedimento e che non è pertanto necessario concludere l'esame nella seduta di oggi, si riserva di formulare una proposta di parere in una successiva seduta, anche alla luce del dibattito che si svolgerà.

  Il senatore Roberto RUTA (PD) segnala che l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che deve disciplinare la revisione delle macchine agricole e che è conseguentemente prorogato dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 il termine a decorrere dal quale il decreto ministeriale dovrà prevedere la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione in ragione della loro vetustà.
  Nel ricordare che tra gli agricoltori sono molto numerose ogni anno le vittime di incidenti, anche gravi, dovuti all'utilizzo di macchine obsolete, esprime l'auspicio che il Governo non ritardi ulteriormente l'adozione dei decreti sopra citati e che anzi adotti un piano per la messa in sicurezza del parco delle macchine agricole utilizzate nel Paese, stanziando allo scopo le necessarie risorse.

  Nessuno chiedendo di intervenire Gianpiero D'ALIA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 1/2015: Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto.
S. 1733 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite 10a e 13a del Senato).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il senatore Roberto RUTA (PD), relatore, introducendo l'esame, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alle Commissioni riunite 10a e 13a del Senato sul disegno di legge in titolo.
  Riferisce quindi che, come noto, l'emergenza ambientale nell'area dell'ILVA di Taranto è stata oggetto di numerosi interventi normativi, con decreto-legge, negli ultimi anni. Da ultimo, prima del provvedimento in esame, è intervenuto il decreto-legge n. 61 del 2013, che disciplina – in via generale e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto – il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).
  In particolare, quel provvedimento ha previsto, contestualmente alla nomina del commissario straordinario, la nomina di un comitato di tre esperti, con il compito di proporre al Ministro competente il Pag. 103Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, il quale deve prevedere le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA, la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento dell'ILVA. Il medesimo decreto ha stabilito che entro trenta giorni dall'approvazione del piano di tutela ambientale e sanitaria, il commissario straordinario debba predisporre il Piano industriale di conformazione delle attività produttive, che consente la continuazione dell'attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza.
  Venendo al decreto-legge in esame, gli articoli 1 e 2 estendono le procedure previste dall'amministrazione straordinaria per le imprese operanti nei servizi pubblici essenziali anche alle società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.
  Per quanto riguarda in particolare l'ILVA, l'amministrazione straordinaria fa cessare il commissariamento straordinario deliberato nel 2013.
  In particolare, l'articolo 2, comma 2, disciplina i rapporti intercorrenti tra la valutazione del danno sanitario (VDS) e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale, conformando la valutazione ai criteri metodologici stabiliti dal decreto interministeriale 24 aprile 2013. In concreto il comma stabilisce che i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal citato decreto e precisa che il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.
  L'articolo 2, comma 11, dispone che, nel caso in cui l'impresa commissariata sia ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, essa possa accedere alle misure previste dall'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale norma prevede che il Ministro dell'ambiente e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza, possano stipulare accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale (SIN), individuati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale e di preservare le matrici ambientali non contaminate.
  Con l'articolo 3 si stabilisce che le somme sequestrate all'ILVA confluiscano in una contabilità speciale intestata al commissario straordinario, il quale è altresì titolare di altre contabilità speciali, aperte presso la tesoreria statale. È prevista una periodica informativa al Ministero dell'ambiente, al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità giudiziarie interessate sulla rendicontazione dell'utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali aperte.
  L'articolo 4 modifica il decreto-legge n. 101 del 2013, definendo le modalità di costruzione e gestione delle discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi, con le relative misure di compensazione ambientale, nonché quelle di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'ILVA.
  In considerazione della peculiare situazione dell'area di Taranto, con l'articolo 5 si stabilisce che l'attuazione degli interventi riguardanti detta area sia disciplinata da uno specifico contratto istituzionale di sviluppo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011. Il contratto è sottoscritto dai soggetti che compongono il tavolo istituzionale permanente per l'area di Taranto, che ha il compito di coordinare e concertare tutte le azioni in essere, nonché definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio, assorbendo le funzioni di Pag. 104tutti i tavoli tecnici comunque denominati su Taranto istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o presso le amministrazioni centrali, regionali e locali. Al tavolo partecipano – oltre ai rappresentanti del Governo nazionale e ad altri soggetti – anche un rappresentante della regione Puglia, della provincia di Taranto, del comune di Taranto e dei comuni dell'area di Taranto.
  L'articolo 6 dispone che il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, di cui al decreto-legge n. 129 del 2012, sia incaricato di predisporre un sistema di misure per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, attraverso un programma volto a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, nonché a mitigare le relative criticità che ostacolano la competitività delle imprese del territorio tarantino.
  L'articolo 7 dispone che i poteri del commissario straordinario del porto di Taranto, nominato nel 2012, siano estesi a tutte le opere e agli interventi infrastrutturali necessari per l'ampliamento e l'adeguamento del porto, affinché l'infrastruttura risponda agli standard competitivi dell'area mediterranea. Al fine di garantire un'accelerazione e una semplificazione nella realizzazione di tali opere, l'acquisizione degli atti di assenso sia degli enti locali e regionali, sia dei Ministeri e di altri enti competenti deve essere completata entro trenta giorni dalla richiesta del commissario straordinario. Decorso inutilmente il termine, gli atti si intendono resi in senso favorevole.
  L'articolo 8 prevede, al comma 1, che il comune di Taranto, a integrazione del progetto presentato per il Piano nazionale delle città, adotti un Piano di interventi per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della città vecchia di Taranto, che dovrà successivamente essere trasmesso al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine dell'acquisizione degli atti di assenso di competenza.
  Inoltre, al comma 3, si prevede che i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e della difesa, previa intesa con la Regione Puglia e il Comune di Taranto, predispongano un progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale militare marittimo di Taranto. Il Piano e il progetto di cui ai commi 1 e 3 sono sottoposti al CIPE, ai fini dell'approvazione e dell'assegnazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di sviluppo e coesione, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica.
  Infine, l'articolo 9 stabilisce il termine di entrata in vigore del provvedimento.
  In conclusione, dopo aver precisato che non è necessario concludere l'esame nella seduta di oggi, si riserva di formulare una proposta di parere in una successiva seduta, anche alla luce del dibattito che si svolgerà.

  Nessuno chiedendo di intervenire Gianpiero D'ALIA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 8.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 8.55.