CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 gennaio 2015
369.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO
Pag. 6

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 14 gennaio 2015. — Presidenza del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA. – Intervengono il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Sesa Amici e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 192/2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2803 Governo.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), relatore per la I Commissione, fa presente che il decreto-legge in oggetto si compone di quattordici articoli – esclusa la disposizione sull'entrata in vigore – che dispongono la proroga di termini relativi a una pluralità di materie.
  Per quanto concerne specificamente i temi di competenza della Commissione affari costituzionali, segnala l'articolo 1, recante proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni. In particolare, il comma 1, lettera a), proroga al 31 dicembre 2015 il termine, già prorogato da ultimo al 31 dicembre 2014, per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001e gli enti di ricerca. La lettera b) proroga al 31 dicembre 2015 il termine, già prorogato da ultimo al 31 dicembre 2014, per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, da parte di specifiche amministrazioni, in relazione alle cessazioni verificatesi negli anni dal 2009 al 2012.
  L'articolo 1, comma 2, proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nelle agenzie e negli enti pubblici non economici, in relazione alle cessazioni verificatesi nel 2013, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 90 del 2014 (che prevede limitazioni al turn over per determinate amministrazioni dello Stato ed altri enti per il quinquennio Pag. 72014-2018). L'articolo 1, commi 3 e 4, proroga al 31 dicembre 2015 le autorizzazioni alle assunzioni per gli anni 2013 (previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 150 del 2013) e 2014 (previste dall'articolo 1, comma 464, della legge n. 147 del 2013) adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle percentuali del turn over indicate dalla legislazione vigente.
  Rileva poi che, ai sensi del comma 5, le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi dello stesso articolo 1, per le quali non sia stata presentata, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, apposita richiesta alle amministrazioni competenti, saranno utilizzate per la mobilità del personale degli enti di area vasta, ex legge n. 56 del 2014. Sono comunque fatte salve le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale in regime di diritto pubblico (di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001) e del personale non amministrativo degli enti di ricerca. Il successivo comma 6 dell'articolo 1 dispone che le province, per comprovate necessità, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2015 (in luogo del 31 dicembre 2014).
  Relativamente agli altri aspetti oggetto del provvedimento non specificamente riconducibili alla competenza della Commissione affari costituzionali, ricorda che l'articolo 1, comma 7, proroga al 31 dicembre 2015 i contratti di lavoro a tempo determinato, in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e con scadenza entro il 31 marzo 2015, stipulati dalla Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) per l'attribuzione di funzioni dirigenziali. Dall'attuazione del comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa è finanziata mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (le cui funzioni sono oggi attribuite all'INAIL), per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati. L'articolo 1, comma 8, proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine per il completamento delle procedure concorsuali indette dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Agenzia delle entrate per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia.
  L'articolo 1, comma 9 consente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di effettuare, nel 2015, assunzioni in deroga al blocco previsto dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente ai profili professionali specialistici.
  L'articolo 1, comma 10, proroga al 31 dicembre 2015 le disposizioni che, per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, presso gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri nonché presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, prevedono, rispettivamente, che la spesa per tale personale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza e la non applicazione della disposizione secondo cui possono essere collocate in posizione di comando o fuori ruolo, contemporaneamente, non più di cinque unità di personale di livello dirigenziale. Il successivo comma 11 dell'articolo 1 proroga fino al 30 giugno 2015 la disposizione che consente al dirigente delegato di effettuare pagamenti e riscossioni utilizzando il conto di tesoreria dell’ex ASSI – UNIRE, la cui soppressione è stata disposta dal decreto-legge n. 95 del 2012, quando la struttura e le competenze di gestione dell'ippica sono state assorbite nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  Il comma 12 affronta il tema dei cosiddetti precari della giustizia, posticipando dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 la data di conclusione dei periodi di perfezionamento concessi a coloro che avevano già completato un tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari. Il decreto-legge non quantifica gli oneri legati al prolungamento di due mesi del periodo Pag. 8di perfezionamento, ma stabilisce che ad esso si farà fronte ricorrendo alle risorse del Fondo Unico Giustizia.
  Segnala che l'articolo 2 del decreto-legge interviene sul processo amministrativo, per prorogare due termini introdotti dal recente decreto-legge n. 90 del 2014. In particolare, con la lettera a) il decreto agisce sul procedimento per la soppressione di alcune sezioni distaccate di TAR, prorogando dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 il termine entro il quale il Governo deve, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, presentare una relazione sull'organizzazione dei TAR (comprensiva di costi, personale, carichi di lavoro) e un conseguente piano di riorganizzazione, che individui eventualmente anche sedi da sopprimere. Ricorda che comunque, anche in assenza di tale documento, il predetto decreto-legge ha previsto, a decorrere dal 1o luglio 2015, la soppressione delle sezioni staccate di TAR di Parma, Pescara e Latina. La lettera b) interviene sul processo amministrativo telematico per prorogare dal 1o gennaio 2015 al 1o luglio 2015 il termine a decorrere dal quale sarà obbligatorio procedere alla sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti.
  Gli articoli 5 e 6 del decreto-legge recano proroghe di termini, rispettivamente in materia di beni culturali e di istruzione. In particolare, l'articolo 5 proroga il termine, previsto dal decreto-legge «Destinazione Italia», che i comuni devono rispettare per ottenere il finanziamento dei progetti per l'attrattività turistica, articolati in uno o più interventi di valorizzazione e di accoglienza tra loro coordinati, anche in vista dell'EXPO 2015.
  L'articolo 6, comma 1, dispone la proroga – dal 31 dicembre 2014 al 30 settembre 2015 – del termine per le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) organo che doveva succedere al Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) nonché la proroga – dal 30 marzo 2015 al 31 dicembre 2015 – del termine entro il quale sono da considerarsi non dovuti i pareri (obbligatori e facoltativi) dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola. Il comma 2 proroga il termine per procedere alle chiamate di professori associati per gli anni 2012 e 2013. Il comma 3, lettera a), estende agli studenti iscritti nell'anno accademico 2014-2015 presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) la possibilità di fruire di determinati premi mentre la lettera b) estende agli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni AFAM. Il comma 4 differisce ulteriormente il termine per l'affidamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, nonché quello per l'affidamento dei medesimi lavori nelle regioni nelle quali sono intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito di contenzioso. Al contempo, dispone che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2015 (e non più entro il 31 dicembre 2014), secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati. Il comma 5 proroga al 28 febbraio 2015 il termine per l'affidamento dei medesimi lavori a valere sulle risorse assegnate dal CIPE.
  Il comma 6 proroga al 31 marzo 2015 il termine per l'indizione del primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, previsto per le esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali sia esaurita la graduatoria del concorso del 2011.
  L'articolo 9 del decreto-legge reca proroga di termini in materia ambientale. In particolare, il comma 1 proroga fino al 30 giugno 2015 il termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg. Il comma 2 proroga al 28 febbraio 2015 il termine entro cui deve intervenire la pubblicazione del bando di gara o Pag. 9l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio, pena la revoca del finanziamento statale previsto dal comma 111 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013). Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2015 il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti-SISTRI.
  Viene specificato inoltre che le sanzioni concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2015, mentre le altre sanzioni relative al SISTRI non si applicano per tutto il periodo fino al 31 dicembre 2015. Il comma 4 proroga al 28 febbraio 2015 il termine per l'attivabilità della procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.
  L'articolo 13 differisce ulteriormente, al 1o gennaio 2016, l'applicazione alle federazioni sportive riconosciute dal CONI delle norme in materia contenimento della spesa a carico delle amministrazioni pubbliche. Agli oneri derivanti dalla medesima disposizione si provvede nell'ambito degli stanziamenti già autorizzati a legislazione vigente.
  L'articolo 14 dispone che, nelle more del riordino delle funzioni delle province e per assicurare la continuità delle attività relative alla realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, i centri per l'impiego possono prorogare, fino al 31 dicembre 2015, i contratti di affidamento di servizi per l'impiego e le politiche attive in scadenza a partire dal 1o gennaio 2015 attraverso (per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali) le risorse dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle regioni interessate.
  Con riferimento, poi, ai requisiti di specificità e di omogeneità delle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, anche alla luce della nota giurisprudenza della Corte costituzionale e, in particolare, della sentenza n. 22 del 2012, ai sensi della quale «i cosiddetti decreti «milleproroghe», che, con cadenza ormai annuale, vengono convertiti in legge dalle Camere, sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale. Del tutto estranea a tali interventi è la disciplina «a regime» di materie o settori di materie, rispetto alle quali non può valere il medesimo presupposto della necessità temporale e che possono quindi essere oggetto del normale esercizio del potere di iniziativa legislativa», segnala le seguenti disposizioni non recanti proroga di termini: articolo 10, comma 12, concernente il concorso delle società controllate di Ferrovie dello Stato spa al contenimento della spesa; articolo 11, comma 2, riguardante l'individuazione del termine dell'attività del commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade danneggiate per gli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 in Sardegna.
  Fa presente, inoltre, che l'articolo 10, comma 9, sterilizza gli aumenti di accisa sui carburanti per il 2015 e il 2016 (che sarebbero stati applicati dal 1o gennaio 2015) disposti in attuazione della cosiddetta clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 102 del 2013, a copertura degli oneri contenuti nel medesimo provvedimento. I predetti aumenti di accisa sono Pag. 10sostituiti dalla destinazione, a tale scopo, di parte delle risorse che deriveranno dall'introduzione dalle norme in materia di collaborazione volontaria fiscale, disciplinata dalla legge n. 186 del 2014 (cosiddetta voluntary disclosure).

  Maino MARCHI (PD), relatore per la V Commissione, segnala preliminarmente che si soffermerà sugli articoli di prevalente competenza della Commissione bilancio, ossia sugli articoli 3, 4, 7, 8, 10, 11 e 12.
  Con riferimento all'articolo 3, recante proroga di termini in materia di sviluppo economico, rileva che il comma 1 proroga dal 1o gennaio 2015 al 1o luglio 2016 il termine a decorrere dal quale le imprese produttrici sono tenute a vendere ai distributori al dettaglio apparecchi televisivi con tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4 (si tratta del nuovo standard di trasmissione televisiva digitale terrestre evoluzione dell'attuale tecnologia DVBT). Insieme è prorogato dal 1o luglio 2016 al 1o gennaio 2017 il termine a decorrere dal quale i distributori al dettaglio devono vendere apparecchi televisivi con la medesima tecnologia (in tal senso è modificato l'articolo 3-quinquies del decreto-legge n. 16 del 2012). Il comma 2 proroga le procedure per l'accesso al credito d'imposta per la realizzazione degli investimenti per la banda ultralarga previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 133 del 2014 (decreto-legge «Sblocca-Italia»). In particolare si proroga dal 31 gennaio 2015 al 31 marzo 2015 il termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse da parte degli operatori attraverso la prenotazione per l'effettuazione di un intervento in una delle aree geografiche suscettibili di intervento indicate nel sito web del Ministero dello sviluppo economico. Si prevede che il relativo progetto esecutivo debba essere trasmesso al Ministero entro il 31 maggio 2015 anziché entro tre mesi dalla prenotazione e, infine, si proroga dal 30 aprile al 15 giugno 2015 il termine per la pubblicazione sul sito del Ministero delle aree oggetto di intervento e di quelle ancora «disponibili» per l'intervento (ciò avviene attraverso una modifica del comma 7-septies dell'articolo 33 del decreto-legge n. 179 del 2012, introdotto dal citato articolo 6 del decreto-legge n. 133 del 2014).
  Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il divieto di incroci proprietari che impedisce ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori all'8 per cento del SIC (sistema integrato delle comunicazioni), e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica (ciò attraverso una modifica dell'articolo 43, comma 12, del testo unico dei media audiovisivi, decreto legislativo n. 177 del 2005).
  Relativamente all'articolo 4, recante proroghe di termini di competenza del Ministero dell'interno, osserva che il comma 1 proroga all'anno 2015 l'applicazione delle procedure previste per lo scioglimento dei consigli degli enti locali nei casi di mancata approvazione del bilancio nei termini previsti, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera c), del TUEL, e per l'attribuzione al prefetto dei relativi poteri sostitutivi ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
  Il comma 2 proroga di quattro mesi, vale a dire fino al 30 aprile 2015, il termine fissato per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 aprile 1994 (che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale Pag. 11di adeguamento antincendio, approvato con decreto ministeriale 16 marzo 2012.
  Il comma 3 proroga di un anno, al 31 dicembre 2015, il termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani – fissato al 31 dicembre 2014 dall'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 – al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte su tali risorse nonché di agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese.
  Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine entro il quale è ammesso l'impiego di guardie giurate nel contrasto alla pirateria a bordo delle navi mercantili italiane in acque internazionali, ancorché non abbiano frequentato i previsti corsi tecnico-pratici previsti dalla legge.
  Il comma 5 dispone che le province che, alla data del 31 dicembre 2014 non abbiano ancora approvato il bilancio di previsione 2014, debbano provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015. Tale differimento va ricondotto da una parte alla riduzione delle risorse operata dal decreto-legge n. 66 del 2014, dall'altra al processo di trasformazione dell'ente provincia in ente di area vasta, ai sensi della legge n. 56 del 2014, che incide negativamente sulle entrate proprie dell'ente stesso. Prosegue ricordando che il differimento del termine disposto dal comma 5 in esame fa seguito a quattro proroghe nel frattempo intervenute sul bilancio previsionale 2014, il cui termine ordinario di approvazione, si rammenta, è stabilito dall'articolo 151 del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000) al 31 dicembre dell'anno precedente, vale a dire, nel caso in esame, al 31 dicembre 2013. Per effetto di tali proroghe, il suddetto termine è stato da ultimo differito al 30 settembre 2014 (con il decreto ministeriale 18 luglio 2014). L'ulteriore proroga in commento appare tuttavia rivestire alcuni profili di straordinarietà, atteso che con la stessa si consente la – ormai avvenuta – effettuazione delle scritture contabili degli enti interessati per l'intero esercizio finanziario 2014, pur in mancanza del bilancio previsionale per l'intero esercizio: bilancio che, si rammenta, ha funzione autorizzatoria della gestione contabile, costituendone il presupposto per la riscossione delle entrate e l'effettuazione delle spese. Presupposto che può realizzarsi anche in corso d'anno, qualora, come avvenuto nel 2014 (ma anche in altri anni precedenti), intervengano differimenti del termine di approvazione del bilancio, ma il cui protrarsi fino a dopo terminato l'esercizio appare costituire, a quanto consta, un elemento di novità. Ritiene pertanto opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in ordine ai possibili effetti che il differimento dell'approvazione del bilancio previsionale ad una data successiva al termine dell'esercizio finanziario cui lo stesso fa riferimento possa determinare nelle procedure di gestione contabile degli enti interessati, atteso che, ad esempio, tale differimento appare comportare che l'esercizio provvisorio, che di per sé non può protrarsi oltre gli undici dodicesimi dell'anno, si prolunghi di fatto fino ai primi mesi dell'anno successivo: mesi nei quali peraltro dovrebbe altresì farsi riferimento al bilancio previsionale 2015.
  Fa presente che il comma 6, al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, proroga, limitatamente al primo trimestre 2015, l'operatività del piano di impiego operativo di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, concernente l'utilizzo di un contingente massimo di 3 mila unità di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il richiamato contingente è altresì posto a disposizione dei prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale. Per quanto concerne la copertura finanziaria della disposizione, il comma in esame quantifica in 10 milioni Pag. 12di euro il costo della norma relativamente al periodo 1o gennaio – 31 marzo 2015. A tale spesa si provvede mediante ricorso alle risorse finanziarie che la recente legge di stabilità per l'anno 2015 (legge n. 190 del 2014) ha stanziato per la prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio nelle province della Campania per l'anno 2015. In relazione al comma in esame, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, ritiene che andrebbe chiarito il numero complessivo del personale militare e delle Forze di polizia impiegato per le finalità di sicurezza e di controllo del territorio comprese quelle finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale.
  Con riferimento all'articolo 7, che reca proroga di termini in materia sanitaria, osserva che il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine entro cui i servizi trasfusionali e le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti devono completare le procedure di autorizzazione e accreditamento richieste.
  Il comma 2 reca numerose proroghe incidenti sul decreto legislativo n. 178 del 2012 di riorganizzazione della Croce Rossa. Sostanzialmente, la trasformazione della Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) in persona giuridica di diritto privato è prorogata di un anno, dal 1o gennaio 2015 al 1o gennaio 2016. Conseguentemente, dal 1o gennaio 2016, fino alla data della sua liquidazione, la CRI assume la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana», mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione. Slitta anche di un anno, dal 1o gennaio 2015 al 1o gennaio 2016, il subentro dell'Associazione di diritto privato in tutte le convenzioni in essere con la CRI alla data del 1o gennaio 2016. Conseguentemente, slittano di un anno anche tutti i termini fissati dal decreto legislativo n. 178 del 2012 in materia di patrimonio e di personale della CRI. Il comma 3 proroga di un anno, spostandolo dal 1o gennaio 2015 al 1o gennaio 2016, il termine entro cui effettuare la ridefinizione del sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco (azienda farmaceutica, grossista, farmacista).
  Il comma 4 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, la validità delle tariffe massime di riferimento, fissate dal decreto ministeriale 18 ottobre 2012, per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di riabilitazione, di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale.
  Relativamente all'articolo 8, che reca proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti, segnala che il comma 1 prevede la proroga sino al 31 dicembre 2015 del termine per l'emanazione del decreto con cui, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata, adotta disposizioni attuative tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente.
  Il comma 2 proroga di uno o due mesi le scadenze contemplate dal decreto-legge «Sblocca Italia» (decreto-legge n. 133 del 2014) per la cantierabilità e l'appaltabilità delle opere (elencate nelle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 133 del 2014) cui sono destinati i finanziamenti autorizzati dall'articolo 3 del medesimo decreto-legge a valere sul Fondo «sblocca cantieri». Il termine di cui alla lettera a), che richiede la cantierabilità degli interventi entro il 31 dicembre 2014, è prorogato al 28 febbraio 2015. I termini fissati dalla successiva lettera b), che richiede l'appaltabilità degli interventi entro il 31 dicembre 2014 e la loro cantierabilità entro il 30 giugno 2015, sono prorogati rispettivamente al 28 febbraio 2015 e al 31 luglio 2015.
  Il comma 3 proroga di un anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2015, la disciplina (di cui all'articolo 26-ter del decreto-legge Pag. 13n. 69 del 2013, «decreto del fare») che prevede la corresponsione in favore dell'appaltatore, nei contratti relativi a lavori, di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo.
  Il comma 4 proroga di tre mesi, vale a dire fino al 31 marzo 2015, il termine per l'adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del decreto che dovrà stabilire i criteri e le modalità per la determinazione della somma da corrispondere all'ANAS S.p.A. ai fini dell'autorizzazione all'apertura di nuovi accessi su strade affidate alla gestione della medesima società.
  Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti chiamato a disciplinare la revisione delle macchine agricole. Conseguentemente è prorogato dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 il termine a decorrere dal quale il decreto ministeriale dovrà prevedere la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione in ragione della loro vetustà con precedenza per quelle immatricolate prima del 1o gennaio 2009 (ciò attraverso una modifica dell'articolo 111 del codice della strada, decreto legislativo n. 285 del 1992).
  Il comma 6 proroga al 30 giugno 2015 il termine, già fissato al 31 dicembre 2014, per l'applicazione della disposizione recata dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011, in base alla quale alle autoscuole è consentito, secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica, costituito da più autoscuole consorziate.
  Il comma 7 prevede che i contratti di programma sottoscritti tra ENAC e società di gestione aeroportuale siano approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014 (decreto «Sblocca Italia») e non entro sessanta giorni come in precedenza previsto (ciò attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 133 del 2014).
  Il comma 8 proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2015, la disciplina transitoria (prevista dall'articolo 189, comma 5, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006), in base alla quale, ai fini della qualificazione come contraente generale, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa può essere sostituito dal solo possesso delle attestazioni rilasciate dalle società organismi di attestazione (SOA) per importo illimitato a seconda delle categorie di opere generali presenti nelle varie classificazioni.
  Il comma 9 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2015, la possibilità, per i contraenti generali, di documentare l'esistenza dei requisiti a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute.
  Il comma 10 proroga di quattro-sei mesi i termini – stabiliti dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014 (decreto «sblocca Italia») – per l'aggiornamento o la revisione delle concessioni autostradali anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. In base ai nuovi termini, entro il 30 giugno 2015 (in luogo del 31 dicembre 2014) i concessionari dovranno sottoporre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le modifiche del rapporto concessorio e il nuovo piano economico-finanziario, mentre entro il 31 dicembre 2015 (anziché il 31 agosto 2015) dovrà essere stipulato un atto aggiuntivo o una nuova convenzione unitaria.
  Con riferimento all'articolo 10, che reca proroga di termini in materia economica e finanziaria, fa presente che il comma 1 proroga ulteriormente, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, il termine Pag. 14ultimo per lo svolgimento delle attività del Commissario liquidatore dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006.
  Il comma 2 proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico – di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore). Tale termine era già stato prorogato al 31 dicembre 2014 dall'articolo 30, comma 2-novies, del decreto-legge n. 91 del 2014.
  Il comma 3 proroga di un anno, al 31 dicembre 2015, in relazione a finanziamenti forniti dalla Banca d'Italia alle banche, la speciale disciplina derogatoria – disposta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge n. 201 del 2011 – concernente il regime di opponibilità della garanzia (prestata mediante cessione o pegno di credito) al debitore e al terzo. In tali ipotesi si deroga infatti ai requisiti di opponibilità della garanzia richiesti dal codice civile e dalla legge speciale: alle predette finalità viene ritenuta sufficiente la sottoscrizione del contratto di garanzia.
  Il comma 4 posticipa dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015 i termini previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che gestiscono e/o commercializzano FIA nell'Unione europea, per consentire l'emanazione del regolamento necessario affinché le Sgr che gestiscono FIA italiani o che abbiano istituito Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), nonché i depositari dei relativi beni, possano effettuare gli adempimenti richiesti dalle disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE e darne comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob.
  Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il limite massimo – pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento – stabilito per la corresponsione di qualsiasi indennità corrisposta dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.
  Il comma 6 proroga sino a tutto il 2015 le misure di contenimento della spesa per l'acquisto di mobili e arredi da parte delle amministrazioni pubbliche, delle autorità indipendenti e della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Tale spesa non può essere superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011, salvo che l'acquisto di tali beni per un importo superiore sia funzionale alla riduzione delle altre spese connesse alla conduzione degli immobili. È prevista una deroga qualora l'acquisto di mobili e arredi sia destinato all'uso scolastico o ai servizi all'infanzia.
  Il comma 7 proroga anche per il 2015 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali. Originariamente il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni era previsto per il triennio 2012-2014.
  Il comma 8 differisce dal 31 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2014 la sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.
  Il comma 9 sterilizza gli aumenti di accisa sui carburanti per il 2015 e il 2016 disposti in attuazione della clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 102 del 2013. Gli aumenti di accisa sono sostituiti da parte delle risorse derivanti dall'introduzione delle norme in materia di collaborazione volontaria fiscale (voluntary disclosure), Pag. 15disciplinata dalla legge n. 186 del 2014. Ove l'andamento di tali entrate non consenta la copertura degli oneri citati, si prevede la riattivazione di una clausola di salvaguardia per gli anni 2015 e 2016, con aumento degli acconti IRES e IRAP per il periodo d'imposta 2015 e un aumento delle accise a decorrere dal 2016.
  Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 prorogano la possibilità per le amministrazioni statali di esercitare alcune misure di flessibilità nella gestione degli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato.
  In particolare, il comma 10: estende agli esercizi finanziari 2015 e 2016 l'applicazione della norma prevista dall'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, che consente – con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti – di effettuare variazioni compensative di sola cassa tra i capitoli di ciascuno stato di previsione della spesa, al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per eseguire i pagamenti; estende all'anno 2016, e relativo bilancio pluriennale, l'applicazione della disposizione prevista – in via sperimentale per il triennio 2013-2015 – dall'articolo 6, comma 16, del decreto-legge n. 95 del 2012, che consente di rimodulare, con legge di bilancio, gli stanziamenti di competenza delle autorizzazioni di spesa pluriennale negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, assicurandone apposita evidenza, per adeguarli alle corrispondenti autorizzazioni di cassa, determinate in relazione al piano finanziario dei pagamenti programmati.
  Il comma 11 estende fino all'esercizio finanziario 2016 la facoltà prevista per le amministrazioni centrali di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni di spesa di ciascuno stato di previsione del bilancio dello Stato, già prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 per il triennio 2011-2013 e poi estesa al 2014 dall'articolo 9 del decreto-legge n. 150 del 2013.
  Il comma 12 integra con specifiche previsioni per il gruppo Ferrovie dello Stato Spa la disposizione di cui all'articolo 20 del decreto-legge n. 66 del 2014 che prevede, per le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato, una riduzione dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonché gli accantonamenti per rischi, nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015. In particolare, si prevede che le società controllate da Ferrovie dello Stato Spa concorrano, nell'ambito del bilancio consolidato della capogruppo, per l'importo di 40 milioni di euro per il 2014 e 60 milioni di euro per il 2015. Il termine per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato è fissato rispettivamente al 10 gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.
  Relativamente all'articolo 11, che reca proroga di termini relativi a interventi emergenziali, osserva che il comma 1 è volto a consentire l'utilizzo delle somme iscritte nei bilanci regionali, provenienti dalle economie accertate a seguito della completa attuazione dei piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, anche per l'avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni economici per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate da eventi calamitosi per i quali, nel corso dell'anno 2015, venga disposto il rientro nella gestione ordinaria. Viene pertanto prorogata anche per il 2015 la possibilità di utilizzo dei predetti fondi regionali, che consente di integrare le risorse del Fondo per le emergenze nazionali.
  Il comma 2 prevede che l'incarico del Presidente della società ANAS Spa, in qualità di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi alluvionali del novembre 2013 verificatisi in Sardegna, prosegua fino al completamento degli interventi di ripristino e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.
  Con riferimento all'articolo 12, che reca proroga del regime fiscale relativo alle Pag. 16energie da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali, segnala, in particolare, che l'articolo posticipa all'anno 2016 la decorrenza iniziale della disciplina in materia di determinazione forfetaria del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da aziende agricole (comma 1, lettera a)). Conseguentemente anche per il 2015 continua ad applicarsi una disciplina transitoria che, in sostanza, differenzia il regime di tassazione in base a dati livelli di produzione (comma 1, lettera b)). Al fine di coprire le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10.500.000 euro per l'anno 2015 e a 3.500.000 euro nell'anno 2016, il comma 2 prevede una corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Infine, per quanto riguarda gli aspetti concernenti la quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria degli stessi, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Emanuele COZZOLINO (M5S) chiede che, prima di procedere al seguito dell'esame, sia presentata l'analisi di impatto sulla regolamentazione relativa al provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Sesa AMICI si riserva di produrre la documentazione richiesta.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.