CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 gennaio 2015
368.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 13 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67.
Atto n. 130.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  David ERMINI (PD), relatore, osserva come lo schema di decreto legislativo, in attuazione della legge delega 28 aprile 2014, n. 67, sia diretto ad introdurre nel codice penale l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il nuovo istituto mira alla rapida definizione, tramite archiviazione o proscioglimento, dei procedimenti iniziati nei confronti di soggetti che abbiano commesso illeciti caratterizzati da una particolare tenuità sotto il profilo della gravità. La ratio deflattiva dell'istituto è di tutta evidenza: si evita l'avvio o il proseguimento di giudizi penali – con conseguenti risparmi in termini di economia processuale – in quei casi in cui il disvalore è così tenue da rendere la sanzione penale non necessaria. Per le persone offese dal reato resta, tuttavia, ferma la possibilità di rivalersi in sede civile dei danni comunque subiti.
  La disciplina introdotta non prevede alcun automatismo nella concessione della causa di non punibilità dovendo essere comunque il giudice a valutare, in base alla sua discrezionalità, se nel caso concreto ricorrano le condizioni che giustificano l'archiviazione.
  Il presupposto giuridico da cui muove il provvedimento, secondo quanto indicato Pag. 10nella relazione illustrativa, è la distinzione tra «inoffensività del fatto» (riconducibile al reato impossibile di cui all'articolo 49, secondo comma, c.p.) e «irrilevanza del fatto». In questo secondo caso, si realizza un fatto tipico, costitutivo di reato, ma non punibile in base ai principi generalissimi di proporzione e di economia processuale.
  Va ricordato come istituti analoghi siano già conosciuti nel nostro ordinamento. Nel processo minorile (articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 448/1988) è previsto che se, nel corso delle indagini preliminari, risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento (entrambi gli elementi coincidono con quelli richiesti dall'articolo 131-bis), il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne. Analogamente, nel processo penale davanti al giudice di pace, nell'ambito delle definizioni alternative del procedimento, è prevista l'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto. L'articolo 34 del D.Lgs 274/2000 prevede, infatti, che il giudice possa, durante le indagini preliminari, dichiarare con decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, quando non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento. Il fatto è di particolare tenuità, ai sensi dell'articolo 34, quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato. Se è stata già esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può, tuttavia, essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono. Si rammenta poi che l'articolo 62 c.p. prevede al numero 4) tra le circostanze attenuanti comuni l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.
  Inoltre, per alcune fattispecie penali, la particolare tenuità del fatto è causa di attenuazione della pena.
  Per quanto attiene al contenuto dello schema di decreto-legislativo, si ricorda che l'articolo 1, comma 1, lett. m), della legge 28 aprile 2014, n. 67, ha previsto una delega al Governo per la disciplina della non punibilità per tenuità del fatto. Il principio e criterio direttivo contenuto nella lettera m) consiste nella esclusione della punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Inoltre, l'esclusione della punibilità penale non dovrà pregiudicare l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno. La norma di delega stabilisce, in fine, la necessità del conseguente adeguamento della relativa normativa processuale penale.
  Il provvedimento in esame, composto di 5 articoli, all'articolo 1 introduce nel codice penale un nuovo articolo 131-bis, concernente l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto (comma 2) definendone i requisiti e l'ambito applicativo. La collocazione nel codice penale starebbe ad indicare la natura sostanziale dell'istituto, anche se questa deve comunque essere desunta non tanto dalla collocazione della disciplina nel codice penale o in quello di procedura penale quanto piuttosto attraverso una operazione ermeneutica che tenga conto degli effetti specifici che vengono prodotti dall'istituto. La natura sostanziale o processuale è importante con particolare riguardo alla fase transitoria, eesendo diversi i principi che la regolano.Pag. 11
  La relativa disciplina prevede, in conformità alle previsioni di delega, la non punibilità con riguardo ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla suddetta pena detentiva (primo comma dell'articolo 131-bis). Nella relazione illustrativa è sottolineato che l'ambito applicativo dell'istituto è delimitato in conformità a quanto prescritto dalla delega.
  La non punibilità opera quando: l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulta abituale. Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, il richiamo alla non abitualità del comportamento – e non del reato – rende in astratto applicabile il nuovo istituto della particolare tenuità anche ai reati abituali.
  La disposizione individua due indici-criteri ai fini dell'esclusione della punibilità: le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo.
  La formulazione letterale della disposizione farebbe supporre che i due indici-criteri siano riferiti a entrambi i presupposti in presenza dei quali opera la non punibilità (offesa particolarmente tenue e comportamento non abituale). La relazione illustrativa evidenzia invece che i due indici criteri riguardano solo l'offesa di particolare tenuità.
  Inoltre, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa: non è stato previsto tra gli indici il grado e l'intensità della colpevolezza, in ragione delle difficoltà di accertamenti di tipo psicologico-soggettivistico; peraltro, i profili di carattere soggettivo possono essere ricompresi nel richiamo all'indice-criterio delle modalità della condotta.
  Ai fini della determinazione della pena detentiva, il secondo comma dell'articolo 131-bis precisa che non si tiene conto delle circostanze del reato, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. Il terzo comma dell'articolo 131-bis c.p. completa poi l'individuazione dell'ambito applicativo della causa di non punibilità in esame, precisando che l'istituto può trovare applicazione «anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante».
  Gli articoli 2 e 3 del provvedimento modificano il codice processuale penale, coordinandolo con l'introduzione dell'articolo 131-bis del codice penale. La delega non detta specifiche modalità di adeguamento dell'ordinamento processuale alla nuova causa di non punibilità, limitandosi a prevedere la necessità di adeguare la relativa normativa processuale penale.
  L'articolo 2 contiene la disciplina che consente al GIP, nel corso delle indagini preliminari, di archiviare il procedimento per particolare tenuità del fatto.
  Viene integrata la formulazione dell'articolo 411 c.p.p., comma 1, per aggiungere alla mancanza di una condizione di procedibilità, all'estinzione del reato e al fatto non previsto dalla legge come reato anche la non punibilità dell'indagato per particolare tenuità del fatto tra le condizioni che giustificano l'archiviazione del procedimento penale (ai sensi degli artt. 408 e ss., c.p.p.). La disciplina procedimentale prevede, con un nuovo comma 1-bis introdotto nello stesso articolo 411, che il PM richieda l'archiviazione ai sensi dell'articolo 131-bis c.p., dandone avviso all'indagato e alla persona offesa che abbia chiesto di volerne essere informata (come previsto dall'articolo 408, comma 2). L'avviso deve precisare che, nel termine di dieci giorni, l'indagato e la persona offesa possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui debbono indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso dalla richiesta. Le parti, entro il termine di 10 giorni, visionati gli atti, possono quindi presentare opposizione alla richiesta di archiviazione. Il giudice, se ritiene «non inammissibile» l'opposizione, fissa l'udienza in camera di consiglio e, dopo avere ascoltato sia l'offeso che l'indagato, può, con ordinanza, pronunciare l'archiviazione. Se non viene presentata opposizione all'archiviazione o in caso di sua inammissibilità, il giudice decide de plano (non si svolge quindi alcuna udienza): se opta per l'archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronuncia Pag. 12decreto motivato; se, al contrario, non ritiene di archiviare il procedimento, restituisce gli atti al Pubblico Ministero per il proseguo dell'azione penale (indicando ulteriori indagini o chiedendo la formulazione dell'imputazione, ex articolo 409, commi 4 e 5, c.p.p.).
  L'articolo 3 dello schema di decreto detta disposizioni di coordinamento processuale: a) modificando il comma 1 dell'articolo 129 c.p.p. prevede, anzitutto, che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto possa essere dichiarata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento; b) aggiungendo un comma 1-bis all'articolo 469 c.p.p. prevede che il giudice possa emettere sentenza di proscioglimento (non doversi procedere) in sede predibattimentale per la non punibilità dell'imputato ai sensi dell'articolo 131-bis c.p.; in tale ipotesi deve, tuttavia, essere sentita in camera di consiglio anche la persona offesa (così consentendo di acquisire il suo parere sull'effettiva tenuità del fatto-reato); l'intervento della vittima non è invece previsto in sede di udienza preliminare o in dibattimento, in cui il contraddittorio è già pienamente garantito. Si ricorda che, nel processo davanti al giudice di pace, l'articolo 34 prevede – esercitata l'azione penale – un potere di veto della vittima al decreto di archiviazione. L'assenza di un potere di veto in capo alla persona offesa risulta, secondo la relazione illustrativa, in linea con il silenzio sul punto da parte del legislatore delegante: una scelta di diverso tipo da parte dello schema di decreto in esame sarebbe risultata contraddittoria con la delega. Inoltre, la medesima relazione illustrativa precisa che la diversa scelta adottata nel giudizio davanti al giudice di pace non consente di generalizzare una sorta di «principio dispositivo» del processo e della punibilità nelle mani della persona offesa, che non esiste al di fuori di specifiche ipotesi normative; c) integrando la formulazione del comma 1 dell'articolo 652 c.p.p. stabilisce che il giudicato penale sulla particolare tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131-bis c.p., presupponendo comunque un accertamento sull'esistenza del reato e sul fatto che sia stato l'imputato a commetterlo, risulta efficace nell'eventuale giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso.
  L'articolo 4 modifica, inoltre, l'articolo 3 del Testo Unico sul casellario giudiziale (decreto del Presidente della Repubblica 313/2002) prevedendo che anche i provvedimenti che hanno dichiarato la non punibilità per la particolare tenuità del fatto vengano iscritti per estratto nello stesso casellario.
  L'articolo 5 reca, infine, la disposizione di copertura finanziaria delle minori entrate (valutate in 474.000 euro a decorrere dal 2015) per mancato introito delle pene pecuniarie a seguito delle archiviazioni per particolare tenuità del fatto. La copertura è assicurata dalle minori spese, sempre derivanti dall'applicazione del nuovo istituto, valutate in 513.342 euro, a partire dal 2015.
  In considerazione della delicatezza del tema trattato e di taluni dubbi interpretativi che potrebbero riguardare la formulazione della delega legislativa, ritiene opportuno che la Commissione svolga un ciclo di audizioni.

  Andrea COLLETTI (M5S) si associa alla richiesta di svolgimento di un ciclo di audizioni, ricordando come il proprio gruppo abbia votato contro la delega legislativa e ritenendo che il testo del provvedimento in esame sia socialmente pericoloso. Sotto il profilo tecnico, inoltre, ritiene che il termine di dieci giorni concesso alla vittima del reato per proporre l'opposizione sia troppo breve.

  Tancredi TURCO (M5S) ritiene opportuni alcuni chiarimenti sugli aspetti concernenti il casellario giudiziale e sui rapporti tra la nuova ipotesi di causa di non punibilità e la prescrizione.

  David ERMINI (PD), relatore, condivide l'opportunità di svolgere gli approfondimenti indicati dal collega Turco.

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  Vittorio FERRARESI (M5S) esprime forti perplessità sul provvedimento in esame poiché l'istituto troverebbe applicazione anche in relazione a reati gravi come, ad esempio, l'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia.

  Nicola MOLTENI (LNA) esaminando l'elenco dei reati ai quali sarebbe applicabile la nuova causa di non punibilità, sottolinea come fra i delitti puniti con la reclusione fino a cinque anni ve ne siano molti che non possano essere assolutamente ritenuti né «bagatellari» né lievi e che, anzi, sono gravissimi. Esprime, pertanto, forti preoccupazioni in merito agli effetti che il provvedimento in esame potrebbe produrre, anche in considerazione della estrema genericità della delega. Auspica che il Governo ritiri il provvedimento e lasci scadere la delega. In caso contrario, saranno necessari un'istruttoria estremamente approfondita, che abbia ad oggetto anche l'audizione di rappresentanti delle forze dell'ordine, ed un intervento correttivo volto a restringere i margini di discrezionalità del giudice.

  Donatella FERRANTI, presidente, precisa come il carattere «bagatellare» dei delitti in questione debba essere valutato in concreto, giacché non vi è alcun automatismo nell'applicazione del nuovo istituto ai reati compresi nell'elenco cui faceva riferimento il collega Molteni, bensì un filtro rappresentato dalla discrezionalità del giudice che risulta ancorata a parametri ben precisi. Non condivide, quindi, le preoccupazioni dei colleghi Ferraresi e Molteni.

  Maria Gaetana GRECO (PD) pur considerando valido l'impianto complessivo del provvedimento, ritiene necessario valutare con estrema attenzione l'opportunità di introdurre talune esclusioni oggettive, al fine di evitare che la causa di non punibilità sia, anche in astratto, applicabile ad alcune fattispecie delittuose.

  Daniele FARINA (SEL) ritiene sarebbe fuorviante basarsi sull'elenco dei reati ai quali il nuovo istituto sarebbe astrattamente applicabile, senza tenere conto dal fatto che ogni singola ipotesi dovrà essere valutata in concreto dal giudice.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) sottolinea come il testo della delega legislativa sia formulato in modo pessimo, creando dei problemi tecnico-giuridici insormontabili. Uno di questi, a suo giudizio, è costituito proprio dall'impossibilità di introdurre delle esclusioni oggettive.

  Donatella FERRANTI, presidente, preso atto dell'esigenza di svolgere un'istruttoria particolarmente approfondita e tenuto conto dei tempi a disposizione della Commissione per l'espressione del parere, avverte che le richieste di audizioni potranno essere presentate entro le ore 12 di giovedì 15 gennaio prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 13 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 15.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.
C. 2798 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, prima di illustrare il disegno di legge in esame si sofferma sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, appena svoltasi. Comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto con la sua proposta di non procedere, attraverso una eventuale deliberazione della Commissione, all'abbinamento delle proposte in materia di prescrizione, già all'ordine del giorno della Commissione, al disegno di legge del Governo, per quanto tale provvedimento contenga anche disposizioni in materia di prescrizione. Il disegno di legge del Governo, infatti, non si limita a disciplinare la sola materia della prescrizione, ma è diretto a prevedere una serie di modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.
  Considerato che in tema di prescrizione l'iter legislativo, basato su proposte di legge di iniziative parlamentare, si trova oramai in uno stato avanzato, essendo stata svolta una approfondita indagine conoscitiva ed avendo già i relatori presentato una proposta di testo base, ha rappresentato all’ Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che sarebbe inopportuno per due diverse considerazioni abbinare queste proposte di legge a quella di contenuto più ampio del Governo. A queste due considerazioni di opportunità si aggiunge un elemento dirimente, che riguarda i rapporti tra Camera e Senato, a favore della scelta di non procedere all'abbinamento.
  La prima considerazione riguarda i tempi d'esame: abbinare le proposte di legge in materia di prescrizione al testo del Governo appena assegnato significherebbe riavviare sostanzialmente l'iter legislativo di quelle proposte di legge iniziando tutta una serie di approfondimenti istruttori relativamente alle nuove materie rispetto alla prescrizione.
  Vi è poi una considerazione che attiene alle prerogative della Commissione Giustizia e dei suoi componenti nonché del Parlamento nel suo complesso. Mantenere separati i due iter legislativi significa salvaguardare queste prerogative anche rispetto all'attività del Governo. La circostanza che dopo mesi dell'avvio dell'iter legislativo il Governo presenti un disegno di legge non è sufficiente a cancellare tutto ciò che è avvenuto prima. Le prerogative del Governo sono comunque salvaguardate dal fatto che potrà presentare emendamenti in materia di prescrizione con riferimento al testo base delle proposte di legge di iniziativa parlamentare.
  Come già sottolineato, vi è un elemento del quale si è dovuto necessariamente tener conto, che attiene ai rapporti tra Camera e Senato ed, in particolare, alle intese che si sono tenute ad ottobre tra i Presidenti dei due rami del Parlamento in merito all'esame dei progetti di legge in materia di prescrizioni. In base al principio della priorità temporale dell'avvio dell'esame dell'iter legislativo, fu deciso in quella occasione che la Commissione giustizia della Camera proseguisse l'iter con l'impegno di concluderlo in tempi ravvicinati, al fine poi di trasferire il testo al Senato. È di tutta evidenza che l'abbinamento delle proposte di legge in materia di prescrizione al disegno di legge del Governo di più ampia portata farebbe venir meno tale impegno sia dal punto di vista temporale che sotto il profilo della materia oggetto del testo che verrebbe poi trasmesso al Senato.
  Pertanto, Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha stabilito, da un lato, che si debba procedere all'adozione del testo base in materia di prescrizione, per poi fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, e, dall'altro, che sia avviato l'esame del disegno di legge del Governo, con la consapevolezza che la materia della prescrizione sarà trattata nell'ambito dell'esame del testo base delle proposte di legge in materie di prescrizione. Il Governo eventualmente presenterà emendamenti a tale testo, mentre altri emendamenti sopprimeranno Pag. 15dal testo del Governo le disposizioni in materia di prescrizione quando si arriverà alla fase emendativa. Ricorda che lo stesso percorso è stato seguito al Senato relativamente ai disegni di legge sulla responsabilità civile dei magistrati e sul contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti. Anche in questo caso il Governo ha presentato degli emendamenti.
  Passa, quindi, ad illustrare il disegno di legge del Governo.
  Osserva come il disegno di legge intervenga in diversi settori dell'ordinamento, quali la normativa penalistica sostanziale e processuale nonché all'ordinamento penitenziario, con l'obiettivo di garantire l'efficienza del sistema giudiziario penale, la durata ragionevole del processo, nel mantenimento delle garanzie soprattutto difensive, l'effettiva finalità rieducativa della pena nonché un maggiore e più efficace contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione.
  Il disegno di legge è composto da trenta articolo suddivisi in quattro Titoli.
  Il Titolo I introduce modifiche al codice penale ed è a sua volta composto da due capi. Il Capo I (artt. 1-4) riguarda l'estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per il delitto di corruzione e maggiore efficienza della confisca c.d. allargata. Il Capo II (artt. 5-8) modifica la disciplina della prescrizione e delega il Governo per la riforma del regime della procedibilità per taluni reati, per il riordino di alcuni settori del codice penale e per una revisione della disciplina del casellario giudiziale.
  Il Titolo II è diretto a modificare il codice di procedura penale ed è composto da tre Capi. Il Capo I (artt. 9-10) interviene sulla disciplina della incapacità dell'imputato a partecipare al processo, delle indagini preliminari e dell'archiviazione. Il Capo II (artt. 11-16) riguarda i riti speciali, l'udienza preliminare, l'istruzione dibattimentale e la struttura della sentenza di merito. Il Capo III (artt. 17-21) riguarda la semplificazione delle impugnazioni.
  Il Titolo III (artt. 22-23) modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e la normativa di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.
  Il Titolo IV (artt. 24-30) delega il Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario e reca le clausole di copertura finanziaria e di entrata in vigore.
  I primi due articoli del disegno di legge disciplinano le condotte riparatorie. In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge introduce, al comma 1, un nuovo articolo 162-ter nel codice penale, all'interno del capo dedicato all'estinzione del reato. La nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie interessa i casi di procedibilità a querela soggetta a remissione (la remissione è a sua volta una causa di estinzione del reato in base all'articolo 152 c.p.). In tali casi, il giudice deve dichiarare estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato il danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. La riparazione deve realizzarsi nel termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Tuttavia l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a un anno, per il pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento, anche in forma rateale, se dimostra di non avere potuto adempiere per fatto a lui non imputabile. Il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e, se necessario, impone specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo resta sospeso anche il corso della prescrizione.
  All'esito delle condotte riparatorie il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato.
  Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge introduce un nuovo articolo 649-bis nel codice penale, all'interno del Titolo relativo ai delitti contro il patrimonio e con la stessa rubrica (estinzione del reato per condotte riparatorie) del nuovo articolo 162-ter. Le disposizioni di quest'ultimo Pag. 16debbono essere osservate anche per alcuni delitti procedibili d'ufficio. Si tratta di alcune ipotesi di furto aggravato indicate dall'articolo 625 c.p. (furto con violenza sulle cose o con qualsiasi mezzo fraudolento; furto con destrezza; furto di bagaglio di viaggiatori; furto di tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero di bovini o equini, anche non raccolti in mandria); dell'introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (articolo 636 c.p.); dell'uccisione o danneggiamento di animali altrui (articolo 638 c.p.).
  L'articolo 2 stabilisce la disciplina transitoria relativa ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge. Le nuove disposizioni sulle condotte riparatorie si applicano anche a tali processi e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. A tal fine l'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione di quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Il giudice ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso.
  L'articolo 3 aumenta i limiti di pena previsti per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (corruzione propria, articolo 319 c.p.). Infatti, la pena della reclusione è aumentata nel minimo da 4 a 6 anni, mentre il massimo è innalzato da 8 a 10 anni. Con l'inasprimento delle pene si intende evitare l'applicazione di sanzioni troppo lievi in caso di patteggiamento, limitare l'applicazione di benefici come la sospensione condizionale, innalzare il periodo di prescrizione.
  L'articolo 4 interviene con numerose modifiche sull'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 (L. conv. 356/1992) relativo ad ipotesi particolari di confisca; in particolare, è integralmente sostituito il comma 1, relativo alla cd. confisca allargata, secondo cui, nei casi di condanna o di patteggiamento per associazione mafiosa e per altri reati di particolare gravità, è sempre disposta la confisca dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.
  Le novità introdotte dal disegno di legge sono le seguenti: ai reati alla cui condanna segue la confisca allargata sono aggiunti i gravi delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, c.p.p. Sostanzialmente il catalogo dei reati è esteso alle fattispecie di associazione diretta a commettere una specifica serie di reati di natura sessuale (articolo 416-bis, settimo comma, c.p.); alle attività organizzate per il traffico di rifiuti (articolo 260, D.lgs. 152/2006); all'associazione per delinquere finalizzata al Art. 649-bis c.p., contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-quater, decreto del Presidente della Repubblica 43/1973). Va, inoltre, considerato come – alla luce delle periodiche integrazioni apportate dal legislatore allo stesso articolo 51, comma 3-bis – l'inserimento nell'articolo 12-sexies dell'esplicito riferimento all'articolo 51, comma 3-bis, consente l'integrazione ope legis del catalogo dei reati che consentono la confisca allargata; sono aggiunti tra i delitti che consentono tale tipo di confisca i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale; è disposto che il condannato non possa giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale; è integrata la disciplina della cd. confisca per equivalente. La disposizione – nel caso in cui la confisca allargata di cui al comma 1 non sia possibile – prevede che il giudice ordini la confisca di altre somme denaro, beni e altra utilità di cui il reo abbia la Pag. 17disponibilità, anche per interposta persona, di valore equivalente «di legittima provenienza»; è previsto che al sequestro e alla confisca allargata e per equivalente si applicano le disposizioni in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice antimafia, nonché la collaborazione dell'Agenzia nazionale; è disposto che nel processo civile debbano essere citati i terzi interessati che risultino titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di cui l'imputato abbia, a qualunque titolo, la disponibilità; è prevista l'applicabilità della disciplina dell'articolo 12-sexies anche quando, pronunciata la sentenza di condanna in un grado di giudizio, il reato sia dichiarato estinto per prescrizione o amnistia dal giudice di appello o dalla Cassazione; in tal caso, il giudice del gravame decide sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato; è stabilito, infine, che – a seguito del formarsi del giudicato sulla sentenza di condanna – nonostante la morte della persona nei cui confronti sia stata disposta la confisca dei beni, il procedimento inizia (o prosegue) nei confronti degli eredi o degli aventi causa.
  L'articolo 5 sostituisce l'articolo 159 del codice penale, integrando le attuali cause di sospensione del corso della prescrizione per prevedere, in particolare, che la prescrizione resti sospesa a seguito di sentenza non definitiva di condanna. Il disegno di legge prevede infatti che in caso di rogatoria all'estero, il termine di prescrizione resti sospeso per un massimo di 6 mesi. Dopo la sentenza di condanna in primo grado, il termine di prescrizione resti sospeso fino al deposito della sentenza di appello, e comunque per un tempo non superiore a 2 anni. Dopo la sentenza di condanna in appello, anche se pronunciata in sede di rinvio, il termine di prescrizione resti sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore a un anno. In entrambi i casi, ai termini di due anni e un anno vanno eventualmente aggiunti i termini di 15 e 90 giorni previsti dall'articolo 544 c.p.p. per l'ipotesi in cui non sia possibile procedere immediatamente alla redazione della sentenza (comma 2, 15 giorni), ovvero la stesura della motivazione della sentenza sia particolarmente complessa per l'alto numero delle parti o la gravità delle imputazioni (comma 3, 90 giorni). In caso si assoluzione dell'imputato in secondo grado ovvero di annullamento della sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità, i periodi di sospensione di 2 anni (concesso per il giudizio d'appello) e di un anno (concesso per il giudizio di Cassazione) vengano ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione. In caso di concorso tra la causa di sospensione dovuta alle condanne nei gradi di merito e le altre cause sospensive previste dal primo comma (autorizzazione a procedere, deferimento ad altro giudizio, impedimento delle parti o dei difensori, rogatoria all'estero), il termine sia conseguentemente prolungato.
  Questa riforma della prescrizione potrà applicarsi ai soli fatti commessi dopo l'entrata in vigore della nuova formulazione dell'articolo 159 c.p.; in tal senso esplicitamente dispone il comma 2 dell'articolo 5.
  Gli articoli da 6 a 8 contengono deleghe al Governo in materia penale, di revisione del casellario giudiziale e per le relative disposizioni di coordinamento e attuazione. Tutte le deleghe dovranno essere attuate entro un anno dall'entrata in vigore della legge.
  In particolare, l'articolo 6 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per modificare alcuni istituti previsti dal codice penale e per assicurare maggiore coerenza e conoscibilità alle fattispecie penali. In base al comma 1, il Governo dovrà: modificare il regime di procedibilità di alcuni reati, prevedendo in particolare la procedibilità a querela dell'offeso in relazione ai reati contro la persona ed ai reati contro il patrimonio che arrechino offese di modesta entità all'interesse protetto. La procedibilità d'ufficio dovrà essere mantenuta quando la persona offesa da tali condotte sia incapace per età o per infermità; riformare la Pag. 18disciplina delle misure di sicurezza, in particolare rivedendo l'istituto dell'infermità mentale, anche alla luce della normativa sul superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, e riformando i presupposti di applicazione delle misure con riferimento categorie della abitualità e della tendenza a delinquere; ricondurre al codice penale le fattispecie incriminatrici attualmente contenute nelle leggi speciali, quando le stesse siano riconducibili a settori di tutela penale che, per omogeneità di materia o di interesse protetto, possono essere inserite nel codice. Ciò dovrebbe garantire una «migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni».
  L'articolo 7 del disegno di legge delega il Governo a emanare un decreto legislativo per modificare la disciplina del casellario giudiziale. La norma di delega non individua particolari principi e criteri direttivi per l'attuazione della riforma, limitandosi a prevedere che la revisione della disciplina del casellario debba avvenire «alla luce delle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e dei principi e dei criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali». Entrambi gli articoli (al comma 2) delineano il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, sui quali è previsto il parere commissioni parlamentari entro 45 giorni.
  Infine, l'articolo 8 delega il Governo ad adottare decreti legislativi, nel rispetto delle procedure e dei termini fissati dagli articoli 6 e 7, con riguardo alle disposizioni di attuazione e di coordinamento, nonché le norme transitorie, che si rendano opportune in relazione alle suddette riforme.
  L'articolo 9 riguarda la definizione del procedimento per incapacità dell'imputato, distinguendo l'ipotesi in cui l'incapacità sia reversibile da quella in cui essa sia irreversibile. L'articolo 9 – oltre a integrare l'articolo 71 c.p.p. in modo da prevederne l'applicabilità al solo caso in cui l'incapacità sia reversibile – introduce un nuovo articolo 72-bis sulla definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato. In base al nuovo articolo, se, a seguito degli accertamenti previsti, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.
  L'articolo 10 ha per oggetto le indagini preliminari e il procedimento di archiviazione. In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 104 c.p.p., relativo ai colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare. Attualmente, nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore. La modifica introdotta circoscrive la possibilità di dilazionare il colloquio con il difensore alle indagini preliminari concernenti reati di maggior allarme sociale. Si tratta dei reati per i quali è competente il p.m. del tribunale capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (articolo 51, comma 3-bis, c.p.p.) e dei reati per i quali è possibile l'avocazione delle indagini da parte del procuratore generale presso la corte d'appello. Il comma 2 modifica la disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili su iniziativa del p.m. Il comma 3 dell'articolo 10 del disegno di legge modifica poi il comma 5 dell'articolo 360 c.p.p., con finalità di coordinamento con il nuovo comma 4-bis. Il comma 4 modifica la disciplina dei provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione. Il comma 5 dell'articolo 10 del disegno di legge introduce un nuovo articolo 410-bis nel codice di procedura penale, relativo alla nullità del provvedimento di archiviazione. Il comma 6 dell'articolo 10, in fine, modifica per coordinamento l'articolo 411 c.p.p. che individua gli altri casi di archiviazione. Il nuovo articolo 410-bis è quindi Pag. 19aggiunto all'elenco degli articoli che si applicano anche negli altri casi di archiviazione.
  Il Capo II del disegno di legge (artt. 11-16) introduce modifiche in materia di riti speciali, udienza preliminare, istruzione dibattimentale e struttura della sentenza di merito.
  In particolare, l'articolo 11 interviene sulla disciplina dell'udienza preliminare per abrogare l'articolo 421-bis c.p.p., relativo all'ordinanza per l'integrazione delle indagini. La disposizione prevede che, ove non provveda alla chiusura della discussione dell'udienza preliminare ritenendo matura la decisione allo stato degli atti (ex articolo 421, comma 4, c.p.p.), il giudice, se ritiene incomplete le indagini preliminari ordina ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del provvedimento è data comunicazione al P.G. presso la corte d'appello, il quale può disporre con decreto motivato l'avocazione delle indagini. Si elimina la possibilità per il giudice di disporre d'ufficio l'assunzione di prove ritenute evidentemente decisive per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere; tali prove potranno dunque essere assunte solo a richiesta di parte.
  L'articolo 12 modifica la disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere che viene riarticolata su un doppio grado di giudizio. In particolare, le modifiche dell'articolo 428 c.p.p. prevedono: che tale sentenza emessa in sede di udienza preliminare sia impugnabile in appello, anziché direttamente in cassazione; la non impugnabilità, per l'imputato, della sentenza di non luogo a procedere per fatto compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una legittima facoltà; la soppressione del secondo periodo del comma 2, secondo il quale la persona offesa costituita parte civile nel processo penale può proporre ricorso per cassazione. Inoltre, il comma 3 dell'articolo 428 (che prevede la superata previsione della decisione della cassazione sull'impugnazione della sentenza in camera di consiglio) è sostituito da nuove disposizioni, in base alle quali: che la corte d'appello decide sull'impugnazione con rito camerale; che, se ad appellare è il PM, la corte, ove non confermi la sentenza: o dispone con decreto il giudizio formando il fascicolo dibattimentale o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato: se, invece, ad appellare è l'imputato, se non conferma la sentenza, la corte d'appello pronuncia il non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato; che il ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello può essere presentato dall'imputato e dal procuratore generale presso la corte d'appello per i soli motivi di cui alle lett. a), b) e c) dell'articolo 606 c.p.p. ovvero: esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza; che sull'impugnazione della sentenza di appello decide la corte di cassazione in camera di consiglio.
  L'articolo 13 modifica l'articolo 438 c.p.p. in materia di giudizio abbreviato. Viene, anzitutto, riformulato il comma 4 che attualmente prevede che sulla richiesta dell'imputato (che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti) il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Tale confermata disposizione è integrata dalla previsione che, ove la richiesta dell'imputato avvenga subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l'eventuale termine chiesto dal PM per lo svolgimento di indagini suppletive; in tale ipotesi, l'imputato può revocare la richiesta di giudizio abbreviato. Allo stesso articolo 438 è aggiunto un comma finale secondo cui dalla richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare deriva: la sanatoria delle eventuali Pag. 20nullità (escluse quelle assolute) e la non rilevabilità delle inutilizzabilità (salvo quelle derivanti da un divieto probatorio); la preclusione a sollevare ogni questione sulla competenza territoriale del giudice.
  L'articolo 14 del disegno di legge modifica la disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) di cui all'articolo 444 del codice di rito penale. Una prima modifica (comma 1) riguarda, tuttavia, l'articolo 130 c.p.p. (sulla correzione di errori materiali nelle sentenze) cui è aggiunto un comma 1-bis secondo il quale, quando nella sentenza ex articolo 444 si deve correggere soltanto la specie o la quantità della pena a seguito di errore nella determinazione o nel computo, sarà lo stesso giudice che ha emesso la sentenza a provvedere. In caso di impugnazione del provvedimento (ci si riferisce, evidentemente, all'impugnazione del solo PM ex articolo 448, comma 2, c.p.p., essendo le sentenze di patteggiamento altrimenti inappellabili) alla rettifica provvede la corte di cassazione ai sensi dell'articolo 619, comma 2 c.p.p. (ovvero senza bisogno di pronunciare annullamento della sentenza).
  Il comma 2 dell'articolo 14 modifica il comma 1 dell'articolo 444 c.p.p. intervenendo sulla disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti. L'ambito di applicazione dell'istituto è ridotto dall'abbassamento da cinque a tre anni del limite di pena detentiva che consente il patteggiamento. Il nuovo limite è coincidente con quello che, ordinariamente comporta la sospensione dell'ordine di esecuzione per l'applicazione al di fuori del circuito carcerario delle misure alternative alla detenzione.
  Il comma 3 sopprime il comma 1-bis dell'articolo 444 che – ove la pena superi due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria – esclude dall'applicazione della pena su richiesta i procedimenti per alcuni delitti nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale.
  Il comma 4 aggiunge allo stesso articolo 444 c.p.p. un comma 1-ter che subordina alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato la richiesta di patteggiamento nei procedimenti per i delitti contro la pubblica amministrazione.
  I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 14 intervengono sull'articolo 445 c.p.p. relativo agli effetti dell'applicazione della pena su richiesta.
  Il comma 8 aggiunge un comma 2-bis all'articolo 448 c.p.p. che prevede che il ricorso per cassazione da parte del PM e dell'imputato contro la sentenza del giudice che accoglie il patteggiamento possa essere presentato soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato (vizi della volontà), al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione del fatto e alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate.
  Il comma 9 aggiunge un articolo 448-bis al codice di rito penale che introduce un nuovo istituto processuale: la sentenza di condanna su richiesta dell'imputato. Il solo imputato potrà chiedere personalmente al giudice una condanna a pena specificamente determinata e comunque, tenuto conto delle circostanze e della diminuzione da un terzo alla metà, non superiore a 8 anni.
  La richiesta, che potrà essere avanzata entro specifici limiti temporali del procedimento di primo grado (fino alla chiusura della discussione, in udienza preliminare; fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, nel giudizio), è subordinata all'ammissione del fatto-reato da parte dell'imputato che dovrà chiedere l'immediato interrogatorio. A differenza del patteggiamento, tale istituto prevede una specifica ammissione di responsabilità dell'imputato e costituisce una vera e propria sentenza di condanna (l'articolo 445, comma 1-bis, stabilisce invece che, salve diverse disposizioni di legge, la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una pronuncia di condanna).
  Il giudice, dopo l'interrogatorio dell'imputato, se ritiene raggiunta la prova della sua responsabilità oltre ogni ragionevole Pag. 21dubbio, emette sentenza di condanna, ad esclusione del caso in cui la pena risulti al giudice troppo esigua in relazione ai limiti massimi edittali previsti (8 anni); nella sentenza, il giudice decide anche sulla domanda dell'eventuale parte civile.
  Se la richiesta dell'imputato è, invece, rigettata dal giudice, questi, salvo il caso di proscioglimento, dispone il giudizio immediato (artt. 453 e ss., c.p.p.). L'articolo 448-bis prevede, tuttavia, esclusioni oggettive dall'ambito di applicazione del nuovo istituto. L'imputato non potrà, quindi, chiedere al giudice la sentenza di condanna in oggetto in relazione a una serie di delitti di particolare gravità ed allarme sociale. Il catalogo dei reati esclusi è lo stesso del vigente comma 1-bis dell'articolo 444 c.p.p. (soppresso dal comma 3 dell'articolo 14 in esame; v. ante) che – ove la pena superi due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria – esclude nei procedimenti per tali reati la possibilità di patteggiamento.
  In relazione ai possibili gravami, l'articolo 448-bis prevede l'inappellabilità per l'imputato della sentenza di condanna da lui stesso richiesta. Al contrario, il PM potrà appellare la decisione ma solo ove la sentenza modifichi il titolo del reato inizialmente ascritto all'imputato o escluda l'esistenza di un'aggravante ad effetto speciale o stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria prevista per il reato.
  Il comma 10, infine, coordina il contenuto dell'articolo 651 c.p.p. (relativo all'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno) con l'introduzione del nuovo istituto relativo alla sentenza di condanna a richiesta dell'imputato. L'articolo 651 stabilisce, al comma 1, che la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. Il comma 2 della stessa disposizione – secondo cui analoga efficacia di giudicato ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in sede di giudizio abbreviato (salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato tale rito) – è integrato dal riferimento anche alla sentenza di condanna a richiesta dell'imputato.
  L'articolo 15 del disegno di legge modifica l'articolo 493 c.p.p., relativo alle richieste di prove in sede di dibattimento. In particolare, il nuovo comma 1 ripristina la distinzione tra PM e altre parti in relazione all'esposizione dei fatti e delle prove richieste. Il nuovo comma 1 ritorna sostanzialmente alla formulazione dei primi due commi dell'articolo 493 anteriore alla cd. riforma Carotti (L. 479/1999): oltre a stabilire la priorità (rispetto alle altre parti) dello stesso PM nella richiesta di prove al giudice, prevede che il pubblico ministero debba esporre concisamente i fatti oggetto dell'imputazione per consentire al giudice di valutare la rilevanza e la pertinenza delle prove di cui si chiede l'ammissione. Successivamente, le altre parti e l'imputato indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove. Una seconda modifica interessa il comma 4, che prevede attualmente che il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari. In tale sede, è introdotto l'obbligo del presidente del tribunale (o della corte d'assise) di regolare l'esposizione introduttiva delle parti.
  L'articolo 16 interviene sull'articolo 546 c.p.p. in relazione al contenuto della sentenza. In base al primo comma dell'articolo 546, la sentenza contiene: a) l'intestazione «in nome del popolo italiano» e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata; b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private; c) l'imputazione; d) l'indicazione delle conclusioni delle parti; e) la concisa esposizione dei motivi di fatto Pag. 22e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie; f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati; g) la data e la sottoscrizione del giudice. Con il disegno di legge viene integralmente sostituita ed integrata la lett. e) del comma 1, prevedendo anche l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati. Il complessivo contenuto degli elementi valutativi di cui alla lett. e) dovrà, inoltre, aver riguardo: all'accertamento dei fatti e alle circostanze relative all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica; alla punibilità e alla determinazione della pena e della misura di sicurezza; alla responsabilità civile da reato; all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norma processuali.
  Gli articoli da 17 a 19 modificano alcuni aspetti della disciplina delle impugnazioni penali e si caratterizzano: per l'attribuzione allo stesso giudice che ha emanato il provvedimento del potere di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione in presenza di specifici vizi; per la reintroduzione nel codice di rito del concordato sui motivi in appello, una sorta di patteggiamento in secondo grado; per l'innalzamento delle sanzioni pecuniarie dovute per i ricorsi temerari in Cassazione.
  L'articolo 20 abroga l'articolo 625-ter c.p.p. concernente la rescissione del giudicato, introdotto dalla legge n. 67/2014, con riferimento alla nuova disciplina concernente gli imputati irreperibili. L'articolo 20 del disegno di legge, nell'abrogare l'articolo 625-ter c.p.p., introduce (comma 2) un nuovo articolo 629-bis all'interno del Titolo IV relativo alla revisione. Il nuovo articolo riproduce la stessa disciplina della rescissione del giudicato già prevista dall'articolo 625-ter, con una rilevante differenza: analogamente agli altri casi di revisione, spetta alla corte d'appello territorialmente competente decidere in ordine alla richiesta e, in caso di accoglimento, revocare la sentenza e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Il comma 3 dell'articolo 20 individua poi la disciplina transitoria: le nuove disposizioni si applicano anche in riferimento ai giudicati già formati al momento dell'entrata in vigore della legge, salvo che sia stata già presentata la richiesta di rescissione.
  L'articolo 21 prevede che i presidenti di corte di appello, con la relazione sull'amministrazione della giustizia all'inizio di ogni anno giudiziario, debbano riferire dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, in relazione al periodo di sospensione del termine di prescrizione di cui al nuovo articolo 159, comma 2, del codice penale, e dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi del nuovo articolo 599-bis c.p.p. sul concordato anche con rinuncia ai motivi di appello.
  L'articolo 22 modifica l'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., concernente le informazioni sull'azione penale relativa ai reati ambientali. In particolare, viene precisato che, quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel codice dell'ambiente ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il pubblico ministero – nell'informare il Ministero dell'ambiente e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati – deve dare notizia dell'imputazione (anziché indicare, come oggi previsto, le norme di legge che si assumono violate).
  L'articolo 23 riguarda la riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, modificando il decreto legislativo n. 106 del 2006. In particolare, tra le funzioni proprie del procuratore della Repubblica – oggi consistenti nell'assicurare il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio – è inserita anche la seguente funzione: assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato (comma 1). Inoltre, tra le finalità che debbono essere perseguite dal procuratore generale presso la corte di Pag. 23appello, oltre alla verifica del corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, è inserita anche l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato (comma 2).
  L'articolo 24 – il primo articolo del Titolo IV del disegno di legge – delega il Governo a modificare entro un anno, con più decreti legislativi, la disciplina del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, secondo i principi e i criteri direttivi previsti dal presente titolo.
  L'articolo 25, nell'ambito di tale delega, individua principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione. Elenca quindi una serie di principi e criteri direttivi. Per quanto riguarda le intercettazioni: – prevedere disposizioni per garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 Cost., attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in specie dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale; – prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione; – prevedere la garanzia giurisdizionale per l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico, telematico ed informatico, e il potere d'intervento d'urgenza del pubblico ministero.
  Per quanto riguarda le impugnazioni: – prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge sia della sentenza che conferma la pronuncia di assoluzione di primo grado, individuando i casi in cui possa affermarsi la conformità delle due decisioni di merito, sia delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace; – prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado; – prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato; – prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: «il fatto non sussiste»; «l'imputato non lo ha commesso»; «il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima»; – prevedere la proponibilità dell'appello solo per uno o più dei motivi tassativamente previsti, con onere di indicazione specifica, a pena di inammissibilità, delle eventuali prove da assumere in rinnovazione; – prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità; – prevedere che l'inammissibilità dell'appello venga dichiarata in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero e dei difensori.
  L'articolo 26 contiene una delega diretta a modificare l'ordinamento penitenziario, secondo una serie di principi e criteri direttivi: a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione di quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione; b) revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai Pag. 24presupposti soggettivi che con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse; c) eliminazione di automatismi e preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi che per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e revisione della disciplina di preclusione ai benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo; d) previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario che in misura alternativa; e) maggiore valorizzazione del lavoro, in ogni sua forma intramuraria ed esterna, quale strumento di responsabilizzazione individuale e di reinserimento sociale dei condannati; f) previsione di un più ampio ricorso al volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli Uffici di esecuzione penale esterna; g) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, nel rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari; h) riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e delle condizioni generali di esercizio; i) adeguamento delle norme di ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età.
  L'articolo 27 delega il Governo con riguardo alle norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 25 e 26 e alle norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.
  L'articolo 28 autorizza il Governo, ad adottare, con la stessa procedura, disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 25 e 26.
  L'articolo 29 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 30 disciplina l'entrata in vigore della legge: il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Vittorio FERRARESI (M5S) auspica che alla Commissione sia dato tutto il tempo necessario per approfondire adeguatamente un testo di così vasta portata come quello in esame, evitando fughe in avanti dettate unicamente dall'esigenza del Governo e della maggioranza di fare spot propagandistici indipendentemente dal reale contenuto dei provvedimenti.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, assicura il deputato Ferraresi che non ci saranno strozzature nei tempi d'esame e che la Commissione potrà approfondire tutte le questioni relative al testo in esame. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.
C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso, C. 2150 Ferranti e C. 2767 Pagano.