CAMERA DEI DEPUTATI
Domenica 21 dicembre 2014
363.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 99

SEDE CONSULTIVA

  Domenica 21 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).
C. 2679-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017.
C. 2680-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazioni alla V Commissione).
(Esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con osservazione e relazione favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Cesare DAMIANO, presidente, segnala che, in considerazione dei ristretti margini temporali a disposizione per l'esame in Pag. 100sede consultiva, come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 18 dicembre 2014, si procederà direttamente alla votazione delle proposte di relazione, senza fissare un termine per la presentazione di eventuali emendamenti. Rammenta altresì che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, l'esame in Commissione riguarderà esclusivamente le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento. Dà quindi la parola alla relatrice.

  Marialuisa GNECCHI (PD), relatore, fa presente che i disegni di legge di stabilità e di bilancio tornano all'esame della Camera dei deputati, per l'esame parlamentare per l'esame delle modifiche apportate dal Senato della Repubblica. Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, nel rinviare per un esame più approfondito ed esaustivo alla documentazione predisposta dagli uffici, anche con riferimento al disegno di legge di bilancio, con riferimento al disegno di legge di stabilità, il cui contenuto è ora accorpato in un solo articolo, segnala che sono state apportate modifiche a talune disposizioni già contenute nel testo approvato dalla Camera e introdotte varie disposizioni nuove.
  In primo luogo, per quanto concerne le casse previdenziali private e i fondi pensione, fa presente che, ai commi da 91 a 94 dell'articolo 1, sono stati introdotti, a decorrere dal 2015, due crediti d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione. Il credito d'imposta a favore degli enti di previdenza obbligatoria è pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento, aliquota così elevata, a decorrere dal 2015, dall'articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2014, e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento, a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il credito d'imposta a favore dei fondi pensione è pari al 9 per cento del risultato netto maturato assoggettato a imposta sostitutiva, elevata al 20 per cento dal disegno di legge di stabilità in esame, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla detta imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto saranno anche stabilite le condizioni, i termini e le modalità di fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del limite di spesa di 80 milioni a decorrere dal 2016, previsto dal successivo comma 94, e per il relativo monitoraggio. Una modifica al comma 54 consente di accedere al regime agevolato dei cosiddetti «nuovi minimi» anche a chi percepisce redditi di natura mista, purché i redditi conseguiti nell'attività di impresa, arti e professioni siano prevalenti rispetto a quelli percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati. La prevalenza non rileva ai fini dell'applicazione del regime agevolato se il rapporto di lavoro è cessato o se la somma delle tipologie di reddito percepito (da impresa, arte o professione e lavoro dipendente e assimilato) non supera i 20.000 euro. Per quanto concerne gli istituti di patronato, segnala che al comma 309 è stato ridotto a 35 milioni di euro, rispetto ai 75 milioni previsti dal testo approvato dalla Camera in prima lettura, il taglio delle risorse destinate per il 2015 al loro finanziamento. I risparmi così ottenuti conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente. Attualmente il prelevamento di un'aliquota di contribuzione, pari allo 0,226 per cento, non può avere destinazione diversa dal finanziamento dei suddetti istituti di patronato ed assistenza sociale. Viene, inoltre, disposta la riduzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, dall'80 per cento al 72 per cento (mentre il testo approvato dalla Camera in prima lettura prevedeva una riduzione al 62 per cento) degli anticipi versati ai patronati sulle somme spettanti e, a valere Pag. 101sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014, dell'aliquota di contribuzione, rideterminata nello 0,207 per cento, a fronte dello 0,186 per cento del testo approvato dalla Camera. Vengono, quindi, previste ulteriori modifiche, rispetto a quelle già contenute nel testo approvato dalla Camera, alla normativa di settore di cui alla legge n.152 del 2001, prevedendo, in particolare, che anche le modalità di esercizio delle nuove attività riconosciute agli istituti di patronato (attività di consulenza, di supporto e assistenza tecnica, in favore di soggetti pubblici e privati, in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e successioni, diritto civile, legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro) siano definite con uno schema di convenzione approvato con decreto ministeriale da emanare entro il 30 giugno 2015; la riduzione all'1,5 per cento – rispetto al 2,5 per cento del testo licenziato dalla Camera in prima lettura – della soglia minima di attività rilevante alla quale sono finalizzati i finanziamenti pubblici, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001, che ciascun patronato deve realizzare per due anni consecutivi, pena il suo scioglimento. Agli oneri derivanti dalle modifiche si provvede mediante una riduzione di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, dell'autorizzazione di spesa riferita al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Per quanto concerne la contrattazione collettiva integrativa, evidenzia che al comma 313 è stata portata a 208 milioni, in luogo dei 238 milioni di euro previsti nel testo licenziato dalla Camera, la riduzione, per il 2015, del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello.
  Con riferimento alle nuove disposizioni introdotte al Senato, fa presente che il comma 18 stabilisce che la regolarità contributiva del cedente dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione certificati mediante piattaforma elettronica sia definitivamente attestata dal DURC in corso di validità e allegato all'atto di cessione (o comunque acquisito dalla pubblica amministrazione ceduta); pertanto, le pubbliche amministrazioni debitrici, al momento del pagamento del credito oggetto della cessione, acquisiscono il suddetto documento solo nei confronti del cessionario. Il comma 21 introduce a decorrere dall'anno 2015 un credito d'imposta IRAP nei confronti dei soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti nell'esercizio della propria attività, pari al 10 per cento dell'imposta lorda determinata secondo le regole generali. Tale credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Segnala, poi, che il comma 109 destina fino a 30 milioni di euro, per l'anno 2015, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, al finanziamento della cassa integrazione in deroga per il settore della pesca. Il comma 110 estende a tutto il 2015, nel limite di 60 milioni di euro e al fine di consentire il completamento nel corso dello stesso 2015 dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi al 2014, il finanziamento, operativo nel 2014, previsto dall'articolo 1, comma 183, della legge n. 147 del 2013, erogato per la proroga di 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività. I commi 116 e 117 estendono la platea dei lavoratori esposti all'amianto ai quali sono riconosciuti specifici benefici previdenziali ed assistenziali. In primo luogo, si estendono in via sperimentale per il triennio 2015-2017 le prestazioni assistenziali erogate dal Fondo per le vittime dell'amianto, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo stesso, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale. Inoltre, in deroga alla normativa previdenziale vigente, si prevede l'applicazione della maggiorazione contributiva di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 257 del 1992, ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico – solamente nel corso del 2015 e senza la Pag. 102corresponsione di ratei arretrati – anche per gli ex lavoratori occupati in specifiche imprese esercenti attività di scoibentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato dal piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, a condizione che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge n. 257 del 1992. I commi 119 e 120 estendono anche ai datori di lavoro del settore agricolo la decontribuzione triennale per i nuovi assunti nel 2015. Tali incentivi sono riconosciuti nei limiti di 2 milioni di euro per il 2015, 15 milioni di euro per il biennio 2016-2017, 11 milioni di euro per il 2018 e 2 milioni di euro per il 2019, relativamente alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1o gennaio 2015 e stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, con esclusione dei lavoratori che nel 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014. L'incentivo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione nuove domande. Ricordato che i commi 160 e 161 dispongono un incremento della dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, fa presente che i commi da 163 a 165 intervengono sulla normativa di cui alla legge n. 206 del 2004, che riconosce specifici benefici previdenziali alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. In primo luogo si prevede, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto alla pensione di reversibilità i quali, ai sensi della normativa previgente al 1o gennaio 2015, abbiano presentato domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali entro il 30 novembre 2007, che l'incremento della retribuzione pensionabile, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente, venga computato con riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole. In ogni caso, si prescinde da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai contatti di categoria. Inoltre, si riconosce l'aumento figurativo di 10 anni utile ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente al coniuge e ai figli dell'invalido anche nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico; il beneficio non è usufruibile dal coniuge e dai figli dell'invalido nel caso in cui quest'ultimo contragga matrimonio dopo che lo stesso beneficio sia stato attribuito ai genitori. Infine, si precisa che è indifferente se la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido, la cui individuazione è necessaria ai fini della quantificazione della misura della pensione diretta spettante alle vittime che abbiano subito una invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. Il comma 166 dispone l'attribuzione all'INAIL delle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, attraverso progetti ed interventi volti alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, alla riqualificazione professionale, al superamento e all'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro e all'adeguamento e all'adattamento delle postazioni di lavoro. L'esercizio delle nuove competenze Pag. 103è a carico del bilancio dell'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I commi 315 e 316 prevedono che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concorra, per il 2015, agli oneri generali di funzionamento e ai costi generali di struttura della società Italia Lavoro Spa con un contributo pari a 12 milioni di euro. I commi da 421 a 429 prevedono la riduzione del 50 e del 30 per cento della dotazione organica, rispettivamente, di province e città metropolitane, con la contestuale definizione di un procedimento volto a favorire la mobilità del personale eccedentario verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione; si prevede, inoltre, che città metropolitane e province possano finanziare temporaneamente (nei limiti di 60 milioni di euro, a valere sul fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo) il personale a tempo indeterminato e la proroga dei contratti a termine e flessibili dei servizi per l'impiego, al fine di garantirne il regolare funzionamento anche in relazione all'attuazione della Garanzia giovani. In particolare, il comma 421 prevede che la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni ordinarie sia stabilita in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, ridotta, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 50 per cento, nonché al 30 per cento per le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri. Gli enti possono comunque deliberare una riduzione superiore. Il comma 422 dispone che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sia individuato il personale che rimane assegnato agli enti e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente. Il comma 423 prevede che siano definite le procedure di mobilità del personale interessato, secondo criteri fissati con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il personale destinatario delle procedure di mobilità, che conserva la posizione giuridica ed economica maturata, è ricollocato, prioritariamente, ai sensi del comma 424, verso regioni ed enti locali e, in via subordinata, ai sensi del comma 425, verso altre pubbliche amministrazioni. Il comma 424 disciplina il ricollocamento del personale in mobilità presso regioni ed enti locali. La norma dispone che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti e delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità; inoltre, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015 è destinata esclusivamente alla ricollocazione del personale in mobilità. Le spese del personale così ricollocato non si calcolano ai fini del rispetto dei tetti di spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, in base al quale dal 2014 regioni ed enti locali devono, nella programmazione triennale dei fabbisogni di personale, contenere le spese di personale «con riferimento al valore medio del triennio precedente». Il comma 425 disciplina il ricollocamento del personale in mobilità presso le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, sulla base di una ricognizione dei posti disponibili effettuata da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare un numero di posti, riferiti soprattutto alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione di vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti, dando priorità alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari; Pag. 104in tal caso si fa ricorso al fondo per il miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, prescindendo dall'acquisizione al fondo medesimo del 50 per cento delle trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Il Dipartimento della funzione pubblica rende disponibile l'elenco dei posti comunicati sul proprio sito istituzionale. Fino al completamento del procedimento di mobilità previsto dalla disposizione, le amministrazioni non possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, pena la loro nullità. Il comma 426 proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 il termine relativo alla stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione. In particolare, la disposizione proroga il termine entro il quale le amministrazioni possono – secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge n. 101 del 2013 – bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato con riserva di posti a favore di titolari di contratti a tempo determinato; prorogare contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che abbiano maturato almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze; procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili iscritti in apposito elenco regionale secondo criteri di «priorità». Il comma 427 prevede che nelle more della conclusione delle procedure di mobilità il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province, con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali sulla base di apposite convenzioni. Il comma 428 prevede che, al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il personale interessato dalla mobilità non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta si definiscano criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione; in caso di mancato completo riassorbimento dei soprannumeri, a conclusione dei processi di mobilità il personale è collocato in disponibilità, con esclusione di tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio, per la durata massima di ventiquattro mesi ai sensi dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il comma 429 prevede che allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego e l'attuazione della «Garanzia per i giovani», le città metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, possano finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento di tali rapporti di lavoro, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro, a concedere anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle regioni cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978; per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. Fa presente, infine, che il comma 609 prevede che le convenzioni stipulate dagli enti pubblici, compresi quelli economici, Pag. 105e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, con le cooperative sociali che svolgono specifiche attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi a condizione che l'importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive europee in materia di appalti pubblici e che tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, siano stipulate previo lo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza.
  In conclusione, nell'esprimere una valutazione complessivamente positiva sulla manovra finanziaria per l'anno 2015 e per il triennio 2015-2017, segnala che, anche a seguito dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, alcune questioni non hanno trovato una soluzione soddisfacente. Richiama, in particolare, l'incremento della contribuzione previdenziale per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata, e l'estensione delle disposizioni concernenti l'esonero dalle penalizzazioni in caso di pensionamento anticipato entro il 31 dicembre 2017 anche ai soggetti che abbiano avuto accesso al pensionamento prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità in esame. A suo avviso, rimane, inoltre, da affrontare il tema delle risorse destinate al finanziamento della legge delega in materia di lavoro, recentemente entrata in vigore, e agli ammortizzatori sociali. Come più volte evidenziato anche in precedenti occasioni, reputa necessario garantire che le risorse stanziate dal comma 107 siano realmente aggiuntive rispetto a quelle da destinare alla prosecuzione degli interventi già previsti a legislazione vigente. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 429, del disegno di legge di stabilità, relative alla riduzione della dotazione organica delle province e delle città metropolitane, si pone, a suo giudizio, l'esigenza di garantire che le procedure di mobilità dei lavoratori interessati si realizzino in modo da salvaguardarne la professionalità e, in ogni caso, escludano l'applicazione della norma di chiusura prevista dal successivo comma 428, in base al quale, a decorre dal 2017, qualora il personale non sia completamente ricollocato, si proceda a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva, nonché, in via residuale, a collocare in disponibilità, con esclusione di tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio, per la durata massima di ventiquattro mesi.
  Dà quindi conto di due proposte di relazione riferite rispettivamente, alla Tabella n. 2 e alle connesse parti del disegno di legge di stabilità (vedi allegato 1), e alla Tabella n. 4 e alle connesse parti del disegno di legge di stabilità (vedi allegato 2), nelle quali riprende le osservazioni formulate nella propria relazione introduttiva.

  Cesare DAMIANO, presidente, fa presente che sono state trasmesse due proposte di relazione alternative a quella della relatrice in ordine alla Tabella n. 4 e alle connesse parti del disegno di legge di stabilità, presentate rispettivamente dai deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle (vedi allegato 3) e del gruppo Lega Nord e Autonomie (vedi allegato 4).

  Tiziana CIPRINI (M5S) illustra la proposta alternativa di relazione a sua prima firma (vedi allegato 3), soffermandosi sulle valutazioni che richiamano gli aspetti di maggiore criticità della manovra finanziaria per il triennio 2015-2017.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA), illustrando la proposta alternativa di relazione a sua prima firma (vedi allegato 4), evidenzia come le disposizioni contenute nei provvedimenti in esame siano assolutamente insufficienti a raggiungere gli ambiziosi Pag. 106obiettivi che il Governo si prefigge. In primo luogo, esprime una valutazione critica sulle disposizioni in materia di anticipazione in busta paga del trattamento di fine rapporto, evidenziando come il meccanismo previsto sarà attrattivo solo per i lavoratori con redditi bassi e, pertanto, non produrrà l'auspicato incremento dei consumi. Allo stesso modo, ritiene che le disposizioni volte a incentivare le nuove assunzioni attraverso un esonero contributivo non determineranno un reale incremento dell'occupazione. Osserva, infatti, che i decreti attuativi della delega di cui alla legge n. 183 del 2014 non saranno efficaci dal 1o gennaio 2015, come più volte rappresentato dal Presidente del Consiglio, e, in ogni caso, non riusciranno a determinare un aumento delle assunzioni in un contesto economico profondamente deteriorato. Sul versante degli interventi in materia previdenziale, esprime un giudizio particolarmente negativo sulla riduzione del fondo per il pensionamento anticipato dei lavoratori addetti ad attività usuranti, evidenziando altresì l'assenza di misure di carattere strutturale o congiunturale volte ad affrontare l'ormai cronico problema dei lavoratori «esodati». Ritiene, inoltre, deludenti gli interventi concernenti il personale delle province e delle città metropolitane, evidenziando come il provvedimento disponga riduzioni uniformi delle dotazioni organiche per tutti gli enti senza tenere conto delle diverse realtà esistenti a livello territoriale. Giudica, infine, preoccupante che, in un contesto caratterizzato da una riduzione generalizzata delle risorse disponibili, si sia deciso di destinare 12 milioni di euro al finanziamento di Italia Lavoro.

  Walter RIZZETTO (M5S) esprime un giudizio particolarmente critico sulle disposizioni in materia di regime fiscale per i lavoratori autonomi, che prevede in sostanza l'assoggettamento ad una tassazione forfetaria del 15 per cento, che esclude la deduzione di specifiche voci dall'imponibile. Osserva, inoltre, come alcune limitazioni previste per l'accesso al nuovo regime fiscale siano particolarmente penalizzanti, richiamando in particolare il divieto di investimenti in beni strumentali per valori superiori a 20 mila euro, che di fatto impedirebbe anche il semplice acquisto di un furgone da utilizzare nella attività professionale. Parimenti, ritiene incongruo il divieto di accesso al regime fiscale per quanti sostengono spese di personale superiori a 5 mila euro, paventando il rischio che tale previsione finisca per alimentare forme di lavoro in nero o sottopagato. Per quanto attiene ai vantaggi previsti per quanti non abbiamo esercitato in passato attività professionali, ritiene assai improbabile che soggetti privi di occupazione riescano a procurarsi i capitali necessari all'avvio di un'attività in forma autonoma. Più in generale, esprime il timore che le soglie massime previste per l'applicazione del regime fiscale agevolato finiscano, di fatto, per incoraggiare comportamenti elusivi da parte dei lavoratori autonomi, che avranno tutto l'interesse a non dichiarare i redditi percepiti.
  Per altro verso giudica in modo assai critico le disposizioni in materia di tassazione dei fondi pensione, esprimendo un giudizio ancor più negativo sulle analoghe norme relative alla tassazione delle Casse previdenziali private. Conclusivamente, ritiene particolarmente deludente l'assenza di segnali circa la correzione degli effetti della riforma pensionistica del 2011, anche attraverso gli interventi di carattere strutturale volti a consentire il pensionamento dei lavoratori che raggiungano la cosiddetta «quota 100», ai quali ha più volte fatto riferimento nei mesi scorsi il Ministro Poletti.

  Titti DI SALVO (PD), nel condividere le considerazioni formulate dalla relatrice sui provvedimenti in esame, richiama l'attenzione dei componenti della Commissione sulle disposizioni del disegno di stabilità relative alla tassazione dei fondi pensione e delle Casse previdenziali private. Osserva, infatti, come, a fronte dell'incremento del prelievo previsto nel testo originario del provvedimento, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento Pag. 107siano state introdotte disposizioni correttive volte a promuovere l'utilizzo del risparmio previdenziale per la realizzazione di investimenti di interesse pubblico in attività a medio o lungo termine. Nel sottolineare come tale direttrice di intervento sia stata più volte indicata nei documenti elaborati dalla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, ritiene che sia quanto mai opportuno rivedere la destinazione degli investimenti degli enti previdenziali, al fine di promuoverne un utilizzo a sostegno della crescita nel nostro Paese, anche in considerazione della circostanza che al momento circa l'80 per cento delle risorse sono investite all'estero. Ritiene, pertanto che la correzione introdotta al Senato dia un segnale positivo, auspicando che ulteriori sviluppi possano prodursi a seguito degli opportuni approfondimenti che verranno svolti con il coinvolgimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Antonio PLACIDO (SEL), pur rilevando l'introduzione di elementi volti alla riduzione del danno prodotto dai provvedimenti in esame, ritiene che non si possa non esprimere su di essi una valutazione particolarmente negativa. Quanto all'investimento del risparmio previdenziale per finalità produttive, ritiene necessaria una scelta chiara in ordine alla destinazione delle risorse disponibili al finanziamento di interventi infrastrutturali o di sostegno alle piccole e medie imprese. Pur comprendendo gli sforzi compiuti in materia di personale delle province, ritiene che le disposizioni introdotte nel disegno di legge di stabilità mettano fortemente a rischio la condizione di molti lavoratori occupati presso tali enti.
  Su un piano più generale, osserva come le disposizioni dei provvedimenti in esame siano segnate dalle pesanti influenze delle autorità economiche sovranazionali, che fino all'ultimo momento sono state prodighe di suggerimenti e proposte di correzione. Quanto al cosiddetto «assalto alla diligenza» cui ha fatto riferimento il Presidente del Consiglio, rileva come la stragrande maggioranza delle proposte oggetto di critica fosse stata proposta e approvata dalla maggioranza che sostiene il Governo. Con riferimento a una questione di carattere più puntuale, osserva come le disposizioni relative allo sfruttamento dei giacimenti petroliferi testimoniano in modo evidente l'atteggiamento centralistico che contraddistingue l'attuale Esecutivo e la sua maggioranza, sottolineando come venga riconosciuto un ruolo assolutamente preponderante nelle misure attuative al Ministero dell'economia e delle finanze, a danno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle Regioni interessate.

  Chiara GRIBAUDO (PD) ricorda preliminarmente di aver presentato da oltre un anno la risoluzione n. 7-00018, che, senza avere l'ambizione di risolvere i numerosi problemi dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata dell'INPS, intendeva inserire nell'agenda parlamentare una discussione che, anche attraverso audizioni specifiche, avviasse un confronto sulla condizione lavorativa di circa 200 mila persone, che non godono di compensi equi garantiti che evitino, come avviene attualmente, di scaricare su di loro buona parte del costo di produzione dei committenti e tutto il costo previdenziale riducendo ulteriormente il loro reddito netto, già poco consistente. Ricorda, infatti, come questi soggetti versino fino ad oggi il 27 per cento del loro basso reddito, un valore superiore a quello versato dagli altri contribuenti autonomi. L'aumento dell'aliquota contributiva, che non è scongiurato dal disegno di legge di stabilità in discussione, porterebbe invece a favorire, paradossalmente, i tentativi di fuoriuscita dalla contribuzione previdenziale pubblica con evidenti danni per tutto il sistema previdenziale. In questa condizione, inoltre, questi lavoratori non hanno una rivalsa obbligatoria che renda effettiva la possibilità di ripartire il peso contributivo con i committenti. Come già evidenziato in Assemblea, durante il dibattito sul cosiddetto Jobs act, a suo avviso, servono più Pag. 108attenzione, coraggio e concretezza per tutelare questa parte del mondo del lavoro. Nel ritenere che l'inversione di tendenza presente nel disegno di legge di stabilità faccia in modo che i commercianti e gli artigiani avranno senz'altro un beneficio, reputa necessario riaprire il capitolo delle partite IVA individuali ed esclusive, tutelando lavoratori che, in media, sono più giovani, più fragili e con una formazione di alto profilo che, il nostro Paese, non può né disperdere né mortificare. Si tratta di lavoratori e lavoratrici altamente professionalizzati che sono in larga prevalenza estranei ai fenomeni di evasione fiscale che si è soliti attribuire al comparto autonomo, fenomeni che certamente trovano altrove – in ricchezze più grandi, in posizioni di mercato e in dimensioni di impresa più rilevanti – il luogo dove insinuarsi e fare profitto. Rileva, infine, come si tratti di lavoratori che contribuiscono fortemente all'equilibrio del sistema previdenziale pubblico, con oltre un miliardo di contributo versato ogni anno, a fronte però di scarsissime protezioni sociali, in particolare sul versante degli ammortizzatori sociali. Reputa, quindi, necessario approvare al più presto norme organiche di sostegno sociale e fiscale a favore di una parte molto importante del mondo del lavoro, spesso trascurata.

  Davide BARUFFI (PD) ritiene che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento si siano compiuti apprezzabili passi avanti, di cui ha dato conto puntualmente la relatrice Gnecchi nell'ambito del suo intervento introduttivo e delle proposte di relazione presentate. Segnala, tuttavia, all'attenzione del rappresentante del Governo e dei componenti della Commissione due questioni meritevoli di ulteriori approfondimenti, anche in vista dell'adozione di possibili misure correttive. In primo luogo, osserva come le disposizioni riguardanti la rideterminazione della dotazione organica delle province e delle città metropolitane, di cui all'articolo 1, commi da 421 a 429, del disegno di legge di stabilità, disegnino un procedimento estremamente articolato e complesso che andrà attentamente seguito anche nella sua fase attuativa. Reputa, in ogni caso, necessario preservare i necessari spazi di autonomia degli enti territoriali nelle procedure assunzionali al fine di consentire a ciascun ente di utilizzare i lavoratori che presentino i profili professionali necessari a far fronte alle loro molteplici esigenze. Quanto alle disposizioni concernenti gli incentivi per le nuove assunzioni previsti dall'articolo 1, comma 118, del disegno di legge di stabilità 2015, nel prendere atto che non è stato possibile introdurre modifiche neppure nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, ribadisce la propria preoccupazione per un possibile utilizzo opportunistico delle agevolazioni, che rischia di limitare l'effetto di incremento occupazionale atteso dalle norme. Chiede, pertanto, se sia possibile rafforzare il riferimento a questa tematica già contenuto nella proposta di relazione dell'onorevole Gnecchi riferita alla Tabella n. 4 del disegno di legge di bilancio e alle connesse parti del disegno di legge di stabilità, eventualmente introducendo una specifica osservazione nella parte dispositiva della relazione stessa.

  Antonella INCERTI (PD) dichiara di condividere le proposte di relazione presentate dalla relatrice, annunciando sin d'ora il proprio voto favorevole su di esse. Si sofferma, in particolare, sulla questione delle penalizzazioni per l'accesso al pensionamento anticipato, segnalata nella relazione dell'onorevole Gnecchi riferita alla Tabella n. 4 del bilancio e alle connesse parti del disegno di legge di stabilità. Nel rilevare come non sia stato possibile correggere, nel corso dell'esame presso il Senato, la portata delle disposizioni dell'articolo 1, comma 113, del disegno di stabilità, sottolinea come esse determinino una ingiustificata penalizzazione per i circa 25 mila lavoratori che abbiano già avuto accesso al pensionamento con le medesime penalizzazioni. Nel segnalare al rappresentante del Governo l'opportunità di un intervento in materia, rimarca la circostanza che la stragrande maggioranza dei soggetti che sarebbero penalizzati è Pag. 109costituita da lavoratrici, come testimoniato dai dati analitici resi noti dal Governo in risposta ad una recente interrogazione parlamentare dell'onorevole Gnecchi.

  Il Sottosegretario Luigi BOBBA, rispondendo alle sollecitazioni emerse nel corso del dibattito, osserva preliminarmente come le considerazioni dei deputati Rizzetto e Gribaudo concernenti i lavoratori autonomi siano meritevoli di attenzione. In particolare, ritiene opportuno che sulla disciplina del lavoro autonomo si svolga una riflessione di carattere organico, con particolare riferimento alla situazione dei titolari di partite IVA, sottolineando l'esigenza di individuare soluzioni equilibrate che tengano conto delle specificità di tale comparto lavorativo. Per quanto attiene, invece, agli interventi che hanno evidenziato l'assenza di misure rilevanti in materia previdenziale, evidenzia come il Governo abbia inteso evitare l'adozione in questa sede di misure di carattere contingente, preferendo concentrarsi sulla definizione di interventi di carattere più sistematico da mettere in campo nel prossimo futuro. Per quanto attiene, poi, alle preoccupazioni espresse in ordine all'utilizzo degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 118, del disegno di legge di stabilità, richiama le disposizioni contenute nel medesimo comma che escludono il riconoscimento dell'incentivo ai datori di lavoro che assumano soggetti con i quali hanno già in essere un contratto a tempo determinato nei tre mesi precedenti all'entrata in vigore del provvedimento in esame, nonché escludono l'esonero contributivo per i lavoratori che nei sei mesi precedenti siano stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. A suo avviso, tali disposizioni sono tali da impedire un utilizzo fraudolento delle agevolazioni da parte dei datori di lavoro. Conclusivamente, dichiara di condividere le considerazioni espresse nel dibattito in ordine all'utilizzo del risparmio previdenziale, sottolineando come il Governo si stia muovendo nella direzione di un utilizzo produttivo delle risorse disponibili.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire pone in votazione le proposte di relazione della relatrice, avvertendo che, in caso di approvazione della proposta relativa alla Tabella n. 4 del disegno di legge di bilancio e alle connesse parti del disegno di legge di stabilità, dovranno intendersi conseguentemente precluse le proposte alternative di relazione presentate rispettivamente dai deputati Ciprini e altri e dai deputati Prataviera e Fedriga.

  La Commissione approva, con distinte votazioni, le proposte di relazione formulate dalla relatrice in ordine, rispettivamente, alla Tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le parti di competenza, e alle connesse parti del disegno di legge di stabilità (vedi allegato 1), e alla Tabella n. 4, relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per le parti di competenza, e alle connesse parti del disegno di legge di stabilità (vedi allegato 2). Delibera, altresì, di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, la deputata Gnecchi, quale relatrice presso la V Commissione.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che risultano conseguentemente precluse le proposte alternative di relazione presentate rispettivamente dai deputati Ciprini e altri e dai deputati Prataviera e Fedriga, riferite alla tabella n. 4 del disegno di legge di bilancio e alle connesse parti del disegno di legge di stabilità. Comunica, infine, che le relazioni approvate dalla Commissione saranno trasmesse, ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento, alla V Commissione.

  La seduta termina alle 16.25.

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