CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 dicembre 2014
355.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Raffaele RANUCCI.

  La seduta comincia alle 8.10.

Revisione della parte seconda della Costituzione.
C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato.

(Parere alla I Commissione della Camera).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre 2014.

  Il presidente Raffaele RANUCCI, relatore, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1), chiarendo che la stessa ripropone il parere già approvato dalla Commissione in occasione dell'esame del provvedimento al Senato, con alcune modifiche conseguenti alle modificazioni apportate dal Senato al testo del disegno di legge del Governo e con alcune integrazioni, derivanti per lo più dal dibattito svolto in Commissione o dai suggerimenti comunque pervenuti al relatore.

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  Il deputato Filippo BUSIN (LNA), premesso di condividere in linea di massima la proposta di parere del relatore, esprime perplessità sull'osservazione di cui alla lettera i), ritenendo sbagliato centralizzare in capo allo Stato la competenza in materia di politiche attive del lavoro, atteso che il Paese è molto eterogeneo e che le politiche del lavoro devono essere adattate alle specificità dei territori.

  La deputata Elisa SIMONI (PD) ritiene per contro importante che le politiche attive del lavoro siano gestite dallo stesso soggetto che ha la competenza generale in materia di lavoro, come del resto avviene in tutta Europa. Non c’è dubbio che esistano differenze territoriali e che di esse si debba tenere conto, ma, a suo avviso, questo problema può essere affrontato e risolto non in sede di revisione costituzionale, ma di legislazione ordinaria, mediante l'istituzione di un organismo nazionale per il lavoro, per esempio un'agenzia, con una struttura federale. In questo modo si possono soddisfare insieme l'esigenza di unità a livello nazionale di azione in materia di lavoro e l'esigenza di differenziazione su base territoriale degli interventi di politica attiva.

  Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) concorda con il deputato Busin, ritenendo che sarebbe preferibile mantenere le politiche attive del lavoro in capo alle regioni.

  La deputata Elisa SIMONI (PD), tornando sull'osservazione di cui alla lettera i), ribadisce l'importanza di tenere unite in capo allo stesso livello di governo le politiche attive e quelle passive del lavoro. Suggerisce quindi, anche alla luce del lavoro che si sta svolgendo in sede consultiva nella Commissione lavoro della Camera in merito al provvedimento in esame, di riscrivere l'osservazione nei termini seguenti: «valuti la Commissione l'opportunità di prevedere espressamente un ampliamento della sfera di intervento dello Stato in materia di politiche attive del lavoro, attraverso l'individuazione di uno specifico ambito materiale di competenza legislativa esclusiva statale, riferito, in particolare, alla gestione dei servizi per il lavoro, in modo da rafforzare la cornice unitaria all'interno della quale le regioni svolgeranno gli interventi di loro competenza».

  Il presidente Raffaele RANUCCI, relatore, ritiene che la riformulazione della lettera i) proposta dalla deputata Simoni sia in grado di soddisfare anche l'esigenza evidenziata dal deputato Busin, in quanto richiama espressamente anche la competenza delle regioni.

  Il deputato Filippo BUSIN (LNA) ritiene la proposta di riscrittura avanzata dalla deputata Simoni preferibile rispetto all'attuale formulazione dell'osservazione di cui alla lettera i), anche se comunque non del tutto soddisfacente, in quanto si tratterà di vedere come sarà interpretata la disposizione e quali interventi saranno attribuiti alla competenza delle regioni.

  Il deputato Florian KRONBICHLER (SEL) ritiene che la proposta di parere sia eccessivamente mite e quindi non abbastanza attenta alle esigenze della tutela dell'autonomia regionale: diverse osservazioni dovrebbero essere formulate, a suo avviso, come condizioni. Quanto all'osservazione di cui alla lettera h), concorda sulla proposta in esso contenuta, ma preferirebbe che per le finalità ivi previste non si utilizzassero le norme di attuazione: si tratta infatti di norme che vengono predisposte da commissioni che dovrebbero essere paritetiche, ma nelle quali lo Stato è di fatto in posizione prevalente.

  Il deputato Giovanni MONCHIERO (SCpI), riferendosi all'osservazione di cui alla lettera m), invita il relatore a non usare l'espressione «costi standard», che, oltre a essere brutta, è anche generica e imprecisa, non essendo chiaro cosa debba intendersi con essa.

  Il presidente Raffaele RANUCCI, relatore, fa presente al deputato Monchiero Pag. 256che il parere della Commissione contiene osservazioni contenenti indicazioni di principio e che pertanto la Commissione affari costituzionali, se riterrà di accogliere l'osservazione, potrà individuare una più corretta e appropriata definizione di quelli che correntemente si chiamano «costi standard».

  Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritiene che sarebbe importante che all'articolo 117, per far riferimento alla competenza legislativa statale in quelle materie che restano comunque condivise dallo Stato con le regioni, non si utilizzassero formule vaghe e generiche, quale «disposizioni generali e comuni», ma si parlasse di «principi fondamentali», come nell'attuale modello di riparto per legislazione concorrente.

  Il presidente Raffaele RANUCCI, relatore, riformula la sua proposta di parere nei termini suggeriti dalla deputata Simoni (vedi allegato 2). Quanto alle considerazioni del deputato Plangger, ritiene che sulla questione del riparto di competenza legislativa tra Stato e regioni la proposta di parere sia sufficientemente chiara.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015).
S. 1698 Governo, approvato dalla Camera.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017.
S. 1699 Governo, approvato dalla Camera.

(Pareri alla 5a Commissione del Senato).
(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione sul disegno di legge S. 1698 e parere favorevole sul disegno di legge S. 1699).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), relatore, introducendo l'esame, riferisce che la Commissione parlamentare per le questioni regionali è chiamata ad esaminare il disegno di legge di stabilità 2015, nel testo trasmesso dalla Camera, che il 30 novembre scorso lo ha approvato con tre voti di fiducia. Avverte che nella seguente relazione, che sarà necessariamente sintetica, si limiterà ad illustrare principalmente le parti modificate nel corso dell'esame in prima lettura, che investono in modo più diretto la competenza di questa Commissione.
  Al riguardo ritiene utile innanzitutto sottolineare che le modifiche operate in prima lettura al testo del disegno di legge sono orientate all'individuazione di misure di sostegno ai settori produttivi, all'incremento della dotazione di fondi con finalità sociale, e all'incremento di misure di maggiore flessibilità nel patto di stabilità interno degli enti locali per gli oneri da questi sostenuti per il dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza delle scuole.
  In particolare, con riguardo ai profili relativi alla finanza locale a seguito delle modifiche approvate dalla Camera è stata soppressa la previsione secondo la quale il concorso alla finanza pubblica richiesto ai comuni debba essere realizzato esclusivamente attraverso una riduzione delle spese correnti, conseguendone, dunque, che tale concorso possa realizzarsi operando anche sulla spesa di conto capitale. Fermo restando, inoltre, l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa, per i comuni colpiti da eventi sismici (Abruzzo 2009, Emilia 2012, Lucca e Massa Carrara 2013) è stata prevista una riduzione del loro concorso alla riduzione di spesa per l'anno 2015, nella misura del 50 per cento (articolo 2, comma 158).
  Con riferimento alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali (articolo 2, commi 185-195), valevole per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, va detto che il testo del disegno di legge presentato dal Governo, contiene modifiche finalizzate a ridurre, nel periodo 2015-2018, il contributo Pag. 257finanziario richiesto agli enti locali mediante il patto di stabilità interno, per complessivi 3.350 milioni annui, di cui 3.095 milioni per i comuni e 255 milioni per le province. L'alleggerimento del patto di stabilità interno è, tuttavia, in parte compensato dal fatto che le modifiche alla disciplina del patto dispongono, al contempo, l'inserimento nel computo del saldo-obiettivo degli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità, la cui costituzione in bilancio rappresenta, dal 2015, un obbligo per gli enti locali, in ottemperanza alle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011. Nel corso dell'esame in prima lettura si è provveduto ad introdurre una maggiore gradualità nell'applicazione della suddetta normativa, con la riduzione delle quote percentuali dell'accantonamento medesimo da stanziare in bilancio a partire dal 2015, posticipando al 2018 l'anno in cui l'accantonamento al Fondo deve essere effettuato per l'intero importo.
  Nel complesso, dunque, l'alleggerimento del patto di stabilità per gli enti locali si sostanzia, in riferimento al testo iniziale del provvedimento, in un miliardo di euro annui, importo che sembrerebbe risultare sostanzialmente confermato anche a seguito dell'esame in Commissione.
  Con riferimento alla disciplina del patto di stabilità interno, nel corso dell'esame alla Camera è stata inoltre introdotta la previsione di misure di flessibilità nell'applicazione del patto per gli enti locali che hanno sostenuto oneri, tra l'altro, per interventi di messa in sicurezza del territorio; nonché l'esclusione dall'assoggettamento al patto di stabilità per i comuni istituiti a seguito di fusione (dal 2011 in poi) fino a tutto il quarto anno successivo alla fusione stessa.
  Al settore della finanza locale nel corso dell'esame in sede referente sono state inoltre apportate, oltre a quelle finora illustrate, numerose ulteriori modifiche, tra le quali possono qui richiamarsi le seguenti: la proroga al 2015 della facoltà per gli enti locali di utilizzare i proventi da oneri di urbanizzazione per il finanziamento non solo delle spese di investimento, ma anche (per non più del 50 per cento) della spesa corrente, nonché, per un ulteriore 25 per cento, della manutenzione del verde, delle strade e del patrimonio comunale; il trasferimento in capo al Ministero della giustizia, dal 1o settembre 2015, delle spese per gli uffici giudiziari siti in immobili di proprietà dei comuni; l'estensione alla durata massima di 30 anni (rispetto ai 10 ora previsti) del periodo entro il quale occorre ripianare il disavanzo di amministrazione accertato al 1o gennaio 2015 in conseguenza del riaccertamento straordinario dei residui stabilito dalla nuova disciplina contabile degli enti locali; la previsione di una durata trentennale per i mutui derivanti da nuove rinegoziazioni (rispetto a quelle già precedentemente effettuate) per il rimborso di passività connesse all'emissione di strumenti obbligazionari da parte dell'ente locale; e, al fine di favorire la ripresa degli investimenti degli enti locali, l'aumento dei limiti massimi di indebitamento degli enti locali, con l'incremento dall'8 al 10 per cento dell'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti e con l'istituzione altresì di un Fondo (con una dotazione complessiva di 525 milioni per il quinquennio 2016-2020) per un contributo in conto interessi sulle operazioni di indebitamento che saranno attivate nel 2015.
  Nel corso dell'esame in prima lettura è stato inoltre aggiunto un insieme di disposizioni (articolo 2, commi 268-271) che prevedono un nuovo processo di riorganizzazione delle partecipate locali (società e partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute) da parte di regioni, province autonome, enti locali, camere di commercio, università, istituti di istruzione universitarie e autorità portuali con finalità di contenimento della spesa. L'obiettivo del processo è ridurre il numero delle società entro il 31 dicembre 2015, sulla base di alcuni criteri, e cioè: eliminazione (anche mediante liquidazione e cessione) delle società e delle partecipazioni sociali non indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie Pag. 258dell'ente di riferimento, nonché eliminazione (anche mediante fusione) delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe a quelle svolte da altre partecipate o enti pubblici; aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; riorganizzazione interna delle società per contenere i costi di funzionamento (anche mediante riduzione delle remunerazione degli organi).
  Per raggiungere tale obiettivo si prevede la definizione e approvazione, entro il 31 marzo 2015, da parte degli organi di vertice delle amministrazioni interessate di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, corredato da relazione tecnica, che deve essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, cui successivamente gli stessi organi di vertice dovranno trasmettere, entro il 31 marzo 2016, una relazione con i risultati conseguiti.
  Con riguardo alle misure concernenti il settore sanitario sono state introdotte misure finalizzate ad una razionalizzazione e contenimento la spesa farmaceutica. In particolare in forza di modifiche approvate alla Camera viene previsto che, al fine di razionalizzare la spesa farmaceutica, siano determinate con decreto interministeriale, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, le modalità per la produzione e distribuzione dei farmaci anche in forma di monodose (articolo 2, commi 260-261). Inoltre viene previsto che le tariffe a carico delle aziende titolari per il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici siano fissate a 800 euro per i medicinali unitari – contenenti un solo componente - e a 1.200 euro per i medicinali complessi – che contengono più componenti, e viene rimessa all'AIFA la definizione, con provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, della documentazione necessaria per il rinnovo delle autorizzazioni di cui sopra (articolo 2, comma 259). Ancora, è stato disposto un potenziamento delle misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffusive sul territorio nazionale e dei controlli di profilassi internazionale, con la previsione che il Ministero della salute sia autorizzato a dotarsi degli strumenti e delle risorse sanitarie necessarie per potenziare le misure di prevenzione e contrasto delle malattie infettive e diffusive sul territorio nazionale. Viene inoltre stanziato un contributo straordinario in conto capitale di 2 milioni di euro per il 2015 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, allo scopo di garantire l'avvio delle attività nell'unità per alto isolamento dell'Istituto Nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma (articolo 2, commi 262-263).
  Nel corso dell'esame alla Camera sono state inoltre ridefinite le modalità di funzionamento del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) – che è la nuova denominazione dal 2011 del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) – e si sono modificati i principali elementi di riferimento strategico, di governance e di procedura relativamente alle risorse assegnate al FSC dalla precedente legge di stabilità per il ciclo di programmazione 2014-2020. L'effetto di tali modifiche è quello di ricomprendere in un unico centro gestionale – costituito per l'appunto presso la Ragioneria generale dello Stato – i profili finanziari delle politiche di coesione, vale a dire sia quelli attinenti ai fondi strutturali (risorse UE e cofinanziamento nazionale) che quelli concernenti il Fondo Sviluppo e Coesione (anche per le risorse residuali FSC del ciclo 2007-2013).
  In particolare viene sostituita la precedente procedura e tempistica delineata dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 7-11) in relazione alle nuove risorse del Fondo. La relativa ripartizione deve essere stabilita entro il 30 aprile 2015, mentre entro il 31 marzo 2015 l'autorità di Governo delegata alla coesione territoriale deve individuare le aree tematiche nazionali e gli obiettivi strategici per ciascuna area.
  Viene altresì istituita una cabina di regia (composta da rappresentanti delle amministrazioni centrali e delle Regioni), da attivarsi entro il 30 aprile 2015, che dovrà definire gli specifici piani operativi Pag. 259per ciascuna area tematica nazionale, tenendo presente che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle Regioni del Sud come già disposto dalla legge di stabilità 2014. I piani operativi, predisposti dalla Cabina di regia, saranno sottoposti dall'Autorità di Governo al CIPE.
  Vengono inoltre definiti le attività di coordinamento dell'Autorità politica per la coesione e cambiato il profilo gestionale delle risorse, in quanto le risorse FSC (allocate dall'esercizio 2015 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e non più in quello dello sviluppo economico) una volta ripartite dal CIPE non sono più erogate direttamente alle amministrazioni competenti, ma vengono trasferite in un Fondo della Ragioneria generale dello Stato, che provvederà ad effettuare i pagamenti in favore delle amministrazioni competenti.
  Per quanto riguarda le risorse del FSC va detto che la Tabella E ha disposto una rimodulazione delle risorse del periodo 2014-2020: dei 43,8 miliardi iscritti a bilancio dalla legge di stabilità 2014, 4,8 miliardi sono stati utilizzati a copertura di oneri recati da provvedimenti legislativi nel 2014. Dei restanti 39 miliardi (di cui 37,2 per gli anni 2018-2020) la Tabella E anticipa 100 milioni al 2015, 500 milioni al 2016 e 1.500 milioni al 2017.
  Va menzionata infine l'introduzione, nel corso dell'esame alla Camera, dell'integrale deducibilità, agli effetti IRAP, del costo del lavoro per i lavoratori a tempo indeterminato eccedente l'ammontare delle deduzioni già ammesse, che è estesa ai produttori agricoli soggetti ad IRAP e alle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate e il cui contratto abbia almeno una durata triennale (articolo 1, comma 16).
  Infine, con riguardo al disegno di legge di bilancio per il 2015, in ragione del ridotto numero di modifiche apportate nel corso dell'esame alla Camera, rinvia a quanto già detto in occasione del primo passaggio del testo in questa Commissione.

  Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) fa presente che all'articolo 2, comma 272, del disegno di legge di stabilità si introduce una disposizione in materia di società interamente pubbliche locali diversa da quella stabilita solo lo scorso anno. Invita il relatore a inserire nel parere un'osservazione per rappresentare alla Commissione di merito l'opportunità di armonizzare le disposizioni in materia di società pubbliche locali contenute nel disegno di legge di stabilità con quelle già vigenti.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con un'osservazione sul disegno di legge di stabilità S. 1698 (vedi allegato 3), che tiene conto anche del suggerimento del deputato Plangger, e una proposta di parere favorevole sul disegno di legge di bilancio S. 1699 (vedi allegato 4).

  La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di parere del relatore sul disegno di legge di stabilità S. 1698 e la proposta di parere del relatore sul disegno di legge di bilancio S. 1699.

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali.
Nuovo testo C. 1949 Molea.

(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il presidente Raffaele RANUCCI, in sostituzione del relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, introduce l'esame, riferendo che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione Cultura della Camera il proprio parere, per gli aspetti di competenza, sul nuovo testo della proposta di legge in titolo.
  Illustrandone il contenuto, riporta che il provvedimento in esame – che è il nuovo testo, quale risultante dall'esame Pag. 260degli emendamenti nella Commissione di merito, della proposta di legge C. 1949 – prevede che i minori stranieri che risiedono regolarmente in Italia almeno dal compimento dei dieci anni possono essere tesserati, con le stesse procedure previste per i cittadini italiani, presso le società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva.
  Attualmente le procedure per il tesseramento sono fissate dagli statuti e dai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, sulla base dei principi stabiliti dal CONI.
  La relazione illustrativa della proposta in esame – nel sottolineare la valenza di integrazione sociale che assume l'attività sportiva non professionale (ossia, l'attività non esercitata a titolo oneroso) – evidenzia che la volontà dell'intervento normativo è quella di rimuovere le regole e le procedure che «impediscono il tesseramento di giovani non in possesso della cittadinanza italiana nel momento del passaggio dall'attività sportiva di base a quella agonistica».
  La medesima relazione evidenzia che il mancato tesseramento può impedire a giovani talenti, figli di genitori di Paesi non membri dell'Unione europea, ma nati o comunque cresciuti in Italia e che qui abbiano iniziato un percorso sportivo, di poter proseguire l'attività sportiva per motivi legati al mancato possesso della cittadinanza.
  In base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, il tesseramento «resta valido dopo il compimento del diciottesimo anno di età fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendone i presupposti di cui alla legge n. 91 del 1992, in materia di cittadinanza, abbiano fatto richiesta in tal senso.
  Per quanto attiene alle competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali, va detto che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione include l’»ordinamento sportivo» fra le materie di legislazione concorrente. Pertanto, in tale ambito, lo Stato può emanare i soltanto «principi fondamentali», spettando poi alle regioni la disciplina di dettaglio.
  Nel caso di specie, peraltro, la disciplina dettata appare senz'altro di principio, senza contare che appare prevalente la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» (articolo 117, secondo comma, lett. a)).
  Essendosi occupato personalmente del mondo sportivo, ritiene che il provvedimento in esame abbia una grande valenza a tutela dei ragazzi stranieri che svolgono attività sportiva nel nostro Paese. Auspica pertanto che le disposizioni in esame siano correttamente applicate dalle federazioni nazionali.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).
  Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.45.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

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