CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 dicembre 2014
355.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 242

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO, indi del vicepresidente Paolo TANCREDI.

  La seduta comincia alle 13.55.

Revisione della parte seconda della Costituzione.
Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2014.

  Michele BORDO, presidente e relatore, ricorda che nella seduta del 2 dicembre scorso ha illustrato i contenuti del provvedimento, e che l'esame del provvedimento è proseguito il giorno successivo. Ha quindi predisposto una proposta di parere, che è stata inviata via mail a tutti i colleghi ieri pomeriggio.
  La proposta di parere formulata si riferisce formalmente al testo del disegno di legge costituzionale approvato in prima lettura dal Senato e tuttora all'esame della I Commissione della Camera.Pag. 243
  Segnala tuttavia che lo scorso 6 dicembre la Commissione affari costituzionale ha approvato alcuni emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge che modificano il testo dell'articolo 55 della Costituzione.
  In particolare, per effetto degli emendamenti approvati si è stabilito, al comma 3 dell'articolo 55, che il Senato della Repubblica esercita funzioni di raccordo non più «tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica», come previsto nel testo originario, ma «tra lo Stato e gli enti gli altri enti costitutivi e tra questi ultimi e l'Unione europea»; si è inoltre ribadito che il Senato «partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea» ma escludendo che esso ne valuti l'impatto come era previsto nel testo originario.
  Le modifiche approvate dalla Commissione affari costituzionali costituiscono, alla luce delle argomentazioni critiche che aveva svolto la scorsa settimana nella sua relazione, un progresso significativo ma ancora insoddisfacente.
  Per tale motivo ha ritenuto opportuno inserire nel parere una serie di condizioni puntuali, formulate in termini di emendamento, volte riformulare l'articolo 55, al fine di:
   separare chiaramente l'enunciazione delle competenze e del ruolo costituzionale delle due Camere dalle disposizioni relative alle funzioni di raccordo con l'UE, che dovrebbero essere collocate in un apposito comma o articolo;
   stabilire ivi che la Camera partecipa alla formazione ed attuazione della normativa europea mentre il Senato concorre ad esercitare tali funzioni relativamente alle materia di competenza regionale e territoriale, e che la Camera esercita funzioni di raccordo tra Stato ed Unione europea mentre il Senato le esercita relativamente ai rapporti tra Regioni ed enti territoriali e Unione europea. Ha inoltre inteso costituzionalizzare il principio per cui il Governo deve attenersi agli indirizzi parlamentari.

  In tal senso formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato).

  Sergio BATTELLI (M5S) ritiene assurdo che la XIV Commissione si esprima su un provvedimento che è ancora in corso di modifica da parte della Commissione Affari costituzionali.

  Michele BORDO, presidente e relatore, sottolinea come molto spesso, in sede consultiva, la XIV Commissione si è espressa mentre la Commissione di merito era ancora impegnata nell'esame degli emendamenti; ciò proprio al fine – come anche in questo caso – di intervenire in una fase nella quale sono ancora possibili interventi di modifica sul testo del provvedimento, anche attraverso l'accoglimento delle condizioni formulate.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.
C. 2617 Governo e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Tea ALBINI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in esame è stato preceduto, nel maggio 2014, dalla pubblicazione delle Linee guida per una riforma del Terzo Settore – predisposte dal Governo e sottoposte a consultazione pubblica – in cui sono stati formulati i criteri per una revisione organica della legislazione riguardante il volontariato, la cooperazione sociale, l'associazionismo non-profit, le fondazioni e le imprese sociali.
  Il disegno di legge è finalizzato ad operare una riforma complessiva degli enti Pag. 244privati del Terzo settore e delle attività dirette a finalità solidaristiche e di interesse generale, con l'obiettivo, da un lato, di introdurre misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal settore, anche attraverso il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno, e, dall'altro, di uniformare e coordinare la disciplina della materia caratterizzata da un quadro normativo non omogeneo e non più adeguato alle mutate esigenze della società civile.
  Prima di esaminare il testo del provvedimento, intende richiamare alcuni atti emanati dalle Istituzioni europee, con riferimento all'economia sociale nel suo complesso, di cui è opportuno tenere conto nella valutazione dei temi proposti dalla nuova disciplina del Terzo settore.
  La Commissione europea pone l'economia sociale e l'innovazione sociale al centro delle proprie preoccupazioni, sia in termini di coesione economica, sociale e territoriale, affinché il lavoro, i consumi, i risparmi e gli investimenti dei cittadini europei abbiano un impatto e un significato più «etici» e più «sociali».
  Al fine di contribuire alla valorizzazione di una «economia sociale di mercato altamente competitiva» – prevista all'articolo 3 del Trattato UE – nel 2011 la Commissione ha adottato la comunicazione «Iniziativa per l'imprenditoria sociale – Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale» (COM (2011) 682) – meglio conosciuta come «Social Business Initiative»- in cui si riconosce che le imprese sociali sono funzionali agli obiettivi della strategia Europa 2020, in quanto partecipano a una crescita intelligente; inoltre, tenendo conto del loro impatto ambientale e della loro visione a lungo termine, esse danno vita a una crescita sostenibile, che privilegia l'aspetto umano e la coesione sociale, ponendo al centro una crescita inclusiva. Spetta pertanto agli Stati membri e agli enti locali e regionali sostenere e promuovere lo sviluppo delle imprese sociali nel loro ambito di competenza, in particolare mediante strutture di sviluppo economico e camere di commercio, tenendo conto della dimensione transfrontaliera dei partenariati e delle iniziative che essi sostengono, nonché elaborare una strategia generale per favorire il rafforzamento delle capacità e la messa in rete, per mobilitare fondi privati e pubblici e, infine, per integrare le imprese sociali nei patti sull'occupazione e nelle iniziative di inclusione sociale.
  Sul medesimo tema è intervenuto il Parlamento europeo, con la risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale, affermando che la stessa è fondata su «un modello di impresa che non può essere identificato né sulla base delle sue dimensioni né del settore di attività, bensì sulla base del rispetto di valori comuni come il primato della democrazia, della partecipazione degli attori sociali, della persona e degli obiettivi sociali sul capitale, la difesa e l'applicazione dei principi di solidarietà e responsabilità, la conciliazione degli interessi degli utenti con l'interesse generale, il controllo democratico da parte dei suoi membri, l'adesione volontaria e aperta, l'autonomia di gestione e l'indipendenza rispetto ai poteri pubblici, l'allocazione della maggior parte delle eccedenze a favore del perseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile e dei servizi resi ai membri nel rispetto dell'interesse generale».
  Nella risoluzione si prende atto che lo sviluppo dell'economia sociale passa attraverso forme imprenditoriali organizzative o giuridiche particolari come cooperative, mutue, associazioni, imprese e organizzazioni sociali e fondazioni, nonché altre forme esistenti nei vari Stati membri, e che concetti come «economia solidale» e «terzo settore» non sono considerati come facenti parte dell'economia sociale in tutti gli Stati membri, benché attività simili, contraddistinte dalle stesse caratteristiche, esistono in tutta l'Unione europea. Pag. 245
  Il Parlamento europeo è quindi del parere che l'Unione europea e gli Stati membri debbano provvedere al riconoscimento dell'economia sociale, e dei soggetti che ne fanno parte, nell'ambito della loro legislazione e delle loro politiche, proponendo altresì che tali misure comprendano l'accesso agevolato al credito e sgravi fiscali, lo sviluppo del microcredito, nonché un adeguato finanziamento dell'Unione europea e incentivi per fornire un migliore sostegno alle organizzazioni dell'economia sociale che operano nei settori di mercato ed extra-mercato e che vengono create a scopi di utilità sociale. Si sollecita inoltre un riconoscimento giuridico delle imprese dell'economia sociale per garantire la parità di trattamento nel contesto delle norme del mercato interno, esortando la Commissione alla adozione di uno statuto europeo delle associazioni, delle fondazioni e delle mutue.
  Il tema del terzo settore inoltre appare strettamente connesso alla disciplina sugli appalti pubblici di derivazione europea, in merito alla quale intende segnalare che il 18 novembre scorso è stato presentato al Senato il disegno di legge di delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 2014/24/UE sugli appalti pubblici e 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (S. 1678).
  Con specifico riguardo agli affidamenti, le direttive citate prevedono misure specifiche per le imprese sociali, nonché disposizioni sugli appalti riservati e sulle clausole sociali, per favorire l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e disabili, operando – quanto agli affidamenti di servizi sociali – in un'ottica di qualità dei servizi stessi con un'attenzione particolare al contesto sociale di riferimento.
  Per quanto attiene alle forme di finanziamento dell'economia sociale, infine, ricorda che – per il ciclo di programmazione 2014-2020 – sono stati stanziate risorse significative per il Fondo Sociale Europeo (FSE), che contribuisce all'obiettivo dell'Unione europea di ridurre il numero di persone che vivono in condizioni di povertà. In ogni Paese membro, almeno il 20 per cento delle risorse FSE dovrebbe essere destinato all'inclusione sociale, con l'obiettivo di aiutare le persone in difficoltà e chi appartiene ai gruppi svantaggiati, a sviluppare abilità e ottenere un'occupazione, nonché a godere delle stesse opportunità degli altri di integrarsi nel mercato del lavoro.
  Il 22 luglio 2013, inoltre, è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria giovanile (EuSEF – European social entrepreuneuership funds) che si prefigge di sviluppare un mercato interno per i fondi qualificati per l'imprenditoria sociale, fornendo una disciplina uniforme per tutti gli Stati membri e tutelando anche l'investitore, con l'obiettivo di far crescere le imprese sociali all'interno dell'Unione europea.
  Intende da ultimo richiamare il documento conclusivo «Liberare il potenziale dell'Economia Sociale per la crescita in Europa: la strategia di Roma» della Conferenza di Roma (del 17 e 18 novembre 2014), organizzata nell'ambito del semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, che individua alcune priorità dell'azione istituzionale, tra cui l'introduzione – nella revisione di mid-term della Strategia Europa 2020 – del monitoraggio dei Piani Operativi Nazionali (PON) e Regionali (POR) dei fondi strutturali, «al fine di verificare quanto essi vengano usati per la promozione e il supporto dell'economia sociale», nonché la necessità di includere nel piano di investimenti annunciato dal Presidente Juncker «non solo infrastrutture fisiche, ma anche investimenti sociali, con il coinvolgimento degli attori dell'economia sociale e nella medesima proporzione prevista per i fondi strutturali».
  Procederà ora alla illustrazione del contenuto del disegno di legge, che consta di sette articoli.
  L'articolo 1 individua e disciplina la finalità e le linee generali dell'intervento normativo, prevedendo che il Governo adotti, entro dodici mesi dall'entrata in Pag. 246vigore della legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare e revisionare la disciplina degli enti privati del terzo settore e delle attività con finalità solidaristiche e di interesse generale, allo scopo di sostenere la libera iniziativa dei cittadini associati per perseguire il bene comune e di favorire la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, valorizzando al contempo il potenziale di crescita e occupazione del settore. Tra le finalità perseguite vengono specificamente enunciate quelle di procedere ad una revisione della disciplina contenuta nel codice civile in tema di associazioni e fondazioni nonché della disciplina in tema di impresa sociale e di servizio civile universale. Viene disciplinata la procedura di emanazione dei decreti legislativi, che include anche l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti; con la medesima procedura il Governo può adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
  L'articolo 2 prevede i principi e criteri direttivi generali cui devono uniformarsi i decreti legislativi finalizzati a stabilire le forme organizzative, di amministrazione e le funzioni degli enti di cui all'articolo 1. Questi ultimi vengono più specificamente definiti come enti privati che con finalità ideali e senza scopo di lucro promuovono e realizzano attività d'interesse generale, di valorizzazione della partecipazione e di solidarietà sociale, ovvero producono o scambiano beni e servizi di utilità sociale. Tra i vari criteri e princìpi direttivi generali enunciati si ricordano quelli relativi al riconoscimento ed alla garanzia del più ampio diritto di associazione, alla promozione dell'iniziativa economica privata svolta senza fini di lucro, alla garanzia della più ampia autonomia statutaria, alla semplificazione del procedimento per il riconoscimento, alla disciplina degli obblighi di controllo interno, di trasparenza e rendicontazione nei confronti degli associati e dei terzi, alla riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti anche attraverso la previsione di un registro unico del terzo settore, alla previsione che il coordinamento delle azioni di promozione e di vigilanza delle attività degli enti sia assicurato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri anche mediante l'istituzione di un'apposita struttura di missione.
  L'articolo 3 prevede e disciplina la delega finalizzata al riordino ed alla revisione della disciplina in tema di attività di volontariato e promozione sociale conformemente a specifici criteri e princìpi direttivi relativi, tra l'altro, all'armonizzazione delle diverse discipline vigenti, alla promozione della cultura del volontariato tra i giovani, alla revisione e razionalizzazione del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale.
  In tema di impresa sociale i decreti legislativi di cui all'articolo 4 dovranno, tra l'altro, procedere ad una precisa qualificazione dell'impresa sociale – quale impresa privata con finalità di interesse generale avente come obbiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili realizzati mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale –, ad un ampliamento dei settori di attività di utilità sociale, alla previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione di utili nel rispetto di condizioni e limiti prefissati, al coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività di impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
  La delega di cui all'articolo 5 è finalizzata a procedere al riordino ed alla revisione dell'attuale disciplina in materia di servizio civile universale, conformemente ad alcuni princìpi e criteri direttivi relativi all'istituzione del servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata, con modalità dirette a promuovere attività di solidarietà, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale, previsione di un meccanismo di norma triennale dei contingenti di giovani di età compresa tra 28 e 38 anni che possono essere ammessi al servizio civile universale, e definizione di uno status giuridico degli stessi che prevede Pag. 247l'instaurazione di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, la previsione di un limite di durata del servizio che contemperi le finalità dello stesso con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti ed il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo.
  L'articolo 6 reca i principi e i criteri direttivi cui si deve uniformare il legislatore delegato, al fine di introdurre misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e di procedere al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio. Tra i principi e criteri direttivi indicati nella norma, si rammentano: l'introduzione di una nuova definizione di ente non commerciale ai fini fiscali, anche connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente; la razionalizzazione delle agevolazioni fiscali connesse all'erogazione di risorse al terzo settore; la riforma dell'istituto del cinque per mille, anche con lo scopo di rendere noto l'utilizzo delle somme devolute con tale strumento normativo; la razionalizzazione dei regimi fiscali di favore relativi al terzo settore; l'introduzione di misure per la raccolta di capitali di rischio e, più in generale, per il finanziamento del Terzo settore; l'assegnazione di immobili pubblici inutilizzati e, infine, la revisione della disciplina delle ONLUS.
  L'articolo 7, recante le disposizioni finanziarie e finali, dopo aver posto la clausola di invarianza degli oneri finanziari, stabilisce, al comma 2, una deroga alla stessa, poiché autorizza l'istituzione di un fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali delle imprese sociali con dotazione di 50 milioni di euro.
  Sul punto segnala che il disegno di legge di stabilità 2015, approvato in prima lettura alla Camera e all'esame presso il Senato, individua ulteriori risorse finanziarie per garantire la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure previste dal disegno di legge in esame. Più precisamente, l'articolo 17, comma 18 reca una autorizzazione triennale di spesa per il finanziamento della riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, prevedendo lo stanziamento di 50 milioni di euro per il 2015, di 140 milioni di euro per il 2016, e di 190 milioni di euro a decorrere dal 2017, quando lo stanziamento dovrebbe essere autorizzato a regime.
  Per quanto concerne i profili di compatibilità comunitaria del provvedimento, segnala che presso la Commissione europea risultano pendenti due distinti casi EU Pilot (1178/10/JLSE e 5832/13/HOME), in materia di servizio civile universale.
  La Commissione ha richiesto informazioni al Governo italiano circa la conformità della normativa nazionale in materia di servizio civile con il diritto dell'UE; in questione è la disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 2002, secondo cui «sono ammessi a svolgere il servizio civile, a loro domanda, senza distinzioni di sesso i cittadini italiani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo».
  Con il primo caso 1178/10/JLSE – avviato nel giugno 2010 – la Commissione mette in dubbio la conformità di tale disposizione con i principi della libera circolazione dei cittadini dell'UE e dei loro familiari (articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell'UE e direttiva 2004/38/UE) nonché della libera circolazione dei lavoratori dell'UE (articolo 45 del medesimo trattato). Il requisito della cittadinanza italiana previsto dalla normativa nazionale per l'accesso al servizio civile configurerebbe infatti una discriminazione su base nazionale nei confronti di cittadini di altri Stati membri dell'UE.
  Con il secondo caso (5832/13/HOME, avviato nel novembre 2013), la Commissione ha contestato invece l'esclusione di cittadini di paesi terzi, che siano soggiornanti di lungo periodo e/o beneficiari di protezione internazionale, ventilando la non conformità della disposizione nazionale Pag. 248con la direttiva 2003/109/UE e la direttiva 2004/83/UE. Sulla base di tali direttive infatti i cittadini di paesi terzi appartenenti alle due categorie sopra citate godono degli stessi diritti dei cittadini nazionali sia per quanto riguarda l'accesso al lavoro che per quanto riguarda l'accesso a istruzione e formazione.
  In entrambi i casi EU Pilot la Commissione ha assimilato il servizio civile ad un'attività connessa con l'occupazione, riconducibile ad un'opportunità di istruzione e formazione professionale, propedeutica all'inserimento nel mondo del lavoro.
  Di diverso avviso le autorità italiane che, nelle lettere di chiarimenti inviate alla Commissione, evidenziano come il servizio civile sia configurato dal legislatore nazionale quale modalità concorrente ed alternativa alla difesa della patria con mezzi non militari. Tale natura, da un lato, lo differenzierebbe dalle altre forme di volontariato e, dall'altro, giustificherebbe la preclusione nei confronti dei cittadini europei non italiani nonché nei confronti dei cittadini di paesi terzi, senza che tale preclusione configuri una discriminazione su base nazionale, trattandosi di un settore escluso dal diritto di libera circolazione.
  In aggiunta, le autorità italiane hanno segnalato come il legislatore nazionale abbia voluto esplicitamente negare che il servizio civile rappresenti una forma di occupazione con la previsione del comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 77 del 2002: «L'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità».
  La posizione italiana non ha convinto la Commissione – che ha chiuso negativamente il primo dei casi EU Pilot e presumibilmente avvierà una procedura di infrazione – sulla base di diverse considerazioni:
   secondo la Commissione le autorità italiane, sostenendo che il servizio civile è stato creato come forma alternativa di difesa della patria, sembrano riferirsi, benché non esplicitamente, alle eccezioni alla libera circolazione dei lavoratori previste dal comma 4 dell'articolo 45 del TFUE («Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica...»). In accordo con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, tuttavia, tali eccezioni devono essere interpretate in maniera restrittiva;
   in secondo luogo, la Commissione esprime seri dubbi sulla configurabilità del servizio civile come forma alternativa di difesa della patria, anche alla luce delle sue finalità, come risultano dall'articolo 1 della legge nazionale n. 64 del 2001, istitutiva del servizio;
   infine, con riguardo all'obiezione italiana secondo cui il servizio civile non configura un rapporto di lavoro, la Commissione ricorda che tale argomento è assolutamente irrilevante dal momento che la direttiva 2004/38/UE attribuisce ai cittadini dell'UE legalmente residenti in un altro Stato membro il diritto all'uguale trattamento rispetto ai cittadini nazionali in tutti i campi di applicazione del Trattato.

  A questo riguardo, intende tuttavia segnalare che l'ultimo bando per il servizio civile volontario, indetto il 15 ottobre scorso dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è aperto ai cittadini italiani e ai cittadini di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europa, ma anche ai familiari dei cittadini dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di permesso di soggiorno per asilo e ai titolari di permesso per protezione sussidiaria.
  In conclusione ritiene opportuno – anche tenuto conto del rilievo della materia affrontata – dedicare al provvedimento un ulteriore approfondimento volto al raffronto Pag. 249con la normativa europea, con specifico riguardo alle disposizioni in materia di partecipazione alle gare di appalto delle imprese sociali e alla misure che riguardano le categorie di lavoratori svantaggiati.

  Paolo TANCREDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, e rilevato che i tempi di esame del provvedimento lasciano per ora spazio all'attività istruttoria, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Relazione annuale 2013 della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità.
COM(2014)506 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del documento dell'Unione europea in oggetto, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2014.

  Paolo TANCREDI, presidente, interviene anche a nome della collega Iacono, ed in qualità di relatore sulla Relazione annuale 2013 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM(2014)507 final), rileva l'opportunità di acquisire i contributi dei colleghi.
  Avverte quindi che preso atto delle risultanze della LII COSAC (Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari comunitari ed europei dei Parlamenti dell'Unione europea), svoltasi gli scorsi 1 e 2 dicembre presso il Senato, con la collega Iacono formuleranno le rispettive proposte di documento finale, che trasmetteranno i primi giorni della prossima settimana ai colleghi al fine di pervenire ad una loro approvazione entro la prossima settimana.
  Auspica che le proposte di documento finale possano essere arricchite dalle valutazioni dei componenti della Commissione.

  Maria IACONO (PD), relatore, coglie l'occasione per segnalare ai colleghi che lo scorso 9 dicembre il gruppo Amici della Presidenza ha presentato una relazione su «Il miglioramento del funzionamento dell'Unione europea», che reca anche alcune indicazioni sul ruolo dei Parlamenti nazionali. Si tratta di un documento che può essere utile ai fini dei lavori della Commissione sugli atti in esame e del quale sarebbe stato opportuno che il Governo informasse tempestivamente le Camere, come peraltro il Sottosegretario Gozi si era impegnato a fare nella sua audizione dello scorso 5 novembre.

  Paolo TANCREDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Relazione annuale 2013 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali.
COM(2014)507 final.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del documento dell'Unione europea in oggetto, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2014.

  Paolo TANCREDI, presidente e relatore, rinvia alle considerazioni svolte in sede di esame del precedente provvedimento all'ordine del giorno. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

Pag. 250

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 349 del 3 dicembre 2014, a pagina 155, prima colonna, quarta riga, dopo le parole «La seduta comincia alle 9.25», inserire il seguente periodo:

Variazione nella composizione della Commissione.

  Michele BORDO, presidente, comunica che il deputato Martina NARDI ha cessato di far parte della Commissione.

Pag. 251