CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 dicembre 2014
355.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 45

SEDE REFERENTE

  Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.

Divieto di concessione dei benefìci ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale.
C. 2719, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 46

  Davide MATTIELLO (PD), relatore, osserva come la proposta di legge in esame, approvata dal Senato il 12 novembre 2014, intervenga su due snodi fondamentali del sistema del cd. doppio binario, secondo il quale imputati e condannati per associazione mafiosa ed altri reati di particolare gravità ed allarme sociale sono soggetti ad un trattamento processuale, sanzionatorio e penitenziario differenziato rispetto alla generalità di imputati e condannati. La proposta, composta di due articoli, esclude che ai condannati per il delitto di scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-ter c.p.) possano essere concessi benefici carcerari e attribuisce alla Direzione distrettuale antimafia le funzioni di pubblico ministero nei relativi procedimenti penali. Pertanto, con le integrazioni alla formulazione degli articoli 4-bis dell'ordinamento penitenziario e 51, comma 3-bis del codice di rito penale, il reato di scambio elettorale politico-mafioso entra a fare parte a pieno titolo del citato sistema del doppio binario. Si tratta di una scelta condivisibile alla luce della recente riforma dell'articolo 416-ter.
  Ricorda, infatti, che la recente legge 17 aprile 2014, n. 62, ha modificato la fattispecie del delitto di scambio elettorale politico-mafioso prevista dall'articolo 416-ter del codice penale. Come noto, la versione previgente del delitto stabiliva che chiunque, in cambio dell'erogazione di denaro, otteneva una promessa di voti (procurati col metodo «mafioso» di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis ovvero con la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo) fosse punito con la pena-base per il reato di associazione di tipo mafioso (reclusione da 7 a 12 anni).
  Il legislatore è intervenuto sia sul versante della condotta illecita, dilatandola sensibilmente, sia su quello della pena edittale, riducendola. Sotto il primo profilo, infatti, la gamma dei fatti punibili risultano ampliati essendovi ora inclusa l'accettazione della promessa di voti in cambio della promessa o della erogazione (oltre che di denaro, anche) di altra utilità; sotto il profilo sanzionatorio, ha ridotto la pena rispetto all'articolo 416-bis c.p. Il nuovo articolo 416-ter c.p. stabilisce ora che chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante modalità mafiose (ovvero quelle di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis) in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. La stessa pena si applica all'appartenente all'organizzazione criminale ovvero colui che promette di procurare voti con le modalità mafiose. Considerata la portata del reato è quindi del tutto condivisibile la scelta fatta dal Senato.
  L'articolo 1 della proposta di legge aggiunge il reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'articolo 416-ter c.p. tra quelli per i quali l'articolo 4-bis della legge 354/1975 (Ordinamento penitenziario) esclude l'applicazione dei benefici penitenziari.
  L'articolo 4-bis della L. 354/1975 – con l'eccezione di coloro che collaborano con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter della stessa legge 354 – esclude attualmente dalla concessione dei benefici penitenziari – assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione (affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà) – i condannati per una serie di gravi delitti: terrorismo, associazione mafiosa e delitti connessi, delitti di cui agli articoli 600 (riduzione in schiavitù), 600-bis, primo comma (prostituzione minorile), 600-ter, primo e secondo comma (pornografia minorile e commercio del relativo materiale), 601 (tratta di persone), 602 (commercio di schiavi), 609-octies (violenza sessuale di gruppo) e 630 del codice penale (sequestro di persona a scopo di estorsione), 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 43/1973 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di stupefacenti).
  L'articolo 2 della proposta integra, poi, la formulazione del comma 3-bis dell'articolo 51 c.p.p., attribuendo le funzioni di Pag. 47pubblico ministero nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado per il reato di scambio elettorale politico-mafioso ai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Tali funzioni, in base al citato sistema del doppio binario (e per finalità di specializzazione) sono svolte per i reati di mafia ed una serie di altri gravi reati associativi, dalla DNA (Direzione distrettuale antimafia), cui corrisponde sul piano investigativo la DIA (Direzione investigativa antimafia).
  Il catalogo dei reati di grave allarme sociale di cui all'articolo 51, comma 3-bis, c.p.p. attribuiti alla competenza della Direzione distrettuale antimafia comprende attualmente i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: articolo 416-bis (associazione mafiosa) e delitti connessi; 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione); 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla tratta o alla riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù o al commercio di schiavi); 416, settimo comma: associazione per delinquere diretta a commettere i seguenti reati: prostituzione minorile (articolo 600-bis), pornografia minorile (articolo 600-ter), detenzione di materiale pornografico minorile (articolo 600-quater), anche virtuale (articolo 600-quater.1), turismo sessuale (articolo 600-quinquies), violenza sessuale (609-bis) su un minorenne, atti sessuali su minorenne (articolo 609-quater), corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies), violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies) quando il fatto è commesso in danno di un minorenne e adescamento di minorenni (articolo 609-undecies). Analoga competenza della DDA concerne ipotesi aggravate di direzione, finanziamento e organizzazione di immigrazione clandestina (articolo 12, comma 3-bis, D.Lgs 286/1998), l'associazione per delinquere finalizzata alla contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (articolo 473), all'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474), alla riduzione in schiavitù (articolo 600), alla tratta di persone (articolo 601), al commercio di schiavi (articolo 602); i reati di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di stupefacenti), 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 43/1973 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) e 260 del D.Lgs 152/2006 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

  Daniele FARINA (SEL), esprime perplessità sul fatto che con un ulteriore provvedimento si voglia nuovamente integrare l'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, che avrebbe bisogno di essere completamente revisionato.

  Donatella FERRANTI, presidente, considera pertinente l'osservazione del collega Daniele Farina, ritenendo peraltro che sarebbe opportuna una complessiva revisione dell'ordinamento penitenziario. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Sospende quindi la seduta in sede referente per consentire la trattazione degli ulteriori punti all'ordine del giorno.

  La seduta in sede referente, sospesa alle 14.05, è ripresa alle 14.30.

Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati.
C. 2738, approvata dal Senato, C. 1735 Leva, C. 1850 Brunetta, C. 990 Gozi e C. 2140 Cirielli.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa alle ore 10 di martedì 16 dicembre 2014 il termine per la presentazione di emendamenti. Pag. 48Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.
C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Antimo Cesaro, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2014.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) auspica che le divisioni interne alle forze politiche non ostacolino il buon esito dell'iter di approvazione di un provvedimento particolarmente importante come quello in esame.

  Fabrizia GIULIANI (PD) assicura che, nonostante nella seduta di ieri si sia svolta una discussione importante, le questioni emerse non inficiano la volontà del PD di procedere all'approvazione del provvedimento.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.
C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che il 16 dicembre prossimo i relatori presenteranno una proposta di testo base.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) auspica che l'annunciato intervento normativo del Governo non determini ulteriori rallentamenti o sospensioni dei lavori della Commissione.

  Donatella FERRANTI, presidente, precisa come non vi sia stato alcun rallentamento dei lavori della Commissione, fatto salvo il rinvio di una settimana di una seduta dedicata alle audizioni. Se il Governo presenterà alla Camera un disegno di legge in materia di prescrizione, se ne prenderà atto secondo Regolamento. Altrimenti questa Commissione, come ha sempre fatto, procederà nell'iter d'esame.

  Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che le audizioni si potessero svolgere a settembre e che invece sono state posticipate a novembre. Chiede, inoltre, al Viceministro Costa se nella riunione del Consiglio dei ministri prevista per domani sarà oggetto di discussione il preannunciato disegno di legge in materia di prescrizione.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che, in considerazione della complessità e delicatezza della materia, i gruppi hanno chiesto l'audizione di un cospicuo numero di soggetti e che, pertanto, si è svolta un'indagine conoscitiva molto articolata. Le sedute dedicate all'indagine conoscitiva si sono svolte dal 19 giugno al 19 novembre. Com’è a tutti è ben noto, nell'organizzazione dei tempi delle audizioni hanno un rilievo fondamentale alcune variabili, quali la disponibilità degli auditi e l'andamento dei lavori dell'Assemblea e della Commissione stessa, soprattutto se, come è concretamente più volte accaduto nel lasso di tempo considerato, vi sono dei decreti legge da esaminare. Nel caso di specie si è dovuto tenere conto anche della pausa estiva e delle numerosissime riunioni del Parlamento in seduta comune per l'elezione di membri del CSM e di giudici della Corte costituzionale. Meravigliano quindi i rilievi sollevati da colleghi che ben conoscono questi meccanismi, tanto più se si considera che nessun gruppo, nell'ambito della Conferenza dei presidenti di gruppo, ha indicato la riforma della prescrizione quale priorità. Pag. 49Tanto è vero che il provvedimento in esame non è stato ancora iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

  Francesca BUSINAROLO (M5S) ritiene che i ritardi non possano essere attribuiti alle disponibilità degli auditi.

  Donatella FERRANTI, presidente, ribadisce che non vi sono stati ritardi, che l'organizzazione e i tempi delle audizioni dipendono sempre da un elevato numero di variabili e che nessun gruppo ha chiesto la calendarizzazione in Aula dei provvedimenti sulla prescrizione.

  Andrea COLLETTI (M5S) ricorda, tuttavia, come il suo gruppo stia chiedendo da circa nove mesi l'elaborazione di un testo condiviso in Commissione.

  Walter VERINI (PD) sottolinea come la Commissione Giustizia sia nota per la sua particolare produttività, ciò grazie alla collaborazione dei gruppi ed alla propulsione data dalla sua Presidente. Ha l'impressione, peraltro, che vi sia strumentalità nei rilievi sollevati dal M5S, che spesso ha tenuto comportamenti ostruzionistici anche se, ciononostante, sia la Commissione che l'Assemblea sono sempre andate avanti. Si tratta di una volontà, del tutto legittima, di fare polemica politica strumentale che, in quanto tale, va respinta.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) non condivide l'intervento del collega Verini, poiché non si può certo sostenere che il M5S non abbia lavorato correttamente in Commissione. Nel precisare il proprio precedente intervento, chiarisce di non credere affatto che la Presidente abbia voluto rallentare i lavori della Commissione ma evidenziare come vi sia un Governo che, rispetto a problematiche importanti, si mette di traverso, ostacolando lavori che altrimenti questa Commissione concluderebbe in tempi ragionevoli. Ritiene, inoltre, che l'agenda della Commissione sia troppo condizionata dall'Europa e che se ciò non accadesse ci si potrebbe dedicare a temi più importanti.

  Donatella FERRANTI, presidente, respinge l'idea che il calendario ed il programma dei lavori della Commissione siano dettati dall'Europa. Tanto è vero che, a parte i provvedimenti in materia carceraria conseguenti alla sentenza Torreggiani, da considerare quali atti dovuti, i criteri di priorità utilizzati hanno condotto all'approvazione di molti interventi di struttura di iniziativa parlamentare. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.
C. 2674 Governo ed abb.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Giuditta Pini, osserva come la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate sia stata adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.
  La Convenzione è stata aperta alla firma il 6 febbraio 2007 a Parigi, ed è entrata in vigore il 23 dicembre 2010. Alla data del 24 novembre 2014 ne sono firmatari Pag. 5094 Stati – tra i quali l'Italia, che l'ha firmata il 3 luglio 2007 – e 43 Paesi, di cui 8 (Austria, Belgio, Francia, Germania, Lituania, Paesi Bassi, Spagna e Portogallo) sono membri dell'Unione europea, hanno proceduto alla ratifica.
  Le sparizioni forzate, che l'articolo 2 della Convenzione individua in pratiche quali l'arresto, la detenzione, il rapimento od ogni altra forma di privazione della libertà posti in essere da agenti dello Stato e da persone o gruppi di persone che agiscono con l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenza dello Stato, rientrano tra le più gravi violazioni dei diritti umani. Esse, infatti, ledono il diritto della persona alla sicurezza ed alla tutela da parte della legge, il diritto a non essere arbitrariamente privata della libertà personale e il diritto a non essere oggetto di tortura e di altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In alcune circostanze, le sparizioni forzate possono portare anche a violazioni del diritto alla vita, della libertà di espressione, religione e associazione e del divieto di non discriminazione.
  Il fenomeno non è ormai più confinato ai Paesi afflitti da dittature militari, ma si è diffuso anche in numerosi altri contesti. Il più recente rapporto, rilasciato il 4 agosto 2014 e riferibile al periodo novembre 2012-maggio 2014, riporta 418 denunce di nuovi casi provenienti da 42 Paesi.
  Per lungo tempo l'assenza di un meccanismo specifico a livello internazionale, volto a proteggere le vittime e a punire i colpevoli di sparizioni, ha rappresentato una lacuna nel diritto internazionale. Le norme internazionali, infatti, prendevano in considerazione il fenomeno sotto un'ottica parziale. Le Convenzioni di Ginevra e i relativi Protocolli, ad esempio, disciplinano il reato di sparizione forzata unicamente in tempo di guerra; se configurate come attacco generalizzato e sistematico nei confronti della popolazione civile, le sparizioni forzate possono rientrare, invece, tra i «crimini contro l'umanità» individuati dall'articolo 7, comma 1 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 1998.
  È solo nel 1992 che l'Assemblea generale dell'Onu ha adottato una Dichiarazione sulle sparizioni forzate che, pur priva di carattere vincolante, ha rappresentato il primo documento internazionale specificamente rivolto a questo fenomeno. In tale contesto, la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate si presenta come lo strumento giuridico più efficace per affrontare in maniera complessiva il fenomeno delle sparizioni.
  Quanto al contenuto, la Convenzione si compone di un Preambolo e di 45 articoli suddivisi in 3 capitoli.
  Si segnalano gli articoli più strettamente connessi agli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.
  L'articolo 1 esclude la possibilità che vengano invocate dallo Stato circostanze eccezionali a giustificazione di sparizione forzata.
  Ai sensi degli artt. 2 e 4 la Convenzione configura quale reato l'arresto, la detenzione, il rapimento od ogni altra forma di privazione della libertà posti in essere da agenti dello Stato o da persone o gruppi di persone che agiscono con l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenza dello Stato, seguiti dal rifiuto di riconoscere la privazione della libertà o dall'occultamento della sorte riservata alla persona scomparsa e del luogo in cui questa si trova, ponendola al di fuori della protezione della legge. Gli Stati parte devono adottare le misure necessarie a garantire che la sparizione forzata costituisca un reato secondo la propria legge penale.
  L'articolo 5 definisce il ricorso diffuso e sistematico alle sparizioni forzate come crimine contro l'umanità.
  Al fine di combattere il fenomeno, ogni Stato parte deve prendere tutte le misure necessarie affinché venga accertata la responsabilità penale di ogni persona sospettata di aver eseguito, ordinato, sollecitato o indotto una sparizione forzata (articolo 6).
  Ogni Stato parte è tenuto a sanzionare il reato di sparizione forzata con una pena adeguata che ne rifletta l'estrema gravità, Pag. 51prevedendo circostanze attenuanti in caso di collaborazione con l'autorità giudiziaria da parte di persone implicate nella commissione del reato, ed aggravanti nel caso in cui la vittima muoia, si trovi in stato interessante, sia disabile o minore (articolo 7).
  L'articolo 8 delinea il quadro giuridico da adottarsi da parte degli Stati che decidano di applicare la prescrizione in relazione alla sparizione forzata.
  L'articolo 9 dispone in materia di competenza dello Stato parte ad esercitare la giurisdizione sul reato di sparizione forzata, non escludendo, tuttavia, la possibilità che la legge nazionale stabilisca altre basi per la giurisdizione penale dello Stato.
  L'articolo 10 dispone in tema di misure di custodia della persona sospettata del reato di sparizione forzata.
  Nell'ipotesi in cui lo Stato parte che esercita la giurisdizione sul territorio dov’ è rintracciata la persona accusata del reato di sparizione forzata decida di non procedere all'estradizione o di non consegnare il presunto colpevole a un tribunale internazionale da esso riconosciuto, la Convenzione richiede di: adottare le misure legali necessarie per garantire la presenza del presunto colpevole nel territorio nazionale fino al termine del procedimento giudiziario; sottoporre il caso alle proprie autorità giudiziarie per l'avvio di un processo equo, anche nell'ipotesi in cui non siano state presentate denunce formali ma esistano fatti ragionevoli per credere che la sparizione forzata sia avvenuta (artt. 11 e 12).
  L'articolo 13 dispone in materia di applicazione dell'estradizione tra Stati parte in caso di reato di sparizione forzata.
  Ai sensi dell'articolo 14 gli Stati parte sono tenuti ad accordarsi reciproca cooperazione giuridica in relazione ai procedimenti penali in materia di sparizione forzata, subordinatamente alle condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico dello Stato parte richiesto o dai trattati applicabili in materia di assistenza legale.
  Gli Stati parte sono tenuti a prestarsi la massima assistenza reciproca nelle attività di assistenza alle vittime del reato, di ricerca e liberazione delle vittime, di restituzione delle salme (articolo 15).
  L'articolo 16 impone agli Stati parte di evitare atti quali estradizione o espulsione che comportino il trasferimento di una persona in uno Stato dove potrebbe essere sottoposta a sparizione forzata.
  Ai sensi dell'articolo 17 è vietato qualsiasi tipo di detenzione segreta ed ogni Stato parte è tenuto ad istituire garanzie rigorose a tutela delle persone private della libertà, comprese la scrupolosa registrazione delle persone detenute nelle carceri e la possibilità per i detenuti di accedere a un tribunale.
  Con l'articolo 18 si individua il panel minimo di informazioni cui deve avere accesso ogni persona con un interesse legittimo ad esse, quali parenti, rappresentanti o legali di persona privata della libertà, soggetti tutti che devono essere destinatari, altresì, di adeguate misure di protezione da maltrattamenti, intimidazioni o sanzioni riconducibili a tale ricerca di informazioni sulla persona privata della libertà.
  L'articolo 19 dispone in materia di trattamento delle informazioni personali raccolte nell'ambito della ricerca di una persona scomparsa.
  Con l'articolo 22 è posto in capo agli Stati parte l'obbligo di adottare misure atte a prevenire e sanzionare i seguenti comportamenti: ostacolare l'avvio di procedimenti giudiziari e l'accesso alle informazioni da parte di persone private della libertà, o da loro rappresentanti o da soggetti portatori di legittimo interesse; omettere la registrazione della privazione della libertà di qualunque persona; rifiutare di fornire informazioni, o fornirne di imprecise, sulla privazione di libertà, in presenza dei requisiti di legge atti ad ammetterne la trasmissione.
  L'articolo 24 enumera i diritti delle vittime di sparizione forzata ponendo in capo ad ogni Stato parte il compito di assicurare che, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, sia garantito il Pag. 52diritto ad ottenere riparazione ed un indennizzo rapido, equo ed adeguato.
  L'articolo 25, che chiude il Capitolo I della Convenzione, detta norme relative al coinvolgimento dei bambini nel reato di sparizione forzata chiamando gli Stati parte ad adottare le misure penali necessarie ad impedire e punire i vari aspetti di tale fenomeno.
  Il capitolo II della Convenzione comprende gli articoli da 26 a 36 ed è dedicato all'istituzione di un Comitato di esperti, incaricato di controllare l'applicazione della Convenzione ed eventualmente di esaminare casi individuali.
  L'articolo 42 detta norme in materia di risoluzione delle controversie aventi ad oggetto l'applicazione o l'interpretazione della Convenzione prevedendo che tutte le controversie tra due o più Stati parte che non siano regolate per via negoziale o per mezzo di procedure espressamente previste dalla Convenzione stessa devono essere sottoposte ad arbitrato, a richiesta di una delle parti.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione non pone questioni di rilievo per questa Commissione.
  Appare utile, infine, segnalare che a relazione tecnica allegata al provvedimento fa presente che la Convenzione internazionale dispone adempimenti strettamente legati allo svolgimento delle attività giudiziarie processuali e procedurali, finalizzati ad assicurare il pieno rispetto dei princìpi contenuti nella Convenzione stessa che possono essere adeguatamente eseguiti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

  Tancredi TURCO (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012.
C. 2659 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione del relatore, On. Giuditta Pini, osserva come l'Accordo in oggetto – siglato a Roma il 7 giugno 2012 – sia volto a definire la cornice giuridica della cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. La relazione illustrativa richiama peraltro la circostanza che l'Accordo mira anche a indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, in chiave di stabilizzazione di un'area o regione di particolare valore strategico e di alta valenza politica.
  Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, l'articolo 5 tratta le questioni attinenti alla giurisdizione, riservando allo Stato di soggiorno il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia riconosce allo Stato di origine il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, per tutti i reati commessi contro la sua legislazione nazionale dal proprio personale nell'esercizio o in relazione all'attività di servizio nel Paese ospitante. Viene, altresì, stabilito che, qualora la legislazione della Parte ospitante preveda sanzioni diverse da quelle della legislazione dello Stato di origine, le autorità di entrambi i Paesi addiverranno a un'intesa che salvaguardi i diritti del personale interessato.
  Sul punto la relazione illustrativa evidenzia che il Kazakhstan ha abolito la Pag. 53pena di morte per i reati comuni a partire dal 2007 e ha aderito, ratificandoli, ai principali accordi internazionali in materia, quali la Convenzione tra gli Stati parte del Trattato NATO e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace sullo Statuto delle Forze armate (SOFA PfP) e la Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, del 10 dicembre 1984.
  L'articolo 11 prescrive che le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo siano risolte dalle Parti mediante trattative e consultazioni.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica non pone questioni di rilievi per questa Commissione. Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

  Daniele FARINA (SEL) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Revisione della parte seconda della Costituzione.
C. 2613 Cost. Governo, approvato dal Senato, ed abb.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2014.

  Walter VERINI (PD), relatore, formula, per le parti del provvedimento di competenza della Commissione Giustizia, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Daniele FARINA (SEL) conferma la contrarietà del proprio gruppo sul provvedimento nel suo complesso e preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

  Andrea COLLETTI (M5S) esprime la totale contrarietà del proprio gruppo sul provvedimento in esame, il cui contenuto sospetta essere eterodiretto e fortemente lesivo di principi fondamentali e intangibili, e preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che la competenza della Commissione giustizia dovrebbe sostanzialmente estendersi a molte altre parti del provvedimento. Invita tutti i commissari a votare contro questa inaccettabile riforma della Costituzione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 11 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo.
Atto n. 117.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2014.

  Fabrizia GIULIANI (PD), relatore, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

Pag. 54