CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 dicembre 2014
353.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 9 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 16.25.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.
Nuovo testo C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 dicembre 2014.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha rinviato la conclusione dell'esame del provvedimento, per attendere l'espressione del parere da parte della Commissione Bilancio. Tuttavia, poiché tale parere non è ancora pervenuto, mentre il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea per la seduta di domani pomeriggio, propone di concludere comunque l'esame, dando mandato al relatore per riferire all'Assemblea. Sarà poi in tale sede che si darà seguito al parere della Commissione Bilancio, una volta reso.
  Ricorda nuovamente i pareri resi dalle altre Commissioni. Le Commissioni I Affari costituzionali, VII Cultura, VIII Ambiente, XII Affari sociali, XIV Politiche dell'Unione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso i prescritti pareri. In particolare, hanno espresso parere favorevole le Commissioni I, VII, XII e XIV, ha espresso parere favorevole con osservazioni la Commissione VIII, mentre la Commissione X ha deciso di non rendere parere. Pag. 45
  Comunica che il relatore ha predisposto alcuni emendamenti che recepiscono rilievi e osservazioni contenuti nei pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva e un emendamento relativo alla copertura.

  Massimo FIORIO (PD), relatore, fa presente di aver predisposto alcuni emendamenti che recepiscono le osservazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni di merito (vedi allegato) e cercano di risolvere la questione relativa al Fondo di cui all'articolo 10 con una dotazione minima di 500.000 euro annui, a decorrere dal 2015, importante per la fase di avvio del provvedimento.

  Roberto CAON (LNA) comunica che il suo gruppo lo ha designato quale relatore di minoranza e preannuncia la presentazione di emendamenti nel corso dell'esame in Assemblea.

  Silvia BENEDETTI (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sugli emendamenti; chiede però un'integrazione all'articolo 8, in precedenza cassata. Fa presente che chiederà al suo gruppo di essere designata quale relatore di minoranza.

  Adriano ZACCAGNINI (SEL) comunica che il suo gruppo lo ha designato quale relatore di minoranza.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 2.1, 8.1, 10.1 (vedi allegato).

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul nuovo testo delle proposte di legge C. 348 e C. 1162 Verini, come modificato nel corso dell'esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Luca SANI, presidente, fa presente che, se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.
  Si riserva, quindi, di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 16.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 16.35.

Revisione della parte seconda della Costituzione.
Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del disegno di legge del Governo di riforma costituzionale.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Mario CATANIA (SCpI) relatore, fa presente che il disegno di legge del Governo di riforma costituzionale, approvato in prima lettura dal Senato (Atto Senato 1429), reca disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione.
  Il testo, originariamente composto da 35 articoli, contiene – nel testo all'esame Pag. 46della Camera – 40 articoli, ripartiti in sei Capi, di cui 37 articoli recanti novelle alle disposizioni della Costituzione e gli ultimi 3 articoli (articoli 38, 39 e 40), che prevedono, rispettivamente, norme transitorie (articolo 38), disposizioni finali (articolo 39), e norme sull'entrata in vigore (articolo 40).
  Quanto al contenuto, alcuni articoli intervengono sulle funzioni delle Camere, disponendo il superamento del bicameralismo perfetto e configurando un diverso assetto costituzionale, caratterizzato, in primo luogo, da un bicameralismo differenziato, in cui il Parlamento continua ad articolarsi in Camera e Senato ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti. In particolare, la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo viene attribuita alla sola Camera dei deputati, la quale esercita la «funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo». Il Senato concorre paritariamente, alla funzione legislativa solo in alcune materie. Alla Camera dei deputati spetta poi la funzione di «controllo dell'operato del Governo».
  Il Senato della Repubblica «rappresenta le Istituzioni territoriali» ed ha la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli (altri) enti costitutivi della Repubblica. Svolge, altresì, le seguenti funzioni: partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea, valutandone il relativo impatto; valuta le attività delle pubbliche amministrazioni; verifica l'attuazione delle leggi dello Stato; controlla e valuta le politiche pubbliche; concorre all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.
  Il Senato è composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, eletti dai consigli regionali. A questi si aggiungono 5 senatori che «possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».
  Per quanto riguarda le modalità di elezione dei 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, i consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano eleggono i senatori, con metodo proporzionale, tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.
  Le «modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei componenti del Senato tra i consiglieri e i sindaci», nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale e locale, sono regolate – in base a quanto previsto dal sesto comma dell'articolo 57 della Costituzione – con legge approvata da entrambe le Camere.
  La medesima disposizione esplicita i criteri da seguire nella ripartizione dei seggi: i voti espressi e la composizione di ciascun Consiglio. La suddetta legge è approvata, ai sensi dell'articolo 38 del disegno di legge, entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale in esame.
  I senatori di nomina presidenziale durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.
  Per la sola Camera dei deputati è prevista l'elezione per cinque anni ed il divieto di proroga se non per legge e solo in caso di guerra; il Senato diventa organo non sottoposto a scioglimento, essendo previsto un rinnovo parziale «continuo», a seconda della scadenza delle diverse componenti.
  Un ulteriore gruppo di disposizioni riguarda i titoli di ammissione dei componenti del Parlamento, la rappresentanza della Nazione, il divieto di vincolo di mandato e le indennità, disposizioni che vengono riservate esclusivamente ai membri eletti presso la Camera dei deputati
  Quanto al procedimento legislativo, rimane bicamerale e paritario per le leggi di revisione costituzionale, le altre leggi costituzionali, le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche e di referendum popolare, le leggi in materia di ordinamento, elezioni, organi di governo e funzioni fondamentali dei comuni e delle Pag. 47città metropolitane e disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni; per le leggi recanti principi fondamentali sul sistema di elezione e sui casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, leggi che stabiliscono altresì la durata degli organi elettivi regionali e i relativi emolumenti. Una norma di chiusura aggiunge a tali ipotesi anche «gli altri casi previsti dalla Costituzione».
  Si tratta, in particolare, delle leggi relative a: famiglia e matrimonio nonché sottoposizione a trattamenti sanitari obbligatori (articolo 55 della Costituzione); definizione del sistema elettorale (di secondo grado) del Senato (articolo 57 della Costituzione); referendum propositivo e di indirizzo ed eventuali altre forme di consultazione (articolo 71 della Costituzione); autorizzazione alla ratifica dei trattati UE (articolo 80 della Costituzione); attribuzione alle regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, sulla base di intesa tra lo Stato e la regione (articolo 116 della Costituzione).
  Tutte le altre leggi sono approvate dalla sola Camera dei deputati, con un procedimento legislativo quindi monocamerale; il Senato, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminare i progetti di legge approvati dall'altro ramo del Parlamento: le proposte di modifica, deliberate dal Senato entro i successivi trenta giorni, sono sottoposte all'esame della Camera dei deputati che si pronuncia in via definitiva.
  Viene, previsto poi un procedimento legislativo monocamerale con ruolo rinforzato del Senato, secondo il quale, in deroga a quello ordinario, la Camera può non conformarsi alle modifiche proposte dal Senato solamente a maggioranza assoluta. In particolare, per alcune categorie di leggi la Camera, se non intende adeguarsi al parere del Senato, deve pronunciarsi «nella votazione finale» a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  Infine, viene attribuito al Senato la facoltà, secondo le norme che saranno previste dal suo regolamento, di svolgere attività conoscitive, nonché di formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.
  Ulteriori previsioni riguardano l'introduzione del giudizio preventivo di legittimità costituzionale delle leggi elettorali e del rinvio presidenziale parziale delle leggi, e, nel caso di disegni di legge di conversione di decreto-legge, un differimento di 30 giorni rispetto al termine costituzionale di 60 giorni. Viene, poi, previsto un diverso quorum per la validità del referendum abrogativo, ossia la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera, nel caso in cui la richiesta sia stata avanzata da 800.000 a elettori.
  In merito alla decretazione d'urgenza, viene stabilito che i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono presentati alla Camera dei deputati; sono poi «costituzionalizzati» una serie di elementi – già previsti dalla legge n. 400 del 1988 – relativi alla decretazione di urgenza, quali il divieto di disciplinare con tale atto le materie di cui all'articolo 72 della Costituzione, quarto comma (per le quali è prevista la cosiddetta riserva di Assemblea) nonché di reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti e di ripristinare l'efficacia di norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale. Viene, inoltre, espressamente previsto che i decreti-legge devono recare misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo e che nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.
  Sono, altresì, individuati i termini per l'esame da parte del Senato dei decreti-legge, a norma dell'articolo 70 della Costituzione. In particolare, l'esame è disposto dal Senato entro 30 giorni dalla presentazione alla Camera e le proposte di modificazione possono essere deliberate dallo stesso entro 10 giorni dalla trasmissione del testo.
  Alla sola Camera dei deputati viene attribuita la deliberazione dello stato di guerra, amnistia e indulto, e la ratifica dei trattati internazionali.Pag. 48
  La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, mentre il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse «concernenti le autonomie territoriali».
  In merito all'elezione del Presidente della Repubblica viene soppressa la partecipazione all'elezione dei delegati regionali; viene, inoltre, modificato il sistema dei quorum per l'elezione del Capo dello Stato, aumentando il numero degli scrutini per i quali è richiesta una maggioranza qualificata dell'assemblea: in particolare, è necessaria la maggioranza dei tre quinti dopo il quarto scrutinio (per i primi quattro scrutini è richiesta la maggioranza di due terzi) e fino all'ottavo scrutinio. A partire dal nono scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Attualmente è richiesta la maggioranza assoluta a partire dal quarto scrutinio mentre per i primi tre scrutini è necessaria la maggioranza di due terzi.
  Viene, inoltre, previsto che l'organo chiamato ad assumere la supplenza, nel caso in cui Presidente della Repubblica non possa adempiere le proprie funzioni sia non più il Presidente del Senato bensì il Presidente della Camera dei deputati. È modificato, di conseguenza, il secondo comma attribuendo al Presidente del Senato (e non più al Presidente della Camera come previsto nella formulazione vigente) il compito di convocare il Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni. Viene inoltre riferita alla sola Camera dei deputati la circostanza del suo scioglimento.
  Il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica è riferito alla sola Camera dei deputati, in quanto il Senato diviene organo a rinnovo parziale, non sottoposto a scioglimento.
  In ordine alla disciplina della fiducia essa è prevista instaurarsi solo tra il Governo e la Camera dei deputati.
  Alla sola Camera dei deputati è attribuito il potere di autorizzare la sottoposizione del Presidente del Consiglio e dei Ministri, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria.
  Viene, poi abrogato integralmente l'articolo 99 della Costituzione che prevede, quale organo di rilevanza costituzionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
  Alcune disposizioni intervengono poi rivedendo le competenze attribuite allo Stato e alle regioni sulla base del Titolo V.
  Viene modificato l'articolo 114 della Costituzione, sopprimendo il riferimento alle province quali enti costitutivi della Repubblica. Viene previsto dalla legge costituzionale un nuovo ente territoriale, l’«ente di area vasta».
  Viene ridotto l'ambito delle materie nelle quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle regioni ordinarie. È, infatti, introdotta una nuova condizione per l'attribuzione, essendo necessario che la regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio; l'iniziativa della regione interessata non è più presupposto necessario per l'attivazione del procedimento legislativo aggravato, ma, solo condizione eventuale; l'attribuzione delle forme speciali di autonomia avviene con legge «approvata da entrambe le Camere», senza però richiedere più la maggioranza assoluta dei componenti, ferma restando la necessità dell'intesa tra lo Stato e la regione interessata.
  Viene, poi, ampiamente riscritto l'articolo 117 della Costituzione, in tema di riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e regioni.
  Il catalogo delle materie è ampiamente modificato ed è soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale.
  Nell'ambito della competenza esclusiva statale sono enucleati casi di competenza esclusiva, in cui l'intervento del legislatore statale è circoscritto ad ambiti determinati (quali «disposizioni generali e comuni» o «disposizioni di principio»).
  Nell'ambito della competenza regionale, una novità appare l'individuazione di specifiche Pag. 49materie attribuite a tale competenza, che allo stato è individuata solo in via residuale (essendo ascrivibile ad essa tutte le materie non espressamente riservate alla competenza statale).
  Di significativo rilievo è inoltre l'introduzione di una «clausola di supremazia», che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale.
  Di particolare interesse per la Commissione Agricoltura è l'attribuzione alla competenza esclusiva dello Stato della materia concernente «l'alimentazione», attualmente rientrante tra le materie di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni.
  Ricordo che la Commissione Agricoltura ha avuto modo in numerose occasioni di approfondire alcune questioni legate alla sovrapposizione delle competenze statali e regionali in materia di alimentazione e tutela del consumatore. Il riferimento è in particolare al sistema nazionale dei controlli ufficiali che è composto da diversi organi di controllo che assicurano, in ogni fase del ciclo di produzione e consumo, qualità, genuinità, salubrità e igiene degli alimenti per proteggere la salute e gli interessi dei consumatori.
  Aree di sovrapposizione specifiche in materia di accertamento di illeciti amministrativi, conseguenza dell'articolato riparto di competenze delineato dal Titolo V della Costituzione, si registrano tra i Servizi provinciali antisofisticazioni vinicole e Ispettorato, nell'ambito dei controlli rivolti al settore vitivinicolo; tra l'Ispettorato e le Agenzie per l'ambiente, limitatamente ai controlli riguardanti i fertilizzanti e lo smaltimento di fecce e vinacce; tra l'Agecontrol Spa, le regioni e l'Ispettorato in materia di controlli di conformità dei prodotti ortofrutticoli freschi. Da ultimo la verifica del rispetto della normativa in materia di etichettatura dei prodotti alimentari è condivisa tra le regioni, l'Ispettorato e comuni, attraverso i comandi dei vigili urbani.
  Fa quindi presente che mentre il disegno di legge approvato dal Governo faceva riferimento all’«alimentazione» come materia di competenza esclusiva dello Stato, il testo approvato dal Senato e trasmesso alla Camera indica, appunto, la «sicurezza alimentare» come materia che viene a connotare una riserva esclusiva dello Stato, espressione denotata da un certo margine di ambiguità e passibile di interpretazioni dissonanti anche in ragione di possibili ricorsi alla Corte costituzionale.
  Inoltre, il disegno di legge all'esame fa riferimento a «disposizioni generali e comuni» in materia di sicurezza alimentare, dove al termine «comuni» risulta quanto mai difficile attribuire un'accezione consolidata. Ritiene pertanto che sarebbe in ogni caso preferibile eliminare il riferimento a tali qualificazioni conservando nel testo il solo trasferimento, sic et simpliciter, della competenza in questione, anche al fine di evitare il crearsi di una zona grigia al limite della competenza statale o regionale e l'instaurarsi di numerosi contenziosi in materia.
  Anche i criteri di riparto della potestà regolamentare sono modificati, introducendo un parallelismo tra competenze legislative e competenze regolamentari. La potestà regolamentare spetta, infatti, allo Stato e alle regioni secondo le rispettive competenze legislative (nel sistema vigente, invece, la potestà regolamentare statale è limitata alle materie di competenza esclusiva, mentre nella materie di competenza concorrente e regionale è riconosciuto il potere regolamentare delle regioni).
  Si stabilisce, poi, che le risorse di cui dispongono gli enti territoriali «assicurano» il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche loro attribuite sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza – laddove il testo vigente prevede che le risorse degli enti territoriali «consentono» di finanziare in modo integrale le funzioni pubbliche loro attribuite.
  Viene, poi, modificata la disciplina il cosiddetto «potere sostitutivo» del Governo nei confronti delle autonomie territoriali, Pag. 50introducendo nel procedimento di attivazione del potere governativo il parere preventivo del Senato della Repubblica (in sede quindi assembleare), parere che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta.
  Viene, inoltre, attribuita alla legge la definizione dei casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni «quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente».
  Si prevede, inoltre, che il decreto motivato del Presidente della Repubblica con il quale sono disposti lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta deve essere adottato previo parere del Senato della Repubblica. Tale parere sostituisce la previsione, recata dal testo in vigore, secondo la quale il decreto è adottato «sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica». Viene così meno la «base costituzionale» dell'istituzione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
  Particolari disposizioni riguardano, poi, il funzionamento della Corte costituzionale. La composizione viene diversamente articolata prevedendo che essa sia composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato. La previsione differisce pertanto da quella vigente in quanto i cinque giudici costituzionali, nominati attualmente dal Parlamento in seduta comune, si stabilisce siano nominati separatamente, appunto in numero di tre dalla Camera dei deputati e in numero di due dal Senato.
  Si prevede, altresì, che nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengano, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari – stabilendo che i cittadini in questione debbano avere i requisiti per l'eleggibilità a deputato e non più a senatore.
  Vengono, poi, previste una serie di disposizioni consequenziali e di coordinamento che novellano più articoli della Carta costituzionale
  Sono, poi, disciplinate, in sede di prima applicazione, le modalità di elezione per il Senato, l'elezione dei giudici costituzionali di nomina parlamentare e la vigenza delle leggi regionali su materie concorrenti o loro esclusive in via residuale, ad oggi vigenti,
  Disposizioni finali dettano specifiche disposizioni sui profili amministrativi della soppressione del CNEL, sui divieto di corrispondere a gruppi politici presenti nei consigli regionali «rimborsi o analoghi trasferimenti monetari» con oneri a carico della finanza pubblica, vale a dire a carico delle regioni medesime (come è attualmente) o a carico di qualsiasi altro ente pubblico.
  L'articolo 40 reca le disposizioni relative non solo all'entrata in vigore ma anche all'applicabilità delle disposizioni della legge. Si prevede che il testo di legge costituzionale in esame entri in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione. Tuttavia, le disposizioni non si applicano da quel momento, ma «a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere», fatte salve alcune disposizioni specificamente individuate.

  Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) osserva che andrebbe chiarito il riferimento alle «disposizioni generali e comuni» in materia di sicurezza alimentare.

  Mario CATANIA (SCpI), relatore, ricorda che lo scopo è quello far sì che la competenza sia statale, evitando in tal modo ulteriori controversie tra Stato e regioni.

  Marco CARRA (PD) ringrazia il relatore per l'introduzione alla discussione. In Pag. 51merito all'espressione «sicurezza alimentare» chiede un approfondimento. Ritiene inoltre che vi sia l'esigenza di evitare una confusione nella ripartizione delle competenze, ma anche di un nuovo accentramento di competenze, perché su determinate politiche vi deve essere una presenza più forte dello Stato.

  Massimo FIORIO (PD) ringrazia anch'egli il relatore per l'esauriente intervento introduttivo. Ritiene inoltre che sia necessario prevedere un tempo congruo per l'approfondimento delle tematiche del provvedimento che investono la competenza della Commissione.

  Adriano ZACCAGNINI (SEL) ricorda che probabilmente la Commissione sarà chiamata a votare il parere giovedì, quindi molto presto, mentre sarebbe stato necessario un più ampio dibattito.
  Sul merito, infatti, rileva che la nuova denominazione della sicurezza alimentare sottintende la volontà di includere ulteriori aspetti, anche con riferimento al tema delle commodity. Ritiene importante, anche in questa sede, suggerire qualcosa in più sul tema della sicurezza alimentare, mancando qualsiasi riferimento ad un altro grande tema collegato, relativo al cambiamento climatico. Ritiene infatti che in questa occasione si dovrebbe porre maggiore attenzione al tema della eco compatibilità. Inoltre la introduzione del tema della sicurezza alimentare ha una diretta conseguenza su una materia già disciplinata a livello regionale in modo diverso da regione a regione che può risolversi, in fine, in una agevolazione a favore della grande distribuzione, mentre si dovrebbe ragionare in modo più ampio delle deroghe che già esistono a livello regionale (in Alto Adige o in Abruzzo) e dei processi non industriali di trasformazione degli alimenti.

  Luca SANI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 122.

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